Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/03/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1686 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rita Rigoni Presidente
dott. Barbara Gallo Consigliere
dott. Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado iscritta al n. 1686 2024 r.g. promossa da:
( ), rappresentato e difeso, come da mandato Parte_1 C.F._1
in atti, dall'Avv. Parise Nadia Raffaella ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Noventa Vicentina, Via Roma 5
APPELLANTE
contro
( ), rappresentato e difeso, come da mandato in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Veccia Giovanni Luca ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Vicenza, Contrada San Silvestro 14 36100
APPELLATO
TERZO CHIAMATO
E con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
VENEZIA
1508/2024 del 02/09/2024, notificata in data 9.9.2024
Conclusioni di parte appellante: “Si aderisce all'eccezione d'inammissibilità del procedimento d'appello avendo il sottoscritto patrocinio iscritto a ruolo la causa, in data 14.10.2024, e quindi oltre il termine di trenta giorni, dalla notifica della sentenza avvenuta il 9.9.24. Purtroppo al patrocinio dell'appellante non rimane che prendere atto dell'errore in cui è incorso.
Nel richiamare le difese svolte con l'atto introduttivo, ai fini della responsabilità professionale, si chiede all'On.le Corte, se possibile, possa esprimersi circa l'eventuale fondatezza e/o infondatezza dell'appello
Conclusioni di parte convenuta: “L'avv. Giovanni Luca Veccia si riporta al contenuto della comparsa di costituzione a sua firma datata 16.1.2025 che deve ritenersi qui integralmente trascritto.
Lo scrivente procuratore, nel prendere atto che l'avversa difesa ha aderito all'eccezione di inammissibilità della domanda per tardività dell'impugnazione, chiede che l'adita Corte di appello voglia, in forza del principio della “soccombenza virtuale”, condannare controparte alle spese di lite e tanto alla luce dell'infondatezza, anche nel merito, di ogni avversa pretesa per le ragioni prima d'ora dedotte in comparsa di costituzione.
A tanto deve aggiungersi che l'adesione all'eccezione di inammissibilità conferma la fondatezza della posizione processuale assunta dall'appellato e la necessità dell'attività difensiva svolta.
Si chiede, quindi, che l'adita Corte d'Appello voglia accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità dell'avverso appello e nel contempo condannare parte avversa alle spese di lite con distrazione in applicazione dell'istituto della soccombenza virtuale. Salvezze illimitate”.
FATTO
1. ha proposto appello avverso la decisione sopra indicata nella parte in cui il Parte_1
Tribunale di Vicenza ha disposto la suddivisione al 50% dell'assegno unico per la prole (fino ad allora percepito unicamente dalla ) e compensato le spese di lite per il 50%, ponendo il residuo a Parte_1
carico di . Controparte_1
1.1. Stante la tardività dell'appello poiché promosso il 14.10.2024, oltre la scadenza del termine di
30 giorni dalla notifica della sentenza (9.9.2024), l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
1.2.Le spese di lite del presente grado possono essere integralmente compensate ai sensi dell'art. 92,
c.2, c.p.c., anche in considerazione della novità della questione della ripartizione dell'assegno unico, da ultimo definita con sentenza n. 4672/2025 della Corte di Cassazione e dalla Circolare n. Pt_2
23/2022. 1.3. Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
visto l'art. 325 c.p.c., dichiara l'appello inammissibile;
compensa le spese di lite;
dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto;
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 18.3.2025
Il Consigliere Estensore La Presidente
dott.ssa Silvia Franzoso dott.ssa Rita Rigoni