TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/06/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§ OGGETTO
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Opposizione a intimazione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha di pagamento
pronunciato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 5311/24 R.G. Affari
N. 5311/24 Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127
ter cpc nel termine fissato del giorno 17.06.2025, avente ad oggetto: CRONOLOGICO
“Opposizione a intimazione di pagamento”; e vertente N. _______________
tra
[...]Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. A. Cerrone del N. ______________
Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, n. 081/2025 R.B. Prev.
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Pontecagnano Faiano (Sa), Via Torino, n. 37;
Discusso nel termine
Ricorrente del 17.06.2025 con scambio di note e scritte ex art. 127 ter cpc
in persona del legale
Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. A. Vista del
Deposito minuta Foro di Salerno in virtù di procura allegata alla memoria difensiva,
_________________ elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli,
Via Nicolardi, n. 145;
Pubblicazione in data
Resistente
__________________
Giudizio n. 5311/24 R.G. c/o + 5 pag. 1 Parte_1 CP_2 e
, in persona del CP_3 Parte_2
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in virtù di procura generale in data 22.03.2024, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale in Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;
Resistente
e
Controparte_4
, in persona del Presidente p.t., rappresentato e
[...]
difeso dagli avv.ti F. Sacco e D. Cantore in virtù di procura generale in data 18.06.2014 per atto notar di Napoli, elettivamente Persona_1
domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale Inail in Salerno,
Via De Leo, n. 12;
Resistente
e
, in persona del Controparte_5
Direttore p.t., rappresentato e difeso dai Funzionari A. Stile + 4, elettivamente domiciliato presso la sede in Salerno, Corso G. Garibaldi,
Palazzo Amato;
Resistente
e
in Controparte_6
persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. M. Vaccaro del Foro di Roma in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Roma;
Resistente
e
in persona del Controparte_7
Presidente p.t., con sede in Salerno, Via Santi Martiri Salernitani, n. 31
Resistente contumace
Giudizio n. 5311/24 R.G. D'Agostino c/o + 5 pag. 2 CP_2 §§§
Nel termine fissato del giorno 17.06.2025, le parti costituite hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 18.10.2024, adiva il Parte_1
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed impugnava l'intimazione di pagamento n. 100 2024 90134495 41 000, notificata dall'
[...]
in data 08.10.2024, per complessivi euro Controparte_1
131.806,07, limitatamente a n. 10 cartelle di pagamento e a n. 4 avvisi di addebito, pari all'importo di euro 11.197,53 (oltre ad altri atti impositivi non oggetto di impugnazione, non rientranti nella competenza del
Tribunale del Lavoro), e ne chiedeva l'annullamento, con condanna delle parti resistenti al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituivano in giudizio le parti resistenti (tranne l' , rimasto contumace), le Controparte_7
quali impugnavano l'avversa domanda e ne chiedevano il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 17.06.2025 le parti costituite hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da è parzialmente fondato e, Parte_1
Giudizio n. 5311/24 R.G. c/o + 5 pag. 3 Parte_1 CP_2 pertanto, va accolto per quanto di ragione.
Innanzitutto risulta parzialmente fondata l'eccezione sollevata dalla parte ricorrente circa l'omessa regolare notifica degli atti impositivi
(cartelle di pagamento e avvisi di addebito), relativi all'intimazione impugnata nel presente giudizio: infatti, per le n. 10 cartelle di pagamento non risultano ritualmente depositate le relative relate di notifica o le ricevute pec, mentre per i n. 4 avvisi di addebito il resistente ha depositato le relate di notifica a mezzo posta in data 22.07.2015, CP_3
17.04.2018, 28.03.2022 e 28.02.2023 (cfr. fascicolo telematico del resistente , all. nn. 1-8). Pt_2
E' ben vero che la resistente costituitasi tardivamente in data CP_1
16.06.2025, ha allegato alla memoria difensiva le relate di notifica a mezzo posta e le ricevute pec delle n. 10 cartelle (cfr. fascicolo telematico di parte), ma tale produzione documentale è inammissibile, in quanto tardiva, essendo la costituzione della parte avvenuta in violazione delle disposizioni dettate dagli artt. 414-416 e ss. cpc.
Inoltre, risulta parzialmente fondata anche l'eccezione sollevata dalla parte ricorrente, relativa alla prescrizione del credito contributivo, portato dai n. 4 avvisi di addebito. In particolare, come già sopra detto, gli atti prodromici, cioè gli avvisi di addebito, relativi all'intimazione impugnata nel presente giudizio, risultano notificati in data 22.07.2015, 17.04.2018, 28.03.2022 e 28.02.2023 (cfr. fascicolo telematico del resistente , all. nn. 1-8). Pt_2
Successivamente l resistente, alla stregua della documentazione CP_1
allegata agli atti, non ha notificato all'odierno ricorrente atti interruttivi della prescrizione, quali intimazioni di pagamento, comunicazioni preventive di fermo, ecc.
Di conseguenza, risulta decorso, nel caso in esame, in riferimento ali crediti portati dal suddetto atto impositivo, il termine di prescrizione quinquennale applicabile alla fattispecie, così come stabilito di recente dalla Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cass. 1799/2016), solamente in
Giudizio n. 5311/24 R.G. c/o + 5 pag. 4 Parte_1 CP_2 relazione all'avviso di addebito notificato in data 22.07.2015, mentre per gli altri n. 3 avvisi non è palesemente decorso il termine prescrizionale quinquennale, dovendosi tenere in conto che i termini prescrizionali sono stati interrotti con vari interventi legislativi.
In proposito, va richiamata la disciplina emergenziale per l'epidemia
Covid-19. Infatti, l'art. 68 del D.L. n. 18/2020 ha sancito che: “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3-sexies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio
2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio
2020”.
Altresì il comma 4-bis, lett. b) del citato articolo 68 ha disciplinato i
Giudizio n. 5311/24 R.G. D'Agostino c/o + 5 pag. 5 CP_2 termini di decadenza e di prescrizione aventi originaria scadenza nel
2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle e ha stabilito: “
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono prorogati di dodici mesi: a)
…………………; b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento.
Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Tali disposizioni, poi, vanno coordinate con le disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, così come richiamato dallo stesso art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020. Il suddetto art. 12 dispone che: “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione….”.
Di conseguenza, nel periodo intercorrente tra il giorno 08.03.2020
(ovvero il giorno 21.02.2020 per i soggetti indicati al comma 2 bis dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020) e il giorno 28.02.2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, quindi, le attività di recupero,
Giudizio n. 5311/24 R.G. D'Agostino c/o + 5 pag. 6 CP_2 anche coattivo, relativi, tra l'altro, a carichi affidati agli Agenti della riscossione derivanti dagli avvisi esecutivi dell' , Controparte_1
dell e dell' e dagli atti Controparte_8 CP_3
esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle in scadenza nello stesso periodo o già scaduti.
Per quanto riguarda, poi, il decorso del termine di prescrizione, la suddetta sospensione si coordina con il più generale principio sancito dall'art. 2935 c.c., in forza del quale il decorso della prescrizione è condizionato dalla possibilità di far valere il diritto di cui trattasi (cfr.
Cass. 2387/2004; Cass. 7645/1994).
In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta parzialmente fondato e, pertanto, va accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato (intimazione di pagamento), relativamente alle n. 10 cartelle di pagamento e all'avviso di addebito n.
400 2015 00007693 55 000, notificato in data 22.07.2015; invece, il ricorso va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato
(intimazione di pagamento), relativamente agli altri n. 3 avvisi di addebito.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della resistente al rimborso delle stesse in favore del ricorrente, le quali CP_1
vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I;
invece, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, a norma dell'art. 92, comma II, cod. proc. civ., per procedere all'integrale compensazione delle stesse fra il ricorrente e le altre parti resistenti, tenuto conto in riferimento all' della reciproca soccombenza e in riferimento alle CP_3
altre parti processuali della corretta condotta delle stesse e della riferibilità esclusivamente all'Agenzia della mancanza processuale della prova documentale delle notifiche degli atti prodromici e degli atti
Giudizio n. 5311/24 R.G. D'Agostino c/o + 5 pag. 7 CP_2 interruttivi della prescrizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell , dell
[...] Controparte_1 CP_3
dell' dell' , dell e CP_4 Controparte_5 CP_6
dell , con ricorso depositato in data Controparte_7
18.10.2024 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato
(intimazione di pagamento), relativamente alle n. 10 cartelle di pagamento e all'avviso di addebito n. 400 2015 00007693 55 000, notificato in data 22.07.2015;
2) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato
(intimazione di pagamento), relativamente agli altri n. 3 avvisi di addebito;
3) Condanna la resistente al Controparte_1
pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 2.750,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo;
4) Dichiara interamente compensate le spese di lite fra il ricorrente e le altre parti resistenti.
Così deciso in Salerno in data 17.06.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 5311/24 R.G. c/o + 5 pag. 8 Parte_1 CP_2