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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/03/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 20/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8120/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MANGIONE ANDREA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto: 1) dichiarare che la ricorrente ha realmente svolto attività di tipo agricolo per conto terzi nel triennio 2015, 2016 e 2018 per un totale di contributi giornalieri rispettivamente pari a 102, 52 e 114; 2) ordinare la sua iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo: dichiarare il ricorrente decaduto dall'azione CP_1 giudiziaria;
in ogni caso rigettare la domanda nel merito.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di decadenza è fondata, in quanto dagli allegati alla memoria dell' risulta che, CP_1 contrariamente a quanto dedotto in ricorso, sono stati emessi i provvedimenti di cancellazione, notificati a mani del ricorrente in data 19.07.2021, come risulta dall'avviso di ricevimento in atti.
Al riguardo, il ricorrente nulla ha dedotto in senso contrario nelle note scritte.
Ne consegue che il ricorrente è decaduto dell'azione giudiziale a norma dell'art. 22 co. 1 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83, in quanto essa risulta proposta solo con ricorso depositato il 18.07.2023, quando era ampiamente decorso il termine perentorio di 120 giorni dalla definizione del procedimento amministrativo previsto da tale norma (definizione avvenuta in data 19.08.2021, non risultando la presentazione di ricorso amministrativo nei 30 giorni dalla notifica del provvedimento di cancellazione ed essendo, per quanto innanzi esposto, assolutamente tardivo il ricorso del 01.03.2023).
1 La questione è assorbente e preclude l'esame nel merito della controversia.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 18/07/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara il ricorso inammissibile per intervenuta decadenza dall'azione giudiziale.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 21/03/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 20/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8120/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MANGIONE ANDREA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto: 1) dichiarare che la ricorrente ha realmente svolto attività di tipo agricolo per conto terzi nel triennio 2015, 2016 e 2018 per un totale di contributi giornalieri rispettivamente pari a 102, 52 e 114; 2) ordinare la sua iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo: dichiarare il ricorrente decaduto dall'azione CP_1 giudiziaria;
in ogni caso rigettare la domanda nel merito.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di decadenza è fondata, in quanto dagli allegati alla memoria dell' risulta che, CP_1 contrariamente a quanto dedotto in ricorso, sono stati emessi i provvedimenti di cancellazione, notificati a mani del ricorrente in data 19.07.2021, come risulta dall'avviso di ricevimento in atti.
Al riguardo, il ricorrente nulla ha dedotto in senso contrario nelle note scritte.
Ne consegue che il ricorrente è decaduto dell'azione giudiziale a norma dell'art. 22 co. 1 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83, in quanto essa risulta proposta solo con ricorso depositato il 18.07.2023, quando era ampiamente decorso il termine perentorio di 120 giorni dalla definizione del procedimento amministrativo previsto da tale norma (definizione avvenuta in data 19.08.2021, non risultando la presentazione di ricorso amministrativo nei 30 giorni dalla notifica del provvedimento di cancellazione ed essendo, per quanto innanzi esposto, assolutamente tardivo il ricorso del 01.03.2023).
1 La questione è assorbente e preclude l'esame nel merito della controversia.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 18/07/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara il ricorso inammissibile per intervenuta decadenza dall'azione giudiziale.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 21/03/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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