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Sentenza 30 agosto 2025
Sentenza 30 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/08/2025, n. 3513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3513 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2025 |
Testo completo
Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice Unico Avv. Ornella Mannino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. 3830/2022 R.G.A.C.
TRA
– in persona del suo procuratore – nonché Dott. Parte_1 CP_1
– nella qualità di Presidente del Consiglio di Parte_2
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della – Parte_1
rappresentati e difesi, giusta procura allegata agli atti di citazione, dagli Avv.ti Gennaro
Belvini, Lorenzo Belvini e Vincenza Belvini del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Pozzuoli (NA) al Corso Nicola Terracciano, n. 28
– attori –
CONTRO
1 – in persona del pro tempore – rappresentato e difeso, Controparte_2 CP_3
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in sostituzione di precedente difensore, dagli Avv.ti dell'Avvocatura Comunale Ernesta Iorio e Carla Concilio ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale in alla Piazza Controparte_2
Aldo Moro, n. 1
– convenuto –
Avente ad oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento ex art. 2 R.D. 10 aprile 1910
n. 639 prot. n. 21435 del 23 marzo 2022 emessa dal e Controparte_2 CP_2
notificata a mezzo ufficiale giudiziario con raccomandata A.G. n. 78529881729-5 ricevuta in data 04.04.2022 e con raccomandata A.G. 78529881730.7 ricevuta il 05.04.2022.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta del 25 marzo 2025 e da precedenti scritti difensivi in questa sede da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. Attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Società – in Parte_1
persona del suo procuratore – nonché Dott. CP_1 Parte_2
– nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
[...]
rappresentante pro tempore della – convenivano in giudizio dinanzi Parte_1
al Tribunale di Salerno il proponendo opposizione avverso Controparte_2
l'ingiunzione di pagamento prot. n° 21435, emessa dal predetto Ente in data 23 marzo 2022
e notificata a mezzo ufficiale giudiziario con raccomandate ricevute in data 4/5 aprile 2022,
2 per il pagamento dell'importo complessivo di € 38.680,96, deducendo sostanzialmente l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento per nullità dell'art. 4 del contratto di locazione sottoscritto il 05.10.2001 e dell'accordo modificativo stipulato giusta delibera della Commissione straordinaria n. 67/G del 26.09.2014, stante il divieto di cui all'art. 93
CCE in capo agli Enti Locali di applicare per le occupazioni realizzate da opere di tlc, oneri diversi dalla sola TO o dal solo CO.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, provvedeva a costituirsi il convenuto
[...]
– in persona del Sindaco pro tempore – contrastando le avverse deduzioni Controparte_2
ed instando per il rigetto della domanda.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'ordinanza impugnata, rilevata l'assenza di istanza di concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma, cod. proc. civ., nonché di richieste istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e, sulle note di trattazione scritta depositate dalle parti all'udienza del 25 marzo 2025, era assegnata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Giova preliminarmente ripercorrere l'iter della vicenda per cui è giudizio.
In data 5 ottobre 2001, a seguito di deliberazione di Consiglio n° 134 del 25 settembre
2001 e successiva deliberazione di Giunta n° 507 del 26 settembre 2001, era stipulato contratto di locazione rep. n. 178 registrato presso l'Ufficio del Registro di Eboli (SA) in data 8 ottobre 2001 al n. 1886/1^Normale con il quale il Comune di – Controparte_2
nella qualità di proprietario del complesso sportivo (Stadio Pastena) – concedeva in locazione alla (allora) una porzione di terreno ricadente all'interno Controparte_4
nell'area di pertinenza del medesimo complesso di mq 100 circa per l'installazione di una
3 stazione radio per telecomunicazioni per la durata di anni 9, rinnovabili tacitamente di 6
anni in 6 anni, salvo disdetta, al canone annuale di £. 18.000.000, pari ad € 9.296,224.
Nel 2014 (con nota prot. n. 38600 del 4 giugno) la comunicava che, Pt_1
ritenuto alto il valore della locazione, stava concretamente valutando l'opportunità di riallocare l'impianto in altra sede, pur continuando a sussistere la possibilità di avviare una trattativa rivolta alla stipula di un nuovo contratto di locazione che, a fronte di una significativa rimodulazione del valore del canone, avrebbe dovuto garantire una più lunga durata contrattuale rispetto a quella residua. L'Amministrazione Comunale, con deliberazione della Commissione Straordinaria n° 67/G del 26 settembre 2014, accoglieva la proposta della , stabilendo una nuova durata di anni 6 (dal 05 ottobre Pt_1
2014 al 04 ottobre 2020 + eventuale rinnovo per ulteriori anni 6) ed accettando una riduzione del canone di locazione annuale, da € 9.296,224 ad € 6.500,00.
Successivamente, in data 30.05.2017, l'odierna opponente inviava la nota prot. n. 38682 e il 07.08.2017 la nota prot. n. 55663, con cui, dopo avere richiamato la normativa vigente in materia, chiedeva all'Ente opposto di conformarsi al D. Lgs. 259/03, applicando, di conseguenza, alle occupazioni di aree pubbliche con infrastrutture di comunicazione elettronica, la tassa o il canone previsto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ed invitandola al rinnovo della concessione della porzione di immobile sopra descritta per la durata di nove anni “… con la previsione di una apposita riduzione della tariffa stabilità
per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche…, ai sensi della lett. e), comma 2, art. 63 del
D.Lgs. n. 446/1997......”. precisava altresì che, nelle more, avrebbe provveduto Pt_1
al pagamento dell'importo minimo di € 516,46 come disposto dalla legge.
Il Comune di con nota prot. n. 87939 del 2 novembre 2018, trasmetteva Controparte_2
alla la nota di precisazione n. 80763 dell'11 novembre 2018 del Dirigente del Pt_1
4 Settore “Tributi ed Attività Produttive” con la quale veniva chiarito che la conduttrice non era obbligata a corrispondere il CO appartenendo l'area concessa in locazione al patrimonio disponibile dell'Ente, conseguentemente non soggetta al regime di occupazione di suolo pubblico.
Successivamente, in data 11 novembre 2021, con nota acquisita al prot. n. 80647, la comunicava il proprio recesso unilaterale dal contratto di locazione con Pt_1
decorrenza dal 10 febbraio 2022. A fronte di ciò, perdurando l'inadempimento della conduttrice nel pagamento dei canoni, l'Ente convenuto emetteva l'ingiunzione di pagamento per cui è giudizio.
L'opposizione è infondata e non merita conseguentemente accoglimento.
Secondo la prospettazione attorea, ai sensi dell'art. 93 D. Lgs. 259/2003, i soggetti giuridici menzionati (Pubbliche Amministrazioni, Regioni, Province e Comuni), in mancanza di una espressa previsione legislativa, non possono pretendere dagli operatori che forniscono servizi di reti di comunicazione elettronica alcun importo, salvo la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ciò
anche alla luce dell'interpretazione autentica del citato art. 93, a mente della quale l'interpretazione di detta norma va intesa nel senso che “gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione”.
Orbene detta prospettazione non è, ad avviso del Tribunale, condivisibile.
L'art. 93 D.LGS. 59/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), sostituito dall'art. 54
D. Lgs. n. 259/03 con decorrenza dal 24.12.2021, che al comma 1 recita: “Le Pubbliche
Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto
5 di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”, è riferito unicamente alle aree demaniali o facenti parte del patrimonio indisponibile, non applicandosi anche al patrimonio disponibile, gestito jure privatorum dalla Pubblica Amministrazione. Ciò emerge dalla previsione del secondo comma della medesima disposizione (ora art. 54 comma 6) , il quale, nel prevedere che
“Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore,
dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione…...”, fa espresso riferimento alle
“aree pubbliche” in tal modo escludendo quelle riconducibili al patrimonio disponibile soggette ad un trattamento giuridico analogo a quello riservato ai beni privati.
Ulteriore conferma del riferimento della norma ai soli beni pubblici si ricava dalla previsione del secondo comma del citato art. 93, a mente del quale: “ Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f),
del medesimo articolo,….”, posto che TO e CO si applicano solo se il bene oggetto di occupazione è un bene demaniale o parte del patrimonio indisponibile.
Orbene, posto che il canone “antenne” relativo alle stazioni insistenti su terreno e fabbricato di proprietà del previsto dal comma 831-bis della legge 160/2019, CP_2
come introdotto dalla legge 108/2021, cui rinvia l'art. 54 del Codice delle Comunicazioni
6 Elettroniche, si applica solo quando il cespite sia ricompreso nel patrimonio indisponibile dell'Ente Locale (cfr., ex multis Corte di Appello di Venezia, sentenza nr. 2488/2023; Corte
di Appello di Brescia, sentenza nr. 1620/2023), quanto alla qualificazione del bene locato,
ritiene il Tribunale che l'area oggetto del contratto di locazione intercorso fra le parti non possa qualificarsi come bene pubblico, in quanto patrimonio indisponibile.
Come stabilito dalla Suprema Corte con sentenza a Sezioni Unite n. 391/1999:”Affinchè
un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili perché "destinati ad un pubblico servizio" ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c. deve sussistere un doppio requisito: la manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico e perciò un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio e l'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio”. Nella
fattispecie, il di ha destinato l'area in questione alla produzione di CP_2 CP_2
reddito, tramite locazione a un'azienda privata, che, a sua volta, con propri mezzi, svolge il servizio di pubblica utilità di comunicazione elettronica, non rientrante nelle attribuzioni del Comune e tale uso, da parte del privato conduttore, non può far divenire pubblico il bene del Comune per una sorta di proprietà transitiva.
Ed invero, “La destinazione al pubblico servizio richiede che vi sia corrispondenza tra l'oggetto della destinazione e le attribuzioni dell'ente e l'inclusione nel patrimonio indisponibile comunale deve consistere in un atto con cui la P.A. concede il bene in godimento al privato per l'esercizio indiretto di un servizio pubblico assunto dall'ente
(Cass. 9.6,1987, n. 5024; Cass. 1.12.1985, n. 652). Non rientrando nelle attribuzioni del l'esercizio del servizio di telecomunicazioni, l'area a tale scopo destinata non può CP_2
assumere la qualifica di patrimonio indisponibile comunale, e deve ritenersi che la cessione
7 in godimento dell'area in virtù del contratto dedotto in giudizio inerisca ad un bene facente parte del patrimonio disponibile e si inquadri nello schema privatistico della locazione di immobile urbano” (cfr. Corte di Appello di Milano, sentenza nr. 3638/2022).
Avendo il contratto di locazione stipulato fra le parti ad oggetto un bene rientrante nel patrimonio disponibile del Comune di l'opposizione avverso l'ingiunzione di CP_2
pagamento prot. n° 21435 emessa in data 23 marzo 2002, che resta confermata, deve essere rigettata.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91,
comma 1, cod. proc. civ., con la condanna di parte attrice al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore di parte convenuta, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, d'ufficio, in assenza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147
del 13 agosto 2022 (valore della causa da € 26.001,00 ad € 52.000,00 – parametri medi –
Fase di Studio € 1.701,00; Fase Introduttiva € 1204,00; Fase Istruttoria: esclusa siccome non svolta;
Fase Decisionale: € 2.905,00 – Totali € 5.810,00).
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice unico Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 3830/2022 R.G.A.C.., uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA l'ingiunzione di pagamento ex art. 2 R.D. 10 aprile 1910 n. 639 prot. n. 21435 del 23 marzo 2022 emessa dal Comune di
Controparte_2
8 2) NN parte attrice al pagamento in favore del convenuto Controparte_2
– in persona del Sindaco pro tempore – delle spese di giudizio che liquida
[...]
complessivamente in € 5.810,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cassa, come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Salerno, lì 23 agosto 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice Unico Avv. Ornella Mannino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. 3830/2022 R.G.A.C.
TRA
– in persona del suo procuratore – nonché Dott. Parte_1 CP_1
– nella qualità di Presidente del Consiglio di Parte_2
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della – Parte_1
rappresentati e difesi, giusta procura allegata agli atti di citazione, dagli Avv.ti Gennaro
Belvini, Lorenzo Belvini e Vincenza Belvini del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Pozzuoli (NA) al Corso Nicola Terracciano, n. 28
– attori –
CONTRO
1 – in persona del pro tempore – rappresentato e difeso, Controparte_2 CP_3
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in sostituzione di precedente difensore, dagli Avv.ti dell'Avvocatura Comunale Ernesta Iorio e Carla Concilio ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale in alla Piazza Controparte_2
Aldo Moro, n. 1
– convenuto –
Avente ad oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento ex art. 2 R.D. 10 aprile 1910
n. 639 prot. n. 21435 del 23 marzo 2022 emessa dal e Controparte_2 CP_2
notificata a mezzo ufficiale giudiziario con raccomandata A.G. n. 78529881729-5 ricevuta in data 04.04.2022 e con raccomandata A.G. 78529881730.7 ricevuta il 05.04.2022.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta del 25 marzo 2025 e da precedenti scritti difensivi in questa sede da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. Attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Società – in Parte_1
persona del suo procuratore – nonché Dott. CP_1 Parte_2
– nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
[...]
rappresentante pro tempore della – convenivano in giudizio dinanzi Parte_1
al Tribunale di Salerno il proponendo opposizione avverso Controparte_2
l'ingiunzione di pagamento prot. n° 21435, emessa dal predetto Ente in data 23 marzo 2022
e notificata a mezzo ufficiale giudiziario con raccomandate ricevute in data 4/5 aprile 2022,
2 per il pagamento dell'importo complessivo di € 38.680,96, deducendo sostanzialmente l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento per nullità dell'art. 4 del contratto di locazione sottoscritto il 05.10.2001 e dell'accordo modificativo stipulato giusta delibera della Commissione straordinaria n. 67/G del 26.09.2014, stante il divieto di cui all'art. 93
CCE in capo agli Enti Locali di applicare per le occupazioni realizzate da opere di tlc, oneri diversi dalla sola TO o dal solo CO.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, provvedeva a costituirsi il convenuto
[...]
– in persona del Sindaco pro tempore – contrastando le avverse deduzioni Controparte_2
ed instando per il rigetto della domanda.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'ordinanza impugnata, rilevata l'assenza di istanza di concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma, cod. proc. civ., nonché di richieste istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e, sulle note di trattazione scritta depositate dalle parti all'udienza del 25 marzo 2025, era assegnata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Giova preliminarmente ripercorrere l'iter della vicenda per cui è giudizio.
In data 5 ottobre 2001, a seguito di deliberazione di Consiglio n° 134 del 25 settembre
2001 e successiva deliberazione di Giunta n° 507 del 26 settembre 2001, era stipulato contratto di locazione rep. n. 178 registrato presso l'Ufficio del Registro di Eboli (SA) in data 8 ottobre 2001 al n. 1886/1^Normale con il quale il Comune di – Controparte_2
nella qualità di proprietario del complesso sportivo (Stadio Pastena) – concedeva in locazione alla (allora) una porzione di terreno ricadente all'interno Controparte_4
nell'area di pertinenza del medesimo complesso di mq 100 circa per l'installazione di una
3 stazione radio per telecomunicazioni per la durata di anni 9, rinnovabili tacitamente di 6
anni in 6 anni, salvo disdetta, al canone annuale di £. 18.000.000, pari ad € 9.296,224.
Nel 2014 (con nota prot. n. 38600 del 4 giugno) la comunicava che, Pt_1
ritenuto alto il valore della locazione, stava concretamente valutando l'opportunità di riallocare l'impianto in altra sede, pur continuando a sussistere la possibilità di avviare una trattativa rivolta alla stipula di un nuovo contratto di locazione che, a fronte di una significativa rimodulazione del valore del canone, avrebbe dovuto garantire una più lunga durata contrattuale rispetto a quella residua. L'Amministrazione Comunale, con deliberazione della Commissione Straordinaria n° 67/G del 26 settembre 2014, accoglieva la proposta della , stabilendo una nuova durata di anni 6 (dal 05 ottobre Pt_1
2014 al 04 ottobre 2020 + eventuale rinnovo per ulteriori anni 6) ed accettando una riduzione del canone di locazione annuale, da € 9.296,224 ad € 6.500,00.
Successivamente, in data 30.05.2017, l'odierna opponente inviava la nota prot. n. 38682 e il 07.08.2017 la nota prot. n. 55663, con cui, dopo avere richiamato la normativa vigente in materia, chiedeva all'Ente opposto di conformarsi al D. Lgs. 259/03, applicando, di conseguenza, alle occupazioni di aree pubbliche con infrastrutture di comunicazione elettronica, la tassa o il canone previsto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ed invitandola al rinnovo della concessione della porzione di immobile sopra descritta per la durata di nove anni “… con la previsione di una apposita riduzione della tariffa stabilità
per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche…, ai sensi della lett. e), comma 2, art. 63 del
D.Lgs. n. 446/1997......”. precisava altresì che, nelle more, avrebbe provveduto Pt_1
al pagamento dell'importo minimo di € 516,46 come disposto dalla legge.
Il Comune di con nota prot. n. 87939 del 2 novembre 2018, trasmetteva Controparte_2
alla la nota di precisazione n. 80763 dell'11 novembre 2018 del Dirigente del Pt_1
4 Settore “Tributi ed Attività Produttive” con la quale veniva chiarito che la conduttrice non era obbligata a corrispondere il CO appartenendo l'area concessa in locazione al patrimonio disponibile dell'Ente, conseguentemente non soggetta al regime di occupazione di suolo pubblico.
Successivamente, in data 11 novembre 2021, con nota acquisita al prot. n. 80647, la comunicava il proprio recesso unilaterale dal contratto di locazione con Pt_1
decorrenza dal 10 febbraio 2022. A fronte di ciò, perdurando l'inadempimento della conduttrice nel pagamento dei canoni, l'Ente convenuto emetteva l'ingiunzione di pagamento per cui è giudizio.
L'opposizione è infondata e non merita conseguentemente accoglimento.
Secondo la prospettazione attorea, ai sensi dell'art. 93 D. Lgs. 259/2003, i soggetti giuridici menzionati (Pubbliche Amministrazioni, Regioni, Province e Comuni), in mancanza di una espressa previsione legislativa, non possono pretendere dagli operatori che forniscono servizi di reti di comunicazione elettronica alcun importo, salvo la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ciò
anche alla luce dell'interpretazione autentica del citato art. 93, a mente della quale l'interpretazione di detta norma va intesa nel senso che “gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione”.
Orbene detta prospettazione non è, ad avviso del Tribunale, condivisibile.
L'art. 93 D.LGS. 59/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), sostituito dall'art. 54
D. Lgs. n. 259/03 con decorrenza dal 24.12.2021, che al comma 1 recita: “Le Pubbliche
Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto
5 di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”, è riferito unicamente alle aree demaniali o facenti parte del patrimonio indisponibile, non applicandosi anche al patrimonio disponibile, gestito jure privatorum dalla Pubblica Amministrazione. Ciò emerge dalla previsione del secondo comma della medesima disposizione (ora art. 54 comma 6) , il quale, nel prevedere che
“Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore,
dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione…...”, fa espresso riferimento alle
“aree pubbliche” in tal modo escludendo quelle riconducibili al patrimonio disponibile soggette ad un trattamento giuridico analogo a quello riservato ai beni privati.
Ulteriore conferma del riferimento della norma ai soli beni pubblici si ricava dalla previsione del secondo comma del citato art. 93, a mente del quale: “ Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f),
del medesimo articolo,….”, posto che TO e CO si applicano solo se il bene oggetto di occupazione è un bene demaniale o parte del patrimonio indisponibile.
Orbene, posto che il canone “antenne” relativo alle stazioni insistenti su terreno e fabbricato di proprietà del previsto dal comma 831-bis della legge 160/2019, CP_2
come introdotto dalla legge 108/2021, cui rinvia l'art. 54 del Codice delle Comunicazioni
6 Elettroniche, si applica solo quando il cespite sia ricompreso nel patrimonio indisponibile dell'Ente Locale (cfr., ex multis Corte di Appello di Venezia, sentenza nr. 2488/2023; Corte
di Appello di Brescia, sentenza nr. 1620/2023), quanto alla qualificazione del bene locato,
ritiene il Tribunale che l'area oggetto del contratto di locazione intercorso fra le parti non possa qualificarsi come bene pubblico, in quanto patrimonio indisponibile.
Come stabilito dalla Suprema Corte con sentenza a Sezioni Unite n. 391/1999:”Affinchè
un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili perché "destinati ad un pubblico servizio" ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c. deve sussistere un doppio requisito: la manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico e perciò un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio e l'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio”. Nella
fattispecie, il di ha destinato l'area in questione alla produzione di CP_2 CP_2
reddito, tramite locazione a un'azienda privata, che, a sua volta, con propri mezzi, svolge il servizio di pubblica utilità di comunicazione elettronica, non rientrante nelle attribuzioni del Comune e tale uso, da parte del privato conduttore, non può far divenire pubblico il bene del Comune per una sorta di proprietà transitiva.
Ed invero, “La destinazione al pubblico servizio richiede che vi sia corrispondenza tra l'oggetto della destinazione e le attribuzioni dell'ente e l'inclusione nel patrimonio indisponibile comunale deve consistere in un atto con cui la P.A. concede il bene in godimento al privato per l'esercizio indiretto di un servizio pubblico assunto dall'ente
(Cass. 9.6,1987, n. 5024; Cass. 1.12.1985, n. 652). Non rientrando nelle attribuzioni del l'esercizio del servizio di telecomunicazioni, l'area a tale scopo destinata non può CP_2
assumere la qualifica di patrimonio indisponibile comunale, e deve ritenersi che la cessione
7 in godimento dell'area in virtù del contratto dedotto in giudizio inerisca ad un bene facente parte del patrimonio disponibile e si inquadri nello schema privatistico della locazione di immobile urbano” (cfr. Corte di Appello di Milano, sentenza nr. 3638/2022).
Avendo il contratto di locazione stipulato fra le parti ad oggetto un bene rientrante nel patrimonio disponibile del Comune di l'opposizione avverso l'ingiunzione di CP_2
pagamento prot. n° 21435 emessa in data 23 marzo 2002, che resta confermata, deve essere rigettata.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91,
comma 1, cod. proc. civ., con la condanna di parte attrice al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore di parte convenuta, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, d'ufficio, in assenza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147
del 13 agosto 2022 (valore della causa da € 26.001,00 ad € 52.000,00 – parametri medi –
Fase di Studio € 1.701,00; Fase Introduttiva € 1204,00; Fase Istruttoria: esclusa siccome non svolta;
Fase Decisionale: € 2.905,00 – Totali € 5.810,00).
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice unico Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 3830/2022 R.G.A.C.., uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA l'ingiunzione di pagamento ex art. 2 R.D. 10 aprile 1910 n. 639 prot. n. 21435 del 23 marzo 2022 emessa dal Comune di
Controparte_2
8 2) NN parte attrice al pagamento in favore del convenuto Controparte_2
– in persona del Sindaco pro tempore – delle spese di giudizio che liquida
[...]
complessivamente in € 5.810,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cassa, come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Salerno, lì 23 agosto 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
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