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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 22/07/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME
in persona del Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 652 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2013, pendente tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Carabetta, giusta C.F._2 procura in calce al ricorso ex art. 702 bis;
-attori- contro
(C.F./P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Ferrari, Enrico Ferrari e
Giuseppe Zoffrea, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuto-
OGGETTO: intermediazione finanziaria – rapporti bancari.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 9.04.2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 16.04.2013, e Parte_1 Parte_3
convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il
[...] Controparte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) ritenere e dichiarare, ai sensi degli artt.
1325 e 1418 c.c. la nullità del contratto di acquisto dei titoli (codice e CP_2 denominazione 99984824 8,375% MZ07) sottoscritto dai coniugi per CP_2 Parte_1 violazione dell'obbligo di riportare per iscritto l'informazione relativa al livello di rischio dell'operazione e alla sua conseguente inadeguatezza rispetto alle esigenze dello stesso così come prescritto dall'art. 29, comma 3, del Reg. Consob n. 11522; 2) in via gradata, ritenere e dichiarare la nullità del contratto di cui sub 1) per violazione di norme imperative
Pagina 1 di 17 concernenti gli obblighi di informazione (antecedenti, contestuali e successivi alla conclusione del contratto quadro e dell'ordine di acquisto) e le altre regole di condotta imposte dalla normativa vigente all'epoca dei fatti sull'intermediario e per qualsivoglia altra motivazione;
3) ancora in via subordinata, in ipotesi di non accoglimento delle domande che precedono, ritenere e dichiarare che il contratto sub 1) è affetto da vizio di volontà consistente in dolo o errore essenziale determinante e, per l'effetto, annullare il contratto;
4) in via ancora più gradata, ritenere e dichiarare la risoluzione del contratto di deposito e amministrazione di strumenti finanziari n. 00544/00000394819/00000, rapporto 544/010/64-
4, stipulato dai coniugi e, con esso, del collegato ordine di acquisto del 20 Marzo Parte_1
2002 relativo ai titoli per inadempimento da parte dell'intermediario degli CP_2 obblighi nascenti per espressa previsione di legge dal c.d. “contratto quadro”; 5) e per
l'effetto condannare l'istituto convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di euro 38.758,57 (di cui euro 25.000,00 per la restituzione del capitale versato;
euro 13.758,57 per interessi e rivalutazione monetaria;
euro 11.627,77 quale ulteriore voce di risarcimento del danno patrimoniale e non subito dall'attore) ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, che si ritenga di giustizia;
6) dare atto della prontezza dei coniugi
a mettere a disposizione dell'Istituto i titoli acquistati;
7) condannare l' Parte_1 P_ convenuto alle spese, competenze ed onorari di difesa oltre CPA, IVA e spese forfettarie;
”.
A sostegno delle riportate conclusioni, deducevano: - di essere clienti dell'Istituto Credito
Emiliano, agenzia di San Pietro A Maida (Cz); - di aver evidenziato, sin dall'origine e per tutta la durata del rapporto con l'agenzia, di avere interesse a concludere operazioni che consistessero nel conservare con la più assoluta certezza il capitale;
- che ciononostante, in data 20.03.2002 il funzionario del predetto Istituto consigliava agli istanti l'acquisto (ordine n.
VB5442X/02/000000100) di titoli (codice e denominazione 99984824 CP_2 CP_2
8,375% MZ07) per un valore nominale di euro 25.000,00, prospettando un investimento redditizio e privo di rischi di perdita del capitale;
- che il suddetto investimento, invece, presentava un elevato rischio di perdita del capitale;
- che la somma investita proveniva dall'utilizzo di una somma depositata sul conto corrente intestato ai predetti coniugi, cioè da operazioni bancarie che non presentavano alcun rischio di perdita capitale;
- che la suddetta circostanza avrebbe dovuto indurre il funzionario del predetto istituto ad astenersi, in conformità con gli obblighi sanciti dall'art. 29 del regolamento Consob n. 11.522/98, dalla conclusione dell'ordine di acquisto dei titoli in quanto del tutto inidonei rispetto al CP_2
Pagina 2 di 17 profilo di investitore dei clienti;
- che agli istanti non veniva fornita alcuna informazione sull'elevato tasso di rischio del titolo né oralmente, né per iscritto, in dispregio delle regole dettate dagli artt. 28 e 29 del regolamento Consob n. 11.522/98; - che, anche successivamente, gli istanti non erano stati informati del forte indebitamento della sicchè non Controparte_4 erano stati messi nelle condizioni di valutare il disinvestimento delle somme con recupero del capitale;
- che l'operazione di acquisto dei titoli era per di più avvenuto in CP_2 conflitto di interessi essendo la stessa parte Consorzio di collocamento degli stessi;
- Pt_4 che in siffatte ipotesi, affinché l'intermediario possa dare corso all'operazione non è sufficiente il consenso espresso e consapevole del cliente, ma deve sussistere la rispondenza dell'operazione di un di lui interesse;
- che a causa della conclusione dell'operazione ad alto rischio, gli istanti subivano ingenti danni di natura patrimoniale e non;
- che i predetti comportamenti integravano la violazione di specifiche norma imperative: art. 21 lett. a) e b) del T.U.F.; artt. 27, 28 e 29 del regolamento Consob n. 11.522/98 con conseguentemente nullità dell'ordine di acquisto dei titoli impartito il 20.03.2002 ovvero integrazione CP_2 dei presupposti per dichiararne l'annullamento per dolo o errore determinante ovvero ancora la risoluzione per inadempimento dell'intermediario.
Si costituiva con comparsa l' che chiedeva: in via preliminare, Controparte_5 il mutamento del rito, con fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c.; in via principale, il rigetto, anche in accoglimento dell'eccezione di transazione, di tutte le domande proposte da parte avversa;
in via subordinata, se del caso riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, condannare gli attori a restituire al
Credito Emiliano i titoli obbligazionari per cui è causa, nonché le somme incassate a titolo di cedole oltre interessi;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.
Nello specifico, l' resistente in via preliminare ed assorbente deduceva che i coniugi P_
, nel dicembre 2004, a seguito di specifica trattativa, avevano concluso con il Parte_1
una transazione che aveva coperto ogni e qualsiasi domanda, per qualsiasi Controparte_1 titolo o ragione nei confronti della Banca, ove venivano, tra l'altro, espressamente indicate le obbligazioni Nel merito, contestava tutti gli assunti di parte ricorrente CP_2 evidenziando, in particolare, che gli obblighi informativi erano stati assolti e che gli istanti erano abituati ad investimenti ad alto rischio, avendo espresso la propensione ad investimenti che presentano anche massima rischiosità in funzione della ricerca della massima redditività.
Il G.I. diversamente impersonato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
Pagina 3 di 17 18.11.2013, disponeva il mutamento del rito e fissava l'udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed attraverso l'espletamento della prova orale ammessa.
All'udienza del 9.04.2025, la causa, assegnata allo scrivente magistrato nella fase di precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta in decisione con concessione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si precisa che la presente controversia è istata istruita da altro G.I. ed è stata assegnata allo scrivente Magistrato quando era già nella fase di precisazione delle conclusioni.
Prima di scrutinare il merito delle domande attoree all'odierno vaglio, gioverà fare, senza pretese di esaustività, delle preliminari considerazioni sui principi di diritto che regolano la materia oggetto di causa ovvero la (dedotta) violazione degli obblighi informativi gravanti sugli intermediari finanziari.
Come noto, il nostro ordinamento contempla apposite norme che provvedono a disciplinare gli obblighi di informazione nell'ambito della gestione del risparmio (art. 116, d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, di qui in poi T.U.B.) e dei servizi di investimento in generale (art. 21,
d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, di qui in poi T.U.F.). Detti obblighi – che sono posti a tutela non solo dell'interesse del singolo cliente ma anche dell'integrità dei mercati finanziari – si applicano non soltanto nei confronti del consumatore ma di qualunque cliente al dettaglio della banca o dell'intermediario finanziario e ciò trova ragionevole spiegazione, innanzi tutto, nell'elevata complessità del mercato finanziario, la cui adeguata comprensione richiede il possesso di precise competenze tecniche, e, inoltre, nella scarsa trasparenza che lo caratterizza, dovuta all'esteso intreccio di conflitti di interesse, non facilmente accertabili se non esplicitamente dichiarati.
Vi è da dire che a fronte di una massiccia presenza di norme che in vario modo e misura impongono specifici obblighi di informazione alla parte professionale, rare sono le disposizioni che si prendono carico di regolare le conseguenze di natura civilistica della violazione di tali obblighi. Indicazioni in tal senso mancano anche nella disciplina dei servizi finanziari, nonostante le importanti modifiche apportate al T.U.F. dal d. lgs. 17 settembre
2007, n. 164, con cui si è data attuazione alla dir. Ce 2004/39 relativa ai mercati degli
Pagina 4 di 17 strumenti finanziari, e dal d. lgs. 6 novembre 2007, n. 195, che ha attuato la dir. Ce 2004/109 sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza.
La lacuna pone un problema interpretativo di difficile soluzione su cui da tempo dibatte la dottrina e che è stato, altresì, più volte sottoposto al vaglio della giurisprudenza la quale, come noto, ha fornito risposte non univoche, tanto che si è ritenuto di dover richiedere l'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione (come si dirà infra).
Sulla circostanza che la violazione degli obblighi di informazione imposti agli intermediari finanziari comporti una responsabilità nei confronti del cliente la giurisprudenza, in verità, non ha mai evidenziato dubbi. È, invece, risultata divisa circa la natura da attribuire ad una tale responsabilità e, quindi, sull'individuazione dei conseguenti rimedi azionabili da parte degli investitori. Sono, in particolare, stati espressi tre diversi orientamenti: 1) quello secondo cui dalla violazione degli obblighi di informazione discenderebbe la nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c. (Trib. Cagliari, 2 gennaio 2006; Trib. Pescara, 28 febbraio
2006; Trib. Marsala, 12 luglio 2006; Trib. Firenze, 19 aprile 2005; Trib. Firenze, 18 febbraio
2005;Trib. Genova, 18 aprile 2005; Trib. Mantova, 1° dicembre 2004, ivi;
Trib. Catania, 25 novembre 2005;Trib. Milano, 31 gennaio 2005; Trib. Parma, 13 aprile 2005; Trib. Firenze, 19 febbraio 2005; Trib. Palermo, 17 gennaio 2005; Trib. Firenze, 30 maggio 2004; Trib. Parma,
21 ottobre 2005; Trib. Torino, 7 novembre 2005) o l'annullabilità per vizio del consenso
(Trib. Lanciano, 30 aprile 2007; Trib. Napoli, 7 novembre 2006; Trib. Ancona, 12 aprile
2007; Trib. Parma, 6 dicembre 2006) del contratto;
2) quello che invece configura un tale comportamento quale culpa in contrahendo fonte unicamente di risarcimento del danno (così, in particolare, l'unico precedente della Cassazione: Cass. 29 settembre 2005, n. 19024 nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Trani, 6 marzo 2007; Trib. Bergamo, 26 giugno 2006;
Trib. Foggia, 30 giugno 2006); 3) quello, infine, che considera la violazione dell'obbligo di informazione (e di valutazione) alla stregua di un inadempimento contrattuale, con conseguente diritto dell'investitore di ottenere la risoluzione del contratto quadro e il risarcimento integrale dei danni sofferti (Trib. Asti, 29 marzo 2007; Trib. Lecce, 12 giugno
2006; Trib. Bari, 7 novembre 2006; Trib. Padova, 17 maggio 2006; Trib. Foggia, 21 aprile
2006; Trib. Firenze, 21 febbraio 2006; Trib. Catania, 5 maggio 2006; Trib. Milano, 26 aprile
2006 e Trib. Genova, 22 febbraio 2006; Trib. Cosenza, 1° marzo 2006; Trib. Roma, 14 novembre 2005; Trib. Genova, 2 agosto 2005).
Pagina 5 di 17 Così, con le ordinanze nn. 3683 e 3684 del 16 febbraio 2007, la prima sezione civile della
Corte di Cassazione, preso atto dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine al se la violazione delle regole di comportamento da parte dell'intermediario possa comportare ai sensi dell'art. 1418, comma 1°, c.c. la nullità dei contratti di investimento e ritenendo, comunque, la questione di particolare importanza, rimetteva gli atti al primo presidente per l'assegnazione del ricorso alle Sezioni unite.
Ebbene, la decisione resa da queste ultime (Cass. civ. Sez. Unite, 19 dicembre 2007, n. 26724;
Cass. civ. Sez. Unite Sent., 19 dicembre 2007, n. 26725) si pone nella linea di continuità della tradizionale distinzione tra regole di comportamento e regole di validità del contratto, stabilendo, precisamente, che: a) la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti;
b) può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione;
c) in nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418, comma 1°, c.c.
Secondo la Suprema Corte, infatti, deve ritenersi che l'art. 1418 c.c. faccia esclusivo riferimento alla violazione di norme imperative inerenti alla struttura o al contenuto della fattispecie negoziale oppure alla legittimazione delle parti a stipulare il contratto e non certo alla violazione di quelle norme (pur sempre imperative ma diversamente sanzionate) che impongono alle parti degli obblighi comportamentali. La distinzione tra norme comportamentali e norme di validità del contratto è, d'altronde, fortemente radicata nei principi del nostro ordinamento giuridico. Per persuadersene è sufficiente considerare come dal fondamentale dovere che grava su ogni contraente di comportarsi secondo correttezza e buona fede - immanente all'intero sistema giuridico, in quanto riconducibile al dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost., e sottostante a quasi tutti i precetti legali di comportamento delle parti di un rapporto negoziale (ivi compresi quelli qui in esame) - il
Pagina 6 di 17 codice civile faccia discendere conseguenze che possono, a determinate condizioni, anche riflettersi sulla sopravvivenza dell'atto (come nel caso dell'annullamento per dolo o violenza, della rescissione per lesione enorme o della risoluzione per inadempimento) e che in ogni caso comportano responsabilità risarcitoria (contrattuale o precontrattuale), ma che, per ciò stesso, non sono evidentemente mai considerate tali da determinare la nullità radicale del contratto (semmai eventualmente annullabile, rescindibile o risolubile), ancorchè l'obbligo di comportarsi con correttezza e buona fede abbia indiscutibilmente carattere imperativo. Non si può certo ignorare che in diverse occasioni, in sede di legislazione speciale, sotto l'influsso del diritto comunitario, sono state effettuate scelte di differente tenore con una contaminazione tra profili comportamentali e sanzione della nullità del contratto (cfr., ad esempio, art. 52, comma 3, Codice Consumo che in tema di contratti a distanza prevede, a pena di nullità del contratto, che in caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del professionista e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore). Si tratta però, a ben vedere, di nullità testuali, varate proprio nell'assunto che in assenza di una specifica previsione legislativa non avrebbe potuto operare la nullità virtuale ai sensi dell'art. 1418, co. 1, c.c. Per la Corte è evidente, quindi, che gli interventi normativi richiamati hanno carattere settoriale e che in alcun modo, proprio per la loro frammentarietà, possono intaccare i principi ricavabili dall'impianto codicistico.
Per utilizzare le parole delle Sezioni Unite, quindi, “richiamando la distinzione già prima tracciata tra gli obblighi che precedono ed accompagnano la stipulazione del contratto
d'intermediazione e quelli che si riferiscono alla successiva fase esecutiva, può subito rilevarsi come la violazione dei primi (ove non si traduca addirittura in situazioni tali da determinare l'annullabilità - mai comunque la nullità - del contratto per vizi del consenso) è naturalmente destinata a produrre una responsabilità di tipo precontrattuale, da cui ovviamente discende l'obbligo per l'intermediario di risarcire gli eventuali danni […]. La violazione dei doveri dell'intermediario riguardanti invece la fase successiva alla stipulazione del contratto d'intermediazione può assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento
(o non esatto adempimento) contrattuale: giacchè quei doveri, pur essendo di fonte legale, derivano da norme inderogabili e sono quindi destinati ad integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale vigente tra le parti. Ne consegue che l'eventuale loro violazione, oltre
a generare eventuali obblighi risarcitori in forza dei principi generali sull'inadempimento
Pagina 7 di 17 contrattuale, può, ove ricorrano gli estremi di gravità postulati dall'art. 1455 c.c., condurre anche alla risoluzione del contratto d'intermediazione finanziaria in corso”.
E' doveroso osservare per dovere di completezza motivazionale che, anche dopo l'arresto delle Sezioni Unite, la giurisprudenza di merito successiva ha continuato e continua tutt'ora a pronunciarsi in modo difforme.
Vi sono, infatti, arresti nel senso dell'annullamento del contratto per vizio del consenso, in particolare per errore essenziale e riconoscibile. Tale ricostruzione impone all'investitore di dimostrare che se avesse ricevuto adeguate informazioni al momento della contrattazione, non avrebbe posto in essere l'operazione (cfr. Trib. Bologna, 17.10.2016, Trib. Udine, 29.2.2016,
Trib. Perugia, 28.11.2014).
Discostandosi dalle sentenze del 2007 sopra citate, una parte della giurisprudenza applica invece il rimedio della nullità del contratto sulla base del fatto che l'art. 21 T.U.F. (così come l'art. 28 del regolamento Consob del 2007 in base al quale le informazioni rilasciate dall'intermediario devono essere “corrette”, “chiare” e “non fuorvianti”, nonchè atte a far sì che il cliente “possa ragionevolmente comprendere” la natura e le caratteristiche dello specifico strumento finanziario raccomandato) costituirebbe norma imperativa, essendo la stessa dettata a presidio di interessi generali, quali la tutela dell'integrità del mercato finanziario e la protezione del risparmio pubblico a norma dell'art. 47 della Costituzione (cfr.
Trib. Bologna, 29.11.2018, App. Torino, 19.4.2017).
Un terzo orientamento individua nella risoluzione del contratto per inadempimento l'unico rimedio esperibile dall'investitore in caso di violazione dell'art. 21 T.U.F. (cfr. App. Bologna,
16.9.2015, Trib. Roma, 24.5.2013). In questi termini si è espressa anche la sentenza della
Corte d'Appello di Venezia del 18.6.2019 che ha sul punto richiamato la sentenza della Corte di Cassazione n. 15936/2018, secondo la quale “l'intermediario finanziario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari e, segnatamente, con particolare riferimento alla natura di essi e ai caratteri propri dell'emittente, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati”.
Un quarto orientamento riconosce, infine, la possibilità di richiedere il solo risarcimento del danno (cfr. Cass. civ. n. 6920/2018). Si tratta di una responsabilità di tipo contrattuale, con ogni conseguenza sul profilo dell'onere probatorio, posto che in capo agli investitori rimane quale unico onere quello di allegare puntualmente il danno riportato (soprattutto per quanto riguarda la quantificazione pecuniaria), che sarà costituito dalla differenza tra il valore di
Pagina 8 di 17 acquisto dello strumento finanziario e quello al momento della domanda ovvero quello precedente in cui il cliente ha avuto consapevolezza della perdita di valore, tenendo conto degli eventuali interessi percepiti e del valore attuale dello strumento (cfr. Cass. civ. n.
1511/2014).
Nel solco delle Sezioni Unite del 2007, peraltro, si registrano anche più recenti conferme della
Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 31/05/2021, n. 15099; Cass. civ. Sez. I Sent.,
10/04/2014, n. 8462).
Ciò posto, per quel che rileva nell'odierno giudizio, bisogna altresì precisare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, "in tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dal
D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma 6, in armonia con la regola generale stabilita dall'art.
1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti
a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonchè di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute" (Cass. n.10111 del 24/04/2018)” (Cass. civ. Sez. I, Ord., 24-09-
2018, n. 22463). “E' proprio applicando il principio sull'onere della prova nella materia contrattuale enunciato dalle Sezioni unite (Cass., Sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533) che
l'investitore dovrà allegare l'inadempimento di quelle obbligazioni disciplinate dal t.u.f. e dalla normativa regolamentare, e dovrà fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra questo e l'inadempimento. Il t.u.f. stabilisce che nei giudizi di risarcimento del danno
l'intermediario deve fornire la prova di aver agito con la specifica diligenza richiestagli, ma
l'inversione dell'onere della prova non attiene alla sussistenza del danno e al nesso di causalità, restando la dimostrazione di tali elementi onere dell'investitore” (Cass. civ.,
24/05/2019, n. 14335; Cass. civ. Sez. I Sent., 19/01/2016, n. 810).
Orbene, venendo al caso che ci occupa, gli odierni attori hanno specificamente allegato la violazione, da parte della Banca convenuta, degli obblighi informativi ad essa imposti con riguardo alla natura dei titoli oggetto di causa, deducendo che erano stati indotti CP_2 all'acquisto dei menzionati titoli attraverso la prospettazione, fatta loro da un funzionario
Pagina 9 di 17 dell'istituto di credito, di un investimento certamente redditizio e totalmente privo di rischi di perdita del capitale. Sulla scorta di tali allegazioni, come anticipato, hanno chiesto dichiararsi il contratto nullo per violazione delle norme imperative concernenti gli obblighi di informazione dell'intermediario, ovvero annullabile per vizio del consenso degli investitori, ovvero risolto per inadempimento dell'intermediario, con condanna, in ogni caso, alla restituzione del capitale versato oltre interessi, rivalutazione monetaria e al risarcimento del danno.
La convenuta ha contestato le pretese attoree eccependo, innanzitutto, l'esistenza di una transazione intervenuta tra le parti ed avente ad oggetto anche il rapporto per cui è causa e contestando, nel merito, le allegazioni di un suo inadempimento per avere, in realtà, assolto agli obblighi informativi ad essa imposti e per essere, in ogni caso, l'operazione contestata adeguata al profilo degli attori, abituati ad investimenti ad alto rischio.
Ebbene, così sinteticamente richiamati i termini della controversia, il Tribunale rileva innanzitutto che l'atto di transazione del 1.12.2004 (cfr. allegato 1 al fascicolo di parte convenuta), non è idoneo a paralizzare le domande spiegate dagli attori nell'odierno giudizio per una serie di motivi.
In primo luogo, dalla lettura dell'accordo transattivo si evince che oggetto ed occasione della transazione (l'unico indicato in modo specifico e certo) è una “operazione apparentemente non riconducibile alla loro” (degli attori) “movimentazione” e, quindi, un ammanco di euro
5.149,31 sul conto corrente n. 544/010/64-4 e non anche l'acquisto dei titoli Tale CP_2 ultimo investimento, invero, è menzionato in premessa – insieme a diverse altre operazioni – unicamente con riferimento alla circostanza che aveva “fornito” agli Parte_5 investitori la loro “posizione in strumenti finanziari al 27.02.2004” e che questi confermavano
“la congruità e correttezza” della stessa, con espressioni evidentemente riferite – per come è dato comprendere dal tenore dell'accordo transattivo e desumere dalla ragione della sua stipula, ovvero il detto ammanco – all'eventuale riscontro (da parte degli investitori) di altre anomalie in punto di movimenti o rendimento degli investimenti e, quindi, di irregolarità riferibili alla fase esecutiva dei rapporti in essere (laddove, secondo la prospettazione di parte convenuta, come si dirà, dovrebbe ritenersi tacitata anche la pretesa risarcitoria, oggetto dell'odierno giudizio, riferita al comportamento precontrattuale della Banca).
I sig.ri e hanno, quindi, certamente inteso tacitare ogni loro pretesa Pt_3 Parte_1 risarcitoria “in ragione degli eventi descritti in premessa” (ossia con riguardo alla circostanza
Pagina 10 di 17 che erano “state riscontrate sul dossier titoli no. 544/394819 operazioni in strumenti finanziari non riconducibili alla movimentazione dei sig.ri e Parte_3 [...]
che hanno determinato, in occasione della vendita degli stessi titoli, Parte_1 minusvalenze rispetto alle somme originariamente impiegate”) con l'accettazione di una somma di poco superiore al detto ammanco ovvero euro 6.200,00.
Diversamente da quanto dedotto da parte convenuta, non potevano validamente transigere alcunché rispetto “ad ogni e qualsiasi altra causale” ovvero “relativamente a tutti i rapporti intercorsi” con la banca, “alla prestazione di servizi di investimento in strumenti finanziari, ai servizi bancari in genere o comunque ad altre causali” posto che, stante l'estrema genericità e vaghezza di queste espressioni, vengono a mancare, in parte qua, due presupposti essenziali del contratto di transazione ovvero l'esistenza di una lite e la reciprocità delle concessioni.
Invero, all'atto della stipula dell'accordo transattivo in questione mancava – rispetto ad ogni possibile causale e a tutti i rapporti intercorsi tra le parti così come vagamente richiamati e in cui la convenuta deduce essere compreso il riferimento all'acquisto dei titoli – la CP_2 lite intesa come conflitto di interessi qualificato dalla pretesa di uno degli interessati e dalla resistenza dell'altro (Cass. Civ. n. 6636/1983), anche solo potenziale, non essendo in quel momento a monte configurabile né specificamente individuata dalla comune volontà negoziale (esteriorizzata nell'accordo) la situazione giuridica controversa su cui potesse incentrarsi un ipotetico futuro dissenso delle parti.
Sul punto, la convenuta ha rilevato che al momento della sottoscrizione dell'accordo transattivo (1.12.2004), gli istanti erano già stati resi edotti dell'insolvenza di e CP_2 quindi, inserendo l'operazione in questione nella scrittura, hanno transatto la relativa posizione.
In proposito – in disparte la mancata prova della ricezione della comunicazione del 3.03.2004
(all. 3 al fascicolo di parte resistente) sullo stato di insolvenza di da parte degli CP_2 investitori (che hanno contestato la circostanza, cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., ed avevano lamentato la mancata informazione sul forte indebitamento della Controparte_4 da parte della Banca anche dopo l'acquisto dei titoli già nel ricorso introduttivo); in disparte il fatto che il mandato conferito dagli investitori per l'ammissione al passivo (doc. 4 del fascicolo di parte resistente) non reca un'informativa utile a comprendere il senso dello stesso in funzione dell'investimento da loro fatto né risulta che sia stato loro spiegato in sede di sottoscrizione del mandato;
in disparte, ancora, il dato evidente che l'accordo transattivo è
Pagina 11 di 17 stato predisposto dalla Banca e sottoposto agli odierni attori unicamente per la firma senza, anche qui, alcuna prova che siano state loro fornite tutte le informazioni utili a comprendere la portata e le reali implicazioni dell'accordo; tenuto conto, per tutte e tre le considerazioni, che non vi è prova del fatto che gli odierni istanti fossero operatori qualificati in ambito finanziario (non essendovi proprio in atti informazioni sulla loro conoscenza in materia finanziaria che siano state raccolte dalla Banca, cfr. doc. 6 e 8 del fascicolo di parte resistente)
e che, pertanto, deve ritenersi che gli stessi fossero in possesso di competenze comuni in materia finanziaria e giuridica – non può non rilevarsi che gli investitori avrebbero potuto, in tesi, transigere la relativa posizione e tacitare le loro pretese risarcitorie se avessero saputo, al
1.12.2004, che essendo l'acquisto dei titoli un'operazione di investimento ad alto CP_2 rischio, avrebbero perso il capitale impiegato e se a quella data avessero già concretamente subito ed appurato la detta perdita laddove, invece, essi lamentano proprio di non essere stati resi edotti della rischiosità dell'investimento al momento dell'acquisto dei titoli e, per come è dato comprendere dalle reciproche deduzioni, non avevano ancora, alla sottoscrizione dell'accordo, effettiva cognizione delle concrete conseguenze pregiudizievoli dell'operazione effettuata.
Per utilizzare le parole della Suprema Corte in tema di esegesi del contratto di transazione,
“ove, rispetto a un medesimo rapporto, siano sorte o possano sorgere tra le parti più liti, in relazione a numerose questioni tra loro controverse, l'avere dichiarato, nello stipulare una transazione, di non aver più nulla a pretendere in dipendenza del rapporto non implica necessariamente che la transazione investa tutte le controversie potenziali o attuali, dal momento che a norma dell'art. 1364 c.c., le espressioni usate nel contratto, finanche ove generali, riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire;
cosicchè, se il negozio transattivo concerne soltanto alcuna delle eventuali controversie, esso non si estende, malgrado l'eventuale ampiezza dell'espressione adoperata, a quelle rimaste estranee all'accordo, il cui oggetto va determinato attraverso una valutazione di tutti gli elementi di fatto (v. Cass. n. 12367-18 e prima ancora Cass. n. 6351-81)” (Cass. civ., Sez. I,
Ord., 27/07/2021, n. 21557; vedi anche Tribunale di Verona, 2 agosto 2017 sulla nullità, per mancata individuazione della res dubia, dell'accordo transattivo tra la banca ed il cliente volto a definire le contestazioni sorte tra le parti relativamente ad una serie di contratti swap, laddove in esso non siano esplicitate le censure mosse dal cliente ai diversi contratti citati
Pagina 12 di 17 nelle sue premesse, cosicchè non risulti possibile stabilire se esse corrispondano o meno a quelle svolte nel giudizio in cui l'accordo transattivo è impugnato).
Evidente, pertanto, la non vincolatività del riferimento “ad ogni e qualsiasi altra causale” ovvero dell'espressione “relativamente a tutti i rapporti intercorsi” con cui la convenuta vorrebbe estendere la volontà transattiva delle parti non solo alle altre controversie (anche potenziali) dipendenti dal medesimo rapporto cui è riferito l'ammanco di euro 5.149,31 oggetto dell'accordo del 1.12.2004 (come nel caso esaminato dal citato arresto di legittimità) ma addirittura a qualsiasi altra controversia che potesse sorgere da tutti gli altri rapporti in essere tra le parti. Le richiamate espressioni, stante la loro eccessiva ampiezza e indeterminatezza, mancano di un concreto contenuto volitivo ben determinato e, pertanto, devono essere trattate alla stregua di mere clausole di stile (Cass. Civ., sez. III,
29/09/2011 n. 19876).
Alla luce delle appena esposte considerazioni, è chiaro quanto si accennava prima circa la mancanza, nell'accordo transattivo in questione, delle concessioni reciproche, non comprendendosi, a fronte della totalità delle pretese che gli attori avrebbero tacitato con riguardo a qualsiasi causale e qualsiasi rapporto intercorso con la Banca, quale commisurato sacrificio avrebbe fatto l'istituto di credito (ai fini della stessa configurabilità di un contratto di transazione), considerato che dei 6.200,00 euro versati agli investitori, 5.149,31 euro erano niente altro che l'ammanco verificatosi in danno degli odierni attori.
Invero, è stato correttamente osservato che la transazione è contratto che tende ad imprimere certezza giuridica a rapporti controversi, evitando che una rinuncia unilaterale ad una pretesa si risolva a esclusivo vantaggio di una sola delle parti a danno dell'altra. Pertanto, oltre al requisito dell'esistenza quanto meno potenziale di una controversia (c.d. res litigiosa), è necessario che la modifica in tutto o in parte delle pretese dei due contraenti sia reciproca sicchè qualora la rinuncia alla pretesa sia solo di una parte, venendo meno un elemento fondamentale dello schema tipico della transazione, il contratto è nullo per mancanza di causa, ai sensi degli artt. 1343 e 1418 c.c. (Tribunale Roma, 23 marzo 2005; nel senso della nullità assoluta della transazione che manchi delle reciproche concessioni Cass. Civ. n.
2154/1970).
Né giova alla tesi difensiva della convenuta il rilievo secondo cui, a prescindere dalla transazione, gli odierni attori avrebbero formulato, ai punti 2 e seguenti dell'accordo del
1.12.2004, delle rinunce aventi valenza autonoma e rilevante in sé.
Pagina 13 di 17 Ed invero, in disparte la circostanza già sopra rilevata della non vincolatività di una rinuncia che, per come formulata, non sia precisa e circostanziata deve rilevarsi che, nel caso di specie, volendo attribuirle il significato omnicomprensivo voluto dalla convenuta, si tratterebbe di una rinuncia volta ad aggirare il contenuto precettivo di norme – come quelle sugli obblighi informativi in materia di intermediazione finanziaria – inderogabili, perché poste a presidio di interessi (anche) generali, e, quindi, nulla (arg. Cass. Civ. n. 6664 del 01.03.2022).
Ciò detto con riguardo all'eccezione di intervenuta transazione, deve rilevarsi, alla luce delle emergenze istruttorie, che – a fronte dell'allegazione di parte attrice circa il mancato assolvimento degli obblighi informativi sull'operazione di investimento oggetto di causa da parte dell'intermediaria e, in particolare, la mancata prospettazione, dell'elevato grado di rischio della stessa – la Banca convenuta non ha affatto dimostrato che le dette informazioni sono state fornite.
Non risulta, infatti, che le stesse siano state rese per via documentale (non riscontrandosi in atti alcuna informativa sulla natura e le caratteristiche della specifica operazione oggetto di contesa ma solo un documento sui rischi generali degli investimenti finanziari, doc. 7 del fascicolo di parte convenuta) né oralmente (non avendo i testi addotti dalla resistente riferito alcunché in merito).
E' evidente, pertanto, che non sono stati assolti gli obblighi informativi sulla reale natura dell'operazione finanziaria proposta agli attori da parte della Banca convenuta la quale non ha dimostrato, come era suo onere, di aver agito con la specifica diligenza richiesta mancando di fornire le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del rischio sotteso alla detta specifica operazione.
Non giova alle difese di parte convenuta la circostanza, evidenziata dalla Banca, che gli odierni attori erano abituati ad operazioni ad alto rischio, avendo espresso la propensione ad investimenti che presentano anche massima rischiosità in funzione della ricerca della massima redditività (cfr. doc. 8 del fascicolo di parte resistente).
Si ribadisce, infatti, che in tema d'intermediazione finanziaria, e con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio nei giudizi di responsabilità per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni poste a carico dell'intermediario, l'investitore è tenuto ad allegare specificamente gli obblighi rimasti inadempiuti, tra quelli previsti dal contratto di negoziazione, dal D.Lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria, nonchè a fornire la prova del danno subito e del nesso di causalità tra quest'ultimo e l'inadempimento, mentre
Pagina 14 di 17 l'intermediario è tenuto a provare di aver ottemperato agli obblighi di cui l'investitore ha allegato l'inadempimento, e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la diligenza specificamente richiesta dall'attività esercitata a titolo professionale (cfr. Cass., Sez. I,
24/05/2019, n. 14335; 24/04/2018, n. 10111; 19/01/ 2016, n. 810).
E' stato tuttavia precisato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 19/04/2021, n.
10251) che la funzione sistematica assegnata agli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, ai fini del riequilibrio dell'asimmetria riscontrabile sotto il profilo conoscitivo-informativo tra le parti del rapporto contrattuale, comporta, nel caso in cui sia provato l'inadempimento, una presunzione di sussistenza del nesso causale, che pone a carico dell'intermediario l'onere di fornire la prova contraria: tale prova non può essere tuttavia desunta dalla generica propensione al rischio dello investitore, emergente anche da scelte pregresse intrinsecamente rischiose, dal momento che anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi maggiori rischi in funzione del conseguimento di un più elevato profitto deve essere posto in grado di valutare la convenienza e l'opportunità della sua scelta d'investimento, confrontandola con altre possibilità offerte dal mercato, sulla base delle informazioni che l'intermediario è tenuto a fornirgli (cfr. Cass., Sez. I, 28/07/2020, n. 16126;
17/04/2020, n. 7905; 28/02/2018, n. 4727).
Pertanto, quando anche – come evidenziato da parte convenuta – alla data di acquisto dei titoli
(marzo 2002) nessuno potesse prevedere il defoult di non essendo questo allora CP_2 percepito come emittente “a rischio”, la Banca era tenuta ad informare i clienti che si trattava di titoli rischiosi e tenere conto che, per tale rischiosità, non erano consigliabili alla comune clientela, ma ad investitori professionali o comunque dotati di una certa esperienza nel settore.
In mancanza di prova circa il possesso delle dette competenze, come già detto, deve ritenersi che gli odierni attori, pur essendo titolari di un ingente patrimonio ed avendo effettuato in passato altri investimenti finanziari, fossero clienti comuni a cui la Banca era obbligata di fornire un'informazione puntuale e capillare e che, in base alla comune esperienza, in caso di compiuta informazione, si sarebbero astenuti dall'effettuare l'operazione.
Sulla presunzione della sussistenza del nesso di causalità sulla base del id quod plerumque accidit, la Suprema Corte ha evidenziato che, ai fini della prova per presunzioni, non è necessario che il fatto ignoto appaia come l'unica possibile conseguenza di quelli accertati in giudizio, ma è sufficiente che sia ricollegabile agli stessi secondo criteri di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, verificabile secondo
Pagina 15 di 17 regole di comune esperienza (cfr. Cass., Sez. III, 21/01/2020, n. 1163; Cass., Sez. II, 6/02/
2019, n. 3513; 31/10/2011, n. 22656), e dall'altro che, in materia di intermediazione finanziaria, la mancata somministrazione delle informazioni relative ai titoli da acquistare costituisce una condotta omissiva normalmente idonea a cagionare il pregiudizio lamentato dall'investitore, configurandosi come un fattore di disorientamento tale da condizionare in modo scorretto le sue scelte di investimento (cfr. Cass., Sez. VI, 3/10/2018, n. 24142; Cass.,
Sez. I, 16/02/2018, n. 3914).
Pertanto, la valutazione sull'adeguatezza dell'operazione rispetto al profilo di rischio degli investitori e sull'esperienza da questi ultimi maturata in materia di investimenti finanziari non
è di per sè sufficiente a dispensare l'intermediario dagli obblighi informativi posti a suo carico, giacchè la circostanza che il cliente propenda per investimenti rischiosi non esclude la facoltà dello stesso di selezionare tra gli stessi quelli che, a suo giudizio, presentino maggiori probabilità di successo, sulla base delle informazioni che l'intermediario è tenuto a fornirgli
(cfr. Cass., Sez. I, 31/08/2020, n. 18153; 4/04/2018, n. 8333). Qualora, come nella specie, il cliente non rivesta le caratteristiche dell'investitore abilitato o professionale, la sua accertata propensione al rischio non fa venir meno gli obblighi informativi dell'intermediario, ma li qualifica in modo peculiare, nel senso che l'esperienza dell'investitore e le scelte da lui compiute in precedenza devono orientare l'individuazione delle informazioni da fornire, indirizzandola verso quelle riguardanti le caratteristiche specifiche e non generalmente o facilmente accessibili del prodotto: ciò anche in considerazione del fatto che quanto più elevato è il rischio dell'investimento, tanto più puntuali devono essere le informazioni fornite, dovendosi verificare se le decisioni d'investimento adottate dal cliente si siano fondate su una conoscenza effettiva dei rischi conoscibili del prodotto (cfr. Cass., Sez. I, 14/11/2018, n.
29353; 27/ 04/2018, n. 10286; 22/12/2017, n. 30902).
Per tutti questi motivi, assorbita ogni altra questione, accertata la responsabilità precontrattuale della Banca convenuta, deve essere accolta la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice (cfr. n. 5 delle conclusioni del ricorso introduttivo).
Sul piano della relativa quantificazione può ritenersi provato il danno emergente pari al valore del capitale investito e perso (euro 25.138,71), atteso che l'investimento, secondo la logica presuntiva fondata sulle pregresse considerazioni, non sarebbe stato effettuato dagli investitori ove gli stessi fossero stati correttamente informati.
Pagina 16 di 17 Dovranno, viceversa, esser sottratte dal detto importo le somme incassate dagli investitori, in relazione ai titoli in questione (pari ad euro 2.093,00 più euro 3.044,50, doc. 14 e 44 del fascicolo di pate resistente), in applicazione del criterio generale della compensatio lucri cum damno e occorrendo nella determinazione del risarcimento, tener conto anche di tutti i vantaggi nel contempo derivati al danneggiato, non potendo questi conseguire una ingiustificata locupletazione per effetto dell'inadempimento (v. in relazione agli strumenti finanziari, Cass. Sez. 1, n. 16088 del 18/06/2018).
Conclusivamente, la Banca convenuta deve essere condannata al pagamento in favore degli attori della somma di euro € 20.001,21, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Non vi sono, invece, margini per accogliere la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale in mancanza di specifiche allegazioni assertive e probatorie sul punto.
Le spese di lite vengono poste a carico della parte convenuta soccombente e liquidate in dispositivo in base al valore della controversia (compensi liquidati nei medi per tutte le fasi processuali).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento, in favore degli attori, della somma di euro € 20.001,21 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) condanna alla rifusione in favore degli attori delle spese del presente Controparte_1 procedimento che liquida in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, oltre Iva e Cpa come per legge.
Lamezia Terme, 22.07.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
Pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME
in persona del Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 652 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2013, pendente tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Carabetta, giusta C.F._2 procura in calce al ricorso ex art. 702 bis;
-attori- contro
(C.F./P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Ferrari, Enrico Ferrari e
Giuseppe Zoffrea, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuto-
OGGETTO: intermediazione finanziaria – rapporti bancari.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 9.04.2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 16.04.2013, e Parte_1 Parte_3
convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il
[...] Controparte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) ritenere e dichiarare, ai sensi degli artt.
1325 e 1418 c.c. la nullità del contratto di acquisto dei titoli (codice e CP_2 denominazione 99984824 8,375% MZ07) sottoscritto dai coniugi per CP_2 Parte_1 violazione dell'obbligo di riportare per iscritto l'informazione relativa al livello di rischio dell'operazione e alla sua conseguente inadeguatezza rispetto alle esigenze dello stesso così come prescritto dall'art. 29, comma 3, del Reg. Consob n. 11522; 2) in via gradata, ritenere e dichiarare la nullità del contratto di cui sub 1) per violazione di norme imperative
Pagina 1 di 17 concernenti gli obblighi di informazione (antecedenti, contestuali e successivi alla conclusione del contratto quadro e dell'ordine di acquisto) e le altre regole di condotta imposte dalla normativa vigente all'epoca dei fatti sull'intermediario e per qualsivoglia altra motivazione;
3) ancora in via subordinata, in ipotesi di non accoglimento delle domande che precedono, ritenere e dichiarare che il contratto sub 1) è affetto da vizio di volontà consistente in dolo o errore essenziale determinante e, per l'effetto, annullare il contratto;
4) in via ancora più gradata, ritenere e dichiarare la risoluzione del contratto di deposito e amministrazione di strumenti finanziari n. 00544/00000394819/00000, rapporto 544/010/64-
4, stipulato dai coniugi e, con esso, del collegato ordine di acquisto del 20 Marzo Parte_1
2002 relativo ai titoli per inadempimento da parte dell'intermediario degli CP_2 obblighi nascenti per espressa previsione di legge dal c.d. “contratto quadro”; 5) e per
l'effetto condannare l'istituto convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di euro 38.758,57 (di cui euro 25.000,00 per la restituzione del capitale versato;
euro 13.758,57 per interessi e rivalutazione monetaria;
euro 11.627,77 quale ulteriore voce di risarcimento del danno patrimoniale e non subito dall'attore) ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, che si ritenga di giustizia;
6) dare atto della prontezza dei coniugi
a mettere a disposizione dell'Istituto i titoli acquistati;
7) condannare l' Parte_1 P_ convenuto alle spese, competenze ed onorari di difesa oltre CPA, IVA e spese forfettarie;
”.
A sostegno delle riportate conclusioni, deducevano: - di essere clienti dell'Istituto Credito
Emiliano, agenzia di San Pietro A Maida (Cz); - di aver evidenziato, sin dall'origine e per tutta la durata del rapporto con l'agenzia, di avere interesse a concludere operazioni che consistessero nel conservare con la più assoluta certezza il capitale;
- che ciononostante, in data 20.03.2002 il funzionario del predetto Istituto consigliava agli istanti l'acquisto (ordine n.
VB5442X/02/000000100) di titoli (codice e denominazione 99984824 CP_2 CP_2
8,375% MZ07) per un valore nominale di euro 25.000,00, prospettando un investimento redditizio e privo di rischi di perdita del capitale;
- che il suddetto investimento, invece, presentava un elevato rischio di perdita del capitale;
- che la somma investita proveniva dall'utilizzo di una somma depositata sul conto corrente intestato ai predetti coniugi, cioè da operazioni bancarie che non presentavano alcun rischio di perdita capitale;
- che la suddetta circostanza avrebbe dovuto indurre il funzionario del predetto istituto ad astenersi, in conformità con gli obblighi sanciti dall'art. 29 del regolamento Consob n. 11.522/98, dalla conclusione dell'ordine di acquisto dei titoli in quanto del tutto inidonei rispetto al CP_2
Pagina 2 di 17 profilo di investitore dei clienti;
- che agli istanti non veniva fornita alcuna informazione sull'elevato tasso di rischio del titolo né oralmente, né per iscritto, in dispregio delle regole dettate dagli artt. 28 e 29 del regolamento Consob n. 11.522/98; - che, anche successivamente, gli istanti non erano stati informati del forte indebitamento della sicchè non Controparte_4 erano stati messi nelle condizioni di valutare il disinvestimento delle somme con recupero del capitale;
- che l'operazione di acquisto dei titoli era per di più avvenuto in CP_2 conflitto di interessi essendo la stessa parte Consorzio di collocamento degli stessi;
- Pt_4 che in siffatte ipotesi, affinché l'intermediario possa dare corso all'operazione non è sufficiente il consenso espresso e consapevole del cliente, ma deve sussistere la rispondenza dell'operazione di un di lui interesse;
- che a causa della conclusione dell'operazione ad alto rischio, gli istanti subivano ingenti danni di natura patrimoniale e non;
- che i predetti comportamenti integravano la violazione di specifiche norma imperative: art. 21 lett. a) e b) del T.U.F.; artt. 27, 28 e 29 del regolamento Consob n. 11.522/98 con conseguentemente nullità dell'ordine di acquisto dei titoli impartito il 20.03.2002 ovvero integrazione CP_2 dei presupposti per dichiararne l'annullamento per dolo o errore determinante ovvero ancora la risoluzione per inadempimento dell'intermediario.
Si costituiva con comparsa l' che chiedeva: in via preliminare, Controparte_5 il mutamento del rito, con fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c.; in via principale, il rigetto, anche in accoglimento dell'eccezione di transazione, di tutte le domande proposte da parte avversa;
in via subordinata, se del caso riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, condannare gli attori a restituire al
Credito Emiliano i titoli obbligazionari per cui è causa, nonché le somme incassate a titolo di cedole oltre interessi;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.
Nello specifico, l' resistente in via preliminare ed assorbente deduceva che i coniugi P_
, nel dicembre 2004, a seguito di specifica trattativa, avevano concluso con il Parte_1
una transazione che aveva coperto ogni e qualsiasi domanda, per qualsiasi Controparte_1 titolo o ragione nei confronti della Banca, ove venivano, tra l'altro, espressamente indicate le obbligazioni Nel merito, contestava tutti gli assunti di parte ricorrente CP_2 evidenziando, in particolare, che gli obblighi informativi erano stati assolti e che gli istanti erano abituati ad investimenti ad alto rischio, avendo espresso la propensione ad investimenti che presentano anche massima rischiosità in funzione della ricerca della massima redditività.
Il G.I. diversamente impersonato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
Pagina 3 di 17 18.11.2013, disponeva il mutamento del rito e fissava l'udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed attraverso l'espletamento della prova orale ammessa.
All'udienza del 9.04.2025, la causa, assegnata allo scrivente magistrato nella fase di precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta in decisione con concessione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si precisa che la presente controversia è istata istruita da altro G.I. ed è stata assegnata allo scrivente Magistrato quando era già nella fase di precisazione delle conclusioni.
Prima di scrutinare il merito delle domande attoree all'odierno vaglio, gioverà fare, senza pretese di esaustività, delle preliminari considerazioni sui principi di diritto che regolano la materia oggetto di causa ovvero la (dedotta) violazione degli obblighi informativi gravanti sugli intermediari finanziari.
Come noto, il nostro ordinamento contempla apposite norme che provvedono a disciplinare gli obblighi di informazione nell'ambito della gestione del risparmio (art. 116, d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, di qui in poi T.U.B.) e dei servizi di investimento in generale (art. 21,
d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, di qui in poi T.U.F.). Detti obblighi – che sono posti a tutela non solo dell'interesse del singolo cliente ma anche dell'integrità dei mercati finanziari – si applicano non soltanto nei confronti del consumatore ma di qualunque cliente al dettaglio della banca o dell'intermediario finanziario e ciò trova ragionevole spiegazione, innanzi tutto, nell'elevata complessità del mercato finanziario, la cui adeguata comprensione richiede il possesso di precise competenze tecniche, e, inoltre, nella scarsa trasparenza che lo caratterizza, dovuta all'esteso intreccio di conflitti di interesse, non facilmente accertabili se non esplicitamente dichiarati.
Vi è da dire che a fronte di una massiccia presenza di norme che in vario modo e misura impongono specifici obblighi di informazione alla parte professionale, rare sono le disposizioni che si prendono carico di regolare le conseguenze di natura civilistica della violazione di tali obblighi. Indicazioni in tal senso mancano anche nella disciplina dei servizi finanziari, nonostante le importanti modifiche apportate al T.U.F. dal d. lgs. 17 settembre
2007, n. 164, con cui si è data attuazione alla dir. Ce 2004/39 relativa ai mercati degli
Pagina 4 di 17 strumenti finanziari, e dal d. lgs. 6 novembre 2007, n. 195, che ha attuato la dir. Ce 2004/109 sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza.
La lacuna pone un problema interpretativo di difficile soluzione su cui da tempo dibatte la dottrina e che è stato, altresì, più volte sottoposto al vaglio della giurisprudenza la quale, come noto, ha fornito risposte non univoche, tanto che si è ritenuto di dover richiedere l'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione (come si dirà infra).
Sulla circostanza che la violazione degli obblighi di informazione imposti agli intermediari finanziari comporti una responsabilità nei confronti del cliente la giurisprudenza, in verità, non ha mai evidenziato dubbi. È, invece, risultata divisa circa la natura da attribuire ad una tale responsabilità e, quindi, sull'individuazione dei conseguenti rimedi azionabili da parte degli investitori. Sono, in particolare, stati espressi tre diversi orientamenti: 1) quello secondo cui dalla violazione degli obblighi di informazione discenderebbe la nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c. (Trib. Cagliari, 2 gennaio 2006; Trib. Pescara, 28 febbraio
2006; Trib. Marsala, 12 luglio 2006; Trib. Firenze, 19 aprile 2005; Trib. Firenze, 18 febbraio
2005;Trib. Genova, 18 aprile 2005; Trib. Mantova, 1° dicembre 2004, ivi;
Trib. Catania, 25 novembre 2005;Trib. Milano, 31 gennaio 2005; Trib. Parma, 13 aprile 2005; Trib. Firenze, 19 febbraio 2005; Trib. Palermo, 17 gennaio 2005; Trib. Firenze, 30 maggio 2004; Trib. Parma,
21 ottobre 2005; Trib. Torino, 7 novembre 2005) o l'annullabilità per vizio del consenso
(Trib. Lanciano, 30 aprile 2007; Trib. Napoli, 7 novembre 2006; Trib. Ancona, 12 aprile
2007; Trib. Parma, 6 dicembre 2006) del contratto;
2) quello che invece configura un tale comportamento quale culpa in contrahendo fonte unicamente di risarcimento del danno (così, in particolare, l'unico precedente della Cassazione: Cass. 29 settembre 2005, n. 19024 nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Trani, 6 marzo 2007; Trib. Bergamo, 26 giugno 2006;
Trib. Foggia, 30 giugno 2006); 3) quello, infine, che considera la violazione dell'obbligo di informazione (e di valutazione) alla stregua di un inadempimento contrattuale, con conseguente diritto dell'investitore di ottenere la risoluzione del contratto quadro e il risarcimento integrale dei danni sofferti (Trib. Asti, 29 marzo 2007; Trib. Lecce, 12 giugno
2006; Trib. Bari, 7 novembre 2006; Trib. Padova, 17 maggio 2006; Trib. Foggia, 21 aprile
2006; Trib. Firenze, 21 febbraio 2006; Trib. Catania, 5 maggio 2006; Trib. Milano, 26 aprile
2006 e Trib. Genova, 22 febbraio 2006; Trib. Cosenza, 1° marzo 2006; Trib. Roma, 14 novembre 2005; Trib. Genova, 2 agosto 2005).
Pagina 5 di 17 Così, con le ordinanze nn. 3683 e 3684 del 16 febbraio 2007, la prima sezione civile della
Corte di Cassazione, preso atto dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine al se la violazione delle regole di comportamento da parte dell'intermediario possa comportare ai sensi dell'art. 1418, comma 1°, c.c. la nullità dei contratti di investimento e ritenendo, comunque, la questione di particolare importanza, rimetteva gli atti al primo presidente per l'assegnazione del ricorso alle Sezioni unite.
Ebbene, la decisione resa da queste ultime (Cass. civ. Sez. Unite, 19 dicembre 2007, n. 26724;
Cass. civ. Sez. Unite Sent., 19 dicembre 2007, n. 26725) si pone nella linea di continuità della tradizionale distinzione tra regole di comportamento e regole di validità del contratto, stabilendo, precisamente, che: a) la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti;
b) può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione;
c) in nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418, comma 1°, c.c.
Secondo la Suprema Corte, infatti, deve ritenersi che l'art. 1418 c.c. faccia esclusivo riferimento alla violazione di norme imperative inerenti alla struttura o al contenuto della fattispecie negoziale oppure alla legittimazione delle parti a stipulare il contratto e non certo alla violazione di quelle norme (pur sempre imperative ma diversamente sanzionate) che impongono alle parti degli obblighi comportamentali. La distinzione tra norme comportamentali e norme di validità del contratto è, d'altronde, fortemente radicata nei principi del nostro ordinamento giuridico. Per persuadersene è sufficiente considerare come dal fondamentale dovere che grava su ogni contraente di comportarsi secondo correttezza e buona fede - immanente all'intero sistema giuridico, in quanto riconducibile al dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost., e sottostante a quasi tutti i precetti legali di comportamento delle parti di un rapporto negoziale (ivi compresi quelli qui in esame) - il
Pagina 6 di 17 codice civile faccia discendere conseguenze che possono, a determinate condizioni, anche riflettersi sulla sopravvivenza dell'atto (come nel caso dell'annullamento per dolo o violenza, della rescissione per lesione enorme o della risoluzione per inadempimento) e che in ogni caso comportano responsabilità risarcitoria (contrattuale o precontrattuale), ma che, per ciò stesso, non sono evidentemente mai considerate tali da determinare la nullità radicale del contratto (semmai eventualmente annullabile, rescindibile o risolubile), ancorchè l'obbligo di comportarsi con correttezza e buona fede abbia indiscutibilmente carattere imperativo. Non si può certo ignorare che in diverse occasioni, in sede di legislazione speciale, sotto l'influsso del diritto comunitario, sono state effettuate scelte di differente tenore con una contaminazione tra profili comportamentali e sanzione della nullità del contratto (cfr., ad esempio, art. 52, comma 3, Codice Consumo che in tema di contratti a distanza prevede, a pena di nullità del contratto, che in caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del professionista e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore). Si tratta però, a ben vedere, di nullità testuali, varate proprio nell'assunto che in assenza di una specifica previsione legislativa non avrebbe potuto operare la nullità virtuale ai sensi dell'art. 1418, co. 1, c.c. Per la Corte è evidente, quindi, che gli interventi normativi richiamati hanno carattere settoriale e che in alcun modo, proprio per la loro frammentarietà, possono intaccare i principi ricavabili dall'impianto codicistico.
Per utilizzare le parole delle Sezioni Unite, quindi, “richiamando la distinzione già prima tracciata tra gli obblighi che precedono ed accompagnano la stipulazione del contratto
d'intermediazione e quelli che si riferiscono alla successiva fase esecutiva, può subito rilevarsi come la violazione dei primi (ove non si traduca addirittura in situazioni tali da determinare l'annullabilità - mai comunque la nullità - del contratto per vizi del consenso) è naturalmente destinata a produrre una responsabilità di tipo precontrattuale, da cui ovviamente discende l'obbligo per l'intermediario di risarcire gli eventuali danni […]. La violazione dei doveri dell'intermediario riguardanti invece la fase successiva alla stipulazione del contratto d'intermediazione può assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento
(o non esatto adempimento) contrattuale: giacchè quei doveri, pur essendo di fonte legale, derivano da norme inderogabili e sono quindi destinati ad integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale vigente tra le parti. Ne consegue che l'eventuale loro violazione, oltre
a generare eventuali obblighi risarcitori in forza dei principi generali sull'inadempimento
Pagina 7 di 17 contrattuale, può, ove ricorrano gli estremi di gravità postulati dall'art. 1455 c.c., condurre anche alla risoluzione del contratto d'intermediazione finanziaria in corso”.
E' doveroso osservare per dovere di completezza motivazionale che, anche dopo l'arresto delle Sezioni Unite, la giurisprudenza di merito successiva ha continuato e continua tutt'ora a pronunciarsi in modo difforme.
Vi sono, infatti, arresti nel senso dell'annullamento del contratto per vizio del consenso, in particolare per errore essenziale e riconoscibile. Tale ricostruzione impone all'investitore di dimostrare che se avesse ricevuto adeguate informazioni al momento della contrattazione, non avrebbe posto in essere l'operazione (cfr. Trib. Bologna, 17.10.2016, Trib. Udine, 29.2.2016,
Trib. Perugia, 28.11.2014).
Discostandosi dalle sentenze del 2007 sopra citate, una parte della giurisprudenza applica invece il rimedio della nullità del contratto sulla base del fatto che l'art. 21 T.U.F. (così come l'art. 28 del regolamento Consob del 2007 in base al quale le informazioni rilasciate dall'intermediario devono essere “corrette”, “chiare” e “non fuorvianti”, nonchè atte a far sì che il cliente “possa ragionevolmente comprendere” la natura e le caratteristiche dello specifico strumento finanziario raccomandato) costituirebbe norma imperativa, essendo la stessa dettata a presidio di interessi generali, quali la tutela dell'integrità del mercato finanziario e la protezione del risparmio pubblico a norma dell'art. 47 della Costituzione (cfr.
Trib. Bologna, 29.11.2018, App. Torino, 19.4.2017).
Un terzo orientamento individua nella risoluzione del contratto per inadempimento l'unico rimedio esperibile dall'investitore in caso di violazione dell'art. 21 T.U.F. (cfr. App. Bologna,
16.9.2015, Trib. Roma, 24.5.2013). In questi termini si è espressa anche la sentenza della
Corte d'Appello di Venezia del 18.6.2019 che ha sul punto richiamato la sentenza della Corte di Cassazione n. 15936/2018, secondo la quale “l'intermediario finanziario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari e, segnatamente, con particolare riferimento alla natura di essi e ai caratteri propri dell'emittente, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati”.
Un quarto orientamento riconosce, infine, la possibilità di richiedere il solo risarcimento del danno (cfr. Cass. civ. n. 6920/2018). Si tratta di una responsabilità di tipo contrattuale, con ogni conseguenza sul profilo dell'onere probatorio, posto che in capo agli investitori rimane quale unico onere quello di allegare puntualmente il danno riportato (soprattutto per quanto riguarda la quantificazione pecuniaria), che sarà costituito dalla differenza tra il valore di
Pagina 8 di 17 acquisto dello strumento finanziario e quello al momento della domanda ovvero quello precedente in cui il cliente ha avuto consapevolezza della perdita di valore, tenendo conto degli eventuali interessi percepiti e del valore attuale dello strumento (cfr. Cass. civ. n.
1511/2014).
Nel solco delle Sezioni Unite del 2007, peraltro, si registrano anche più recenti conferme della
Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 31/05/2021, n. 15099; Cass. civ. Sez. I Sent.,
10/04/2014, n. 8462).
Ciò posto, per quel che rileva nell'odierno giudizio, bisogna altresì precisare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, "in tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dal
D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma 6, in armonia con la regola generale stabilita dall'art.
1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti
a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonchè di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute" (Cass. n.10111 del 24/04/2018)” (Cass. civ. Sez. I, Ord., 24-09-
2018, n. 22463). “E' proprio applicando il principio sull'onere della prova nella materia contrattuale enunciato dalle Sezioni unite (Cass., Sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533) che
l'investitore dovrà allegare l'inadempimento di quelle obbligazioni disciplinate dal t.u.f. e dalla normativa regolamentare, e dovrà fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra questo e l'inadempimento. Il t.u.f. stabilisce che nei giudizi di risarcimento del danno
l'intermediario deve fornire la prova di aver agito con la specifica diligenza richiestagli, ma
l'inversione dell'onere della prova non attiene alla sussistenza del danno e al nesso di causalità, restando la dimostrazione di tali elementi onere dell'investitore” (Cass. civ.,
24/05/2019, n. 14335; Cass. civ. Sez. I Sent., 19/01/2016, n. 810).
Orbene, venendo al caso che ci occupa, gli odierni attori hanno specificamente allegato la violazione, da parte della Banca convenuta, degli obblighi informativi ad essa imposti con riguardo alla natura dei titoli oggetto di causa, deducendo che erano stati indotti CP_2 all'acquisto dei menzionati titoli attraverso la prospettazione, fatta loro da un funzionario
Pagina 9 di 17 dell'istituto di credito, di un investimento certamente redditizio e totalmente privo di rischi di perdita del capitale. Sulla scorta di tali allegazioni, come anticipato, hanno chiesto dichiararsi il contratto nullo per violazione delle norme imperative concernenti gli obblighi di informazione dell'intermediario, ovvero annullabile per vizio del consenso degli investitori, ovvero risolto per inadempimento dell'intermediario, con condanna, in ogni caso, alla restituzione del capitale versato oltre interessi, rivalutazione monetaria e al risarcimento del danno.
La convenuta ha contestato le pretese attoree eccependo, innanzitutto, l'esistenza di una transazione intervenuta tra le parti ed avente ad oggetto anche il rapporto per cui è causa e contestando, nel merito, le allegazioni di un suo inadempimento per avere, in realtà, assolto agli obblighi informativi ad essa imposti e per essere, in ogni caso, l'operazione contestata adeguata al profilo degli attori, abituati ad investimenti ad alto rischio.
Ebbene, così sinteticamente richiamati i termini della controversia, il Tribunale rileva innanzitutto che l'atto di transazione del 1.12.2004 (cfr. allegato 1 al fascicolo di parte convenuta), non è idoneo a paralizzare le domande spiegate dagli attori nell'odierno giudizio per una serie di motivi.
In primo luogo, dalla lettura dell'accordo transattivo si evince che oggetto ed occasione della transazione (l'unico indicato in modo specifico e certo) è una “operazione apparentemente non riconducibile alla loro” (degli attori) “movimentazione” e, quindi, un ammanco di euro
5.149,31 sul conto corrente n. 544/010/64-4 e non anche l'acquisto dei titoli Tale CP_2 ultimo investimento, invero, è menzionato in premessa – insieme a diverse altre operazioni – unicamente con riferimento alla circostanza che aveva “fornito” agli Parte_5 investitori la loro “posizione in strumenti finanziari al 27.02.2004” e che questi confermavano
“la congruità e correttezza” della stessa, con espressioni evidentemente riferite – per come è dato comprendere dal tenore dell'accordo transattivo e desumere dalla ragione della sua stipula, ovvero il detto ammanco – all'eventuale riscontro (da parte degli investitori) di altre anomalie in punto di movimenti o rendimento degli investimenti e, quindi, di irregolarità riferibili alla fase esecutiva dei rapporti in essere (laddove, secondo la prospettazione di parte convenuta, come si dirà, dovrebbe ritenersi tacitata anche la pretesa risarcitoria, oggetto dell'odierno giudizio, riferita al comportamento precontrattuale della Banca).
I sig.ri e hanno, quindi, certamente inteso tacitare ogni loro pretesa Pt_3 Parte_1 risarcitoria “in ragione degli eventi descritti in premessa” (ossia con riguardo alla circostanza
Pagina 10 di 17 che erano “state riscontrate sul dossier titoli no. 544/394819 operazioni in strumenti finanziari non riconducibili alla movimentazione dei sig.ri e Parte_3 [...]
che hanno determinato, in occasione della vendita degli stessi titoli, Parte_1 minusvalenze rispetto alle somme originariamente impiegate”) con l'accettazione di una somma di poco superiore al detto ammanco ovvero euro 6.200,00.
Diversamente da quanto dedotto da parte convenuta, non potevano validamente transigere alcunché rispetto “ad ogni e qualsiasi altra causale” ovvero “relativamente a tutti i rapporti intercorsi” con la banca, “alla prestazione di servizi di investimento in strumenti finanziari, ai servizi bancari in genere o comunque ad altre causali” posto che, stante l'estrema genericità e vaghezza di queste espressioni, vengono a mancare, in parte qua, due presupposti essenziali del contratto di transazione ovvero l'esistenza di una lite e la reciprocità delle concessioni.
Invero, all'atto della stipula dell'accordo transattivo in questione mancava – rispetto ad ogni possibile causale e a tutti i rapporti intercorsi tra le parti così come vagamente richiamati e in cui la convenuta deduce essere compreso il riferimento all'acquisto dei titoli – la CP_2 lite intesa come conflitto di interessi qualificato dalla pretesa di uno degli interessati e dalla resistenza dell'altro (Cass. Civ. n. 6636/1983), anche solo potenziale, non essendo in quel momento a monte configurabile né specificamente individuata dalla comune volontà negoziale (esteriorizzata nell'accordo) la situazione giuridica controversa su cui potesse incentrarsi un ipotetico futuro dissenso delle parti.
Sul punto, la convenuta ha rilevato che al momento della sottoscrizione dell'accordo transattivo (1.12.2004), gli istanti erano già stati resi edotti dell'insolvenza di e CP_2 quindi, inserendo l'operazione in questione nella scrittura, hanno transatto la relativa posizione.
In proposito – in disparte la mancata prova della ricezione della comunicazione del 3.03.2004
(all. 3 al fascicolo di parte resistente) sullo stato di insolvenza di da parte degli CP_2 investitori (che hanno contestato la circostanza, cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., ed avevano lamentato la mancata informazione sul forte indebitamento della Controparte_4 da parte della Banca anche dopo l'acquisto dei titoli già nel ricorso introduttivo); in disparte il fatto che il mandato conferito dagli investitori per l'ammissione al passivo (doc. 4 del fascicolo di parte resistente) non reca un'informativa utile a comprendere il senso dello stesso in funzione dell'investimento da loro fatto né risulta che sia stato loro spiegato in sede di sottoscrizione del mandato;
in disparte, ancora, il dato evidente che l'accordo transattivo è
Pagina 11 di 17 stato predisposto dalla Banca e sottoposto agli odierni attori unicamente per la firma senza, anche qui, alcuna prova che siano state loro fornite tutte le informazioni utili a comprendere la portata e le reali implicazioni dell'accordo; tenuto conto, per tutte e tre le considerazioni, che non vi è prova del fatto che gli odierni istanti fossero operatori qualificati in ambito finanziario (non essendovi proprio in atti informazioni sulla loro conoscenza in materia finanziaria che siano state raccolte dalla Banca, cfr. doc. 6 e 8 del fascicolo di parte resistente)
e che, pertanto, deve ritenersi che gli stessi fossero in possesso di competenze comuni in materia finanziaria e giuridica – non può non rilevarsi che gli investitori avrebbero potuto, in tesi, transigere la relativa posizione e tacitare le loro pretese risarcitorie se avessero saputo, al
1.12.2004, che essendo l'acquisto dei titoli un'operazione di investimento ad alto CP_2 rischio, avrebbero perso il capitale impiegato e se a quella data avessero già concretamente subito ed appurato la detta perdita laddove, invece, essi lamentano proprio di non essere stati resi edotti della rischiosità dell'investimento al momento dell'acquisto dei titoli e, per come è dato comprendere dalle reciproche deduzioni, non avevano ancora, alla sottoscrizione dell'accordo, effettiva cognizione delle concrete conseguenze pregiudizievoli dell'operazione effettuata.
Per utilizzare le parole della Suprema Corte in tema di esegesi del contratto di transazione,
“ove, rispetto a un medesimo rapporto, siano sorte o possano sorgere tra le parti più liti, in relazione a numerose questioni tra loro controverse, l'avere dichiarato, nello stipulare una transazione, di non aver più nulla a pretendere in dipendenza del rapporto non implica necessariamente che la transazione investa tutte le controversie potenziali o attuali, dal momento che a norma dell'art. 1364 c.c., le espressioni usate nel contratto, finanche ove generali, riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire;
cosicchè, se il negozio transattivo concerne soltanto alcuna delle eventuali controversie, esso non si estende, malgrado l'eventuale ampiezza dell'espressione adoperata, a quelle rimaste estranee all'accordo, il cui oggetto va determinato attraverso una valutazione di tutti gli elementi di fatto (v. Cass. n. 12367-18 e prima ancora Cass. n. 6351-81)” (Cass. civ., Sez. I,
Ord., 27/07/2021, n. 21557; vedi anche Tribunale di Verona, 2 agosto 2017 sulla nullità, per mancata individuazione della res dubia, dell'accordo transattivo tra la banca ed il cliente volto a definire le contestazioni sorte tra le parti relativamente ad una serie di contratti swap, laddove in esso non siano esplicitate le censure mosse dal cliente ai diversi contratti citati
Pagina 12 di 17 nelle sue premesse, cosicchè non risulti possibile stabilire se esse corrispondano o meno a quelle svolte nel giudizio in cui l'accordo transattivo è impugnato).
Evidente, pertanto, la non vincolatività del riferimento “ad ogni e qualsiasi altra causale” ovvero dell'espressione “relativamente a tutti i rapporti intercorsi” con cui la convenuta vorrebbe estendere la volontà transattiva delle parti non solo alle altre controversie (anche potenziali) dipendenti dal medesimo rapporto cui è riferito l'ammanco di euro 5.149,31 oggetto dell'accordo del 1.12.2004 (come nel caso esaminato dal citato arresto di legittimità) ma addirittura a qualsiasi altra controversia che potesse sorgere da tutti gli altri rapporti in essere tra le parti. Le richiamate espressioni, stante la loro eccessiva ampiezza e indeterminatezza, mancano di un concreto contenuto volitivo ben determinato e, pertanto, devono essere trattate alla stregua di mere clausole di stile (Cass. Civ., sez. III,
29/09/2011 n. 19876).
Alla luce delle appena esposte considerazioni, è chiaro quanto si accennava prima circa la mancanza, nell'accordo transattivo in questione, delle concessioni reciproche, non comprendendosi, a fronte della totalità delle pretese che gli attori avrebbero tacitato con riguardo a qualsiasi causale e qualsiasi rapporto intercorso con la Banca, quale commisurato sacrificio avrebbe fatto l'istituto di credito (ai fini della stessa configurabilità di un contratto di transazione), considerato che dei 6.200,00 euro versati agli investitori, 5.149,31 euro erano niente altro che l'ammanco verificatosi in danno degli odierni attori.
Invero, è stato correttamente osservato che la transazione è contratto che tende ad imprimere certezza giuridica a rapporti controversi, evitando che una rinuncia unilaterale ad una pretesa si risolva a esclusivo vantaggio di una sola delle parti a danno dell'altra. Pertanto, oltre al requisito dell'esistenza quanto meno potenziale di una controversia (c.d. res litigiosa), è necessario che la modifica in tutto o in parte delle pretese dei due contraenti sia reciproca sicchè qualora la rinuncia alla pretesa sia solo di una parte, venendo meno un elemento fondamentale dello schema tipico della transazione, il contratto è nullo per mancanza di causa, ai sensi degli artt. 1343 e 1418 c.c. (Tribunale Roma, 23 marzo 2005; nel senso della nullità assoluta della transazione che manchi delle reciproche concessioni Cass. Civ. n.
2154/1970).
Né giova alla tesi difensiva della convenuta il rilievo secondo cui, a prescindere dalla transazione, gli odierni attori avrebbero formulato, ai punti 2 e seguenti dell'accordo del
1.12.2004, delle rinunce aventi valenza autonoma e rilevante in sé.
Pagina 13 di 17 Ed invero, in disparte la circostanza già sopra rilevata della non vincolatività di una rinuncia che, per come formulata, non sia precisa e circostanziata deve rilevarsi che, nel caso di specie, volendo attribuirle il significato omnicomprensivo voluto dalla convenuta, si tratterebbe di una rinuncia volta ad aggirare il contenuto precettivo di norme – come quelle sugli obblighi informativi in materia di intermediazione finanziaria – inderogabili, perché poste a presidio di interessi (anche) generali, e, quindi, nulla (arg. Cass. Civ. n. 6664 del 01.03.2022).
Ciò detto con riguardo all'eccezione di intervenuta transazione, deve rilevarsi, alla luce delle emergenze istruttorie, che – a fronte dell'allegazione di parte attrice circa il mancato assolvimento degli obblighi informativi sull'operazione di investimento oggetto di causa da parte dell'intermediaria e, in particolare, la mancata prospettazione, dell'elevato grado di rischio della stessa – la Banca convenuta non ha affatto dimostrato che le dette informazioni sono state fornite.
Non risulta, infatti, che le stesse siano state rese per via documentale (non riscontrandosi in atti alcuna informativa sulla natura e le caratteristiche della specifica operazione oggetto di contesa ma solo un documento sui rischi generali degli investimenti finanziari, doc. 7 del fascicolo di parte convenuta) né oralmente (non avendo i testi addotti dalla resistente riferito alcunché in merito).
E' evidente, pertanto, che non sono stati assolti gli obblighi informativi sulla reale natura dell'operazione finanziaria proposta agli attori da parte della Banca convenuta la quale non ha dimostrato, come era suo onere, di aver agito con la specifica diligenza richiesta mancando di fornire le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del rischio sotteso alla detta specifica operazione.
Non giova alle difese di parte convenuta la circostanza, evidenziata dalla Banca, che gli odierni attori erano abituati ad operazioni ad alto rischio, avendo espresso la propensione ad investimenti che presentano anche massima rischiosità in funzione della ricerca della massima redditività (cfr. doc. 8 del fascicolo di parte resistente).
Si ribadisce, infatti, che in tema d'intermediazione finanziaria, e con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio nei giudizi di responsabilità per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni poste a carico dell'intermediario, l'investitore è tenuto ad allegare specificamente gli obblighi rimasti inadempiuti, tra quelli previsti dal contratto di negoziazione, dal D.Lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria, nonchè a fornire la prova del danno subito e del nesso di causalità tra quest'ultimo e l'inadempimento, mentre
Pagina 14 di 17 l'intermediario è tenuto a provare di aver ottemperato agli obblighi di cui l'investitore ha allegato l'inadempimento, e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la diligenza specificamente richiesta dall'attività esercitata a titolo professionale (cfr. Cass., Sez. I,
24/05/2019, n. 14335; 24/04/2018, n. 10111; 19/01/ 2016, n. 810).
E' stato tuttavia precisato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 19/04/2021, n.
10251) che la funzione sistematica assegnata agli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, ai fini del riequilibrio dell'asimmetria riscontrabile sotto il profilo conoscitivo-informativo tra le parti del rapporto contrattuale, comporta, nel caso in cui sia provato l'inadempimento, una presunzione di sussistenza del nesso causale, che pone a carico dell'intermediario l'onere di fornire la prova contraria: tale prova non può essere tuttavia desunta dalla generica propensione al rischio dello investitore, emergente anche da scelte pregresse intrinsecamente rischiose, dal momento che anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi maggiori rischi in funzione del conseguimento di un più elevato profitto deve essere posto in grado di valutare la convenienza e l'opportunità della sua scelta d'investimento, confrontandola con altre possibilità offerte dal mercato, sulla base delle informazioni che l'intermediario è tenuto a fornirgli (cfr. Cass., Sez. I, 28/07/2020, n. 16126;
17/04/2020, n. 7905; 28/02/2018, n. 4727).
Pertanto, quando anche – come evidenziato da parte convenuta – alla data di acquisto dei titoli
(marzo 2002) nessuno potesse prevedere il defoult di non essendo questo allora CP_2 percepito come emittente “a rischio”, la Banca era tenuta ad informare i clienti che si trattava di titoli rischiosi e tenere conto che, per tale rischiosità, non erano consigliabili alla comune clientela, ma ad investitori professionali o comunque dotati di una certa esperienza nel settore.
In mancanza di prova circa il possesso delle dette competenze, come già detto, deve ritenersi che gli odierni attori, pur essendo titolari di un ingente patrimonio ed avendo effettuato in passato altri investimenti finanziari, fossero clienti comuni a cui la Banca era obbligata di fornire un'informazione puntuale e capillare e che, in base alla comune esperienza, in caso di compiuta informazione, si sarebbero astenuti dall'effettuare l'operazione.
Sulla presunzione della sussistenza del nesso di causalità sulla base del id quod plerumque accidit, la Suprema Corte ha evidenziato che, ai fini della prova per presunzioni, non è necessario che il fatto ignoto appaia come l'unica possibile conseguenza di quelli accertati in giudizio, ma è sufficiente che sia ricollegabile agli stessi secondo criteri di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, verificabile secondo
Pagina 15 di 17 regole di comune esperienza (cfr. Cass., Sez. III, 21/01/2020, n. 1163; Cass., Sez. II, 6/02/
2019, n. 3513; 31/10/2011, n. 22656), e dall'altro che, in materia di intermediazione finanziaria, la mancata somministrazione delle informazioni relative ai titoli da acquistare costituisce una condotta omissiva normalmente idonea a cagionare il pregiudizio lamentato dall'investitore, configurandosi come un fattore di disorientamento tale da condizionare in modo scorretto le sue scelte di investimento (cfr. Cass., Sez. VI, 3/10/2018, n. 24142; Cass.,
Sez. I, 16/02/2018, n. 3914).
Pertanto, la valutazione sull'adeguatezza dell'operazione rispetto al profilo di rischio degli investitori e sull'esperienza da questi ultimi maturata in materia di investimenti finanziari non
è di per sè sufficiente a dispensare l'intermediario dagli obblighi informativi posti a suo carico, giacchè la circostanza che il cliente propenda per investimenti rischiosi non esclude la facoltà dello stesso di selezionare tra gli stessi quelli che, a suo giudizio, presentino maggiori probabilità di successo, sulla base delle informazioni che l'intermediario è tenuto a fornirgli
(cfr. Cass., Sez. I, 31/08/2020, n. 18153; 4/04/2018, n. 8333). Qualora, come nella specie, il cliente non rivesta le caratteristiche dell'investitore abilitato o professionale, la sua accertata propensione al rischio non fa venir meno gli obblighi informativi dell'intermediario, ma li qualifica in modo peculiare, nel senso che l'esperienza dell'investitore e le scelte da lui compiute in precedenza devono orientare l'individuazione delle informazioni da fornire, indirizzandola verso quelle riguardanti le caratteristiche specifiche e non generalmente o facilmente accessibili del prodotto: ciò anche in considerazione del fatto che quanto più elevato è il rischio dell'investimento, tanto più puntuali devono essere le informazioni fornite, dovendosi verificare se le decisioni d'investimento adottate dal cliente si siano fondate su una conoscenza effettiva dei rischi conoscibili del prodotto (cfr. Cass., Sez. I, 14/11/2018, n.
29353; 27/ 04/2018, n. 10286; 22/12/2017, n. 30902).
Per tutti questi motivi, assorbita ogni altra questione, accertata la responsabilità precontrattuale della Banca convenuta, deve essere accolta la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice (cfr. n. 5 delle conclusioni del ricorso introduttivo).
Sul piano della relativa quantificazione può ritenersi provato il danno emergente pari al valore del capitale investito e perso (euro 25.138,71), atteso che l'investimento, secondo la logica presuntiva fondata sulle pregresse considerazioni, non sarebbe stato effettuato dagli investitori ove gli stessi fossero stati correttamente informati.
Pagina 16 di 17 Dovranno, viceversa, esser sottratte dal detto importo le somme incassate dagli investitori, in relazione ai titoli in questione (pari ad euro 2.093,00 più euro 3.044,50, doc. 14 e 44 del fascicolo di pate resistente), in applicazione del criterio generale della compensatio lucri cum damno e occorrendo nella determinazione del risarcimento, tener conto anche di tutti i vantaggi nel contempo derivati al danneggiato, non potendo questi conseguire una ingiustificata locupletazione per effetto dell'inadempimento (v. in relazione agli strumenti finanziari, Cass. Sez. 1, n. 16088 del 18/06/2018).
Conclusivamente, la Banca convenuta deve essere condannata al pagamento in favore degli attori della somma di euro € 20.001,21, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Non vi sono, invece, margini per accogliere la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale in mancanza di specifiche allegazioni assertive e probatorie sul punto.
Le spese di lite vengono poste a carico della parte convenuta soccombente e liquidate in dispositivo in base al valore della controversia (compensi liquidati nei medi per tutte le fasi processuali).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento, in favore degli attori, della somma di euro € 20.001,21 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) condanna alla rifusione in favore degli attori delle spese del presente Controparte_1 procedimento che liquida in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, oltre Iva e Cpa come per legge.
Lamezia Terme, 22.07.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
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