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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 11/03/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2179/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo Presidente
Dott. Rodolfo Magrì Giudice
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2179/2024 R.G.
Avente per oggetto: interdizione
Promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
Via S. Maurizio 9, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. BRUNO MARIO VITTORIO che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI CUNEO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 3 Per parte ricorrente:
“Ogni contraria istanza, eccezione, e deduzione respinta.
Dichiarare l'interdizione della sig.ra , come in atti generalizzata, con ogni Controparte_1
conseguenziale provvedimento.
Nominare all'interdetta un tutore confermando la nomina del tutore provvisorio già effettuata.
Con vittoria di spese per il caso di opposizione alla presente domanda.”
Per parte convenuta:
L'interdicenda non si è costituita
Per il Pubblico Ministero:
“Si dichiari l'interdizione”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.10.2024, esponeva che la madre Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...] e residente in [...]CP_1
Via San Maurizio 9, era totalmente incapace di provvedere ai propri interessi in quanto affetta da deterioramento cognitivo grave e ne chiedeva l'interdizione.
Radicatosi il contraddittorio ed eseguito l'esame dell'interdicenda all'udienza del 7.12.2024, con decreto del 12.12.2024 veniva nominata tutore provvisorio l'Avv. Daniela Dadone.
Alla successiva udienza del 29.1.2025, sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente e dal P.M. e trascritte in epigrafe, il Giudice Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell'interdicenda, regolarmente e tempestivamente evocata in giudizio e non costituitasi.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Invero, dalle risultanze della documentazione medica in atti emerge che l'interdicenda è affetta da deterioramento cognitivo grave su base neurodegenerativa ed è completamente dipendente in tutte le attività sia semplici che complesse della vita quotidiana.
L'esame della convenuta ex art. 419 c.c. ha evidenziato risultanze in linea con le emergenze di cui sopra: la SI.ra è apparsa disorientata nel tempo e nello spazio, non ha Controparte_1
saputo indicare qual è la valuta in corso ed è stata in grado di rispondere solo in parte alle domande sulle proprie condizioni personali e patrimoniali.
Risultano dunque compromesse in modo grave ed irreparabile le capacità cognitive, volitive e relazionali del soggetto, che non è assolutamente in condizione di sviluppare una sia pur minima autonomia di atti e comportamenti consapevoli.
pagina 2 di 3 La rilevata notevolissima limitazione funzionale delle competenze dell'interdicenda, la impossibilità di curare i propri interessi, l'abitualità di tali condizioni e l'attuale impossibilità di prevedere prossimi sviluppi migliorativi rendono necessaria, ai fini della protezione sociale della convenuta, una pronuncia di interdizione, risultando insufficiente ed inidoneo, allo stato, il ricorso all'istituto dell'amministrazione di sostegno, introdotto dalla legge 9-1-2004 n. 6.
La nomina del tutore definitive e del protutore spetta al giudice tutelare
Non si procede alla liquidazione delle spese in quanto richieste per il solo caso di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
10.10.2024 da nei confronti di , disattesa ogni Parte_1 Controparte_1
diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: dichiara la contumacia di;
Controparte_1 dichiara l'interdizione di , nata a [...] il [...] Controparte_1
e residente in [...]; ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di BO TT (CN) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di nascita della predetta
[...]
; CP_1 manda alla Cancelleria per l'annotazione della presente sentenza sull'apposito registro, per la comunicazione al ricorrente e all'ufficiale dello stato civile del Comune di BO TT
(CN) nonché per ogni altro adempimento di rito.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Cuneo, il 07/02/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo
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