Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 27/05/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente rel.
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 20.02.2025 iscritta al n. 55/2025 R.G. Sezione
Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del 08.05.2025
d a
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Parte_1
Agostini e Roberto Vasapolli del foro di Verona, domiciliatari giusta
OGGETTO: delega in atti.
Impugnazione
RICORRENTE APPELLANTE
licenziamento con c o n t r o
Controparte_1
reintegrazione
[...]
in persona del l.r.p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv. Paola Nebel, domiciliataria giusta delega in atti.
RESISTENTE APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 1302 del 2024 del Tribunale di
Brescia.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
Fatto e Diritto
Con ricorso al Tribunale di Brescia, giudice del lavoro, Pt_1
assunto da di il
[...] Controparte_1 CP_1
12.9.2023 con mansioni di operatore sociosanitario e patto di prova di due mesi, impugnava il licenziamento per mancato superamento periodo di prova, eccependo la violazione dell'obbligo di motivazione del recesso imposto dall'art. 40 CCNL Sanità pubblica, la genericità
del patto di prova e la tardività del provvedimento di risoluzione, in quanto adottato il 27.11.2023.
Con sentenza n. 1302/24 il Tribunale di Brescia respingeva il ricorso rilevando, quanto alla genericità del patto di prova, che alla luce della documentazione depositata da e degli incontri che si erano CP_1
tenuti nel corso del rapporto, durante i quali erano state comunicate al lavoratore le valutazioni negative, senza che il medesimo sollevasse alcuna contestazione, doveva ritenersi che il fosse Pt_1
ben a conoscenza della mansioni oggetto della prova e che le stesse fossero del tutto conformi al profilo professionale posseduto.
Con riferimento alla tardività del recesso, il primo giudice precisava che, in realtà, la risoluzione del rapporto era stata comunicata già in data 2.11.2023 e che il 27.11.2023 vi era stata soltanto la - 3 -
formalizzazione della risoluzione, con l'adozione del decreto del
Direttore Generale e l'indicazione delle ragioni poste a base del recesso.
Quanto all'assenza di motivazione, il Tribunale rilevava che il lavoratore non aveva neppure allegato il positivo superato del periodo di prova, né il mancato svolgimento dello stesso, né l'esistenza di finalità discriminatorie o illecite a base del recesso e, in ogni caso,
che negli incontri tenuti che si erano tenuti nel corso del rapporto erano state comunicate al lavoratore le gravi lacune riscontrate e le ragioni del recesso.
ha proposto appello chiedendo la riforma della Parte_1
sentenza.
si è costituita chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo letto in udienza.
***
L'appellante, che non torna sull'asserita genericità del patto di prova e sulla impossibilità di conoscere la mansioni che ne costituivano l'oggetto, sottolinea che il 2.11.2023 comunicando la CP_1
risoluzione del rapporto, non aveva fornito alcuna motivazione del recesso;
pertanto, egli non poteva aveva l'onere di dimostrare la mancata coerenza tra una motivazione inesistente e l'espletamento della prova. E aggiunge che, poiché il recesso dal patto di prova opera dal momento della comunicazione alla controparte (come stabilito da - 4 -
Cass. 15638/18), ne consegue che vi deve essere contestualità tra recesso e motivazione;
pertanto, nessuna rilevanza può essere attribuita agli atti successivi al 2.11.2003 con cui ha indicato le CP_1
ragioni poste a base del recesso. Da ultimo, ribadisce che, attesa la totale mancanza di motivazione, risulta errato aver posto a carico del lavoratore l'onere di provare il positivo superamento del periodo di prova, stante l'impossibilità di prendere posizione sul punto.
L'appello non è fondato.
E' pacifico che il 2.11.2023 ha comunicato la risoluzione del CP_1
rapporto senza fornire alcuna motivazione del recesso. Si legge infatti nella relativa comunicazione: «Con provvedimento in corso di
adozione è stata disposta la risoluzione del contratto di assunzione a
tempo indeterminato della S.V. nella posizione funzionale di
Operatore socio-sanitario, con effetto della data del 08/11/2023
(ultimo giorno di servizio 07/11/2023)».
E' pacifico anche che con il successivo decreto del Direttore Generale
del 27.11.2023 di formalizzazione del recesso, la ragione del medesimo recesso è stata indicata nell'esito negativo della prova, alla luce delle relazioni e dei pareri negativi dei vari responsabili e dei coordinatori di struttura.
Infine, è pacifico anche che l'art. 40 del CCNL Comparto Sanità
applicato al rapporto, nel disciplinare il periodo di prova prevede al comma 5 che «il recesso opera dal momento della comunicazione
alla controparte. Il recesso dell' o Ente deve essere CP_1
motivato». - 5 -
E' certamente vero che la sentenza n. 15638/18 della Corte di
Cassazione invocata dall'appellante, pronunciandosi sulla previsione pressoché identica contenuta nel CCNL Dirigenza medica e veterinaria 8.6.2000 («Il recesso opera dal momento della
comunicazione alla controparte. Il recesso dell'azienda deve essere
motivato», art. 14, co. 5), ha affermato che è necessario che il recesso sia motivato con specifico riferimento alle ragioni che hanno impedito il superamento della prova (e ciò allo scopo di evitare che lo stesso possa essere disposto per ragioni illecite o comunque estranee al rapporto e consentire al giudice l'adeguato controllo) e, inoltre, che vi sia contestualità tra recesso e motivazione.
Tuttavia, la particolarità della fattispecie consente di ritenere valido ed efficace il recesso sulla base delle considerazioni che seguono.
Ai sensi dell'art. 40 del CCNL il recesso per mancato superamento del periodo di prova «deve essere motivato». Con tale previsione la parti contrattuali, considerato che il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale e dispensa dall'onere di provarne la giustificazione (Cass. 21586/08; Cass.
17970/10), hanno voluto agevolare l'azione a tutela del lavoratore
(così, Cass. 19558/06, che ha messo in luce la diversità della motivazione del licenziamento durante il periodo di prova rispetto a quella del licenziamento intimato quando il rapporto è ormai divenuto definitivo). Ed invero, è la stessa Cass. 15638/18 invocata dall'appellante che così individua la funzione della motivazione:
«Quando, ..., è prescritta la motivazione del licenziamento di - 6 -
lavoratore in prova, essa ha la funzione, in realtà, di dimostrare che
il recesso del datore è stato determinato effettivamente da ragioni
specifiche inerenti all'esito dell'esperimento in prova (che costituisce
la causa del patto) e che non è dovuto a ragioni illecite, o comunque
estranee al rapporto, ed in particolare a forme di discriminazione»
(nello stesso senso, Cass. 26679/18).
Ora, anche è certo che la comunicazione 2.11.2023 del recesso non contiene alcuna motivazione, si deve però osservare che nel caso di specie, grazie alla particolare natura “partecipata” della procedura di valutazione adottata da di , il datore di lavoro aveva già CP_1 CP_1
comunicato al lavoratore la motivazione del recesso e con modalità
tali da consentirgli la conoscenza piena ed effettiva, non solo delle ragioni del licenziamento, ma anche e delle valutazioni tecniche negative che hanno indotto l'Amministrazione a considerare non superata la prova.
Occorre infatti osservare che dai documenti prodotti da e CP_1
valorizzati dal primo giudice («scheda di valutazione periodo di
prova» e «relazione Personale neo assunto»), risulta che:
- in data 12.9.2023 il lavoratore è stato assegnato all'
[...]
; Parte_2
- dopo un mese, il 12.10.2023, si è tenuto un incontro all'interno dell'UO cui ha partecipato il lavoratore, il tutor e il coordinatore. In
tale occasione, il lavoratore è stato informato in maniera dettagliata dell'andamento negativo della prova (fatica a tenere il passo nella
routine di reparto;
incapacità di individuare le priorità e il perché di - 7 -
una determinata azione di assistenza eseguita;
battute inopportune nei confronti di colleghe sul posto di lavoro;
mancanza di professionalità
nel rapporto con i pazienti e i familiari). E ciò, non solo a voce, ma anche attraverso l'esame della apposita «scheda di valutazione», la quale contiene i punteggi attribuiti a numerosi parametri di comportamento (ad es: attenzione nell'uso discrezionale delle risorse tecniche e organizzative, verifica dei risultati e capacità di adottare modiche e correttivi, capacità di assumere responsabilità), riferiti a diverse aree di valutazione («Relazionale», «Organizzazione e
Verifica del proprio lavoro», «Esecuzione del lavoro»;
«Responsabilità e Sicurezza»). In sostanza, la scheda di valutazione,
che contiene anche una parte riservata alla presa visione del lavoratore, che il ha sottoscritto, specifica punto per punto i Pt_1
comportamenti valutati, le criticità emerse, i punteggi attribuiti;
- il 17.10.2023 il lavoratore è stato convocato in Direzione dove gli sono state ribadite le difficoltà emerse e l'andamento negativo della prova e poiché il lavoratore ha fatto presente di essere poco integrato con il gruppo di lavoro e di avere difficoltà relazionali con alcuni componenti, gli è stato proposto il cambio di UO, ma egli ha rifiutato;
- peraltro, il 19.10.2023 il lavoratore, dopo aver cambiato idea e contatta la Direzione, ha cambia UO, passando a Medicina con decorrenza dal 20.10.2023;
- il 31.10.2023, è stato convocato nuovamente e alla presenza dei
Coordinatori e del Tutor gli è stata esibita la scheda di valutazione con il giudizio finale di non idoneità (anche se in tale occasione egli - 8 -
non ha voluto firmare l'apposito spazio per presa visione) e comunicato il mancato superamento del periodo di prova e che sarebbe stata richiesta l'interruzione del rapporto;
- due giorni dopo, il 2.11.2023, la risoluzione è stato comunicata formalmente.
Risulta evidente che a tale ultima data il datore di lavoro aveva già
comunicato in maniera esaustiva le specifiche ragioni del recesso inerenti all'esito dell'esperimento della prova, anche attraverso l'ostensione dettagliata di tutte le criticità riscontate e le valutazioni negative, di modo che l'assenza nella comunicazione di recesso del
2.11.2023 della motivazione non ha arrecato alcun modo arrecato alcun pregiudizio alla conoscenza del lavoratore delle ragioni specifiche inerenti all'esito dell'esperimento in prova.
In questa prospettiva, risulta evidente che l'affermazione del primo giudice, secondo cui il ricorrente non ha mai neppure allegato il positivo superamento del periodo di prova o il mancato o insufficiente espletamento dello stesso o l'esistenza di finalità discriminatorie o illecite sottese al recesso ha la funzione, in pratica, di sottolineare che,
a fronte della completa conoscenza delle ragioni del recesso da parte del lavoratore, questi, reso completamente ed effettivamente edotto dell'andamento negativo della prova e del mancato superamento dello stesso, ha evidentemente ritenuto di non articolare prove ai fini dell'assolvimento degli oneri probatori su di lui gravanti, ma ha preferito eccepire illegittimità formali del licenziamento.
Del resto, a fronte della completa conoscenza di tutte le ragioni del - 9 -
recesso e persino dei punteggi negativi delle valutazioni in relazione ai vari comportamenti, ritenere che il lavoratore si trovava dell'impossibilità di assolvere l'onere probatorio gravante su di lui perché la comunicazione del recesso del 2.11.2023 non era motivata,
appare non corrispondente alla realtà della fattispecie.
Vero è, che le ragioni del mancato superamento del periodo di prova erano state comunicate per iscritto al lavoratore già il giorno
31.10.2023 allorquando egli, a differenza di quanto fatto il giorno
13.10.2023, si è rifiutato di sottoscrivere per presa visione la scheda di valutazione che conteneva anche il giudizio finale di inidoneità,
rifiuto che non impedisce l'avvenuta comunicazione.
Insomma, risulta che il datore di lavoro ha comunicato la motivazione del recesso in anticipo (il giorno 31.10.2023), cosicché la mancanza della motivazione nella comunicazione del 2.11.2023 non può integrare la violazione dell'obbligo di motivazione. Ed invero, il lavoratore sin dal 31.10.2023 aveva conoscenza di tutti gli elementi per considerare la correttezza o meno della valutazione del periodo di prova operata dal datore di lavoro, nonché l'eventuale sussistenza di ragioni discriminatorie, illecite o comunque non attinenti all'esito della prova e ricevendo il recesso del 2.11.2003 non poteva legittimamente ritenersi all'oscuro delle ragioni del recesso.
***
In conclusione, l'appello è infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Il Collegio dà atto, ai fini del pagamento del contributo previsto - 10 -
dall'art. 1, co. 17, legge 228/12, che l'appello è stato integralmente rigettato.
PQM
respinge l'appello avverso la sentenza n. 1302/24 del Tribunale di
Brescia e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado,
liquidate in € 3.000, oltre accessori come per legge.
Brescia, 8 maggio 2025
Il Presidente est.
dott. Antonio Matano