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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/12/2025, n. 2158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2158 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 7113/2020
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. NO OL, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado tra
(C.F. ), in proprio e quale erede Parte_1 C.F._1
di (C.F. ), Persona_1 C.F._2
assistito e difeso dall'Avv. INTINO CIRO attore e
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), assistiti e difesi Controparte_2 P.IVA_1
dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI convenuti
CONCLUSIONI: per parte attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: disapplicare la “Seconda richiesta di pagamento” prot.
n. 3443 del 17-04-2020 dell Controparte_3
di €. 11.310,37 (euro
[...]
undicimilatrecentodieci /37)”, - accertare e dichiarare il diritto di piena ed esclusiva proprietà privata appartenente al signor dell'area Parte_1 di mq. 158,00 in località Baia Caddinas, Comune di GO NC (SS) contraddistinta al Fg. 9 mapp. 789/p., - condannare i convenuti al pagamento delle spese competenze ed onorari di causa”; per parte convenuta: “L'Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia: 1) in via pregiudiziale dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell – Filiale Controparte_1
; 2) in merito, respingere ogni avversa pretesa in quanto CP_2
infondata; 3) in tutti i casi, con vittoria di spese ed onorari”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Persona_1
evocavano in giudizio innanzi l'intestato Tribunale l'
[...] [...]
e l esponendo di CP_1 Controparte_2
aver ricevuto una “seconda richiesta di pagamento” prot. n. 3443 del
17.4.2020 con la quale veniva richiesto il pagamento di € 11.310,37 a titolo di indennità di occupazione dal 1.12.2005 al 31.2.2014 per un asserito sconfinamento di mq. 158,00 su area demaniale marittima in località Baia
Caddinas, Comune di GO NC – Foglio 9, mappale 789/p, realizzato a mezzo di recinzione. La richiesta seguiva analoga iniziativa risalente a cinque anni prima (prot. n. 4791 del 18.06. 2015) e si fondava sulla contestazione, mossa dall' con prot. n. Controparte_4
2009/19069/ST-BD del 28.1.2010, dell'illegittima occupazione di aree demaniali marittime in Comune di GO NC, località Baia Caddinas, contraddistinta al Foglio 9, mappali “strade” Via dei gerani, 1414 Parte,
789, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211. Gli attori avevano eccepito la non conformità dell'asserito sconfinamento allo stato di fatto e di diritto dell'area in contestazione, rimasta peraltro sempre identica nella sua pag. 2/15 originaria consistenza risalente al 1967, data di acquisto del lotto di loro proprietà da parte di , dal quale essi avevano ereditato il bene Persona_2
al suo decesso, avvenuto nel 2006. Essi avevano quindi chiesto alla P.A., in via di autotutela, di verificare in contraddittorio dello stato dei luoghi e di annullare d'ufficio gli atti già emessi. Con nota prot. n. 9887 del 14.4.2016
l' aveva comunicato l'avvio del procedimento di Controparte_1
delimitazione del pubblico demanio marittimo ex art. 32 C. nav., all'esito del quale veniva escluso che l'area potesse rientrare nel demanio marittimo
(cfr. verbale del 4.5.2016 con allegata planimetria). A fronte dell'incertezza sul confine tra demanio marittimo e proprietà privata, gli attori chiedevano l'annullamento delle richieste di pagamento di indennità di occupazione di area demaniale loro recapitate dalla P.A. e l'accertamento della loro proprietà esclusiva sulla porzione in contestazione, distinta in C.T. al foglio
9, mappale 789/p, di mq. 158,00.
Si costituiva l' , preliminarmente eccependo il difetto Controparte_1
di legittimazione passiva dell , in Controparte_2
quanto mera articolazione interna dell' . Nel merito, la Controparte_1
parte convenuta resisteva alla domanda, eccependo l'assenza di incertezza sul confine tra demanio e proprietà privata e confermando l'esistenza dello sconfinamento su area demaniale. L richiamava, in Controparte_1
particolare, la nota prot. 2015/4791/ST-CA1 del 18.06.2015, con cui l'Amministrazione ha ampiamente motivato in ordine ai presupposti della riscossione, prendendo posizione circa le caratteristiche naturali del bene occupato e in ordine alle contestazioni di carattere tecnico mosse dai privati. In particolare, in detto atto è stato rilevato che “il confine del
Pubblico Demanio Marittimo nella località in oggetto è stato pag. 3/15 originariamente posizionato con l'inserimento della linea catastale d'impianto all'atto della pubblicazione dei relativi fogli ufficiali agli inizi del 1930 e non, con la successiva delimitazione del 1962. Difatti con il verbale di delimitazione n. 61 del 28.05.1962, approvato al n. 3119 in data
19.01.1963 dalla Direzione Marittima di Cagliari di concerto con l'allora
Intendenza di Finanza di Sassari, la Commissione ex artt. 32 C.N. e 58
R.C.N., ha proceduto alla definizione dei suddetti confini, dandone atto e provvedendo all'aggiornamento delle scritture catastali, successivamente digitalizzate ed inserite sul Sistema COGI-S.I.D, mediante incrocio dei dati precedenti con quelli forniti dai voli aerofotogrammetrici : tale cartografia, realizzata in conformità delle specifiche catastali, è stata validata dal Ministero delle Finanze, in seguito divenendo ufficiale per effetto della pubblicazione (circolare del Ministero dei Trasporti e della
Navigazione n. 120 del 24.05.2001)- I picchetti demaniali dal n. 13 al n. 14 sono stati posizionati in ampliamento rispetto all'allora vigente linea catastale d'impianto del Pubblico Demanio Marittimo, per una fascia di ulteriori mt. 3 verso l'interno rispetto alla stessa. Pertanto il mappale
7891p è stato correttamente incluso nel demanio marittimo, poiché la demarcazione apposta dalla Commissione Delimitatrice, avuto riguardo allo stato ed alle caratteristiche dei luoghi dell'epoca, ha confermato le risultanze delle cartografie ufficiali d'impianto, operandone ulteriormente il predetto ampliamento a monte. Dall'esame dei dati ricavati in seguito ai voli aerofotogrammetrici è stata riscontrata la presenza di una particella di nuova formazione (mappale 7891p), originata dalla sovrapposizione della dividente demaniale in vigore rispetto al confine così come impropriamente posizionato dal Sig. quale proprietario Persona_3
pag. 4/15 venditore delle limitrofe aree (mappale 28/c), oggi di proprietà dei Sigg.ri e . A nulla rileva, peraltro, Parte_1 Persona_1
l'assenta intervenuta compravendita della particella in parola, stante la soggezione della stessa alla disciplina civilistica dei beni demaniali che sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Ebbene, il titolo di proprietà invocato dagli odierni istanti a sostegno della contestazione sopra riferita (atto del 20.12.1967 rep. 80998 rogito notaio Perso
, riguarda le aree catastalmente identificate al N.C.T.F. 9, mappale
28/c, che ricade sulla privata proprietà limitrofa al demanio marittimo ed è perciò diversa rispetto a quella contestata da questa . Ne discende CP_1
che tale titolo non può in alcun modo giustificare l'abuso rilevato sul demanio marittimo ma, semmai, conferma ulteriormente quanto accertato da questa Direzione regionale in ordine alla totale assenza di titolo concessorio per la fruizione delle superfici ricadenti all'interno del confine demaniale. Peraltro, anche laddove contrariamente alle risultanze in atti, le aree oggetto del cennato titolo fossero coincise con quelle di cui oggi si controverte, il relativo negozio sarebbe stato intrinsecamente nullo per illegittimità dell'oggetto nonché in ragione del generale principio secondo il quale Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet. È noto, difatti, che i beni demaniali sono contraddistinti da un particolare regime giuridico, che trae origine dalla destinazione al soddisfacimento di fini di carattere pubblico, che ne esclude l'alienabilità, con conseguente deroga alla disciplina civilistica in tema di possesso ex art. 1145 cod. civ. ed inapplicabilità dell'acquisizione per usucapione. Tantomeno potrebbe invocarsi l'efficacia che segue alla priorità della trascrizione ai sensi pag. 5/15 dell'art 2644 cod. civ., norma che postula comunque un'acquisizione valida
(Cass. Civ., Sez. II, 5894/01). La natura demaniale marittima dei sedimi in discussione e delle opere ivi realizzate risulta, peraltro, pacificamente acclarata oltre che dagli accertamenti esperiti in loco in occasione dei sopralluoghi ispettivi del 27.112009, di quello congiunto del 24.02.2012 e del 21.062012, anche sulla scorta delle mappe originali di impianto, da quelle redatte dal (confluite poi nel S.LD che costituisce la CP_5
cartografia ufficiale sul demanio marittimo) e dalle visure sintetiche per immobile del mappale 28/c (reperibili presso l'Agenzia delle Entrate). Tali documenti, che costituiscono la prova dell'attuale e vigente confine tra il pubblico demanio marittimo e la proprietà privata, anche ai sensi del comma 2 dell'art. 950 cod. civ., non sono travalicabili, se non con prova contraria che nel caso di specie non esiste Difatti non può certo avere il rango di prova contraria l'invocata autorizzazione ex art. 55 Cod. Nav, rilasciata al Sig. (deceduto il 2203.2006) dalla Capitaneria Persona_2
di Porto di Olbia in data 30-07 .1969 al fine di "…costruire una villa per uso abitazione civile su terreno privato a confine col demanio marittimo...". In ogni caso, il detto provvedimento esaurisce la propria portata autorizzando il mantenimento di opere all'interno della privata proprietà, ricadenti nella fascia di rispetto dei 30 metri dal confine demaniale, a nulla rilevando in ordine alla qualificazione giuridica delle eventuali porzioni abusivamente realizzate sulla limitrofa area demaniale.
Tale ultima ipotesi, come nel caso di specie, è invece riconducibile all'art. 54 cod. nav che al riguardo statuisce che "qualora siano abusivamente zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il Capo del compartimento ingiunge al contravventore di pag. 6/15 rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabile".
Analogamente, non sono validamente opponibili autorizzazioni asseritarnente rilasciate da parte di altri Enti che non siano quelli espressamente preposti a concedere l'uso delle aree demaniali marittime di cui si discute” (cfr. pagg. 7 e ss. della comparsa di costituzione e risposta).
Inoltre, l' affermava che l'area presenta le Controparte_1
caratteristiche fisico-morfologiche dei beni appartenenti al demanio marittimo, essendo pacifico che in tale ambito rientra, oltre al lido del mare
(inteso dome porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare da cui resta normalmente coperta per le ordinarle mareggiate) e alla spiaggia
(intesa come area che comprende quei tratti di terra prossimi al mare, che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie), anche l'arenile, ovvero quel tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque, rimanendo tuttavia idoneo ai pubblici usi del mare, anche se in via soltanto potenziale e non attuale (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. 03.05.2018, n. 10489 che richiama Cass. 30.07.2009, n. 17737). Non sussisterebbe dunque alcuna incertezza in ordine al confine demaniale, coincidente con la linea di demarcazione tracciata nella mappa catastale d'impianto, nonché risultante dalle mappe redatte dal Co.Gi., poi confluite nel S.l.D., che costituisce la cartografia ufficiale sul demanio marittimo. Inoltre, a conferma della demanialità dell'area, gli attori avevano presentato, in data 1.12.2015, istanza di concessione demaniale marittima in sanatoria, con ciò riconoscendo implicitamente l'assenza del loro diritto dominicale sull'area contestata e la sua appartenenza al demanio.
Sono state depositate le memorie ex art. 183 c.p.c., in esito alle quali la causa è stata istruita con C.T.U. All'ausiliario, in particolare, è stato posto pag. 7/15 il seguente quesito: ““Previa riproduzione fotografica e planimetrica dello stato dei luoghi individui con colorazione differente il confine presente in loco tra la proprietà degli attori (distinta in catasto al foglio 9 mappale
789/part. 3 subalterni 5 e 8) e l'area demaniale marittima (foglio 9/C mappali 1414 parte, 789, 1207, 1208, 1209, 12010, 1211), quello risultante dalle mappe catastali d'impianto (così come recepito dalle mappe
CO.G.I.), nonché quello risultante dal verbale di delimitazione n. 61 del 28 maggio 1962 e dal verbale di delimitazione del 4 maggio 2016; rispetto a tali confini specifichi la collocazione dell'area di 158 mq distinta in catasto al foglio 9 mappale 789/p; descriva infine, anche avvalendosi di un esperto geologo, la collocazione topografica e le caratteristiche fisiche e morfologiche dell'area in questione e in particolare dica se presenti le caratteristiche dei beni appartenenti al demanio marittimo (lido del mare, spiaggia, fiumi, torrenti, laghi, porti, rade, lagune, foci di fiumi e bacini di acqua salsa o salmastra) o se possa aver perso dette caratteristiche a causa di un intervento antropico”.
All'esito del deposito della relazione peritale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.12.2026, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 10 novembre 2025. Nel termine assegnato, ambo le parti hanno depositato note scritte, rassegnando le rispettive conclusioni.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.pc. di 20 giorni per deposito di conclusionali e di ulteriori 20 giorni per repliche. Nel termine suindicato, ambo le parti hanno depositato i rispettivi scritti conclusivi.
pag. 8/15 Va preliminarmente accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell trattandosi di mera Controparte_2
articolazione territoriale dell . Controparte_1
Ciò posto, la domanda è fondata.
La C.T.U. esperita in corso di istruttoria, condotta sulle mappe disponibili
(precisamente, mappa catastale d'Impianto - Foglio 9 di ER, ora
GO NC e Mappa CO.GI. - Foglio 9 allegato C Svi:Z) e mediante verifiche in loco, ha accertato che “Da un confronto fra la mappa d'impianto e quella CO.GI. si riscontrano, però, delle divergenze. La mappa d'impianto non ha alcun limite demaniale ma una linea di costa.
Tale linea di costa è stata riportata nella mappa CO.GI. in maniera traslata rispetto a foglio d'impianto, ed ha creato così l'attuale limite fra la proprietà privata e il pubblico demanio marittimo” (cfr. pag. 14 della relazione peritale). Più in dettaglio, “La mappa d'impianto, Foglio 9 di
ER ora GO NC (Vedi allegato 13a e stralcio - allegato 2a) ma anche la mappa di visura (vedi allegato 13b) non mostra alcun limite demaniale, ma bensì un limite di costa (Vedi particella 8 che ha originato il mappale 39). Detto limite è riportato nella mappa CO.GI., quale limite tra la proprietà privata e il demanio marittimo, mentre la linea di costa, sempre della mappa viene rappresentata con un nuovo limite. CP_5
Stante la situazione, ho ritenuto necessario effettuare le opportune verifiche al fine di rispondere correttamente al quesito. Per far ciò, ho dapprima acquisito gli atti di aggiornamento (Frazionamenti e tipi mappali) presso l Ufficio del Territorio di Sassari CP_1 Controparte_6
per poi provvedere al loro inserimento nella mappa d'impianto, opportunamente georeferenziata, in ordine di data. Su detta mappa ho pag. 9/15 quindi inserito le coordinate del rilievo effettuato, opportunamente trasformate nel sistema di riferimento della mappa (Cassini-Soldner).- Ho quindi provveduto ad acquisire la mappa CO.GI., a georeferenziarla e poi ad inserire, anche in questa, i rilievi effettuati nel sistema di riferimento della mappa (Gauss- Boaga). Nella mappa d'impianto georeferenziata ho individuato il limite di costa, ricalcando graficamente tale limite, e quindi determinando le coordinate dei triplici. Per una verifica le coordinate di questi triplici sono state richieste anche all'Agenzia delle Entrate- Ufficio del Territorio di Sassari (Vedi allegato 13c) le quali, tenuto conto delle tolleranze e del sistema di correzione cartografico, non divergono da quelle da me calcolate. Anche nella mappa CO.GI. georeferenziata ho provveduto ad individuare il limite di costa, così come da mappa d'impianto, tra la proprietà privata e quella demaniale marittima (Vedi allegato 7b). Un'ulteriore verifica è stata fatta eseguendo un nuovo rilievo con GPS appoggiando lo stesso a punti trigonometrici IGM/catastali, le cui coordinate sono state rilasciate dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio
Territorio di Sassari (Vedi allegato 4a). Fatto ciò ho effettuato un confronto fra i risultati dei rilievi appoggiati a punti trigonometrici con quelli ottenuti a seguito delle trasformazioni delle coordinate (Vedi allegato 4c). Da tale confronto sono emerse delle differenze che però sostanzialmente non modificano il risultato in mappa. I rilievi effettuati sono stati poi trasposti su cartografia d'impianto (Vedi allegato 6c).
Nell'allegato 6c si può notare sia come la linea di costa da me rilevata coincide verosimilmente con quella cartografica d'impianto, sia come la recinzione è in arretrato rispetto a tale limite, sia come le ulteriori verifiche effettuate appoggiando il rilievo a punti trigonometrici pag. 10/15 IGM/catastali, non modificano in sostanza l'arretramento rispetto al limite di costa cartografico della mappa d'impianto. Dall'inserimento dei rilievi sulla mappa CO.GI. risulta, invece, che le recinzioni rilevate coincidono con i limiti delle particelle presenti in questa mappa ovvero con le particelle del Foglio 9 mappali 1207,1208, 1209,1210,1211,1413 (linea tratteggiata). Per la particella 39 invece si può notare come nella mappa non risulti individuata alcuna particella in occupazione, e come la CP_5
recinzione vada oltre il limite catastale della particella stessa e crei l'area di 158 mq (Vedi allegato 7b). Detta area della particella 39, così come le nuove particelle della mappa CO.GI. F. 9 mappali 1207,1208,
1209,1210,1211,1413 (linea tratteggiata), sono create a seguito di una traslazione della linea di costa della mappa d'impianto (limite cartografico mappa CO.GI. fra la proprietà privata e il demanio marittimo). Per una maggior comprensione nell'allegato 7c ho ritenuto opportuno riportare nella mappa CO.GI, oltre i rilievi anche la linea di costa originariamente presente nella mappa di impianto” (cfr. pagg. 20 e ss. dell'elaborato peritale).
Sulla scorta delle richiamate considerazioni tecniche, l'ausiliario ha concluso –tenendo opportunamente conto anche delle osservazioni mosse dai CC.TT.PP. e fornendo adeguata risposta alle stesse– affermando che
“Si può pertanto confermare che nel sito in cui ricade l'immobile non si può parlare di spiaggia in quanto per essa si intende una condizione fisica e geomorfologica espressa da volumi di sabbia in movimento, anche se a profondità variabili. Condizione non riscontrabile e verificabile nel sito in studio in quanto geologicamente e morfologicamente l'immobile è posizionato su un substrato roccioso subaffiorante, che si eleva dalla linea pag. 11/15 di costa a quote comprese tra 2 e 4 m, così come evidenziato dal rilievo
DTM a maglia 1 m e costituito dal basamento migmatitico e non da materiali sabbiosi soggetti a movimenti di avanzamento o retrogradi in relazione alle variazioni del livello eustatico. Dal rilievo e dalla sezione sopra riportati si evince che la recinzione è impostata direttamente sulla roccia e si trova a quota di circa 2 m s.l.m., mentre la quota media del terreno sul quale è impostato l'immobile oggetto della consulenza si trova a quote comprese tra i 2 e i 4 m s.l.m. Inoltre anche dalla documentazione fotografica si evidenzia il fatto che l'attività antropica, determinata dall'utilizzo dell'area come giardino e la relativa presenza di colture a scopo ornamentale e soprattutto gli affioramenti rocciosi ancora evidenti, escludono la presenza di connotati geomorfologici riconducibili a quelli del demanio marittimo … Alla luce di quanto sopra si conclude nel seguente modo: 1) relativamente al primo quesito, tenuto conto che lo stesso chiede di individuare “il confine presente in loco tra la proprietà degli attori (distinta in catasto al foglio 9 mappale 789/part. 3 subalterni 5
e 8) e l'area demaniale marittima (foglio 9/C mappali 1414 parte, 789,
1207, 1208, 1209, 12010, 1211), quello risultante dalle mappe catastali d'impianto (così come recepito dalle mappe CO.G.I.)” si ha che tale confine e l'area di occupazione è quello individuata nell'allegato 7b; 2) Per quanto concerne invece il secondo quesito, tenuto conto che lo stesso chiede “in particolare dica se presenti le caratteristiche dei beni appartenenti al demanio marittimo (lido del mare, spiaggia, fiumi, torrenti, laghi, porti, rade, lagune, foci di fiumi e bacini di acqua salsa o salmastra)
o se possa aver perso dette caratteristiche a causa di un intervento antropico” si conclude che l'area in esame non ha le caratteristiche dei pag. 12/15 beni appartenenti al demanio” ” (cfr. pag. 22 e s. della C.T.U.). La conferma grafica della conclusione cui è pervenuto l'ausiliario si rinviene nella planimetria all. 7/b a pag. 89 della sua relazione, richiamata anche nelle conclusioni del perito, nonché nell'ulteriore planimetria in dettaglio a pag. 161 della relazione, facente parte dell'all. 12 alla stessa. Entrambe le rappresentazioni grafiche escludono che l'area occupata dall'edificio degli attori (oggi, del solo , succeduto alla madre, deceduta nel corso del Pt_1
giudizio) e dalle relative pertinenze ricada in area demaniale.
Giova precisare che, sulla base degli accertamenti svolti dal consulente d'ufficio, non si configura un profilo di perdita della natura demaniale dell'area controversa (che non sarebbe del resto configurabile, trattandosi di demanio marittimo, per il quale la cd. sdemanializzazione può derivare esclusivamente da un provvedimento espresso promanante dalla P.A.), bensì è stato appurato che l'area oggetto di causa non appartiene, in funzione delle sue caratteristiche morfologiche, al demanio marittimo, non essendo essa configurabile né come lido del mare, né come spiaggia, né come arenile, e non essendo comunque, per la sua conformazione rocciosa rialzata rispetto al livello del mare e della spiaggia viciniore, ipotizzabile un suo assoggettamento al regime del mare.
La domanda va conseguentemente accolta, con annullamento degli atti con i quali l ha intimato il pagamento di indennità di Controparte_1
occupazione di area demaniale in difetto dei necessari presupposti ed accertamento della natura non demaniale dell'area in contestazione.
Le spese sono compensate per intero, ravvisandosi una ipotesi di reciproca soccombenza, a fronte dell'accoglimento della domanda nei confronti dell , ma nella declaratoria di difetto di legittimazione Controparte_1
pag. 13/15 passiva della sua articolazione territoriale, erroneamente evocata in giudizio dagli originari attori.
Le spese di C.T.U., già liquidate in € 7.133,08 di cui € 5.822,11 per onorari ed € 1.310,97 per spese sostenute, oltre accessori come per legge, giusta decreto del 13.5.2024, sono invece poste a carico dell CP_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, in proprio e quale erede di Parte_1 Persona_1
, nei confronti di e di
[...] Controparte_1
così provvede: Controparte_2
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di – Controparte_1
Filiale CP_2
2) dichiara che l'area di mq. 158,00 in località Baia Caddinas, Comune di GO NC (SS) contraddistinta nel locale Catasto Terreni al foglio 9, mappale 789/p, non rientra nel demanio marittimo, ma è di proprietà di , anche quale erede di Parte_1 Persona_1
[...]
3) dichiara non dovute le somme indicate nella nota dell
[...]
Controparte_3
denominata “Seconda richiesta di pagamento”, prot. n. 3443 del
17.4.2020;
4) compensa tra le parti per intero le spese del presente giudizio, ad eccezione di quelle di C.T.U., già liquidate in € 7.133,08 oltre accessori, che pone a carico dell . Controparte_1
pag. 14/15 Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
23/12/2025.
Il giudice
NO OL
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 7113/2020
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. NO OL, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado tra
(C.F. ), in proprio e quale erede Parte_1 C.F._1
di (C.F. ), Persona_1 C.F._2
assistito e difeso dall'Avv. INTINO CIRO attore e
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), assistiti e difesi Controparte_2 P.IVA_1
dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI convenuti
CONCLUSIONI: per parte attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: disapplicare la “Seconda richiesta di pagamento” prot.
n. 3443 del 17-04-2020 dell Controparte_3
di €. 11.310,37 (euro
[...]
undicimilatrecentodieci /37)”, - accertare e dichiarare il diritto di piena ed esclusiva proprietà privata appartenente al signor dell'area Parte_1 di mq. 158,00 in località Baia Caddinas, Comune di GO NC (SS) contraddistinta al Fg. 9 mapp. 789/p., - condannare i convenuti al pagamento delle spese competenze ed onorari di causa”; per parte convenuta: “L'Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia: 1) in via pregiudiziale dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell – Filiale Controparte_1
; 2) in merito, respingere ogni avversa pretesa in quanto CP_2
infondata; 3) in tutti i casi, con vittoria di spese ed onorari”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Persona_1
evocavano in giudizio innanzi l'intestato Tribunale l'
[...] [...]
e l esponendo di CP_1 Controparte_2
aver ricevuto una “seconda richiesta di pagamento” prot. n. 3443 del
17.4.2020 con la quale veniva richiesto il pagamento di € 11.310,37 a titolo di indennità di occupazione dal 1.12.2005 al 31.2.2014 per un asserito sconfinamento di mq. 158,00 su area demaniale marittima in località Baia
Caddinas, Comune di GO NC – Foglio 9, mappale 789/p, realizzato a mezzo di recinzione. La richiesta seguiva analoga iniziativa risalente a cinque anni prima (prot. n. 4791 del 18.06. 2015) e si fondava sulla contestazione, mossa dall' con prot. n. Controparte_4
2009/19069/ST-BD del 28.1.2010, dell'illegittima occupazione di aree demaniali marittime in Comune di GO NC, località Baia Caddinas, contraddistinta al Foglio 9, mappali “strade” Via dei gerani, 1414 Parte,
789, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211. Gli attori avevano eccepito la non conformità dell'asserito sconfinamento allo stato di fatto e di diritto dell'area in contestazione, rimasta peraltro sempre identica nella sua pag. 2/15 originaria consistenza risalente al 1967, data di acquisto del lotto di loro proprietà da parte di , dal quale essi avevano ereditato il bene Persona_2
al suo decesso, avvenuto nel 2006. Essi avevano quindi chiesto alla P.A., in via di autotutela, di verificare in contraddittorio dello stato dei luoghi e di annullare d'ufficio gli atti già emessi. Con nota prot. n. 9887 del 14.4.2016
l' aveva comunicato l'avvio del procedimento di Controparte_1
delimitazione del pubblico demanio marittimo ex art. 32 C. nav., all'esito del quale veniva escluso che l'area potesse rientrare nel demanio marittimo
(cfr. verbale del 4.5.2016 con allegata planimetria). A fronte dell'incertezza sul confine tra demanio marittimo e proprietà privata, gli attori chiedevano l'annullamento delle richieste di pagamento di indennità di occupazione di area demaniale loro recapitate dalla P.A. e l'accertamento della loro proprietà esclusiva sulla porzione in contestazione, distinta in C.T. al foglio
9, mappale 789/p, di mq. 158,00.
Si costituiva l' , preliminarmente eccependo il difetto Controparte_1
di legittimazione passiva dell , in Controparte_2
quanto mera articolazione interna dell' . Nel merito, la Controparte_1
parte convenuta resisteva alla domanda, eccependo l'assenza di incertezza sul confine tra demanio e proprietà privata e confermando l'esistenza dello sconfinamento su area demaniale. L richiamava, in Controparte_1
particolare, la nota prot. 2015/4791/ST-CA1 del 18.06.2015, con cui l'Amministrazione ha ampiamente motivato in ordine ai presupposti della riscossione, prendendo posizione circa le caratteristiche naturali del bene occupato e in ordine alle contestazioni di carattere tecnico mosse dai privati. In particolare, in detto atto è stato rilevato che “il confine del
Pubblico Demanio Marittimo nella località in oggetto è stato pag. 3/15 originariamente posizionato con l'inserimento della linea catastale d'impianto all'atto della pubblicazione dei relativi fogli ufficiali agli inizi del 1930 e non, con la successiva delimitazione del 1962. Difatti con il verbale di delimitazione n. 61 del 28.05.1962, approvato al n. 3119 in data
19.01.1963 dalla Direzione Marittima di Cagliari di concerto con l'allora
Intendenza di Finanza di Sassari, la Commissione ex artt. 32 C.N. e 58
R.C.N., ha proceduto alla definizione dei suddetti confini, dandone atto e provvedendo all'aggiornamento delle scritture catastali, successivamente digitalizzate ed inserite sul Sistema COGI-S.I.D, mediante incrocio dei dati precedenti con quelli forniti dai voli aerofotogrammetrici : tale cartografia, realizzata in conformità delle specifiche catastali, è stata validata dal Ministero delle Finanze, in seguito divenendo ufficiale per effetto della pubblicazione (circolare del Ministero dei Trasporti e della
Navigazione n. 120 del 24.05.2001)- I picchetti demaniali dal n. 13 al n. 14 sono stati posizionati in ampliamento rispetto all'allora vigente linea catastale d'impianto del Pubblico Demanio Marittimo, per una fascia di ulteriori mt. 3 verso l'interno rispetto alla stessa. Pertanto il mappale
7891p è stato correttamente incluso nel demanio marittimo, poiché la demarcazione apposta dalla Commissione Delimitatrice, avuto riguardo allo stato ed alle caratteristiche dei luoghi dell'epoca, ha confermato le risultanze delle cartografie ufficiali d'impianto, operandone ulteriormente il predetto ampliamento a monte. Dall'esame dei dati ricavati in seguito ai voli aerofotogrammetrici è stata riscontrata la presenza di una particella di nuova formazione (mappale 7891p), originata dalla sovrapposizione della dividente demaniale in vigore rispetto al confine così come impropriamente posizionato dal Sig. quale proprietario Persona_3
pag. 4/15 venditore delle limitrofe aree (mappale 28/c), oggi di proprietà dei Sigg.ri e . A nulla rileva, peraltro, Parte_1 Persona_1
l'assenta intervenuta compravendita della particella in parola, stante la soggezione della stessa alla disciplina civilistica dei beni demaniali che sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Ebbene, il titolo di proprietà invocato dagli odierni istanti a sostegno della contestazione sopra riferita (atto del 20.12.1967 rep. 80998 rogito notaio Perso
, riguarda le aree catastalmente identificate al N.C.T.F. 9, mappale
28/c, che ricade sulla privata proprietà limitrofa al demanio marittimo ed è perciò diversa rispetto a quella contestata da questa . Ne discende CP_1
che tale titolo non può in alcun modo giustificare l'abuso rilevato sul demanio marittimo ma, semmai, conferma ulteriormente quanto accertato da questa Direzione regionale in ordine alla totale assenza di titolo concessorio per la fruizione delle superfici ricadenti all'interno del confine demaniale. Peraltro, anche laddove contrariamente alle risultanze in atti, le aree oggetto del cennato titolo fossero coincise con quelle di cui oggi si controverte, il relativo negozio sarebbe stato intrinsecamente nullo per illegittimità dell'oggetto nonché in ragione del generale principio secondo il quale Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet. È noto, difatti, che i beni demaniali sono contraddistinti da un particolare regime giuridico, che trae origine dalla destinazione al soddisfacimento di fini di carattere pubblico, che ne esclude l'alienabilità, con conseguente deroga alla disciplina civilistica in tema di possesso ex art. 1145 cod. civ. ed inapplicabilità dell'acquisizione per usucapione. Tantomeno potrebbe invocarsi l'efficacia che segue alla priorità della trascrizione ai sensi pag. 5/15 dell'art 2644 cod. civ., norma che postula comunque un'acquisizione valida
(Cass. Civ., Sez. II, 5894/01). La natura demaniale marittima dei sedimi in discussione e delle opere ivi realizzate risulta, peraltro, pacificamente acclarata oltre che dagli accertamenti esperiti in loco in occasione dei sopralluoghi ispettivi del 27.112009, di quello congiunto del 24.02.2012 e del 21.062012, anche sulla scorta delle mappe originali di impianto, da quelle redatte dal (confluite poi nel S.LD che costituisce la CP_5
cartografia ufficiale sul demanio marittimo) e dalle visure sintetiche per immobile del mappale 28/c (reperibili presso l'Agenzia delle Entrate). Tali documenti, che costituiscono la prova dell'attuale e vigente confine tra il pubblico demanio marittimo e la proprietà privata, anche ai sensi del comma 2 dell'art. 950 cod. civ., non sono travalicabili, se non con prova contraria che nel caso di specie non esiste Difatti non può certo avere il rango di prova contraria l'invocata autorizzazione ex art. 55 Cod. Nav, rilasciata al Sig. (deceduto il 2203.2006) dalla Capitaneria Persona_2
di Porto di Olbia in data 30-07 .1969 al fine di "…costruire una villa per uso abitazione civile su terreno privato a confine col demanio marittimo...". In ogni caso, il detto provvedimento esaurisce la propria portata autorizzando il mantenimento di opere all'interno della privata proprietà, ricadenti nella fascia di rispetto dei 30 metri dal confine demaniale, a nulla rilevando in ordine alla qualificazione giuridica delle eventuali porzioni abusivamente realizzate sulla limitrofa area demaniale.
Tale ultima ipotesi, come nel caso di specie, è invece riconducibile all'art. 54 cod. nav che al riguardo statuisce che "qualora siano abusivamente zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il Capo del compartimento ingiunge al contravventore di pag. 6/15 rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabile".
Analogamente, non sono validamente opponibili autorizzazioni asseritarnente rilasciate da parte di altri Enti che non siano quelli espressamente preposti a concedere l'uso delle aree demaniali marittime di cui si discute” (cfr. pagg. 7 e ss. della comparsa di costituzione e risposta).
Inoltre, l' affermava che l'area presenta le Controparte_1
caratteristiche fisico-morfologiche dei beni appartenenti al demanio marittimo, essendo pacifico che in tale ambito rientra, oltre al lido del mare
(inteso dome porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare da cui resta normalmente coperta per le ordinarle mareggiate) e alla spiaggia
(intesa come area che comprende quei tratti di terra prossimi al mare, che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie), anche l'arenile, ovvero quel tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque, rimanendo tuttavia idoneo ai pubblici usi del mare, anche se in via soltanto potenziale e non attuale (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. 03.05.2018, n. 10489 che richiama Cass. 30.07.2009, n. 17737). Non sussisterebbe dunque alcuna incertezza in ordine al confine demaniale, coincidente con la linea di demarcazione tracciata nella mappa catastale d'impianto, nonché risultante dalle mappe redatte dal Co.Gi., poi confluite nel S.l.D., che costituisce la cartografia ufficiale sul demanio marittimo. Inoltre, a conferma della demanialità dell'area, gli attori avevano presentato, in data 1.12.2015, istanza di concessione demaniale marittima in sanatoria, con ciò riconoscendo implicitamente l'assenza del loro diritto dominicale sull'area contestata e la sua appartenenza al demanio.
Sono state depositate le memorie ex art. 183 c.p.c., in esito alle quali la causa è stata istruita con C.T.U. All'ausiliario, in particolare, è stato posto pag. 7/15 il seguente quesito: ““Previa riproduzione fotografica e planimetrica dello stato dei luoghi individui con colorazione differente il confine presente in loco tra la proprietà degli attori (distinta in catasto al foglio 9 mappale
789/part. 3 subalterni 5 e 8) e l'area demaniale marittima (foglio 9/C mappali 1414 parte, 789, 1207, 1208, 1209, 12010, 1211), quello risultante dalle mappe catastali d'impianto (così come recepito dalle mappe
CO.G.I.), nonché quello risultante dal verbale di delimitazione n. 61 del 28 maggio 1962 e dal verbale di delimitazione del 4 maggio 2016; rispetto a tali confini specifichi la collocazione dell'area di 158 mq distinta in catasto al foglio 9 mappale 789/p; descriva infine, anche avvalendosi di un esperto geologo, la collocazione topografica e le caratteristiche fisiche e morfologiche dell'area in questione e in particolare dica se presenti le caratteristiche dei beni appartenenti al demanio marittimo (lido del mare, spiaggia, fiumi, torrenti, laghi, porti, rade, lagune, foci di fiumi e bacini di acqua salsa o salmastra) o se possa aver perso dette caratteristiche a causa di un intervento antropico”.
All'esito del deposito della relazione peritale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.12.2026, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 10 novembre 2025. Nel termine assegnato, ambo le parti hanno depositato note scritte, rassegnando le rispettive conclusioni.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.pc. di 20 giorni per deposito di conclusionali e di ulteriori 20 giorni per repliche. Nel termine suindicato, ambo le parti hanno depositato i rispettivi scritti conclusivi.
pag. 8/15 Va preliminarmente accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell trattandosi di mera Controparte_2
articolazione territoriale dell . Controparte_1
Ciò posto, la domanda è fondata.
La C.T.U. esperita in corso di istruttoria, condotta sulle mappe disponibili
(precisamente, mappa catastale d'Impianto - Foglio 9 di ER, ora
GO NC e Mappa CO.GI. - Foglio 9 allegato C Svi:Z) e mediante verifiche in loco, ha accertato che “Da un confronto fra la mappa d'impianto e quella CO.GI. si riscontrano, però, delle divergenze. La mappa d'impianto non ha alcun limite demaniale ma una linea di costa.
Tale linea di costa è stata riportata nella mappa CO.GI. in maniera traslata rispetto a foglio d'impianto, ed ha creato così l'attuale limite fra la proprietà privata e il pubblico demanio marittimo” (cfr. pag. 14 della relazione peritale). Più in dettaglio, “La mappa d'impianto, Foglio 9 di
ER ora GO NC (Vedi allegato 13a e stralcio - allegato 2a) ma anche la mappa di visura (vedi allegato 13b) non mostra alcun limite demaniale, ma bensì un limite di costa (Vedi particella 8 che ha originato il mappale 39). Detto limite è riportato nella mappa CO.GI., quale limite tra la proprietà privata e il demanio marittimo, mentre la linea di costa, sempre della mappa viene rappresentata con un nuovo limite. CP_5
Stante la situazione, ho ritenuto necessario effettuare le opportune verifiche al fine di rispondere correttamente al quesito. Per far ciò, ho dapprima acquisito gli atti di aggiornamento (Frazionamenti e tipi mappali) presso l Ufficio del Territorio di Sassari CP_1 Controparte_6
per poi provvedere al loro inserimento nella mappa d'impianto, opportunamente georeferenziata, in ordine di data. Su detta mappa ho pag. 9/15 quindi inserito le coordinate del rilievo effettuato, opportunamente trasformate nel sistema di riferimento della mappa (Cassini-Soldner).- Ho quindi provveduto ad acquisire la mappa CO.GI., a georeferenziarla e poi ad inserire, anche in questa, i rilievi effettuati nel sistema di riferimento della mappa (Gauss- Boaga). Nella mappa d'impianto georeferenziata ho individuato il limite di costa, ricalcando graficamente tale limite, e quindi determinando le coordinate dei triplici. Per una verifica le coordinate di questi triplici sono state richieste anche all'Agenzia delle Entrate- Ufficio del Territorio di Sassari (Vedi allegato 13c) le quali, tenuto conto delle tolleranze e del sistema di correzione cartografico, non divergono da quelle da me calcolate. Anche nella mappa CO.GI. georeferenziata ho provveduto ad individuare il limite di costa, così come da mappa d'impianto, tra la proprietà privata e quella demaniale marittima (Vedi allegato 7b). Un'ulteriore verifica è stata fatta eseguendo un nuovo rilievo con GPS appoggiando lo stesso a punti trigonometrici IGM/catastali, le cui coordinate sono state rilasciate dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio
Territorio di Sassari (Vedi allegato 4a). Fatto ciò ho effettuato un confronto fra i risultati dei rilievi appoggiati a punti trigonometrici con quelli ottenuti a seguito delle trasformazioni delle coordinate (Vedi allegato 4c). Da tale confronto sono emerse delle differenze che però sostanzialmente non modificano il risultato in mappa. I rilievi effettuati sono stati poi trasposti su cartografia d'impianto (Vedi allegato 6c).
Nell'allegato 6c si può notare sia come la linea di costa da me rilevata coincide verosimilmente con quella cartografica d'impianto, sia come la recinzione è in arretrato rispetto a tale limite, sia come le ulteriori verifiche effettuate appoggiando il rilievo a punti trigonometrici pag. 10/15 IGM/catastali, non modificano in sostanza l'arretramento rispetto al limite di costa cartografico della mappa d'impianto. Dall'inserimento dei rilievi sulla mappa CO.GI. risulta, invece, che le recinzioni rilevate coincidono con i limiti delle particelle presenti in questa mappa ovvero con le particelle del Foglio 9 mappali 1207,1208, 1209,1210,1211,1413 (linea tratteggiata). Per la particella 39 invece si può notare come nella mappa non risulti individuata alcuna particella in occupazione, e come la CP_5
recinzione vada oltre il limite catastale della particella stessa e crei l'area di 158 mq (Vedi allegato 7b). Detta area della particella 39, così come le nuove particelle della mappa CO.GI. F. 9 mappali 1207,1208,
1209,1210,1211,1413 (linea tratteggiata), sono create a seguito di una traslazione della linea di costa della mappa d'impianto (limite cartografico mappa CO.GI. fra la proprietà privata e il demanio marittimo). Per una maggior comprensione nell'allegato 7c ho ritenuto opportuno riportare nella mappa CO.GI, oltre i rilievi anche la linea di costa originariamente presente nella mappa di impianto” (cfr. pagg. 20 e ss. dell'elaborato peritale).
Sulla scorta delle richiamate considerazioni tecniche, l'ausiliario ha concluso –tenendo opportunamente conto anche delle osservazioni mosse dai CC.TT.PP. e fornendo adeguata risposta alle stesse– affermando che
“Si può pertanto confermare che nel sito in cui ricade l'immobile non si può parlare di spiaggia in quanto per essa si intende una condizione fisica e geomorfologica espressa da volumi di sabbia in movimento, anche se a profondità variabili. Condizione non riscontrabile e verificabile nel sito in studio in quanto geologicamente e morfologicamente l'immobile è posizionato su un substrato roccioso subaffiorante, che si eleva dalla linea pag. 11/15 di costa a quote comprese tra 2 e 4 m, così come evidenziato dal rilievo
DTM a maglia 1 m e costituito dal basamento migmatitico e non da materiali sabbiosi soggetti a movimenti di avanzamento o retrogradi in relazione alle variazioni del livello eustatico. Dal rilievo e dalla sezione sopra riportati si evince che la recinzione è impostata direttamente sulla roccia e si trova a quota di circa 2 m s.l.m., mentre la quota media del terreno sul quale è impostato l'immobile oggetto della consulenza si trova a quote comprese tra i 2 e i 4 m s.l.m. Inoltre anche dalla documentazione fotografica si evidenzia il fatto che l'attività antropica, determinata dall'utilizzo dell'area come giardino e la relativa presenza di colture a scopo ornamentale e soprattutto gli affioramenti rocciosi ancora evidenti, escludono la presenza di connotati geomorfologici riconducibili a quelli del demanio marittimo … Alla luce di quanto sopra si conclude nel seguente modo: 1) relativamente al primo quesito, tenuto conto che lo stesso chiede di individuare “il confine presente in loco tra la proprietà degli attori (distinta in catasto al foglio 9 mappale 789/part. 3 subalterni 5
e 8) e l'area demaniale marittima (foglio 9/C mappali 1414 parte, 789,
1207, 1208, 1209, 12010, 1211), quello risultante dalle mappe catastali d'impianto (così come recepito dalle mappe CO.G.I.)” si ha che tale confine e l'area di occupazione è quello individuata nell'allegato 7b; 2) Per quanto concerne invece il secondo quesito, tenuto conto che lo stesso chiede “in particolare dica se presenti le caratteristiche dei beni appartenenti al demanio marittimo (lido del mare, spiaggia, fiumi, torrenti, laghi, porti, rade, lagune, foci di fiumi e bacini di acqua salsa o salmastra)
o se possa aver perso dette caratteristiche a causa di un intervento antropico” si conclude che l'area in esame non ha le caratteristiche dei pag. 12/15 beni appartenenti al demanio” ” (cfr. pag. 22 e s. della C.T.U.). La conferma grafica della conclusione cui è pervenuto l'ausiliario si rinviene nella planimetria all. 7/b a pag. 89 della sua relazione, richiamata anche nelle conclusioni del perito, nonché nell'ulteriore planimetria in dettaglio a pag. 161 della relazione, facente parte dell'all. 12 alla stessa. Entrambe le rappresentazioni grafiche escludono che l'area occupata dall'edificio degli attori (oggi, del solo , succeduto alla madre, deceduta nel corso del Pt_1
giudizio) e dalle relative pertinenze ricada in area demaniale.
Giova precisare che, sulla base degli accertamenti svolti dal consulente d'ufficio, non si configura un profilo di perdita della natura demaniale dell'area controversa (che non sarebbe del resto configurabile, trattandosi di demanio marittimo, per il quale la cd. sdemanializzazione può derivare esclusivamente da un provvedimento espresso promanante dalla P.A.), bensì è stato appurato che l'area oggetto di causa non appartiene, in funzione delle sue caratteristiche morfologiche, al demanio marittimo, non essendo essa configurabile né come lido del mare, né come spiaggia, né come arenile, e non essendo comunque, per la sua conformazione rocciosa rialzata rispetto al livello del mare e della spiaggia viciniore, ipotizzabile un suo assoggettamento al regime del mare.
La domanda va conseguentemente accolta, con annullamento degli atti con i quali l ha intimato il pagamento di indennità di Controparte_1
occupazione di area demaniale in difetto dei necessari presupposti ed accertamento della natura non demaniale dell'area in contestazione.
Le spese sono compensate per intero, ravvisandosi una ipotesi di reciproca soccombenza, a fronte dell'accoglimento della domanda nei confronti dell , ma nella declaratoria di difetto di legittimazione Controparte_1
pag. 13/15 passiva della sua articolazione territoriale, erroneamente evocata in giudizio dagli originari attori.
Le spese di C.T.U., già liquidate in € 7.133,08 di cui € 5.822,11 per onorari ed € 1.310,97 per spese sostenute, oltre accessori come per legge, giusta decreto del 13.5.2024, sono invece poste a carico dell CP_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, in proprio e quale erede di Parte_1 Persona_1
, nei confronti di e di
[...] Controparte_1
così provvede: Controparte_2
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di – Controparte_1
Filiale CP_2
2) dichiara che l'area di mq. 158,00 in località Baia Caddinas, Comune di GO NC (SS) contraddistinta nel locale Catasto Terreni al foglio 9, mappale 789/p, non rientra nel demanio marittimo, ma è di proprietà di , anche quale erede di Parte_1 Persona_1
[...]
3) dichiara non dovute le somme indicate nella nota dell
[...]
Controparte_3
denominata “Seconda richiesta di pagamento”, prot. n. 3443 del
17.4.2020;
4) compensa tra le parti per intero le spese del presente giudizio, ad eccezione di quelle di C.T.U., già liquidate in € 7.133,08 oltre accessori, che pone a carico dell . Controparte_1
pag. 14/15 Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
23/12/2025.
Il giudice
NO OL
pag. 15/15