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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 06/06/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Nr. 1366/24 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa Emanuela Ruscio e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al nr. 1366 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 proposta da:
nato a [...] il [...] (C.F. e Parte_1 C.F._1
residente in
Cittanova (Rc) via IV Novembre n. 24, con l'avv. Giovanni Laurendi;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] CP_1
( ), e residente in [...], con l'avv. CodiceFiscale_2
Graziella Scionti e Gianluca Sollazzo;
RESISTENTE
OGGETTO: azione di risarcimento dei danni da reato di calunnia e diffamazione
1
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 6.6.25, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso regolarmente notificato, conveniva, innanzi a questo Parte_1
Tribunale, per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti CP_1
per effetto delle condotte illecite del convenuto, consistite nell'aver presentato un'infondata denuncia-querela nei confronti , denuncia risultata infondata a seguito dell'assoluzione dello stesso.
In particolare, a sostegno della propria domanda, il educeva: Pt_1
a) che, con atto del 08.07.2020 presentava una querela nei suoi confronti , CP_1
denunciandolo per asseriti fatti raffiguranti ipotesi delittuose di cui ai reati di diffamazione e calunnia;
b). che tale denuncia provocava prima l'iscrizione della notizia di reato al numero
2058/2020 R.G.N.R. presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi e poi la richiesta di rinvio a giudizio per i reati di calunnia e diffamazione;
c) che il ricorrente era quindi costretto a predisporre la sua difesa nel procedimento penale n. 1160/2021 R.G. svoltosi presso il Tribunale penale di Palmi;
d) che il denunciante, oggi parte resistente, si costituiva parte civile nel processo penale e chiedeva nelle conclusioni scritte la somma di € 15.000,00 a titolo di risarcimento del danno;
e) che, all'esito dell'istruttoria durata quasi due anni e delle conclusioni delle parti, il ricorrente veniva assolto con formula piena, ossia “perché il fatto non sussiste”, giusta sentenza n.
1327/2023 R.G. ormai passata in giudicato;
f) che la condotta del convenuto integrava gli estremi della calunnia, avendo quest'ultimo presentato una denuncia – querela nei confronti di esso ricorrente deducendo fatti inveritieri e, comunque, essendo consapevole della innocenza di esso;
Parte_1
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g) che, quindi, le condotte tenute dal convenuto integravano le fattispecie penalmente rilevanti della calunnia e della diffamazione e che esso ricorrente aveva diritto al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) patiti in conseguenza delle descritte condotte illecite.
si costituiva in giudizio contestando la domanda per come formulata e nel CP_1
merito evidenziava la carenza dei presupposti della calunnia soprattutto per la mancanza del dolo rihciesto per la configurazione della fattispecie sottoposta al vaglio del giudice civile, che deve in ogni caso effettuare la valutazione dei presupposti del reato e solo dopo valutare e quantificare il danno.
Infatti, sotto tale aspetto, deduceva che la denuncia per calunnia era dipesa dalla semplice circostanza che lo stesso sig. nel 2018 aveva proceduto a denuncia lo stesso per fatti Pt_1
asseritamente individuati come violenza privata e che dalla denuncia era scaturita per lui un procedimento disciplinare quale Carabiniere scelto in servizio.
All'esito del deposito della denuncia del l PM ha rihciesto l'archiviazione avverso la Pt_1
quale lo stesso ha, altresì, insistito proponendo opposizione che veniva rigettata.
All'esito ed in ragione delle modalità operative avute dal nei suoi confronti e della Pt_1
circostanza che lo stesso aveva a causa sua subito anche un procedimento disciplinare oltre all'inizio di un procedimento penale archiviato, ha ritenuto di depositare nel 2020 la denuncia querela per calunnia e diffamazione e per ciò solo, a prescindere dall'esito del giudizio penale di assoluzione, concludeva per il rigetto della domanda considerato che la sentenza di assoluzione evidenzia una diversa valutazione del giudice penale ma non discuteva la bontà dei fatti contenuti della denuncia, e che in ogni caso mancavano i presupposti per ogni e qualsivoglia risarcimento del danno .
La causa ritenuta matura per la decisione sulla base dei documenti in atti con ordinanza del
7.4.25 veniva delegata a questo GOP per la decisione.
All'esito dell'udienza del 6.6.25 esaurita la discussione orale il tribunale riservava la decisione.
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2. La domanda di risarcimento dei danni proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti. CP_1
Orbene, come già rilevato nella premesse in fatto, l'attore ha agito per il risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito della denuncia-querela sporta dal nei suoi confronti per CP_1
calunnia e diffamazione
2.1. In relazione alla domanda, deve rilevarsi che, secondo la prospettazione attorea, la condotta di integrerebbe il reato di calunnia. CP_1
In proposito, appare, innanzitutto, necessario premettere che, in generale, il giudice civile adito per i danni derivanti da un evento indicato dal danneggiato come ipotesi delittuosa impone a quel giudice di verificare, sia pure incidenter tantum, l'esistenza del reato presupposto in tutti i suoi elementi (v. Cass. 13425/2000).
Con riferimento, poi, alla specifica fattispecie della calunnia, va evidenziato che la Corte di
Cassazione ha precisato che il reato di calunnia deve essere provato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi e, in particolare, che, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo, è necessario che si dimostri – anche in sede civile - il dolo generico, ovvero la consapevolezza (intesa come certezza assoluta) da parte del denunciante dell'innocenza del calunniato e, quindi, la “coscienza della lesività in concreto del fatto attribuito all'imputato” (v. Cass. civ. nr. 448/2002; Cass. civ. nr. 46285/2019; peraltro, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che, per la fattispecie del reato di calunnia, l'irrilevanza della colpa si spiega “con lo scopo dell'ordinamento di evitare che alla disponibilità dei cittadini a collaborare con l'autorità giudiziaria, tramite la denuncia dei comportamenti criminosi, siano poste remore derivanti dal timore di incorrere in conseguenze di carattere risarcitorio nel caso di errore”, v. Cass. civ. n. 27756/2013).
In conclusione, il reato di calunnia è esclusivamente di natura dolosa e, affinché possa riconoscersi una responsabilità risarcitoria in sede civile per la commissione di detto reato, occorre la prova di un fatto corrispondente alla fattispecie penale anche quanto all'elemento soggettivo (v. Cass. civile nr. 4230/2023).
Tanto premesso, nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito alcuna prova della sussistenza dell'elemento psicologico del reato di calunnia ascritto al e non ha, dunque, CP_1
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dimostrato che lo stesso, al momento della denuncia, fosse assolutamente certo dell'innocenza di esso Pt_1
In applicazione della citata giurisprudenza, non può, infatti, ritenersi sufficiente la prova della circostanza che abbia sollecitato l'iniziativa dell'autorità giudiziaria mediante la CP_1
proposizione della denuncia nei confronti di né della circostanza che detta denuncia sia Pt_1 risultata, all'esito del procedimento instauratosi per effetto della stessa, il frutto di una possibile erronea interpretazione e percezione dei fatti da parte del denunciante.
Ed infatti, in sede penale è emerso, diversamente, una assenza dell'elemento soggettivo ai fini della punizione del reato e non è stato messo in discussione il fatto denunciato.
Infatti, non è in discussione una precisa circostanza ed ossia che nel 2018 sia stato il Pt_1
a proporre denuncia-querela nei confronti del e che lo stesso a seguito della detta denuncia CP_1
ed a a causa della apertura del procedimento penale è stato sottoposto altresì a procedimento disciplinare, costringendo lo stesso a difendersi affinché il procedimento potesse essere archiviato proprio come è stato nelle opportune sedi.
Ne deriva che al momento della denuncia del 2020 vi era proprio la consapevolezza fondata sui fatti che il si ritenesse offeso e calunniato dalla condotta del scaturita dalla sua CP_1 Pt_1
denuncia del 2018 e dai fatti successivi che ne sono derivati.
In definitiva, in questa sede non può dirsi dimostrata la sussistenza del dolo generico, poiché manca la prova che, al momento della denuncia nei confronti di l'odierno Pt_1
convenuto fosse assolutamente certo e consapevole che la descritta condotta di non Pt_1
integrasse – in alcun modo e in alcun caso - gli estremi del reato di cui trattasi .
Per le ragioni esposte, la domanda attorea relativa al prospettato reato di calunnia non può trovare accoglimento e deve, quindi, essere rigettata, senza che sia necessario esaminare gli ulteriori elementi costitutivi dell'azione stessa in virtù del principio della ragione più liquida (in proposito, si ricorda che il principio della ragione più liquida consente di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può
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essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione senza che sia necessario esaminare previamente le altre, v., ex multis, Cass. civ. nr. 363/2019; Cass. civ. nr. 23160/2015).
3. La condanna alle spese del procedimento segue la soccombenza.
deve, quindi, essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute Parte_1
da da liquidarsi, in conformità delle tabelle di cui DM nr. 147/2022, nel valore CP_1 minimo di € 1700,00 in ragione della attività effettivamente svolta, del tenore delle difese e del costante orientamento di questo tribunale. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge. Le spese devono essere distratte a favore dell'avv. Gianluca
Sollazzo e Graziella Scionti ex art 93 cpc
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta la domanda per le causali di cui in parte motiva.
2) condanna alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da Parte_1 [...]
che liquida in complessivi € 1700,00 per compenso professionale, oltre al rimborso CP_1 forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avv.
Gianluca Sollazzo e Graziella Scionti ex art 93 cpc
Così deciso in Palmi, il 6.6.25
La Giudice
dott.ssa Emanuela Ruscio
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