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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/02/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8508/2018
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 8508 del R.G. dell'anno 2008, trattenuta in decisione con ordinanza ex art 127 ter cpc del 13.11.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c vertente t r a
, in atti Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 generalizzati, in proprio e nella qualità di eredi del defunto , rapp.ti e difesi dall' avv. Josè Persona_1
Maria Lembo e avv. Oscar Farace presso cui domiciliano come da atti;
- Attori -
E
, nata a [...] il [...], cod. fisc. ; Controparte_1 C.F._1
, nata Salerno il 15 novembre 1972, cod. fisc. ; Parte_6 C.F._2 Pt_7
, nata a [...] il [...], cod. fisc. ; ,
[...] C.F._3 Parte_8 nata a [...] il [...], cod. fisc. ; , nata a [...] C.F._4 Parte_9
Inferiore (SA) il 03 settembre 1982, cod. fisc. ; tu;
nella, loro qualità di eredi legittimi C.F._5 di , nato a [...] il [...], e deceduto il 20 maggio 2023 Persona_2 in Maiori (SA) ove aveva il suo ultimo domicilio, tutti rappresentati e difesi, giusta mandato in atti dall'Avv.
ENNIO FALCONE presso il cui studio domiciliano in Amalfi (SA) alla v. Spirito Santo n°12,
- Convenuti –
in pers. del l.r. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. MO FA, ed Controparte_2 elett.te domiciliata come da procura in atti;
- Convenuta –
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
pagina 1 di 23 CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, e comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve riepilogo dei fatti di causa e degli eventi processuali salienti.
Con atto di citazione Parte_1 Parte_2 Parte_10 nella qualità di eredi del defunto evocavano in giudizio e Parte_5 Persona_1 Persona_2 la al fine di “… accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva nella produzione dell'incidente di Controparte_3 cui è causa, del sig. quale conducente e proprietario del veicolo Fiat Brava tg. BV341FX; per l'effetto, Persona_2 condannare essi convenuti e la (Già in solido al pagamento in Persona_2 CP_2 Controparte_4 favore degli attori, della somma di € 380.108,00 o di quella ritenuta di giustizia, a titolo risarcimento danno biologico e sofferenze patite dal oltre spese mediche € 152,00, 14 , delle spese funerarie € 7.077,39, rimborso spese Persona_1
CTU, interessi legali e rivalutazione dall'evento fino al soddisfo;
condannare essi convenuti e la Persona_2 CP_2
(Già in solido al pagamento dei danni patrimoniali sotto il profilo del lucro cessante e danno
[...] Controparte_4 emergente, e danno morale iure hereditatis, da attribuirsi agli istanti pro quota, danno biologico, tanatologico e danno morale iure proprio e patrimoniale nessuno escluso, spese mediche, interessi legali e rivalutazione dall'evento fino al soddisfo per le causali indicate, nonché specificamente per : : per la perdita del rapporto affettivo e per il danno Email_1 economico subito € 305.058,00 o di quella somma ritenuta di giustizia, in via equitativa;
: Parte_2 per la perdita del rapporto parentale € 265.948,00 o di quella somma ritenuta di giustizia, in via equitativa;
Parte_3
: la perdita del rapporto parentale e convivenza € 142.648,80 o di quella somma ritenuta di giustizia, in via
[...] equitativa;
la perdita del rapporto parentale e convivenza € 112.081,20 o di quella somma Parte_4 ritenuta di giustizia, in via equitativa;
la perdita del rapporto parentale e convivenza € 108.684,80 Parte_5
o di quella ritenuta di giustizia somma ritenuta di giustizia, in via equitativa;
condannare al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, iva, cpa e spese generali del 15% come per legge, in favore dei procuratori antistatari”.
Deducevano a sostegno della domanda risarcitoria che in data 26/10/2008 si verificava un sinistro stradale in Maiori (SA) in centro abitato, lungo il tratto rettilineo a visuale libera di Via Nuova P. Chiunzi, alle ore 13.05, allorquando il pedone , loro congiunto (rispettivamente, marito, padre e Persona_1 nonno degli attori), veniva investito al centro della strada dalla vettura Fiat Brava tg BV341FX, condotta dal proprietario . Persona_2
Sui luoghi interveniva la Polizia Locale di Maiori che redigeva verbale dell'accaduto sanzionando il conducente della Fiat Brava ai sensi dell'art. 141 co. 1 e 11 del cds.
A causa del sinistro il riportava lesioni che rendevano necessario il suo trasporto in Per_1
Ospedale dove gli veniva diagnosticato: politrauma frattura collo dell'omero, tibia e perone, frattura del calcagno, contusione polmonare a sinistra ed essere operato di urgenza con prognosi riservata. Stante l'incapacità totale di pagina 2 di 23 deambulazione, seguiva un lungo percorso di degenza continuo e mai interrotto durante il quale il Per_1 accusava episodi di crisi respiratoria.
In data 9 Marzo 2009 per una insufficienza respiratoria si rese necessario il ricovero presso l'U.O. di
Medicina di Cava dei Tirreni, ove decedeva il 27/03/2009.
Si costituiva in giudizio deceduto in corso di causa, il quale, opponendosi alle Persona_2 deduzioni attoree, chiedeva “…in via preliminare e procedurale, dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli attori i sig.ri , ed dichiarare la prescrizione dell'azione posta fondamento dell'atto di Parte_3 Per_1 Pt_5 citazione, ex art. 2947 cod. civ;
nel merito, accertare la assenza totale di responsabilità del convenuto nella Persona_2 causazione del sinistro oggetto del presente giudizio, nonché la mancanza di qualsivoglia nesso di causalità fra il detto sinistro ed il decesso del sig. e rigettare tutte le pretese attrici;
in conseguenza e per l'effetto, ex art. 96 c.p.c., in via Persona_1 riconvenzionale, condannare gli attori al risarcimento dei danni, in favore del convenuto, di quella somma che vorrà essere prudentemente ed equitativamente liquidata da codesto On Tribunale., con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio…”
Successivamente, si costituiva in giudizio anche la la quale chiariva di aver Controparte_3 accettato il contraddittorio esclusivamente entro i limiti del massimale previsto in polizza per cui in caso di accoglimento della domanda attore, la deducente non avrebbe potuto subire una condanna al risarcimento dei danni di importo superiore a quello indicato (€ 250.000,00); sempre in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva dei sigg.ri (NI), (NI) e Parte_3 Parte_4 Parte_5
(NI), in quanto agivano esclusivamente in qualità di eredi del sig. , ma di tale
[...] Persona_1 qualità non è stata fornita prova alcuna.
Eccepiva, inoltre, la prescrizione del credito risarcitorio, essendo ampiamente decorso sia il termine biennale previsto ex art. 2947 II co. c.c. sia il termine più lungo di cui all'art. 2947 III co. c.c. senza che detta prescrizione fosse validamente interrotta osservando altresì che la c.d. messa in mora inviata alla era priva dei requisiti richiesti dall'art. 148 del nuovo codice delle assicurazioni, ritenendola CP_3 priva di ogni elemento utile ad individuare i danneggiati, comportando tale carenza l'improponibilità dell'azione giudiziale.
A tal proposito, precisava la terza chiamata che nel caso de quo, nell'atto di costituzione in mora non venivano indicati nemmeno i nomi dei danneggiati al fine di superare il rigoroso onere probatorio incombente su parte attrice. Peraltro, la presenza sul luogo del sinistro, dei testi indotti da parte attrice, non
è stata registrata nel verbale dei vigili urbani della polizia locale di Maiori, intervenuti sul luogo del sinistro;
tale circostanza insinua dubbi sulla loro attendibilità.
Costituitosi regolarmente il contraddittorio la causa veniva istruita mediante assunzione di prova testimoniale e ctu.
Venivano escussi i seguenti testi: pagina 3 di 23 , testimone oculare, il quale riconosceva come propria la firma apposta sul rapporto IMone_1 dei vigili urbani intervenuti subito l'incidente, e altro testimone oculare, il quale IMone_2 dichiarava:
“ADR: conosco i fatti di causa in quanto ero presente sul posto al momento del fatto.
ADR: Vero. Ho assistito all'incidente, io ero a piedi sotto alla pensilina al lato della strada con mio figlio e mio NI. Infatti, mio NI subito dopo l'impatto è intervenuto per assistere il pedone investito. Ho visto il conducente dell'autovettura effettuare la frenata soltanto un metro prima della posizione del pedone, per cui non è riuscito ad evitare l'impatto. ADR: VERO, la strada era dritta per cui la macchina era in condizione di poter vedere il pedone. Al momento dell'impatto il pedone si era già immesso sulla strada.
Si dà atto che al teste vengono mostrate le foto n. A1 che viene sottoscritta dal teste con indicazione del punto di impatto ove si trovava il pedone. Adr:su domanda della difesa: ho visto l'incidente da dietro ed ero a distanza di circa 20 metri dal punto di impatto. Adr: su domanda della difesa: dopo il fatto e dopo che mio NI ha prestato assistenza al pedone, siamo andati ad avvisare la figlia del pedone che si chiam che abita in Parte_2 un quartiere vicino casa nostra.
che dichiarava: “ADR: VERO. Ero in compagnia di mio padre e mio cugino. Ho Parte_11 assistito al fatto. Ho visto l'incidente da dietro ed ero a circa 15 metri dal luogo dell'impatto. Ho notato il vecchietto, il pedone che dopo essere salito dalla rampa di scale si è voltato su entrambi i lati e dopo aver appurato che non
c'erano auto ha attraversato la strada; e l'impatto si è verificato mentre lui era circa a metà strada. Non ho visto
l'auto a che velocità andasse ma ho solo visto l'impatto finale. L'auto ha provato a frenare ma l'ha fatto troppo tardi e l'auto ha proseguito diritto senza nemmeno provare a sterzare. La strada era un rettilineo diritto per cui la macchina poteva avvedersi del pedone.Subito dopo l'incidente sono andato ad avvisare la figlia del pedone investito che abita vicino casa mia e quindi non ero presente quando sono intervenuti i vigili urbani. Preciso che mio cugino è rimasto sul posto.
: IMone_3
“sono trascorsi 15 anni dal fatto per cui adesso non ricordo più con precisione ma all'epoca dei fatti rilasciai dichiarazioni ai vigili urbani che confermo integralmente
1)-“Vero che il giorno 26 ottobre 2008 transitava e/o si trovava nel comune di Maiori (SA), lungo la strada provinciale Maiori-Valico di Chiunzi, località “Vecite”, quando ha assistito al sinistro stradale fra una autovettura marca
Fiat modello Brava, di colore chiaro, ed un pedone”; ADR “vero”
2)-“Vero che l'autovettura marca Fiat modello Brava, percorreva la strada provinciale che dal Valico di Chiunzi conduce all'abitato di Maiori, quando, all'improvviso, da una piccola apertura laterale alla corsia di discesa, posta alla sommità di una piccola scala, il sig. si immetteva a piedi sulla sede stradale, in senso trasversale a Persona_1 quello di marcia dell'autovettura Fiat Brava”; ADR “sono trascorsi 15 anni dal fatto per cui adesso non ricordo più con precisione ma all'epoca dei fatti rilasciai dichiarazioni ai vigili urbani che confermo integralmente” … “il signore è pagina 4 di 23 salito da una scala che si immette direttamente sulla strada. non c'è marciapiede lì” ADR “poiché all'epoca del fatto ho dichiarato che il signore si è immesso repentinamente evidentementeera così ma ora sono passati 15 anni”
ADR “non ricordo se il signore anziano deambulasse con l'ausilio di un bastone” ADR “In quel momento stavo percorrendo la strada in senso opposto a bordo di un ciclomotore” ADR “quando la persona è entrata nella mia visuale era già sulla strada” ADR “il pedone era in movimento ma tutto si è concluso in un attimo. Non si vedeva la scala dalla mia posizione” IM
“non ricordo precisamente la posizione del pedone dalla mia visuale se fosse o meno al centro della strada” viene mostrata la foto dell'auto che ha causato il sinistro ma la teste dichiara “dopo tanti anni non ricordo l'auto” L'avv. Lembo IM deposita la foto mostrata al teste “Dalla mia posizione, salendo, la scala era sulla sinistra. la visuale iniziava in prossimità della curva. ho visto il pedone ma non ho prestato attenzione a lui fino al momento del sinistro”
compagno all'epoca dei fatti di una delle nipoti della vittima, il quale CP_5 Parte_5 dichiarava « …che , e prima dell'evento e durante il periodo di malattia, Parte_3 Parte_5 Parte_4 convivevano con . Persona_1
Venivano altresì escussi altri tre testi ( , e che hanno Tes_5 Tes_6 Controparte_1 confermato le circostanze loro lette.
Espletata la prova testimoniale, veniva disposta ctu, recante i seguenti quesiti:
1) Descriva il CTU, esclusivamente mediante esame della documentazione sanitaria prodotta nel fascicolo di parte attrice, nonché di quella, eventuale ed ulteriore, custodita presso strutture sanitarie pubbliche e private che il CTU ritenga assolutamente necessario acquisire, le lesioni patite dal de cuius a cagione del sinistro descritto in atti;
2) in Persona_1 particolare, previa ricostruzione del quadro clinico pregresso, individui esclusivamente le lesioni causate dall'incidente stradale descritto in citazione;
3) accerti il CTU se via sia nesso di causalità/compatibilità tra tutte le lesioni descritte in citazione e la dinamica del sinistro;
4) All'esito, quantifichi il CTU i giorni di inabilità assoluta totale (ITT) e temporanea (ITP) causati al danneggiato dalle lesioni patite;
5) accerti se dette lesioni abbiano causato postumi invalidanti permanenti, quantificandone il punto percentuale;
6) accerti se le lesioni patite abbiano causato il decesso del avvenuto alcuni mesi dopo il sinistro Per_1 ovvero se questo sia stato determinato da altri fattori, descrivendoli;
7) stimi le spese mediche sostenute sinora dal danneggiato esclusivamente riconducibili alle lesioni patite a seguito del sinistro”.
Dalla ctu emergeva che a causa del sinistro stradale il riportava le seguenti lesioni “frattura del Per_1 collo chirurgico dell'omero sin;
frattura di tibia e perone a sinistra;
frattura del calcagno;
contusione polmonare a sinistra;
frattura dell'apofisi trasversa destra di L5-S1; frattura branca ischio pubica di sinistra”, lesioni che colpivano un soggetto già fragile, in quanto “Il quadro clinico pregresso era rappresentato da vasculopatia cerebrale e da un esito ischemico stabilizzato in regione occipitale sinistra;
bpco e diabete mellito insulino dipendente”.
La ctu ravvisava, inoltre, “la sussistenza del nesso di causalità e compatibilità tra le lesioni riportate da
e la dinamica del sinistro (investimento automobilistico)”, e che le spese mediche sostenute dal Persona_1 danneggiato ammontavano a euro 152,65; tra l'altro, secondo il ctu “Le lesioni patite dal , in Per_1 pagina 5 di 23 seguito al sinistro, hanno provocato una immobilità prolungata di cinque mesi e tre giorni che ha provocato una broncopolmonite da Staphylococcus Aures;
dalla documentazione non si evince la sovrapposizione di concause sopravvenute”, inoltre l'evento morte del impediva al ctu di quantificare il danno percentuale. Per_1
Infine, ctu, rispondeva alle osservazioni del ctp, che non condivideva alcune delle sue conclusioni rispetto al nesso di causalità tra le lesioni riportate a causa del sinistro e il decesso del , che Per_1
“l'infezione polmonare è da considerare una complicanza legata al gravissimo trauma subito. Appare pertanto evidente il nesso causale tra l'exitus e l'investimento subito;
pertanto confermo la mia valutazione”.
Nel corso del giudizio, il convenuto decedeva il 20 maggio 2023; di conseguenza Persona_2 veniva dichiarata l'interruzione del processo, riassunto dagli attori nei confronti degli eredi di quest'ultimo.
Conclusasi la fase istruttoria, con ordinanza 13/11/2024 la causa veniva trattenuta in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art 190 cpc.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti si procede alla disamina delle eccezioni preliminari delle parti e successivamente all'esame della domanda attorea
2. Sulle eccezioni preliminari delle parti
L'eccezione sollevata da parti convenute di difetto di legittimazione attiva degli attori Parte_3
e è fondata solo in parte. Ai sensi dell'art. 536, I comma, c.c. gli eredi Parte_4 Parte_5 legittimari sono il coniuge, i figli e gli ascendenti, ai quali la legge riserva una quota di eredità anche in assenza di testamento. Pertanto, nel caso di specie, gli eredi legittimari sono la moglie e la Parte_1 figlia Solo detti attori pertanto posseggono legittimazione attiva in relazione alla Parte_2 domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dal de cuius iure haereditatis. Persona_1
Diversamente, i nipoti del posseggono legittimazione attiva con riferimento alle domande Per_1 da essi proposte iure proprio di risarcimento del danno non patrimoniale per il danno da perdita parentale del loro nonno (dall'atto di citazione si evince che una dei nipoti conviveva con i nonni, in Parte_3 quanto risulta residente in [...], indirizzo di residenza dei coniugi ). Parte_12
L'eccezione di prescrizione, sollevata da entrambe parti convenute, va invece rigettata.
Dalla ricostruzione del sinistro stradale, che ha provocato il decesso del si delinea una Per_1 condotta del che integra in astratto il reato di omicidio colposo (il fatto è avvenuto nel 2008, Per_2 prima dell'introduzione, nel codice penale, con L. n.41 del 2016, del reato di omicidio stradale;
di conseguenza il fatto illecito rientra nella più generale ipotesi di omicidio colposo ex art. 589 c.p.).
Ne consegue l'applicazione del termine di prescrizione previsto dall'art. 2947 III comma, c.c. “ …, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga , questa si applica anche all'azione civile. (…)”.
pagina 6 di 23 Il primo comma dell'art. 589 c.p. prevede la pena della reclusione da sei mesi a 5 anni. Ai fini del calcolo del termine di prescrizione del reato ai sensi dell'art. 157 c.p. il reato si estingue decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale e comunque mai inferiore a sei anni.
Pertanto il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria è di anni sei e non è mai spirato, nonostante l'epoca risalente del sinistro, poiché gli attori hanno interrotto la prescrizione con numerosi atti di costituzione in mora;
e precisamente: con raccomandate con avviso di ricevimento spedite alla nuova
(in seguito in data 9/03/2009 – 09/07/09 – 22/08/11 – 13/08/13 – CP_6 Controparte_3
13/08/14 – 13.01.17 ed infine con la notifica dell'atto di citazione;
e con raccomandate con avviso di ricevimento spedite al responsabile civile , il 10.03.09, il 12.08.11 ed il 10.01.17 ed infine con Persona_2 la notifica dell'atto di citazione.
L'eccezione di improponibilità della domanda sollevata da parte convenuta, poiché le CP_3 lettere di costituzione in mora erano prive dei requisiti richiesti dall'art. 148 del nuovo codice delle assicurazioni, ed in particolare prive degli elementi utili ad individuare i danneggiati è destituita di ogni fondamento. Dall'esame dei vari atti di costituzione in mora ex art 148 co 5 Cod Ass Priv, si evince come fossero stati tutti sottoscritti in calce dai danneggiati;
la prima lettera era sottoscritta da Persona_1 poiché era ancora in vita;
dopo il decesso da che era la coniuge ed erede;
nelle messe in Parte_1 mora successive erano indicati espressamente i nominativi di tutti i danneggiati (tra cui i nipoti odierni attori ed anche l'altra figlia di e che tuttavia non è attrice in questo Persona_1 Parte_1 giudizio) e da loro sottoscritti in calce. Gli atti di messa in mora risultano pertanto completi ed idonei allo scopo. La messa in mora era stata spedita dal legale degli attori con il quale la società poteva interloquire ed istruire la pratica e formulare un'offerta transattiva.
3. Ricostruzione della dinamica del sinistro stradale. Responsabilità del conducente dell'autovettura. Concorso di colpa del pedone.
Elementi utili per ricostruire la dinamica del sinistro emergono già dal verbale redatto dagli agenti della Polizia municipale, intervenuti subito dopo sul luogo del sinistro. Ivi si evidenzia che sull'autovettura condotta dal venivano riscontrati i seguenti danni: - ammaccature sul cofano anteriore nella parte Per_2 laterale sinistra e sul parafango fianchetto anteriore sinistro. Indi i verbalizzanti raccoglievano le dichiarazioni dei testimoni oculari (alcuni sentiti anche in questo giudizio) ed infine allegavano fotografie dello stato dei luoghi con indicazione del punto preciso sulla strada (contrassegnato con una X) in cui veniva impattato dall'auto condotta da , ossia praticamente al centro Persona_1 Persona_2 della strada.
I fatti oggettivi accertati visivamente dagli operanti (- la parte dell'auto ove hanno riscontrato danni e la posizione del ferito sulla strada) posseggono fede privilegiata ex art 2700 c.c.
pagina 7 di 23 Si ritiene, pertanto, che , portandosi su via Chiunzi dalla scala visibile dalle foto, Persona_1 non avesse notato la presenza di auto in transito per cui avesse ritenuto di poter attraversare la strada in sicurezza anche se sul predetto tratto non erano presenti strisce pedonali. A causa della deambulazione lenta, determinata dall'età avanzata, non è riuscito, però, ad attraversare la strada velocemente, e nel momento in cui si è portato pressochè al centro della carreggiata è stato investito dalla parte anteriore sinistra della vettura condotta dal Per_2
In dettaglio, l'autovettura, mentre percorreva via Chiunzi da Tramonti verso Maiori, si trovava sulla sinistra del pedone. Il non si è accorto tempestivamente del pedone che attraversava la strada;
se Per_2 ne è reso conto troppo tardi, eseguendo una frenata che non gli ha impedito di evitarne l'investimento.
Tale dinamica è conforme e coerente con la posizione del pedone (centro carreggiata) al momento dell'impatto; coi danni alla parte anteriore sinistra dell'autovettura; e con le lesioni fisiche patite dal Per_1
a seguito dell'urto (frattura di diverse ossa della gamba sinistra).
Questa dinamica del sinistro, evincibile, si ribadisce, dal semplice esame del verbale dei Vigili Urbani,
è stata confermata dai testi escussi in giudizio: - dal testimone oculare presente al IMone_2 momento dell'intervento delle forze dell'ordine, che ha dichiarato che il conducente Per_2 dell'autovettura ha effettuato la frenata soltanto un metro prima della posizione del pedone, per cui non è riuscito ad evitare l'impatto “…L'auto ha provato a frenare ma l'ha fatto troppo tardi e l'auto ha proseguito diritto senza nemmeno provare a sterzare”; - dal teste , che ha anche specificato che il Parte_11 Per_1 prima di attraversare si era accertato che la strada fosse libera al fine di compiere un attraversamento in piena sicurezza;
- dal teste , che ha dichiarato “…La strada era un rettilineo diritto per cui la IMone_1 macchina poteva avvedersi del pedone”.
Tuttavia, pur dandosi atto della condotta di guida incauta ed imprudente tenuta dal che Per_2 indubbiamente stava conducendo la sua vettura ad una velocità elevata e non consona allo stato dei luoghi, trattandosi di centro cittadino, ritiene il Tribunale di non poter escludere una corresponsabilità per il sinistro in capo al , per aver contribuito ex art 1227 c.c. alla verificazione del sinistro. Per_1
Infatti, anch'egli ha tenuto una condotta colposa, attraversando una strada adibita a traffico veicolare non avvalendosi di strisce pedonali (che non sono visibili nelle foto allegate); inoltre, essendo un soggetto fragile e affetto da varie patologie, è stata imprudente la scelta di attraversare una strada in centro abitato, adibita a traffico veicolo, senza l'assistenza di alcun accompagnatore, tenuto conto della deambulazione lenta determinata dall'età avanzata.
In applicazione del principio di diritto secondo cui “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed pagina 8 di 23 evento dannoso”. (Cass. Ordinanza del 2 novembre 2023, n. 30394), il comportamento del pedone integra i caratteri dell'abnormità, poiché – si ribadisce – ha attraversato una strada adibita a traffico veicolare in condizioni non di sicurezza, data la sua lenta deambulazione, ed in assenza di un accompagnatore e di strisce pedonali.
D'altra parte, il , prima di attraversare la strada, ha notato che non vi erano auto in Per_1 circolazione in prossimità e quando si è accinto ad attraversarla aveva effettivamente raggiunto il centro della strada;
ma il conduceva la sua vettura a velocità tale che dopo essersi avveduto della Per_2 presenza del pedone sulla carreggiata non è riuscito ad evitare l'impatto pur avendo frenato. Se ne deduce che se avesse rispettato una velocità consona ad un centro cittadino, o avesse prestato maggiore attenzione alla presenza del pedone, sarebbe riuscito a frenare tempestivamente ed evitare l'impatto.
Soppesando i comportamenti imprudenti di entrambi gli antagonisti del sinistro stradale, si ritiene di attribuire al una quota di responsabilità maggiore, pari al 70%, ed al un concorso Per_2 Per_1 colposo, in misura del 30%.
4. Sul nesso di causalità.
Il ctu ha accertato, inoltre, “la sussistenza del nesso di causalità e compatibilità tra le lesioni riportate da
e la dinamica del sinistro (investimento automobilistico)”, ma soprattutto che “le lesioni patite Persona_1 dal in seguito al sinistro, hanno provocato unaimmobilità prolungata di cinque mesi e tre giorni che ha Per_1 provocato una broncopolmonite da Staphylococcus Aures; dalla documentazione non si evince la sovrapposizione di concause sopravvenute”.
Premesso che l'oggetto di uno dei quesiti posti al ctu era l'accertamento del nesso di causalità tra l'incidente stradale e il decesso del , avvenuto dopo 5 mesi dal sinistro, il perito ha accertato che il Per_1
aveva riportato lesioni plurime (“frattura del collo dell'omero sinistro, frattura di tibia e perone a sinistra, Per_1 frattura del calcagno sinistro, contusione polmonare a sinistra;
frattura apofisi trasversa dx L5-S1) e che il decesso è da attribuire ad una “broncopolmonite da Staphylococcus aureus, germe accertato anche tramite esame colturale su broncoaspirato con esito pervenuto il 13-3-2009”, che in base a quanto accertato dalla ctu è conseguenza dello stato di immobilizzazione prolungato, cui il paziente è stato costretto a seguito delle lesioni riportate nel sinistro stradale.
Le lesioni sopra descritte colpivano un soggetto anziano, all'epoca di 84 anni, affetto da numerose ed importanti patologie, quali: diabete mellito insulino-dipendente; vasculopatia cerebrale cronica con piastrinopenia;
cardiopatia sclerotica-ipertensiva; BPCO.
Tuttavia, le circostanze dell'età avanzata e della comorbidità, per quanto di notevole significato clinico e medico-legale, non costituiscono concause nella determinazione dell'exitus del , Per_1 riconducibile alla predetta polmonite da Staphylococcus aureus.
pagina 9 di 23 Si richiama, in materia di nesso di causalità e di concause, l'enunciato degli reso con Pt_13 sentenza 5.07.04 n. 12273 secondo cui “antecedente causale del decesso è, secondo l'interpretazione prevalente dell'articolo 41 c.p., ogni antecedente “in mancanza dei quali un evento dannoso non si sarebbe verificato”, sia quelli diretti e prossimi, sia quelli indiretti e remoti. Se è vero, nel caso di specie, che la morte del danneggiato è intervenuta anche in conseguenza delle sue pregresse condizioni di salute, si può affermare, tuttavia, che la caduta non è la mera occasione di fatto in cui tali condizioni sono peggiorate, ma riveste anche il ruolo di vero e proprio antecedente logico-giuridico senza il quale non si sarebbero verificate le conseguenze successive – fra cui, senz'altro anche la morte”. In materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale; ove, invece, quelle condizioni non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo "con-causale" di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio "semplificato", tale da condurre "ipso facto" ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del "quantum" risarcitorio”.
(Corte di Cass. Sent. n. 5737 del 24/02/2023).
Traslando tali rilievi al caso che ci occupa, il fatto illecito del conducente dell'auto, Persona_2 costituisce l'antecedente dotato in concreto di efficienza causale in relazione al decesso del Infatti Per_1 la morte del pedone si è verificata a causa di una broncopolmonite determinata dalla lunga Per_1 immobilizzazione, a cui lui è stato costretto dalla frattura di diverse ossa della gamba sinistra e della contusione polmonare a sinistra, a loro volta determinati dall'investimento da parte del Per_2
La fragilità del , l'età e le patologie pregresse sono fattori naturali che non sono stati Per_1 suscettibili di determinarne il decesso;
questo è avvenuto a seguito delle complicanze scaturite dal fatto illecito del In definitiva, il nesso causalità si instaura tra l'incidente e le lesioni riportate dal Per_2
a seguito del sinistro, così come refertate dall'ospedale, lesioni che nel corso del tempo si sono via Per_1 via aggravate fino a sfociare in una broncopolmonite, letale per il conseguenza diretta del sinistro, Per_1 così come accertato dalla ctu. pagina 10 di 23 Il pertanto, risponde integralmente dell'evento finale che è conseguenza della sua condotta, Per_2 ossia la morte del pedone, salva naturalmente la riduzione del 30% per il concorso colposo del danneggiato nella causazione del sinistro stradale.
A completamento di quanto finora esposto, si richiama altresì Corte di Cass. sentenza n. 24204 del 13/11/2014 secondo cui qualora l'evento dannoso fosse riconducibile al concorso della condotta umana e del fattore naturale, nel caso che ci occupa rispettivamente sinistro stradale e pregresse patologie, “il giudice, accertata l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento, in applicazione della regola di cui all'art. 41 cod. pen., deve procedere, anche con ricorso a criteri equitativi, alla valutazione della causalità giuridica di ogni singola concausa, si da delimitare l'obbligo risarcitorio dell'autore della condotta, con esclusione delle conseguenze dannose determinate dal fortuito”; ma, nel caso di specie il decesso non è scaturito dal caso fortuito, ma è una diretta conseguenza delle lesioni patite dal a seguito del sinistro stradale. Per_1
5. Sulla liquidazione dei danni.
Il CTU ha accertato che il sinistro stradale ha determinato un periodo di 156 giorni di Inabilità
Assoluta Totale del , in quanto tutti trascorsi in Ospedale, prima del decesso. Per_1
Sui postumi invalidanti permanenti, il CTU ha accertato che le lesioni “hanno la seguente valutazione percentuale: 3% - 5% per la frattura dell'omero; 5% per frattura di tibia e perone sinistra;
8% - 10% per la frattura del calcagno;
2% - 6% per la frattura dell'apofisi trasversa destra di L5-S1; 3% - 8% per la frattura branca ischio pubica di sinistra”; sommando le varie percentuali si raggiunge un minimo del 21% ed un massimo del 34%; valori percentuali ricavati dalle Linee Guida per la Valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico della
[...] iuffrè Editore) …” ma ha aggiunto che “ a seguito Controparte_7 Persona_1 dell'incidente del 26/10/2008 è deceduto il 27/03/2009 per cui non è possibile quantificare il danno percentuale” ed ha infine ritenuto congrue le spese mediche per l'importo di € 152,65.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite, meritano condivisione e possono essere poste da questo giudicante a fondamento della decisione (Cass. sent. n. 7341/04).
Il CTP della compagnia assicurativa ha presentato osservazioni alla bozza ma solo in relazione al quesito sulle concause del decesso del insistendo molto sulle patologie pregresse di cui era affetto Per_1 il paziente;
aspetto su cui lo scrivente Tribunale si è ampiamente soffermato nel paragrafo precedente.
In merito alla quantificazione del danno biologico, si trae spunto dalla perizia, relativamente al riconoscimento di un danno biologico tra il 21% ed il 34% solo per l'individuazione della tabella da applicare;
ma in concreto non si liquiderà il danno biologico, poiché il danneggiato è deceduto in conseguenza del sinistro stradale pochi mesi dopo;
ciò esclude che egli abbia subito postumi invalidanti permanenti - come peraltro evidenziato anche dal CTU – perché non è sopravvissuto a lungo. pagina 11 di 23 Secondo le tabelle milanesi, per ogni giorno di ITT spetta al danneggiato l'importo di € 115,00; moltiplicando tale importo per 156 giorni ed aggiungendo € 152,65 per spese si perviene all'importo di €
18.092,50.
Non vi sono gli estremi per un incremento per personalizzazione alla luce dell'età avanzata della vittima, delle numerose patologie di cui già soffriva;
del decesso intervenuto alcuni mesi dopo;
e, d'altra parte, neppure gli attori hanno dedotto circostanze utili ai fini del riconoscimento del predetto incremento.
Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (26/10/2008) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n.
1712/1995). Solo per ciò che concerne gli importi dovuti a titolo di ITA e ITP, la rivalutazione delle somme decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso (Cass. sent. n. 5680/1996). Ne deriva che gli interessi per la liquidazione del danno da invalidità temporanea assoluta e parziale decorrono non dalla data dell'evento lesivo ma da quella in cui è cessata l'invalidità, come accertata dal CTU. Sulla somma così determinata matureranno ulteriori interessi legali dal giorno di pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo.
L'importo sopra spettante va liquidato unicamente agli eredi necessari del de cuius, come evidenziato nel paragrafo dedicato, ossia alla moglie ed alla figlia secondo le norme codicistiche dettate in materia di successione ereditaria.
Va rigettata, invece, la domanda iure haereditatis di risarcimento del danno non patrimoniale a titolo di danno perdita della vita.
Si tratta di una delle questioni interpretative, in materia di risarcimento danni da illecito extracontrattuale più dibattute in dottrina e giurisprudenza.
Un noto precedente risale addirittura al 1925, quando le Sezioni Unite, con la sentenza n. 3475, affermarono che ciò non è concepibile poiché, in estrema sintesi, nel momento in cui una persona viene a mancare non può più acquistare un diritto al risarcimento;
mentre la tutela della vita viene rimessa alla eventuale sfera penale, con i suoi connotati punitivi. Questa soluzione è stata confermata dalla giurisprudenza successiva, trovando riscontro in un importante arresto della Corte Costituzionale, con la sentenza 27 ottobre 1994, n. 372 e in numerose pronunce della Corte di Cassazione quali la sentenza Cass. civ., sez. III, 24 marzo 2011, n. 6754 (in senso conforme si vedano anche Cass. civ., sez. III, 9 maggio 2011,
n. 10107; Cass. civ., sez. III, 2 luglio 2010, n. 15706; Cass., civ., sez. III, 19 ottobre 2007, n. 21976; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2003, n. 7632).
Alcuni precedenti di segno opposto si sono registrati nella giurisprudenza di merito quali Trib.
Venezia, 15 giugno 2009 (sempre in tal senso Trib. Terni, 4 marzo 2008, Trib. Foggia, 28 giugno 2002, Trib.
Roma, 24 maggio 1988) e, in un unico caso, nella giurisprudenza di legittimità laddove, attraverso un obiter pagina 12 di 23 dictum, con la decisione Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2006, n. 15760, si è riconosciuta l'opportunità di provvedere al ristoro del pregiudizio derivante dalla lesione del diritto alla vita.
Al precedente del 2006 hanno fatto seguito le note sentenze di San Martino delle Sezioni Unite, nn.
26972–26974 del 2008, nelle quali, preso atto del consolidato orientamento contrario alla risarcibilità del danno tanatologico, si è affermato che non vi sono ragioni per discostarsi da tale ricostruzione.
Nel 2014, però, anche sulla scorta di alcuni orientamenti della dottrina, la Cassazione è tornata nuovamente sulla questione con la decisione Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361: in questa decisione, dopo aver ripercorso le principali tappe dell'evoluzione della categoria del danno non patrimoniale, si sono indicate le ragioni che deporrebbero per ammettere la risarcibilità della lesione del diritto alla vita (c.d. danno tanatologico), quale diritto di credito che si acquisisce al patrimonio del de cuius al momento della morte e che, insieme a tutti gli altri rapporti, si trasmette ai suoi eredi.
Dopo tale importante tentativo di ribaltamento dell'orientamento tradizionale, la questione è approdata nuovamente dinanzi alle Sezioni Unite, che sono intervenute con la decisione 22 luglio 2015, n.
15350, nella quale hanno confermato l'orientamento precedente escludendo la possibilità di tale risarcimento, poiché il credito risarcitorio nasce nel momento stesso in cui il titolare cessa di esistere, motivo per cui non può essere trasmesso ai suoi eredi.
Diversamente, in astratto è ammissibile il risarcimento del danno biologico terminale, che ricorre in caso di lesione che abbia portato a breve distanza di tempo ad esito letale;
in tal caso sussiste il risarcimento in favore della vittima che abbia percepito lucidamente l'approssimarsi della morte (danno terminale); trattasi di danno biologico di natura psichica, la cui entità non dipende dalla durata dell'intervallo tra lesione e morte, bensì dell'intensità della sofferenza provata dalla vittima dell'illecito ed il cui risarcimento può essere reclamato dagli eredi della vittima (Cass. sez. 3^, 14.2.2007 n. 3260; Cass. sez. 3^, 2.4.2001 n. 4783, che in maniera incisiva fa riferimento alla "presenza di un danno "catastrofico" per intensità a carico della psiche del soggetto che attende lucidamente l'estinzione della propria vita").
Nel caso di specie, tuttavia, non è stato provato il danno biologico terminale neppure negli ultimi giorni di vita del Non è stata offerta prova testimoniale e neppure dedotte circostanze utili a Per_1 ritenere per presunzioni semplici che la vittima avesse lucidamente compreso che la sua vita stava finendo.
Nella CTU è ripercorso infatti l'iter clinico degli ultimi giorni di ricovero del paziente fino al decesso.
Analizzando in particolare il periodo dal 9 marzo 2009 in cui il ebbe una crisi respiratoria, in Per_1 perizia si riportano i seguenti eventi clinici:
“Il 9 marzo 2009 continuava ventilazione meccanica e dal tubo orotracheale aspiravano secrezione densa giallastra;
murmure ridotto su tutto l'ambito con rumori diffusi di broncostenosi;
emodinamicamente instabile con ipotensione arteriosa;
necessità di supporto vaso attivo (dopamina); diuresi contratta. Le sue condizioni generali erano definite stazionarie ma nel complesso gravi (9/03/2009 ore 14.30). Alle ore 18.45 le condizioni cliniche ed emodinamiche erano come nei controlli pagina 13 di 23 precedenti. Alle ore 21.30 in pari data sulla scorta degli esami veniva modificata la terapia;
successivamente alle 23.45 venivano aspirate abbondanti secrezioni giallastre e dense.
Il giorno 10/03/2009 ed il giorno 11/03/2009 era sempre sedato e adattato al ventilatore;
all'esame obiettivo toracico murmure aspro alle basi.
Nei giorni successivi le condizioni cliniche generali rimanevano stabili, le terapie farmacologiche e meccaniche
(ventilazione) venivano modificate in base al risultato degli esami. In seguito fu sospesa la sedazione farmacologica e passava a ventilazione spontanea;
era vigile ma non collaborante.
Il 13/03/2009 ottenuto il risultato dell'Antibiogramma, effettuato su esame colturale del broncoaspirato che accertava la presenza di Staphylococcus aureus, iniziava terapia antibiotica con RE 1gr, una fiala per tre endovena:
SI 400mg, per due endo vena;
dal 3° giorno 200mg per due endo vena
In seguito, il giorno 15/03/2009 alle ore 12.30 il paziente è agitato, non è adattato alla protesi ventilatoria e pertanto riprendeva la sedazione farmacologica.
Nei giorni successivi non vi erano significative modificazioni;
il murmure vescicolare era ridotto in regione medio basale destra.
Il 20/03/2009 il respiro era spontaneo ma con maschera di UR, così pure il giorno 21/03.
Il 22/03/2009 paziente vigile ma non collaborante;
emodinamicamente instabile ed iniziava terapia con Per_3 che migliorava le condizioni emodinamiche.
Il 23/03/2009 nel corso della giornata il respiro era autonomo con maschera di UR ma erano sempre aspirati abbondanti muchi ed il murmure vescicolare era ridotto a sinistra e pertanto fu richiesta una rx toracica e sottoposto a aerosol terapia.
Il 24/03/2009, ore 12.00, effettuava broncoscopia con risultato di: reperto di mucosa laringea e tracheale molto infiammate ed iperemiche;
presenza di muchi densi e lattiginosi a tappo nel bronco principale sinistro e nei suoi rami segmentari;
ripetuti lavaggi e aspirazione fino a ripristino pervietà bronchiale. Prelievo di campione per esame colturale broncoaspirato;
riprende respiro spontaneo con maschera di UR 40%. La rx toracica in pari data accertava strie atelettasiche in sede medio-basale a sinistra.
Il 25/03/2009 fu trasferito nel Reparto di Medicina e furono richiesti esami di laboratorio urgenti;
il paziente era sveglio, non dispnoico a riposo con maschera di UR al 35% e SpO2 95%.
Il 26/03/2009 paziente sufficientemente sveglio e SpO2 al 91% con maschera d UR al 35%,
Il 27/03/2009 alle ore 7,40 improvviso arresto cardiaco;
a nulla servono le manovre rianimatorie alle ore 8,05 i sanitari dichiarano il decesso del paziente”.
Non vi sono evidenze di crisi di ansia o attacchi di panico del scaturiti dalla ludica Per_1 consapevolezza della sua imminente morte;
è risultato fino a 5 giorni prima che egli fosse vigile ma non collaborante, il che induce a ritenere che non si rendesse affatto conto delle sue precarie condizioni, il che è il presupposto negativo per il riconoscimento del risarcimento del danno biologico terminale;
anche il pagina 14 di 23 giorno prima il paziente risultava sufficientemente sveglio;
poi è deceduto, la mattina seguente, per un improvviso arresto cardiaco.
Pertanto, non vi sono evidenze che il paziente avesse lucidamente compreso la sua imminente morte.
Va riconosciuto, invece, a tutti gli attori, iure proprio, il risarcimento del danno da perdita parentale del loro congiunto.
Trattasi di un diritto iure proprio ontologicamente diverso da quello che consegue alla lesione della integrità psicofisica (danno lato sensu, biologico); il primo si collega alla violazione di un diritto di rilevanza costituzionale diverso dal diritto alla salute tutelato dall'art. 32 Cost., l'uno e l'altro, peraltro, definitivamente trasmigrati - non come autonome categorie di danno, ma come entità descrittive della conformazione che l'unitaria figura del danno non patrimoniale di volta in volta assume in concreto - nell'area normativa dell'art. 2059 cod. civ. (confr. Cass. civ. 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828; Corte cost. 11 luglio 2003, n. 233;
Cass. civ. sez. un. 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975), dopo che per anni avevano trovato copertura nell'ambito dell'art. 2043, in combinato disposto con i diritti fondamentali costituzionalmente tutelati (confr. Cass. civ. sez. un. 22 maggio 2002, n. 7470).
Più nello specifico, il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti Cass. civ., sez. III., 9 maggio 2011 n. 10107.
La giurisprudenza evidenzia il carattere plurioffensivo dell'illecito che determina la perdita definitiva o la lesione di una persona cara: tale fatto lede contemporaneamente, ed in via immediata e diretta,
l'incolumità personale della vittima e il diritto dei suoi cari all'intangibilità della sfera degli affetti e alla libera esplicazione della propria personalità in famiglia. L'evento morte incide su due prerogative essenziali dei parenti. In primo luogo, rileva la lesione inferta all'integrità familiare ed alla rete di relazioni affettive che all'interno della famiglia si creano e fortificano. Sotto un diverso profilo, risulta intaccato il bene della solidarietà familiare, che si traduce nel reciproco affidamento e nello scambievole supporto che ogni membro della compagine familiare offre agli altri. Trattasi di valori di rilievo costituzionale, alla luce di quanto sancito dagli artt. 2-3-29 e 30 della Costituzione, i quali costituiscono la fonte normativa, insieme all'art. 2059 c.c. (nella sua c.d. tipicità relativa), della tutela risarcitoria.
Dai rilievi sopra esposti, si ritiene per presunzioni semplici che i parenti prossimi del hanno Per_1 sofferto a causa della sua morte, non potendo più godere della sua presenza e del suo affetto. pagina 15 di 23 Ai fini della liquidazione si applicano le Tabelle di Milano. Secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (si veda Cass. civ. n. 33005/21 e 26300/21) “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale dovrebbe essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”; principio di diritto cui l'intestato Tribunale intende adeguarsi, anche perché la versione aggiornata delle Tabella di Milano, prevede un sistema a punti che, comunque, si muove nella forbice dei valori in precedenza indicati.
I parametri di riferimento sono dunque l'età del danneggiato e l'età delle vittime, il grado di parentela, l'autonomia e la presenza di nuclei familiari propri, la presenza di una frequentazione continua delle parti.
Mentre non vi sono difficoltà a riconoscere anche per presunzioni il vincolo affettivo sussistente tra la vittima e la moglie e la figlia con lui conviventi, come si evince dal certificato storico di famiglia, occorre soffermarsi sulla domanda risarcitoria proposta dai nipoti del de cuius, figli della figlia Parte_2
Secondo l'orientamento giurisprudenziale di legittimità consolidato (Cass Ordinanza n. 7743 del
08/04/2020) “In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne
l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal NI per la perdita del nonno;
infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto”.
Ebbene, dal certificato di stato di famiglia del de cuius solo uno dei tre nipoti, Parte_3 risultava convivere con la madre nella residenza dei nonni, mentre gli altri due nipoti risultavano risiedere altrove, addirittura in un'altra città, in Salerno. Parte_5
Ora, tenuto conto del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione in Ordinanza n.
26140/2023 secondo cui "il risarcimento del danno parentale spetta anche ai nipoti per la perdita dello zio, rimasto vittima di un incidente stradale. Tale relazione familiare, pur non strettissima, rientra infatti tra quelle sufficientemente prossime da far ritenere presuntivamente l'esistenza, per i parenti superstiti, di un danno serio e apprezzabile"; se da un lato appare possibile per presunzioni semplici ritenere che anche i suddetti nipoti, e Parte_4 pagina 16 di 23 benchè non conviventi con il de cuius, abbiano patito sofferenza dalla sua perdita, dall'altro Parte_5 sarebbe loro spettato di provare l'intensità del vincolo affettivo con la vittima.
A tale ultimo scopo, si evidenzia che nella memoria II termine di parte attrice sono stati articolati i seguenti capitoli di prova testimoniale:
“b. vero che in data 26/10/20018, i Maiori in centro abitato, lungo la via nuova Provinciale Chiunzi alle ore
10.00 circa, il pedone accompagnandosi al proprio bastone, dopo aver percorso la rampa di scale presente Persona_1 sul lato ovest della strada nel mentre attraversava la stessa, in direzione est, veniva investito dalla vettura FIAT Brava tg.
BV 341 FX, condotta dal proprietario Persona_2
c) che il veicolo Fiat Brava tg BV 341 FX percorreva in direzione Tramonti - Maiori la SP N. Chiunzi costituita da un lungo rettilineo con ampia visuale;
d) che l'incidente è avvenuto al centro della strada, in quanto il pedone già aveva impegnato la carreggiata in direzione Maiori su cui vi era la vettura Fiat Brava tg. BV 341 FX, che investiva il pedone con la parte anteriore sinistra riportando ammaccature nella parte anteriore sinistra;
e) che esso convenuto ha notato la presenza del pedone sulla strada prima che l'auto, in direzione Tramonti Per_2
Maiori, arrivasse all'altezza del vano di uscita della rampa di scalini posta sulla destra rispetto al suo senso di marcia;
f) che sui luoghi intervenivano i Vigili Urbani del che effettuavano i rilievi del caso e redigevano Controparte_8 verbale sanzionando il conducente della Fiat Brava ai sensi dell'art. 141 c. 1 e11 Cod. della Strada, che si rammostra:
g) che , e prima dell'evento e durante il periodo di malattia, Parte_3 Parte_5 Parte_14 convivevano con . Persona_1
Come si nota, nessuna delle circostanze capitolate era volta a dimostrare l'intensità del vincolo affettivo tra la vittima ed i suoi congiunti, che hanno intentato l'odierno giudizio.
Soltanto l'ultimo capitolo di prova era volto a provare che i tre nipoti convivessero con il de cuiuis in senso difforme allo stato di famiglia di . Orbene è notorio che i certificati di stato di Persona_1 famiglia e di residenza hanno valore solo indiziario per cui possono essere superati con prova contraria, che però non è stata offerta in modo congruo.
Ritiene infatti il Tribunale non attendibile il teste peraltro fidanzato all'epoca dei fatti CP_5 con , che ha confermato il capo g) della memoria istruttoria, non potendosi escludere che Parte_5 possa aver reso questa dichiarazione per attribuire un vantaggio processuale agli attori.
La circostanza della convivenza dei nipoti col nonno, essendo così rilevante poiché comporterebbe un incremento del risarcimento, doveva essere supportata da un substrato probatorio ben più robusto ed efficace rispetto ad una semplice conferma di una circostanza letta oralmente al teste, senza ulteriori specificazioni (il teste non ha riferito da quando durava la convivenza dei nipoti con i nonni;
se era andato a casa dei nonni di verificando che vivesse lì; i motivi per cui essi vivevano coi nonni). Parte_5
pagina 17 di 23 Pertanto, lo scrivente ritiene sussistente il requisito della convivenza solo a favore della moglie e della figlia del de cuius oltre alla NI secondo le evidenze documentali. Parte_3
Ne consegue che ai fini della liquidazione, secondo presunzioni semplici soltanto alla moglie convivente, compagna di una vita del viene riconosciuto il massimo punteggio (30 punti) per la Per_1 perdita della convivenza con il de cuius, ritenendosi per presunzione che sia la persona che maggiormente abbia sofferto l'improvvisa dipartita del proprio marito;
mentre alla figlia, pure convivente, ma che aveva già creato un proprio nucleo famigliare, ed alla NI convivente, nubile e convivente con i nonni verrà attribuito un punteggio mediano (15 punti).
Agli altri due nipoti, non conviventi e che non hanno provato l'intensità del vincolo affettivo, verrà attribuito il punteggio minimo per la voce e) delle tabelle milanesi.
Fatte queste precisazioni, la liquidazione per gli attori a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale è la seguente:
a favore della moglie, deceduta, ed il cui importo sarà attribuito agli altri attori Parte_1 secondo le regole della successione ereditaria
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 12
Punti in base all'età della vittima: 8
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 48
IMPORTO del RISARCIMENTO € 305.058,00
A favore della figlia Parte_2
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 8
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 42
IMPORTO del RISARCIMENTO € 222.927,00
pagina 18 di 23 A favore della NI Parte_3
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 4
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 20
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 42
IMPORTO del RISARCIMENTO € 96.786,00
A favore del NI Parte_4
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 4
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 24
IMPORTO del RISARCIMENTO € 40.752,00
In favore dell'altra NI non convivente , (risulta dall'atto di citazione residente a [...]): Parte_5
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 4
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 22
IMPORTO del RISARCIMENTO € 37.356,00
Sommandoli, si perviene all'importo di € 720.971,50 a titolo di danno non patrimoniale.
Applicando la decurtazione del 30% per il concorso colposo del de cuius si perviene alla somma complessiva di € 504.680,05, che va così ripartita:
€ 12.664,75 a e per il risarcimento del danno iure haereditatis patito dal de Parte_1 Parte_2 cuius Persona_1
€ 213.540,60 iure proprio a a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale Parte_1
€ 156.048,90 iure proprio a a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale Parte_2 pagina 19 di 23 € 67.750,20 iure proprio a a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale Parte_3
€ 28.526,40 iure proprio a a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale Parte_4
€ 26.149,20 iure proprio a a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale Parte_5
Tali somme, liquidate all'attualità, costituiscono debiti di valore, e su di esse dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (26/10/2008) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n.
1712/1995). Sulla somma così determinata matureranno ulteriori interessi legali dal giorno di pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo.
In citazione gli attori hanno richiesto la condanna dei convenuti al pagamento dei danni patrimoniali sotto il profilo del lucro cessante e danno emergente (perdita del contributo economico fornito dalla pensione di cui fruiva il nonno), ma di tale posta risarcitoria non è stata fornita la minima prova, per cui la relativa domanda va rigettata.
Vanno riconosciute, perché documentate, le spese legate al decesso del per € 7.077,39; Per_1 importo che per effetto del concorso colposo del danneggiato (30%) si riduce ad € 4.954,17, da incrementarsi con interessi legali (senza rivalutazione monetaria, trattandosi di obbligazione di valuta) dal giorno della prima messa in mora (09.03.09) fino all'effettivo soddisfo.
6. Sul massimale della polizza assicurativa eccepito dalla Controparte_3
Come si è evidenziato nel paragrafo introduttivo, la ha eccepito in comparsa di aver CP_3 accettato il contraddittorio esclusivamente entro i limiti del massimale previsto in polizza nonché entro il limite del valore della domanda giudiziale, ossia la somma richiesta nel libello introduttivo (€ 250.000,00) non modificata nei termini perentori di cui all'art. 183 VI co. c.p.c.; ha aggiunto che gli attori, nel libello introduttivo hanno contenuto la domanda nella complessiva somma di € 250.000,00 sia nelle conclusioni del libello introduttivo che nella dichiarazione effettuata ai fini fiscali.
Tale rilievo non coglie del segno. In citazione, dopo l'importo di € 250.000,00 si legge “o di quella minore o maggiore che si riterrà di giustizia che emergerà a seguito delle risultanze della C.M.U. …”
Nell'ipotesi in cui una domanda giudiziale sia formulata in questi termini, trova applicazione il principio consolidato e granitico in giurisprudenza di legittimità, recentemente ribadito in Ordinanza della
Cass., n. 29537 del 15/11/2024, secondo cui “La formula "somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria" o altre analoghe espressioni, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di una somma determinata, non costituisce una clausola meramente di stile quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, con la conseguenza che detta clausola è priva di rilevanza se, all'esito dell'istruttoria, compiuta anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta (in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva condannato alla pagina 20 di 23 corresponsione della somma come quantificata, all'esito della consulenza tecnica, nella comparsa conclusionale dall'attrice, adeguando la propria pretesa risarcitoria alla stima del consulente tecnico)”.
Tale principio è perfettamente adattabile al caso di specie, in quanto al momento dell'introduzione della domanda sussisteva una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi;
una volta esaurita l'istruttoria gli attori hanno quantificato in misura più precisa, in comparsa conclusionale,
i danni patiti.
Anche l'ultima eccezione della di limitazione della propria responsabilità entro il CP_3 massimale di € 250.000,00 è infondata perché non dimostrata.
Si rammenta in materia il principio giurisprudenziale granitico secondo cui “Nell'assicurazione sulla responsabilità civile, l'assicuratore, che intenda far valere in giudizio i limiti quantitativi contrattualmente fissati alla propria obbligazione, ha l'onere di allegare prima, e provare poi, l'esistenza del patto di massimale e la misura di questo, a nulla rilevando che al momento dell'introduzione del giudizio quel massimale non fosse esaurito” (Cass. Ordinanza 21 ottobre
2019, n. 26813).
L'esistenza del massimale della polizza assicurativa è un fattore di limitazione della responsabilità per cui la compagnia, che intende avvalersene, deve dimostrarne l'esistenza ai sensi dell'art 2697 co 2 c.c., come chiarito dagli nella pronuncia richiamata. Pt_13
Dall'esame del fascicolo di parte della compagnia convenuta si evince che ivi risultano allegati: - procura alle liti;
- atto di messa in mora del 27.02.09; - lettera cautelativa dell'assicurato ; - n Persona_2
6 fotogrammi del luogo del sinistro.
Pertanto la compagnia non ha allegato la polizza ed in tal modo non consente al Tribunale di verificare l'esistenza e la misura del patto di massimale, per cui la relativa eccezione va rigettata e la compagnia è tenuta a versare agli attori l'intera somma risarcitoria sopra liquidata.
Spese di lite a favore degli attori ed a carico della compagnia secondo soccombenza con liquidazione parametrata allo scaglione di valore della causa individuabile secondo il decisum. A norma dell'art 4 co 4 DM 55/14 “Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento”; a tale decurtazione segue però l'incremento del 30% per ciascuna delle parti assistite dopo la prima.
Le spese tra i convenuti e la compagnia assicurativa vanno invece compensate.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della compagnia secondo soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 Parte_2 Pt_5
pagina 21 di 23 Per_
, contro gli eredi di e la così Parte_4 Parte_5 Persona_2 Controparte_9 definitivamente dispone:
1) Accertata la responsabilità del de cuius nella causazione del sinistro stradale del Persona_2
26/10/2008 a cagione del quale è successivamente deceduto , ed attribuito il Persona_1 concorso colposo ex art 1227 c.c. a carico del medesimo in misura del 30%, accoglie la Per_1 domanda attorea nei termini che seguono:
2) Condanna gli eredi di e la al pagamento in solido, a favore degli Persona_2 Controparte_3 attori, delle seguenti somme:
- € 12.664,75 a e per il risarcimento del danno iure haereditatis Parte_1 Parte_2 patito dal de cuius ; Persona_1
- € 213.540,60 iure proprio a favore di a titolo di risarcimento del danno da perdita Parte_1 parentale;
- € 156.048,90 iure proprio a favore di a titolo di risarcimento del danno da Parte_2 perdita parentale;
- € 67.750,20 iure proprio a favore di a titolo di risarcimento del danno da perdita Parte_3 parentale;
- € 28.526,40 iure proprio a favore di a titolo di risarcimento del danno da perdita Parte_4 parentale;
- € 26.149,20 iure proprio a favore di a titolo di risarcimento del danno da perdita Parte_5 parentale;
3) Le somme di cui al capo che precede vanno incrementate di interessi legali e rivalutazione monetaria secondo le modalità analiticamente indicate in motivazione;
4) Condanna altresì e la al pagamento in solido, a favore di Persona_2 Controparte_3 Parte_1
e della somma di € 4954,17 a titolo di risarcimento danni patrimoniali
[...] Parte_2 emergenti, oltre interessi legali dal giorno della prima messa in mora fino al soddisfo;
5) Rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno tanatologico, danno biologico terminale e danno patrimoniale da lucro cessante;
6) Condanna la compagnia convenuta al pagamento delle spese processuali in favore degli attori che si quantificano in € 23.940,00 per compenso professionale (già operata la decurtazione e gli incrementi ex art 4 co 2 e 4 del DM 55/14), oltre rimborso spese di C.U., rimborso spese generali forfettarie in misura del 15%, iva e cpa come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ex art 93 c.p.c.;
7) Compensa le spese di lite tra i convenuti e la compagnia assicurativa;
8) Pone definitivamente a carico della compagnia assicurativa le spese di CTU già liquidate in separato decreto, con diritto di regresso a favore degli attori di quanto abbiano eventualmente anticipato;
pagina 22 di 23 Così deciso in Salerno
17.02.2025
Il GIUDICE
Dr Gustavo Danise
pagina 23 di 23
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 8508 del R.G. dell'anno 2008, trattenuta in decisione con ordinanza ex art 127 ter cpc del 13.11.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c vertente t r a
, in atti Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 generalizzati, in proprio e nella qualità di eredi del defunto , rapp.ti e difesi dall' avv. Josè Persona_1
Maria Lembo e avv. Oscar Farace presso cui domiciliano come da atti;
- Attori -
E
, nata a [...] il [...], cod. fisc. ; Controparte_1 C.F._1
, nata Salerno il 15 novembre 1972, cod. fisc. ; Parte_6 C.F._2 Pt_7
, nata a [...] il [...], cod. fisc. ; ,
[...] C.F._3 Parte_8 nata a [...] il [...], cod. fisc. ; , nata a [...] C.F._4 Parte_9
Inferiore (SA) il 03 settembre 1982, cod. fisc. ; tu;
nella, loro qualità di eredi legittimi C.F._5 di , nato a [...] il [...], e deceduto il 20 maggio 2023 Persona_2 in Maiori (SA) ove aveva il suo ultimo domicilio, tutti rappresentati e difesi, giusta mandato in atti dall'Avv.
ENNIO FALCONE presso il cui studio domiciliano in Amalfi (SA) alla v. Spirito Santo n°12,
- Convenuti –
in pers. del l.r. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. MO FA, ed Controparte_2 elett.te domiciliata come da procura in atti;
- Convenuta –
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
pagina 1 di 23 CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, e comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve riepilogo dei fatti di causa e degli eventi processuali salienti.
Con atto di citazione Parte_1 Parte_2 Parte_10 nella qualità di eredi del defunto evocavano in giudizio e Parte_5 Persona_1 Persona_2 la al fine di “… accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva nella produzione dell'incidente di Controparte_3 cui è causa, del sig. quale conducente e proprietario del veicolo Fiat Brava tg. BV341FX; per l'effetto, Persona_2 condannare essi convenuti e la (Già in solido al pagamento in Persona_2 CP_2 Controparte_4 favore degli attori, della somma di € 380.108,00 o di quella ritenuta di giustizia, a titolo risarcimento danno biologico e sofferenze patite dal oltre spese mediche € 152,00, 14 , delle spese funerarie € 7.077,39, rimborso spese Persona_1
CTU, interessi legali e rivalutazione dall'evento fino al soddisfo;
condannare essi convenuti e la Persona_2 CP_2
(Già in solido al pagamento dei danni patrimoniali sotto il profilo del lucro cessante e danno
[...] Controparte_4 emergente, e danno morale iure hereditatis, da attribuirsi agli istanti pro quota, danno biologico, tanatologico e danno morale iure proprio e patrimoniale nessuno escluso, spese mediche, interessi legali e rivalutazione dall'evento fino al soddisfo per le causali indicate, nonché specificamente per : : per la perdita del rapporto affettivo e per il danno Email_1 economico subito € 305.058,00 o di quella somma ritenuta di giustizia, in via equitativa;
: Parte_2 per la perdita del rapporto parentale € 265.948,00 o di quella somma ritenuta di giustizia, in via equitativa;
Parte_3
: la perdita del rapporto parentale e convivenza € 142.648,80 o di quella somma ritenuta di giustizia, in via
[...] equitativa;
la perdita del rapporto parentale e convivenza € 112.081,20 o di quella somma Parte_4 ritenuta di giustizia, in via equitativa;
la perdita del rapporto parentale e convivenza € 108.684,80 Parte_5
o di quella ritenuta di giustizia somma ritenuta di giustizia, in via equitativa;
condannare al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, iva, cpa e spese generali del 15% come per legge, in favore dei procuratori antistatari”.
Deducevano a sostegno della domanda risarcitoria che in data 26/10/2008 si verificava un sinistro stradale in Maiori (SA) in centro abitato, lungo il tratto rettilineo a visuale libera di Via Nuova P. Chiunzi, alle ore 13.05, allorquando il pedone , loro congiunto (rispettivamente, marito, padre e Persona_1 nonno degli attori), veniva investito al centro della strada dalla vettura Fiat Brava tg BV341FX, condotta dal proprietario . Persona_2
Sui luoghi interveniva la Polizia Locale di Maiori che redigeva verbale dell'accaduto sanzionando il conducente della Fiat Brava ai sensi dell'art. 141 co. 1 e 11 del cds.
A causa del sinistro il riportava lesioni che rendevano necessario il suo trasporto in Per_1
Ospedale dove gli veniva diagnosticato: politrauma frattura collo dell'omero, tibia e perone, frattura del calcagno, contusione polmonare a sinistra ed essere operato di urgenza con prognosi riservata. Stante l'incapacità totale di pagina 2 di 23 deambulazione, seguiva un lungo percorso di degenza continuo e mai interrotto durante il quale il Per_1 accusava episodi di crisi respiratoria.
In data 9 Marzo 2009 per una insufficienza respiratoria si rese necessario il ricovero presso l'U.O. di
Medicina di Cava dei Tirreni, ove decedeva il 27/03/2009.
Si costituiva in giudizio deceduto in corso di causa, il quale, opponendosi alle Persona_2 deduzioni attoree, chiedeva “…in via preliminare e procedurale, dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli attori i sig.ri , ed dichiarare la prescrizione dell'azione posta fondamento dell'atto di Parte_3 Per_1 Pt_5 citazione, ex art. 2947 cod. civ;
nel merito, accertare la assenza totale di responsabilità del convenuto nella Persona_2 causazione del sinistro oggetto del presente giudizio, nonché la mancanza di qualsivoglia nesso di causalità fra il detto sinistro ed il decesso del sig. e rigettare tutte le pretese attrici;
in conseguenza e per l'effetto, ex art. 96 c.p.c., in via Persona_1 riconvenzionale, condannare gli attori al risarcimento dei danni, in favore del convenuto, di quella somma che vorrà essere prudentemente ed equitativamente liquidata da codesto On Tribunale., con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio…”
Successivamente, si costituiva in giudizio anche la la quale chiariva di aver Controparte_3 accettato il contraddittorio esclusivamente entro i limiti del massimale previsto in polizza per cui in caso di accoglimento della domanda attore, la deducente non avrebbe potuto subire una condanna al risarcimento dei danni di importo superiore a quello indicato (€ 250.000,00); sempre in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva dei sigg.ri (NI), (NI) e Parte_3 Parte_4 Parte_5
(NI), in quanto agivano esclusivamente in qualità di eredi del sig. , ma di tale
[...] Persona_1 qualità non è stata fornita prova alcuna.
Eccepiva, inoltre, la prescrizione del credito risarcitorio, essendo ampiamente decorso sia il termine biennale previsto ex art. 2947 II co. c.c. sia il termine più lungo di cui all'art. 2947 III co. c.c. senza che detta prescrizione fosse validamente interrotta osservando altresì che la c.d. messa in mora inviata alla era priva dei requisiti richiesti dall'art. 148 del nuovo codice delle assicurazioni, ritenendola CP_3 priva di ogni elemento utile ad individuare i danneggiati, comportando tale carenza l'improponibilità dell'azione giudiziale.
A tal proposito, precisava la terza chiamata che nel caso de quo, nell'atto di costituzione in mora non venivano indicati nemmeno i nomi dei danneggiati al fine di superare il rigoroso onere probatorio incombente su parte attrice. Peraltro, la presenza sul luogo del sinistro, dei testi indotti da parte attrice, non
è stata registrata nel verbale dei vigili urbani della polizia locale di Maiori, intervenuti sul luogo del sinistro;
tale circostanza insinua dubbi sulla loro attendibilità.
Costituitosi regolarmente il contraddittorio la causa veniva istruita mediante assunzione di prova testimoniale e ctu.
Venivano escussi i seguenti testi: pagina 3 di 23 , testimone oculare, il quale riconosceva come propria la firma apposta sul rapporto IMone_1 dei vigili urbani intervenuti subito l'incidente, e altro testimone oculare, il quale IMone_2 dichiarava:
“ADR: conosco i fatti di causa in quanto ero presente sul posto al momento del fatto.
ADR: Vero. Ho assistito all'incidente, io ero a piedi sotto alla pensilina al lato della strada con mio figlio e mio NI. Infatti, mio NI subito dopo l'impatto è intervenuto per assistere il pedone investito. Ho visto il conducente dell'autovettura effettuare la frenata soltanto un metro prima della posizione del pedone, per cui non è riuscito ad evitare l'impatto. ADR: VERO, la strada era dritta per cui la macchina era in condizione di poter vedere il pedone. Al momento dell'impatto il pedone si era già immesso sulla strada.
Si dà atto che al teste vengono mostrate le foto n. A1 che viene sottoscritta dal teste con indicazione del punto di impatto ove si trovava il pedone. Adr:su domanda della difesa: ho visto l'incidente da dietro ed ero a distanza di circa 20 metri dal punto di impatto. Adr: su domanda della difesa: dopo il fatto e dopo che mio NI ha prestato assistenza al pedone, siamo andati ad avvisare la figlia del pedone che si chiam che abita in Parte_2 un quartiere vicino casa nostra.
che dichiarava: “ADR: VERO. Ero in compagnia di mio padre e mio cugino. Ho Parte_11 assistito al fatto. Ho visto l'incidente da dietro ed ero a circa 15 metri dal luogo dell'impatto. Ho notato il vecchietto, il pedone che dopo essere salito dalla rampa di scale si è voltato su entrambi i lati e dopo aver appurato che non
c'erano auto ha attraversato la strada; e l'impatto si è verificato mentre lui era circa a metà strada. Non ho visto
l'auto a che velocità andasse ma ho solo visto l'impatto finale. L'auto ha provato a frenare ma l'ha fatto troppo tardi e l'auto ha proseguito diritto senza nemmeno provare a sterzare. La strada era un rettilineo diritto per cui la macchina poteva avvedersi del pedone.Subito dopo l'incidente sono andato ad avvisare la figlia del pedone investito che abita vicino casa mia e quindi non ero presente quando sono intervenuti i vigili urbani. Preciso che mio cugino è rimasto sul posto.
: IMone_3
“sono trascorsi 15 anni dal fatto per cui adesso non ricordo più con precisione ma all'epoca dei fatti rilasciai dichiarazioni ai vigili urbani che confermo integralmente
1)-“Vero che il giorno 26 ottobre 2008 transitava e/o si trovava nel comune di Maiori (SA), lungo la strada provinciale Maiori-Valico di Chiunzi, località “Vecite”, quando ha assistito al sinistro stradale fra una autovettura marca
Fiat modello Brava, di colore chiaro, ed un pedone”; ADR “vero”
2)-“Vero che l'autovettura marca Fiat modello Brava, percorreva la strada provinciale che dal Valico di Chiunzi conduce all'abitato di Maiori, quando, all'improvviso, da una piccola apertura laterale alla corsia di discesa, posta alla sommità di una piccola scala, il sig. si immetteva a piedi sulla sede stradale, in senso trasversale a Persona_1 quello di marcia dell'autovettura Fiat Brava”; ADR “sono trascorsi 15 anni dal fatto per cui adesso non ricordo più con precisione ma all'epoca dei fatti rilasciai dichiarazioni ai vigili urbani che confermo integralmente” … “il signore è pagina 4 di 23 salito da una scala che si immette direttamente sulla strada. non c'è marciapiede lì” ADR “poiché all'epoca del fatto ho dichiarato che il signore si è immesso repentinamente evidentementeera così ma ora sono passati 15 anni”
ADR “non ricordo se il signore anziano deambulasse con l'ausilio di un bastone” ADR “In quel momento stavo percorrendo la strada in senso opposto a bordo di un ciclomotore” ADR “quando la persona è entrata nella mia visuale era già sulla strada” ADR “il pedone era in movimento ma tutto si è concluso in un attimo. Non si vedeva la scala dalla mia posizione” IM
“non ricordo precisamente la posizione del pedone dalla mia visuale se fosse o meno al centro della strada” viene mostrata la foto dell'auto che ha causato il sinistro ma la teste dichiara “dopo tanti anni non ricordo l'auto” L'avv. Lembo IM deposita la foto mostrata al teste “Dalla mia posizione, salendo, la scala era sulla sinistra. la visuale iniziava in prossimità della curva. ho visto il pedone ma non ho prestato attenzione a lui fino al momento del sinistro”
compagno all'epoca dei fatti di una delle nipoti della vittima, il quale CP_5 Parte_5 dichiarava « …che , e prima dell'evento e durante il periodo di malattia, Parte_3 Parte_5 Parte_4 convivevano con . Persona_1
Venivano altresì escussi altri tre testi ( , e che hanno Tes_5 Tes_6 Controparte_1 confermato le circostanze loro lette.
Espletata la prova testimoniale, veniva disposta ctu, recante i seguenti quesiti:
1) Descriva il CTU, esclusivamente mediante esame della documentazione sanitaria prodotta nel fascicolo di parte attrice, nonché di quella, eventuale ed ulteriore, custodita presso strutture sanitarie pubbliche e private che il CTU ritenga assolutamente necessario acquisire, le lesioni patite dal de cuius a cagione del sinistro descritto in atti;
2) in Persona_1 particolare, previa ricostruzione del quadro clinico pregresso, individui esclusivamente le lesioni causate dall'incidente stradale descritto in citazione;
3) accerti il CTU se via sia nesso di causalità/compatibilità tra tutte le lesioni descritte in citazione e la dinamica del sinistro;
4) All'esito, quantifichi il CTU i giorni di inabilità assoluta totale (ITT) e temporanea (ITP) causati al danneggiato dalle lesioni patite;
5) accerti se dette lesioni abbiano causato postumi invalidanti permanenti, quantificandone il punto percentuale;
6) accerti se le lesioni patite abbiano causato il decesso del avvenuto alcuni mesi dopo il sinistro Per_1 ovvero se questo sia stato determinato da altri fattori, descrivendoli;
7) stimi le spese mediche sostenute sinora dal danneggiato esclusivamente riconducibili alle lesioni patite a seguito del sinistro”.
Dalla ctu emergeva che a causa del sinistro stradale il riportava le seguenti lesioni “frattura del Per_1 collo chirurgico dell'omero sin;
frattura di tibia e perone a sinistra;
frattura del calcagno;
contusione polmonare a sinistra;
frattura dell'apofisi trasversa destra di L5-S1; frattura branca ischio pubica di sinistra”, lesioni che colpivano un soggetto già fragile, in quanto “Il quadro clinico pregresso era rappresentato da vasculopatia cerebrale e da un esito ischemico stabilizzato in regione occipitale sinistra;
bpco e diabete mellito insulino dipendente”.
La ctu ravvisava, inoltre, “la sussistenza del nesso di causalità e compatibilità tra le lesioni riportate da
e la dinamica del sinistro (investimento automobilistico)”, e che le spese mediche sostenute dal Persona_1 danneggiato ammontavano a euro 152,65; tra l'altro, secondo il ctu “Le lesioni patite dal , in Per_1 pagina 5 di 23 seguito al sinistro, hanno provocato una immobilità prolungata di cinque mesi e tre giorni che ha provocato una broncopolmonite da Staphylococcus Aures;
dalla documentazione non si evince la sovrapposizione di concause sopravvenute”, inoltre l'evento morte del impediva al ctu di quantificare il danno percentuale. Per_1
Infine, ctu, rispondeva alle osservazioni del ctp, che non condivideva alcune delle sue conclusioni rispetto al nesso di causalità tra le lesioni riportate a causa del sinistro e il decesso del , che Per_1
“l'infezione polmonare è da considerare una complicanza legata al gravissimo trauma subito. Appare pertanto evidente il nesso causale tra l'exitus e l'investimento subito;
pertanto confermo la mia valutazione”.
Nel corso del giudizio, il convenuto decedeva il 20 maggio 2023; di conseguenza Persona_2 veniva dichiarata l'interruzione del processo, riassunto dagli attori nei confronti degli eredi di quest'ultimo.
Conclusasi la fase istruttoria, con ordinanza 13/11/2024 la causa veniva trattenuta in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art 190 cpc.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti si procede alla disamina delle eccezioni preliminari delle parti e successivamente all'esame della domanda attorea
2. Sulle eccezioni preliminari delle parti
L'eccezione sollevata da parti convenute di difetto di legittimazione attiva degli attori Parte_3
e è fondata solo in parte. Ai sensi dell'art. 536, I comma, c.c. gli eredi Parte_4 Parte_5 legittimari sono il coniuge, i figli e gli ascendenti, ai quali la legge riserva una quota di eredità anche in assenza di testamento. Pertanto, nel caso di specie, gli eredi legittimari sono la moglie e la Parte_1 figlia Solo detti attori pertanto posseggono legittimazione attiva in relazione alla Parte_2 domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dal de cuius iure haereditatis. Persona_1
Diversamente, i nipoti del posseggono legittimazione attiva con riferimento alle domande Per_1 da essi proposte iure proprio di risarcimento del danno non patrimoniale per il danno da perdita parentale del loro nonno (dall'atto di citazione si evince che una dei nipoti conviveva con i nonni, in Parte_3 quanto risulta residente in [...], indirizzo di residenza dei coniugi ). Parte_12
L'eccezione di prescrizione, sollevata da entrambe parti convenute, va invece rigettata.
Dalla ricostruzione del sinistro stradale, che ha provocato il decesso del si delinea una Per_1 condotta del che integra in astratto il reato di omicidio colposo (il fatto è avvenuto nel 2008, Per_2 prima dell'introduzione, nel codice penale, con L. n.41 del 2016, del reato di omicidio stradale;
di conseguenza il fatto illecito rientra nella più generale ipotesi di omicidio colposo ex art. 589 c.p.).
Ne consegue l'applicazione del termine di prescrizione previsto dall'art. 2947 III comma, c.c. “ …, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga , questa si applica anche all'azione civile. (…)”.
pagina 6 di 23 Il primo comma dell'art. 589 c.p. prevede la pena della reclusione da sei mesi a 5 anni. Ai fini del calcolo del termine di prescrizione del reato ai sensi dell'art. 157 c.p. il reato si estingue decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale e comunque mai inferiore a sei anni.
Pertanto il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria è di anni sei e non è mai spirato, nonostante l'epoca risalente del sinistro, poiché gli attori hanno interrotto la prescrizione con numerosi atti di costituzione in mora;
e precisamente: con raccomandate con avviso di ricevimento spedite alla nuova
(in seguito in data 9/03/2009 – 09/07/09 – 22/08/11 – 13/08/13 – CP_6 Controparte_3
13/08/14 – 13.01.17 ed infine con la notifica dell'atto di citazione;
e con raccomandate con avviso di ricevimento spedite al responsabile civile , il 10.03.09, il 12.08.11 ed il 10.01.17 ed infine con Persona_2 la notifica dell'atto di citazione.
L'eccezione di improponibilità della domanda sollevata da parte convenuta, poiché le CP_3 lettere di costituzione in mora erano prive dei requisiti richiesti dall'art. 148 del nuovo codice delle assicurazioni, ed in particolare prive degli elementi utili ad individuare i danneggiati è destituita di ogni fondamento. Dall'esame dei vari atti di costituzione in mora ex art 148 co 5 Cod Ass Priv, si evince come fossero stati tutti sottoscritti in calce dai danneggiati;
la prima lettera era sottoscritta da Persona_1 poiché era ancora in vita;
dopo il decesso da che era la coniuge ed erede;
nelle messe in Parte_1 mora successive erano indicati espressamente i nominativi di tutti i danneggiati (tra cui i nipoti odierni attori ed anche l'altra figlia di e che tuttavia non è attrice in questo Persona_1 Parte_1 giudizio) e da loro sottoscritti in calce. Gli atti di messa in mora risultano pertanto completi ed idonei allo scopo. La messa in mora era stata spedita dal legale degli attori con il quale la società poteva interloquire ed istruire la pratica e formulare un'offerta transattiva.
3. Ricostruzione della dinamica del sinistro stradale. Responsabilità del conducente dell'autovettura. Concorso di colpa del pedone.
Elementi utili per ricostruire la dinamica del sinistro emergono già dal verbale redatto dagli agenti della Polizia municipale, intervenuti subito dopo sul luogo del sinistro. Ivi si evidenzia che sull'autovettura condotta dal venivano riscontrati i seguenti danni: - ammaccature sul cofano anteriore nella parte Per_2 laterale sinistra e sul parafango fianchetto anteriore sinistro. Indi i verbalizzanti raccoglievano le dichiarazioni dei testimoni oculari (alcuni sentiti anche in questo giudizio) ed infine allegavano fotografie dello stato dei luoghi con indicazione del punto preciso sulla strada (contrassegnato con una X) in cui veniva impattato dall'auto condotta da , ossia praticamente al centro Persona_1 Persona_2 della strada.
I fatti oggettivi accertati visivamente dagli operanti (- la parte dell'auto ove hanno riscontrato danni e la posizione del ferito sulla strada) posseggono fede privilegiata ex art 2700 c.c.
pagina 7 di 23 Si ritiene, pertanto, che , portandosi su via Chiunzi dalla scala visibile dalle foto, Persona_1 non avesse notato la presenza di auto in transito per cui avesse ritenuto di poter attraversare la strada in sicurezza anche se sul predetto tratto non erano presenti strisce pedonali. A causa della deambulazione lenta, determinata dall'età avanzata, non è riuscito, però, ad attraversare la strada velocemente, e nel momento in cui si è portato pressochè al centro della carreggiata è stato investito dalla parte anteriore sinistra della vettura condotta dal Per_2
In dettaglio, l'autovettura, mentre percorreva via Chiunzi da Tramonti verso Maiori, si trovava sulla sinistra del pedone. Il non si è accorto tempestivamente del pedone che attraversava la strada;
se Per_2 ne è reso conto troppo tardi, eseguendo una frenata che non gli ha impedito di evitarne l'investimento.
Tale dinamica è conforme e coerente con la posizione del pedone (centro carreggiata) al momento dell'impatto; coi danni alla parte anteriore sinistra dell'autovettura; e con le lesioni fisiche patite dal Per_1
a seguito dell'urto (frattura di diverse ossa della gamba sinistra).
Questa dinamica del sinistro, evincibile, si ribadisce, dal semplice esame del verbale dei Vigili Urbani,
è stata confermata dai testi escussi in giudizio: - dal testimone oculare presente al IMone_2 momento dell'intervento delle forze dell'ordine, che ha dichiarato che il conducente Per_2 dell'autovettura ha effettuato la frenata soltanto un metro prima della posizione del pedone, per cui non è riuscito ad evitare l'impatto “…L'auto ha provato a frenare ma l'ha fatto troppo tardi e l'auto ha proseguito diritto senza nemmeno provare a sterzare”; - dal teste , che ha anche specificato che il Parte_11 Per_1 prima di attraversare si era accertato che la strada fosse libera al fine di compiere un attraversamento in piena sicurezza;
- dal teste , che ha dichiarato “…La strada era un rettilineo diritto per cui la IMone_1 macchina poteva avvedersi del pedone”.
Tuttavia, pur dandosi atto della condotta di guida incauta ed imprudente tenuta dal che Per_2 indubbiamente stava conducendo la sua vettura ad una velocità elevata e non consona allo stato dei luoghi, trattandosi di centro cittadino, ritiene il Tribunale di non poter escludere una corresponsabilità per il sinistro in capo al , per aver contribuito ex art 1227 c.c. alla verificazione del sinistro. Per_1
Infatti, anch'egli ha tenuto una condotta colposa, attraversando una strada adibita a traffico veicolare non avvalendosi di strisce pedonali (che non sono visibili nelle foto allegate); inoltre, essendo un soggetto fragile e affetto da varie patologie, è stata imprudente la scelta di attraversare una strada in centro abitato, adibita a traffico veicolo, senza l'assistenza di alcun accompagnatore, tenuto conto della deambulazione lenta determinata dall'età avanzata.
In applicazione del principio di diritto secondo cui “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed pagina 8 di 23 evento dannoso”. (Cass. Ordinanza del 2 novembre 2023, n. 30394), il comportamento del pedone integra i caratteri dell'abnormità, poiché – si ribadisce – ha attraversato una strada adibita a traffico veicolare in condizioni non di sicurezza, data la sua lenta deambulazione, ed in assenza di un accompagnatore e di strisce pedonali.
D'altra parte, il , prima di attraversare la strada, ha notato che non vi erano auto in Per_1 circolazione in prossimità e quando si è accinto ad attraversarla aveva effettivamente raggiunto il centro della strada;
ma il conduceva la sua vettura a velocità tale che dopo essersi avveduto della Per_2 presenza del pedone sulla carreggiata non è riuscito ad evitare l'impatto pur avendo frenato. Se ne deduce che se avesse rispettato una velocità consona ad un centro cittadino, o avesse prestato maggiore attenzione alla presenza del pedone, sarebbe riuscito a frenare tempestivamente ed evitare l'impatto.
Soppesando i comportamenti imprudenti di entrambi gli antagonisti del sinistro stradale, si ritiene di attribuire al una quota di responsabilità maggiore, pari al 70%, ed al un concorso Per_2 Per_1 colposo, in misura del 30%.
4. Sul nesso di causalità.
Il ctu ha accertato, inoltre, “la sussistenza del nesso di causalità e compatibilità tra le lesioni riportate da
e la dinamica del sinistro (investimento automobilistico)”, ma soprattutto che “le lesioni patite Persona_1 dal in seguito al sinistro, hanno provocato unaimmobilità prolungata di cinque mesi e tre giorni che ha Per_1 provocato una broncopolmonite da Staphylococcus Aures; dalla documentazione non si evince la sovrapposizione di concause sopravvenute”.
Premesso che l'oggetto di uno dei quesiti posti al ctu era l'accertamento del nesso di causalità tra l'incidente stradale e il decesso del , avvenuto dopo 5 mesi dal sinistro, il perito ha accertato che il Per_1
aveva riportato lesioni plurime (“frattura del collo dell'omero sinistro, frattura di tibia e perone a sinistra, Per_1 frattura del calcagno sinistro, contusione polmonare a sinistra;
frattura apofisi trasversa dx L5-S1) e che il decesso è da attribuire ad una “broncopolmonite da Staphylococcus aureus, germe accertato anche tramite esame colturale su broncoaspirato con esito pervenuto il 13-3-2009”, che in base a quanto accertato dalla ctu è conseguenza dello stato di immobilizzazione prolungato, cui il paziente è stato costretto a seguito delle lesioni riportate nel sinistro stradale.
Le lesioni sopra descritte colpivano un soggetto anziano, all'epoca di 84 anni, affetto da numerose ed importanti patologie, quali: diabete mellito insulino-dipendente; vasculopatia cerebrale cronica con piastrinopenia;
cardiopatia sclerotica-ipertensiva; BPCO.
Tuttavia, le circostanze dell'età avanzata e della comorbidità, per quanto di notevole significato clinico e medico-legale, non costituiscono concause nella determinazione dell'exitus del , Per_1 riconducibile alla predetta polmonite da Staphylococcus aureus.
pagina 9 di 23 Si richiama, in materia di nesso di causalità e di concause, l'enunciato degli reso con Pt_13 sentenza 5.07.04 n. 12273 secondo cui “antecedente causale del decesso è, secondo l'interpretazione prevalente dell'articolo 41 c.p., ogni antecedente “in mancanza dei quali un evento dannoso non si sarebbe verificato”, sia quelli diretti e prossimi, sia quelli indiretti e remoti. Se è vero, nel caso di specie, che la morte del danneggiato è intervenuta anche in conseguenza delle sue pregresse condizioni di salute, si può affermare, tuttavia, che la caduta non è la mera occasione di fatto in cui tali condizioni sono peggiorate, ma riveste anche il ruolo di vero e proprio antecedente logico-giuridico senza il quale non si sarebbero verificate le conseguenze successive – fra cui, senz'altro anche la morte”. In materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale; ove, invece, quelle condizioni non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo "con-causale" di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio "semplificato", tale da condurre "ipso facto" ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del "quantum" risarcitorio”.
(Corte di Cass. Sent. n. 5737 del 24/02/2023).
Traslando tali rilievi al caso che ci occupa, il fatto illecito del conducente dell'auto, Persona_2 costituisce l'antecedente dotato in concreto di efficienza causale in relazione al decesso del Infatti Per_1 la morte del pedone si è verificata a causa di una broncopolmonite determinata dalla lunga Per_1 immobilizzazione, a cui lui è stato costretto dalla frattura di diverse ossa della gamba sinistra e della contusione polmonare a sinistra, a loro volta determinati dall'investimento da parte del Per_2
La fragilità del , l'età e le patologie pregresse sono fattori naturali che non sono stati Per_1 suscettibili di determinarne il decesso;
questo è avvenuto a seguito delle complicanze scaturite dal fatto illecito del In definitiva, il nesso causalità si instaura tra l'incidente e le lesioni riportate dal Per_2
a seguito del sinistro, così come refertate dall'ospedale, lesioni che nel corso del tempo si sono via Per_1 via aggravate fino a sfociare in una broncopolmonite, letale per il conseguenza diretta del sinistro, Per_1 così come accertato dalla ctu. pagina 10 di 23 Il pertanto, risponde integralmente dell'evento finale che è conseguenza della sua condotta, Per_2 ossia la morte del pedone, salva naturalmente la riduzione del 30% per il concorso colposo del danneggiato nella causazione del sinistro stradale.
A completamento di quanto finora esposto, si richiama altresì Corte di Cass. sentenza n. 24204 del 13/11/2014 secondo cui qualora l'evento dannoso fosse riconducibile al concorso della condotta umana e del fattore naturale, nel caso che ci occupa rispettivamente sinistro stradale e pregresse patologie, “il giudice, accertata l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento, in applicazione della regola di cui all'art. 41 cod. pen., deve procedere, anche con ricorso a criteri equitativi, alla valutazione della causalità giuridica di ogni singola concausa, si da delimitare l'obbligo risarcitorio dell'autore della condotta, con esclusione delle conseguenze dannose determinate dal fortuito”; ma, nel caso di specie il decesso non è scaturito dal caso fortuito, ma è una diretta conseguenza delle lesioni patite dal a seguito del sinistro stradale. Per_1
5. Sulla liquidazione dei danni.
Il CTU ha accertato che il sinistro stradale ha determinato un periodo di 156 giorni di Inabilità
Assoluta Totale del , in quanto tutti trascorsi in Ospedale, prima del decesso. Per_1
Sui postumi invalidanti permanenti, il CTU ha accertato che le lesioni “hanno la seguente valutazione percentuale: 3% - 5% per la frattura dell'omero; 5% per frattura di tibia e perone sinistra;
8% - 10% per la frattura del calcagno;
2% - 6% per la frattura dell'apofisi trasversa destra di L5-S1; 3% - 8% per la frattura branca ischio pubica di sinistra”; sommando le varie percentuali si raggiunge un minimo del 21% ed un massimo del 34%; valori percentuali ricavati dalle Linee Guida per la Valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico della
[...] iuffrè Editore) …” ma ha aggiunto che “ a seguito Controparte_7 Persona_1 dell'incidente del 26/10/2008 è deceduto il 27/03/2009 per cui non è possibile quantificare il danno percentuale” ed ha infine ritenuto congrue le spese mediche per l'importo di € 152,65.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite, meritano condivisione e possono essere poste da questo giudicante a fondamento della decisione (Cass. sent. n. 7341/04).
Il CTP della compagnia assicurativa ha presentato osservazioni alla bozza ma solo in relazione al quesito sulle concause del decesso del insistendo molto sulle patologie pregresse di cui era affetto Per_1 il paziente;
aspetto su cui lo scrivente Tribunale si è ampiamente soffermato nel paragrafo precedente.
In merito alla quantificazione del danno biologico, si trae spunto dalla perizia, relativamente al riconoscimento di un danno biologico tra il 21% ed il 34% solo per l'individuazione della tabella da applicare;
ma in concreto non si liquiderà il danno biologico, poiché il danneggiato è deceduto in conseguenza del sinistro stradale pochi mesi dopo;
ciò esclude che egli abbia subito postumi invalidanti permanenti - come peraltro evidenziato anche dal CTU – perché non è sopravvissuto a lungo. pagina 11 di 23 Secondo le tabelle milanesi, per ogni giorno di ITT spetta al danneggiato l'importo di € 115,00; moltiplicando tale importo per 156 giorni ed aggiungendo € 152,65 per spese si perviene all'importo di €
18.092,50.
Non vi sono gli estremi per un incremento per personalizzazione alla luce dell'età avanzata della vittima, delle numerose patologie di cui già soffriva;
del decesso intervenuto alcuni mesi dopo;
e, d'altra parte, neppure gli attori hanno dedotto circostanze utili ai fini del riconoscimento del predetto incremento.
Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (26/10/2008) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n.
1712/1995). Solo per ciò che concerne gli importi dovuti a titolo di ITA e ITP, la rivalutazione delle somme decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso (Cass. sent. n. 5680/1996). Ne deriva che gli interessi per la liquidazione del danno da invalidità temporanea assoluta e parziale decorrono non dalla data dell'evento lesivo ma da quella in cui è cessata l'invalidità, come accertata dal CTU. Sulla somma così determinata matureranno ulteriori interessi legali dal giorno di pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo.
L'importo sopra spettante va liquidato unicamente agli eredi necessari del de cuius, come evidenziato nel paragrafo dedicato, ossia alla moglie ed alla figlia secondo le norme codicistiche dettate in materia di successione ereditaria.
Va rigettata, invece, la domanda iure haereditatis di risarcimento del danno non patrimoniale a titolo di danno perdita della vita.
Si tratta di una delle questioni interpretative, in materia di risarcimento danni da illecito extracontrattuale più dibattute in dottrina e giurisprudenza.
Un noto precedente risale addirittura al 1925, quando le Sezioni Unite, con la sentenza n. 3475, affermarono che ciò non è concepibile poiché, in estrema sintesi, nel momento in cui una persona viene a mancare non può più acquistare un diritto al risarcimento;
mentre la tutela della vita viene rimessa alla eventuale sfera penale, con i suoi connotati punitivi. Questa soluzione è stata confermata dalla giurisprudenza successiva, trovando riscontro in un importante arresto della Corte Costituzionale, con la sentenza 27 ottobre 1994, n. 372 e in numerose pronunce della Corte di Cassazione quali la sentenza Cass. civ., sez. III, 24 marzo 2011, n. 6754 (in senso conforme si vedano anche Cass. civ., sez. III, 9 maggio 2011,
n. 10107; Cass. civ., sez. III, 2 luglio 2010, n. 15706; Cass., civ., sez. III, 19 ottobre 2007, n. 21976; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2003, n. 7632).
Alcuni precedenti di segno opposto si sono registrati nella giurisprudenza di merito quali Trib.
Venezia, 15 giugno 2009 (sempre in tal senso Trib. Terni, 4 marzo 2008, Trib. Foggia, 28 giugno 2002, Trib.
Roma, 24 maggio 1988) e, in un unico caso, nella giurisprudenza di legittimità laddove, attraverso un obiter pagina 12 di 23 dictum, con la decisione Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2006, n. 15760, si è riconosciuta l'opportunità di provvedere al ristoro del pregiudizio derivante dalla lesione del diritto alla vita.
Al precedente del 2006 hanno fatto seguito le note sentenze di San Martino delle Sezioni Unite, nn.
26972–26974 del 2008, nelle quali, preso atto del consolidato orientamento contrario alla risarcibilità del danno tanatologico, si è affermato che non vi sono ragioni per discostarsi da tale ricostruzione.
Nel 2014, però, anche sulla scorta di alcuni orientamenti della dottrina, la Cassazione è tornata nuovamente sulla questione con la decisione Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361: in questa decisione, dopo aver ripercorso le principali tappe dell'evoluzione della categoria del danno non patrimoniale, si sono indicate le ragioni che deporrebbero per ammettere la risarcibilità della lesione del diritto alla vita (c.d. danno tanatologico), quale diritto di credito che si acquisisce al patrimonio del de cuius al momento della morte e che, insieme a tutti gli altri rapporti, si trasmette ai suoi eredi.
Dopo tale importante tentativo di ribaltamento dell'orientamento tradizionale, la questione è approdata nuovamente dinanzi alle Sezioni Unite, che sono intervenute con la decisione 22 luglio 2015, n.
15350, nella quale hanno confermato l'orientamento precedente escludendo la possibilità di tale risarcimento, poiché il credito risarcitorio nasce nel momento stesso in cui il titolare cessa di esistere, motivo per cui non può essere trasmesso ai suoi eredi.
Diversamente, in astratto è ammissibile il risarcimento del danno biologico terminale, che ricorre in caso di lesione che abbia portato a breve distanza di tempo ad esito letale;
in tal caso sussiste il risarcimento in favore della vittima che abbia percepito lucidamente l'approssimarsi della morte (danno terminale); trattasi di danno biologico di natura psichica, la cui entità non dipende dalla durata dell'intervallo tra lesione e morte, bensì dell'intensità della sofferenza provata dalla vittima dell'illecito ed il cui risarcimento può essere reclamato dagli eredi della vittima (Cass. sez. 3^, 14.2.2007 n. 3260; Cass. sez. 3^, 2.4.2001 n. 4783, che in maniera incisiva fa riferimento alla "presenza di un danno "catastrofico" per intensità a carico della psiche del soggetto che attende lucidamente l'estinzione della propria vita").
Nel caso di specie, tuttavia, non è stato provato il danno biologico terminale neppure negli ultimi giorni di vita del Non è stata offerta prova testimoniale e neppure dedotte circostanze utili a Per_1 ritenere per presunzioni semplici che la vittima avesse lucidamente compreso che la sua vita stava finendo.
Nella CTU è ripercorso infatti l'iter clinico degli ultimi giorni di ricovero del paziente fino al decesso.
Analizzando in particolare il periodo dal 9 marzo 2009 in cui il ebbe una crisi respiratoria, in Per_1 perizia si riportano i seguenti eventi clinici:
“Il 9 marzo 2009 continuava ventilazione meccanica e dal tubo orotracheale aspiravano secrezione densa giallastra;
murmure ridotto su tutto l'ambito con rumori diffusi di broncostenosi;
emodinamicamente instabile con ipotensione arteriosa;
necessità di supporto vaso attivo (dopamina); diuresi contratta. Le sue condizioni generali erano definite stazionarie ma nel complesso gravi (9/03/2009 ore 14.30). Alle ore 18.45 le condizioni cliniche ed emodinamiche erano come nei controlli pagina 13 di 23 precedenti. Alle ore 21.30 in pari data sulla scorta degli esami veniva modificata la terapia;
successivamente alle 23.45 venivano aspirate abbondanti secrezioni giallastre e dense.
Il giorno 10/03/2009 ed il giorno 11/03/2009 era sempre sedato e adattato al ventilatore;
all'esame obiettivo toracico murmure aspro alle basi.
Nei giorni successivi le condizioni cliniche generali rimanevano stabili, le terapie farmacologiche e meccaniche
(ventilazione) venivano modificate in base al risultato degli esami. In seguito fu sospesa la sedazione farmacologica e passava a ventilazione spontanea;
era vigile ma non collaborante.
Il 13/03/2009 ottenuto il risultato dell'Antibiogramma, effettuato su esame colturale del broncoaspirato che accertava la presenza di Staphylococcus aureus, iniziava terapia antibiotica con RE 1gr, una fiala per tre endovena:
SI 400mg, per due endo vena;
dal 3° giorno 200mg per due endo vena
In seguito, il giorno 15/03/2009 alle ore 12.30 il paziente è agitato, non è adattato alla protesi ventilatoria e pertanto riprendeva la sedazione farmacologica.
Nei giorni successivi non vi erano significative modificazioni;
il murmure vescicolare era ridotto in regione medio basale destra.
Il 20/03/2009 il respiro era spontaneo ma con maschera di UR, così pure il giorno 21/03.
Il 22/03/2009 paziente vigile ma non collaborante;
emodinamicamente instabile ed iniziava terapia con Per_3 che migliorava le condizioni emodinamiche.
Il 23/03/2009 nel corso della giornata il respiro era autonomo con maschera di UR ma erano sempre aspirati abbondanti muchi ed il murmure vescicolare era ridotto a sinistra e pertanto fu richiesta una rx toracica e sottoposto a aerosol terapia.
Il 24/03/2009, ore 12.00, effettuava broncoscopia con risultato di: reperto di mucosa laringea e tracheale molto infiammate ed iperemiche;
presenza di muchi densi e lattiginosi a tappo nel bronco principale sinistro e nei suoi rami segmentari;
ripetuti lavaggi e aspirazione fino a ripristino pervietà bronchiale. Prelievo di campione per esame colturale broncoaspirato;
riprende respiro spontaneo con maschera di UR 40%. La rx toracica in pari data accertava strie atelettasiche in sede medio-basale a sinistra.
Il 25/03/2009 fu trasferito nel Reparto di Medicina e furono richiesti esami di laboratorio urgenti;
il paziente era sveglio, non dispnoico a riposo con maschera di UR al 35% e SpO2 95%.
Il 26/03/2009 paziente sufficientemente sveglio e SpO2 al 91% con maschera d UR al 35%,
Il 27/03/2009 alle ore 7,40 improvviso arresto cardiaco;
a nulla servono le manovre rianimatorie alle ore 8,05 i sanitari dichiarano il decesso del paziente”.
Non vi sono evidenze di crisi di ansia o attacchi di panico del scaturiti dalla ludica Per_1 consapevolezza della sua imminente morte;
è risultato fino a 5 giorni prima che egli fosse vigile ma non collaborante, il che induce a ritenere che non si rendesse affatto conto delle sue precarie condizioni, il che è il presupposto negativo per il riconoscimento del risarcimento del danno biologico terminale;
anche il pagina 14 di 23 giorno prima il paziente risultava sufficientemente sveglio;
poi è deceduto, la mattina seguente, per un improvviso arresto cardiaco.
Pertanto, non vi sono evidenze che il paziente avesse lucidamente compreso la sua imminente morte.
Va riconosciuto, invece, a tutti gli attori, iure proprio, il risarcimento del danno da perdita parentale del loro congiunto.
Trattasi di un diritto iure proprio ontologicamente diverso da quello che consegue alla lesione della integrità psicofisica (danno lato sensu, biologico); il primo si collega alla violazione di un diritto di rilevanza costituzionale diverso dal diritto alla salute tutelato dall'art. 32 Cost., l'uno e l'altro, peraltro, definitivamente trasmigrati - non come autonome categorie di danno, ma come entità descrittive della conformazione che l'unitaria figura del danno non patrimoniale di volta in volta assume in concreto - nell'area normativa dell'art. 2059 cod. civ. (confr. Cass. civ. 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828; Corte cost. 11 luglio 2003, n. 233;
Cass. civ. sez. un. 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975), dopo che per anni avevano trovato copertura nell'ambito dell'art. 2043, in combinato disposto con i diritti fondamentali costituzionalmente tutelati (confr. Cass. civ. sez. un. 22 maggio 2002, n. 7470).
Più nello specifico, il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti Cass. civ., sez. III., 9 maggio 2011 n. 10107.
La giurisprudenza evidenzia il carattere plurioffensivo dell'illecito che determina la perdita definitiva o la lesione di una persona cara: tale fatto lede contemporaneamente, ed in via immediata e diretta,
l'incolumità personale della vittima e il diritto dei suoi cari all'intangibilità della sfera degli affetti e alla libera esplicazione della propria personalità in famiglia. L'evento morte incide su due prerogative essenziali dei parenti. In primo luogo, rileva la lesione inferta all'integrità familiare ed alla rete di relazioni affettive che all'interno della famiglia si creano e fortificano. Sotto un diverso profilo, risulta intaccato il bene della solidarietà familiare, che si traduce nel reciproco affidamento e nello scambievole supporto che ogni membro della compagine familiare offre agli altri. Trattasi di valori di rilievo costituzionale, alla luce di quanto sancito dagli artt. 2-3-29 e 30 della Costituzione, i quali costituiscono la fonte normativa, insieme all'art. 2059 c.c. (nella sua c.d. tipicità relativa), della tutela risarcitoria.
Dai rilievi sopra esposti, si ritiene per presunzioni semplici che i parenti prossimi del hanno Per_1 sofferto a causa della sua morte, non potendo più godere della sua presenza e del suo affetto. pagina 15 di 23 Ai fini della liquidazione si applicano le Tabelle di Milano. Secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (si veda Cass. civ. n. 33005/21 e 26300/21) “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale dovrebbe essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”; principio di diritto cui l'intestato Tribunale intende adeguarsi, anche perché la versione aggiornata delle Tabella di Milano, prevede un sistema a punti che, comunque, si muove nella forbice dei valori in precedenza indicati.
I parametri di riferimento sono dunque l'età del danneggiato e l'età delle vittime, il grado di parentela, l'autonomia e la presenza di nuclei familiari propri, la presenza di una frequentazione continua delle parti.
Mentre non vi sono difficoltà a riconoscere anche per presunzioni il vincolo affettivo sussistente tra la vittima e la moglie e la figlia con lui conviventi, come si evince dal certificato storico di famiglia, occorre soffermarsi sulla domanda risarcitoria proposta dai nipoti del de cuius, figli della figlia Parte_2
Secondo l'orientamento giurisprudenziale di legittimità consolidato (Cass Ordinanza n. 7743 del
08/04/2020) “In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne
l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal NI per la perdita del nonno;
infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto”.
Ebbene, dal certificato di stato di famiglia del de cuius solo uno dei tre nipoti, Parte_3 risultava convivere con la madre nella residenza dei nonni, mentre gli altri due nipoti risultavano risiedere altrove, addirittura in un'altra città, in Salerno. Parte_5
Ora, tenuto conto del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione in Ordinanza n.
26140/2023 secondo cui "il risarcimento del danno parentale spetta anche ai nipoti per la perdita dello zio, rimasto vittima di un incidente stradale. Tale relazione familiare, pur non strettissima, rientra infatti tra quelle sufficientemente prossime da far ritenere presuntivamente l'esistenza, per i parenti superstiti, di un danno serio e apprezzabile"; se da un lato appare possibile per presunzioni semplici ritenere che anche i suddetti nipoti, e Parte_4 pagina 16 di 23 benchè non conviventi con il de cuius, abbiano patito sofferenza dalla sua perdita, dall'altro Parte_5 sarebbe loro spettato di provare l'intensità del vincolo affettivo con la vittima.
A tale ultimo scopo, si evidenzia che nella memoria II termine di parte attrice sono stati articolati i seguenti capitoli di prova testimoniale:
“b. vero che in data 26/10/20018, i Maiori in centro abitato, lungo la via nuova Provinciale Chiunzi alle ore
10.00 circa, il pedone accompagnandosi al proprio bastone, dopo aver percorso la rampa di scale presente Persona_1 sul lato ovest della strada nel mentre attraversava la stessa, in direzione est, veniva investito dalla vettura FIAT Brava tg.
BV 341 FX, condotta dal proprietario Persona_2
c) che il veicolo Fiat Brava tg BV 341 FX percorreva in direzione Tramonti - Maiori la SP N. Chiunzi costituita da un lungo rettilineo con ampia visuale;
d) che l'incidente è avvenuto al centro della strada, in quanto il pedone già aveva impegnato la carreggiata in direzione Maiori su cui vi era la vettura Fiat Brava tg. BV 341 FX, che investiva il pedone con la parte anteriore sinistra riportando ammaccature nella parte anteriore sinistra;
e) che esso convenuto ha notato la presenza del pedone sulla strada prima che l'auto, in direzione Tramonti Per_2
Maiori, arrivasse all'altezza del vano di uscita della rampa di scalini posta sulla destra rispetto al suo senso di marcia;
f) che sui luoghi intervenivano i Vigili Urbani del che effettuavano i rilievi del caso e redigevano Controparte_8 verbale sanzionando il conducente della Fiat Brava ai sensi dell'art. 141 c. 1 e11 Cod. della Strada, che si rammostra:
g) che , e prima dell'evento e durante il periodo di malattia, Parte_3 Parte_5 Parte_14 convivevano con . Persona_1
Come si nota, nessuna delle circostanze capitolate era volta a dimostrare l'intensità del vincolo affettivo tra la vittima ed i suoi congiunti, che hanno intentato l'odierno giudizio.
Soltanto l'ultimo capitolo di prova era volto a provare che i tre nipoti convivessero con il de cuiuis in senso difforme allo stato di famiglia di . Orbene è notorio che i certificati di stato di Persona_1 famiglia e di residenza hanno valore solo indiziario per cui possono essere superati con prova contraria, che però non è stata offerta in modo congruo.
Ritiene infatti il Tribunale non attendibile il teste peraltro fidanzato all'epoca dei fatti CP_5 con , che ha confermato il capo g) della memoria istruttoria, non potendosi escludere che Parte_5 possa aver reso questa dichiarazione per attribuire un vantaggio processuale agli attori.
La circostanza della convivenza dei nipoti col nonno, essendo così rilevante poiché comporterebbe un incremento del risarcimento, doveva essere supportata da un substrato probatorio ben più robusto ed efficace rispetto ad una semplice conferma di una circostanza letta oralmente al teste, senza ulteriori specificazioni (il teste non ha riferito da quando durava la convivenza dei nipoti con i nonni;
se era andato a casa dei nonni di verificando che vivesse lì; i motivi per cui essi vivevano coi nonni). Parte_5
pagina 17 di 23 Pertanto, lo scrivente ritiene sussistente il requisito della convivenza solo a favore della moglie e della figlia del de cuius oltre alla NI secondo le evidenze documentali. Parte_3
Ne consegue che ai fini della liquidazione, secondo presunzioni semplici soltanto alla moglie convivente, compagna di una vita del viene riconosciuto il massimo punteggio (30 punti) per la Per_1 perdita della convivenza con il de cuius, ritenendosi per presunzione che sia la persona che maggiormente abbia sofferto l'improvvisa dipartita del proprio marito;
mentre alla figlia, pure convivente, ma che aveva già creato un proprio nucleo famigliare, ed alla NI convivente, nubile e convivente con i nonni verrà attribuito un punteggio mediano (15 punti).
Agli altri due nipoti, non conviventi e che non hanno provato l'intensità del vincolo affettivo, verrà attribuito il punteggio minimo per la voce e) delle tabelle milanesi.
Fatte queste precisazioni, la liquidazione per gli attori a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale è la seguente:
a favore della moglie, deceduta, ed il cui importo sarà attribuito agli altri attori Parte_1 secondo le regole della successione ereditaria
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 12
Punti in base all'età della vittima: 8
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 48
IMPORTO del RISARCIMENTO € 305.058,00
A favore della figlia Parte_2
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 8
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 42
IMPORTO del RISARCIMENTO € 222.927,00
pagina 18 di 23 A favore della NI Parte_3
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 4
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 20
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 42
IMPORTO del RISARCIMENTO € 96.786,00
A favore del NI Parte_4
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 4
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 24
IMPORTO del RISARCIMENTO € 40.752,00
In favore dell'altra NI non convivente , (risulta dall'atto di citazione residente a [...]): Parte_5
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 4
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 22
IMPORTO del RISARCIMENTO € 37.356,00
Sommandoli, si perviene all'importo di € 720.971,50 a titolo di danno non patrimoniale.
Applicando la decurtazione del 30% per il concorso colposo del de cuius si perviene alla somma complessiva di € 504.680,05, che va così ripartita:
€ 12.664,75 a e per il risarcimento del danno iure haereditatis patito dal de Parte_1 Parte_2 cuius Persona_1
€ 213.540,60 iure proprio a a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale Parte_1
€ 156.048,90 iure proprio a a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale Parte_2 pagina 19 di 23 € 67.750,20 iure proprio a a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale Parte_3
€ 28.526,40 iure proprio a a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale Parte_4
€ 26.149,20 iure proprio a a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale Parte_5
Tali somme, liquidate all'attualità, costituiscono debiti di valore, e su di esse dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (26/10/2008) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n.
1712/1995). Sulla somma così determinata matureranno ulteriori interessi legali dal giorno di pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo.
In citazione gli attori hanno richiesto la condanna dei convenuti al pagamento dei danni patrimoniali sotto il profilo del lucro cessante e danno emergente (perdita del contributo economico fornito dalla pensione di cui fruiva il nonno), ma di tale posta risarcitoria non è stata fornita la minima prova, per cui la relativa domanda va rigettata.
Vanno riconosciute, perché documentate, le spese legate al decesso del per € 7.077,39; Per_1 importo che per effetto del concorso colposo del danneggiato (30%) si riduce ad € 4.954,17, da incrementarsi con interessi legali (senza rivalutazione monetaria, trattandosi di obbligazione di valuta) dal giorno della prima messa in mora (09.03.09) fino all'effettivo soddisfo.
6. Sul massimale della polizza assicurativa eccepito dalla Controparte_3
Come si è evidenziato nel paragrafo introduttivo, la ha eccepito in comparsa di aver CP_3 accettato il contraddittorio esclusivamente entro i limiti del massimale previsto in polizza nonché entro il limite del valore della domanda giudiziale, ossia la somma richiesta nel libello introduttivo (€ 250.000,00) non modificata nei termini perentori di cui all'art. 183 VI co. c.p.c.; ha aggiunto che gli attori, nel libello introduttivo hanno contenuto la domanda nella complessiva somma di € 250.000,00 sia nelle conclusioni del libello introduttivo che nella dichiarazione effettuata ai fini fiscali.
Tale rilievo non coglie del segno. In citazione, dopo l'importo di € 250.000,00 si legge “o di quella minore o maggiore che si riterrà di giustizia che emergerà a seguito delle risultanze della C.M.U. …”
Nell'ipotesi in cui una domanda giudiziale sia formulata in questi termini, trova applicazione il principio consolidato e granitico in giurisprudenza di legittimità, recentemente ribadito in Ordinanza della
Cass., n. 29537 del 15/11/2024, secondo cui “La formula "somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria" o altre analoghe espressioni, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di una somma determinata, non costituisce una clausola meramente di stile quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, con la conseguenza che detta clausola è priva di rilevanza se, all'esito dell'istruttoria, compiuta anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta (in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva condannato alla pagina 20 di 23 corresponsione della somma come quantificata, all'esito della consulenza tecnica, nella comparsa conclusionale dall'attrice, adeguando la propria pretesa risarcitoria alla stima del consulente tecnico)”.
Tale principio è perfettamente adattabile al caso di specie, in quanto al momento dell'introduzione della domanda sussisteva una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi;
una volta esaurita l'istruttoria gli attori hanno quantificato in misura più precisa, in comparsa conclusionale,
i danni patiti.
Anche l'ultima eccezione della di limitazione della propria responsabilità entro il CP_3 massimale di € 250.000,00 è infondata perché non dimostrata.
Si rammenta in materia il principio giurisprudenziale granitico secondo cui “Nell'assicurazione sulla responsabilità civile, l'assicuratore, che intenda far valere in giudizio i limiti quantitativi contrattualmente fissati alla propria obbligazione, ha l'onere di allegare prima, e provare poi, l'esistenza del patto di massimale e la misura di questo, a nulla rilevando che al momento dell'introduzione del giudizio quel massimale non fosse esaurito” (Cass. Ordinanza 21 ottobre
2019, n. 26813).
L'esistenza del massimale della polizza assicurativa è un fattore di limitazione della responsabilità per cui la compagnia, che intende avvalersene, deve dimostrarne l'esistenza ai sensi dell'art 2697 co 2 c.c., come chiarito dagli nella pronuncia richiamata. Pt_13
Dall'esame del fascicolo di parte della compagnia convenuta si evince che ivi risultano allegati: - procura alle liti;
- atto di messa in mora del 27.02.09; - lettera cautelativa dell'assicurato ; - n Persona_2
6 fotogrammi del luogo del sinistro.
Pertanto la compagnia non ha allegato la polizza ed in tal modo non consente al Tribunale di verificare l'esistenza e la misura del patto di massimale, per cui la relativa eccezione va rigettata e la compagnia è tenuta a versare agli attori l'intera somma risarcitoria sopra liquidata.
Spese di lite a favore degli attori ed a carico della compagnia secondo soccombenza con liquidazione parametrata allo scaglione di valore della causa individuabile secondo il decisum. A norma dell'art 4 co 4 DM 55/14 “Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento”; a tale decurtazione segue però l'incremento del 30% per ciascuna delle parti assistite dopo la prima.
Le spese tra i convenuti e la compagnia assicurativa vanno invece compensate.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della compagnia secondo soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 Parte_2 Pt_5
pagina 21 di 23 Per_
, contro gli eredi di e la così Parte_4 Parte_5 Persona_2 Controparte_9 definitivamente dispone:
1) Accertata la responsabilità del de cuius nella causazione del sinistro stradale del Persona_2
26/10/2008 a cagione del quale è successivamente deceduto , ed attribuito il Persona_1 concorso colposo ex art 1227 c.c. a carico del medesimo in misura del 30%, accoglie la Per_1 domanda attorea nei termini che seguono:
2) Condanna gli eredi di e la al pagamento in solido, a favore degli Persona_2 Controparte_3 attori, delle seguenti somme:
- € 12.664,75 a e per il risarcimento del danno iure haereditatis Parte_1 Parte_2 patito dal de cuius ; Persona_1
- € 213.540,60 iure proprio a favore di a titolo di risarcimento del danno da perdita Parte_1 parentale;
- € 156.048,90 iure proprio a favore di a titolo di risarcimento del danno da Parte_2 perdita parentale;
- € 67.750,20 iure proprio a favore di a titolo di risarcimento del danno da perdita Parte_3 parentale;
- € 28.526,40 iure proprio a favore di a titolo di risarcimento del danno da perdita Parte_4 parentale;
- € 26.149,20 iure proprio a favore di a titolo di risarcimento del danno da perdita Parte_5 parentale;
3) Le somme di cui al capo che precede vanno incrementate di interessi legali e rivalutazione monetaria secondo le modalità analiticamente indicate in motivazione;
4) Condanna altresì e la al pagamento in solido, a favore di Persona_2 Controparte_3 Parte_1
e della somma di € 4954,17 a titolo di risarcimento danni patrimoniali
[...] Parte_2 emergenti, oltre interessi legali dal giorno della prima messa in mora fino al soddisfo;
5) Rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno tanatologico, danno biologico terminale e danno patrimoniale da lucro cessante;
6) Condanna la compagnia convenuta al pagamento delle spese processuali in favore degli attori che si quantificano in € 23.940,00 per compenso professionale (già operata la decurtazione e gli incrementi ex art 4 co 2 e 4 del DM 55/14), oltre rimborso spese di C.U., rimborso spese generali forfettarie in misura del 15%, iva e cpa come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ex art 93 c.p.c.;
7) Compensa le spese di lite tra i convenuti e la compagnia assicurativa;
8) Pone definitivamente a carico della compagnia assicurativa le spese di CTU già liquidate in separato decreto, con diritto di regresso a favore degli attori di quanto abbiano eventualmente anticipato;
pagina 22 di 23 Così deciso in Salerno
17.02.2025
Il GIUDICE
Dr Gustavo Danise
pagina 23 di 23