Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 16/04/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
n. 745/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 745/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: agente di commerci libero professionista reddito: euro 21.903,00 netti nell'anno d'imposta 2023
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: operatrice call center c/o Controparte_1 reddito: euro 14.068,00 netti nell'anno d'imposta 2023
entrambi con l'Avv. Dania Pellegrinelli presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a GO il 6-5-2015 (anno 2015, Numero 19, Parte I, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1
23-5-2010.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2) Affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, i quali si suddivideranno il tempo da trascorrere con i predetti in maniera paritaria, nel rispetto delle esigenze e degli impegni scolastici ed extra dei figli, prediligendo, in ogni caso, la loro serenità, il loro interesse e volere, facendosi, a tale fine, carico di predisporre un duplice guardaroba, idoneo alle loro esigenze quotidiane. I minori avranno residenza anagrafica presso la residenza della madre.
3) Il padre vedrà e terrà con sé i figli secondo la seguente alternanza: settimana A (con fine settimana): dal lunedì dopo la scuola, al mercoledì mattina al rientro a scuola;
dal sabato dopo la scuola, al lunedì mattina quando rientreranno a scuola;
Settimana B (senza fine settimana): dal mercoledì dopo la scuola al sabato mattina al rientro a scuola. La madre, parimenti, vedrà e terrà con sé i figli secondo la seguente alternanza: settimana A (senza fine settimana): dal mercoledì dopo la scuola, al sabato mattina quando rientreranno a scuola;
Settimana B (con fine settimana): dal lunedì dopo la scuola, al mercoledì mattina al rientro a scuola;
dal sabato dopo la scuola, al lunedì mattina, quando rientreranno a scuola. Ciascun genitore trascorrerà con i figli 7 giorni durante le vacanze natalizie (a settimane alternate di anno in anno), 3 giorni durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo), due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, il cui periodo andrà reciprocamente comunicato entro il 30 maggio di ogni anno;
il giorno del compleanno dei figli andrà trascorso ad anni alterni con l'un genitore e con l'altro; i compleanni del genitore e della festa della mamma e del papà con il rispettivo genitore cui la ricorrenza si riferisce. Le parti potranno liberamente modificare i giorni e gli orari stabiliti, previo accordo.
4) I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
5) Mantenimento diretto dei minori per le spese ordinarie, con ulteriore contributo mensile a carico del padre nella misura di € 200,00= (€ 100,00= per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi alla GN
entro il 5 (cinque) di ogni mese. Pt_2
6) Spese straordinarie ripartite tra i genitori al 50%, come di seguito specificate: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il
2 preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi. Il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 5 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole. Qualora uno dei genitori decidesse di sostenere spese straordinarie senza il preventivo accordo dell'altro genitore, la spesa verrà addebitata interamente a chi ha preso la decisione. 7) La GN percepirà il 100% dell'Assegno Unico. Pt_2
8) Assegnazione della casa coniugale al Signor che ivi continuerà ad Parte_1 abitare con i figli nei tempi di sua spettanza;
onere a suo esclusivo carico del mutuo in essere.
9) Contributo mensile del Signor di € 100,00= per onere locativo della Parte_1
GN , sino a quando quest'ultima avrà in essere un contratto di Pt_2 locazione relativamente all'immobile di residenza sua e dei figli. 10) Assegnazione a ciascun coniuge delle autovetture rispettivamente in uso, con obbligo di procedere al trasferimento di proprietà della Citroen C4 Picasso alla GN . Pt_2
11) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale.
12) I genitori acconsentono al rilascio del passaporto per i figli e/o qualsivoglia documento valido per l'espatrio.
13) Spese legali compensate tra le parti.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 c.p.c. e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25-2-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale consensuale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
3 Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli e Per_1 Per_2 non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale degli stessi, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n. 745/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, i quali hanno contratto matrimonio a GO il 6-5-2015, e li
[...] autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GO, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a GO, il 16 aprile 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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