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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 06/02/2026, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1089/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
RI RO MARIA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3443/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4318 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento n° 4318 emesso in data 01.12.2023 e notificato in data 10.02.2024, per il recupero della somma di €.2.274,00 (di cui1.562,00 a titolo di imposta oltre sanzioni ed interessi e spese di notifica atto) dovuta all'Amministrazione Comunale per IMU anno 2019. A motivo e giustificazione dell'impugnazione, il contribuente eccepisce l' Illegittimità dell'avviso di accertamento per mancata applicazione della riduzione prevista dalla legge in caso di comodato gratuito tra parenti.
Resiste il Comune di Catania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato La riduzione della base imponibile IMU del 50% è prevista dall'articolo 1, comma 747, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (disciplina IMU). La norma si applica alle unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo IMU ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.
I parenti in linea retta entro il primo grado sono genitori e figli. Di conseguenza, il comodato gratuito ai figli rientra nella fattispecie agevolata, se sono rispettati tutti i requisiti previsti dalla legge.
Ci sono una serie di ulteriori requisiti necessari per rientrare in questa agevolazione.
Deve trattarsi di Immobile non di lusso, il contratto di comodato deve risultare regolarmente registrato;
il comodante deve possedere un solo immobile abitativo in Italia (eccezione ammessa: è consentito possedere, oltre all'immobile concesso in comodato, un altro immobile adibito ad abitazione principale, purché nello stesso Comune e non di lusso); il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui si trova l'immobile dato in comodato;
il figlio deve utilizzare l'immobile come abitazione principale.
Nella specie tutti i requisiti di legge sono stati documentati.
Il Comune di Catania ha eccepito erroneamente che la legge non riconosce alcun valore alla scrittura privata ancorché registrata. Nella specie la scrittura privata prodotta e registrata è un contratto di comodato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato nella misura in cui non riconosce la riduzione prevista dalla legge in caso di comodato gratuito tra parenti.
Condanna il Comune di Catania al pagamento delle spese processuali che liquida in €500,00 oltre accessori di legge, se dovuti
Catania 2.2.2026 Il Giudice monocratico
AR M. IN
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
RI RO MARIA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3443/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4318 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento n° 4318 emesso in data 01.12.2023 e notificato in data 10.02.2024, per il recupero della somma di €.2.274,00 (di cui1.562,00 a titolo di imposta oltre sanzioni ed interessi e spese di notifica atto) dovuta all'Amministrazione Comunale per IMU anno 2019. A motivo e giustificazione dell'impugnazione, il contribuente eccepisce l' Illegittimità dell'avviso di accertamento per mancata applicazione della riduzione prevista dalla legge in caso di comodato gratuito tra parenti.
Resiste il Comune di Catania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato La riduzione della base imponibile IMU del 50% è prevista dall'articolo 1, comma 747, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (disciplina IMU). La norma si applica alle unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo IMU ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.
I parenti in linea retta entro il primo grado sono genitori e figli. Di conseguenza, il comodato gratuito ai figli rientra nella fattispecie agevolata, se sono rispettati tutti i requisiti previsti dalla legge.
Ci sono una serie di ulteriori requisiti necessari per rientrare in questa agevolazione.
Deve trattarsi di Immobile non di lusso, il contratto di comodato deve risultare regolarmente registrato;
il comodante deve possedere un solo immobile abitativo in Italia (eccezione ammessa: è consentito possedere, oltre all'immobile concesso in comodato, un altro immobile adibito ad abitazione principale, purché nello stesso Comune e non di lusso); il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui si trova l'immobile dato in comodato;
il figlio deve utilizzare l'immobile come abitazione principale.
Nella specie tutti i requisiti di legge sono stati documentati.
Il Comune di Catania ha eccepito erroneamente che la legge non riconosce alcun valore alla scrittura privata ancorché registrata. Nella specie la scrittura privata prodotta e registrata è un contratto di comodato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato nella misura in cui non riconosce la riduzione prevista dalla legge in caso di comodato gratuito tra parenti.
Condanna il Comune di Catania al pagamento delle spese processuali che liquida in €500,00 oltre accessori di legge, se dovuti
Catania 2.2.2026 Il Giudice monocratico
AR M. IN