Articolo 26 della Legge 9 maggio 1975, n. 153
Articolo 25Articolo 27
Versione
10 giugno 1975
Art. 26.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni dovranno adottare le norme procedurali necessarie per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:
a) determinazione degli organi cui saranno affidate le varie fasi dell'attivita' amministrativa, tecnica e decisoria relativa alla presentazione delle domande ai sensi dell'articolo 5 della direttiva CEE n. 159, alla loro istruttoria, all'approvazione del piano di sviluppo, alla concessione delle provvidenze ed alla vigilanza sull'attuazione del piano;
b) determinazione di un termine non superiore a 90 giorni entro il quale le domande debbono essere accettate o respinte;
c) istituzione di un comitato consultivo, che potra' anche essere articolato territorialmente, con il compito di esprimere un parere sulla rispondenza del piano di sviluppo aziendale ai principi ed alle disposizioni contenute nella presente legge nonche' sulla idoneita' sua alla realizzazione degli obiettivi di ammodernamento con gli investimenti e gli altri interventi in esso programmati.
Del comitato dovranno far parte in prevalenza i rappresentanti delle organizzazioni professionali piu' rappresentative a livello nazionale.
Le funzioni amministrative di cui al presente articolo sono esercitate in conformita' delle direttive espresse dalla presente legge di quelle che saranno successivamente emanate dallo Stato con le modalita' di cui all' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 .
Le regioni forniranno tempestivamente tutti gli elementi, le notizie ed i chiarimenti che si rendessero necessari in via generale o per specifiche situazioni, per corrispondere a richieste della Comunita', o che comunque siano connessi al mantenimento dei rapporti con la Comunita' economica europea.
Le regioni invieranno periodicamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dettagliate relazioni sull'attivita' svolta e sui problemi generali e particolari che si presenteranno in connessione con l'attuazione delle misure previste dalla presente legge nei rispettivi territori. Dovranno altresi' fornire ogni tre mesi situazioni statistiche sulla base delle impostazioni e dei moduli che saranno ad esse comunicati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Entrata in vigore il 10 giugno 1975