Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/2004, n. 15464
CASS
Sentenza 10 agosto 2004

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In materia di tutela dei lavoratori subordinati, in caso di insolvenza del datore di lavoro, assicurata dal D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 in attuazione della direttiva comunitaria 20 ottobre 1980 n. 987, e con riferimento all'obbligo del Fondo di garanzia del pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto, nei limiti del massimale pari a tre volte la misura massima del trattamento di integrazione salariale mensile, la disposizione di cui al quarto comma dell'art. 2 del citato decreto legislativo, secondo cui il pagamento del Fondo di garanzia non è cumulabile con le retribuzioni percepite per il suddetto periodo degli ultimi tre mesi del rapporto, va interpretata - alla stregua dell'esigenza di tutela del reale credito retributivo, che costituisce la "ratio" della richiamata direttiva comunitaria, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia (v. sentenza 4 marzo 2004 C 14791/98) - nel senso che gli importi retributivi già percepiti ("acconti" ricevuti dal datore di lavoro "in bonis" o in sede di riparto nella procedura esecutiva oppure retribuzioni per uno o più degli ultimi tre mesi) si devono detrarre dal complessivo credito di lavoro (relativo al periodo coperto dalla garanzia del Fondo) e non già dal massimale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/2004, n. 15464
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15464
    Data del deposito : 10 agosto 2004

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