Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Presidente Marta lenzi
Filomena Albano Giudice
Maria Vittoria Caprara Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4835/2024, introdotta da Parte 1 (POLISTENA (RC), 06/11/1990), con il patrocinio dell'avv. BELARDI TANIA;
E
Controparte_1 (POLISTENA (RC), 31/12/1986), con il patrocinio dell'avv. BELARDI TANIA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e Controparte_1 hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la loro Parte 1 '
separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 12/08/2021 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
Ciascuna delle parti provvederà al proprio autonomo mantenimento.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti. Dall'unione matrimoniale non sono nati figli.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 (POLISTENA (RC), 06/11/1990) e
Controparte 1 (POLISTENA (RC), 31/12/1986), che hanno contratto matrimonio in Polistena (RC) in data 12/08/2021, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Polistena (RC) al n.47,
Parte 2, Serie A, Anno, alle condizioni di cui in parte motiva;
dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito relativi all'annotazione sul Registro degli atti dello Stato
Civile.
Roma, 09/01/2025
Il Giudice estensore
Maria Vittoria Caprara
Il Presidente
Marta lenzi