Art. 1.
Dopo il secondo comma dell'articolo 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922 , e' aggiunto il seguente comma:
"A decorrere dal 1 gennaio 1972, dal 55 per cento dei predetti diritti e percentuali, da versare in conto entrate eventuali del Tesoro, le procure generali presso le corti d'appello sono, altresi', autorizzate a trattenere il 15 per cento da distribuire in parti uguali a tutti i coadiutori-dattilografi giudiziari del distretto, previa detrazione del 5 per cento da versare al Ministero di grazia e giustizia per la ripartizione in parti uguali tra i coadiutori-dattilografi giudiziari addetti allo stesso Ministero, nonche' al Consiglio superiore della magistratura".
Dopo il secondo comma dell'articolo 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922 , e' aggiunto il seguente comma:
"A decorrere dal 1 gennaio 1972, dal 55 per cento dei predetti diritti e percentuali, da versare in conto entrate eventuali del Tesoro, le procure generali presso le corti d'appello sono, altresi', autorizzate a trattenere il 15 per cento da distribuire in parti uguali a tutti i coadiutori-dattilografi giudiziari del distretto, previa detrazione del 5 per cento da versare al Ministero di grazia e giustizia per la ripartizione in parti uguali tra i coadiutori-dattilografi giudiziari addetti allo stesso Ministero, nonche' al Consiglio superiore della magistratura".