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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/06/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1395 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. PISANO CLAUDIO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. FERRATO UMBERTO ( ) piazza loreto CP_1 C.F._1
COSENZA; ;
Parte resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'istante agiva al fine di vedersi riconosciuto il preteso diritto alla regolarizzazione della posizione contributiva per il periodo dal 4 giugno 1995 al 7 agosto 2002 durante il quale aveva lavorato alle dipendenze del resistente così come definitivamente accertato con CP_2 sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, sez. lavoro, n. 1199/2011.
Chiedeva che l' e l'ex datore di lavoro fossero condannati in solido tra loro CP_1
a “ regolarizzare il pagamento dei contributi previdenziali”.
L' , si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, mentre il restava CP_1 CP_2 contumace.
§§§
Il ricorso non può essere accolto stante il disposto della legge 335/1995, secondo cui non possono essere versati contributi previdenziali prescritti da parte dell'obbligato, datore di lavoro o lavoratore autonomo che sia né l' ha CP_1 facoltà di ricevere gli stessi. Il termine di prescrizione è quinquennale.
Nel caso di specie, occorre considerare, poi, che nel giudizio che ha riconosciuto il diritto ai contributi l' non era parte, sicchè la sentenza non gli può essere CP_1 opposta.
Segue il rigetto, ma le spese sono compensate, considerate le vicissitudini processuali.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, così provvede:
- rigetta il ricorso;
compensa le spese. Castrovillari, 20/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. PISANO CLAUDIO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. FERRATO UMBERTO ( ) piazza loreto CP_1 C.F._1
COSENZA; ;
Parte resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'istante agiva al fine di vedersi riconosciuto il preteso diritto alla regolarizzazione della posizione contributiva per il periodo dal 4 giugno 1995 al 7 agosto 2002 durante il quale aveva lavorato alle dipendenze del resistente così come definitivamente accertato con CP_2 sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, sez. lavoro, n. 1199/2011.
Chiedeva che l' e l'ex datore di lavoro fossero condannati in solido tra loro CP_1
a “ regolarizzare il pagamento dei contributi previdenziali”.
L' , si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, mentre il restava CP_1 CP_2 contumace.
§§§
Il ricorso non può essere accolto stante il disposto della legge 335/1995, secondo cui non possono essere versati contributi previdenziali prescritti da parte dell'obbligato, datore di lavoro o lavoratore autonomo che sia né l' ha CP_1 facoltà di ricevere gli stessi. Il termine di prescrizione è quinquennale.
Nel caso di specie, occorre considerare, poi, che nel giudizio che ha riconosciuto il diritto ai contributi l' non era parte, sicchè la sentenza non gli può essere CP_1 opposta.
Segue il rigetto, ma le spese sono compensate, considerate le vicissitudini processuali.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, così provvede:
- rigetta il ricorso;
compensa le spese. Castrovillari, 20/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO