Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/03/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 19 marzo 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 3156/2023
Promossa da
C.F. 1 1) rappresentato e difeso dall'avvocato ROCCO Parte 1 (c.f.
CANNIZZO, nel cui studio in Scordia ha eletto domicilio, via Principessa di Piemonte, 32
-ricorrente-
Contro
CP 1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar Persona_1 di Roma
Controparte_2 (c.f. P.IVA 2 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato LIVIA LUCIA GUGLIOTTA, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, via Vincenzo Giuffrida, 45
-resistenti-
MOTIVI DELLA DECISIONE
16/2/2023 e avverso il sottostante avviso di addebito n. 59320170006899463000, asseritamente notificato in data 24/11/2017 e avente ad oggetto contributi IVS operai a tempo determinato-comp.
individuali e somme aggiuntive relativi all'anno 2015, dell'importo complessivo di euro 2.570,83.
Deduceva che detto titolo non fosse mai stato notificato e che, comunque, le somme pretese non fossero dovute per effetto dell'intervenuta prescrizione fra la data di notifica dell'avviso di addebito,
come indicata nell'intimazione di pagamento, e la data di notifica di detto ultimo atto. Faceva valere pertanto la prescrizione successiva e qualificava l'azione proposta come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva, tramite la quale dedurre fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Osservava che l'azione esecutiva volta al recupero del credito contributivo non opposto ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 46/1999 fosse soggetta non al termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2953 c.c. bensì al termine quinquennale della riscossione dei contributi, introdotto dalla legge n. 335/1995. Rilevava che pertanto, nella specie, in assenza di atti interruttivi, la pretesa avanzata dall' P_ dovesse ritenersi prescritta per effetto del decorso del suddetto termine di cinque anni, e che quanto detto dovesse valere anche per le somme aggiuntive, trattandosi di somme che incrementano l'importo dei contributi e che ne seguono sotto ogni profilo la disciplina, compresa quella in tema di prescrizione. Anche alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte, insisteva nella prescrizione successiva fra l'eventuale notifica dell'avviso di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento, evidenziando che la stessa fosse rilevabile anche d'ufficio. Chiedeva
pertanto che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, fosse dichiarata la nullità degli stessi e la condanna alle spese.
Con decreto dell'1/4/2023, ritenuta la sussistenza di gravi motivi ex art. 24, comma 6, del d.lgs.
46/1999, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione. Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 22/5/2023 si costituiva in giudizio l'P_. L'ente premetteva che con l'atto impugnato fosse stato intimato il pagamento di somme iscritte a ruolo a titolo di contributi e sanzioni dovuti alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti. Eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione passiva della CP_3 trattandosi di crediti non oggetto di cessione di cui all'art. 13 della legge n. 448 del 1998. Eccepiva inoltre l'inammissibilità
dell'opposizione per tardività rispetto al termine perentorio previsto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs.
46/1999, tenuto conto della regolare notifica dell'avviso di addebito risultante dalla documentazione che allegava. Nel merito, con riferimento all'eccezione di prescrizione, assumeva che la stessa non potesse essere eccepita per periodi pregressi alla notifica dell'avviso di addebito a causa della mancata impugnazione entro i prescritti termini perentori;
quanto all'eccezione di prescrizione successiva, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., rilevava che la stessa dovesse essere rivolta all'Agente della riscossione, titolare esclusivo del potere esazionale successivamente alla consegna dei ruoli, e chiedeva che, all'eventuale accoglimento della suddetta eccezione, dovesse conseguire la declaratoria di insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva e non di annullamento del titolo. Rilevava che la prescrizione non fosse maturata anche a causa della sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale emanata per gli eventi pandemici e concludeva osservando che, avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito,
,la prescrizione non fosse salvi ulteriori atti interruttivi posti in essere dall' Controparte_4
maturata anche a causa della suddetta sospensione. Chiedeva in via preliminare la declaratoria di difetto di legittimazione passiva della CP_3 chiedeva inoltre il rigetto del ricorso siccome inammissibile ed infondato e la conferma dei ruoli opposti.
Si costituiva in giudizio anche l' Controparte_2
,rilevando la tempestività della propria costituzione, sebbene eseguita oltre i termini di cui all'art. 416 c.p.c., considerato che l'opponente avesse provveduto alla notifica nei suoi confronti del solo ricorso introduttivo e non anche del decreto di fissazione di udienza. Eccepiva pertanto l'improcedibilità del ricorso ed evidenziava la correttezza della procedura di riscossione attivata nonchè la regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento, come da documentazione che allegava. Contestava l'eccepita prescrizione, da ritenersi non maturata a causa del periodo di sospensione del termine di prescrizione previsto dalla normativa emergenziale emanata per la pandemia covid-19. Eccepiva infine il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ad eventuali eccezioni relative al merito della pretesa contributiva e a fatti antecedenti la consegna del ruolo. In definitiva, chiedeva il rigetto del ricorso siccome inammissibile ed infondato e la condanna alle spese.
L'opponente depositava note di trattazione con le quali insisteva nell'improcedibilità del ricorso, nella ritualità dell'attività di riscossione e nel mancato maturarsi della prescrizione.
Con provvedimento del 19/5/2024, veniva delegata la trattazione e decisione della causa al sottoscritto giudice onorario. Con provvedimento comunicato alle parti questo giudice ha fissato l'udienza del 19 marzo 2025 disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni".
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
***
Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Controparte_5 CP 6 vertendosi in tema di crediti contributivi relativi a periodi successivi
[...]
,
all'1° gennaio 2006, non oggetto di cessione di cui all'art. 13 della legge n. 448 del 1998.
Ciò posto, allo scopo di delineare - in ragione delle doglienze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere che nella materia oggetto di causa ove si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, aventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/95,
riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es. rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione a ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione a ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.),
l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza
giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del D.Lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità
della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazione del c.d. statuto del contribuente,
omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento,
notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Nella specie, l'opponente ha eccepito l'estinzione della pretesa contributiva per effetto del decorso del termine di prescrizione successivamente alla notifica dell'avviso di addebito, la quale integra un'opposizione all'esecuzione, vertendo su causa di estinzione del credito successiva alla formazione del titolo esecutivo.
Non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali la stessa può essere sempre esaminata nel merito. Al debitore dei contributi è, infatti, sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può
essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Ciò posto, si osserva che l'P_ ha prodotto il referto di notifica dell'avviso di addebito opposto, n.
59320170006899463000, dal quale si evince che la notifica è stata ritualmente e validamente eseguita. L'ente previdenziale ha in particolare prodotto la ricevuta di avvenuta consegna relativa alla notifica a mezzo posta elettronica certificata, dalla quale si evince che detto atto è stato notificato in data
24/11/2017.
In merito all'idoneità della suddetta documentazione ai fini della prova della notifica eseguita a mezzo pec, si osserva quanto segue.
I requisiti di validità e probatori della notifica via pec delle cartelle di pagamento seguono le regole poste in via generale per l'utilizzo della pec dal D.P.R. n. 68 del 2015 e s.m., rette da un criterio di equiparazione alla posta ordinaria, secondo il quale la ricevuta, generata dal sistema informatico, di avvenuta consegna dell'atto all'indirizzo pec del destinatario svolge una funzione equipollente all'avviso di ricevimento postale, con la conseguenza che in sua presenza l'atto, ai sensi dell'art. 1335
c.c., si presume conosciuto dal destinatario (Cass. 25819/2017).
Ciò posto, poiché la notifica via pec eseguita nella specie rispecchia i principi previsti dalla normativa suindicata, va dichiarata la sua legittimità.
Come detto, è agli atti la ricevuta di avvenuta consegna in formato xml, recante l'indicazione dell'oggetto (Avvisi Di Addebito-Agricoli Datori Di Lavoro), la data e l'ora di trasmissione del
Email 1 t) e l'indirizzo del messaggio, la provenienza da parte dell' P_ (
); il messaggio risulta regolarmente consegnato nella ricorrente Email 2
casella di destinazione.
Tale documentazione deve ritenersi sufficiente a provare la notifica dell'avviso di addebito, gravando su parte ricorrente - a fronte della documentazione relativa all'invio di pec e alla ricezione nella data di consegna allegata in atti - quanto meno allegare specificamente alla notifica di quali altri atti,
ricevuti dall' P_ dovrebbe riferirsi la relativa ricevuta di avvenuta consegna. Non diversamente da quanto afferma la consolidata giurisprudenza con riferimento alla posta raccomandata, opera anche in riferimento alle notifiche telematiche una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta, salva la prova a carico del destinatario di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto (Cass. n. 10630/2015; Trib. Firenze, sent.
684/2019; Trib. Lav. Catania, sent. n. 4557/2020 del 04.12.2020).
Or, si osserva che le ricevute di avvenuta consegna dell'atto sono trasmesse dal gestore di posta elettronica in forza del disposto dall'art. 6, comma 3, del citato D.P.R. n. 68 del 2005 (Regolamento
recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge
16 gennaio 2003, n. 3), secondo cui “la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente la prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo,
leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione".
La prova della notifica via pec è dunque assolta mediante produzione della ricevuta di avvenuta consegna trasmessa dal gestore di posta elettronica e tanto sino a prova contraria, come chiarito dalla
S.C. di Cassazione con la sentenza n. 15035/2016.
Tenuto conto dell'eccezione di mancata notifica dell'avviso di addebito sollevata dall'opponente, si osserva che la Corte di Cassazione ha chiarito che “l'inesistenza della notificazione è configurabile,
in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività
priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto,
esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass. sez.
un., 20 luglio 2016, nn. 14916 e 14917). Ciò posto, nel caso di specie, l'avviso di addebito in esame, per come documentato dall'ente resistente, è stato regolarmente notificato nella data suindicata.
Si ribadisce che deve ritenersi idonea la documentazione prodotta a fornire prova della rituale notifica via pec del suddetto atto, con la conseguenza che non può trovare accoglimento la doglianza inerente la mancata notifica dello stesso;
doglianza che, in ogni caso, in quanto integrante un'opposizione agli atti esecutivi, si sarebbe dovuta far valere nel termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, avvenuta il 24/11/2017, laddove il ricorso è stato depositato il 16/3/2023. Occorre inoltre rilevare che l' Controparte_2 ha prodotto la ricevuta di avvenuta consegna relativa alla notifica a mezzo pec dell'intimazione di pagamento impugnata. Or, premesso che con riferimento a detta notifica valgono le osservazioni dianzi svolte, si rileva che la data di notifica dell'atto in esame risulta essere quella del 16/2/2022 e non quella del 16/2/2023, come indicata dal ricorrente ed erroneamente confermata dallo stesso ente resistente.
Orbene, alla luce della documentazione prodotta, l'opposizione non può essere accolta poiché, dalla data di notifica dell'avviso di addebito (24/11/2017) fino alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (16/2/2022), il termine quinquennale di prescrizione non era ancora spirato, e ciò pur senza considerare la presentazione da parte dell'opponente di istanza di adesione alla definizione agevolata, quale altro atto interruttivo della prescrizione che si evince dagli atti (cfr.
ricevuta di avvenuta consegna del 18/10/2019 avente ad oggetto la comunicazione da parte del concessionario in ordine a detta istanza).
La prescrizione non è pertanto maturata e ciò a prescindere dall'intervenuta sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale frattanto intervenuta.
In ordine all'applicabilità del termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, Legge 335/1995 si rinvia per relationem a quanto evidenziato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui “la scadenza del termine - pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del
1995) a quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti,
si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' CP 1 che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art.30 del d.l. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)” (Cass. S.U. 17 novembre 2016, n.
23397).
Ne consegue che i crediti portati dall'avviso di addebito e dunque dall'intimazione di pagamento impugnata non possono ritenersi prescritti e, in quanto tali, devono ritenersi dovuti.
In definitiva, la proposta opposizione all'esecuzione non può trovare accoglimento.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
Rigetta l'opposizione;
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore degli enti resistenti, delle spese processuali che liquida per ciascuno di essi nella complessiva somma di euro 884,50 per compensi, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA, come per legge, disponendo la distrazione in favore del procuratore costituito dell dichiaratosi antistatario.Controparte_2
Così deciso in Catania il 19 marzo 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio