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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 24/07/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 266/2019 R.G., avente ad oggetto: impugnazione delibera assembleare
TRA
( in proprio ed in qualità di socio di “Hotel Villa Parte_1 C.F._1
Principe di LD ER & c. snc” rappresentato e difeso dagli avvocati De Paola Piernicola e
Carmelina Truscelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in Praia a Mare
(CS) alla via Mario La Cava n. 123, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
HOTEL VILLA PRINCIPE di LD ER & c. snc, (P.I. 1 in persona del P.IVA_1
l.r. p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Napolitano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Scalea (CS), Viale Europa n. 2, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA -
NONCHE'
RE LD e Controparte_1
-CONVENUTI CONTUMACI-
CONCLUSIONI Come da verbale di udienza del 08.04.2025, qui da intendersi integralmente trascritto e ripetuto
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato il 18.2.19, il Sig. , in proprio Parte_1 ed in qualità di socio, conveniva in giudizio innanzi l'intestato Tribunale, la società HOTEL VILLA
PRINCIPE DI AL RE & c., in persona del suo amm.re e legale rapp.te p.t., Sig.
LD ER, nonché i soci ER LD e , deducendo che: con Controparte_1 delibera del 9.11.18 l'assemblea dei soci della società convenuta, costituita dall'attore e dai suoi germani ER LD e , esercente attività alberghiera, in vista della scadenza statutaria CP ed a causa di sopraggiunti litigi familiari, decideva di ridurre l'attività aziendale e di concedere in gestione l'azienda di albergo ristorante al miglior offerente, con preferenza per i familiari;
nella seduta assembleare del 19.11.18, venivano presentate diverse offerte, una dall'Ing. Per_1 per € 70.000,00 annui;
una dallo stesso attore per € 36.000,00 annui;
una dai figli del socio-
[...] amministratore ER LD (sig.ri , ed per € 36.000,00 Controparte_2 CP_3 CP_4 annui;
ed una, meramente simbolica, del socio;
Controparte_1 all'esito della predetta seduta, i soci decidevano di aggiornarsi al giorno successivo, per "aprire nuove offerte.... da parte dell'ing. " stante la necessità di chiarimenti sulla sua Persona_1 proposta, tuttavia, l'amministratore sig. ER LD ometteva di contattarlo;
indi, nella successiva riunione del 20.11.18, con il voto favorevole dei soci ER LD
(amministratore e padre degli offerenti) e , e con il dissenso del socio Controparte_1 Parte_1
, era deliberata l'esclusione dell'offerta dell'ing. (asseritamente perché non
[...] Per_1 confermata e non firmata, nonché eccessiva rispetto all'utile aziendale) e dell'offerta del sig.
(asseritamente perché includente beni già esclusi dal patrimonio sociale) e si Parte_1 procedeva all'aggiudicazione in favore dei figli dell'amministratore; in data 11.1.19, la società "Hotel Villa Principe di LD ER & C. s.n.c.", rappresentata dall'amministratore sig. ER LD e con il consenso dei soci ER LD e CP
, concedeva in affitto l'azienda alberghiera alla nuova società "Hotel Villa Principe Fenice
[...]
s.r.l.", composta dai figli dell'amministratore, tra l'altro, senza alcuna previsione e stima delle scorte di magazzino lasciate nella libera disponibilità della società affittuaria;
a parere dell'attore, dunque, la delibera del 20.11.18, doveva essere annullata in quanto illegittima per violazione della disciplina sul conflitto di interessi e per violazione dell'art. 6 dell'atto costitutivo della società, in subordine per abuso di maggioranza con la conseguente nomina di un curatore speciale ai fini dell'annullamento del contratto di affitto d'azienda e dell'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore; ritenendo inoltre di aver subito un pregiudizio l'attore domandava altresì il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., sia come socio che iure proprio, per perdita di chance e danno morale.
In ragione di tanto, parte attrice domandava: a)accertarsi e dichiararsi che il deliberato del 20.11.18 così come, tra l'altro, rinnovato in sede di rogito dell'atto di affitto di azienda del 11.1.19 è stato assunto dall'assemblea sociale in violazione della disciplina sul conflitto di interesse e/o violazione dell'art. 6 dell'atto costitutivo della convenuta società ovvero, in subordine, con “abuso di maggioranza” e, per l'effetto, annullarsi/invalidarsi lo stesso;
b) In conseguenza della pronuncia di cui sopra, nominare alla società convenuta un curatore speciale perché promuova azione di annullamento del contratto di affitto di azienda eziologicamente legato al deliberato de quo e di risarcimento del danno nei confronti dell'amministratore e di tutti coloro che con lo stesso hanno concorso collaborato ai fini della conclusione del contratto;
c) Nella contestata ipotesi in cui si ritenesse legittima l'esclusione dell'offerta presentata dall'ing. accertarsi e Persona_1 dichiararsi l'illegittimità dell'esclusione dell'offerta presentata da e, per Parte_1
l'effetto, condannarsi, in solido tra loro i convenuti tutti, ovvero, ciascuno per le rispettive responsabilità, al risarcimento del danno per perdita chance nonché morale subito e subendo dal
Sig. anche iure proprio, danno da liquidarsi per la perdita di chance nella Parte_1 misura di € 18.530,28 per ogni anno fino al 31.12.2020, ovvero quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla somma che si terrà determinare in via equitativa per il danno morale subito e subendo, oltre interessi dal di del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.6.19 si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale impugnava e contestava l'assunto attoreo e domandava: in via preliminare accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità delle domande attoree;
2) nel merito, rigettarsi tutte le domande attoree poiché inammissibili, improcedibili e/o improponibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto;
3) condannarsi l'attore al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art.93 c.p.c. al procuratore antistatario, oltre che per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, dichiarata la contumacia dei convenuti Controparte_1
e LD regolarmente evocati in giudizio e non costituitisi, rigettata la richiesta di prova testimoniale avanzata dall'attore, con le memorie ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c., all'udienza del
8.4.25, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Esaminato il compendio probatorio in atti, la domanda avanzata dall'attore, non appare meritevole di accoglimento e, pertanto, deve essere rigettata per i motivi di seguito indicati. In via preliminare, va osservato che l'oggetto del contendere riguarda l'impugnazione della delibera assembleare adottata in data 20.11.2018 dalla società “Hotel Villa Principe di LD ER &
C. s.n.c.”, con cui venne deliberato l'affitto dell'azienda sociale in favore della costituenda società
“Hotel Villa Principe Fenice S.r.l.”, composta dai figli del socio amministratore LD ER.
Parte attrice ha dedotto l'illegittimità della delibera per: a) violazione della disciplina in materia di conflitto di interessi;
b) violazione dell'art. 6 dell'atto costitutivo); c)abuso di maggioranza.
Mette conto osservare, innanzitutto, che non è dato ravvisare, nel caso di specie, alcun profilo di illegittimità della deliberazione impugnata per violazione delle norme contenute nell'atto costitutivo.
Dall'esame della documentazione in atti, si evince, infatti, che con atto notarile del 31.12.80, Rep n.
21106, Racc. n. 8413, rogato dal notaio , i germani ER LD, Persona_2
e , costituivano la società in nome collettivo, “Hotel Villa Principe di Controparte_1 Parte_1
LD ER & C. s.n.c.”, avente ad oggetto “la gestione, l'acquisto, la vendita di alberghi, ristoranti, ritrovi, campings, villaggi turistici, bars, negozi di ogni tipo, supermercati ed esercizi commerciali in genere, l'acquisto e la cessione a qualsiasi titolo di immobili, la locazione ed amministrazione degli stessi, la costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento ed adattamento di fabbricati di qualsiasi specie da attuarsi sia direttamente che in economia, sia assumendo o concedendo cottimi od appalti”; la durata della società era stabilita dalla data di costituzione fino al 31.12.20 (cfr doc. 1 allegato al fascicolo di parte attrice).
Al punto 6, dell'atto costitutivo della società si legge che “l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società – per il compimento di qualsiasi atto che rientri nell'oggetto sociale (ad eccezione delle categorie di atti appresso specificate) – compresa la facoltà di nominare procuratori speciali per singoli affari o atti o per una serie di affari od atti, nonché la rappresentanza della
Società di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al socio ER LD, il quale firmerà premettendo la ragione sociale. Per le seguenti categorie di atti occorrerà il consenso della maggioranza del capitale: vendita dell'azienda alberghiera in tutto o in parte, affitto della stessa, chiusura temporanea di essa, compravendita di immobili, acquisto di altre aziende, consenso ad iscrizioni o trascrizioni ipotecarie sui beni sociali, costituzione di servitù passive, contratti di appalto per ampliamenti dell'azienda alberghiera, aperture di altre attività commerciali diverse dalla conduzione dell'albergo villa Principe”.
Dall'esame del compendio probatorio emerge altresì che con delibera del 9.11.18, l'assemblea dei soci decideva, in comune accordo, di ridurre l'attività aziendale e di concedere in gestione l'attività di albergo ristorante al miglior offerente, con preferenza per i familiari, rinviando la decisione sulle proposte pervenute in forma scritta entro il termine del 15.11.18, alla successiva riunione del
16.11.18, poi rinviata al 19.11.18 (cfr doc. 3 allegato al fascicolo di parte attrice).
Nel corso di detta assemblea del 19.11.18, venivano esaminate le proposte pervenute dai familiari,
, , ed (figli del sig. ER LD) e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 dallo stesso attore, nonché la proposta di tale Ing. , soggetto estraneo alla compagine Persona_1 familiare e, a seguito delle divergenze emerse tra i soci in relazione a tale ultima offerta, la riunione era rinviata al giorno successivo.
Sicché, in data 20.11.18, con il voto favorevole dei soci ER LD (padre degli offerenti aggiudicatari) e , era deliberata l'esclusione dell'offerta più elevata, quella Controparte_1 dell'ing. nonché dell'offerta dello stesso attore e veniva scelta l'offerta dei sig.ri Per_1 CP_2
, ed figli del sig. ER LD, amministratore della società (cfr.
[...] CP_3 CP_4 verbale di assemblea del 20.11.18 alleato al fascicolo di parte attrice).
La successiva stipula del contratto di affitto con la società “Hotel Villa Principe Fenice S.r.l.” in data 11.01.2019, costituita dai figli del socio LD ER, ha dato corso all'effettiva esecuzione della delibera (cfr. doc. 12, allegato al fascicolo di parte attrice).
Ora, preme osservare che, la delibera impugnata, risulta essere stata adottata in conformità della previsione dell'art. 6 dell'atto costitutivo, che richiedeva la maggioranza del capitale sociale per l'adozione delle delibere in materia di fitto dell'azienda.
Detta delibera, infatti, pacifico che ciascuno dei tre soci rappresentava 1/3 del capitale sociale, è stata adottata con il voto favorevole dei soci e ER LD, che rappresentavano Controparte_1 la maggioranza dei 2/3 del capitale, ovvero con il 66,66% dello stesso.
In relazione a tale specifico punto, parte attrice, non ha dedotto né provato, come sarebbe stato suo onere, alcuna violazione delle norme previste dal contratto sociale in ordine alla legittima formazione della volontà assembleare, quale ad esempio la falsità della verbalizzazione,
l'inesistenza del quorum deliberativo, pertanto, non è dato ravvisarsi alcun profilo di illegittimità della decisione assunta dalla maggioranza del capitale sociale.
La deliberazione assembleare di una società si configura, infatti, come il momento conclusivo di un iter procedimentale che prende inizio dalla convocazione degli aventi diritto ed è destinato a concludersi con l'espressione della volontà assembleare, che sarà formalizzata come deliberazione, la quale, se presa a maggioranza sarà vincolante per tutti i soci, ancorché assenti, dissenzienti o astenuti.
Nel caso di società di persone, la validità delle delibere assembleari deve essere valutata sulla base del rispetto delle regole statutarie e della corretta formazione della volontà sociale che, nel caso di specie, non è revocabile in dubbio, anche in mancanza di espresse contestazioni da parte dell'attore relativamente ai vizi riguardanti la formazione dell'atto, che possono consistere nella violazione delle norme che regolano il procedimento assembleare o in vizi che colpiscono la singola dichiarazione di voto (ad esempio: vizi di volontà, voto espresso da un non legittimato) ovvero di vizi riguardanti il contenuto della delibera medesima, non essendo, nelle altre ipotesi, sindacabile in sede giudiziaria le motivazioni sottese alla decisione dell'organo deliberante.
Parimenti infondata si appalesa la doglianza dell'attore relativa all'asserita violazione della disciplina sul conflitto di interessi.
L'art. 2260, comma 2, c.c., applicabile anche alla società in nome collettivo per il principio di responsabilità solidale e reciproca tra i soci, impone agli amministratori l'obbligo di agire con diligenza e nell'interesse della società. Ciò comporta, tra l'altro, l'obbligo di astenersi in caso di conflitto di interessi.
Nel caso di specie, il socio amministratore ER LD ha partecipato alla votazione assembleare che ha condotto all'aggiudicazione dell'affitto dell'azienda ai propri figli, previa esclusione delle altre offerte, tra le quali quella dell'attore medesimo.
Tale situazione a parere dell'attore, configurerebbe un palese conflitto d'interessi e, dunque l'illegittimità della delibera impugnata, tuttavia, secondo giurisprudenza consolidata, la mera esistenza di un interesse personale del socio non è, di per sé, sufficiente a invalidare la delibera.
La situazione di conflitto di interessi tra socio e società presuppone che il primo si trovi nella condizione di essere portatore, con riferimento a una specifica delibera, di un duplice e contrapposto interesse: da un lato il proprio interesse personale e dall'altro quello della società.
Questa duplicità di interessi dev'essere tale per cui il socio non possa realizzare l'uno se non sacrificando l'altro. Pertanto, la circostanza che una delibera consenta al socio il conseguimento
(anche) di un suo personale interesse non comporta, di per sé, un pregiudizio all'interesse sociale
Pertanto, in ambito societario, il conflitto di interessi tra socio e società non determina di per sé la nullità o l'annullabilità della delibera assembleare, ove il voto non abbia recato pregiudizio all'interesse sociale.
La Corte di Cassazione, in tema di impugnazione delle delibere assembleari nelle S.p.A., ha precisato, per quanto interessa in questa sede, che “la situazione di conflitto rilevante ai fini dell'art.
2373 cod. civ. deve essere valutata con riferimento non già a confliggenti interessi dei soci, bensì a un eventuale contrasto tra l'interesse del socio e l'interesse sociale inteso come l'insieme degli interessi riconducibili al contratto di società … Detto altrimenti, ai fini dell'annullamento per conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2373 cod. civ., è essenziale che la delibera sia idonea a ledere
l'interesse sociale, inteso come l'insieme di quegli interessi che sono comuni ai soci, in quanto parti del contratto di società, e che concernono la produzione del lucro, la massimizzazione del profitto sociale, il controllo della gestione dell'attività sociale, la distribuzione dell'utile,
l'alienabilità della propria partecipazione sociale. Pertanto, si ha conflitto di interessi rilevante quale causa di annullabilità delle delibere assembleari quando vi è, di fatto, un conflitto tra un interesse non sociale e uno qualsiasi degli interessi che sono riconducibili al contratto di società
…” (Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 27387 del 12/12/2005).
Ne consegue che, in applicazione del principio di buona fede in senso oggettivo al quale deve essere improntata l'esecuzione del contratto di società, la cosiddetta regola di maggioranza consente al socio di esercitare liberamente e legittimamente il diritto di voto per il perseguimento di un proprio interesse fino al limite dell'altrui potenziale danno.
Nel caso di specie, non è stata fornita prova dell'effettivo pregiudizio subito dalla società o dell'illiceità del vantaggio attribuito ai terzi aggiudicatari, pertanto, la delibera impugnata, non essendo sindacabile in questa sede sul piano dell'opportunità gestionale, non può essere invalidata per conflitto d'interessi in mancanza di una concreta lesione dell'interesse sociale che sarebbe stato onere dell'attore dimostrare.
Contrariamente a quanto asserito dall'attore, la delibera oggetto di causa non è meritevole di censura neppure per abuso di maggioranza
Secondo giurisprudenza pacifica, l'abuso di maggioranza si configura quando il voto determinante espresso dalla maggioranza è strumentale al perseguimento di un interesse esclusivamente personale e contrario all'interesse sociale, con conseguente lesione dei diritti degli altri soci.
“L'abuso del potere di maggioranza si verifica quando la maggioranza adotta una deliberazione non già nell'interesse della società ma per perseguire un vantaggio personale e diretto, recando danno ingiustificato alla minoranza” (Cass. civ., sez. I, 4 gennaio 2017, n. 85).
Secondo la Corte di Cassazione, “l'abuso della regola di maggioranza (altrimenti detto abuso o eccesso di potere) è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società – per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale – oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta
a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza “uti singuli”( cfr. Cassazione, Sentenza 29 settembre 2020, n. 20625)
Ne consegue che, in relazione al dedotto motivo di abuso di potere, la deliberazione di una società che sia stata adottata dai soci nelle forme legali e con le maggioranze prescritte, può essere invalidata, sotto tale profilo, solo allorquando risulti arbitrariamente e fraudolentemente preordinata dai soci maggioritari al perseguimento di interessi divergenti da quelli societari ovvero alla lesione dei diritti del singolo partecipante, non essendo, nelle altre ipotesi, sindacabile in sede giudiziaria le motivazioni sottese alla decisione dell'organo deliberante.
Affinché sia accolta una domanda fondata su tale vizio, incombe sull'attore l'onere della prova sia del carattere pretestuoso della delibera, sia del danno concretamente derivato dalla stessa, sia dell'antiteticità tra l'interesse personale perseguito dai soci di maggioranza e l'interesse sociale.
Orbene, sulla base dello scrutinio delle risultanze processuali, si ritiene non raggiunta la prova circa un intento fraudolento dei soci ER LD e nella deliberazione di Controparte_1 esclusione dell'offerta asseritamente proposta dall'Ing. ovvero dall'attore non Persona_1 potendosi indagare in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto, in ultima analisi, la maggioranza alla suddetta decisione.
Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto il maggior valore economico dell'offerta dell'ing.
escludendo che la scelta dei figli del socio potesse considerarsi giustificata sul piano Per_1 economico.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, come detto, sussiste abuso di maggioranza, che si riverbera sull'annullabilità della delibera con la quale esso si è espresso, qualora il voto non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società, perché volto a perseguire un interesse personale antitetico a quello sociale, oppure se sia il risultato di un'intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli (Cass. civ. n. 27387/05; n. 15942/07; n.
15950/07; n. 23823/07; n. 20625/20; sez. un., n. 2767/23).
Questione decisiva diventa, quindi, stabilire se l'attore, sul quale grava il relativo onere, abbia fornito la prova dell'abuso e giova sottolineare altresì che di regola abuso ed eccesso di potere non sono suscettibili di prova diretta, ma di una valutazione di tipo indiziario, presuntivo, nel rispetto dei canoni di gravità, precisione e concordanza (cfr., al riguardo, Cass. civ. n.26387/05).
“L'annullabilità di una delibera per abuso di maggioranza richiede la dimostrazione che essa sia il frutto di un esercizio fraudolento e arbitrario del diritto di voto, diretto a realizzare un interesse extra-sociale del socio di maggioranza” (Trib. Milano, sez. spec. imprese, 13 novembre 2018).
Dunque, rileva verificare se, nel caso in esame, i soci di maggioranza, con l'adozione della delibera di esclusione delle offerte dell'attore e del terzo, ing. abbiano agito in modo strumentale per Per_1 recare un danno ingiustificato al socio di minoranza, eventualmente col proprio particolare e altrettanto ingiustificato vantaggio, in violazione del canone di buona fede oggettiva posto dall'art. 1375 c.c., per il quale ciascun socio ha l'obbligo di consentire che gli altri salvaguardino i propri interessi sociali, ossia le utilità protette dalle prerogative organizzative loro spettanti, se ciò non sia di apprezzabile detrimento per i propri interessi negoziali. Qualora si contrappongano, da parte dei soci di maggioranza e di quelli di minoranza, interessi entrambi negoziali, o anche entrambi non negoziali, si dovrà lasciar operare la regola della maggioranza, posto che l'adesione al contratto sociale prestata all'inizio da ciascun socio comporta la disponibilità ad assoggettarsi alle regole del funzionamento dell'assemblea per consentire alla società di assumere tutte le decisioni che l'assemblea reputi idonee al conseguimento del suo scopo.
Proprio in ragione del fatto che il socio deve accettare le limitazioni dei propri diritti in quanto collegate e funzionali, nello spirito stesso del principio di maggioranza, al miglior perseguimento dell'interesse comune riassunto nell'interesse della società, solo quest'obiettivo ne legittima in radice il sacrificio.
Nel caso di specie, la deliberazione impugnata risulta adeguatamente motivata dall'assemblea con riferimento alla mancanza di sottoscrizione e di successiva conferma scritta dell'offerta dell'ing.
alla sua incongruità rispetto all'utile aziendale e alla presenza di beni non nella disponibilità Per_1 della società nell'offerta dell'attore.
Tali ragioni, ancorché opinabili, non appaiono manifestamente infondate né fraudolente e non sono state contraddette da elementi oggettivi e documentali che possano fondare un giudizio di abusività.
Né può fondare la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. l'esclusione dell'offerta dell'attore, in assenza di prova dell'illiceità del comportamento dei soci o dell'amministratore e del danno concretamente subito (cd. “perdita di chance”), che parte attrice ha quantificato in modo meramente ipotetico e privo di fondamento probatorio.
Il danno da perdita di chance non può essere riconosciuto in base a mere congetture, ma necessita della prova, almeno in termini di elevata probabilità, del verificarsi dell'occasione perduta e della concreta possibilità di conseguire il risultato sperato.
L'onere probatorio in materia di perdita di chance grava, dunque, sul soggetto che lamenta il danno e presenta caratteristiche peculiari rispetto ad altre fattispecie risarcitorie.
Il danneggiato deve dimostrare: l'esistenza di una chance concreta nel proprio patrimonio giuridico;
la condotta lesiva (illecito o inadempimento) della controparte;
il nesso di causalità tra la condotta e la perdita della possibilità; la sussistenza del danno derivante dalla perdita dell'opportunità.
Per quanto riguarda specificatamente il nesso causale, questo deve essere valutato secondo il criterio del “più probabile che non”, come ribadito dalla Cassazione nella recente ordinanza n.
18568/2024. Tale criterio rappresenta lo standard probatorio tipico della responsabilità civile e richiede che vi sia una probabilità preponderante che la condotta illecita abbia causato la perdita della chance.
È importante sottolineare che, come affermato dalla giurisprudenza, l'onere probatorio può essere assolto anche tramite presunzioni o in base a un calcolo probabilistico. La Cassazione ha infatti precisato che il danneggiato “ha l'onere di provare, anche se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita” (Cass. 31170/2023).
Nel caso di specie, non ravvisandosi alcuno dei presupposti ut supra citati, primo tra tutti la prova della condotta illecita da parte dei soci di maggioranza nell'adozione della delibera impugnata non è configurabile alcun nesso causale con il lamentato danno da perdita di chance dedotto dall'attore, di conseguenza, la domanda deve essere rigettata.
In conclusione, la delibera impugnata non risulta illegittima né sotto il profilo formale, né per abuso di maggioranza o conflitto d'interessi, né vi è prova di un danno risarcibile derivante dalla stessa.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, relativi ai giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale, tenendo conto della non particolare complessità della controversia e delle difese concretamente svolte dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 266/2019 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda proposta da;
Parte_1
2) CONDANNA al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore Parte_1 della società convenuta, che liquida complessivamente in € 3.809,00 a titolo di compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Paola (CS) 24/7/2025
Il Giudice
dott. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 266/2019 R.G., avente ad oggetto: impugnazione delibera assembleare
TRA
( in proprio ed in qualità di socio di “Hotel Villa Parte_1 C.F._1
Principe di LD ER & c. snc” rappresentato e difeso dagli avvocati De Paola Piernicola e
Carmelina Truscelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in Praia a Mare
(CS) alla via Mario La Cava n. 123, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
HOTEL VILLA PRINCIPE di LD ER & c. snc, (P.I. 1 in persona del P.IVA_1
l.r. p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Napolitano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Scalea (CS), Viale Europa n. 2, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA -
NONCHE'
RE LD e Controparte_1
-CONVENUTI CONTUMACI-
CONCLUSIONI Come da verbale di udienza del 08.04.2025, qui da intendersi integralmente trascritto e ripetuto
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato il 18.2.19, il Sig. , in proprio Parte_1 ed in qualità di socio, conveniva in giudizio innanzi l'intestato Tribunale, la società HOTEL VILLA
PRINCIPE DI AL RE & c., in persona del suo amm.re e legale rapp.te p.t., Sig.
LD ER, nonché i soci ER LD e , deducendo che: con Controparte_1 delibera del 9.11.18 l'assemblea dei soci della società convenuta, costituita dall'attore e dai suoi germani ER LD e , esercente attività alberghiera, in vista della scadenza statutaria CP ed a causa di sopraggiunti litigi familiari, decideva di ridurre l'attività aziendale e di concedere in gestione l'azienda di albergo ristorante al miglior offerente, con preferenza per i familiari;
nella seduta assembleare del 19.11.18, venivano presentate diverse offerte, una dall'Ing. Per_1 per € 70.000,00 annui;
una dallo stesso attore per € 36.000,00 annui;
una dai figli del socio-
[...] amministratore ER LD (sig.ri , ed per € 36.000,00 Controparte_2 CP_3 CP_4 annui;
ed una, meramente simbolica, del socio;
Controparte_1 all'esito della predetta seduta, i soci decidevano di aggiornarsi al giorno successivo, per "aprire nuove offerte.... da parte dell'ing. " stante la necessità di chiarimenti sulla sua Persona_1 proposta, tuttavia, l'amministratore sig. ER LD ometteva di contattarlo;
indi, nella successiva riunione del 20.11.18, con il voto favorevole dei soci ER LD
(amministratore e padre degli offerenti) e , e con il dissenso del socio Controparte_1 Parte_1
, era deliberata l'esclusione dell'offerta dell'ing. (asseritamente perché non
[...] Per_1 confermata e non firmata, nonché eccessiva rispetto all'utile aziendale) e dell'offerta del sig.
(asseritamente perché includente beni già esclusi dal patrimonio sociale) e si Parte_1 procedeva all'aggiudicazione in favore dei figli dell'amministratore; in data 11.1.19, la società "Hotel Villa Principe di LD ER & C. s.n.c.", rappresentata dall'amministratore sig. ER LD e con il consenso dei soci ER LD e CP
, concedeva in affitto l'azienda alberghiera alla nuova società "Hotel Villa Principe Fenice
[...]
s.r.l.", composta dai figli dell'amministratore, tra l'altro, senza alcuna previsione e stima delle scorte di magazzino lasciate nella libera disponibilità della società affittuaria;
a parere dell'attore, dunque, la delibera del 20.11.18, doveva essere annullata in quanto illegittima per violazione della disciplina sul conflitto di interessi e per violazione dell'art. 6 dell'atto costitutivo della società, in subordine per abuso di maggioranza con la conseguente nomina di un curatore speciale ai fini dell'annullamento del contratto di affitto d'azienda e dell'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore; ritenendo inoltre di aver subito un pregiudizio l'attore domandava altresì il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., sia come socio che iure proprio, per perdita di chance e danno morale.
In ragione di tanto, parte attrice domandava: a)accertarsi e dichiararsi che il deliberato del 20.11.18 così come, tra l'altro, rinnovato in sede di rogito dell'atto di affitto di azienda del 11.1.19 è stato assunto dall'assemblea sociale in violazione della disciplina sul conflitto di interesse e/o violazione dell'art. 6 dell'atto costitutivo della convenuta società ovvero, in subordine, con “abuso di maggioranza” e, per l'effetto, annullarsi/invalidarsi lo stesso;
b) In conseguenza della pronuncia di cui sopra, nominare alla società convenuta un curatore speciale perché promuova azione di annullamento del contratto di affitto di azienda eziologicamente legato al deliberato de quo e di risarcimento del danno nei confronti dell'amministratore e di tutti coloro che con lo stesso hanno concorso collaborato ai fini della conclusione del contratto;
c) Nella contestata ipotesi in cui si ritenesse legittima l'esclusione dell'offerta presentata dall'ing. accertarsi e Persona_1 dichiararsi l'illegittimità dell'esclusione dell'offerta presentata da e, per Parte_1
l'effetto, condannarsi, in solido tra loro i convenuti tutti, ovvero, ciascuno per le rispettive responsabilità, al risarcimento del danno per perdita chance nonché morale subito e subendo dal
Sig. anche iure proprio, danno da liquidarsi per la perdita di chance nella Parte_1 misura di € 18.530,28 per ogni anno fino al 31.12.2020, ovvero quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla somma che si terrà determinare in via equitativa per il danno morale subito e subendo, oltre interessi dal di del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.6.19 si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale impugnava e contestava l'assunto attoreo e domandava: in via preliminare accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità delle domande attoree;
2) nel merito, rigettarsi tutte le domande attoree poiché inammissibili, improcedibili e/o improponibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto;
3) condannarsi l'attore al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art.93 c.p.c. al procuratore antistatario, oltre che per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, dichiarata la contumacia dei convenuti Controparte_1
e LD regolarmente evocati in giudizio e non costituitisi, rigettata la richiesta di prova testimoniale avanzata dall'attore, con le memorie ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c., all'udienza del
8.4.25, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Esaminato il compendio probatorio in atti, la domanda avanzata dall'attore, non appare meritevole di accoglimento e, pertanto, deve essere rigettata per i motivi di seguito indicati. In via preliminare, va osservato che l'oggetto del contendere riguarda l'impugnazione della delibera assembleare adottata in data 20.11.2018 dalla società “Hotel Villa Principe di LD ER &
C. s.n.c.”, con cui venne deliberato l'affitto dell'azienda sociale in favore della costituenda società
“Hotel Villa Principe Fenice S.r.l.”, composta dai figli del socio amministratore LD ER.
Parte attrice ha dedotto l'illegittimità della delibera per: a) violazione della disciplina in materia di conflitto di interessi;
b) violazione dell'art. 6 dell'atto costitutivo); c)abuso di maggioranza.
Mette conto osservare, innanzitutto, che non è dato ravvisare, nel caso di specie, alcun profilo di illegittimità della deliberazione impugnata per violazione delle norme contenute nell'atto costitutivo.
Dall'esame della documentazione in atti, si evince, infatti, che con atto notarile del 31.12.80, Rep n.
21106, Racc. n. 8413, rogato dal notaio , i germani ER LD, Persona_2
e , costituivano la società in nome collettivo, “Hotel Villa Principe di Controparte_1 Parte_1
LD ER & C. s.n.c.”, avente ad oggetto “la gestione, l'acquisto, la vendita di alberghi, ristoranti, ritrovi, campings, villaggi turistici, bars, negozi di ogni tipo, supermercati ed esercizi commerciali in genere, l'acquisto e la cessione a qualsiasi titolo di immobili, la locazione ed amministrazione degli stessi, la costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento ed adattamento di fabbricati di qualsiasi specie da attuarsi sia direttamente che in economia, sia assumendo o concedendo cottimi od appalti”; la durata della società era stabilita dalla data di costituzione fino al 31.12.20 (cfr doc. 1 allegato al fascicolo di parte attrice).
Al punto 6, dell'atto costitutivo della società si legge che “l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società – per il compimento di qualsiasi atto che rientri nell'oggetto sociale (ad eccezione delle categorie di atti appresso specificate) – compresa la facoltà di nominare procuratori speciali per singoli affari o atti o per una serie di affari od atti, nonché la rappresentanza della
Società di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al socio ER LD, il quale firmerà premettendo la ragione sociale. Per le seguenti categorie di atti occorrerà il consenso della maggioranza del capitale: vendita dell'azienda alberghiera in tutto o in parte, affitto della stessa, chiusura temporanea di essa, compravendita di immobili, acquisto di altre aziende, consenso ad iscrizioni o trascrizioni ipotecarie sui beni sociali, costituzione di servitù passive, contratti di appalto per ampliamenti dell'azienda alberghiera, aperture di altre attività commerciali diverse dalla conduzione dell'albergo villa Principe”.
Dall'esame del compendio probatorio emerge altresì che con delibera del 9.11.18, l'assemblea dei soci decideva, in comune accordo, di ridurre l'attività aziendale e di concedere in gestione l'attività di albergo ristorante al miglior offerente, con preferenza per i familiari, rinviando la decisione sulle proposte pervenute in forma scritta entro il termine del 15.11.18, alla successiva riunione del
16.11.18, poi rinviata al 19.11.18 (cfr doc. 3 allegato al fascicolo di parte attrice).
Nel corso di detta assemblea del 19.11.18, venivano esaminate le proposte pervenute dai familiari,
, , ed (figli del sig. ER LD) e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 dallo stesso attore, nonché la proposta di tale Ing. , soggetto estraneo alla compagine Persona_1 familiare e, a seguito delle divergenze emerse tra i soci in relazione a tale ultima offerta, la riunione era rinviata al giorno successivo.
Sicché, in data 20.11.18, con il voto favorevole dei soci ER LD (padre degli offerenti aggiudicatari) e , era deliberata l'esclusione dell'offerta più elevata, quella Controparte_1 dell'ing. nonché dell'offerta dello stesso attore e veniva scelta l'offerta dei sig.ri Per_1 CP_2
, ed figli del sig. ER LD, amministratore della società (cfr.
[...] CP_3 CP_4 verbale di assemblea del 20.11.18 alleato al fascicolo di parte attrice).
La successiva stipula del contratto di affitto con la società “Hotel Villa Principe Fenice S.r.l.” in data 11.01.2019, costituita dai figli del socio LD ER, ha dato corso all'effettiva esecuzione della delibera (cfr. doc. 12, allegato al fascicolo di parte attrice).
Ora, preme osservare che, la delibera impugnata, risulta essere stata adottata in conformità della previsione dell'art. 6 dell'atto costitutivo, che richiedeva la maggioranza del capitale sociale per l'adozione delle delibere in materia di fitto dell'azienda.
Detta delibera, infatti, pacifico che ciascuno dei tre soci rappresentava 1/3 del capitale sociale, è stata adottata con il voto favorevole dei soci e ER LD, che rappresentavano Controparte_1 la maggioranza dei 2/3 del capitale, ovvero con il 66,66% dello stesso.
In relazione a tale specifico punto, parte attrice, non ha dedotto né provato, come sarebbe stato suo onere, alcuna violazione delle norme previste dal contratto sociale in ordine alla legittima formazione della volontà assembleare, quale ad esempio la falsità della verbalizzazione,
l'inesistenza del quorum deliberativo, pertanto, non è dato ravvisarsi alcun profilo di illegittimità della decisione assunta dalla maggioranza del capitale sociale.
La deliberazione assembleare di una società si configura, infatti, come il momento conclusivo di un iter procedimentale che prende inizio dalla convocazione degli aventi diritto ed è destinato a concludersi con l'espressione della volontà assembleare, che sarà formalizzata come deliberazione, la quale, se presa a maggioranza sarà vincolante per tutti i soci, ancorché assenti, dissenzienti o astenuti.
Nel caso di società di persone, la validità delle delibere assembleari deve essere valutata sulla base del rispetto delle regole statutarie e della corretta formazione della volontà sociale che, nel caso di specie, non è revocabile in dubbio, anche in mancanza di espresse contestazioni da parte dell'attore relativamente ai vizi riguardanti la formazione dell'atto, che possono consistere nella violazione delle norme che regolano il procedimento assembleare o in vizi che colpiscono la singola dichiarazione di voto (ad esempio: vizi di volontà, voto espresso da un non legittimato) ovvero di vizi riguardanti il contenuto della delibera medesima, non essendo, nelle altre ipotesi, sindacabile in sede giudiziaria le motivazioni sottese alla decisione dell'organo deliberante.
Parimenti infondata si appalesa la doglianza dell'attore relativa all'asserita violazione della disciplina sul conflitto di interessi.
L'art. 2260, comma 2, c.c., applicabile anche alla società in nome collettivo per il principio di responsabilità solidale e reciproca tra i soci, impone agli amministratori l'obbligo di agire con diligenza e nell'interesse della società. Ciò comporta, tra l'altro, l'obbligo di astenersi in caso di conflitto di interessi.
Nel caso di specie, il socio amministratore ER LD ha partecipato alla votazione assembleare che ha condotto all'aggiudicazione dell'affitto dell'azienda ai propri figli, previa esclusione delle altre offerte, tra le quali quella dell'attore medesimo.
Tale situazione a parere dell'attore, configurerebbe un palese conflitto d'interessi e, dunque l'illegittimità della delibera impugnata, tuttavia, secondo giurisprudenza consolidata, la mera esistenza di un interesse personale del socio non è, di per sé, sufficiente a invalidare la delibera.
La situazione di conflitto di interessi tra socio e società presuppone che il primo si trovi nella condizione di essere portatore, con riferimento a una specifica delibera, di un duplice e contrapposto interesse: da un lato il proprio interesse personale e dall'altro quello della società.
Questa duplicità di interessi dev'essere tale per cui il socio non possa realizzare l'uno se non sacrificando l'altro. Pertanto, la circostanza che una delibera consenta al socio il conseguimento
(anche) di un suo personale interesse non comporta, di per sé, un pregiudizio all'interesse sociale
Pertanto, in ambito societario, il conflitto di interessi tra socio e società non determina di per sé la nullità o l'annullabilità della delibera assembleare, ove il voto non abbia recato pregiudizio all'interesse sociale.
La Corte di Cassazione, in tema di impugnazione delle delibere assembleari nelle S.p.A., ha precisato, per quanto interessa in questa sede, che “la situazione di conflitto rilevante ai fini dell'art.
2373 cod. civ. deve essere valutata con riferimento non già a confliggenti interessi dei soci, bensì a un eventuale contrasto tra l'interesse del socio e l'interesse sociale inteso come l'insieme degli interessi riconducibili al contratto di società … Detto altrimenti, ai fini dell'annullamento per conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2373 cod. civ., è essenziale che la delibera sia idonea a ledere
l'interesse sociale, inteso come l'insieme di quegli interessi che sono comuni ai soci, in quanto parti del contratto di società, e che concernono la produzione del lucro, la massimizzazione del profitto sociale, il controllo della gestione dell'attività sociale, la distribuzione dell'utile,
l'alienabilità della propria partecipazione sociale. Pertanto, si ha conflitto di interessi rilevante quale causa di annullabilità delle delibere assembleari quando vi è, di fatto, un conflitto tra un interesse non sociale e uno qualsiasi degli interessi che sono riconducibili al contratto di società
…” (Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 27387 del 12/12/2005).
Ne consegue che, in applicazione del principio di buona fede in senso oggettivo al quale deve essere improntata l'esecuzione del contratto di società, la cosiddetta regola di maggioranza consente al socio di esercitare liberamente e legittimamente il diritto di voto per il perseguimento di un proprio interesse fino al limite dell'altrui potenziale danno.
Nel caso di specie, non è stata fornita prova dell'effettivo pregiudizio subito dalla società o dell'illiceità del vantaggio attribuito ai terzi aggiudicatari, pertanto, la delibera impugnata, non essendo sindacabile in questa sede sul piano dell'opportunità gestionale, non può essere invalidata per conflitto d'interessi in mancanza di una concreta lesione dell'interesse sociale che sarebbe stato onere dell'attore dimostrare.
Contrariamente a quanto asserito dall'attore, la delibera oggetto di causa non è meritevole di censura neppure per abuso di maggioranza
Secondo giurisprudenza pacifica, l'abuso di maggioranza si configura quando il voto determinante espresso dalla maggioranza è strumentale al perseguimento di un interesse esclusivamente personale e contrario all'interesse sociale, con conseguente lesione dei diritti degli altri soci.
“L'abuso del potere di maggioranza si verifica quando la maggioranza adotta una deliberazione non già nell'interesse della società ma per perseguire un vantaggio personale e diretto, recando danno ingiustificato alla minoranza” (Cass. civ., sez. I, 4 gennaio 2017, n. 85).
Secondo la Corte di Cassazione, “l'abuso della regola di maggioranza (altrimenti detto abuso o eccesso di potere) è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società – per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale – oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta
a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza “uti singuli”( cfr. Cassazione, Sentenza 29 settembre 2020, n. 20625)
Ne consegue che, in relazione al dedotto motivo di abuso di potere, la deliberazione di una società che sia stata adottata dai soci nelle forme legali e con le maggioranze prescritte, può essere invalidata, sotto tale profilo, solo allorquando risulti arbitrariamente e fraudolentemente preordinata dai soci maggioritari al perseguimento di interessi divergenti da quelli societari ovvero alla lesione dei diritti del singolo partecipante, non essendo, nelle altre ipotesi, sindacabile in sede giudiziaria le motivazioni sottese alla decisione dell'organo deliberante.
Affinché sia accolta una domanda fondata su tale vizio, incombe sull'attore l'onere della prova sia del carattere pretestuoso della delibera, sia del danno concretamente derivato dalla stessa, sia dell'antiteticità tra l'interesse personale perseguito dai soci di maggioranza e l'interesse sociale.
Orbene, sulla base dello scrutinio delle risultanze processuali, si ritiene non raggiunta la prova circa un intento fraudolento dei soci ER LD e nella deliberazione di Controparte_1 esclusione dell'offerta asseritamente proposta dall'Ing. ovvero dall'attore non Persona_1 potendosi indagare in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto, in ultima analisi, la maggioranza alla suddetta decisione.
Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto il maggior valore economico dell'offerta dell'ing.
escludendo che la scelta dei figli del socio potesse considerarsi giustificata sul piano Per_1 economico.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, come detto, sussiste abuso di maggioranza, che si riverbera sull'annullabilità della delibera con la quale esso si è espresso, qualora il voto non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società, perché volto a perseguire un interesse personale antitetico a quello sociale, oppure se sia il risultato di un'intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli (Cass. civ. n. 27387/05; n. 15942/07; n.
15950/07; n. 23823/07; n. 20625/20; sez. un., n. 2767/23).
Questione decisiva diventa, quindi, stabilire se l'attore, sul quale grava il relativo onere, abbia fornito la prova dell'abuso e giova sottolineare altresì che di regola abuso ed eccesso di potere non sono suscettibili di prova diretta, ma di una valutazione di tipo indiziario, presuntivo, nel rispetto dei canoni di gravità, precisione e concordanza (cfr., al riguardo, Cass. civ. n.26387/05).
“L'annullabilità di una delibera per abuso di maggioranza richiede la dimostrazione che essa sia il frutto di un esercizio fraudolento e arbitrario del diritto di voto, diretto a realizzare un interesse extra-sociale del socio di maggioranza” (Trib. Milano, sez. spec. imprese, 13 novembre 2018).
Dunque, rileva verificare se, nel caso in esame, i soci di maggioranza, con l'adozione della delibera di esclusione delle offerte dell'attore e del terzo, ing. abbiano agito in modo strumentale per Per_1 recare un danno ingiustificato al socio di minoranza, eventualmente col proprio particolare e altrettanto ingiustificato vantaggio, in violazione del canone di buona fede oggettiva posto dall'art. 1375 c.c., per il quale ciascun socio ha l'obbligo di consentire che gli altri salvaguardino i propri interessi sociali, ossia le utilità protette dalle prerogative organizzative loro spettanti, se ciò non sia di apprezzabile detrimento per i propri interessi negoziali. Qualora si contrappongano, da parte dei soci di maggioranza e di quelli di minoranza, interessi entrambi negoziali, o anche entrambi non negoziali, si dovrà lasciar operare la regola della maggioranza, posto che l'adesione al contratto sociale prestata all'inizio da ciascun socio comporta la disponibilità ad assoggettarsi alle regole del funzionamento dell'assemblea per consentire alla società di assumere tutte le decisioni che l'assemblea reputi idonee al conseguimento del suo scopo.
Proprio in ragione del fatto che il socio deve accettare le limitazioni dei propri diritti in quanto collegate e funzionali, nello spirito stesso del principio di maggioranza, al miglior perseguimento dell'interesse comune riassunto nell'interesse della società, solo quest'obiettivo ne legittima in radice il sacrificio.
Nel caso di specie, la deliberazione impugnata risulta adeguatamente motivata dall'assemblea con riferimento alla mancanza di sottoscrizione e di successiva conferma scritta dell'offerta dell'ing.
alla sua incongruità rispetto all'utile aziendale e alla presenza di beni non nella disponibilità Per_1 della società nell'offerta dell'attore.
Tali ragioni, ancorché opinabili, non appaiono manifestamente infondate né fraudolente e non sono state contraddette da elementi oggettivi e documentali che possano fondare un giudizio di abusività.
Né può fondare la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. l'esclusione dell'offerta dell'attore, in assenza di prova dell'illiceità del comportamento dei soci o dell'amministratore e del danno concretamente subito (cd. “perdita di chance”), che parte attrice ha quantificato in modo meramente ipotetico e privo di fondamento probatorio.
Il danno da perdita di chance non può essere riconosciuto in base a mere congetture, ma necessita della prova, almeno in termini di elevata probabilità, del verificarsi dell'occasione perduta e della concreta possibilità di conseguire il risultato sperato.
L'onere probatorio in materia di perdita di chance grava, dunque, sul soggetto che lamenta il danno e presenta caratteristiche peculiari rispetto ad altre fattispecie risarcitorie.
Il danneggiato deve dimostrare: l'esistenza di una chance concreta nel proprio patrimonio giuridico;
la condotta lesiva (illecito o inadempimento) della controparte;
il nesso di causalità tra la condotta e la perdita della possibilità; la sussistenza del danno derivante dalla perdita dell'opportunità.
Per quanto riguarda specificatamente il nesso causale, questo deve essere valutato secondo il criterio del “più probabile che non”, come ribadito dalla Cassazione nella recente ordinanza n.
18568/2024. Tale criterio rappresenta lo standard probatorio tipico della responsabilità civile e richiede che vi sia una probabilità preponderante che la condotta illecita abbia causato la perdita della chance.
È importante sottolineare che, come affermato dalla giurisprudenza, l'onere probatorio può essere assolto anche tramite presunzioni o in base a un calcolo probabilistico. La Cassazione ha infatti precisato che il danneggiato “ha l'onere di provare, anche se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita” (Cass. 31170/2023).
Nel caso di specie, non ravvisandosi alcuno dei presupposti ut supra citati, primo tra tutti la prova della condotta illecita da parte dei soci di maggioranza nell'adozione della delibera impugnata non è configurabile alcun nesso causale con il lamentato danno da perdita di chance dedotto dall'attore, di conseguenza, la domanda deve essere rigettata.
In conclusione, la delibera impugnata non risulta illegittima né sotto il profilo formale, né per abuso di maggioranza o conflitto d'interessi, né vi è prova di un danno risarcibile derivante dalla stessa.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, relativi ai giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale, tenendo conto della non particolare complessità della controversia e delle difese concretamente svolte dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 266/2019 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda proposta da;
Parte_1
2) CONDANNA al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore Parte_1 della società convenuta, che liquida complessivamente in € 3.809,00 a titolo di compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Paola (CS) 24/7/2025
Il Giudice
dott. Alberto Caprioli