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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 08/04/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice Unico dott. Paola Belvedere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado N. 2063/2023 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio De Luca ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Parma, Strada Farini n. 35
contro
, rappresentate e difese dall'avv. Controparte_1
Katia Guarini ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Parma, Borgo
Riccio da Parma n. 7
nonché contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Pierfrancesco Guido ed CP_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Parma, Borgo Riccio da Parma
n. 7
In punto: azione revocatoria ordinaria
Conclusioni delle parti: vedi verbale di udienza in data 11.3.2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 - decies c.p.c. ha evocato in giudizio Parte_1
e deducendo che: (i) il Tribunale di CP_3 CP_1 CP_2
Parma con sentenza n. 1290/2022 pubblicata in data 14.11.2022 ha condannato e alla restituzione in favore CP_3 CP_1 Parte_2 dell'odierna parte ricorrente della somma di € 68.000,00 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo e alle spese di lite liquidate in € 9.000,00; (ii) tale sentenza è stata notifica a e a (anche in qualità di CP_3 CP_1 eredi di medio tempore deceduto), unitamente all'atto di precetto Parte_2 per il pagamento dell'importo complessivo di € 115.824,36, alla prima in data
12.1.2023 e alla seconda in data 7.1.2023; (iii) senonché in data 26.1.2023
e hanno trasferito l'intera proprietà dell'immobile CP_3 CP_1 sito in Sorbolo Mezzani al prezzo dichiarato di € 100.000,00 a , CP_2 compagno convivente di e dalla cui unione è nata nel 2011 una CP_1 figlia, all'evidente scopo di sottrarre alla propria garanzia patrimoniale generica il cespite in questione e in tal modo pregiudicando le ragioni creditorie di stante l'insussistenza di residualità patrimoniali capienti. Ha, Parte_1 quindi, evidenziato la presenza di tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., chiedendo che venga dichiarata l'inefficacia relativa dell'atto dispositivo de quo nei propri confronti.
Con comparsa di risposta si sono costituite in giudizio e CP_3 CP_1 le quali hanno chiesto il rigetto delle domande attore allegando che: (i)
[...] avverso la predetta sentenza del Tribunale di Parma n. 1290/2022 le resistenti hanno interposto appello avanti alla Corte di Appello di Bologna il cui giudizio
è ancora pendente;
(ii) il loro patrimonio è capiente per soddisfare il credito della controparte atteso che è proprietaria di un immobile sito in CP_1
Medesano del valore di circa € 180.000,00 per il quale la medesima ha quasi interamente pagato il mutuo contratto (immobile già oggetto di una procedura esecutiva immobiliare introdotta da ) mentre è Parte_1 CP_3 proprietaria della quota di ½ di un immobile sito in Valmozzola il cui complessivo valore di mercato è pari a circa € 150.000,00; dispongono, inoltre,
2 di liquidità pari ad € 100.000,00 per la vendita immobiliare de qua ed €
105.000,00 per la vendita di un altro immobile in Parma.
Si è parimenti costituito in giudizio il quale ha insistito nel rigetto CP_2 delle domande attoree nello specifico evidenziando l'insussistenza del requisito soggettivo del consilium fraudis atteso che la relazione di coppia con CP_1
è cessata nel 2018 cosicché ha acquistato il cespite in quesitone in
[...] buona fede in quanto nulla sapeva in merito alle vicende giudiziarie in argomento.
Ciò detto, il Tribunale rileva quanto segue.
Si osserva, in linea generale, che le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente;
nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo;
nella ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo in caso di atti a titolo oneroso, della consapevolezza che con l'atto di disposizione venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
In particolare, la nozione lata di “credito” richiamata dalla norma in esame non deve essere limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità bensì estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito coerentemente con la funzione propria dell'azione la quale non persegue scopi specificamente restitutori bensì mira - come detto - a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori inclusi quelli meramente eventuali (Cass. n. 12144/1999; Cass. n. 11471/2003), nonché quelli in contestazione (cfr. Cass. sez. un. n. 9440/2004).
Avendo, poi, l'azione revocatoria ordinaria la funzione di ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, ne consegue che deve ritenersi sussistente l'interesse del creditore a far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito cosicché per l'integrazione del profilo oggettivo dell' eventus damni non
è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la
3 soddisfazione del credito determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo.
Il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone peraltro una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato in termini di una possibile eventuale infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass. n. 5105/2006). Non essendo, quindi, richiesta, a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe allora, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione che eccepisca l'insussistenza sotto tale profilo dell' eventus damni (Cass. n. 5972/2005; Cass. n. 15257/2004).
Quanto al requisito soggettivo, perché l'atto venga revocato è necessario che il comportamento del debitore sia caratterizzato da un intendo frodatorio con la precisazione per cui per aversi frode non è necessaria la specifica conoscenza, nel debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del titolare del credito per la cui tutela la revocatoria è stata proposta rivelandosi sufficiente l'effettiva consapevolezza del carattere pregiudizievole del proprio comportamento che investa genericamente la riduzione della consistenza del patrimonio del debitore in pregiudizio dei creditori complessivamente considerati (Cass. n. 2792/2002).
E' da ultimo necessario, in caso di atti a titolo oneroso, che il terzo sia stato compartecipe dell'intento fraudolento del debitore ossia che sia consapevole del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori (cfr. Cass. n.
3676/2011).
4 Infine, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito ai sensi dell'art. 2901 c.p.c., comma 1, n. 1, secondo un recente orientamento espresso dalla Corte di Cassazione non è al riguardo necessario il dolo specifico e cioè la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore. Non è cioè necessaria la volontà del debitore (alla data di stipulazione) di contrarre debiti ovvero la consapevolezza da parte sua del sorgere della futura obbligazione e che l'atto dispositivo venga compiuto al fine di porsi in una situazione di totale o parziale impossidenza in modo da precludere o rendere difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto. Deve, invece, ritenersi al riguardo sufficiente il dolo generico che si sostanzia nella mera previsione del pregiudizio dei creditori (cfr. Cass. n. 24757/2008).
Trattandosi di un atteggiamento soggettivo, tale elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni.
In applicazione dei richiamati principi alla fattispecie in esame deve, in primo luogo, ritenersi integrato il requisito normativo della sussistenza di un rapporto creditorio tra le parti.
E', infatti, incontestato e documentato che il Tribunale di Parma con sentenza n.
1290/2022 ha condannato e (si CP_3 CP_1 Parte_2 precisa che a quest'ultimo, medio tempore deceduto, sono succedute la madre e la sorella ) alla restituzione in favore di CP_3 CP_1 Pt_1
della somma di € 68.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al
[...] saldo. Inoltre, impugnata detta pronuncia da parte di e CP_3 CP_1
la Corte d'Appello di Bologna con sentenza n. 2040/2024 ha rigettato
[...] il gravame con condanna di parte appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del secondo grado di giudizio liquidate in € 9.990,00 oltre accessori.
Deve, parimenti, ritenersi integrato il requisito oggettivo dell'eventus damni atteso che la vendita in data 26.1.2023 da parte di e CP_3 CP_1
a dell'immobile sito in località Bogolese Chiozzola ha certamente CP_2 ridotto la garanzia patrimoniale delle debitrici secondo i termini sopra
5 rappresentati, dovendosi rilevare l'inidoneità ai fini invocati delle deduzioni difensive spiegate dalle resistenti sul punto atteso che: (i) l'immobile di proprietà di sito in Miano di Medesano è già gravato da ipoteca CP_1 di primo grado iscritta nel 2005 a garanzia di un mutuo fondiario di €
130.000,00 con durata di 25 anni;
(ii) è proprietaria solo della CP_3 quota di ½ di un immobile sito in Valmozzola con conseguente maggiore complessità di una eventuale azione esecutiva atteso che la creditrice dovrebbe anche introdurre un giudizio di divisione endoesecutiva e in aggiunta potrebbe all'esito beneficiare solo della metà del ricavato della vendita giudiziaria al netto delle spese della procedura che non sarebbe sufficiente a coprire l'intero credito vantato;
(iii) quanto alla liquidità nella disponibilità delle resistente, dalle stesse indicata nella complessiva somma di € 205.000,00, nessuna prova è stata in ogni caso offerta sul punto.
Deve ritenersi integrato anche il requisito soggettivo dell'intento frodatorio delle debitrici e della consapevolezza dello stesso da parte del compratore CP_2
.
[...]
A tale riguardo assumono dirimente rilevanza i seguenti elementi in fatto: (i) la stipulazione del contratto di compravendita immobiliare de quo è avvenuta in data 26.1.2023 e, quindi, appena dopo la pubblicazione in data 14.11.2022 della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Parma n. 1290/2022 e la notifica della medesima unitamente all'atto di precetto alle debitrici in data
7.1.2023 e 12.1.2023; (ii) è il compagno convivente di CP_2 CP_1
i quali dal 2006 vivono insieme nella propria residenza di Miano di
[...]
Medesano e nel 2011 è nata la loro figlia, mentre è all'evidenza non credibile la tesi sostenuta da circa la cessazione della relazione di coppia a CP_2 partire dal 2018 per essere pacifico che i due risultano risiedere tutt'ora presso l'abitazione di Medesano e sono cointestatari di un conto corrente comune;
(iii) le condizioni della compravendita in questione sono del tutto anomale atteso che, alla data di stipulazione del rogito notarile, l'immobile era soggetto a gravami che avrebbero certamente indotto a desistere dall'acquisto un terzo in buona fede (risultava, infatti, ancora iscritta un'ipoteca volontaria a garanzia di
6 un mutuo fondiario la quale non è stata cancellata al momento dell'atto così come era ancora trascritta la domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. promossa dalla stessa contro e Parte_1 CP_3 CP_1 Pt_2
); (iv) l'anomalia investe anche il prezzo di acquisto dell'immobile pari
[...] ad € 100.000,00, il quale dall'atto notarile risulta essere stato già in precedenza versato, con rilascio di quietanza da parte delle venditrici e rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale, senza che le odierne parti resistenti, a fronte della contestazione avversaria in ordine all'effettivo pagamento del corrispettivo, abbia offerto prova alcuna sul punto.
La valutazione unitaria dei richiamati elementi porta univocamente a concludere che la di lei figlia e il compagno di quest'ultima CP_3 CP_1
, tutti consapevoli della significativa esposizione debitoria delle CP_2 prime due nei confronti di in forza della richiamata sentenza Parte_1 del Tribunale di Parma, hanno stipulato a distanza di soli pochi giorni il contratto di compravendita de quo al fine di sottraendolo a prevedibili azioni esecutive della creditrice . Parte_1
Sulla base delle argomentazioni esposte deve essere, pertanto, accolta la domanda attorea di revocatoria ex art. 2901 c.c. con conseguente dichiarazione di inefficacia nei confronti della ricorrente della compravendita immobiliare stipulata in data 26.1.2023.
In considerazione dell'esito del giudizio, le parti resistenti devono essere condannate in solido al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. n.
55/2014 tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa od assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, dichiara ex art. 2091 c.c. inefficace nei confronti di l'atto di Parte_1 compravendita stipulato in data 26.1.2023 tra e CP_3 CP_1
7 da una parte, e , dall'altra parte, avanti al notaio CP_1 CP_2 dott. rep. n. 3450 racc. n. 2467, trascritto presso Persona_1
l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Parma - Ufficio
Provinciale - Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare con nota di trascrizione presentata in data 3.2.2023 reg. gen. n. 2410 reg. part. n.
1868;
2) condanna le parti resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite a favore di parte ricorrente che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali oltre al rimborso 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. se e come per legge.
Così è deciso in Parma in data 7.4.2025.
Il Giudice Unico
dott. Paola Belvedere
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