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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 14/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1116/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1116/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUZZATTO MICHELE;
Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ), in proprio ex art. 86 c.p.c. CP_1 C.F._2
CONVENUTO
e con il patrocinio dell'avv. SPINOGLIO LUCIA;
Controparte_2
TERZA CHIAMATA
avente ad oggetto: responsabilità professionale dell'avvocato, risarcimento danni ex art. 89
c.p.c.
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da foglio di PC
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattendendo:
pagina 1 di 10 - condannare, per le causali di cui agli atti di parte attrice, il convenuto Avv. a CP_1
corrispondere all'attore sig. l'importo di € 40.000,00 o la diversa Parte_2
somma riconosciuta o accertata in giudizio nei limiti della competenza del Giudice adìto;
- rilevato che la norma dell'art. 89 c.p.c. non può trovare piena applicazione al processo civile telematico, poiché sugli atti informatici non è materialmente possibile la cancellazione delle espressioni, accertare e dichiarare che le seguenti espressioni contenute negli atti del convenuto Avv. di CP_1 CP_1
“…come due figuri di estorsori perché intendono ottenere dallo scrivente ciò che sanno in animo loro di non essere dovuto…” (comparsa di costituzione e risposta pag. 6) – già oggetto di ordinanza dd. 14.2.2023:
“…verosimilmente i fondi del erano già destinati a finanziare invece i nuovi Pt_1
difensori, colpevoli a modesto parere dello scrivente, di accaparramento della clientela…”
(comparsa di costituzione e risposta pag. 10) – già oggetto di ordinanza dd. 14.2.2023;
“…gli stessi infatti allo scopo di coprire al cliente le loro mancanze professionali si Pt_1
sono sognati di indicare nello scrivente l'utile capro espiatorio tentando di recuperare dal patrimonio dello scrivente il danno che essi stessi hanno provocato con la loro imperizia e negligenza ed è bastata una breve indagine nel foro per comprendere quale sia il numero di cause perse dallo studio legale in questione…” (memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., nella formulazione allora vigente, di parte convenuta pag. 4);
“Una situazione personale e professionale gravosissima creata ad arte e senza motivo e per soddisfare la meschinità dell'assistito danaroso…” (memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., nella formulazione allora vigente, di parte convenuta pag. 7)
“…denota l'irresponsabilità assoluta e la totale assenza di etica professionale e personale
[dello scrivente patrocinio N.d.R.]…” (memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., nella formulazione allora vigente, di parte convenuta pag. 2)
“…il collega che crede, per pura ignoranza, di conoscere il sistema giudiziario Pt_3
italiano e perciò con la sua arroganza e presunzione, si và a mettere in situazioni imbarazzanti come la presente…” (memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., nella formulazione allora vigente, di parte convenuta pag. 6); sono offensive e lesive dell'onorabilità del difensore della parte attrice nonché della parte
pagina 2 di 10 attrice stessa e conseguentemente condannare il convenuto Avv. a CP_1 CP_1
corrispondere all'attore sig. a titolo di risarcimento del danno ex Parte_2 art. 89 c.p.c. l'importo di € 6.000,00 o la diversa somma riconosciuta o accertata in giudizio nei limiti della competenza del Giudice adìto;
- rigettare le domande riconvenzionali tutte formulate dall'Avv. di nei confronti CP_1 CP_1
dell'odierno attore perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in atti;
- con vittoria di spese di lite”.
PER PARTE CONVENUTA: come da foglio di PC
“… tutto ciò premesso, il sottoscritto Avv. Prof che, contestando e respingendo CP_1
per intero le richieste della parte attorea e del proprio procuratore, chiede che sia respinta
l'azione dell'attore che sia condannato al pagamento della Parte_2
parcella rimasta inevasa relativa al primo grado di giudizio nonché al risarcimento dei danni tutti procurati allo scrivente con il presente giudizio- arbitrario e temerario-; danni alla salute
e alla immagine professionale dello scrivente chiamato in causa ingiustamente;
con refusione delle spese legali, compensi e onorari”.
PER PARTE CHIAMATA: come da foglio di PC
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: in via principale, accertare e dichiarare l'assenza di copertura assicurativa con riferimento all'evento de quo avendo l'avv. di ricevuto la prima richiesta risarcitoria CP_1
precedentemente alla stipula della polizza dedotta in giudizio e per l'effetto rigettare ogni e domanda svolta nei confronti della terza chiamata;
Sempre in via principale, subordinata, accertare l'intervenuta prescrizione dei diritti scaturenti dalla polizza assicurativa dedotta in giudizio e, conseguentemente, respingere la domanda di manleva formulata dall'avv. di CP_1
Nel merito, respingere la domanda attorea in quanto infondata e non provata, per quanto motivato in narrativa;
in subordine, nel caso di accertata fondatezza delle richieste avanzate dal si insta Pt_2
affinché venga correttamente valutata la copertura assicurativa sia in relazione alla lamentata
pagina 3 di 10 reticenza, con riserva in via istruttoria di dare contezza della diversa valutazione dell'assumendo rischio e sua eventuale non assunzione o assunzione a diverse condizioni, sia in relazione alla corretta indicazione del reddito, considerando non operante la copertura o ammettendola a diverse condizioni come esposto in atti;
in estremo subordine e comunque previo il richiesto accertamento in punto copertura, quantificare la somma da porre in capo alla terza chiamata tenuto conto delle condizioni di polizza tutte e della franchigia, con esclusione delle voci non dovute o non rientranti nella copertura assicurativa.
Con vittoria di compensi e spese del presente procedimento”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa.
1. Con atto di citazione di data 28.04.2022 ha chiamato in giudizio l'avvocato Parte_1
di per sentirlo condannare al risarcimento dei danni asseritamente patiti a causa CP_1 CP_1
degli errori da questi commessi nello svolgimento della sua attività professionale.
2. Allega in particolare l'attore che nel 2009 incaricò un artigiano, tale (o ), CP_3 Per_1 per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione di un appartamento di sua proprietà sito in Trieste, ma che non solo non furono svolti a regola d'arte e causarono dei danni.
Prosegue esponendo di essersi rivolto all'avvocato di per avere assistenza legale CP_1 CP_1
nella vicenda e che questi, constatata l'impossibilità di una composizione stragiudiziale, intentò una causa davanti al Tribunale di Trieste (causa con R.G. 3224/2010). Nel processo che ne seguì – riporta l'attore – il sig. si costituì in giudizio sollevando eccezioni di rito e di CP_3
merito; di queste fu accolta quella relativa alla nullità della citazione per mancanza degli elementi essenziali, in quanto mancante la specifica indicazione dei vizi riscontrati;
fu quindi assegnato termine per integrare l'atto di citazione e all'esito la causa fu rimessa in decisione.
Continua l'attore riferendo che il giudice dichiarò l'estinzione del processo, ritenendo non sanati i vizi della citazione. La sentenza fu appellata da un nuovo difensore del sig. Pt_2
ma il gravame venne rigettato dalla Corte d'appello di Trieste con ordinanza ex art. 348-bis
c.p.c. (dd. 14.01.2014), ritenendo insussistenti ragionevoli possibilità di accoglimento in ragione del fatto che l'attore non si era attivato per contrastare l'eccezione del convenuto di pagina 4 di 10 decadenza dall'azione per vizi per la loro denuncia entro i termini stabiliti dall'art. 1667 c.c.
Secondo parte attrice la soccombenza in giudizio fu dovuta ad errori nella difesa tecnica da parte dell'avv. di di cui ora richiede la condanna al risarcimento dei danni, asseritamente CP_1
determinati alla perdita di chance di ottenere il ristoro economico dei danni subiti nonché dalle spese legali affrontate inutilmente;
nel complesso il pregiudizio è quantificato in € 40.000.
3. Si è costituito in giudizio l'avv. di contestando in fatto e in diritto le allegazioni di CP_1
controparte ed eccependo la prescrizione del diritto fatto valere. Ha, inoltre, svolto domanda riconvenzionale e chiesto e ottenuto la chiamata in causa della propria assicuratrice, CP_2
affinché fosse manlevato in caso di condanna.
[...]
4. La domanda avanzata in via riconvenzionale atteneva al pagamento dei compensi per l'attività professionale che si ritiene svolta malamente nonché il risarcimento dei danni che avrebbe subito alla salute e all'immagine professionale in conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio. Alla domanda l'avv. di ha dichiarato di rinunciare con atto depositato il CP_1
03.12.2024. Poiché si tratta di rinuncia alla domanda, a differenza della analoga fattispecie di rinuncia agli atti del giudizio, non necessità di accettazione della controparte (cfr. Cass. Sez. 3 -
, Sentenza n. 33761 del 19/12/2019, Rv. 656508 – 01); viene dichiarata, quindi, l'estinzione dell'azione.
5. pure si è costituita, eccependo l'inoperatività della copertura Controparte_2
assicurativa, la prescrizione dei diritti scaturenti dalla polizza e, comunque, domandando il rigetto della domanda attorea perché infondata e non provata.
6. La causa è stata istruita documentalmente e rimessa in decisione con ordinanza del
30.09.2024, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
Decisione della causa.
Ai fini della decisione della causa, si può cominciare con l'osservare che l'obbligazione dell'avvocato è un'obbligazione di mezzi e non di risultato (ex multis Sez. 3, Sentenza n. 10289 del 20/05/2015, Rv. 635467 - 01, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2863 del 07/02/2014, Rv. 629609 - 01).
Occorre inoltre aggiungere che "l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine - positivamente svolta - sul sicuro e chiaro fondamento dell'azione, che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata, e, quindi, la certezza morale che gli effetti di una diversa
pagina 5 di 10 attività del professionista medesimo sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente, rimanendo, in ogni caso, a carico del professionista l'onere di dimostrare l'impossibilità (a lui non imputabile) della perfetta esecuzione della prestazione (Cass. 4044/1994; 5264/1996;
200516846/2005)" (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 12354 del 27/05/2009). Ciò di cui, dunque, il cliente può legittimamente dolersi, chiedendo conseguentemente il risarcimento del correlato danno, è la perdita della possibilità (chance) concreta ed effettiva (e non già meramente ipotetica ed astratta) che un diverso agire, puntualmente descritto, da parte del difensore avrebbe condotto al raggiungimento del risultato sperato. Pertanto, è onere del cliente dimostrare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, che la diversa strategia processuale dal medesimo propugnata avrebbe trovato il conforto dell'organo giudiziario adito o da adire. La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che la valutazione circa la probabile fondatezza dell'iniziativa omessa deve essere condotta secondo un giudizio ex ante e non già "ex post, sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità - in astratto o con riferimento al caso concreto - tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente" (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 11906 del
10/06/2016).
Venendo al caso di specie, le negligenze imputate al convenuto nell'esecuzione del suo incarico professionale consistono nella redazione di una denuncia per vizi eccessivamente generica e priva della specifica indicazione dei vizi stessi, essendosi egli limitato a scrivere nella diffida inviata al sig. con raccomandata del 19 luglio 2010 che “…..i lavori di CP_3
ristrutturazione per i quali la sua Ditta era stata incaricata sono stati mal eseguiti”. Secondo
l'attore, una denuncia minimamente dettagliata sarebbe invece valsa a paralizzare l'eccezione dello di decadenza dalla garanzia per vizi. Inoltre, sempre secondo l'attore sarebbe CP_3
imputabile al convenuto anche l'errore consistente nella mancata deduzione e prova della data di ultimazione dei lavori, avvenuta nel dicembre 2009 e della “consegna”, avvenuta invece nel maggio 2010, essendo potuto rientrare solo allora in Italia dall'Australia, dove risiede.
Deve tuttavia evidenziarsi che, pur dovendosi riconoscere che la denuncia dei vizi è stata effettivamente carente per la mancata puntuale descrizione degli stessi e che vi sia stata una pagina 6 di 10 certa trascuratezza nella redazione dell'atto di citazione, che non risulta sufficientemente provato (e qui viene in considerazione quella prognosi di accoglimento cui si è fatto all'inizio per la configurabilità della responsabilità professionale) che una più dettagliata descrizione dei vizi e prova dell'ultimazione dei lavori avrebbero condotto ad una sicura vittoria della causa da parte del sig. Invero, a detta dello stesso attore il sig. ha eccepito la decadenza Pt_2 CP_3
dall'azione per vizi ai sensi dell'art. 1667 c.c. Ora, tale decadenza decorre con il trascorrere del termine di sessanta giorni dalla scoperta senza che sia fatta la denuncia. La proposizione dell'eccezione di decadenza da parte dell'appaltatore comporta l'onere per il committente di provare non solo la proposizione di una idonea denuncia, ma anche che questa sia stata tempestiva. La data della scoperta dalla quale avrebbe dovuto conteggiarsi il termine di decadenza non è stata dedotta né dall'avvocato di nel giudizio con RG R.G. 3224/2010 né CP_1
dall'attuale difensore in questo. L'attore si è limitato ad affermare che i lavori sono stati terminati a dicembre 2019 e che sono stati “consegnati” a maggio 2010 (si ipotizza accettati).
In definitiva, non è possibile affermare con sufficiente certezza o con alto grado di probabilità che la domanda sarebbe stata accolta. La domanda di risarcimento dei danni deve essere perciò rigettata.
-Espressioni sconvenienti e offensive –
Sono certamente sconvenienti e offensive della onorabilità e decoro dell'attore e anche della professionalità per quanto concerne il difensore molte delle espressioni usate dall'avv. di CP_1
nei suoi scritti, espressioni che non sono giustificate dal tipo e oggetto della causa, e precisamente:
“…come due figuri di estorsori perché intendono ottenere dallo scrivente ciò che sanno in animo loro di non essere dovuto…” (comparsa di costituzione e risposta pag. 6) – già oggetto di ordinanza dd. 14.2.2023:
“…verosimilmente i fondi del erano già destinati a finanziare invece i nuovi Pt_1
difensori, colpevoli a modesto parere dello scrivente, di accaparramento della clientela…”
(comparsa di costituzione e risposta pag. 10);
“…gli stessi infatti allo scopo di coprire al cliente le loro mancanze professionali si Pt_1
sono sognati di indicare nello scrivente l'utile capro espiatorio tentando di recuperare dal
pagina 7 di 10 patrimonio dello scrivente il danno che essi stessi hanno provocato con la loro imperizia e negligenza ed è bastata una breve indagine nel foro per comprendere quale sia il numero di cause perse dallo studio legale in questione…” (memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., nella formulazione allora vigente, di parte convenuta pag. 4);
“Una situazione personale e professionale gravosissima creata ad arte e senza motivo e per soddisfare la meschinità dell'assistito danaroso…” (memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., nella formulazione allora vigente, di parte convenuta pag. 7);
“…denota l'irresponsabilità assoluta e la totale assenza di etica professionale e personale
[con riferimento al difensore]…” (memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., nella formulazione allora vigente, di parte convenuta pag. 2);
“…il collega che crede, per pura ignoranza, di conoscere il sistema giudiziario Pt_3
italiano e perciò con la sua arroganza e presunzione, si và a mettere in situazioni imbarazzanti come la presente…” (memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., nella formulazione allora vigente, di parte convenuta pag. 6).
Tali espressioni non sono in un rapporto di necessità con le esigenze della difesa e non presentano sempre attinenza con l'oggetto della controversia, perciò è giustificata una condanna al risarcimento dei danni a favore dell'attore e del difensore, che, in considerazione della media gravità delle offese e del numero delle espressioni viene prudenzialmente, con valutazione equitativa, liquidato in euro 1.000,00 per l'attore ed euro 1.800,00 per il difensore, atteso che le espressioni offensive nei suoi confronti hanno avuto carattere di maggiore gravità.
- Regolazione delle spese di lite –
Nonostante la soccombenza del convenuto rispetto alla domanda di risarcimento proposta dalla parte attrice, le spese di lite tra la parte attrice e convenuta devono essere compensate in considerazione della soccombenza rispetto alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, anche se rinunciata.
In particolare, la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, e determina l'estinzione dell'azione stessa e la cessazione della materia del contendere. A tal fine, la rinuncia ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda (Cass. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18255 del 10/09/2004). Ciò comporta pagina 8 di 10 che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante.
Il risultato non muta ove si ragioni in termini di soccombenza virtuale rispetto alla domanda rinunciata. Il convenuto, infatti, aveva proposto una domanda riconvenzionale che deve ritenersi infondata, in quanto non vi è nemmeno un principio di prova sulla lesione dell'integrità psicofisica derivante dalla proposta azione di responsabilità né un danno di immagine può essersi prodotto in considerazione del fatto che la denunciata negligenza nell'espletamento dell'incarico professionale non è stata divulgata al di fuori dello stretto contesto giudiziario.
Rimane da regolare le spese sostenute dalla terza chiamata.
La regola generale sulla disciplina delle spese sopportate dalla terza chiamata è quella condensata nella massima “Attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria”
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7431 del 14/05/2012, Rv. 622605).
Ebbene, la polizza assicurativa per responsabilità professionale stipulata con la
[...]
è del tipo “claims made” (vedi Art.
3.9 delle condizioni generali sub doc. 2 Controparte_2
terza chiamata), cioè prevede che la copertura assicurativa valga solo se la richiesta di risarcimento venga proposta durante il periodo di validità della polizza. In altre parole, per poter attivare la garanzia assicurativa, il danno deve essere denunciato all'assicuratrice entro il periodo di validità della polizza, anche se il fatto che ha causato il danno (come una negligenza o errore) è avvenuto prima di tale periodo. E' pacifico (e comunque provato con i documenti n.
19 e 20 dell'attore) che le richieste di risarcimento dei danni furono rivolte dall'attore al convenuto già nel 2017, quando la polizza in questione non era ancora stata stipulata. Queste considerazioni comportano che le spese di vanamente chiamata in causa, debbano CP_2
essere sopportate dal convenuto. Queste vengono liquidate facendo riferimento ai valori minimi delle tabelle previste dal D.M. 55/2014, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
1. rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attore nei confronti del convenuto;
2. dichiara l'estinzione della domanda riconvenzionale proposta dall'avv. CP_1
in relazione al pagamento dei propri compensi e al risarcimento dei danni;
3. condanna l'avv. di a pagare euro 1.000,00 a favore dell'attore ed euro CP_1 CP_1
1.800,00 del suo difensore a titolo di risarcimento dei danni connessi alla lesione dell'onore e della professionalità ai sensi dell'art. 89 c.p.c., oltre a interessi corrispettivi al tasso legale dalla pronuncia della sentenza al saldo;
4. compensa le spese di lite nei rapporti tra attore e convenuto;
5. condanna l'avv. di al pagamento delle spese processuali a favore della CP_1 CP_1
terza chiamata liquidate in € 3.800,00 per competenze di Controparte_2
avvocato, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 14.01.2024.
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1116/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUZZATTO MICHELE;
Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ), in proprio ex art. 86 c.p.c. CP_1 C.F._2
CONVENUTO
e con il patrocinio dell'avv. SPINOGLIO LUCIA;
Controparte_2
TERZA CHIAMATA
avente ad oggetto: responsabilità professionale dell'avvocato, risarcimento danni ex art. 89
c.p.c.
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da foglio di PC
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattendendo:
pagina 1 di 10 - condannare, per le causali di cui agli atti di parte attrice, il convenuto Avv. a CP_1
corrispondere all'attore sig. l'importo di € 40.000,00 o la diversa Parte_2
somma riconosciuta o accertata in giudizio nei limiti della competenza del Giudice adìto;
- rilevato che la norma dell'art. 89 c.p.c. non può trovare piena applicazione al processo civile telematico, poiché sugli atti informatici non è materialmente possibile la cancellazione delle espressioni, accertare e dichiarare che le seguenti espressioni contenute negli atti del convenuto Avv. di CP_1 CP_1
“…come due figuri di estorsori perché intendono ottenere dallo scrivente ciò che sanno in animo loro di non essere dovuto…” (comparsa di costituzione e risposta pag. 6) – già oggetto di ordinanza dd. 14.2.2023:
“…verosimilmente i fondi del erano già destinati a finanziare invece i nuovi Pt_1
difensori, colpevoli a modesto parere dello scrivente, di accaparramento della clientela…”
(comparsa di costituzione e risposta pag. 10) – già oggetto di ordinanza dd. 14.2.2023;
“…gli stessi infatti allo scopo di coprire al cliente le loro mancanze professionali si Pt_1
sono sognati di indicare nello scrivente l'utile capro espiatorio tentando di recuperare dal patrimonio dello scrivente il danno che essi stessi hanno provocato con la loro imperizia e negligenza ed è bastata una breve indagine nel foro per comprendere quale sia il numero di cause perse dallo studio legale in questione…” (memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., nella formulazione allora vigente, di parte convenuta pag. 4);
“Una situazione personale e professionale gravosissima creata ad arte e senza motivo e per soddisfare la meschinità dell'assistito danaroso…” (memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., nella formulazione allora vigente, di parte convenuta pag. 7)
“…denota l'irresponsabilità assoluta e la totale assenza di etica professionale e personale
[dello scrivente patrocinio N.d.R.]…” (memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., nella formulazione allora vigente, di parte convenuta pag. 2)
“…il collega che crede, per pura ignoranza, di conoscere il sistema giudiziario Pt_3
italiano e perciò con la sua arroganza e presunzione, si và a mettere in situazioni imbarazzanti come la presente…” (memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., nella formulazione allora vigente, di parte convenuta pag. 6); sono offensive e lesive dell'onorabilità del difensore della parte attrice nonché della parte
pagina 2 di 10 attrice stessa e conseguentemente condannare il convenuto Avv. a CP_1 CP_1
corrispondere all'attore sig. a titolo di risarcimento del danno ex Parte_2 art. 89 c.p.c. l'importo di € 6.000,00 o la diversa somma riconosciuta o accertata in giudizio nei limiti della competenza del Giudice adìto;
- rigettare le domande riconvenzionali tutte formulate dall'Avv. di nei confronti CP_1 CP_1
dell'odierno attore perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in atti;
- con vittoria di spese di lite”.
PER PARTE CONVENUTA: come da foglio di PC
“… tutto ciò premesso, il sottoscritto Avv. Prof che, contestando e respingendo CP_1
per intero le richieste della parte attorea e del proprio procuratore, chiede che sia respinta
l'azione dell'attore che sia condannato al pagamento della Parte_2
parcella rimasta inevasa relativa al primo grado di giudizio nonché al risarcimento dei danni tutti procurati allo scrivente con il presente giudizio- arbitrario e temerario-; danni alla salute
e alla immagine professionale dello scrivente chiamato in causa ingiustamente;
con refusione delle spese legali, compensi e onorari”.
PER PARTE CHIAMATA: come da foglio di PC
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: in via principale, accertare e dichiarare l'assenza di copertura assicurativa con riferimento all'evento de quo avendo l'avv. di ricevuto la prima richiesta risarcitoria CP_1
precedentemente alla stipula della polizza dedotta in giudizio e per l'effetto rigettare ogni e domanda svolta nei confronti della terza chiamata;
Sempre in via principale, subordinata, accertare l'intervenuta prescrizione dei diritti scaturenti dalla polizza assicurativa dedotta in giudizio e, conseguentemente, respingere la domanda di manleva formulata dall'avv. di CP_1
Nel merito, respingere la domanda attorea in quanto infondata e non provata, per quanto motivato in narrativa;
in subordine, nel caso di accertata fondatezza delle richieste avanzate dal si insta Pt_2
affinché venga correttamente valutata la copertura assicurativa sia in relazione alla lamentata
pagina 3 di 10 reticenza, con riserva in via istruttoria di dare contezza della diversa valutazione dell'assumendo rischio e sua eventuale non assunzione o assunzione a diverse condizioni, sia in relazione alla corretta indicazione del reddito, considerando non operante la copertura o ammettendola a diverse condizioni come esposto in atti;
in estremo subordine e comunque previo il richiesto accertamento in punto copertura, quantificare la somma da porre in capo alla terza chiamata tenuto conto delle condizioni di polizza tutte e della franchigia, con esclusione delle voci non dovute o non rientranti nella copertura assicurativa.
Con vittoria di compensi e spese del presente procedimento”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa.
1. Con atto di citazione di data 28.04.2022 ha chiamato in giudizio l'avvocato Parte_1
di per sentirlo condannare al risarcimento dei danni asseritamente patiti a causa CP_1 CP_1
degli errori da questi commessi nello svolgimento della sua attività professionale.
2. Allega in particolare l'attore che nel 2009 incaricò un artigiano, tale (o ), CP_3 Per_1 per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione di un appartamento di sua proprietà sito in Trieste, ma che non solo non furono svolti a regola d'arte e causarono dei danni.
Prosegue esponendo di essersi rivolto all'avvocato di per avere assistenza legale CP_1 CP_1
nella vicenda e che questi, constatata l'impossibilità di una composizione stragiudiziale, intentò una causa davanti al Tribunale di Trieste (causa con R.G. 3224/2010). Nel processo che ne seguì – riporta l'attore – il sig. si costituì in giudizio sollevando eccezioni di rito e di CP_3
merito; di queste fu accolta quella relativa alla nullità della citazione per mancanza degli elementi essenziali, in quanto mancante la specifica indicazione dei vizi riscontrati;
fu quindi assegnato termine per integrare l'atto di citazione e all'esito la causa fu rimessa in decisione.
Continua l'attore riferendo che il giudice dichiarò l'estinzione del processo, ritenendo non sanati i vizi della citazione. La sentenza fu appellata da un nuovo difensore del sig. Pt_2
ma il gravame venne rigettato dalla Corte d'appello di Trieste con ordinanza ex art. 348-bis
c.p.c. (dd. 14.01.2014), ritenendo insussistenti ragionevoli possibilità di accoglimento in ragione del fatto che l'attore non si era attivato per contrastare l'eccezione del convenuto di pagina 4 di 10 decadenza dall'azione per vizi per la loro denuncia entro i termini stabiliti dall'art. 1667 c.c.
Secondo parte attrice la soccombenza in giudizio fu dovuta ad errori nella difesa tecnica da parte dell'avv. di di cui ora richiede la condanna al risarcimento dei danni, asseritamente CP_1
determinati alla perdita di chance di ottenere il ristoro economico dei danni subiti nonché dalle spese legali affrontate inutilmente;
nel complesso il pregiudizio è quantificato in € 40.000.
3. Si è costituito in giudizio l'avv. di contestando in fatto e in diritto le allegazioni di CP_1
controparte ed eccependo la prescrizione del diritto fatto valere. Ha, inoltre, svolto domanda riconvenzionale e chiesto e ottenuto la chiamata in causa della propria assicuratrice, CP_2
affinché fosse manlevato in caso di condanna.
[...]
4. La domanda avanzata in via riconvenzionale atteneva al pagamento dei compensi per l'attività professionale che si ritiene svolta malamente nonché il risarcimento dei danni che avrebbe subito alla salute e all'immagine professionale in conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio. Alla domanda l'avv. di ha dichiarato di rinunciare con atto depositato il CP_1
03.12.2024. Poiché si tratta di rinuncia alla domanda, a differenza della analoga fattispecie di rinuncia agli atti del giudizio, non necessità di accettazione della controparte (cfr. Cass. Sez. 3 -
, Sentenza n. 33761 del 19/12/2019, Rv. 656508 – 01); viene dichiarata, quindi, l'estinzione dell'azione.
5. pure si è costituita, eccependo l'inoperatività della copertura Controparte_2
assicurativa, la prescrizione dei diritti scaturenti dalla polizza e, comunque, domandando il rigetto della domanda attorea perché infondata e non provata.
6. La causa è stata istruita documentalmente e rimessa in decisione con ordinanza del
30.09.2024, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
Decisione della causa.
Ai fini della decisione della causa, si può cominciare con l'osservare che l'obbligazione dell'avvocato è un'obbligazione di mezzi e non di risultato (ex multis Sez. 3, Sentenza n. 10289 del 20/05/2015, Rv. 635467 - 01, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2863 del 07/02/2014, Rv. 629609 - 01).
Occorre inoltre aggiungere che "l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine - positivamente svolta - sul sicuro e chiaro fondamento dell'azione, che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata, e, quindi, la certezza morale che gli effetti di una diversa
pagina 5 di 10 attività del professionista medesimo sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente, rimanendo, in ogni caso, a carico del professionista l'onere di dimostrare l'impossibilità (a lui non imputabile) della perfetta esecuzione della prestazione (Cass. 4044/1994; 5264/1996;
200516846/2005)" (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 12354 del 27/05/2009). Ciò di cui, dunque, il cliente può legittimamente dolersi, chiedendo conseguentemente il risarcimento del correlato danno, è la perdita della possibilità (chance) concreta ed effettiva (e non già meramente ipotetica ed astratta) che un diverso agire, puntualmente descritto, da parte del difensore avrebbe condotto al raggiungimento del risultato sperato. Pertanto, è onere del cliente dimostrare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, che la diversa strategia processuale dal medesimo propugnata avrebbe trovato il conforto dell'organo giudiziario adito o da adire. La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che la valutazione circa la probabile fondatezza dell'iniziativa omessa deve essere condotta secondo un giudizio ex ante e non già "ex post, sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità - in astratto o con riferimento al caso concreto - tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente" (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 11906 del
10/06/2016).
Venendo al caso di specie, le negligenze imputate al convenuto nell'esecuzione del suo incarico professionale consistono nella redazione di una denuncia per vizi eccessivamente generica e priva della specifica indicazione dei vizi stessi, essendosi egli limitato a scrivere nella diffida inviata al sig. con raccomandata del 19 luglio 2010 che “…..i lavori di CP_3
ristrutturazione per i quali la sua Ditta era stata incaricata sono stati mal eseguiti”. Secondo
l'attore, una denuncia minimamente dettagliata sarebbe invece valsa a paralizzare l'eccezione dello di decadenza dalla garanzia per vizi. Inoltre, sempre secondo l'attore sarebbe CP_3
imputabile al convenuto anche l'errore consistente nella mancata deduzione e prova della data di ultimazione dei lavori, avvenuta nel dicembre 2009 e della “consegna”, avvenuta invece nel maggio 2010, essendo potuto rientrare solo allora in Italia dall'Australia, dove risiede.
Deve tuttavia evidenziarsi che, pur dovendosi riconoscere che la denuncia dei vizi è stata effettivamente carente per la mancata puntuale descrizione degli stessi e che vi sia stata una pagina 6 di 10 certa trascuratezza nella redazione dell'atto di citazione, che non risulta sufficientemente provato (e qui viene in considerazione quella prognosi di accoglimento cui si è fatto all'inizio per la configurabilità della responsabilità professionale) che una più dettagliata descrizione dei vizi e prova dell'ultimazione dei lavori avrebbero condotto ad una sicura vittoria della causa da parte del sig. Invero, a detta dello stesso attore il sig. ha eccepito la decadenza Pt_2 CP_3
dall'azione per vizi ai sensi dell'art. 1667 c.c. Ora, tale decadenza decorre con il trascorrere del termine di sessanta giorni dalla scoperta senza che sia fatta la denuncia. La proposizione dell'eccezione di decadenza da parte dell'appaltatore comporta l'onere per il committente di provare non solo la proposizione di una idonea denuncia, ma anche che questa sia stata tempestiva. La data della scoperta dalla quale avrebbe dovuto conteggiarsi il termine di decadenza non è stata dedotta né dall'avvocato di nel giudizio con RG R.G. 3224/2010 né CP_1
dall'attuale difensore in questo. L'attore si è limitato ad affermare che i lavori sono stati terminati a dicembre 2019 e che sono stati “consegnati” a maggio 2010 (si ipotizza accettati).
In definitiva, non è possibile affermare con sufficiente certezza o con alto grado di probabilità che la domanda sarebbe stata accolta. La domanda di risarcimento dei danni deve essere perciò rigettata.
-Espressioni sconvenienti e offensive –
Sono certamente sconvenienti e offensive della onorabilità e decoro dell'attore e anche della professionalità per quanto concerne il difensore molte delle espressioni usate dall'avv. di CP_1
nei suoi scritti, espressioni che non sono giustificate dal tipo e oggetto della causa, e precisamente:
“…come due figuri di estorsori perché intendono ottenere dallo scrivente ciò che sanno in animo loro di non essere dovuto…” (comparsa di costituzione e risposta pag. 6) – già oggetto di ordinanza dd. 14.2.2023:
“…verosimilmente i fondi del erano già destinati a finanziare invece i nuovi Pt_1
difensori, colpevoli a modesto parere dello scrivente, di accaparramento della clientela…”
(comparsa di costituzione e risposta pag. 10);
“…gli stessi infatti allo scopo di coprire al cliente le loro mancanze professionali si Pt_1
sono sognati di indicare nello scrivente l'utile capro espiatorio tentando di recuperare dal
pagina 7 di 10 patrimonio dello scrivente il danno che essi stessi hanno provocato con la loro imperizia e negligenza ed è bastata una breve indagine nel foro per comprendere quale sia il numero di cause perse dallo studio legale in questione…” (memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., nella formulazione allora vigente, di parte convenuta pag. 4);
“Una situazione personale e professionale gravosissima creata ad arte e senza motivo e per soddisfare la meschinità dell'assistito danaroso…” (memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., nella formulazione allora vigente, di parte convenuta pag. 7);
“…denota l'irresponsabilità assoluta e la totale assenza di etica professionale e personale
[con riferimento al difensore]…” (memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., nella formulazione allora vigente, di parte convenuta pag. 2);
“…il collega che crede, per pura ignoranza, di conoscere il sistema giudiziario Pt_3
italiano e perciò con la sua arroganza e presunzione, si và a mettere in situazioni imbarazzanti come la presente…” (memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., nella formulazione allora vigente, di parte convenuta pag. 6).
Tali espressioni non sono in un rapporto di necessità con le esigenze della difesa e non presentano sempre attinenza con l'oggetto della controversia, perciò è giustificata una condanna al risarcimento dei danni a favore dell'attore e del difensore, che, in considerazione della media gravità delle offese e del numero delle espressioni viene prudenzialmente, con valutazione equitativa, liquidato in euro 1.000,00 per l'attore ed euro 1.800,00 per il difensore, atteso che le espressioni offensive nei suoi confronti hanno avuto carattere di maggiore gravità.
- Regolazione delle spese di lite –
Nonostante la soccombenza del convenuto rispetto alla domanda di risarcimento proposta dalla parte attrice, le spese di lite tra la parte attrice e convenuta devono essere compensate in considerazione della soccombenza rispetto alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, anche se rinunciata.
In particolare, la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, e determina l'estinzione dell'azione stessa e la cessazione della materia del contendere. A tal fine, la rinuncia ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda (Cass. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18255 del 10/09/2004). Ciò comporta pagina 8 di 10 che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante.
Il risultato non muta ove si ragioni in termini di soccombenza virtuale rispetto alla domanda rinunciata. Il convenuto, infatti, aveva proposto una domanda riconvenzionale che deve ritenersi infondata, in quanto non vi è nemmeno un principio di prova sulla lesione dell'integrità psicofisica derivante dalla proposta azione di responsabilità né un danno di immagine può essersi prodotto in considerazione del fatto che la denunciata negligenza nell'espletamento dell'incarico professionale non è stata divulgata al di fuori dello stretto contesto giudiziario.
Rimane da regolare le spese sostenute dalla terza chiamata.
La regola generale sulla disciplina delle spese sopportate dalla terza chiamata è quella condensata nella massima “Attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria”
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7431 del 14/05/2012, Rv. 622605).
Ebbene, la polizza assicurativa per responsabilità professionale stipulata con la
[...]
è del tipo “claims made” (vedi Art.
3.9 delle condizioni generali sub doc. 2 Controparte_2
terza chiamata), cioè prevede che la copertura assicurativa valga solo se la richiesta di risarcimento venga proposta durante il periodo di validità della polizza. In altre parole, per poter attivare la garanzia assicurativa, il danno deve essere denunciato all'assicuratrice entro il periodo di validità della polizza, anche se il fatto che ha causato il danno (come una negligenza o errore) è avvenuto prima di tale periodo. E' pacifico (e comunque provato con i documenti n.
19 e 20 dell'attore) che le richieste di risarcimento dei danni furono rivolte dall'attore al convenuto già nel 2017, quando la polizza in questione non era ancora stata stipulata. Queste considerazioni comportano che le spese di vanamente chiamata in causa, debbano CP_2
essere sopportate dal convenuto. Queste vengono liquidate facendo riferimento ai valori minimi delle tabelle previste dal D.M. 55/2014, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
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P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
1. rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attore nei confronti del convenuto;
2. dichiara l'estinzione della domanda riconvenzionale proposta dall'avv. CP_1
in relazione al pagamento dei propri compensi e al risarcimento dei danni;
3. condanna l'avv. di a pagare euro 1.000,00 a favore dell'attore ed euro CP_1 CP_1
1.800,00 del suo difensore a titolo di risarcimento dei danni connessi alla lesione dell'onore e della professionalità ai sensi dell'art. 89 c.p.c., oltre a interessi corrispettivi al tasso legale dalla pronuncia della sentenza al saldo;
4. compensa le spese di lite nei rapporti tra attore e convenuto;
5. condanna l'avv. di al pagamento delle spese processuali a favore della CP_1 CP_1
terza chiamata liquidate in € 3.800,00 per competenze di Controparte_2
avvocato, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 14.01.2024.
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio
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