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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 16/05/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1177/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter cpc tra
, rappresentata e difesa dall' avvocato DAMASO Parte_1
PATTUMELLI e dall'avvocato DANIELE DI BELLA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale in Roma in via Flaminia n.
334, giusta procura in atti
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Terni, presso la sede Provinciale in via CP_1
Bramante n. 13, rappresento e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. Giulia Renzetti e Manuela Varani, giusta procura generale alle liti resistente
svolgimento del processo e motivi della decisione
Con il ricorso depositato il 11 novembre 2024, la ricorrente in epigrafe conveniva, CP_ avanti al tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, l' in persona del direttore pro tempore e ha dedotto che in data 11 maggio 2024 il tribunale di Tivoli, ai sensi dell'art. 445-bis, co. 5, c.p.c., aveva omologato l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del C.T.U., riconoscendo alla parte ricorrente i requisiti sanitari di cui all'art. 13, l. n. 118/1971 dalla data della visita di revisione del 03-08- 2022 (causa R.G. 378/2023); che il predetto decreto era stato notificato all' il 07-06-2024 presso la sede legale;
CP_1
provinciale e territoriale;
che in data 24-05-2024 era stata inviata telematicamente all' tutta la documentazione necessaria per il pagamento della prestazione in CP_1 oggetto. Ciò premesso concludeva chiedendo “accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118 del 1971 il diritto di all'assegno mensile di cui Parte_1
alla suddetta norma, in misura di legge e a decorrere dal 01-09-2022, ovvero dalla data ritenuta equa e di giustizia e, per l'effetto, condannare l' a corrispondere a parte CP_1
ricorrente i ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo”. CP_ Si costituiva in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro tempore deducendo che dalla documentazione che depositata in atti emergeva che l' in data CP_1
24.5.23 aveva liquidato la prestazione e provveduto al pagamento dei relativi importi con regolarità. Si allega TE08 di liquidazione e estratti pagamenti mensili relativi agli anni dal 2023 al 2025.
Nelle successive note di trattazione scritta depositate in data 31 gennaio 2025 parte ricorrente ha dato atto che data contrariamente a quanto asserito dall' la CP_1
comunicazione in oggetto non era stata mai ricevuta da . Parte_1
CP_ Con note in data 10 aprile 2025 l' ha dato atto di aver provveduto al pagamento anche degli interessi legali sulle somme dovute.
I procuratori delle parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del CP_ contendere, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al pagamento delle spese di CP_ lite mentre l' ha chiesto la compensazione tra le parti delle spese di lite
Sul deposito di note di trattazione scritta la causa viene decisa ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Tanto premesso deve essere, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa
"materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n.
3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n.
12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n.
8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Quanto alla regolamentazione delle spese di causa, considerato che il provvedimento in autotutela è stato emesso successivamente all'introduzione del presente giudizio, in virtù del principio di soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell' le sole spese CP_1
della fase di studio e della fase introduttiva della lite, dovendosi compensare le spese della fase decisoria.
La liquidazione va poi effettuata tenuto conto, ai sensi del D.M. 47/2022, del valore della causa vicino al limite inferiore dello scaglione di riferimento.
PQM
1.Dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
2.compensa le spese di lite della fase decisoria e condanna l' al pagamento della somma di euro 500,00, oltre IVA e CPA e 15% spese generali come per legge, da distrarsi.
Terni, 15 maggio 2025
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter cpc tra
, rappresentata e difesa dall' avvocato DAMASO Parte_1
PATTUMELLI e dall'avvocato DANIELE DI BELLA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale in Roma in via Flaminia n.
334, giusta procura in atti
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Terni, presso la sede Provinciale in via CP_1
Bramante n. 13, rappresento e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. Giulia Renzetti e Manuela Varani, giusta procura generale alle liti resistente
svolgimento del processo e motivi della decisione
Con il ricorso depositato il 11 novembre 2024, la ricorrente in epigrafe conveniva, CP_ avanti al tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, l' in persona del direttore pro tempore e ha dedotto che in data 11 maggio 2024 il tribunale di Tivoli, ai sensi dell'art. 445-bis, co. 5, c.p.c., aveva omologato l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del C.T.U., riconoscendo alla parte ricorrente i requisiti sanitari di cui all'art. 13, l. n. 118/1971 dalla data della visita di revisione del 03-08- 2022 (causa R.G. 378/2023); che il predetto decreto era stato notificato all' il 07-06-2024 presso la sede legale;
CP_1
provinciale e territoriale;
che in data 24-05-2024 era stata inviata telematicamente all' tutta la documentazione necessaria per il pagamento della prestazione in CP_1 oggetto. Ciò premesso concludeva chiedendo “accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118 del 1971 il diritto di all'assegno mensile di cui Parte_1
alla suddetta norma, in misura di legge e a decorrere dal 01-09-2022, ovvero dalla data ritenuta equa e di giustizia e, per l'effetto, condannare l' a corrispondere a parte CP_1
ricorrente i ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo”. CP_ Si costituiva in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro tempore deducendo che dalla documentazione che depositata in atti emergeva che l' in data CP_1
24.5.23 aveva liquidato la prestazione e provveduto al pagamento dei relativi importi con regolarità. Si allega TE08 di liquidazione e estratti pagamenti mensili relativi agli anni dal 2023 al 2025.
Nelle successive note di trattazione scritta depositate in data 31 gennaio 2025 parte ricorrente ha dato atto che data contrariamente a quanto asserito dall' la CP_1
comunicazione in oggetto non era stata mai ricevuta da . Parte_1
CP_ Con note in data 10 aprile 2025 l' ha dato atto di aver provveduto al pagamento anche degli interessi legali sulle somme dovute.
I procuratori delle parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del CP_ contendere, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al pagamento delle spese di CP_ lite mentre l' ha chiesto la compensazione tra le parti delle spese di lite
Sul deposito di note di trattazione scritta la causa viene decisa ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Tanto premesso deve essere, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa
"materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n.
3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n.
12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n.
8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Quanto alla regolamentazione delle spese di causa, considerato che il provvedimento in autotutela è stato emesso successivamente all'introduzione del presente giudizio, in virtù del principio di soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell' le sole spese CP_1
della fase di studio e della fase introduttiva della lite, dovendosi compensare le spese della fase decisoria.
La liquidazione va poi effettuata tenuto conto, ai sensi del D.M. 47/2022, del valore della causa vicino al limite inferiore dello scaglione di riferimento.
PQM
1.Dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
2.compensa le spese di lite della fase decisoria e condanna l' al pagamento della somma di euro 500,00, oltre IVA e CPA e 15% spese generali come per legge, da distrarsi.
Terni, 15 maggio 2025
Il giudice
Michela Francorsi