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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/12/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 423/2024
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 423/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto la riforma della sentenza nr. 4839/2023 resa dal Tribunale di Salerno,
Seconda Sezione Civile, pubblicata il 02-11-2023, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 9385/2014 R.G.;
TRA il sig. , rappresentato e difeso, in virtù di procura su foglio separato allegato Parte_1 all'atto di appello, dall'Avv. Michele Trotta ed elettivamente domiciliato come in atti;
-Appellante–
CONTRO il sig. , contumace nel presente grado di giudizio;
Controparte_1
-Appellato–
********* avente ad oggetto: riforma della sentenza nr. 4839/2023 resa dal Tribunale di Salerno,
Seconda Sezione Civile, pubblicata il 02-11-2023, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 9385/2014 R.G. (domanda di accertamento usucapione).
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: la Parte ha precisato le conclusioni come da atti, conclusioni che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione in appello regolarmente notificato per l'appellato sig. Controparte_1 presso il procuratore costituito in primo grado, ed iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di
Appello di Salerno, l'Appellante ha proposto appello avverso la sentenza nr. 4839/2023 resa dal Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, che ha definito la causa iscritta al n.
9385/2014 R.G., con la quale così è stato deciso: “ In parziale accoglimento della domanda attorea, riconosce e dichiara proprietario, per intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c., Controparte_1 dell'unità immobiliare facente parte del compendio sito in Eboli alla Contrada via Festola n. 40, ed individuato dalle unità immobiliari riportate al N.C.E.U. del Comune di Eboli al foglio 25 p.lla 51 sub
6; 2) Rigetta la domanda relativamente agli altri immobili facenti parti del compendio suddetto, e per l'effetto condanna a lasciare liberi da cose e persone gli immobili riportati in catasto al foglio 25 Controparte_1
p.lla 51 sub 4, sub 5, sub 8 e sub 9 3) AN altresì a rimuovere dalla corte di accesso Controparte_1 al fabbricato, contraddistinta al foglio 25 p.lla 5, gli oggetti ivi presenti che ostacolino il diritto di abitazione
e di passaggio di 4) AN parte attrice al versamento in favore del convenuto delle Parte_1 spese del presente giudizio nella misura del 50% dell'importo complessivo, spese che si liquidano (al netto della riduzione) in complessivi € 2.538,00 oltre iva, cap e rimborso spese forfettario come per legge;
AN parte attrice al versamento in favore del convenuto delle spese liquidate nell'ambito del giudizio esecutivo
R.G.E. 634/2012 nella misura del 50% dell'importo complessivo, pari (al netto della riduzione) ad €
1.950,00 oltre iva, cap e rimborso spese forfettario come per legge”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, introduceva giudizio innanzi a Controparte_1 questo Tribunale chiedendo accertarsi e dichiararsi, in suo favore, l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c., del compendio immobiliare sito in Eboli, alla contrada via Festola n. 40, composto dalle unità immobiliari iscritte al N.C.E.U. del
Comune di Eboli al foglio 25, particella 51, subalterni 4, 5, 6 e 8. A fondamento della domanda l'attore rappresentava di avere esercitato sul complesso immobiliare un possesso pieno, esclusivo e continuato, con le caratteristiche del possesso “uti dominus”, sin dal momento della realizzazione delle singole unità immobiliari. Deduceva, al riguardo, di aver sostenuto integralmente le spese di costruzione e di aver destinato gli immobili a residenza stabile del proprio nucleo familiare, provvedendo altresì al pagamento delle imposte e delle utenze connesse al loro utilizzo. Esponeva inoltre che il proprio possesso aveva trovato espressione, tra l'altro, nella presentazione – da lui effettuata in nome proprio – della pag. 2/11 domanda di condono edilizio in data 30.04.1986 ai sensi della legge n. 47/1985, con contestuale versamento degli oneri dovuti per l'istruttoria della pratica. Tale iniziativa, secondo la prospettazione attorea, avrebbe segnato il momento dell'interversione nel possesso utile ai fini dell'usucapione, essendo da qualificare come atto inequivocabilmente contrario al possesso del proprietario formale. Rappresentava, altresì, che la situazione possessoria si era sempre manifestata pubblicamente, essendo nota ai familiari, ai conoscenti e allo stesso padre, . L'attore concludeva quindi nei seguenti termini: Parte_1
«Visto l'art. 1158 c.c., accertare e dichiarare che il sig. nato ad [...] il [...] e Controparte_1 residente in [...] (C.F. ), ha acquistato per intervenuta C.F._1 usucapione il compendio immobiliare e le relative pertinenze siti in Eboli, via Festola n. 40, individuati nelle unità immobiliari iscritte al N.C.E.U. del Comune di Eboli al foglio 25, particella 51, sub 4, 5, 6, 8, situati in contrada Prato – via Festola n. 40, essendo egli titolare di un possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre vent'anni; conseguentemente ordinare all in Controparte_2 persona del responsabile pro tempore, la trascrizione dell'acquisto a titolo originario per usucapione ex art.
1158 c.c.; con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio».
Si costituiva in giudizio il convenuto, , il quale contestava integralmente la Parte_1 ricostruzione attorea. Preliminarmente affermava che l'edificazione del fabbricato non era stata finanziata dal solo attore, bensì attraverso somme provenienti dall'intero nucleo familiare, riversate su un conto corrente bancario intestato alla società riconducibile allo stesso e coinvolta nell'acquisto dei materiali. Sosteneva inoltre che l'utilizzo Controparte_1 dell'immobile da parte del figlio non presentava alcun elemento idoneo a configurare un possesso “ad usucapionem”, essendo stato, al contrario, da lui tollerato esclusivamente in considerazione dei rapporti familiari, nella sua qualità di proprietario formale dell'intero complesso immobiliare. Esponeva poi che, a seguito del fallimento della società facente capo al figlio, era stato egli stesso destinatario di un decreto ingiuntivo emesso su istanza della banca titolare del conto corrente, cui aveva fatto seguito una procedura esecutiva immobiliare riguardante anche l'immobile oggetto del presente giudizio. Concludeva, pertanto, chiedendo la declaratoria di inammissibilità e infondatezza della domanda attorea, con condanna del sig.
al pagamento delle spese del giudizio. Controparte_1
In data 18.09.2019, proponeva ricorso ai sensi degli artt. 414 e ss. c.p.c. Parte_1 nei confronti dei e , per ottenere il rilascio delle unità Parte_2 Controparte_1
pag. 3/11 immobiliari di sua proprietà (foglio 25, particella 51, sub 4, 5, 6, 8 e 9), da costoro occupate senza titolo. Tale procedimento (R.G. 11022/2019) veniva successivamente riunito al presente con ordinanza del 19.11.2021.
All'udienza del 21.02.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice tratteneva la controversia in decisione, assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi di legge.
Con sentenza nr. 4839/2023, che ha definito la causa iscritta al n. 9385/2014 R.G., il
Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, ha accolto parzialmente la domanda dell'attore.
Ha riconosciuto e dichiarato che aveva acquisito, per intervenuta Controparte_1 usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c., la proprietà dell'unità immobiliare sita in Eboli, alla contrada via Festola n. 40, individuata al N.C.E.U. del Comune di Eboli al foglio 25, particella
51, subalterno 6. Ha invece rigettato la domanda di usucapione con riferimento alle restanti unità del medesimo compendio immobiliare, ordinando per l'effetto a di Controparte_1 rilasciare, sgombre da persone e cose, le unità riportate in catasto al foglio 25, particella 51, sub 4, sub 5, sub 8 e sub 9. Il Tribunale ha, inoltre, condannato l'attore a rimuovere dalla corte di accesso al fabbricato — censita al foglio 25, particella 5 — tutti gli oggetti che ostacolavano l'esercizio del diritto di abitazione e di passaggio in favore di . Parte_1
Quanto alle spese, il primo giudice ha condannato . Controparte_1
Con la proposizione del gravame, l'odierno appellante censura suddetta sentenza, chiedendo a Questo Collegio quanto segue: “a)accogliere, in via principale, per i motivi tutti esposti in narrativa il proposto gravame e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 4839/2023, resa il 31-10-2023 dal Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, G.U. Dr.ssa Daniela Oliva, nell'ambito del giudizio n.
9385/2014 r.g., pubblicata il 02-11-2023, rigettare la domanda di usucapione proposta ex art. 1158 in primo grado dal Sig. anche in riferimento all'unità immobiliare ricompresa nel compendio Controparte_1 immobiliare meglio specificato in narrativa, riportata nel N.C.E.U. del Comune di Eboli, Contrada Festola, al foglio 25, p.lla 51, sub 6, disattendo tutte le eccezioni e le istanze formulate dall'appellato nel giudizio di primo grado;
b)in via subordinata, qualora l'Ecc.ma Corte ritenga, inopinatamente, che Sig. Controparte_1 abbia acquistato il diritto di proprietà dell'immobile distinto nel N.C.E.U. al foglio 25, p.lla 51, sub 6, per intervenuta usucapione, accertare e dichiarare che lo stesso Sig. successivamente, a tale Controparte_1 acquisto, ha rinunziato, espressamente, a tale diritto sia non incardinando nel termine prefissato dal G.E. a pena di decadenza, il giudizio di merito in seguito ad opposizione di terzi dal medesimo proposta sulla scorta
pag. 4/11 del reclamato diritto di proprietà acquistato per usucapione, sia riconoscendo, espressamente, il diritto di proprietà in capo al Sig. riconoscimento contenuto nell'istanza di autorizzazione a Parte_1 stipulare un contratto transitorio di locazione;
c)ricalcolare le spese del primo grado in considerazione dell'integrale rigetto della domanda proposta dal Sig. condannando, altresì, l'appellato alla Controparte_1 rifusione delle spese del presente grado con attribuzione al sottoscritto avvocato per dichiarazione di avvenuto anticipo”. Le ragioni del presente gravame sono articolate come di seguito.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 1141, co. 2, c.c.. e dell'art. 1144 c.c- Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia – L'appellante censura la sentenza di primo grado deducendo, in primo luogo, che l'odierno appellato non avrebbe usucapito neppure l'unità immobiliare individuata al foglio 25, particella 51, sub 6, erroneamente riconosciuta dal Tribunale come oggetto di acquisto a titolo originario ex art. 1158 c.c.
Secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe correttamente ricostruito il rapporto intercorso tra le parti come comodato d'uso a carattere familiare, fondato sulla consapevolezza che il convenuto fosse proprietario dell'intero compendio immobiliare e che avesse consentito ai figli l'utilizzo delle porzioni abitative. Da tale premessa, il Tribunale avrebbe dovuto escludere l'applicabilità dell'art. 1158 c.c. e ritenere operante l'art. 1144 c.c., valorizzando la natura meramente tollerata del godimento, in conformità ai consolidati orientamenti della Suprema Corte che, nei rapporti di stretta parentela, escludono che una lunga permanenza nel bene possa costituire indice di possesso utile ad usucapionem.
L'appellante contesta, inoltre, la successiva affermazione del primo giudice, secondo cui, limitatamente al sub 6, si sarebbe verificata un'interversione del possesso in coincidenza con la presentazione, da parte dell'attore, della domanda di condono edilizio del 30.04.1986. Tale conclusione sarebbe, a suo dire, erronea ed in contrasto con l'art. 1144 c.c., nonché con la giurisprudenza della Cassazione, la quale esclude che la presentazione dell'istanza di condono e il relativo pagamento dell'oblazione possano integrare atti di interversione, essendo la legittimazione al condono riconosciuta anche al semplice detentore. Parimenti, le espressioni contenute nella comparsa del convenuto, con le quali questi avrebbe “dato l'assenso” o
“consentito” alla presentazione delle istanze di condono e all'accatastamento, non costituirebbero indici di trasferimento del possesso, ma al contrario confermerebbero che l'attività del figlio fosse stata autorizzata, circostanza che escluderebbe in radice l'interversione ai sensi dell'art. 1141, comma 2, c.c.
pag. 5/11 In via ulteriormente gradata, l'appellante deduce che la decisione impugnata sarebbe viziata anche per omessa motivazione in ordine a due ulteriori circostanze, entrambe oggetto di specifico contraddittorio: a) la proposizione, da parte di , di opposizione di Controparte_1 terzo ex art. 619 c.p.c. nel corso della procedura esecutiva n. 634/2012, conclusasi con la mancata introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal G.E.;
b) la presentazione, nel dicembre 2013, di un'istanza al custode giudiziario per ottenere l'autorizzazione alla stipula di un contratto di locazione transitorio, nella quale l'odierno appellato avrebbe dichiarato di “aver usato gratuitamente gli immobili di proprietà del genitore”. Secondo l'appellante, tali elementi integrerebbero un riconoscimento espresso della proprietà del bene in capo al convenuto e, conseguentemente, una rinuncia al preteso acquisto per usucapione, posto che al momento delle dichiarazioni l'asserito possesso ultraventennale si sarebbe già compiuto.
L'appellato non si è costituito in giudizio. Controparte_1
In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del Consigliere
Istruttore del 19.08.2024, la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 26.09.2024, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Con provvedimento del 03.10.2024, il Consigliere Istruttore ha fissato l'udienza del 06.11.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352, comma 1 nn. 1) c.p.c. 2) e 3). In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del Consigliere Istruttore del 16.10.2025, la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 06.11.2025, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Depositate le note scritte in sostituzione di udienza, con provvedimento del giudice istruttore nr. cronol. 2510/2025 del 13/11/2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di gravame, l'appellante censura la sentenza nr. 4839/2023 resa dal Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, pubblicata il 02-11-2023, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 9385/2014 R.G., contestando il riconoscimento dell'usucapione del sub
6, scaturente dall'erroneo assunto posto a base dell'interversione del possesso in relazione al sub 6, ovverosia la domanda di condono edilizio del 30.04.1986, unitamente ad altri elementi quali la perizia della procedura esecutiva e, soprattutto, le dichiarazioni contenute nella pag. 6/11 comparsa del convenuto, obliterando, o quantomeno non valorizzando adeguatamente, che il rapporto tra le parti dovesse qualificarsi come comodato familiare, privo di idoneità a fondare il possesso utile ex artt. 1141 e 1158 c.c.. Rileva, inoltre, l'omessa valutazione di fatti decisivi idonei a escludere l'usucapione, che sarebbero costituiti dalla mancata introduzione del giudizio di merito a seguito dell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., e da dichiarazione, resa nel 2013 nell'ambito della procedura esecutiva, con cui l'odierno appellato avrebbe riconosciuto la proprietà del bene in capo al genitore.
L'impugnazione proposta risulta meritevole di accoglimento, per le ragioni che seguono.
La sentenza impugnata ha attribuito valore dirimente, ai fini della ritenuta interversione del possesso con riferimento all'unità immobiliare sub 6, alle espressioni contenute nella comparsa di costituzione del convenuto, secondo cui egli avrebbe “dato l'assenso” e
“consentito” ai figli di richiedere l'accatastamento delle singole unità e di presentare le domande di condono edilizio ai sensi della L. n. 47/1985. Da tali espressioni il primo giudice ha inferito la volontà del convenuto di “spogliarsi” del possesso delle diverse porzioni del fabbricato, attribuendo alle stesse il significato di trasferimento dell'animus possidendi ai singoli utilizzatori.
Tale ricostruzione non risulta giuridicamente corretta.
In primo luogo, il tenore letterale delle dichiarazioni richiamate – fondate sull'uso dei verbi
“consentire” e “dare l'assenso” – è di per sé indicativo di un comportamento autorizzativo e non oppositivo. È principio consolidato che gli atti posti in essere dal detentore con il consenso del proprietario non possono integrare atti di interversione ai sensi dell'art. 1141, comma 2, c.c., mancando in tali ipotesi quella manifestazione di autonomia, contrapposta alla sfera giuridica del possessore, che costituisce elemento imprescindibile perché l'atto sia qualificabile come contrario al titolo. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che il consenso del proprietario è incompatibile con la configurabilità dell'interversione, la quale richiede un comportamento inequivocabilmente diretto a sostituire al diritto del possessore un potere di fatto esercitato uti dominus.
In secondo luogo, la presentazione della domanda di condono edilizio e il pagamento della relativa oblazione non assumono, di per sé, valore significativo ai fini dell'interversione della detenzione in possesso. La L. n. 47/1985 riconosce, infatti, la legittimazione alla richiesta di pag. 7/11 sanatoria anche in capo al semplice detentore, sicché l'esperimento della procedura amministrativa non è idoneo a dimostrare, in via autonoma, un mutamento del titolo del possesso. È pertanto erroneo valorizzare tale comportamento come indice di animus domini, in assenza di ulteriori circostanze univoche e incompatibili con la preesistente situazione di detenzione per tolleranza, circostanze che non possono essere rappresentate dalle dichiarazioni contenute in una comparsa conclusionale nei termini esposti in sentenza dal giudice di prime cure.
Deve ulteriormente evidenziarsi che il dato, erroneamente valorizzato dal giudice di primo grado, secondo cui il convenuto avrebbe “autorizzato” i figli a presentare la domanda di sanatoria e a procedere all'accatastamento delle singole unità immobiliari, lungi dal costituire un indice dell'avvenuta interversione del possesso, rappresenta, al contrario, un elemento che strutturalmente esclude la configurabilità di un mutamento del titolo della detenzione.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, infatti, l'interversione della detenzione in possesso, per assumere rilievo ai sensi dell'art. 1141, comma 2, c.c., richiede atti posti in essere contro il possessore, cioè comportamenti inequivocabilmente incompatibili con la prosecuzione del rapporto di detenzione, tali da manifestare l'assunzione di un potere di fatto esercitato uti dominus in opposizione alla sfera giuridica del proprietario.
Pertanto, non possono mai integrare interversione atti compiuti con il consenso, la tolleranza o addirittura su autorizzazione del proprietario, poiché tali comportamenti, presupponendo un rapporto collaborativo o comunque non conflittuale con il titolare del diritto, escludono ontologicamente la pretesa di esercitare un potere autonomo sul bene. Nel caso di specie, il riferimento del convenuto al fatto di aver “dato l'assenso” o “consentito” ai figli di richiedere l'accatastamento delle porzioni e di presentare le relative domande di condono edilizio, lungi dall'indicare una volontà di spogliarsi del possesso, conferma che l'utilizzazione delle singole unità avveniva all'interno di un rapporto familiare improntato alla tolleranza e sulla base di una ripartizione interna del godimento del fabbricato, ma sempre e comunque subordinata all'iniziativa e all'autorizzazione del proprietario. È dunque evidente come tali attività non presentino alcun carattere di autonomia oppositiva, né possano essere considerate manifestazioni di una volontà dei figli di esercitare un potere esclusivo sul bene in contrasto con il titolare.
pag. 8/11 Va, altresì, precisato che il richiamo, contenuto nella comparsa di risposta del convenuto, al proposito di “consentire ai figli di divenire titolari di una porzione del fabbricato” non può essere interpretato – come invece ritenuto dal primo giudice – quale manifestazione di una volontà attuale di trasferimento del possesso, né quale riconoscimento di un possesso uti dominus già in atto. Un simile enunciato è, invece, perfettamente compatibile con l'intenzione, tipica dei contesti familiari, di procedere in futuro a una sistemazione più organica del patrimonio immobiliare, mediante atti formali quali una donazione, una divisione ereditaria o un trasferimento a titolo gratuito, e tale prospettiva — ancora una volta — conferma che l'utilizzo del bene in capo ai figli si fondava su una detenzione autorizzata, non già sul possesso utile ad usucapionem. Se il proprietario ipotizza futuri trasferimenti della “titolarità”, infatti, ne deriva logicamente che egli ritiene tuttora conservato in capo a sé il diritto dominicale e il correlato possesso, senza che alcuno si sia già verificato in via di fatto.
Parimenti, irrilevanti risultano le ulteriori circostanze richiamate nella sentenza di primo grado, quali le risultanze della perizia redatta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 634/2012, atteso che esse si limitano a descrivere l'occupazione di fatto delle unità immobiliari da parte dei vari membri del nucleo familiare, senza apportare alcun elemento dimostrativo circa la sussistenza di un esercizio del potere di fatto in termini di esclusività e autonomia rispetto al proprietario formale. Tali risultanze confermano semmai la prosecuzione di un rapporto di godimento basato sulla tolleranza, proprio dei rapporti familiari;
rapporto che, secondo costante giurisprudenza, non consente di ritenere integrato il possesso utile ad usucapionem, neppure a fronte di un uso protratto nel tempo.
Ne consegue che la conclusione cui è pervenuto il Tribunale, ritenendo integrata l'interversione del possesso in favore dell'odierno appellato sulla base dei soli elementi sopra esaminati, risulta priva del necessario fondamento logico-giuridico, e palesemente contraddittoria con gli assunti di partenza. La valutazione del primo giudice si pone, infatti, in contrasto sia con i principi generali in tema di usucapione, sia con l'orientamento consolidato della Suprema Corte che richiede, ai fini dell'interversione, la presenza di atti inequivocabilmente idonei a manifestare la volontà di esercitare il possesso uti dominus in opposizione al proprietario, e non meri comportamenti autorizzati da quest'ultimo.
In conclusione, l'appello va accolto.
pag. 9/11 In virtù dell'integrale fondatezza del gravame, deve procedersi alla completa riforma della statuizione relativa alle spese del giudizio adottata dal Tribunale, alla luce del principio generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.. Giova premettere che la contumacia dell'appellato nel presente grado non incide sulla regola di imputazione delle spese: secondo l'orientamento consolidato, infatti, la contumacia non costituisce motivo per la compensazione delle spese né per il suo esonero, ove la parte risulti comunque sostanzialmente soccombente, atteso che il criterio dirimente resta quello della causalità della lite, da correlarsi alla fondatezza delle domande e delle difese e non alla mera presenza processuale. Pertanto, la mancata costituzione dell'appellato non elide la sua qualità di parte integralmente soccombente nel merito. Alla luce di tali premesse, le spese del presente giudizio di appello devono essere poste integralmente a carico dell'appellato, non ravvisandosi nella specie alcuna “grave ed eccezionale ragione” tale da giustificare la compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., né potendo rinvenirsi in capo all'appellante condotte processuali che abbiano contribuito a determinare l'esigenza della lite.
Parimenti, la riforma della sentenza impugnata comporta, ai sensi dell'art. 336, comma 1,
c.p.c., la riforma automatica e conseguenziale anche del capo relativo alle spese del giudizio di primo grado. Il Tribunale aveva infatti disposto una ripartizione delle spese ponendo a carico dell'attore il 50% degli importi liquidati in favore del convenuto, sul presupposto della parziale soccombenza: statuizione che non può più essere mantenuta, alla luce della radicale riforma della decisione di merito. Il nuovo accertamento, che esclude l'usucapione e accoglie integralmente le ragioni dell'allora attore, impone l'applicazione del criterio di integrale soccombenza nei confronti dell'appellato, con conseguente condanna di quest'ultimo alla rifusione delle spese sostenute dall'attore nel primo grado.
In conclusione, tanto le spese del giudizio di primo grado, quanto quelle del presente grado di appello, devono essere poste integralmente a carico dell'appellato soccombente, atteso il principio della causalità della lite e in assenza di qualsivoglia presupposto per la deroga ai criteri legali di imputazione. Ai soli fini ricognitivi la controversia, ai sensi dell'art. 2 del D.M.
n. 55/2014, è valore indeterminato complessità bassa.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza nr. 4839/2023 resa dal Tribunale di Parte_1
pag. 10/11 Salerno, Seconda Sezione Civile, ogni diversa domanda o eccezione reietta, accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
I. Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza n. 4839/2023 del Tribunale di Salerno, rigetta la domanda di usucapione proposta da con riferimento Controparte_1 all'unità immobiliare censita al N.C.E.U. del Comune di Eboli, foglio 25, particella 51, subalterno 6;
II. in riforma del precedente statuizione sulle spese di primo grado, condanna CP_1
al pagamento delle spese del primo grado in favore di , che liquida
[...] Parte_1 in 3.900,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge;
III. condanna al pagamento delle spese del presente grado di appello, Controparte_1 che liquida in euro 5.000,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, oltre rimborso contributo unificato;
IV. attesta che la presente sentenza è stata redatta nel rispetto dei criteri di chiarezza, sinteticità ed essenzialità previsti dal Decreto Ministeriale 7 agosto 2023, n. 110, adottato ai sensi dell'art. 46 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 2 /12 /2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 423/2024
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 423/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto la riforma della sentenza nr. 4839/2023 resa dal Tribunale di Salerno,
Seconda Sezione Civile, pubblicata il 02-11-2023, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 9385/2014 R.G.;
TRA il sig. , rappresentato e difeso, in virtù di procura su foglio separato allegato Parte_1 all'atto di appello, dall'Avv. Michele Trotta ed elettivamente domiciliato come in atti;
-Appellante–
CONTRO il sig. , contumace nel presente grado di giudizio;
Controparte_1
-Appellato–
********* avente ad oggetto: riforma della sentenza nr. 4839/2023 resa dal Tribunale di Salerno,
Seconda Sezione Civile, pubblicata il 02-11-2023, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 9385/2014 R.G. (domanda di accertamento usucapione).
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: la Parte ha precisato le conclusioni come da atti, conclusioni che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione in appello regolarmente notificato per l'appellato sig. Controparte_1 presso il procuratore costituito in primo grado, ed iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di
Appello di Salerno, l'Appellante ha proposto appello avverso la sentenza nr. 4839/2023 resa dal Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, che ha definito la causa iscritta al n.
9385/2014 R.G., con la quale così è stato deciso: “ In parziale accoglimento della domanda attorea, riconosce e dichiara proprietario, per intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c., Controparte_1 dell'unità immobiliare facente parte del compendio sito in Eboli alla Contrada via Festola n. 40, ed individuato dalle unità immobiliari riportate al N.C.E.U. del Comune di Eboli al foglio 25 p.lla 51 sub
6; 2) Rigetta la domanda relativamente agli altri immobili facenti parti del compendio suddetto, e per l'effetto condanna a lasciare liberi da cose e persone gli immobili riportati in catasto al foglio 25 Controparte_1
p.lla 51 sub 4, sub 5, sub 8 e sub 9 3) AN altresì a rimuovere dalla corte di accesso Controparte_1 al fabbricato, contraddistinta al foglio 25 p.lla 5, gli oggetti ivi presenti che ostacolino il diritto di abitazione
e di passaggio di 4) AN parte attrice al versamento in favore del convenuto delle Parte_1 spese del presente giudizio nella misura del 50% dell'importo complessivo, spese che si liquidano (al netto della riduzione) in complessivi € 2.538,00 oltre iva, cap e rimborso spese forfettario come per legge;
AN parte attrice al versamento in favore del convenuto delle spese liquidate nell'ambito del giudizio esecutivo
R.G.E. 634/2012 nella misura del 50% dell'importo complessivo, pari (al netto della riduzione) ad €
1.950,00 oltre iva, cap e rimborso spese forfettario come per legge”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, introduceva giudizio innanzi a Controparte_1 questo Tribunale chiedendo accertarsi e dichiararsi, in suo favore, l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c., del compendio immobiliare sito in Eboli, alla contrada via Festola n. 40, composto dalle unità immobiliari iscritte al N.C.E.U. del
Comune di Eboli al foglio 25, particella 51, subalterni 4, 5, 6 e 8. A fondamento della domanda l'attore rappresentava di avere esercitato sul complesso immobiliare un possesso pieno, esclusivo e continuato, con le caratteristiche del possesso “uti dominus”, sin dal momento della realizzazione delle singole unità immobiliari. Deduceva, al riguardo, di aver sostenuto integralmente le spese di costruzione e di aver destinato gli immobili a residenza stabile del proprio nucleo familiare, provvedendo altresì al pagamento delle imposte e delle utenze connesse al loro utilizzo. Esponeva inoltre che il proprio possesso aveva trovato espressione, tra l'altro, nella presentazione – da lui effettuata in nome proprio – della pag. 2/11 domanda di condono edilizio in data 30.04.1986 ai sensi della legge n. 47/1985, con contestuale versamento degli oneri dovuti per l'istruttoria della pratica. Tale iniziativa, secondo la prospettazione attorea, avrebbe segnato il momento dell'interversione nel possesso utile ai fini dell'usucapione, essendo da qualificare come atto inequivocabilmente contrario al possesso del proprietario formale. Rappresentava, altresì, che la situazione possessoria si era sempre manifestata pubblicamente, essendo nota ai familiari, ai conoscenti e allo stesso padre, . L'attore concludeva quindi nei seguenti termini: Parte_1
«Visto l'art. 1158 c.c., accertare e dichiarare che il sig. nato ad [...] il [...] e Controparte_1 residente in [...] (C.F. ), ha acquistato per intervenuta C.F._1 usucapione il compendio immobiliare e le relative pertinenze siti in Eboli, via Festola n. 40, individuati nelle unità immobiliari iscritte al N.C.E.U. del Comune di Eboli al foglio 25, particella 51, sub 4, 5, 6, 8, situati in contrada Prato – via Festola n. 40, essendo egli titolare di un possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre vent'anni; conseguentemente ordinare all in Controparte_2 persona del responsabile pro tempore, la trascrizione dell'acquisto a titolo originario per usucapione ex art.
1158 c.c.; con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio».
Si costituiva in giudizio il convenuto, , il quale contestava integralmente la Parte_1 ricostruzione attorea. Preliminarmente affermava che l'edificazione del fabbricato non era stata finanziata dal solo attore, bensì attraverso somme provenienti dall'intero nucleo familiare, riversate su un conto corrente bancario intestato alla società riconducibile allo stesso e coinvolta nell'acquisto dei materiali. Sosteneva inoltre che l'utilizzo Controparte_1 dell'immobile da parte del figlio non presentava alcun elemento idoneo a configurare un possesso “ad usucapionem”, essendo stato, al contrario, da lui tollerato esclusivamente in considerazione dei rapporti familiari, nella sua qualità di proprietario formale dell'intero complesso immobiliare. Esponeva poi che, a seguito del fallimento della società facente capo al figlio, era stato egli stesso destinatario di un decreto ingiuntivo emesso su istanza della banca titolare del conto corrente, cui aveva fatto seguito una procedura esecutiva immobiliare riguardante anche l'immobile oggetto del presente giudizio. Concludeva, pertanto, chiedendo la declaratoria di inammissibilità e infondatezza della domanda attorea, con condanna del sig.
al pagamento delle spese del giudizio. Controparte_1
In data 18.09.2019, proponeva ricorso ai sensi degli artt. 414 e ss. c.p.c. Parte_1 nei confronti dei e , per ottenere il rilascio delle unità Parte_2 Controparte_1
pag. 3/11 immobiliari di sua proprietà (foglio 25, particella 51, sub 4, 5, 6, 8 e 9), da costoro occupate senza titolo. Tale procedimento (R.G. 11022/2019) veniva successivamente riunito al presente con ordinanza del 19.11.2021.
All'udienza del 21.02.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice tratteneva la controversia in decisione, assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi di legge.
Con sentenza nr. 4839/2023, che ha definito la causa iscritta al n. 9385/2014 R.G., il
Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, ha accolto parzialmente la domanda dell'attore.
Ha riconosciuto e dichiarato che aveva acquisito, per intervenuta Controparte_1 usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c., la proprietà dell'unità immobiliare sita in Eboli, alla contrada via Festola n. 40, individuata al N.C.E.U. del Comune di Eboli al foglio 25, particella
51, subalterno 6. Ha invece rigettato la domanda di usucapione con riferimento alle restanti unità del medesimo compendio immobiliare, ordinando per l'effetto a di Controparte_1 rilasciare, sgombre da persone e cose, le unità riportate in catasto al foglio 25, particella 51, sub 4, sub 5, sub 8 e sub 9. Il Tribunale ha, inoltre, condannato l'attore a rimuovere dalla corte di accesso al fabbricato — censita al foglio 25, particella 5 — tutti gli oggetti che ostacolavano l'esercizio del diritto di abitazione e di passaggio in favore di . Parte_1
Quanto alle spese, il primo giudice ha condannato . Controparte_1
Con la proposizione del gravame, l'odierno appellante censura suddetta sentenza, chiedendo a Questo Collegio quanto segue: “a)accogliere, in via principale, per i motivi tutti esposti in narrativa il proposto gravame e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 4839/2023, resa il 31-10-2023 dal Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, G.U. Dr.ssa Daniela Oliva, nell'ambito del giudizio n.
9385/2014 r.g., pubblicata il 02-11-2023, rigettare la domanda di usucapione proposta ex art. 1158 in primo grado dal Sig. anche in riferimento all'unità immobiliare ricompresa nel compendio Controparte_1 immobiliare meglio specificato in narrativa, riportata nel N.C.E.U. del Comune di Eboli, Contrada Festola, al foglio 25, p.lla 51, sub 6, disattendo tutte le eccezioni e le istanze formulate dall'appellato nel giudizio di primo grado;
b)in via subordinata, qualora l'Ecc.ma Corte ritenga, inopinatamente, che Sig. Controparte_1 abbia acquistato il diritto di proprietà dell'immobile distinto nel N.C.E.U. al foglio 25, p.lla 51, sub 6, per intervenuta usucapione, accertare e dichiarare che lo stesso Sig. successivamente, a tale Controparte_1 acquisto, ha rinunziato, espressamente, a tale diritto sia non incardinando nel termine prefissato dal G.E. a pena di decadenza, il giudizio di merito in seguito ad opposizione di terzi dal medesimo proposta sulla scorta
pag. 4/11 del reclamato diritto di proprietà acquistato per usucapione, sia riconoscendo, espressamente, il diritto di proprietà in capo al Sig. riconoscimento contenuto nell'istanza di autorizzazione a Parte_1 stipulare un contratto transitorio di locazione;
c)ricalcolare le spese del primo grado in considerazione dell'integrale rigetto della domanda proposta dal Sig. condannando, altresì, l'appellato alla Controparte_1 rifusione delle spese del presente grado con attribuzione al sottoscritto avvocato per dichiarazione di avvenuto anticipo”. Le ragioni del presente gravame sono articolate come di seguito.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 1141, co. 2, c.c.. e dell'art. 1144 c.c- Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia – L'appellante censura la sentenza di primo grado deducendo, in primo luogo, che l'odierno appellato non avrebbe usucapito neppure l'unità immobiliare individuata al foglio 25, particella 51, sub 6, erroneamente riconosciuta dal Tribunale come oggetto di acquisto a titolo originario ex art. 1158 c.c.
Secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe correttamente ricostruito il rapporto intercorso tra le parti come comodato d'uso a carattere familiare, fondato sulla consapevolezza che il convenuto fosse proprietario dell'intero compendio immobiliare e che avesse consentito ai figli l'utilizzo delle porzioni abitative. Da tale premessa, il Tribunale avrebbe dovuto escludere l'applicabilità dell'art. 1158 c.c. e ritenere operante l'art. 1144 c.c., valorizzando la natura meramente tollerata del godimento, in conformità ai consolidati orientamenti della Suprema Corte che, nei rapporti di stretta parentela, escludono che una lunga permanenza nel bene possa costituire indice di possesso utile ad usucapionem.
L'appellante contesta, inoltre, la successiva affermazione del primo giudice, secondo cui, limitatamente al sub 6, si sarebbe verificata un'interversione del possesso in coincidenza con la presentazione, da parte dell'attore, della domanda di condono edilizio del 30.04.1986. Tale conclusione sarebbe, a suo dire, erronea ed in contrasto con l'art. 1144 c.c., nonché con la giurisprudenza della Cassazione, la quale esclude che la presentazione dell'istanza di condono e il relativo pagamento dell'oblazione possano integrare atti di interversione, essendo la legittimazione al condono riconosciuta anche al semplice detentore. Parimenti, le espressioni contenute nella comparsa del convenuto, con le quali questi avrebbe “dato l'assenso” o
“consentito” alla presentazione delle istanze di condono e all'accatastamento, non costituirebbero indici di trasferimento del possesso, ma al contrario confermerebbero che l'attività del figlio fosse stata autorizzata, circostanza che escluderebbe in radice l'interversione ai sensi dell'art. 1141, comma 2, c.c.
pag. 5/11 In via ulteriormente gradata, l'appellante deduce che la decisione impugnata sarebbe viziata anche per omessa motivazione in ordine a due ulteriori circostanze, entrambe oggetto di specifico contraddittorio: a) la proposizione, da parte di , di opposizione di Controparte_1 terzo ex art. 619 c.p.c. nel corso della procedura esecutiva n. 634/2012, conclusasi con la mancata introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal G.E.;
b) la presentazione, nel dicembre 2013, di un'istanza al custode giudiziario per ottenere l'autorizzazione alla stipula di un contratto di locazione transitorio, nella quale l'odierno appellato avrebbe dichiarato di “aver usato gratuitamente gli immobili di proprietà del genitore”. Secondo l'appellante, tali elementi integrerebbero un riconoscimento espresso della proprietà del bene in capo al convenuto e, conseguentemente, una rinuncia al preteso acquisto per usucapione, posto che al momento delle dichiarazioni l'asserito possesso ultraventennale si sarebbe già compiuto.
L'appellato non si è costituito in giudizio. Controparte_1
In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del Consigliere
Istruttore del 19.08.2024, la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 26.09.2024, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Con provvedimento del 03.10.2024, il Consigliere Istruttore ha fissato l'udienza del 06.11.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352, comma 1 nn. 1) c.p.c. 2) e 3). In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del Consigliere Istruttore del 16.10.2025, la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 06.11.2025, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Depositate le note scritte in sostituzione di udienza, con provvedimento del giudice istruttore nr. cronol. 2510/2025 del 13/11/2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di gravame, l'appellante censura la sentenza nr. 4839/2023 resa dal Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, pubblicata il 02-11-2023, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 9385/2014 R.G., contestando il riconoscimento dell'usucapione del sub
6, scaturente dall'erroneo assunto posto a base dell'interversione del possesso in relazione al sub 6, ovverosia la domanda di condono edilizio del 30.04.1986, unitamente ad altri elementi quali la perizia della procedura esecutiva e, soprattutto, le dichiarazioni contenute nella pag. 6/11 comparsa del convenuto, obliterando, o quantomeno non valorizzando adeguatamente, che il rapporto tra le parti dovesse qualificarsi come comodato familiare, privo di idoneità a fondare il possesso utile ex artt. 1141 e 1158 c.c.. Rileva, inoltre, l'omessa valutazione di fatti decisivi idonei a escludere l'usucapione, che sarebbero costituiti dalla mancata introduzione del giudizio di merito a seguito dell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., e da dichiarazione, resa nel 2013 nell'ambito della procedura esecutiva, con cui l'odierno appellato avrebbe riconosciuto la proprietà del bene in capo al genitore.
L'impugnazione proposta risulta meritevole di accoglimento, per le ragioni che seguono.
La sentenza impugnata ha attribuito valore dirimente, ai fini della ritenuta interversione del possesso con riferimento all'unità immobiliare sub 6, alle espressioni contenute nella comparsa di costituzione del convenuto, secondo cui egli avrebbe “dato l'assenso” e
“consentito” ai figli di richiedere l'accatastamento delle singole unità e di presentare le domande di condono edilizio ai sensi della L. n. 47/1985. Da tali espressioni il primo giudice ha inferito la volontà del convenuto di “spogliarsi” del possesso delle diverse porzioni del fabbricato, attribuendo alle stesse il significato di trasferimento dell'animus possidendi ai singoli utilizzatori.
Tale ricostruzione non risulta giuridicamente corretta.
In primo luogo, il tenore letterale delle dichiarazioni richiamate – fondate sull'uso dei verbi
“consentire” e “dare l'assenso” – è di per sé indicativo di un comportamento autorizzativo e non oppositivo. È principio consolidato che gli atti posti in essere dal detentore con il consenso del proprietario non possono integrare atti di interversione ai sensi dell'art. 1141, comma 2, c.c., mancando in tali ipotesi quella manifestazione di autonomia, contrapposta alla sfera giuridica del possessore, che costituisce elemento imprescindibile perché l'atto sia qualificabile come contrario al titolo. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che il consenso del proprietario è incompatibile con la configurabilità dell'interversione, la quale richiede un comportamento inequivocabilmente diretto a sostituire al diritto del possessore un potere di fatto esercitato uti dominus.
In secondo luogo, la presentazione della domanda di condono edilizio e il pagamento della relativa oblazione non assumono, di per sé, valore significativo ai fini dell'interversione della detenzione in possesso. La L. n. 47/1985 riconosce, infatti, la legittimazione alla richiesta di pag. 7/11 sanatoria anche in capo al semplice detentore, sicché l'esperimento della procedura amministrativa non è idoneo a dimostrare, in via autonoma, un mutamento del titolo del possesso. È pertanto erroneo valorizzare tale comportamento come indice di animus domini, in assenza di ulteriori circostanze univoche e incompatibili con la preesistente situazione di detenzione per tolleranza, circostanze che non possono essere rappresentate dalle dichiarazioni contenute in una comparsa conclusionale nei termini esposti in sentenza dal giudice di prime cure.
Deve ulteriormente evidenziarsi che il dato, erroneamente valorizzato dal giudice di primo grado, secondo cui il convenuto avrebbe “autorizzato” i figli a presentare la domanda di sanatoria e a procedere all'accatastamento delle singole unità immobiliari, lungi dal costituire un indice dell'avvenuta interversione del possesso, rappresenta, al contrario, un elemento che strutturalmente esclude la configurabilità di un mutamento del titolo della detenzione.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, infatti, l'interversione della detenzione in possesso, per assumere rilievo ai sensi dell'art. 1141, comma 2, c.c., richiede atti posti in essere contro il possessore, cioè comportamenti inequivocabilmente incompatibili con la prosecuzione del rapporto di detenzione, tali da manifestare l'assunzione di un potere di fatto esercitato uti dominus in opposizione alla sfera giuridica del proprietario.
Pertanto, non possono mai integrare interversione atti compiuti con il consenso, la tolleranza o addirittura su autorizzazione del proprietario, poiché tali comportamenti, presupponendo un rapporto collaborativo o comunque non conflittuale con il titolare del diritto, escludono ontologicamente la pretesa di esercitare un potere autonomo sul bene. Nel caso di specie, il riferimento del convenuto al fatto di aver “dato l'assenso” o “consentito” ai figli di richiedere l'accatastamento delle porzioni e di presentare le relative domande di condono edilizio, lungi dall'indicare una volontà di spogliarsi del possesso, conferma che l'utilizzazione delle singole unità avveniva all'interno di un rapporto familiare improntato alla tolleranza e sulla base di una ripartizione interna del godimento del fabbricato, ma sempre e comunque subordinata all'iniziativa e all'autorizzazione del proprietario. È dunque evidente come tali attività non presentino alcun carattere di autonomia oppositiva, né possano essere considerate manifestazioni di una volontà dei figli di esercitare un potere esclusivo sul bene in contrasto con il titolare.
pag. 8/11 Va, altresì, precisato che il richiamo, contenuto nella comparsa di risposta del convenuto, al proposito di “consentire ai figli di divenire titolari di una porzione del fabbricato” non può essere interpretato – come invece ritenuto dal primo giudice – quale manifestazione di una volontà attuale di trasferimento del possesso, né quale riconoscimento di un possesso uti dominus già in atto. Un simile enunciato è, invece, perfettamente compatibile con l'intenzione, tipica dei contesti familiari, di procedere in futuro a una sistemazione più organica del patrimonio immobiliare, mediante atti formali quali una donazione, una divisione ereditaria o un trasferimento a titolo gratuito, e tale prospettiva — ancora una volta — conferma che l'utilizzo del bene in capo ai figli si fondava su una detenzione autorizzata, non già sul possesso utile ad usucapionem. Se il proprietario ipotizza futuri trasferimenti della “titolarità”, infatti, ne deriva logicamente che egli ritiene tuttora conservato in capo a sé il diritto dominicale e il correlato possesso, senza che alcuno si sia già verificato in via di fatto.
Parimenti, irrilevanti risultano le ulteriori circostanze richiamate nella sentenza di primo grado, quali le risultanze della perizia redatta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 634/2012, atteso che esse si limitano a descrivere l'occupazione di fatto delle unità immobiliari da parte dei vari membri del nucleo familiare, senza apportare alcun elemento dimostrativo circa la sussistenza di un esercizio del potere di fatto in termini di esclusività e autonomia rispetto al proprietario formale. Tali risultanze confermano semmai la prosecuzione di un rapporto di godimento basato sulla tolleranza, proprio dei rapporti familiari;
rapporto che, secondo costante giurisprudenza, non consente di ritenere integrato il possesso utile ad usucapionem, neppure a fronte di un uso protratto nel tempo.
Ne consegue che la conclusione cui è pervenuto il Tribunale, ritenendo integrata l'interversione del possesso in favore dell'odierno appellato sulla base dei soli elementi sopra esaminati, risulta priva del necessario fondamento logico-giuridico, e palesemente contraddittoria con gli assunti di partenza. La valutazione del primo giudice si pone, infatti, in contrasto sia con i principi generali in tema di usucapione, sia con l'orientamento consolidato della Suprema Corte che richiede, ai fini dell'interversione, la presenza di atti inequivocabilmente idonei a manifestare la volontà di esercitare il possesso uti dominus in opposizione al proprietario, e non meri comportamenti autorizzati da quest'ultimo.
In conclusione, l'appello va accolto.
pag. 9/11 In virtù dell'integrale fondatezza del gravame, deve procedersi alla completa riforma della statuizione relativa alle spese del giudizio adottata dal Tribunale, alla luce del principio generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.. Giova premettere che la contumacia dell'appellato nel presente grado non incide sulla regola di imputazione delle spese: secondo l'orientamento consolidato, infatti, la contumacia non costituisce motivo per la compensazione delle spese né per il suo esonero, ove la parte risulti comunque sostanzialmente soccombente, atteso che il criterio dirimente resta quello della causalità della lite, da correlarsi alla fondatezza delle domande e delle difese e non alla mera presenza processuale. Pertanto, la mancata costituzione dell'appellato non elide la sua qualità di parte integralmente soccombente nel merito. Alla luce di tali premesse, le spese del presente giudizio di appello devono essere poste integralmente a carico dell'appellato, non ravvisandosi nella specie alcuna “grave ed eccezionale ragione” tale da giustificare la compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., né potendo rinvenirsi in capo all'appellante condotte processuali che abbiano contribuito a determinare l'esigenza della lite.
Parimenti, la riforma della sentenza impugnata comporta, ai sensi dell'art. 336, comma 1,
c.p.c., la riforma automatica e conseguenziale anche del capo relativo alle spese del giudizio di primo grado. Il Tribunale aveva infatti disposto una ripartizione delle spese ponendo a carico dell'attore il 50% degli importi liquidati in favore del convenuto, sul presupposto della parziale soccombenza: statuizione che non può più essere mantenuta, alla luce della radicale riforma della decisione di merito. Il nuovo accertamento, che esclude l'usucapione e accoglie integralmente le ragioni dell'allora attore, impone l'applicazione del criterio di integrale soccombenza nei confronti dell'appellato, con conseguente condanna di quest'ultimo alla rifusione delle spese sostenute dall'attore nel primo grado.
In conclusione, tanto le spese del giudizio di primo grado, quanto quelle del presente grado di appello, devono essere poste integralmente a carico dell'appellato soccombente, atteso il principio della causalità della lite e in assenza di qualsivoglia presupposto per la deroga ai criteri legali di imputazione. Ai soli fini ricognitivi la controversia, ai sensi dell'art. 2 del D.M.
n. 55/2014, è valore indeterminato complessità bassa.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza nr. 4839/2023 resa dal Tribunale di Parte_1
pag. 10/11 Salerno, Seconda Sezione Civile, ogni diversa domanda o eccezione reietta, accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
I. Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza n. 4839/2023 del Tribunale di Salerno, rigetta la domanda di usucapione proposta da con riferimento Controparte_1 all'unità immobiliare censita al N.C.E.U. del Comune di Eboli, foglio 25, particella 51, subalterno 6;
II. in riforma del precedente statuizione sulle spese di primo grado, condanna CP_1
al pagamento delle spese del primo grado in favore di , che liquida
[...] Parte_1 in 3.900,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge;
III. condanna al pagamento delle spese del presente grado di appello, Controparte_1 che liquida in euro 5.000,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, oltre rimborso contributo unificato;
IV. attesta che la presente sentenza è stata redatta nel rispetto dei criteri di chiarezza, sinteticità ed essenzialità previsti dal Decreto Ministeriale 7 agosto 2023, n. 110, adottato ai sensi dell'art. 46 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 2 /12 /2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
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