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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 15/10/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1909/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GI STEFANO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall' Avv. ATZENI OLIVIERO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Assegno mensile di assistenza- MERITO ATP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 16/09/2024, ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2 riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge 118/1971 dalla data della revoca, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che le ha riconosciuto un grado di invalidità del 47%. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
2- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato compiutamente il Persona_1 quadro patologico da cui è affetta la ricorrente: Esiti di quadrantectomia supero esterna mammella destra per carcinoma intraduttale di alto grado (2019) trattato con terapia ormonale. Codice 9322 invalidità 11% - Cardiopatia ipertensiva classe NYHA 2 Codice 6442invalidità 41-50% - Sindrome depressiva endoreattiva grave Codice 2205 invalidità 25% - Scoliosi dorso-lombare ed artropatia del rachide cervico-lombare a lieve-moderata incidenza, gonartrosi bilaterale a moderata incidenza, in osteopenia post trattamento ormonale. Tendinopatia della scapolo omerale destra.
Codice 7010+7205+7208 (personalizzata) invalidità 30%.
Il c.t.u. ha, quindi, ritenuto che, mediante applicazione della formula riduzionistica di Balthazard, è stato possibile quantificare una percentuale invalidante del 74% considerato l'esame obiettivo e la natura delle patologie invalidanti risalenti alla data della revisione di aprile 2023 ed incidenti sulla qualità della vita della periziata sig.ra considerata la grave patologia Parte_1 oncologica che per fortuna è andata in remissione dopo opportuni trattamenti di natura chirurgica ed ormonale. Le patologie invalidanti riconosciute a carico della periziata hanno natura degenerativa di tipo cronico pertanto vanno incontro ad aggravamento. La documentazione sanitaria dimostra il peggioramento sia dal punto di vista cardiologico nonché ortopedico, tenendo conto della deflessione del tono dell'umore in paziente che ha subito intervento chirurgico di quadrantectomia mammaria destra e successivi 5 anni di terapia ormonale. Pertanto alla sig.ra
[...]
È riconoscibile la concessione dell'Assegno di Assistenza ai sensi della legge Parte_1
n°118/1971, con decorrenza dei termini riconoscibili dalla data di revisione di aprile 2023.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, deve essere dichiarato che sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario sotteso alla prestazione dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza da aprile 2023 (dalla revisione).
3- Le spese di lite seguono la soccombenza. CP_
4- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1909/2024 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza da aprile 2023 (dalla data di revisione), sussistono, in capo a
, le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento Parte_1 del diritto all'assegno mensile di assistenza, di cui all'art. 13 della legge 118/1971;
2) condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite della prima fase CP_1 liquidate in euro 1.170,00 per compensi e della presente fase di merito in euro 2.697,00, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. GI STEFANO , ex art. 93 c.p.c;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 15/10/2025 .
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1909/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GI STEFANO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall' Avv. ATZENI OLIVIERO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Assegno mensile di assistenza- MERITO ATP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 16/09/2024, ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2 riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge 118/1971 dalla data della revoca, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che le ha riconosciuto un grado di invalidità del 47%. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
2- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato compiutamente il Persona_1 quadro patologico da cui è affetta la ricorrente: Esiti di quadrantectomia supero esterna mammella destra per carcinoma intraduttale di alto grado (2019) trattato con terapia ormonale. Codice 9322 invalidità 11% - Cardiopatia ipertensiva classe NYHA 2 Codice 6442invalidità 41-50% - Sindrome depressiva endoreattiva grave Codice 2205 invalidità 25% - Scoliosi dorso-lombare ed artropatia del rachide cervico-lombare a lieve-moderata incidenza, gonartrosi bilaterale a moderata incidenza, in osteopenia post trattamento ormonale. Tendinopatia della scapolo omerale destra.
Codice 7010+7205+7208 (personalizzata) invalidità 30%.
Il c.t.u. ha, quindi, ritenuto che, mediante applicazione della formula riduzionistica di Balthazard, è stato possibile quantificare una percentuale invalidante del 74% considerato l'esame obiettivo e la natura delle patologie invalidanti risalenti alla data della revisione di aprile 2023 ed incidenti sulla qualità della vita della periziata sig.ra considerata la grave patologia Parte_1 oncologica che per fortuna è andata in remissione dopo opportuni trattamenti di natura chirurgica ed ormonale. Le patologie invalidanti riconosciute a carico della periziata hanno natura degenerativa di tipo cronico pertanto vanno incontro ad aggravamento. La documentazione sanitaria dimostra il peggioramento sia dal punto di vista cardiologico nonché ortopedico, tenendo conto della deflessione del tono dell'umore in paziente che ha subito intervento chirurgico di quadrantectomia mammaria destra e successivi 5 anni di terapia ormonale. Pertanto alla sig.ra
[...]
È riconoscibile la concessione dell'Assegno di Assistenza ai sensi della legge Parte_1
n°118/1971, con decorrenza dei termini riconoscibili dalla data di revisione di aprile 2023.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, deve essere dichiarato che sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario sotteso alla prestazione dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza da aprile 2023 (dalla revisione).
3- Le spese di lite seguono la soccombenza. CP_
4- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1909/2024 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza da aprile 2023 (dalla data di revisione), sussistono, in capo a
, le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento Parte_1 del diritto all'assegno mensile di assistenza, di cui all'art. 13 della legge 118/1971;
2) condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite della prima fase CP_1 liquidate in euro 1.170,00 per compensi e della presente fase di merito in euro 2.697,00, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. GI STEFANO , ex art. 93 c.p.c;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 15/10/2025 .
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano