Articolo 13 della Legge 9 agosto 1948, n. 1077
Articolo 12Articolo 14
Versione
18 agosto 1948
Art. 13.
Il Ministro per le finanze provvedera' alla nomina di un funzionario responsabile della ricognizione, da compiersi entro il 31 dicembre 1948, della conservazione e dell'amministrazione dei beni gia' assegnati alla dotazione della corona, esclusi quelli di cui all'articolo 1.
Con legge speciale sara' poi provveduto alla destinazine specifica degli immobili e mobili aventi valore storico, artistico, archeologico o necessari per pubblici uffici e all'autorizzazione al Ministro per le finanze alla alienazione di tutto il resto.
Entrata in vigore il 18 agosto 1948