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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 6070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6070 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
PROC. n. 3795/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
PE DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
PE GU INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3795 dell'anno 2023, vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LO AR.
CP_1
e
(c.f. e (c.f. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Diodato Stefano Fuschino.
-APPELLATI-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 2755/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 29.6.2023, notificata in data 4.7.2023, in materia di risarcimento danni;
responsabilità extracontrattuale”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da rispettive note di precisazione delle conclusioni, il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
di ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, e Pt_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
, proponendo appello avverso la sentenza n. 2755/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata
[...] il 29.6.2023. pagina 1 di 9 ****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado e , premettendo di essere comproprietari del locale Parte_2 Parte_3 seminterrato sito in Giugliano in Campania in Via Grotta dell'Olmo n.103 (in catasto al fg. 76, p.lla 298, sub.2; destinazione catastale c/2; deposito), avevano convenuto in giudizio, dinanzi il Tribunale di Napoli Nord,
[...]
, per sentire condannare quest'ultima al risarcimento di tutti i danni (da quantificarsi in Parte_1 corso di causa, con l'ausilio di ctu, in ogni caso nei limiti di euro 25.000,00) determinati dalle infiltrazioni d'acqua provenienti, secondo gli attori, da una corte con superficie di calpestio annessa all'unità immobiliare di proprietà della convenuta (e sovrastante il detto locale).
A sostegno della domanda gli attori avevano lamentato, in particolare, che nel locale di loro proprietà si fossero verificati fenomeni infiltrativi a far data dall'anno 2013, determinando il distacco di parte dell'intonaco da alcune pareti e macchie di umidità (come documentato dalla perizia depositata in giudizio), e che il protrarsi della omessa manutenzione della superficie di calpestio sovrastante il loro immobile avesse peggiorato la situazione negli anni, risultando, così, il locale in questione, completamente ammalorato.
Costituitasi in giudizio, aveva eccepito, in via preliminare, la nullità della Parte_1 citazione ex art. 163, n.5, c.p.c., contestando, nel merito, la domanda ex adverso spiegata e chiedendone il rigetto.
All'esito dell'istruttoria espletata (mediante una ctu) Il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza n. 2755/2023 impugnata in questa sede, ha così statuito: “a) accoglie la domanda attorea e dichiara la responsabilità della convenuta sig.ra
nella causazione dei danni per cui è causa;
b) per l'effetto condanna la convenuta Parte_1 [...]
, al pagamento di euro € 16.757,21 in favore degli attori e a titolo Parte_1 Parte_2 Parte_3 di risarcimento per tutti i danni subiti oltre agli interessi legali, al tasso previsto dall'art. 1284 c.c, calcolati come in parte motiva;
-
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alle parti attrici le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale ed euro 296,76 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge. - Pone nei rapporti interni fra le parti le spese di TU (euro 2.622,78 al loro di quanto già corrisposto a titolo di acconto, oltre accessori) già liquidate con separato decreto a carico della convenuta e per l'intero, in solido, a carico di tutte le parti nei confronti del TU.”.
Il giudice di prime cure ha deciso la controversia nei detti termini ritenendo, in sintesi:
a) in via preliminare, che fossero infondate le eccezioni preliminari sollevate dalla parte convenuta sia in ordine alla nullità dell'atto introduttivo, sia in relazione alla asserita carenza di legittimazione passiva;
b) nel merito, che la convenuta fosse responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni riportati dal locale degli attori, essendo sussistente, sulla base della ctu espletata, il nesso eziologico tra tali danni e la mancata manutenzione del locale sovrastante (appartenente a ) quello di proprietà di Parte_1
e ; Parte_2 Parte_3
pagina 2 di 9 c) che i danni potessero essere quantificati complessivamente, sulla scorta della ctu espletata, in euro
16.757,21, aderendo alla seconda soluzione proposta dal consulente (ing. ) per la soluzione delle Per_1 problematiche in oggetto (soluzione che prevedeva, per i lavori da farsi per il ripristino dello status quo ante, un costo di euro 10.957,21, comprensivo di IVA, da sommare all'indennità dovuta per riduzione del valore del locale degli attori, pari ad euro 5.800,00).
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
ha censurato la sentenza del Tribunale di Napoli Nord sulla base di un unico, Parte_1 articolato, motivo, sostenendo che il primo giudice fosse incorso nel vizio di ultrapetizione, ai sensi dell'art. 112
c.p.c., per averla condannata anche all'importo corrispondente ai costi, stimati dal ctu, per eliminare la causa delle infiltrazioni (corrispondenti all'importo di euro 5.800,00 quantificato per il minor volume della proprietà dei danneggiati derivante dalla realizzazione della controfodera) nonostante gli attori avessero chiesto, con l'atto introduttivo, solo il risarcimento (per equivalente monetario) dei danni riportati dall'immobile di loro proprietà e non anche l'eliminazione delle cause di tali danni (ossia, in altri termini, che non avessero chiesto anche la reintegrazione in forma specifica e il riconoscimento di un danno ulteriore rispetto ai pregiudizi causati dalle infiltrazioni al bene di loro proprietà e al conseguente, necessario, ripristino).
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare ai sensi dell'art 283 cpc sospendere la efficacia esecutiva e/o la esecuzione della Sentenza appellata ricorrendone i presupposti per i motivi indicati in parte assertiva;
2) In via principale riformare integralmente la Sentenza n. 2755/2023 resa dal Giudice Dott. D'Angiolella della II Sezione Civile del Tribunale di Napoli-Nord in data 29 giugno 2023, notificata in copia conforme al domicilio eletto in data 4 luglio 2023 per quanto impugnato in parte assertiva dichiarando ed accertando il vizio di ultrapetizione della Sentenza ex art 112 cpc e la elusione del principio di cui all'art 2043 c.c.; 3) Condannare gli appellati al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio, maggiorato di rimborso spese generali ed accessori fiscali e con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”.
Costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 28.11.2023, e hanno Parte_2 Parte_3 eccepito, in via preliminare, la tardività (ai sensi e per gli effetti dell'art. 157, co.2, c.p.c.) del vizio di ultrapetizione lamentato dagli appellanti, non avendo essi contestato, all'udienza di conferimento dell'incarico al ctu (e neanche nel corso dell'espletamento della ctu), la formulazione del quesito oggetto dell'incarico (riguardante anche l'individuazione della causa delle infiltrazioni e dei lavori necessari per la loro eliminazione) e l'eventuale ultra petizione rispetto alla domanda formulata nell'atto introduttivo.
Hanno, poi, reputato comunque infondato l'avverso gravame, sostenendo che il primo giudice, nell'aderire alla seconda soluzione indicata dal ctu, non avesse violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 c.p.c., posto che il consulente aveva individuato, nell'ambito di tale seconda ipotesi, degli interventi da eseguirsi solo all'interno del locale garage di essi attori (che consistevano nella realizzazione di una controfodera lungo tutte le pareti interessate dalle infiltrazioni al fine di non far più emergere l'umidità e non provocare più danni pagina 3 di 9 agli intonaci e alle pitture) e non anche opere da eseguirsi nella proprietà della convenuta per l'eliminazione della causa delle infiltrazioni.
E, alla luce di quanto esposto, gli appellati hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “…rigettare l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. 2755/2023 resa dal G.U. dott. D'Angiolella del Tribunale di Napoli Parte_1
Nord nel procedimento n. R.G.3603/2018 in quanto le motivazioni proposte sono tardive ed infondate. Il tutto con vittoria di spese e di competenze di giudizio.”.
Con ordinanza del 21.12.2023 è stata rigettata l'istanza degli appellanti, volta ad ottenere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, ed è stata fissata, ai sensi degli artt. 349-bis, 350 e 352 c.p.c.
(nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il 28.2.2023),
l'udienza dell' 11.3.2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Con successiva ordinanza depositata l'11.3.2025 la causa è stata rinviata (dal Consigliere Istruttore nominato) all'udienza dell'11.11.2025 per la rimessione della causa in decisione, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta per l'udienza dell'11.11.2025 (il 6.11.2025 dalla difesa di
[...]
e il 7.11.2025 dalla difesa di e ), la causa è stata Parte_1 Parte_2 Parte_3 trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere istruttore dell'11.11.2025, rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di seguito Parte_1 indicati.
****
Va innanzitutto precisato che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati, non era precluso all'appellante far valere - mediante l'impugnazione della sentenza - il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso, secondo la sua prospettazione, il Tribunale di Napoli Nord.
Non si è trattato, invero, di un vizio di nullità (relativa) proprio della consulenza (che, come tale, effettivamente, sarebbe stato sanato ove non eccepito nei termini di cui all'art. 157, co.2, c.p.c.), non avendo il consulente ecceduto i limiti del proprio mandato accertando, eventualmente, fatti estranei ai quesiti che gli erano stati posti.
Il consulente, infatti, si è limitato a rispondere nei limiti dei quesiti che gli erano stati posti dal giudicante con ordinanza del 18.2.2020 (esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado, agli atti), quesiti che prevedevano, per l'appunto, anche l'indicazione dei lavori necessari alla eliminazione non solo dei danni riportati pagina 4 di 9 dall'immobile dell'attrice ma anche delle relative cause, quantificandone “il loro costo comprensivo di iva in valori espressi all'attualità”.
Quando, invero, la consulenza affidata al perito indaghi su temi estranei all'oggetto della domanda e pervenga pure al risultato di stimare la fondatezza della pretesa esercitata dall'attore in base a fatti diversi da quelli allegati introduttivamente al medesimo, l'accertamento così operato si colloca al di fuori dei limiti della domanda e contrasta, dunque, con essa, scaturendone perciò una ragione di nullità che, in quanto afferente alla sfera dei poteri legittimamente esercitabili dal giudice, è rilevabile d'ufficio o che, diversamente, può farsi valere quale motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 161 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 01/02/2022, n. 3086).
In definitiva gli appellanti hanno correttamente proposto appello avverso la sentenza n. 2755/2023 emessa dal
Tribunale di Napoli Nord lamentando il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il primo giudice, dal momento che tale vizio comporta una nullità relativa della sentenza, da far valere proprio con gli ordinari mezzi di impugnazione (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/02/2024, n. 4247).
****
Fatta questa precisazione, effettivamente il giudice di prime cure è incorso, aderendo alla quantificazione operata dal consulente (riferita alla seconda soluzione prospettata), nel vizio di ultrapetizione lamentato, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., dagli appellanti.
In particolare il ctu (ing. ) nominato dal Tribunale di Napoli Nord (cfr. la relazione Persona_2 peritale depositata il 23.10.2022, esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado) aveva ritenuto – per ciò che rileva in questa sede – “Al fine di risolvere le problematiche” (cioè i fenomeni infiltrativi in questione), due soluzioni, con altrettanti computi metrici e, nell'ambito della seconda soluzione prospettata (ritenuta maggiormente idonea ed oggetto di completa adesione da parte del giudice di prime cure, si ribadisce), quanto segue.
“La seconda soluzione alternativa prevede un intervento meno invasivo per la parte convenuta ma comunque oneroso, dove si potrebbe provvedere a isolare dall'interno il deposito dell'attore con una controfodera in muratura di laterizio per uno spessore complessivo di 15 cm, con fori di areazione verso l'esterno (il blocco in laterizio è da 8 cm è posto a 5 cm dalla parete, infine uno strato di intonaco da 2 cm). Tale soluzione ha il vantaggio di non intervenire nel cortile con la rimozione di rivestimenti e pavimenti ha però di rovescio lo svantaggio di comportare la riduzione della superficie interna del locale stesso, al perimetro interno del deposito. Come misura perequativa, l'attore dovrebbe poi vedersi riconosciuto il controvalore della superficie interna ridotta. Di fatti la superficie da 167,6 mq diventerebbe 159,6 mq, vedendosi ridotta di 8 mq ovvero del 4,8%. Il TU ha provveduto a redigere un secondo computo metrico che si allega e ha valutato la riduzione del valore del locale. E' stata eseguita una valutazione speditiva a partire dai valori di vendita di box del servizio Geopoi dell'Agenzia delle Entrate, che con gli ultimi dati disponibili ovvero secondo semestre anno 2021; nella specifica zona i valori dei box oscillano tra i 560 e 890 euro a mq;
volendo adottare un valore medio di euro/mq 725, moltiplicando tale valore per la superficie ridotta di 8 mq, si ha un indennità di euro 5800,0. Il secondo computo metrico, redatto sempre utilizzando il prezziario ufficiale della Regione Campania ediz. 2022, ha restituito un importo di euro 9961,1 oltre iva, ovvero 10957,21, che sommato all'indennità è pari a 16.757,21 euro.”. pagina 5 di 9 Dunque, con tale soluzione, il ctu aveva prospettato, pur sempre per eliminare le cause dei problemi infiltrativi, di isolare dall'interno il deposito dell'attore con una controfodera in muratura di laterizio per uno spessore complessivo di 15 cm, con fori di areazione verso l'esterno, stimando il costo di tale intervento (sia pure in termini di riduzione della superficie del locale attoreo) in euro 5.800,00.
E la circostanza che, al fine di eliminare le cause dei danni (non i danni stessi, quantificati invece in euro
10.957,21), l'ing. avesse individuato degli interventi nella proprietà degli stessi danneggiati anziché della Per_1 danneggiante, non toglie che, i relativi costi, fossero pur sempre ricollegabili alla eliminazione delle dette cause.
Ragion per cui, non avendo gli attori chiesto in alcun modo (cfr. atto di citazione introduttivo del primo grado, ridepositato in questo grado dall'appellante) il risarcimento in forma specifica (ex art. 2058 c.c.), bensì solo il risarcimento di tutti i danni entro i limiti di euro 25.000,00 (dunque per equivalente monetario), il Tribunale di
Napoli Nord, nel riconoscere all'attrice anche l'importo di euro 5.800,00 (ricollegabile comunque all'intervento necessario per eliminare le cause dei danni), ha violato, effettivamente, il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 c.p.c. (che ricorre, per l'appunto, quando il giudice del merito alteri gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" e "causa petendi") ed emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato) ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato;
cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 19/06/2024, n. 168509)).
Ed infatti, premesso che la domanda volta alla condanna del convenuto all'esecuzione delle opere necessarie per eliminare la causa del pregiudizio e le sue conseguenze integra un'azione di risarcimento in forma specifica
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/11/2023, n. 32898), va detto che, mentre nella domanda di risarcimento in forma specifica è implicitamente inclusa anche la domanda di risarcimento per equivalente (costituendo quest'ultima un minus rispetto alla prima), non è, invece, consentito al giudice, senza violare l'art. 112 c.p.c., ove sia stato richiesto il risarcimento per equivalente, disporre la reintegrazione in forma specifica (non compresa, neppure per implicito, in quella domanda così proposta;
cfr. Cass. civ., Sez. III, 26/06/2025, n. 17264; Sez. II, Ord., 30/04/2021,
n. 11438).
Specificamente, ove l'attore abbia chiesto il risarcimento del danno riportato dal proprio immobile, è corretta la statuizione di inammissibilità di una ulteriore pretesa risarcitoria concernente l'esborso da sostenere per i lavori necessari ad evitare l'ulteriore produzione di tale pregiudizi, in quanto non strettamente attinente a un danno subìto in proprio dall'attore (in riferimento al proprio immobile), che deve essere, quindi, oggetto di una domanda di condanna della controparte ad un facere, del tutto differente dal titolo dedotto (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
22/09/2025, n. 25858).
****
In base alle considerazioni che precedono, dunque, l'appello proposto da va Parte_1 accolto limitatamente all'importo di euro 5.800,00, ossia a quello riconosciuto dal primo giudice (in violazione pagina 6 di 9 dell'art. 112 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza soltanto in parte qua) in relazione alle spese relative all'intervento necessario per eliminare le cause dei danni (anziché per il ripristino del locale danneggiato).
Ragion per cui, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'appellante va condannata al pagamento, in favore degli appellati, della minor somma (rispetto a quella di euro 16.757,21 riconosciuta dal primo giudice) di euro 10.957,21.
Trattandosi, inoltre, di debito di valore, a tale importo vanno aggiunti gli interessi legali calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dalla data di insorgenza dell'evento dannoso (ossia dal
31.12.2013, come accertato dal primo giudice facendo riferimento alla data di decorrenza delle infiltrazioni), ma non sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (cfr. Cass. civ., Sez.
Unite, 17/02/1995, n. 1712; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 19/03/2020, n. 7466; Sez. III, 10/10/2014, n. 21396;
Sez. I, 11/05/2007, n. 10884) secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita (FOI), fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Sulla somma valutata all'attualità, poi, vanno riconosciuti (come ritenuto anche dal primo giudice) gli interessi legali, ex art. 1284, comma 1°, c.c., dalla data della pubblicazione della presente decisione fino al saldo, posto che da tale momento l'obbligazione di valore si converte in obbligazione di valuta (cfr. Cass. civ., Sez. III,
10/10/2014, n. 21396 cit.; Sez. I, 11/05/2007, n. 10884 cit.; Sez. III, 29/04/2004, n. 8214).
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La parziale fondatezza dell'appello proposto da comporta la riforma (parziale) Parte_1 della sentenza impugnata e, dunque, la necessità che questa Corta provveda ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del
12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021;
Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
E, in base all'esito complessivo della lite, la Corte ritiene giustificato, ex art. 92, co.2, c.p.c., compensare, nella misura di 1/3, le spese del doppio grado di giudizio spettanti agli attori/appellati, essendo questi ultimi comunque vittoriosi in relazione alla domanda risarcitoria da loro proposta in primo grado, sia pure ridotta, nel quantum (di euro 5.800,00 rispetto all'importo complessivo di euro 16.757,21), in appello.
In particolare, i compensi professionali spettanti (per 2/3, in virtù della disposta compensazione) agli attori/appellati vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (anche per quella istruttoria in appello, posto che alla prima udienza non è stata fissata esclusivamente e direttamente l'udienza di precisazione delle conclusioni, ma vi è stato il compimento di ulteriori attività, in particolare la disamina dell'istanza di inibitoria;
cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., pagina 7 di 9 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206, di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. n.2), quanto al primo grado, e, quanto al secondo, per i giudizi innanzi alla Corte
d'Appello (tab. n.12).
Il tutto tenendo conto dello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00 in base al valore della causa.
Non è superfluo precisare, quanto ai parametri applicabili ai compensi del primo grado, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989; cfr. anche
Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664).
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Per le stesse ragioni (prevalente soccombenza di rispetto alla domanda della Parte_1 controparte) risulta giustificato porre definitivamente le spese della ctu espletata in primo grado (spese comunque da regolare in questa sede nei rapporti tra le parti, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata;
cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10804), per 1/3 a carico degli attori/appellati e per 2/3 a carico della convenuta/appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3795/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2755/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 29.6.2023 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza, dichiara tenuta e condanna al pagamento, a titolo di risarcimento Parte_1 danni (patrimoniali), in favore di e di , della minor somma (rispetto a quella di Parte_2 Parte_3 euro 16.757,21 liquidata dal Tribunale di Napoli Nord nella detta sentenza) di euro 10.957,21, oltre interessi al tasso legale su tale importo, devalutato al 31.12.2013 e rivalutato anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 Parte_2 di , di 2/3 delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente, già in tale Parte_3 ridotta misura, in euro 1.890,17 per il primo grado (di cui euro 197,84 per esborsi ed euro 1.692,33 per compensi) ed in euro 1.936,33 (a titolo di compensi) per il secondo, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella pagina 8 di 9 misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, dichiarando la compensazione per la restante misura di 1/3.
3. Pone le spese della ctu espletata in primo grado definitivamente a carico di Parte_1 nella misura di 2/3 e di e nella restante misura di 1/3. Parte_2 Parte_3
Napoli, 25.11.2025
Il Presidente
PE De UL
Il Consigliere estensore
PE GU NT
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
PE DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
PE GU INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3795 dell'anno 2023, vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LO AR.
CP_1
e
(c.f. e (c.f. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Diodato Stefano Fuschino.
-APPELLATI-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 2755/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 29.6.2023, notificata in data 4.7.2023, in materia di risarcimento danni;
responsabilità extracontrattuale”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da rispettive note di precisazione delle conclusioni, il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
di ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, e Pt_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
, proponendo appello avverso la sentenza n. 2755/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata
[...] il 29.6.2023. pagina 1 di 9 ****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado e , premettendo di essere comproprietari del locale Parte_2 Parte_3 seminterrato sito in Giugliano in Campania in Via Grotta dell'Olmo n.103 (in catasto al fg. 76, p.lla 298, sub.2; destinazione catastale c/2; deposito), avevano convenuto in giudizio, dinanzi il Tribunale di Napoli Nord,
[...]
, per sentire condannare quest'ultima al risarcimento di tutti i danni (da quantificarsi in Parte_1 corso di causa, con l'ausilio di ctu, in ogni caso nei limiti di euro 25.000,00) determinati dalle infiltrazioni d'acqua provenienti, secondo gli attori, da una corte con superficie di calpestio annessa all'unità immobiliare di proprietà della convenuta (e sovrastante il detto locale).
A sostegno della domanda gli attori avevano lamentato, in particolare, che nel locale di loro proprietà si fossero verificati fenomeni infiltrativi a far data dall'anno 2013, determinando il distacco di parte dell'intonaco da alcune pareti e macchie di umidità (come documentato dalla perizia depositata in giudizio), e che il protrarsi della omessa manutenzione della superficie di calpestio sovrastante il loro immobile avesse peggiorato la situazione negli anni, risultando, così, il locale in questione, completamente ammalorato.
Costituitasi in giudizio, aveva eccepito, in via preliminare, la nullità della Parte_1 citazione ex art. 163, n.5, c.p.c., contestando, nel merito, la domanda ex adverso spiegata e chiedendone il rigetto.
All'esito dell'istruttoria espletata (mediante una ctu) Il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza n. 2755/2023 impugnata in questa sede, ha così statuito: “a) accoglie la domanda attorea e dichiara la responsabilità della convenuta sig.ra
nella causazione dei danni per cui è causa;
b) per l'effetto condanna la convenuta Parte_1 [...]
, al pagamento di euro € 16.757,21 in favore degli attori e a titolo Parte_1 Parte_2 Parte_3 di risarcimento per tutti i danni subiti oltre agli interessi legali, al tasso previsto dall'art. 1284 c.c, calcolati come in parte motiva;
-
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alle parti attrici le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale ed euro 296,76 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge. - Pone nei rapporti interni fra le parti le spese di TU (euro 2.622,78 al loro di quanto già corrisposto a titolo di acconto, oltre accessori) già liquidate con separato decreto a carico della convenuta e per l'intero, in solido, a carico di tutte le parti nei confronti del TU.”.
Il giudice di prime cure ha deciso la controversia nei detti termini ritenendo, in sintesi:
a) in via preliminare, che fossero infondate le eccezioni preliminari sollevate dalla parte convenuta sia in ordine alla nullità dell'atto introduttivo, sia in relazione alla asserita carenza di legittimazione passiva;
b) nel merito, che la convenuta fosse responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni riportati dal locale degli attori, essendo sussistente, sulla base della ctu espletata, il nesso eziologico tra tali danni e la mancata manutenzione del locale sovrastante (appartenente a ) quello di proprietà di Parte_1
e ; Parte_2 Parte_3
pagina 2 di 9 c) che i danni potessero essere quantificati complessivamente, sulla scorta della ctu espletata, in euro
16.757,21, aderendo alla seconda soluzione proposta dal consulente (ing. ) per la soluzione delle Per_1 problematiche in oggetto (soluzione che prevedeva, per i lavori da farsi per il ripristino dello status quo ante, un costo di euro 10.957,21, comprensivo di IVA, da sommare all'indennità dovuta per riduzione del valore del locale degli attori, pari ad euro 5.800,00).
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2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
ha censurato la sentenza del Tribunale di Napoli Nord sulla base di un unico, Parte_1 articolato, motivo, sostenendo che il primo giudice fosse incorso nel vizio di ultrapetizione, ai sensi dell'art. 112
c.p.c., per averla condannata anche all'importo corrispondente ai costi, stimati dal ctu, per eliminare la causa delle infiltrazioni (corrispondenti all'importo di euro 5.800,00 quantificato per il minor volume della proprietà dei danneggiati derivante dalla realizzazione della controfodera) nonostante gli attori avessero chiesto, con l'atto introduttivo, solo il risarcimento (per equivalente monetario) dei danni riportati dall'immobile di loro proprietà e non anche l'eliminazione delle cause di tali danni (ossia, in altri termini, che non avessero chiesto anche la reintegrazione in forma specifica e il riconoscimento di un danno ulteriore rispetto ai pregiudizi causati dalle infiltrazioni al bene di loro proprietà e al conseguente, necessario, ripristino).
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare ai sensi dell'art 283 cpc sospendere la efficacia esecutiva e/o la esecuzione della Sentenza appellata ricorrendone i presupposti per i motivi indicati in parte assertiva;
2) In via principale riformare integralmente la Sentenza n. 2755/2023 resa dal Giudice Dott. D'Angiolella della II Sezione Civile del Tribunale di Napoli-Nord in data 29 giugno 2023, notificata in copia conforme al domicilio eletto in data 4 luglio 2023 per quanto impugnato in parte assertiva dichiarando ed accertando il vizio di ultrapetizione della Sentenza ex art 112 cpc e la elusione del principio di cui all'art 2043 c.c.; 3) Condannare gli appellati al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio, maggiorato di rimborso spese generali ed accessori fiscali e con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”.
Costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 28.11.2023, e hanno Parte_2 Parte_3 eccepito, in via preliminare, la tardività (ai sensi e per gli effetti dell'art. 157, co.2, c.p.c.) del vizio di ultrapetizione lamentato dagli appellanti, non avendo essi contestato, all'udienza di conferimento dell'incarico al ctu (e neanche nel corso dell'espletamento della ctu), la formulazione del quesito oggetto dell'incarico (riguardante anche l'individuazione della causa delle infiltrazioni e dei lavori necessari per la loro eliminazione) e l'eventuale ultra petizione rispetto alla domanda formulata nell'atto introduttivo.
Hanno, poi, reputato comunque infondato l'avverso gravame, sostenendo che il primo giudice, nell'aderire alla seconda soluzione indicata dal ctu, non avesse violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 c.p.c., posto che il consulente aveva individuato, nell'ambito di tale seconda ipotesi, degli interventi da eseguirsi solo all'interno del locale garage di essi attori (che consistevano nella realizzazione di una controfodera lungo tutte le pareti interessate dalle infiltrazioni al fine di non far più emergere l'umidità e non provocare più danni pagina 3 di 9 agli intonaci e alle pitture) e non anche opere da eseguirsi nella proprietà della convenuta per l'eliminazione della causa delle infiltrazioni.
E, alla luce di quanto esposto, gli appellati hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “…rigettare l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. 2755/2023 resa dal G.U. dott. D'Angiolella del Tribunale di Napoli Parte_1
Nord nel procedimento n. R.G.3603/2018 in quanto le motivazioni proposte sono tardive ed infondate. Il tutto con vittoria di spese e di competenze di giudizio.”.
Con ordinanza del 21.12.2023 è stata rigettata l'istanza degli appellanti, volta ad ottenere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, ed è stata fissata, ai sensi degli artt. 349-bis, 350 e 352 c.p.c.
(nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il 28.2.2023),
l'udienza dell' 11.3.2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Con successiva ordinanza depositata l'11.3.2025 la causa è stata rinviata (dal Consigliere Istruttore nominato) all'udienza dell'11.11.2025 per la rimessione della causa in decisione, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta per l'udienza dell'11.11.2025 (il 6.11.2025 dalla difesa di
[...]
e il 7.11.2025 dalla difesa di e ), la causa è stata Parte_1 Parte_2 Parte_3 trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere istruttore dell'11.11.2025, rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di seguito Parte_1 indicati.
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Va innanzitutto precisato che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati, non era precluso all'appellante far valere - mediante l'impugnazione della sentenza - il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso, secondo la sua prospettazione, il Tribunale di Napoli Nord.
Non si è trattato, invero, di un vizio di nullità (relativa) proprio della consulenza (che, come tale, effettivamente, sarebbe stato sanato ove non eccepito nei termini di cui all'art. 157, co.2, c.p.c.), non avendo il consulente ecceduto i limiti del proprio mandato accertando, eventualmente, fatti estranei ai quesiti che gli erano stati posti.
Il consulente, infatti, si è limitato a rispondere nei limiti dei quesiti che gli erano stati posti dal giudicante con ordinanza del 18.2.2020 (esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado, agli atti), quesiti che prevedevano, per l'appunto, anche l'indicazione dei lavori necessari alla eliminazione non solo dei danni riportati pagina 4 di 9 dall'immobile dell'attrice ma anche delle relative cause, quantificandone “il loro costo comprensivo di iva in valori espressi all'attualità”.
Quando, invero, la consulenza affidata al perito indaghi su temi estranei all'oggetto della domanda e pervenga pure al risultato di stimare la fondatezza della pretesa esercitata dall'attore in base a fatti diversi da quelli allegati introduttivamente al medesimo, l'accertamento così operato si colloca al di fuori dei limiti della domanda e contrasta, dunque, con essa, scaturendone perciò una ragione di nullità che, in quanto afferente alla sfera dei poteri legittimamente esercitabili dal giudice, è rilevabile d'ufficio o che, diversamente, può farsi valere quale motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 161 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 01/02/2022, n. 3086).
In definitiva gli appellanti hanno correttamente proposto appello avverso la sentenza n. 2755/2023 emessa dal
Tribunale di Napoli Nord lamentando il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il primo giudice, dal momento che tale vizio comporta una nullità relativa della sentenza, da far valere proprio con gli ordinari mezzi di impugnazione (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/02/2024, n. 4247).
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Fatta questa precisazione, effettivamente il giudice di prime cure è incorso, aderendo alla quantificazione operata dal consulente (riferita alla seconda soluzione prospettata), nel vizio di ultrapetizione lamentato, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., dagli appellanti.
In particolare il ctu (ing. ) nominato dal Tribunale di Napoli Nord (cfr. la relazione Persona_2 peritale depositata il 23.10.2022, esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado) aveva ritenuto – per ciò che rileva in questa sede – “Al fine di risolvere le problematiche” (cioè i fenomeni infiltrativi in questione), due soluzioni, con altrettanti computi metrici e, nell'ambito della seconda soluzione prospettata (ritenuta maggiormente idonea ed oggetto di completa adesione da parte del giudice di prime cure, si ribadisce), quanto segue.
“La seconda soluzione alternativa prevede un intervento meno invasivo per la parte convenuta ma comunque oneroso, dove si potrebbe provvedere a isolare dall'interno il deposito dell'attore con una controfodera in muratura di laterizio per uno spessore complessivo di 15 cm, con fori di areazione verso l'esterno (il blocco in laterizio è da 8 cm è posto a 5 cm dalla parete, infine uno strato di intonaco da 2 cm). Tale soluzione ha il vantaggio di non intervenire nel cortile con la rimozione di rivestimenti e pavimenti ha però di rovescio lo svantaggio di comportare la riduzione della superficie interna del locale stesso, al perimetro interno del deposito. Come misura perequativa, l'attore dovrebbe poi vedersi riconosciuto il controvalore della superficie interna ridotta. Di fatti la superficie da 167,6 mq diventerebbe 159,6 mq, vedendosi ridotta di 8 mq ovvero del 4,8%. Il TU ha provveduto a redigere un secondo computo metrico che si allega e ha valutato la riduzione del valore del locale. E' stata eseguita una valutazione speditiva a partire dai valori di vendita di box del servizio Geopoi dell'Agenzia delle Entrate, che con gli ultimi dati disponibili ovvero secondo semestre anno 2021; nella specifica zona i valori dei box oscillano tra i 560 e 890 euro a mq;
volendo adottare un valore medio di euro/mq 725, moltiplicando tale valore per la superficie ridotta di 8 mq, si ha un indennità di euro 5800,0. Il secondo computo metrico, redatto sempre utilizzando il prezziario ufficiale della Regione Campania ediz. 2022, ha restituito un importo di euro 9961,1 oltre iva, ovvero 10957,21, che sommato all'indennità è pari a 16.757,21 euro.”. pagina 5 di 9 Dunque, con tale soluzione, il ctu aveva prospettato, pur sempre per eliminare le cause dei problemi infiltrativi, di isolare dall'interno il deposito dell'attore con una controfodera in muratura di laterizio per uno spessore complessivo di 15 cm, con fori di areazione verso l'esterno, stimando il costo di tale intervento (sia pure in termini di riduzione della superficie del locale attoreo) in euro 5.800,00.
E la circostanza che, al fine di eliminare le cause dei danni (non i danni stessi, quantificati invece in euro
10.957,21), l'ing. avesse individuato degli interventi nella proprietà degli stessi danneggiati anziché della Per_1 danneggiante, non toglie che, i relativi costi, fossero pur sempre ricollegabili alla eliminazione delle dette cause.
Ragion per cui, non avendo gli attori chiesto in alcun modo (cfr. atto di citazione introduttivo del primo grado, ridepositato in questo grado dall'appellante) il risarcimento in forma specifica (ex art. 2058 c.c.), bensì solo il risarcimento di tutti i danni entro i limiti di euro 25.000,00 (dunque per equivalente monetario), il Tribunale di
Napoli Nord, nel riconoscere all'attrice anche l'importo di euro 5.800,00 (ricollegabile comunque all'intervento necessario per eliminare le cause dei danni), ha violato, effettivamente, il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 c.p.c. (che ricorre, per l'appunto, quando il giudice del merito alteri gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" e "causa petendi") ed emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato) ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato;
cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 19/06/2024, n. 168509)).
Ed infatti, premesso che la domanda volta alla condanna del convenuto all'esecuzione delle opere necessarie per eliminare la causa del pregiudizio e le sue conseguenze integra un'azione di risarcimento in forma specifica
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/11/2023, n. 32898), va detto che, mentre nella domanda di risarcimento in forma specifica è implicitamente inclusa anche la domanda di risarcimento per equivalente (costituendo quest'ultima un minus rispetto alla prima), non è, invece, consentito al giudice, senza violare l'art. 112 c.p.c., ove sia stato richiesto il risarcimento per equivalente, disporre la reintegrazione in forma specifica (non compresa, neppure per implicito, in quella domanda così proposta;
cfr. Cass. civ., Sez. III, 26/06/2025, n. 17264; Sez. II, Ord., 30/04/2021,
n. 11438).
Specificamente, ove l'attore abbia chiesto il risarcimento del danno riportato dal proprio immobile, è corretta la statuizione di inammissibilità di una ulteriore pretesa risarcitoria concernente l'esborso da sostenere per i lavori necessari ad evitare l'ulteriore produzione di tale pregiudizi, in quanto non strettamente attinente a un danno subìto in proprio dall'attore (in riferimento al proprio immobile), che deve essere, quindi, oggetto di una domanda di condanna della controparte ad un facere, del tutto differente dal titolo dedotto (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
22/09/2025, n. 25858).
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In base alle considerazioni che precedono, dunque, l'appello proposto da va Parte_1 accolto limitatamente all'importo di euro 5.800,00, ossia a quello riconosciuto dal primo giudice (in violazione pagina 6 di 9 dell'art. 112 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza soltanto in parte qua) in relazione alle spese relative all'intervento necessario per eliminare le cause dei danni (anziché per il ripristino del locale danneggiato).
Ragion per cui, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'appellante va condannata al pagamento, in favore degli appellati, della minor somma (rispetto a quella di euro 16.757,21 riconosciuta dal primo giudice) di euro 10.957,21.
Trattandosi, inoltre, di debito di valore, a tale importo vanno aggiunti gli interessi legali calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dalla data di insorgenza dell'evento dannoso (ossia dal
31.12.2013, come accertato dal primo giudice facendo riferimento alla data di decorrenza delle infiltrazioni), ma non sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (cfr. Cass. civ., Sez.
Unite, 17/02/1995, n. 1712; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 19/03/2020, n. 7466; Sez. III, 10/10/2014, n. 21396;
Sez. I, 11/05/2007, n. 10884) secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita (FOI), fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Sulla somma valutata all'attualità, poi, vanno riconosciuti (come ritenuto anche dal primo giudice) gli interessi legali, ex art. 1284, comma 1°, c.c., dalla data della pubblicazione della presente decisione fino al saldo, posto che da tale momento l'obbligazione di valore si converte in obbligazione di valuta (cfr. Cass. civ., Sez. III,
10/10/2014, n. 21396 cit.; Sez. I, 11/05/2007, n. 10884 cit.; Sez. III, 29/04/2004, n. 8214).
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La parziale fondatezza dell'appello proposto da comporta la riforma (parziale) Parte_1 della sentenza impugnata e, dunque, la necessità che questa Corta provveda ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del
12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021;
Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
E, in base all'esito complessivo della lite, la Corte ritiene giustificato, ex art. 92, co.2, c.p.c., compensare, nella misura di 1/3, le spese del doppio grado di giudizio spettanti agli attori/appellati, essendo questi ultimi comunque vittoriosi in relazione alla domanda risarcitoria da loro proposta in primo grado, sia pure ridotta, nel quantum (di euro 5.800,00 rispetto all'importo complessivo di euro 16.757,21), in appello.
In particolare, i compensi professionali spettanti (per 2/3, in virtù della disposta compensazione) agli attori/appellati vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (anche per quella istruttoria in appello, posto che alla prima udienza non è stata fissata esclusivamente e direttamente l'udienza di precisazione delle conclusioni, ma vi è stato il compimento di ulteriori attività, in particolare la disamina dell'istanza di inibitoria;
cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., pagina 7 di 9 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206, di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. n.2), quanto al primo grado, e, quanto al secondo, per i giudizi innanzi alla Corte
d'Appello (tab. n.12).
Il tutto tenendo conto dello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00 in base al valore della causa.
Non è superfluo precisare, quanto ai parametri applicabili ai compensi del primo grado, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989; cfr. anche
Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664).
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Per le stesse ragioni (prevalente soccombenza di rispetto alla domanda della Parte_1 controparte) risulta giustificato porre definitivamente le spese della ctu espletata in primo grado (spese comunque da regolare in questa sede nei rapporti tra le parti, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata;
cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10804), per 1/3 a carico degli attori/appellati e per 2/3 a carico della convenuta/appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3795/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2755/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 29.6.2023 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza, dichiara tenuta e condanna al pagamento, a titolo di risarcimento Parte_1 danni (patrimoniali), in favore di e di , della minor somma (rispetto a quella di Parte_2 Parte_3 euro 16.757,21 liquidata dal Tribunale di Napoli Nord nella detta sentenza) di euro 10.957,21, oltre interessi al tasso legale su tale importo, devalutato al 31.12.2013 e rivalutato anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 Parte_2 di , di 2/3 delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente, già in tale Parte_3 ridotta misura, in euro 1.890,17 per il primo grado (di cui euro 197,84 per esborsi ed euro 1.692,33 per compensi) ed in euro 1.936,33 (a titolo di compensi) per il secondo, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella pagina 8 di 9 misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, dichiarando la compensazione per la restante misura di 1/3.
3. Pone le spese della ctu espletata in primo grado definitivamente a carico di Parte_1 nella misura di 2/3 e di e nella restante misura di 1/3. Parte_2 Parte_3
Napoli, 25.11.2025
Il Presidente
PE De UL
Il Consigliere estensore
PE GU NT
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