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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 8496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8496 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5127 /2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 5127 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, riservata in decisione all'udienza del 23.09.2025 e vertente
TRA
(cf. rappresentata e difesa dall'avv.to Vincenzo Parte_1 C.F._1
Esposito (cf. ) presso cui elettivamente domicilia, come da procura in atti;
C.F._2
- appellante -
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1
Carlo Ciaccia (cf. ) presso cui elettivamente domicilia come da procura in atti; C.F._3
- appellata -
NONCHÉ
in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Irene Controparte_2 CP_3
Iacovella (cf. ), giusta procura in atti, entrambi elettivamente domiciliati C.F._4 presso l'Avvocatura Municipale sita in lla Piazza Municipio 1 - Palazzo San Giacomo;
CP_2
- altro appellato -
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.09.2025 i procuratori delle parti costituite discutevano sulle conclusioni rassegnate e chiedevano di riservare la causa in decisione con rinuncia dei termini di cui all'art. 189
c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio costituisce appello presentato da avverso la sentenza n. Parte_1
24447/2024 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di in persona del dott. A.M. Chieffo, CP_2 pubblicata in data 12.12.2024, pronunciata nel giudizio iscritto al n. R.G. 52493/2023, instaurato
1 dalla stessa con cui si chiedeva dichiarare l'invalidità e l'illegittimità dell'iscrizione a Pt_1 ruolo portata dalla cartella esattoriale n. 07120200003590279000, ruolo n. 2020/434, con ente impositore il per presunte violazioni del Codice della Strada risalenti all'anno Controparte_2
2015, per un importo complessivo pari ad € 310,37.
Con ricorso in opposizione ex artt. 316 e ss. c.p.c. avverso la predetta cartella, asseritamente notificata in data 27.11.2023, l'istante deduceva l'omessa e/o irregolare notifica del presupposto verbale di contravvenzione del 20.06.2015, presuntivamente notificato in data C.F._5
24.09.2015, relativo al veicolo tg. ED37065, ovvero, in via gradata, l'intervenuta prescrizione del credito a fronte del tempo intercorso tra la presunta violazione (20.06.2015) e la notifica della cartella, di cui eccepiva, altresì, la nullità per mancanza di sottoscrizione, oltre che l'illegittimità degli interessi e delle maggiorazioni. Concludeva – previa sospensione dell'esecutività – per la declaratoria di nullità e/o illegittimità della cartella esattoriale con annullamento della stessa e condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione.
Si costituiva l la quale depositava documentazione Controparte_1 inerente alla notifica della cartella opposta ed evidenziava la regolare notificazione anche del presupposto verbale di contravvenzione, deducendo l'inammissibilità della domanda in quanto tardiva, attesa la “definitività” della pretesa azionata. Escludeva la prescrizione del credito, comunque di durata decennale, in ragione della normativa COVID-19 sulla sospensione dei termini, ed argomentava sulla validità dell'atto impositivo e sulla legittimità degli interessi e delle maggiorazioni applicati;
in via gradata, chiedeva di essere estromessa dal giudizio per carenza di legittimazione passiva stante la sua estraneità al rapporto sostanziale. Concludeva per il rigetto della opposizione con istanza di manleva e vittoria di spese.
Si costituiva il il quale evidenziava la propria estraneità alle attività di Controparte_2 pertinenza dell'Agente della riscossione (regolarità formale delle cartelle e procedura di notifica) e deduceva la tardività dell'opposizione recuperatoria depositando documentazione attestante la notifica del verbale di infrazione al C.d.S. avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c., per temporanea assenza della destinataria, a mezzo A/R del 09.09.2015, con successivo invio della e Pt_2 perfezionamento per compiuta giacenza;
dunque, sottolineava la tempestiva consegna del ruolo esattoriale in data 10.01.2020 e concludeva per l'accoglimento delle proprie eccezioni con conferma del ruolo esattoriale, chiedendo di essere tenuto indenne da conseguenze pregiudizievoli.
Con sentenza n. 24447/2024, pubblicata in data 12.12.2024, il Giudice di Pace rigettava la domanda in quanto infondata, rilevando che l'opponente lamentava l'omessa notifica della cartella di pagamento e degli atti presupposti, mentre aveva depositato documentazione CP_4 comprovante l'avvenuta notificazione della cartella in data 25.09.23 a mezzo deposito nella casa
2 comunale;
dunque, condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell . Controparte_1
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo P.E.C. del 05.03.2025, ha Parte_1 impugnato la sentenza sopra indicata, individuando le parti e le motivazioni ritenute erronee, e ne ha chiesto l'integrale riforma.
L'appellante ha censurato la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in cui: 1) ha erroneamente valutato le proprie richieste ritenendo contestata la notificazione della cartella esattoriale e ponendo a fondamento della propria decisione la prova della notifica prodotta da ancorché la ricorrente avesse impugnato proprio la cartella per eccepire l'omessa e/o CP_4 irrituale notifica del sotteso verbale di accertamento ovvero, in subordine, la prescrizione del credito;
2) ha omesso il pronunciamento sulla domanda lato sensu recuperatoria, senza rilevare l'invalidità della notificazione del verbale di contravvenzione, giacché il Controparte_2 depositava mera C.A.D. notificata ad un indirizzo errato;
3) ha omesso un pronunciamento sulla prescrizione, maturata a far data dalla presunta infrazione, anche tenuto conto della sospensione dei termini per Covid-19; 4) ha giustificato la propria decisione di rigetto con una motivazione erronea e/o apparente. ha concluso per la nullità e/o illegittimità della cartella con Pt_1 condanna degli appellati al pagamento del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
Si è costituita l , la quale ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 339, comma 3, e 342 c.p.c.; in via gradata, ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva chiedendo di essere estromessa dal giudizio ovvero manlevata dall'ente impositore stante la correttezza del proprio operato. Ha concluso per la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
Si è costituito il il quale ha eccepito l'infondatezza dell'appello stante la Controparte_2 regolare notifica del verbale di contravvenzione ed ha evidenziato che il cambio di indirizzo (in data 07.04.2014 da via Spinavola 16/E a via Spinavola 20) risulta – dal certificato di residenza in atti – denunciato da soltanto in data 04.03.2025, per cui al momento della notifica del Pt_1 verbale (24.09.2015) questa veniva correttamente eseguita all'indirizzo di residenza risultante dall'anagrafe comunale (Via Spinavola 16/E). L'ente impositore ha, altresì, contestato l'intervenuta decadenza e/o prescrizione data la consegna del ruolo in data 10.01.2020 e la successiva notifica della cartella esattoriale da ritenersi tempestiva alla luce della disciplina COVID-19 sulla sospensione dei termini. Ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 23.09.2025 la causa è stata riservata in decisione con rinuncia ai termini.
********
3 § 1. In via preliminare occorre esaminare le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate dall ai sensi degli artt. 342 e 339 c.p.c. Controparte_1
Le eccezioni sono infondate e vanno rigettate per quanto di seguito.
Diversamente da quanto ex adverso sostenuto, l'appello spiegato è conforme al dettato normativo di cui all'art. 342 c.p.c. atteso che l'appellante ha indicato in modo sufficientemente chiaro ed esaustivo le parti della sentenza che intendeva impugnare e i motivi di contestazione avverso le ragioni della decisione di prime cure, nonché i principi di diritto violati.
Quanto alla sollevata eccezione di inammissibilità ex art. 339 c.p.c., essa è fondata sulla circostanza che il Giudice di Pace avrebbe deciso secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2,
c.p.c. in ragione del valore esiguo della causa, essendo di importo non eccedente € 1.100,00, per cui la sentenza sarebbe stata appellabile “esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”, ergo per i motivi enunciati nell'art. 339, comma 3, c.p.c., non rilevabili nel caso di specie.
Orbene, innanzitutto va premesso che agli artt. 6, comma 12, e 7, comma 10, del d.lgs.
150/2011 il legislatore espressamente stabilisce che nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, comma 2, c.p.c., per cui la sentenza che definisce il giudizio di opposizione, compresa quella del Giudice di Pace, è impugnabile con l'appello non sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c. non essendo possibile – per espressa disposizione di legge – una pronuncia secondo equità (cfr. ex multis Cass. n. 922/2022;
considerato che
il contenuto delle disposizioni di cui ai citati artt. 6 e 7 è identico al dettato normativo di cui al previgente art. 23, comma 11, L. 689/1981, sul punto cfr. pure Cass. n. 26613/2018; conf. Cass. 23978/2007).
A ciò si aggiunga che la giurisprudenza di legittimità, già da tempo, si è espressa in senso favorevole ad una estensione della disciplina anche alle ipotesi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in materia esattoriale, evidenziando come il legislatore abbia inteso sottrarre la materia delle sanzioni amministrative al giudizio di equità perché esplicazione di un potere pubblico (cfr. Cass. n. 17212/2017).
Inoltre, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del d.lgs. 150/2011, la competenza del Giudice di Pace si configura come una competenza "ratione materiae”, sicché il Giudice non decide secondo equità in quanto il giudizio ex art. 113, comma 2, c.p.c. è ammesso soltanto nel caso in cui ricorra una mera competenza “per valore” e il valore della causa non ecceda € 1.100,00, salvo esclusioni di legge.
§ 2. Tutto ciò premesso, nell'appello spiegato viene essenzialmente in contestazione quanto deciso nel merito dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui è rimesso a questo
4 giudicante, in virtù e nei limiti del potere devolutivo di cui è stato investito, l'apprezzamento circa i motivi di rigetto dell'opposizione spiegata in I grado e la verifica tecnica circa la qualificazione della domanda effettuata dal primo giudice.
§ 3. L'odierna appellante censura la pronuncia di prime cure, innanzitutto, nella parte in cui, erroneamente, il Giudice di Pace ha ritenuto contestata la notificazione sia della cartella di pagamento che del sotteso verbale di infrazione al C.d.S.
Tale rilievo non può che trovare accoglimento atteso che la sig.ra ha effettivamente Pt_1 proposto opposizione avverso la cartella di pagamento notificatale da CP_4
Ciò premesso – ferma la rinuncia ex art. 346 c.p.c. alle domande ed eccezioni rimaste assorbite dalla decisione di prime cure e non espressamente riproposte in appello (sul tema cfr. Cass. S.U. n.
7940/2019; nonché Cass. 9844/2022; Cass. 25840/2020 e Cass. 22311/2020) – è evidente che quella esercitata da debba qualificarsi come un'opposizione “complessa”, riferita Parte_1 cumulativamente, e nei limiti del devolutum, ad una duplice domanda: 1) quella lato sensu recuperatoria di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 150/2011 (per le doglianze attinenti alla omessa e/o irregolare notificazione del verbale di violazione al C.d.S.); 2) quella di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. (relativamente all'eccepita prescrizione del diritto di credito azionato).
§ 4. Alla luce di tali ultime considerazioni si impone – in primis – la preventiva verifica della tempestività e, in subordine, della fondatezza della domanda ex art. 7 del D.lgs. n. 150/2011
La domanda è inammissibile perché tardiva e va rigettata per le seguenti ragioni.
Dall'esame della documentazione in atti deve ritenersi ritualmente notificato, a mezzo del servizio postale, il verbale di accertamento della violazione al C.d.S. sotteso alla cartella opposta.
Per costante giurisprudenza di legittimità, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento può essere validamente affidata – per le sole attività intermedie di natura materiale – al servizio postale (Cass. n. 462/2017; conf.
Cass. n. 7177/2012), con conseguente applicazione della normativa di riferimento (in primis della
Legge 20 novembre 1982, n. 890).
Il ha depositato – già in I grado – copia della relata di notifica del verbale Controparte_2 di contravvenzione n. cronologico 2015, avvenuta a mezzo A/R n. 78254485311-7, con NumeroD_1 allegata ricevuta di ritorno, da cui si evince la mancata consegna del plico a domicilio della sig.ra per temporanea assenza della destinataria, con immissione dell'avviso in cassetta Parte_1 ed invio della seconda raccomandata informativa (di comunicazione di avvenuto deposito dell'atto giudiziario presso l'ufficio postale) a mezzo A/R n. 76695255444-1, spedita in data 14.09.15 (ed allegata in copia), anche in questo caso con immissione dell'avviso in cassetta, cui seguiva a
5 distanza di 10 gg. (in data 24.09.2015) l'attestazione di compiuta giacenza per omesso ritiro del plico (cfr. timbro postale).
È evidente, dunque, la validità della notificazione eseguita dall'ente impositore atteso l'espletamento di tutte le formalità prescritte per legge (cfr. art. 8 della L. 890/1982).
Né vale ad inficiare tale validità la circostanza – rilevata da parte ricorrente – che il
[...] avrebbe notificato ad un indirizzo errato, ossia in Forio (NA) alla Via Spinavola 16/E (e CP_2 alla Via Spinavola 16 sulla raccomandata informativa) in luogo di Via Spinavola 20, ove Pt_1 risulta residente dal 07.04.2014 (e sino all'1.07.2021) in base ai certificati storici di
[...] residenza del 7.11.2019 e del 4.03.2025 prodotti, rispettivamente, in I e in II grado, in quanto la mutazione anagrafica di abitazione in Via Spinavola n. 20 (decorrente dal 07.04.2014) risulta – dagli stessi certificati – conseguente ad una mera “Variazione Toponomastica Comunale”.
Dunque, premesso che alcuna denuncia di cambio di residenza competeva a Parte_1 trattandosi di una variazione toponomastica disposta dallo stesso con conseguente onere CP_2 in capo al medesimo ente di provvedere ai consequenziali adempimenti, comprese le dovute comunicazioni agli Uffici interessati, e che nulla rileva la dicitura richiamata dalla difesa del sulla presunta denuncia tardiva della sig.ra in data 04.03.2025 (anche Controparte_2 Pt_1 in considerazione dell'identica locuzione presente nel certificato del 07.11.2019 e dunque dell'inidoneità a costituire un valido elemento di prova), di fatto, nel caso di specie, non è riscontrabile un effettivo trasferimento della destinataria in altro luogo in quanto trattasi di una variazione di carattere prettamente nominalistico.
Tale circostanza è suffragata – ad avviso di questo giudice – dalle dichiarazioni rese e dalle attività compiute dall'agente postale, il quale ha proceduto alla notificazione per “irreperibilità relativa” della destinataria, con immissione degli avvisi (di ricevimento e di avvenuto deposito) nella cassetta della corrispondenza di Ciò a riprova che, all'indirizzo indicato, Parte_1
l'agente notificatore ha rinvenuto il domicilio e/o residenza della destinataria dell'atto.
Per tutto quanto detto deve ritenersi regolarmente notificato il verbale di accertamento della violazione al C.d.S. sotteso alla cartella esattoriale impugnata, con conseguente declaratoria di inammissibilità della domanda lato sensu recuperatoria in quanto tardivamente proposta.
§ 5. Passando all'esame del secondo motivo di gravame proposto da inerente alla Pt_1 dedotta prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento, questo giudice ritiene che anche tale motivo non possa trovare accoglimento per quanto di seguito.
Al fine di fronteggiare la situazione pandemica da Covid-19 il legislatore ha disposto all'art. 68 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto “Cura Italia”), convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, la sospensione di tutta l'attività di riscossione coattiva, per le entrate sia
6 tributarie che non tributarie, nel periodo dall'8.03.2020 (ovvero dal 21.02.2020 ai sensi del comma
2-bis dello stesso art. 68) al 31.08.2021, con annessa sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni sulla efficacia temporale delle norme tributarie di cui all'articolo 3, comma 3, della L. 27 luglio 2000, n.
212, stante l'espresso richiamo a quanto previsto all'art. 12 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159, contenuto nel 1° comma del citato art. 68.
Con riguardo ai crediti qui in rilievo deve ritenersi operante la sospensione prevista all'art. 68, comma 1, del D.L. 18/2020 (convertito in L. 27/2020) che recita: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. […] Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 12 del d.lgs. 159/2015, al comma 1, prevede che: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento […..] a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione […] ”. Con riferimento agli eventi eccezionali per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti che scadono entro il
31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, al comma 2 si precisa che: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione […] sono prorogati […] fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. Ed ancora, al comma 3 è previsto che:
“L' non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di Controparte_5 sospensione di cui al comma 1”.
Alla luce di tale normativa è evidente che, nel caso di specie, a fronte del verbale di accertamento della violazione al C.d.S. notificato in data 24.09.2015, il termine di prescrizione quinquennale andava in scadenza il 24.09.2020, ergo nel periodo di sospensione previsto dall'art. 68, comma 1, ult. cit. (ossia dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), per cui, in ragione di quanto previsto all'art. 12 del d.lgs. 159/2015 (espressamente richiamato), ne consegue che la prescrizione e/o decadenza del diritto creditorio alla base del titolo azionato risultano prorogati al 31.12.2023.
7 Ciò implica che alla data di notifica della cartella di pagamento n. 07120200003590279000
(variamente indicata in atti, ossia 27.11.2023 come asserito dal ricorrente, 29.10.2023 come riportato nell'estratto di ruolo, 25.09.2023 indicata dal Giudice di Pace ed – invero – 14.11.2023, come ritiene questo giudice in ragione di quanto si evince dall'avviso di ricevimento della raccomandata CAD sottoscritto dal soggetto ricevente, prodotto in atti e non oggetto di specifica contestazione) non poteva dirsi maturata la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria azionata.
A tal riguardo è appena il caso di osservare che – diversamente da quanto argomentato negli atti difensivi di parte – nella fattispecie non trova applicazione la norma di cui all'art. 67 del D.L.
18/2020, convertito in L. 27/2020, in quanto riferita all'attività degli “uffici degli enti impositori”.
Nel caso in esame il ruolo esattoriale n. 2020/434 è stato reso esecutivo in data 29.10.2019, con consegna in data 10.01.2020 (v. “Prospetto del Ruolo” prodotto in I° grado dal , Controparte_2 per cui trattasi di carichi (già) affidati all'Agente della riscossione in un momento immediatamente antecedente l'inizio del periodo di sospensione di cui all'art. 68, commi 1 e 2-bis, del decreto “Cura
Italia” (dovendo altresì escludere – sia detto per inciso – l'applicazione del comma-4-bis dello stesso art. 68, riferito ai carichi affidati durante il periodo di sospensione e non già ad entrate “in scadenza” nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, come nel nostro caso).
§ 6. Per tutto quanto detto va confermata la decisione di rigetto dell'opposizione proposta in I grado da , seppure integrata dalle motivazioni in atti. Parte_1
A tal riguardo si ricorda che: “Il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio, sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del devolutum, quali risultanti dall'atto di appello” (Cass. n. 696/2002; conf. Cass. 4889/2016 – cfr. pure
Cass. 26083/2010).
§ 7. Il presente appello, essendo stato instaurato, in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 determina l'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a mente del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale. Il raddoppio del contributo si muove nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione, atteggiandosi come un'automatica conseguenza sfavorevole dell'azionamento del diritto di impugnare un provvedimento in materie o per procedimenti
8 assoggettati a contributo unificato, tutte le volte che l'impegno di risorse processuali reso necessario dall'esercizio di tale diritto non abbia avuto esito positivo per l'impugnante, essendo il provvedimento impugnato rimasto confermato o non alterato (Cfr. Cass. 5955 del 2014 e conformemente Cass. 2014 n. 10306).
§ 8. In merito alla regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio questo giudice ritiene sussistano fondate ragioni per disporne la compensazione facendo applicazione dei criteri di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. n. 7992/2022).
Deve rilevarsi, innanzitutto, la “non intelligibilità” della pronuncia di I grado, oggettivamente priva di una coerente e logica motivazione di rigetto dell'opposizione, oltre che omissiva rispetto alle molteplici domande di parte ricorrente, come tale poco persuasiva rispetto alle ragioni che avrebbero dovuto indurre ad escludere la proposizione di un gravame. A ciò si aggiunga il tenore delle difese di controparte, supportate dai rilievi d'ufficio, e la complessità della normativa sulla sospensione dei termini introdotta per fronteggiare la nota emergenza sanitaria da
COVID-19.
PQM
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Maria Ludovica Russo, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
3. Condanna l'appellante al versamento di un importo pari al valore del Parte_1 contributo unificato.
Così deciso in Napoli, lì 24.09.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 5127 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, riservata in decisione all'udienza del 23.09.2025 e vertente
TRA
(cf. rappresentata e difesa dall'avv.to Vincenzo Parte_1 C.F._1
Esposito (cf. ) presso cui elettivamente domicilia, come da procura in atti;
C.F._2
- appellante -
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1
Carlo Ciaccia (cf. ) presso cui elettivamente domicilia come da procura in atti; C.F._3
- appellata -
NONCHÉ
in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Irene Controparte_2 CP_3
Iacovella (cf. ), giusta procura in atti, entrambi elettivamente domiciliati C.F._4 presso l'Avvocatura Municipale sita in lla Piazza Municipio 1 - Palazzo San Giacomo;
CP_2
- altro appellato -
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.09.2025 i procuratori delle parti costituite discutevano sulle conclusioni rassegnate e chiedevano di riservare la causa in decisione con rinuncia dei termini di cui all'art. 189
c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio costituisce appello presentato da avverso la sentenza n. Parte_1
24447/2024 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di in persona del dott. A.M. Chieffo, CP_2 pubblicata in data 12.12.2024, pronunciata nel giudizio iscritto al n. R.G. 52493/2023, instaurato
1 dalla stessa con cui si chiedeva dichiarare l'invalidità e l'illegittimità dell'iscrizione a Pt_1 ruolo portata dalla cartella esattoriale n. 07120200003590279000, ruolo n. 2020/434, con ente impositore il per presunte violazioni del Codice della Strada risalenti all'anno Controparte_2
2015, per un importo complessivo pari ad € 310,37.
Con ricorso in opposizione ex artt. 316 e ss. c.p.c. avverso la predetta cartella, asseritamente notificata in data 27.11.2023, l'istante deduceva l'omessa e/o irregolare notifica del presupposto verbale di contravvenzione del 20.06.2015, presuntivamente notificato in data C.F._5
24.09.2015, relativo al veicolo tg. ED37065, ovvero, in via gradata, l'intervenuta prescrizione del credito a fronte del tempo intercorso tra la presunta violazione (20.06.2015) e la notifica della cartella, di cui eccepiva, altresì, la nullità per mancanza di sottoscrizione, oltre che l'illegittimità degli interessi e delle maggiorazioni. Concludeva – previa sospensione dell'esecutività – per la declaratoria di nullità e/o illegittimità della cartella esattoriale con annullamento della stessa e condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione.
Si costituiva l la quale depositava documentazione Controparte_1 inerente alla notifica della cartella opposta ed evidenziava la regolare notificazione anche del presupposto verbale di contravvenzione, deducendo l'inammissibilità della domanda in quanto tardiva, attesa la “definitività” della pretesa azionata. Escludeva la prescrizione del credito, comunque di durata decennale, in ragione della normativa COVID-19 sulla sospensione dei termini, ed argomentava sulla validità dell'atto impositivo e sulla legittimità degli interessi e delle maggiorazioni applicati;
in via gradata, chiedeva di essere estromessa dal giudizio per carenza di legittimazione passiva stante la sua estraneità al rapporto sostanziale. Concludeva per il rigetto della opposizione con istanza di manleva e vittoria di spese.
Si costituiva il il quale evidenziava la propria estraneità alle attività di Controparte_2 pertinenza dell'Agente della riscossione (regolarità formale delle cartelle e procedura di notifica) e deduceva la tardività dell'opposizione recuperatoria depositando documentazione attestante la notifica del verbale di infrazione al C.d.S. avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c., per temporanea assenza della destinataria, a mezzo A/R del 09.09.2015, con successivo invio della e Pt_2 perfezionamento per compiuta giacenza;
dunque, sottolineava la tempestiva consegna del ruolo esattoriale in data 10.01.2020 e concludeva per l'accoglimento delle proprie eccezioni con conferma del ruolo esattoriale, chiedendo di essere tenuto indenne da conseguenze pregiudizievoli.
Con sentenza n. 24447/2024, pubblicata in data 12.12.2024, il Giudice di Pace rigettava la domanda in quanto infondata, rilevando che l'opponente lamentava l'omessa notifica della cartella di pagamento e degli atti presupposti, mentre aveva depositato documentazione CP_4 comprovante l'avvenuta notificazione della cartella in data 25.09.23 a mezzo deposito nella casa
2 comunale;
dunque, condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell . Controparte_1
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo P.E.C. del 05.03.2025, ha Parte_1 impugnato la sentenza sopra indicata, individuando le parti e le motivazioni ritenute erronee, e ne ha chiesto l'integrale riforma.
L'appellante ha censurato la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in cui: 1) ha erroneamente valutato le proprie richieste ritenendo contestata la notificazione della cartella esattoriale e ponendo a fondamento della propria decisione la prova della notifica prodotta da ancorché la ricorrente avesse impugnato proprio la cartella per eccepire l'omessa e/o CP_4 irrituale notifica del sotteso verbale di accertamento ovvero, in subordine, la prescrizione del credito;
2) ha omesso il pronunciamento sulla domanda lato sensu recuperatoria, senza rilevare l'invalidità della notificazione del verbale di contravvenzione, giacché il Controparte_2 depositava mera C.A.D. notificata ad un indirizzo errato;
3) ha omesso un pronunciamento sulla prescrizione, maturata a far data dalla presunta infrazione, anche tenuto conto della sospensione dei termini per Covid-19; 4) ha giustificato la propria decisione di rigetto con una motivazione erronea e/o apparente. ha concluso per la nullità e/o illegittimità della cartella con Pt_1 condanna degli appellati al pagamento del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
Si è costituita l , la quale ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 339, comma 3, e 342 c.p.c.; in via gradata, ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva chiedendo di essere estromessa dal giudizio ovvero manlevata dall'ente impositore stante la correttezza del proprio operato. Ha concluso per la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
Si è costituito il il quale ha eccepito l'infondatezza dell'appello stante la Controparte_2 regolare notifica del verbale di contravvenzione ed ha evidenziato che il cambio di indirizzo (in data 07.04.2014 da via Spinavola 16/E a via Spinavola 20) risulta – dal certificato di residenza in atti – denunciato da soltanto in data 04.03.2025, per cui al momento della notifica del Pt_1 verbale (24.09.2015) questa veniva correttamente eseguita all'indirizzo di residenza risultante dall'anagrafe comunale (Via Spinavola 16/E). L'ente impositore ha, altresì, contestato l'intervenuta decadenza e/o prescrizione data la consegna del ruolo in data 10.01.2020 e la successiva notifica della cartella esattoriale da ritenersi tempestiva alla luce della disciplina COVID-19 sulla sospensione dei termini. Ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 23.09.2025 la causa è stata riservata in decisione con rinuncia ai termini.
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3 § 1. In via preliminare occorre esaminare le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate dall ai sensi degli artt. 342 e 339 c.p.c. Controparte_1
Le eccezioni sono infondate e vanno rigettate per quanto di seguito.
Diversamente da quanto ex adverso sostenuto, l'appello spiegato è conforme al dettato normativo di cui all'art. 342 c.p.c. atteso che l'appellante ha indicato in modo sufficientemente chiaro ed esaustivo le parti della sentenza che intendeva impugnare e i motivi di contestazione avverso le ragioni della decisione di prime cure, nonché i principi di diritto violati.
Quanto alla sollevata eccezione di inammissibilità ex art. 339 c.p.c., essa è fondata sulla circostanza che il Giudice di Pace avrebbe deciso secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2,
c.p.c. in ragione del valore esiguo della causa, essendo di importo non eccedente € 1.100,00, per cui la sentenza sarebbe stata appellabile “esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”, ergo per i motivi enunciati nell'art. 339, comma 3, c.p.c., non rilevabili nel caso di specie.
Orbene, innanzitutto va premesso che agli artt. 6, comma 12, e 7, comma 10, del d.lgs.
150/2011 il legislatore espressamente stabilisce che nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, comma 2, c.p.c., per cui la sentenza che definisce il giudizio di opposizione, compresa quella del Giudice di Pace, è impugnabile con l'appello non sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c. non essendo possibile – per espressa disposizione di legge – una pronuncia secondo equità (cfr. ex multis Cass. n. 922/2022;
considerato che
il contenuto delle disposizioni di cui ai citati artt. 6 e 7 è identico al dettato normativo di cui al previgente art. 23, comma 11, L. 689/1981, sul punto cfr. pure Cass. n. 26613/2018; conf. Cass. 23978/2007).
A ciò si aggiunga che la giurisprudenza di legittimità, già da tempo, si è espressa in senso favorevole ad una estensione della disciplina anche alle ipotesi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in materia esattoriale, evidenziando come il legislatore abbia inteso sottrarre la materia delle sanzioni amministrative al giudizio di equità perché esplicazione di un potere pubblico (cfr. Cass. n. 17212/2017).
Inoltre, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del d.lgs. 150/2011, la competenza del Giudice di Pace si configura come una competenza "ratione materiae”, sicché il Giudice non decide secondo equità in quanto il giudizio ex art. 113, comma 2, c.p.c. è ammesso soltanto nel caso in cui ricorra una mera competenza “per valore” e il valore della causa non ecceda € 1.100,00, salvo esclusioni di legge.
§ 2. Tutto ciò premesso, nell'appello spiegato viene essenzialmente in contestazione quanto deciso nel merito dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui è rimesso a questo
4 giudicante, in virtù e nei limiti del potere devolutivo di cui è stato investito, l'apprezzamento circa i motivi di rigetto dell'opposizione spiegata in I grado e la verifica tecnica circa la qualificazione della domanda effettuata dal primo giudice.
§ 3. L'odierna appellante censura la pronuncia di prime cure, innanzitutto, nella parte in cui, erroneamente, il Giudice di Pace ha ritenuto contestata la notificazione sia della cartella di pagamento che del sotteso verbale di infrazione al C.d.S.
Tale rilievo non può che trovare accoglimento atteso che la sig.ra ha effettivamente Pt_1 proposto opposizione avverso la cartella di pagamento notificatale da CP_4
Ciò premesso – ferma la rinuncia ex art. 346 c.p.c. alle domande ed eccezioni rimaste assorbite dalla decisione di prime cure e non espressamente riproposte in appello (sul tema cfr. Cass. S.U. n.
7940/2019; nonché Cass. 9844/2022; Cass. 25840/2020 e Cass. 22311/2020) – è evidente che quella esercitata da debba qualificarsi come un'opposizione “complessa”, riferita Parte_1 cumulativamente, e nei limiti del devolutum, ad una duplice domanda: 1) quella lato sensu recuperatoria di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 150/2011 (per le doglianze attinenti alla omessa e/o irregolare notificazione del verbale di violazione al C.d.S.); 2) quella di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. (relativamente all'eccepita prescrizione del diritto di credito azionato).
§ 4. Alla luce di tali ultime considerazioni si impone – in primis – la preventiva verifica della tempestività e, in subordine, della fondatezza della domanda ex art. 7 del D.lgs. n. 150/2011
La domanda è inammissibile perché tardiva e va rigettata per le seguenti ragioni.
Dall'esame della documentazione in atti deve ritenersi ritualmente notificato, a mezzo del servizio postale, il verbale di accertamento della violazione al C.d.S. sotteso alla cartella opposta.
Per costante giurisprudenza di legittimità, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento può essere validamente affidata – per le sole attività intermedie di natura materiale – al servizio postale (Cass. n. 462/2017; conf.
Cass. n. 7177/2012), con conseguente applicazione della normativa di riferimento (in primis della
Legge 20 novembre 1982, n. 890).
Il ha depositato – già in I grado – copia della relata di notifica del verbale Controparte_2 di contravvenzione n. cronologico 2015, avvenuta a mezzo A/R n. 78254485311-7, con NumeroD_1 allegata ricevuta di ritorno, da cui si evince la mancata consegna del plico a domicilio della sig.ra per temporanea assenza della destinataria, con immissione dell'avviso in cassetta Parte_1 ed invio della seconda raccomandata informativa (di comunicazione di avvenuto deposito dell'atto giudiziario presso l'ufficio postale) a mezzo A/R n. 76695255444-1, spedita in data 14.09.15 (ed allegata in copia), anche in questo caso con immissione dell'avviso in cassetta, cui seguiva a
5 distanza di 10 gg. (in data 24.09.2015) l'attestazione di compiuta giacenza per omesso ritiro del plico (cfr. timbro postale).
È evidente, dunque, la validità della notificazione eseguita dall'ente impositore atteso l'espletamento di tutte le formalità prescritte per legge (cfr. art. 8 della L. 890/1982).
Né vale ad inficiare tale validità la circostanza – rilevata da parte ricorrente – che il
[...] avrebbe notificato ad un indirizzo errato, ossia in Forio (NA) alla Via Spinavola 16/E (e CP_2 alla Via Spinavola 16 sulla raccomandata informativa) in luogo di Via Spinavola 20, ove Pt_1 risulta residente dal 07.04.2014 (e sino all'1.07.2021) in base ai certificati storici di
[...] residenza del 7.11.2019 e del 4.03.2025 prodotti, rispettivamente, in I e in II grado, in quanto la mutazione anagrafica di abitazione in Via Spinavola n. 20 (decorrente dal 07.04.2014) risulta – dagli stessi certificati – conseguente ad una mera “Variazione Toponomastica Comunale”.
Dunque, premesso che alcuna denuncia di cambio di residenza competeva a Parte_1 trattandosi di una variazione toponomastica disposta dallo stesso con conseguente onere CP_2 in capo al medesimo ente di provvedere ai consequenziali adempimenti, comprese le dovute comunicazioni agli Uffici interessati, e che nulla rileva la dicitura richiamata dalla difesa del sulla presunta denuncia tardiva della sig.ra in data 04.03.2025 (anche Controparte_2 Pt_1 in considerazione dell'identica locuzione presente nel certificato del 07.11.2019 e dunque dell'inidoneità a costituire un valido elemento di prova), di fatto, nel caso di specie, non è riscontrabile un effettivo trasferimento della destinataria in altro luogo in quanto trattasi di una variazione di carattere prettamente nominalistico.
Tale circostanza è suffragata – ad avviso di questo giudice – dalle dichiarazioni rese e dalle attività compiute dall'agente postale, il quale ha proceduto alla notificazione per “irreperibilità relativa” della destinataria, con immissione degli avvisi (di ricevimento e di avvenuto deposito) nella cassetta della corrispondenza di Ciò a riprova che, all'indirizzo indicato, Parte_1
l'agente notificatore ha rinvenuto il domicilio e/o residenza della destinataria dell'atto.
Per tutto quanto detto deve ritenersi regolarmente notificato il verbale di accertamento della violazione al C.d.S. sotteso alla cartella esattoriale impugnata, con conseguente declaratoria di inammissibilità della domanda lato sensu recuperatoria in quanto tardivamente proposta.
§ 5. Passando all'esame del secondo motivo di gravame proposto da inerente alla Pt_1 dedotta prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento, questo giudice ritiene che anche tale motivo non possa trovare accoglimento per quanto di seguito.
Al fine di fronteggiare la situazione pandemica da Covid-19 il legislatore ha disposto all'art. 68 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto “Cura Italia”), convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, la sospensione di tutta l'attività di riscossione coattiva, per le entrate sia
6 tributarie che non tributarie, nel periodo dall'8.03.2020 (ovvero dal 21.02.2020 ai sensi del comma
2-bis dello stesso art. 68) al 31.08.2021, con annessa sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni sulla efficacia temporale delle norme tributarie di cui all'articolo 3, comma 3, della L. 27 luglio 2000, n.
212, stante l'espresso richiamo a quanto previsto all'art. 12 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159, contenuto nel 1° comma del citato art. 68.
Con riguardo ai crediti qui in rilievo deve ritenersi operante la sospensione prevista all'art. 68, comma 1, del D.L. 18/2020 (convertito in L. 27/2020) che recita: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. […] Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 12 del d.lgs. 159/2015, al comma 1, prevede che: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento […..] a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione […] ”. Con riferimento agli eventi eccezionali per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti che scadono entro il
31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, al comma 2 si precisa che: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione […] sono prorogati […] fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. Ed ancora, al comma 3 è previsto che:
“L' non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di Controparte_5 sospensione di cui al comma 1”.
Alla luce di tale normativa è evidente che, nel caso di specie, a fronte del verbale di accertamento della violazione al C.d.S. notificato in data 24.09.2015, il termine di prescrizione quinquennale andava in scadenza il 24.09.2020, ergo nel periodo di sospensione previsto dall'art. 68, comma 1, ult. cit. (ossia dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), per cui, in ragione di quanto previsto all'art. 12 del d.lgs. 159/2015 (espressamente richiamato), ne consegue che la prescrizione e/o decadenza del diritto creditorio alla base del titolo azionato risultano prorogati al 31.12.2023.
7 Ciò implica che alla data di notifica della cartella di pagamento n. 07120200003590279000
(variamente indicata in atti, ossia 27.11.2023 come asserito dal ricorrente, 29.10.2023 come riportato nell'estratto di ruolo, 25.09.2023 indicata dal Giudice di Pace ed – invero – 14.11.2023, come ritiene questo giudice in ragione di quanto si evince dall'avviso di ricevimento della raccomandata CAD sottoscritto dal soggetto ricevente, prodotto in atti e non oggetto di specifica contestazione) non poteva dirsi maturata la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria azionata.
A tal riguardo è appena il caso di osservare che – diversamente da quanto argomentato negli atti difensivi di parte – nella fattispecie non trova applicazione la norma di cui all'art. 67 del D.L.
18/2020, convertito in L. 27/2020, in quanto riferita all'attività degli “uffici degli enti impositori”.
Nel caso in esame il ruolo esattoriale n. 2020/434 è stato reso esecutivo in data 29.10.2019, con consegna in data 10.01.2020 (v. “Prospetto del Ruolo” prodotto in I° grado dal , Controparte_2 per cui trattasi di carichi (già) affidati all'Agente della riscossione in un momento immediatamente antecedente l'inizio del periodo di sospensione di cui all'art. 68, commi 1 e 2-bis, del decreto “Cura
Italia” (dovendo altresì escludere – sia detto per inciso – l'applicazione del comma-4-bis dello stesso art. 68, riferito ai carichi affidati durante il periodo di sospensione e non già ad entrate “in scadenza” nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, come nel nostro caso).
§ 6. Per tutto quanto detto va confermata la decisione di rigetto dell'opposizione proposta in I grado da , seppure integrata dalle motivazioni in atti. Parte_1
A tal riguardo si ricorda che: “Il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio, sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del devolutum, quali risultanti dall'atto di appello” (Cass. n. 696/2002; conf. Cass. 4889/2016 – cfr. pure
Cass. 26083/2010).
§ 7. Il presente appello, essendo stato instaurato, in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 determina l'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a mente del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale. Il raddoppio del contributo si muove nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione, atteggiandosi come un'automatica conseguenza sfavorevole dell'azionamento del diritto di impugnare un provvedimento in materie o per procedimenti
8 assoggettati a contributo unificato, tutte le volte che l'impegno di risorse processuali reso necessario dall'esercizio di tale diritto non abbia avuto esito positivo per l'impugnante, essendo il provvedimento impugnato rimasto confermato o non alterato (Cfr. Cass. 5955 del 2014 e conformemente Cass. 2014 n. 10306).
§ 8. In merito alla regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio questo giudice ritiene sussistano fondate ragioni per disporne la compensazione facendo applicazione dei criteri di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. n. 7992/2022).
Deve rilevarsi, innanzitutto, la “non intelligibilità” della pronuncia di I grado, oggettivamente priva di una coerente e logica motivazione di rigetto dell'opposizione, oltre che omissiva rispetto alle molteplici domande di parte ricorrente, come tale poco persuasiva rispetto alle ragioni che avrebbero dovuto indurre ad escludere la proposizione di un gravame. A ciò si aggiunga il tenore delle difese di controparte, supportate dai rilievi d'ufficio, e la complessità della normativa sulla sospensione dei termini introdotta per fronteggiare la nota emergenza sanitaria da
COVID-19.
PQM
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Maria Ludovica Russo, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
3. Condanna l'appellante al versamento di un importo pari al valore del Parte_1 contributo unificato.
Così deciso in Napoli, lì 24.09.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
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