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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/02/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/1319
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. r.g. 1319/2024 promossa da:
nata a [...], prov. di Mendoza (Argentina) il 30 giugno 1967; Parte_1
nato a [...], prov. di Mendoza (Argentina) il 6 marzo 1970, in Persona_1
proprio e quale esercente la potestà genitoriale - unitamente all'altro genitore Controparte_1
, nata a [...] il [...] - sulla figlia minore
[...] Persona_2
nata a [...], prov. di Mendoza (Argentina) il 20 marzo 2006;
[...] [...]
, nata a [...], prov. di Mendoza (Argentina) il 8 giugno 1995; Controparte_2 [...]
nato a [...], prov. di Mendoza (Argentina) il 30 febbraio 1998; Controparte_3 [...]
nato a [...], prov. di Mendoza (Argentina) il 18 agosto 2001 1967; Controparte_4
nata a [...], prov. di Mendoza (Argentina) il 29 agosto 1984; Controparte_5
nata a [...], prov. di Mendoza (Argentina) il 31 maggio 1972, in Controparte_6
proprio e quale esercente la potestà genitoriale - unitamente all'altro genitore CP_7
, nato a [...], Missouri, (Stati Uniti D'America) il 31 maggio 1968 - sulla figlia minore
[...]
nata a [...], Missouri, (Stati Uniti D'America) il 8 agosto 2007; Persona_3
nata St Louis, Missouri, (Stati Uniti D'America) il 12 novembre 2001; Controparte_8
nato a [...], Missouri, (Stati Uniti D'America) il 11 luglio 2003; Controparte_9
nata a [...], prov. di Mendoza (Argentina) il 15 maggio 1970, in Controparte_10
proprio e quale esercente la potestà genitoriale - unitamente all'altro genitore _1 , nato a [...], Wisconsin, (Stati Uniti D'America) il 7 agosto 1969 - sui figli minori
[...]
, nato a [...], California (Stati Uniti D'America) il 10 settembre Persona_4
2007; , nato a [...], California (Stati Uniti D'America) il 10 Parte_2 settembre 2007 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Michela Vignola ( C.F._1
presso il cui studio professionale in Roma (RM) Viale Giuseppe Mazzini n. 6 eleggono domicilio pec come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_12
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia, il Tribunale, rigettata ogni richiesta e/o istanza contraria, accertare e dichiarare che i Signori Parte_1 Persona_1 [...]
, Persona_2 Controparte_2 Controparte_3 [...]
in proprio e quale Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore , Persona_3 Controparte_8
, in proprio e quale esercente la
[...] Controparte_9 Controparte_10 potestà genitoriale sui figli minori e , hanno diritto Persona_4 Parte_2 all'attribuzione e/o al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle rituali annotazioni e trascrizioni.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, C.P.A. ed accessori di legge”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_12
sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana , nata a Persona_5
Montanaro, (TO) il 28 agosto 1884, emigrata in Argentina senza mai naturalizzarsi cittadina argentina come risulta dal certificato rilasciato agli eredi dal Tribunale Elettorale, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati (cfr. doc. in atti n.
4).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_12 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il si non costituiva in giudizio. Controparte_12
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 14.2.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dal matrimonio tra e avvenuto in data 10.04.1902 (cfr. doc. in Persona_5 Persona_6
atti n. 3) nasceva il 29.09.1905 (cfr. doc. in atti n. 5) che a sua volta nel 1940 sposava Persona_1
(cfr. doc. in atti n. 6); Persona_7
- dal predetto matrimonio nasceva il 08.05.1948 (cfr. doc. in atti n. 7) che, Persona_8
nel 1966, sposava (cfr. doc. in atti n. 8); Persona_9
- dal matrimonio tra e nascevano i ricorrenti: il Persona_8 Persona_9
30.06.1967 (cfr. doc. in atti n. 9) e il 06.03.1970 Parte_1 Persona_1
(cfr. doc. in atti n. 10) che a sua volta quest'ultimo nel 1994 si sposava con Controparte_13
(cfr. doc. in atti n.11); - dal matrimonio tra e nascevano gli ulteriori Persona_1 Controparte_13
ricorrenti: il 08.06.1995 (cfr. doc. in atti n. 12); il 03.02.1998 Controparte_2 [...]
(cfr. doc. in atti n. 13); il 18.08.2001 (cfr. doc. in atti Controparte_3 Controparte_4
n. 14); il 23.03.2006 (cfr. doc. in atti n. 15); Persona_2
- dall'unione tra e nasceva anche il 29.08.1984 Persona_1 Persona_9 [...]
(cfr. doc. in atti n. 16); Controparte_5
- dal matrimonio tra e nasceva il 03.07.1943 Persona_1 Persona_7
(cfr. doc. in atti n. 17) che nel 1969 sposava (cfr. doc. Persona_10 Persona_11
in atti n. 18);
- dalla predetta unione nasceva 15.05.1970 (cfr. doc. in atti n. 19), la quale, Controparte_10 nel 1998 sposava (cfr. doc. in atti n.20); Controparte_11
- dal matrimonio tra e nascevano il 10.09.2007 Controparte_10 Controparte_11 [...]
(cfr. doc. in atti n. 21) e il 10.09.2007 (cfr. doc. in atti n. 22); Parte_2 Persona_4
- dal matrimonio tra e nasceva il 31.05.1972 Persona_10 Persona_11 CP_6
(cfr. doc. in atti n. 23) che, a sua volta, nel 1999 si sposava con (cfr.
[...] Controparte_7
doc. in atti n. 24);
- dall'unione coniugale nascevano il 12.11.2001 (cfr. doc. in atti n. 25), il Persona_12
11.7.2003 (cfr. doc. in atti n. 26), l'08.08.2007 Controparte_9 Persona_3
(cfr. doc. in atti n. 27).
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione. A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo. La cittadinanza italiana di è dimostrata, altresì, dal certificato di nascita (cfr. Persona_5
doc. in atti n. 2) e dal certificato di matrimonio (cfr. doc. in atti n.
3. In quanto italiana, Persona_5
trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al figlio nato il [...] che,
[...] Persona_1
a sua volta, nel 1940 sposava Persona_7
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza Persona_5 di una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che , cittadina italiana per nascita, potesse Persona_5
trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti, in quanto perdeva ex art. 10 della legge n.
555 del 1912 la cittadinanza italiana (comportando, così, un'interruzione in linea di discendenza), per aver contratto matrimonio con un cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948. Tuttavia,
L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadina italiana trasmetteva a sua volta al proprio Persona_5
figlio e anche ai relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, Persona_1 [...]
Parte_1 Persona_1 Persona_2 [...]
, Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, ,
[...] Controparte_6 Persona_3 Controparte_8 [...]
, , CP_9 Controparte_10 Persona_4 Parte_2
determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_12
Tenuto conto della natura della procedura, come evidenziata dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, sussistono giustificati motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti nata a Parte_1
Mendoza, prov. di Mendoza (Argentina) il 30 giugno 1967; nato a Persona_1
Mendoza, prov. di Mendoza (Argentina) il 6 marzo 1970; nata a Persona_2
Mendoza, prov. di Mendoza (Argentina) il 20 marzo 2006; , nata a Controparte_2
Mendoza, prov. di Mendoza (Argentina) il 8 giugno 1995; nato a Controparte_3
Mendoza, prov. di Mendoza (Argentina) il 30 febbraio 1998; Controparte_4
nato a [...], prov. di Mendoza (Argentina) il 18 agosto 2001 1967; Controparte_5
nata a [...], prov. di Mendoza (Argentina) il 29 agosto 1984; nata a Controparte_6
Mendoza, prov. di Mendoza (Argentina) il 31 maggio 1972; nata a [...] Persona_3
Louis, Missouri, (Stati Uniti D'America) il 8 agosto 2007; nata St Louis, Controparte_8
Missouri, (Stati Uniti D'America) il 12 novembre 2001; nato a [...], Controparte_9
Missouri, (Stati Uniti D'America) il 11 luglio 2003; nata a [...], Controparte_10
prov. di Mendoza (Argentina) il 15 maggio 1970; , nato a [...], Persona_4
California (Stati Uniti D'America) il 10 settembre 2007 e , nato a [...] Parte_2 Angeles, California (Stati Uniti D'America) il 10 settembre 2007 il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_14
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 27.2.2025
Il giudice unico
Tiziana De Fazio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. r.g. 1319/2024 promossa da:
nata a [...], prov. di Mendoza (Argentina) il 30 giugno 1967; Parte_1
nato a [...], prov. di Mendoza (Argentina) il 6 marzo 1970, in Persona_1
proprio e quale esercente la potestà genitoriale - unitamente all'altro genitore Controparte_1
, nata a [...] il [...] - sulla figlia minore
[...] Persona_2
nata a [...], prov. di Mendoza (Argentina) il 20 marzo 2006;
[...] [...]
, nata a [...], prov. di Mendoza (Argentina) il 8 giugno 1995; Controparte_2 [...]
nato a [...], prov. di Mendoza (Argentina) il 30 febbraio 1998; Controparte_3 [...]
nato a [...], prov. di Mendoza (Argentina) il 18 agosto 2001 1967; Controparte_4
nata a [...], prov. di Mendoza (Argentina) il 29 agosto 1984; Controparte_5
nata a [...], prov. di Mendoza (Argentina) il 31 maggio 1972, in Controparte_6
proprio e quale esercente la potestà genitoriale - unitamente all'altro genitore CP_7
, nato a [...], Missouri, (Stati Uniti D'America) il 31 maggio 1968 - sulla figlia minore
[...]
nata a [...], Missouri, (Stati Uniti D'America) il 8 agosto 2007; Persona_3
nata St Louis, Missouri, (Stati Uniti D'America) il 12 novembre 2001; Controparte_8
nato a [...], Missouri, (Stati Uniti D'America) il 11 luglio 2003; Controparte_9
nata a [...], prov. di Mendoza (Argentina) il 15 maggio 1970, in Controparte_10
proprio e quale esercente la potestà genitoriale - unitamente all'altro genitore _1 , nato a [...], Wisconsin, (Stati Uniti D'America) il 7 agosto 1969 - sui figli minori
[...]
, nato a [...], California (Stati Uniti D'America) il 10 settembre Persona_4
2007; , nato a [...], California (Stati Uniti D'America) il 10 Parte_2 settembre 2007 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Michela Vignola ( C.F._1
presso il cui studio professionale in Roma (RM) Viale Giuseppe Mazzini n. 6 eleggono domicilio pec come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_12
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia, il Tribunale, rigettata ogni richiesta e/o istanza contraria, accertare e dichiarare che i Signori Parte_1 Persona_1 [...]
, Persona_2 Controparte_2 Controparte_3 [...]
in proprio e quale Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore , Persona_3 Controparte_8
, in proprio e quale esercente la
[...] Controparte_9 Controparte_10 potestà genitoriale sui figli minori e , hanno diritto Persona_4 Parte_2 all'attribuzione e/o al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle rituali annotazioni e trascrizioni.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, C.P.A. ed accessori di legge”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_12
sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana , nata a Persona_5
Montanaro, (TO) il 28 agosto 1884, emigrata in Argentina senza mai naturalizzarsi cittadina argentina come risulta dal certificato rilasciato agli eredi dal Tribunale Elettorale, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati (cfr. doc. in atti n.
4).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_12 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il si non costituiva in giudizio. Controparte_12
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 14.2.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dal matrimonio tra e avvenuto in data 10.04.1902 (cfr. doc. in Persona_5 Persona_6
atti n. 3) nasceva il 29.09.1905 (cfr. doc. in atti n. 5) che a sua volta nel 1940 sposava Persona_1
(cfr. doc. in atti n. 6); Persona_7
- dal predetto matrimonio nasceva il 08.05.1948 (cfr. doc. in atti n. 7) che, Persona_8
nel 1966, sposava (cfr. doc. in atti n. 8); Persona_9
- dal matrimonio tra e nascevano i ricorrenti: il Persona_8 Persona_9
30.06.1967 (cfr. doc. in atti n. 9) e il 06.03.1970 Parte_1 Persona_1
(cfr. doc. in atti n. 10) che a sua volta quest'ultimo nel 1994 si sposava con Controparte_13
(cfr. doc. in atti n.11); - dal matrimonio tra e nascevano gli ulteriori Persona_1 Controparte_13
ricorrenti: il 08.06.1995 (cfr. doc. in atti n. 12); il 03.02.1998 Controparte_2 [...]
(cfr. doc. in atti n. 13); il 18.08.2001 (cfr. doc. in atti Controparte_3 Controparte_4
n. 14); il 23.03.2006 (cfr. doc. in atti n. 15); Persona_2
- dall'unione tra e nasceva anche il 29.08.1984 Persona_1 Persona_9 [...]
(cfr. doc. in atti n. 16); Controparte_5
- dal matrimonio tra e nasceva il 03.07.1943 Persona_1 Persona_7
(cfr. doc. in atti n. 17) che nel 1969 sposava (cfr. doc. Persona_10 Persona_11
in atti n. 18);
- dalla predetta unione nasceva 15.05.1970 (cfr. doc. in atti n. 19), la quale, Controparte_10 nel 1998 sposava (cfr. doc. in atti n.20); Controparte_11
- dal matrimonio tra e nascevano il 10.09.2007 Controparte_10 Controparte_11 [...]
(cfr. doc. in atti n. 21) e il 10.09.2007 (cfr. doc. in atti n. 22); Parte_2 Persona_4
- dal matrimonio tra e nasceva il 31.05.1972 Persona_10 Persona_11 CP_6
(cfr. doc. in atti n. 23) che, a sua volta, nel 1999 si sposava con (cfr.
[...] Controparte_7
doc. in atti n. 24);
- dall'unione coniugale nascevano il 12.11.2001 (cfr. doc. in atti n. 25), il Persona_12
11.7.2003 (cfr. doc. in atti n. 26), l'08.08.2007 Controparte_9 Persona_3
(cfr. doc. in atti n. 27).
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione. A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo. La cittadinanza italiana di è dimostrata, altresì, dal certificato di nascita (cfr. Persona_5
doc. in atti n. 2) e dal certificato di matrimonio (cfr. doc. in atti n.
3. In quanto italiana, Persona_5
trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al figlio nato il [...] che,
[...] Persona_1
a sua volta, nel 1940 sposava Persona_7
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza Persona_5 di una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che , cittadina italiana per nascita, potesse Persona_5
trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti, in quanto perdeva ex art. 10 della legge n.
555 del 1912 la cittadinanza italiana (comportando, così, un'interruzione in linea di discendenza), per aver contratto matrimonio con un cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948. Tuttavia,
L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadina italiana trasmetteva a sua volta al proprio Persona_5
figlio e anche ai relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, Persona_1 [...]
Parte_1 Persona_1 Persona_2 [...]
, Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, ,
[...] Controparte_6 Persona_3 Controparte_8 [...]
, , CP_9 Controparte_10 Persona_4 Parte_2
determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_12
Tenuto conto della natura della procedura, come evidenziata dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, sussistono giustificati motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti nata a Parte_1
Mendoza, prov. di Mendoza (Argentina) il 30 giugno 1967; nato a Persona_1
Mendoza, prov. di Mendoza (Argentina) il 6 marzo 1970; nata a Persona_2
Mendoza, prov. di Mendoza (Argentina) il 20 marzo 2006; , nata a Controparte_2
Mendoza, prov. di Mendoza (Argentina) il 8 giugno 1995; nato a Controparte_3
Mendoza, prov. di Mendoza (Argentina) il 30 febbraio 1998; Controparte_4
nato a [...], prov. di Mendoza (Argentina) il 18 agosto 2001 1967; Controparte_5
nata a [...], prov. di Mendoza (Argentina) il 29 agosto 1984; nata a Controparte_6
Mendoza, prov. di Mendoza (Argentina) il 31 maggio 1972; nata a [...] Persona_3
Louis, Missouri, (Stati Uniti D'America) il 8 agosto 2007; nata St Louis, Controparte_8
Missouri, (Stati Uniti D'America) il 12 novembre 2001; nato a [...], Controparte_9
Missouri, (Stati Uniti D'America) il 11 luglio 2003; nata a [...], Controparte_10
prov. di Mendoza (Argentina) il 15 maggio 1970; , nato a [...], Persona_4
California (Stati Uniti D'America) il 10 settembre 2007 e , nato a [...] Parte_2 Angeles, California (Stati Uniti D'America) il 10 settembre 2007 il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_14
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 27.2.2025
Il giudice unico
Tiziana De Fazio