Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/04/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in persona della dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA 66nella causa civile iscritta al n. 3931/2023 R.G., avente ad oggetto “ somministrazione" vertente
TRA
,in persona del Direttore Generale p.t., Parte 1
rappresentato e difeso dall'avv. A deltina Salierno, legale dell'Ente, elettivamente domiciliato presso la sua Sede Legale, in Pt_1 Via Torraca n. 2, come da mandato in atti;
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco CP_1
Cannizzaro, con studio in Pt 1 ed ivi elettivamente domiciliato, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione;
OPPOSTA
Nonché
'in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Maddalena Bruno, come da DGR n. 2024 e mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Parte 1 proponevaCon atto di citazione tempestivamente notificato il 17.10.2023, l' opposizione al decreto ingiuntivo n. 595/2023 notificato in data 13.9. 2023 con il quale era alla stessa ingiunto il pagamento della somma di € 114.184,76 oltre interessi e spese del procedimento monitorio
La medesima parte allegava, di seguito, la pendenza di procedimenti pendenti in appello e relativi alla medesima questione giuridica, e domandava di poter evocare in giudizio la 'Controparte_2 atteso che la pretesa delle strutture sanitarie non avrebbe potuto in alcun modo essere riconosciuta in assenza di intervento finanziario della CP 2 che aveva rideterminato mediante propri atti i tetti di spesa per le strutture sanitarie.
L'opponente non proponeva, tuttavia, nei confronti della terza chiamata, alcuna domanda.
Si costituiva, invece, in giudizio l'opposto il quale, contestando in ogni punto le allegazioni della parte opponente, e valorizzando gli atti di riconoscimento del debito provenienti dalla medesima opponente, domandava il rigetto della opposizione.
Autorizzata la chiamata del terzo, in quanto ritenuta opportuna la partecipazione dell'Ente che aveva mediante propri atti rideterminato i tetti di spesa con conseguenti oneri aggiuntivi, la [...] CP 2 si costituiva in giudizio, eccependo che ella, in forza di disposizione normative ed a decorrere dall'anno 2014 e segnatamente dell'art. 15 comma 14 del DL 95/2012 convertito in L. Parte 135/2012 non avrebbe potuto erogare alla risorse aggiuntive rispetto ai tetti complessivi regionali annuali per l'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale, pena il disequilibrio economico e finanziario dell'intero servizio sanitario regionale, oltre che la aperta violazione delle norme di settore.
La Regione allegava inoltre che in attuazione dell'art. 6 della LR 18/2018 istitutiva di un fondo integrativo regionale pari ad € 400.000,00 riferito all'anno 2019 per la specialistica ambulatoriale, con Parte DGR 67/2019 erano stati definiti i criteri di ripartizione delle relative risorse impegnando la a liquidare i relativi importi.
L'opposizione va accolta, limitatamente agli accessori del credito, come richiesti in ricorso e riportati per relationem nel decreto ingiuntivo.
1. Sintesi del quadro normativo in materia di “tetti di spesa”.
Il punto centrale sul quale si incentra la contrapposizione delle parti, prodromico all'odierno decidere, concerne la efficacia preclusiva, alla remunerazione integrale delle prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento dalla parte opposta, della determinazione dei tetti di spesa deliberati dalla [...] per gli anni dal 2015 al 2019 ( e seguenti).CP_2 La domanda di pagamenti si riferisce alla rideterminazione del tetti per gli anni 2017, 2018 e 2019, oggetti rispettivamente delle deliberazioni della Giunta regionale nn. 664/2019 ( anno 2017), 569/2021
( anno 2018) e 481/2022 ( anni 2019 ma anche anno 2020)
Il decreto ingiuntivo concerne, infatti, la differenza tra quanto fatturato per le prestazioni erogate e fatturate in regime di convenzionamento, e quanto concretamente liquidato;
il credito, in particolare, si fonda su due determinazioni assunte dalla Controparte_2 in esito a conteziosi, vertenti in materia di tetti spesa e programmazione della spesa sanitaria, per una serie di annualità,
In particolare, la
,Controparte_2 a seguito dell'annullamento delle precedenti determinazioni assunte in materia adottava distinte determinazioni, e segnatamente la DGR 664/2019 e la DGR
569/2021, depositate anche agli atti del giudizio, la prima dava ottemperanza alla sentenza TAR
635/2019, la seconda alla sentenza TAR Basilicata 296/2021 impugnata da altra struttura con impugnazione rigettata come documentato dalla parte opposta.
Infine vi è la deliberazione di Giunta n. 481/2022 di esecuzione rispetto alla sentenza del Consiglio di Stato 8161/2021.
Nella odierna controversia non vi è contestazione specifica sulla effettiva esecuzione delle prestazioni da parte della struttura accreditata, mentre il volume delle prestazioni e le relative fatture emesse compaiono anche nei partitari contabili dell' Pt 1
Si ritiene opportuna una breve illustrazione del quadro normativo sotteso all'odierno decidere.
In diritto, l'art. 8 bis della L. 502/1992 nel testo ratione temporis applicabile, prevede che : 1. Le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8- quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8- quinquies".
Il successivo art. 8 quinqueis prevede a sua volta che:
1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni, 66
definiscono l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali ed individuano i soggetti interessati, con specifico riferimento ai seguenti aspetti ......d) criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura...".
La norma, al successivo comma 2 e per quanto quivi di peculiare interesse dispone che “2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 e con le modalità di cui al comma 1-bis la regione e le unità sanitarie locali ... stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati che indicano : a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi;
b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza.
Le regioni possono individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati....
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali....
e-bis) la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario programmato ...".
Quanto al potere di programmazione delle risorse, ai sensi dell'art. 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i. le Regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'art. 2 comma 5 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 e successive modificazioni, individuano preventivamente, per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario ed i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'art. 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Il sistema normativo sin qui delineato prevede che siano determinati, preventivamente, e con atti autoritativi, i tetti massimi della remunerazione erogabile alle strutture accreditate e che questi siano riportati nella contrattazione con le strutture accreditate.
Il potere, demandato alle Regioni, è espressione del principio di contemperamento tra il diritto alla salute, tutelato dall'art. 32 Cost, e le insopprimibili esigenze di salvaguardia dei vincoli della finanza pubblica, secondo il principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. La previsione di detti limiti è stata ritenuta costituzionalmente legittima. ( cfr. Corte Cost. nn.
356/1992 ma anche 200/2005)
La stessa Corte di Cassazione, ha sostenuto la legittimità del sistema descritto, che comporta precisi vincoli per la struttura accreditata laddove, in pinea di principio, si è sostenuto che: “...in tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata dalla società accreditata nei confronti Part dell e della CP 2 atteso che la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa è giustificata dalla necessità di dover rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento e dalla circostanza che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate e gode comunque di una posizione di rilievo connessa alla affidabilità sul mercato derivante dall'avvenuto accreditamento....". (cfr. Cass. n. n. 26334/2021 ma anche n. 27608/2019)
Tuttavia, il potere pubblicistico di determinazione dei tetti di spesa trova un limite nel principio dell'affidamento dell'imprenditore sanitario, la cui posizione è anch' essa dotata di copertura costituzionale, giusta art. 41 Cost.
La norma descritta delinea, infatti, un sistema che, almeno tendenzialmente prevede l'anteriorità della determinazione del tetto di spesa, rispetto al contratto.
La considerazione che precede è l'argomentazione determinante che ha condotto il TAR Basilicata, con una serie di sentenze rese in diversi giudizi promossi da strutture accreditate contro [...]
'CP 2 ad annullare gli atti di determinazione, con efficacia retroattiva, dei tetti di spesa per il periodo 2014-2017 ( ed annualità successive), atti intervenuti a notevole distanza dalla stipula dei contratti e che avevano radicalmente innovato i meccanismi di assegnazione e remunerazione delle prestazioni, introducendo criteri anche aleatori, in aperta violazione del principio dell'affidamento del contraente privato.
Le sentenze del TAR sono coerenti con gli indirizzi espressi in materia dall'A dunanza Plenaria, che facendo riferimento ad un quadro normativo solo in parte modificato, sosteneva che: “la fissazione, in corso d'anno, di tetti che dispieghino i propri effetti anche sulle prestazioni già erogate non può considerarsi, in quanto tale, affetta da illegittimità, atteso che la retroattività dell'atto di determinazione della spesa non vale ad impedire agli interessati di disporre di un qualunque punto di riferimento regolatore per lo svolgimento della loro attività... atteso che gli interessati potranno aver riguardo - fino a quando non risulti adottato un provvedimento all'entità delle somme contemplate per le prestazioni dei professionisti o delle strutture sanitarie dell'anno precedente, diminuite, ovviamente, della riduzione della spesa sanitaria effettuata dalle norme finanziarie dell'anno in corso..... i tetti di spesa sono in via di principio indispensabili, date le insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica. La matrice autoritativa e vincolante delle determinazioni regionali in tema di limiti alle spese sanitarie si collega alla necessità che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si dispieghi nell'alveo di una seria ed effettiva pianificazione finanziaria. Ne discende che tale attività di programmazione, tesa a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, assume valenza imprescindibile in quanto la fissazione dei limiti di spesa rappresenta l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate...Merita allora condivisione l'affermazione centrale che sorregge la decisione n.
8/2006 di questa Adunanza Plenaria, secondo cui le strutture private, che erogano prestazioni per il
Servizio sanitario nazionale nell'esercizio di una libera scelta, potranno aver riguardo - fino a quando non risulti adottato un provvedimento definitivo - all'entità delle somme contemplate per le prestazioni dei professionisti o delle strutture sanitarie dell'anno precedente.. 2.4. Ciò detto sull'insussistenza di profili di illegittimità riconducibili alla retroattività, ex se intesa, della determinazione regionale, occorre svolgere ulteriori considerazioni in merito alle regole da seguire affinché l'esercizio, con effetto ex tunc, del potere di programmazione si svolga in guisa da bilanciare l'esigenza del contenimento della spesa con la pretesa degli assistiti a prestazioni sanitarie adeguate e, soprattutto, con l'interesse degli operatori privati ad agire con un logica imprenditoriale sulla base di un quadro, nei limiti del possibile, certo e chiaro circa le prestazioni remunerabili e le regole applicabili ...La tutela delle legittime aspettative degli operatori privati, in coerenza con il fondamentale principio di certezza dei rapporti giuridici, riposa, in primo luogo, sulla valorizzazione dell'affidamento degli operatori economici... sull'ultrattività dei tetti già fissati per l'anno precedente, salve le decurtazioni imposte dalle successive norme finanziarie. La tutela di tale affidamento richiede, pertanto, che le decurtazioni imposte al tetto dell'anno precedente, ove retroattive, siano contenute, salvo congrua istruttoria e adeguata esplicitazione all'esito di una valutazione comparativa, nei limiti imposti dai tagli stabiliti dalle disposizioni finanziarie conoscibili dalle strutture private all'inizio e nel corso dell'anno. Più in generale, la fissazione di tetti retroagenti impone l'osservanza di un percorso istruttorio, ispirato al principio della partecipazione, che assicuri l'equilibrato contemperamento degli interessi in rilievo, nonché esige una motivazione tanto più approfondita quanto maggiore è il distacco dalla prevista percentuale di tagli .Inoltre, la considerazione dell'interesse dell'operatore sanitario a non patire oltre misura la lesione della propria sfera economica anche con riguardo alle prestazioni già erogate fa sì che la latitudine della discrezionalità che compete alla regione in sede di programmazione conosca un ridimensionamento tanto maggiore quanto maggiore sia il ritardo nella fissazione dei tetti. Occorre infatti evitare che il taglio tardivamente effettuato possa ripercuotersi sulle prestazioni già erogate dalle strutture nella ragionevole aspettativa dell'ultrattività della disciplina fissata per l'anno precedente, con le decurtazioni imposte dalle norme finanziarie (cfr. Adunanza Plenaria Consiglio di Stato "
12.4.2012, n.3)
I contratti stipulati con l'opposta richiamavano il sistema di “Remunerazione e tetti di spesa", precisandone gli importi, per categorie prestazionali. (cfr. a titolo esemplificativo contratti depositati dall'opponente relativi agli anni 2017,2018 e 2019)
CP 2 Le deliberazioni 664/2019 2. La vicenda fattuale precedente- I precedenti del TAR
e 569/2021 - la successiva delibera 481/2022.
Dalla lettura della deliberazione n. 664/2019 emerge come il TAR Basilicata avesse in pratica travolto le delibere n. 400 dell'11.5.2018 e 1081 del 23.10.2018, con le quali erano stati determinati i tetti di spesa relativamente al triennio 2015-2017. 66ilDalla lettura della successiva deliberazione 664/2019, si legge che il TAR aveva sostenuto che meccanismo remunerativo apprestato dall'Amministrazione... si caratterizza per irragionevolezza essendo articolato su di un dato certo, costituito dal già indicato tetto di spesa annuo che, assumendo quale parametro di computo l'80% del valore relativo all'anno precedente.... In tal modo le strutture accreditate subiscono un'effettiva riduzione del volume di prestazioni erogabili ben superiore al quadro disciplinare di riferimento, di fonte statale e regionale. In effetti, si tratta dell'unico dato contraddistinto da certezza in ordine al volume massimo di prestazioni remunerabili da parte di ciascuna struttura sanitaria. L'ulteriore percentuale del 20% relativo al tetto di competitività di contraddistingue per aleatorietà, non venendo assegnata preventivamente ma solo a consuntivo... risultando quantificabile dalle Parte 3 successivamente alla rendicontazione annuale..."
(cfr. ultima sentenza TAR 770/2017 che annullava la DGR 937/2016)
Ed ancora, ed in maniera ancora più significativa, nella sentenza TAR 719/2017 era stato affermato il principio generale, già espresso dalla Adunanza Plenaria, in base al quale : ...alla luce del principio di pianificazione preventiva della spesa sanitaria... una fissazione dei tetti di spesa che intervenga con notevole ritardo o che addirittura non intervenga affatto nel corso dell'anno di riferimento, frustra lo stesso principio di programmazione e rede impossibile assicurare una regolare ed uniforme erogazione del servizio nel corso dell'intero anno ed un'adeguata programmazione dell'attività dei singoli operatori. Tale operato si pone in contrasto con le finalità proprie di qualsiasi attività di pianificazione, pregiudicando gli interessi pubblici e privati che il legislatore ha inteso tutelare.... Inoltre, la giurisprudenza,,,, si riferisce ad atti di programmazione della spesa sanitaria il cui budget riconosciuto ad ogni determinata struttura privata sia stabilito in base al criterio del costo storico delle prestazioni, cioè assumendo come valore di riferimento il dato consuntivo dell'esercizio precedente, così da risultare prevedibile per l'operatore economico anche in relazione a riduzioni percentuali contemplate da quadro disciplinare di riferimento... la tutela dell'affidamento postula... che le decurtazioni imposte dal tetto di spesa dell'anno precedente, ove retroattive siano contenute nei limiti imposto dai tagli stabiliti dalle disposizioni finanziarie conoscibili dalle strutture private all'inizio e nel corso dell'anno...". (cfr. TAR n. 719/2017)
L'Amministrazione Parte 4, si legge nella citata deliberazione, all'esito delle sentenze del giudice amministrativo, stipulava anche un accordo, documentato nel verbale di incontro del 16.2.2018, nel quale erano individuati criteri generale e di massima con i quali la Giunta Regionale avrebbe adottato i tetti di spesa per l'anno 2018.
,Controparte_2 pertanto, con la delibera 664/2019 ( non oggetto di alcun ricorso al TAR) La
sostituiva con efficacia retroattiva le delibere 400 e 1081 del 2018 e rideterminava i tetti di spesa per il triennio 2015- 2017.
La medesima CP 2 con la deliberazione n. 569 del 19.7.2021, dava esecuzione alla ulteriore sentenza del TAR Basilicata n. 296/2019, di annullamento della precedente deliberazione 719/2019 di determinazione dei tetti di spesa per il 2018, di fatto rivedendo anche i tetti di spesa per il 2018.
Infine in ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato 8161/2021 erano rideterminati i tetti anche per le annualità 2019 e 2020.
All'insieme delle determinazioni esaminate faceva seguito l'emanazione di un documento, Parte giustamente valorizzato dalla parte opposta, nella quale in esecuzione dei mandati conferitele nelle esaminate deliberazioni, effettuava una ricognizione dei crediti vantati da ciascuna struttura accreditata per il periodo in questione indicando quanto spettante in base alla rideterminazione del tetti di spesa da parte della regione per le annualità alle quali il decreto ingiuntivo e gli importi individuati nei diversi prospetti rendono individuabile il credito per il quale è stato ottenuto il decreto Parte ingiuntivo. (tabelle allegate alla nota del 23.2.2023 e tabelle di dettaglio rapporti dare- avere allegate)
Controparte_2 sollecitata dalla diffida inoltrata anche alla stessa dalla società, precisava che La
la liquidazione del dovuto per effetto della determinazioni dalla prima assunte, era di competenza esclusiva dell' , peraltro come precisato anche dalle deliberazioniParte 1 regionali innanzi esaminate. Parte Controparte_2 è indubbio ad avviso della scrivente che è Relativamente ai rapporti tra e
Parte l'Ente competente ad erogare le somme necessarie, risultando condivisibile l'argomentazione sostenuta dalla CP 2 anche nell'odierno giudizio laddove la stessa sostiene che l'assegnazione delle somme nel suo importo è vincolata dalle disposizioni di cui all'art. 15 comma 14 del D.L.
95/2012 conv. in L. 135/2012 il quale nella formulazione attualmente vigente prevede che: "... 14.
Ai contratti e agli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura [percentuale fissa,] determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014..".
La Regione sostiene - ed il dato non è contestato- che tale tetto è stato già raggiunto e che esso non può essere superato.
Parte Se le argomentazioni sostenute dalla sono in astratto condivisibili, nondimeno la stessa non ha dimostrato di non potete adempiere alle obbligazioni con fondi propri, mediante opportune variazioni di bilancio.
3. L'an della pretesa creditoria – il credito principale- gli accessori.
Alla stregua del dato documentale esaminato e del prospetto redatto dalla medesima Pt 1 il credito per sorte capitale risulta provato, liquido ed esigibile. D'altronde, l' Pt 1 non ha fornito la prova di avere erogato alla opposta, in epoca successiva alla nota dalla medesima redatta nel 2023 e per lo stesso titolo, parte della somma riconosciuta come spettante.
Le considerazioni che precedono consentono di rigettare le eccezioni preliminari di nullità della opposizione per difetto di prova scritta, di liquidità ed esigibilità del credito, risultante da documenti provenienti dal medesimo debitore.
Nessuna valenza preclusiva hanno, infine, le deliberazioni di determinazione originaria del tetti di spesa, non solo perché dichiarate illegittime – per motivazioni del tutto condivisibili- dal giudice amministrativo, ma anche perché integralmente e retroattivamente sostituite dalle deliberazioni regionali cui l' Pt_1 pare non avere dato completa esecuzione. Da tanto discende che, anche a prescindere dalle sentenze del giudice amministrativo, gli atti precedenti sono stati posti nel nulla da atti della medesima Controparte_2 che le hanno sostituite
,
con efficacia retroattiva.
A diversa determinazione si addiviene, invece, quanto agli accessori del credito, individuati dalla parte ricorrente, nel ricorso ( cui il decreto si richiama) negli “interessi moratori dall'esigibilità al saldo".
Orbene, chiarito dalla parte opposta che si tratta degli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002, si osserva come se è vero che la disciplina invocata è applicabile anche nei rapporti con le Pubbliche
Amministrazioni, si ritiene che la decorrenza inziale degli interessi non possa certamente essere invocata con riferimento alla data di scadenza di ciascuna fattura, emessa nel 2017, nel 2018 o nel
2019.
Non si ignora che in base all'indirizzo espresso dalla Sezioni Unite della Cassazione “Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento... rientrano nella nozione di transazione commerciale.... di cui all'art. 2
d.lg n. 231 del 2002, avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica...", con conseguente applicabilità degli interessi di cui all'art. 5 del
D.Lg.s 231/2002, ma si ritiene di dover valorizzare la circostanza della inesigibilità, alla data di scadenza di ciascuna fattura ( emessa nel 2017, 2018 o 2019) del debito per sorte capitale.
Pertanto, gli interessi, che nell'importo sono quelli previsti per le transazioni commerciali ( tali essendo le prestazioni rese dalla struttura) devono decorrere solo dall'atto di diffida e costituzione in mora dell' 1.12.2022.
Conclusivamente, ed entro i predetti limiti, l'opposizione va accolta, e l' Pt_1 opponente condannata al pagamento, in favore della opposta, della somma di € 114.184,76 oltre interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 dall'1.12.2022 al saldo.
In ordine al riparto delle spese di lite, si rileva come l' Pt 1 non abbia formulato nei confronti della CP 2 alcuna domanda, mentre è indiscutibile che, obbligata al pagamento, sia solo l' [...]
Parte 1, e non la CP 2 che ha a sua volta chiaramente esplicitato i limiti inderogabili che le impediscono erogazioni ulteriori. L'accoglimento solo parziale della spiegata opposizione quanto agli accessori del credito, integra gravi ed eccezionali ragioni per compensare, nella misura di 1/5 le spese di lite tra opponente ed opposto.
Per la restante parte, esse seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte opponente ed in favore della parte opposta.
Esse sono liquidate, al netto della quota compensata, in € 9.000,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, in base: alla natura ed al valore della causa, alle attività processuali svolte (studio introduttiva, trattazione e decisionale) ed ai criteri tariffari di cui ai dd.mm 55/2014 e 147/2022 applicati in valori base sostanzialmente intermedi tra minimi e medi tariffari, in considerazione del grado di complessità delle questioni tutte affrontate.
Nei rapporti tra chiamante e chiamata le spese di lite sono integralmente compensate, per le seguenti gravi ed eccezionali ragioni: i maggiori oneri a carico dell' Pt 1 discendono dalla con corretta determinazione dei tetti di spesa da parte della Controparte 2 , che i medesimi ha determinato in maniera contraria ai principi generali ed alle regole ben descritte nelle sentenze del giudice
,Parte amministrativo, rispetto a tale fase l' è del tutto estranea, trovandosi attualmente nella condizione di dovervi far fronte con proprie risorse.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte 1
[...] avverso il decreto ingiuntivo n. 595/2023, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la spiegata opposizione e, per l'effetto, condanna la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta della somma di € 114.184,76 oltre interessi di cui al D.Lgs.
231/2002 e s.m.i. dall'1.12.2022 al saldo.
2. Condanna la parte opponente al pagamento di 4/5 delle spese di lite in favore della parte opposta, quota che liquida in € 9.000,00, oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, compensando la restante quota;
3. Spese compensate nei rapporti tra la opponente, soccombente, e la terza chiamata
[...]
CP 2 .
Potenza 18.4.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro