Sentenza 10 agosto 2004
Massime • 1
In materia di tutela dei lavoratori subordinati, in caso di insolvenza del datore di lavoro, assicurata dal D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 in attuazione della direttiva comunitaria 20 ottobre 1980 n. 987, e con riferimento all'obbligo del Fondo di garanzia del pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto, nei limiti del massimale pari a tre volte la misura massima del trattamento di integrazione salariale mensile, la disposizione di cui al quarto comma dell'art. 2 del citato decreto legislativo, secondo cui il pagamento del Fondo di garanzia non è cumulabile con le retribuzioni percepite per il suddetto periodo degli ultimi tre mesi del rapporto, va interpretata - alla stregua dell'esigenza di tutela del reale credito retributivo, che costituisce la "ratio" della richiamata direttiva comunitaria, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia (v. sentenza 4 marzo 2004 C 14791/98) - nel senso che gli importi retributivi già percepiti ("acconti" ricevuti dal datore di lavoro "in bonis" o in sede di riparto nella procedura esecutiva oppure retribuzioni per uno o più degli ultimi tre mesi) si devono detrarre dal complessivo credito di lavoro (relativo al periodo coperto dalla garanzia del Fondo) e non già dal massimale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/2004, n. 15464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15464 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA TADRIS, LUIGI CANTARINI, VINCENZO MORIELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RI IO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 7/00 del Tribunale di LECCO, depositata il 26/01/00 R.G.N. 1822/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 14/06/04 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza in epigrafe specificata, pronunciata in grado d'appello, ha riconosciuto il diritto dell'odierna parte intimata, ai sensi degli art. 1 e 2 del decreto legislativo n. 80 del 1992, di ottenere dall'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia istituito ex art. 2 della legge n. 297 del 1982, il pagamento del credito residuo relativo alle ultime tre mensilità precedenti la cessazione del rapporto lavorativo, nei limiti del massimale previsto dall'art. 2, comma 2, del D. Lgs. Cit., senza detrazione da tale massimale - così come invece preteso dall'Istituto - degli importi retributivi già percepiti in relazione alle predette mensilità.
I giudici d'appello hanno ritenuto, in particolare, che la tesi dell'INPS, secondo cui andrebbero detratte dal massimale le somme ricevute dal lavoratore a titolo di retribuzione o, comunque, di "acconto" sul credito retribuivo in relazione agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, contrasta con la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 80 del 1992, così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, in base alla quale, invece, gli importi retributivi già ricevuti vanno detratti dal credito retributivo spettante nel trimestre e il credito così risultante va liquidato nei limiti del massimale.
Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso PINPS, deducendo un unico motivo. La parte intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione della disciplina dettata dal D. Lgs. n. 80 del 1992, nonché difetto di motivazione, l'Istituto deduce che dalla lettura sistematica delle disposizioni di tale decreto, in particolare quella dettata dall'art. 2, quarto comma, emerge che quanto versato in conto dei crediti relativi alle ultime tre mensilità del rapporto non è cumulabile con il massimale e va quindi dedotto da questo,
con la conseguenza che, ove il credito sia stato soddisfatto in tutto o in parte, niente, o solo quanto residua a seguito della operata detrazione, è dovuto dal Fondo di garanzia a tale titolo. Aggiunge che la motivazione della sentenza impugnata è, peraltro, difettosa, essendo limitata al mero richiamo dell'orientamento giurisprudenziale contrario alla tesi dell'Istituto.
Tale motivo non è fondato.
Il decreto legislativo 7 gennaio 1992 n. 80, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 48 della legge 29 dicembre 1990 n. 428 al fine di adeguare l'ordinamento interno alla direttiva CEE 20 ottobre 1980 n. 987 in materia di tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro (direttiva successivamente modificata da quella n. 74 del 2002 che ha ampliato il regime di tutela riferendolo a tutte le procedure conseguenti all'insolvenza datoriale), ha esteso - con effetto ex nunc - la garanzia, già prevista dalla legge n. 297 del 1982 per il trattamento di fine rapporto, ai crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto lavorativo, utilizzando il medesimo Fondo di garanzia istituito dalla predetta legge del 1982.
Per quanto rileva nella presente sede, l'intervento del Fondo è soggetto, oltre che a limiti temporali (nel senso che la garanzia opera solo se i tre mesi finali del rapporto di lavoro rientrano nel periodo di dodici mesi che precede il provvedimento di apertura della procedura concorsuale o il provvedimento di messa in liquidazione dell'impresa o di cessazione dell'esercizio provvisorio oppure la data di inizio dell'esecuzione forzata), a limitazioni oggettive (relative, cioè, al quantum della prestazione), specificate dalle disposizioni dettate dall'art. 2: in particolare, il pagamento effettuato dal Fondo non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali (comma 2: c.d. massimale); lo stesso pagamento non è cumulabile (tino a concorrenza degli importi), fra l'altro, con le retribuzioni corrisposte al lavoratore nell'arco degli ultimi tre mesi (comma 4, lettera -b).
In ordine alle modalità di applicazione di tale disciplina sono sorte notevoli difficoltà interpretative, con riferimento alle ipotesi in cui il lavoratore abbia ricevuto dal datore di lavoro retribuzioni relative alle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro o comunque abbia ottenuto - anteriormente al pagamento del Fondo - "acconti" sul credito garantito, essendo controverso se le somme già ricevute ai predetti titoli si debbano dedurre dal massimale (secondo la tesi sostenuta dall'INPS) oppure dal credito retributivo effettivamente spettante (secondo la tesi dei lavoratori).
La giurisprudenza di questa Corte ha adottato, al riguardo, soluzioni divergenti, essendosi ritenuto, in alcune decisioni, che il Fondo è tenuto al pagamento della somma che residua dopo la sottrazione degli importi retributivi già versati dalle retribuzioni effettivamente spettanti per le ultime tre mensilità del rapporto e dopo il confronto della somma risultante con il massimale trimestrale, al fine di liquidare la porzione non eccedente (Cass. 16 giugno 1999 n. 5979, relativa ad ipotesi in cui il lavoratore non aveva percepito l'ultima mensilità ed aveva invece percepito la penultima e terzultima mensilità per importi superiori al massimale;
Cass. 7 aprile 1999 n. 3382, in controversia riguardante l'entità del risarcimento derivante dalla ritardata attuazione della direttiva comunitaria ed in ipotesi in cui il lavoratore aveva ricevuto acconti sul credito retributivo complessivo), e, in altre, che il medesimo Fondo è tenuto, invece, al pagamento della somma che eventualmente residua dopo la sottrazione dal massimale degli importi retributivi - riferiti alle ultime tre mensilità del rapporto - già effettivamente percepiti dal lavoratore (Cass. 11 agosto 1999 n. 8607; 19 febbraio 2000 n. 1937; 2 ottobre 2000 n. 13939 ed altre conformi).
Con ordinanza 18 gennaio 2001 n. 38, infine, questa Corte, preso atto del contrasto di giurisprudenza e ritenuta la rilevanza, ai fini della questione in esame, della interpretazione della normativa comunitaria e, in particolare, della individuazione delle finalità in essa perseguite (garanzia del credito reale oppure di una quota massima del credito a prescindere dall'importo effettivo dello stesso), ha sottoposto alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, a norma dell'art. 234 del Trattato CE, la questione pregiudiziale se l'art 4, comma 3, della direttiva n. 987 del 20 ottobre 1980 - nella parte in cui prevede che gli stati membri, per evitare di travalicare il fine sociale della direttiva stessa, possono fissare un massimale inerente al pagamento dei crediti dei lavoratori subordinati non soddisfatti e relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro - consenta di imporre il sacrificio di parte del credito per coloro che, essendo l'ammontare della loro retribuzione superiore al massimale, abbiano ricevuto, per gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, anticipi di importo pari o superiore al suddetto massimale. La Corte di Giustizia, pronunciandosi al riguardo con sentenza 4 marzo 2004, r.g. n. 14791/98, anche in relazione ad altre domande di pronuncia pregiudiziale proposte per l'identica questione da giudici di merito, ha dichiarato che: "gli art. 3, n. 1, e 4, n. 3, primo comma, della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, devono essere interpretati nel senso di non autorizzare uno Stato membro a limitare l'obbligo di pagamento degli organismi di garanzia a una somma che copre i bisogni primari dei lavoratori interessati e da cui sarebbero sottratti i pagamenti versati dal datore di lavoro durante il periodo coperto dalla garanzia".
Alla stregua di tale interpretazione della norma comunitaria, vincolante in questa sede (cfr. Corte cost. n. 113 del 1985), deve darsi seguito al primo degli anzidetti orientamenti giurisprudenziali, che interpreta le disposizioni interne, attuative della direttiva comunitaria, in coerenza con un'esigenza di tutela del reale credito retributivo, mentre non può condividersi il diverso orientamento, il quale - prospettando modalità di pagamento del credito che prescindono dall'importo effettivo dello stesso - presuppone invece una ratio legis (di tutela omogenea dello stato di bisogno dei lavoratori) incompatibile con la norma comunitaria, così come interpretata dalla Corte di Giustizia.
Deve ritenersi, pertanto, che il legislatore, laddove prevede che il pagamento del Fondo di garanzia non è cumulabile con le retribuzioni percepite per il periodo degli ultimi tre mesi del rapporto (art. 2, comma 4, del D. Lgs. n. 80 del 1992), abbia inteso precisare che le somme percepite si devono detrarre dal complessivo credito di lavoro (e non già dal massimale); e deve ribadirsi, pertanto, che per determinare il credito del lavoratore va preliminarmente calcolato il credito relativo agli ultimi tre mesi di lavoro e quindi vanno detratte le retribuzioni percepite: la somma così ottenuta, se inferiore al massimale, deve essere integralmente pagata dal Fondo, mentre, se è superiore, deve essere ridotta al limite dello stesso massimale. Ciò vale per tutte le ipotesi in cui il lavoratore abbia ricevuto importi retributivi inerenti alle ultime tre mensilità predette, e cioè sia che egli abbia ricevuto il pagamento di "acconti" sul credito complessivo (dallo stesso datore di lavoro in bonis o anche in sede di riparto nella procedura concorsuale) sia che abbia invece ricevuto la retribuzione per uno o più degli ultimi tre mesi;
e non rileva, in quest'ultimo caso, che l'inadempimento abbia riguardato solo una determinata mensilità (o due mensilità) mentre per le restanti (o per la restante) sia stata pagata la retribuzione in misura pari o superiore al massimale, atteso che - in applicazione del richiamato sistema di calcolo - occorrerà comunque confrontare il credito residuo, in tal caso derivante dall'inadempimento di una o due retribuzioni mensili, con il massimale (il quale, riferendosi all'intero trimestre, rimane fisso e inalterato qualunque sia l'importo già percepito e a prescindere dal fatto che tale importo si riferisca all'uno o all'altro mese: cfr. Cass. n. 5979 del 1999 cit.).
Nè, infine, può fondatamente dubitarsi della legittimità costituzionale della normativa in esame, così interpretata ed applicata, in relazione ad un'ipotetica lesione del principio di uguaglianza (principio comunque fatto salvo, ex art. 11 Cost., rispetto all'operatività della norma sovranazionale) e, in particolare, alla diversa misura di soddisfazione del credito dei lavoratori a seconda che questi abbiano o meno ricevuto, anteriormente all'intervento del Fondo, determinati importi retributivi (eventualmente uguali o maggiori del massimale); ed infatti la disparità non deriva, in tal caso, dalla norma, ma dalla differente entità dell'inadempimento, che per alcuni lavoratori può essere stato totale e per altri, invece, solo parziale. In base a tali considerazioni, osserva il Collegio che la sentenza impugnata si sottrae alle censure mosse dall'Istituto ricorrente, in quanto essa, avendo determinato il credito residuo mediante detrazione degli importi retributivi - già precedentemente versati - dal credito globale del periodo garantito, e non dal massimale, ha fatto corretta applicazione delle esaminate disposizioni normative. Nè è ammissibile, riguardo a tale conclusione dei giudici d'appello, la censura relativa al "difetto di motivazione", atteso che, una volta che il giudice del merito abbia deciso correttamente le questioni di diritto sottoposte al suo esame, ancorché con argomentazioni inadeguate, si può dar luogo alla correzione della motivazione da parte della Corte di Cassazione (v. Cass. 6 agosto 2003 n. 11883); ne' si configura, d'altra parte, nel caso di specie, un "difetto di motivazione" inteso come assoluta mancanza dei motivi della decisione (sotto il profilo dell'art. 360 n. 4 c.p.c.), poiché l'orientamento giurisprudenziale menzionato dai giudici d'appello non è meramente richiamato per relationem, ma compiutamente riportato. In conclusione, va rigettato il ricorso, mentre nulla deve disporsi in ordine alle pese del giudizio di Cassazione, non essendovi stata attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso, in Roma, il 14 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2004