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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/10/2025, n. 2781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2781 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3594/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
( rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Santi Giovanni Alessandrello del Foro di Monza ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Cologno Monzese, P.zza Castello 16;
APPELLANTE
CONTRO
C.F. , in persona dell'Amministratore di Sostegno, Controparte_2 C.F._2 Contr Avv. (da ora anche come l' ), rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Angela CP_3 Saronni del Foro di Pavia e domiciliata presso lo studio della stessa, sito in Milano, Piazza Castello n. 11;
APPELLATA
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per l'appellante:
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello in accoglimento dell'appello proposto da , CP_1 annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Milano n. 10092 del 20/11/2024 G.U. Roberto Angelini e per l'effetto, ritenuto che l'appellante è ancora proprietario legittimo dell'appartamento sito in Milano Piazza Leonardo Da Vinci 9, 6° piano, vendutogli dalla prof. il Controparte_2 02/02/2018, dichiarare nullo e di nessun effetto l'atto di precetto notificato ad dalla AdS della CP_1 prof. Avv. , con cui si intimava il rilascio del suddetto immobile. Spese rifuse”. CP_2 CP_3
1
Per l'appellata:
“Rigettare per le ragioni esposte in atti le domande di controparte e per l'effetto confermare la sentenza n. 10092/2024 emessa dal Tribunale di Milano e pubblicata in data 20 novembre 2024, convalidando la condanna di controparte. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre alla rifusione delle spese generali sulle stesse e degli oneri fiscali e previdenziali come per legge, di entrambi i giudizi”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha impugnato, con atto di citazione regolarmente Controparte_1 notificato, la sentenza n. 10092/2024, notificata il 2.12.2024, con la quale il Tribunale di Milano ha rigettato le domande da esso introdotte con atto di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. con condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite ed al pagamento di un'ulteriore somma per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.. Il Tribunale, premesso che l'odierno appellante si era opposto all'atto di precetto notificatogli in data 20 maggio 2024 recante l'intimazione al rilascio in favore della SI.ra Controparte_2 dell'immobile sito a Milano, in Piazza Leonardo da Vinci n. 9, in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 8528/2023, pubblicata in data 31 ottobre 2023, con la quale il Tribunale di Milano l'aveva condannato a detto rilascio fissando per l'esecuzione la data del 30 novembre 2023, ha rilevato che “il SI. ha acquistato l'immobile in questione dalla SI.ra CP_1 Controparte_2 con atto rogato il 2 febbraio 2018; che poco meno di un anno dopo, richiesto dai parenti della , CP_2 che adducevano essere la propria congiunta incapace di attendere ai propri interessi, il Tribunale di Milano ha nominato, a favore dell'odierna convenuta opposta un Amministratore di Sostegno nella CP_ persona dell'Avv. ; che l'Avv. ha impugnato il predetto atto di vendita, CP_3 chiedendone l'annullamento per asserita incapacità della;
che il Tribunale di Monza in prima CP_2 istanza ha accolto la domanda, dichiarando inefficace la vendita;
che la Corte d'Appello di Milano, adita per la riforma della decisione, ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza;
che la sentenza di appello è stata impugnata in Cassazione dal SI. che il giudizio di legittimità è CP_1 ancora pendente. Occorre ulteriormente precisare che l'A.d.S. della convenuta opposta ha, nel frattempo, su autorizzazione del Giudice Tutelare, proposto azione volta ad ottenere la reintegrazione nel possesso dell'immobile da parte della SI.ra ; che la domanda è stata CP_2 accolta con la sentenza di condanna al rilascio dell'immobile n. 8528/2023, emessa dal Tribunale di Milano il 31 ottobre 2023; che anche avverso tale sentenza il SI. ha svolto impugnazione, CP_1 chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva di detto titolo e ottenendo dalla Corte d'Appello la sospensione (non già dell'efficacia esecutiva del titolo, bensì) del giudizio di appello, a norma dell'art. 295 c.p.c., sino alla definizione della causa pendente innanzi alla S.C. di Cassazione”. Ciò evidenziato, il giudice di primo grado ha così motivato “non vi è dubbio che – contrariamente a quanto dedotto dell'odierno attore opponente – la Corte d'Appello si sia limitata a sospendere il giudizio di gravame, mentre il titolo, in virtù dell'immediata esecutività delle pronunce di primo grado (art. 282 c.p.c.), è pienamente produttivo dei suoi effetti esecutivi. L'opposizione, che confonde i due piani della sospensione del giudizio di impugnazione e della sospensione efficacia esecutiva del titolo, non ha dunque pregio e deve essere respinta”. Quanto alle ulteriori statuizioni di condanna, ha così motivato il Tribunale “Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della limitata attività processuale svolta, ma anche del carattere palesemente pretestuoso e dilatorio dell'opposizione, tale da risolversi in un vero e proprio abuso dello strumento processuale e da indurre ad applicare la disposizione prevista dall'art. 96, comma 3, c.p.c. in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria”.
2 2. Con l'atto di appello l'opponente sostiene che “La sospensione “del processo” deliberata dalla Corte d'Appello non può non comprendere anche la esecutività della sentenza impugnata, essendo la decisione, rimessa alla Corte di Cassazione, l'antecedente logico-giuridico della decisione del Tribunale di Milano” Secondo l'appellante “non può di conseguenza porsi in dubbio che la proprietà dell'immobile rivendicato rimane ancora dell' (come tuttora risulta catastalmente) e che come tale egli CP_1 legittimamente occupa l'immobile. Deriva altresì che finché non verrà deciso dalla Suprema Corte di Cassazione l'annullamento o la conferma dell'atto di compravendita del bene per cui è causa, nessuna legittimazione ha la prof. di pretendere la restituzione del detto bene: ha pertanto CP_2 errato il Giudice del Tribunale di Milano a condannare al rilascio dell'immobile e il Giudice CP_1 dell'opposizione all'esecuzione a ritenere valida ed efficace (esecutiva) quella sentenza (8528/2023)
… L'assunto, si ribadisce, non è fondato perché manca la definitività (passaggio in giudicato) della sentenza del Tribunale di Monza (che costituirebbe titolo esecutivo) presupposto necessario per lo sloggio intimato”. L'appellante censura anche il capo della sentenza di primo grado avente ad oggetto la condanna alle spese e per responsabilità aggravata.
3. L'appellata si è regolarmente costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto per infondatezza dell'appello proposto da controparte. All'udienza del 14.10.2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. L'appello, che rappresenta una mera riproposizione delle tesi prospettate in primo grado, è pretestuoso e infondato. È pacifico che l'opposta abbia titolo per procedere in via esecutiva nei confronti dell'opponente, non essendo mai intervenuta pronuncia di sospensione - ex art. 283 c.p.c. – della sentenza azionata n. 8528/2023, emessa dal Tribunale di Milano e pubblicata il 31.10.2023. Sentenza con cui l'opponente è stato condannato al rilascio, in favore della , dell'unità immobiliare sita in Milano, Piazza CP_2 Leonardo da Vinci n. 9, con fissazione della data dell'esecuzione per il giorno 30.11.2023. E' sufficiente infatti richiamare, a confutazione delle doglianze dell'appellante, il contenuto del provvedimento della Corte d'Appello di Milano del 6.2.2024 (doc. n. 8 fascicolo opposta), da cui si evince che il Collegio ha sospeso non già l'efficacia esecutiva del titolo azionato in questa sede, bensì unicamente “il processo”, ex art. 295 c.p.c., sul presupposto della sussistenza di un rapporto di cd.
“pregiudizialità necessaria” tra la questione relativa alla titolarità o meno, in capo all'appellante, del diritto di proprietà sull'immobile oggetto di rilascio, all'epoca ancora pendente innanzi alla Corte di Cassazione, e la questione oggetto del presente giudizio. Essendo le sentenze di primo grado munite di provvisoria esecutorietà ex lege, in assenza di un'ordinanza di sospensione emessa ai sensi dell'art. 283 c.p.c. è pacifica la sussistenza del diritto dell'opposta di procedere in via esecutiva per ottenere coattivamente il rilascio dell'immobile (che l' detiene e occupa illegittimamente ormai da anni). CP_1 La questione è peraltro oggi superata dall'intervenuta pronuncia di ordinanza da parte della Suprema Corte di Cassazione (pubblicata in data 3.9.2025, v. documento allegato dall'appellata con la comparsa conclusionale) di rigetto del ricorso proposto dall'opponente avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado di annullamento dell'atto di compravendita dell'immobile per incapacità naturale della . CP_2 Ne deriva che è intervenuto giudicato sulla questione della titolarità del bene oggetto di rilascio, con pieno diritto della a riottenerne la disponibilità in via esecutiva. L'appello va in definitiva CP_2 rigettato.
5. L'appellante va condannato alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa –
3 indeterminabile, complessità bassa – e secondo parametri minimi per tutte le fasi svolte stante la minima complessità delle questioni trattate. L'appellante deve essere altresì condannato ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. In base a tale norma il giudice, “in ogni caso”, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c.,
“anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. L'art. 96 c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche intervenute a seguito della legge n. 69/2009, fissa i presupposti per il riconoscimento alla parte vittoriosa, oltre che del diritto alla rifusione delle spese processuali, anche del diritto al risarcimento dei danni riconducibili alla condotta processuale della controparte. In particolare, qualora ricorra l'ipotesi della soccombenza, il giudice “anche d'ufficio” è chiamato ad esercitare un vero e proprio potere-dovere di statuire anche sulla responsabilità per i danni, ove ravvisi nella condotta della parte profili di colpa, come nel caso di specie, per avere la stessa agito processualmente violando gli ordinari doveri di diligenza, prudenza e perizia. Con riferimento al quantum della condanna, il legislatore impone il ricorso alla determinazione di una somma “equitativamente determinata”, affidando al giudice il compito di quantificare il danno la cui effettiva esistenza possa ritenersi conseguenza diretta della condotta processuale della parte rimasta soccombente. Tale accertamento opera come necessaria premessa della liquidazione d'ufficio del danno, possibile anche in via equitativa, e presuppone normalmente un'attività processuale di allegazione e prova della parte interessata sia sull'an che sul quantum debeatur, salvo che l'esistenza del pregiudizio possa essere desumibile da nozioni di comune esperienza. Non c'è dubbio che già il solo fatto di doversi difendere in un giudizio civile, affrontandone comunque i costi di difesa notoriamente non indifferenti e i disagi conseguenti, costituisca un obiettivo pregiudizio di fatto che, quando l'azione da cui ci si deve difendere è solo strumentale, può essere per sé idoneo a influire sulle scelte e le condotte del soggetto. Inoltre è possibile fare riferimento al pregiudizio che la parte vittoriosa ha presumibilmente subito di per sé per essere stata costretta a reagire all'iniziativa del tutto ingiustificata della controparte, attivandosi ed impiegando il proprio tempo e le proprie energie per le valutazioni preliminari al contrasto processuale, le consultazioni con il difensore, la valutazione della linea difensiva e il necessario approntamento del materiale da sottoporre al difensore tecnico, attività inevitabilmente sottratte alle ordinarie occupazioni e non compensate dalla pronuncia di condanna alla rifusione delle spese di giudizio, relative al solo rimborso degli oneri economici sostenuti per la difesa tecnica e ai quali può farsi riferimento per la liquidazione del danno di cui all'art. 96 III comma c.p.c. A ciò si aggiunga, quale ulteriore pregiudizio, l'inevitabile ritardo causato dall'iniziativa processuale intrapresa da parte opponente in riferimento al principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma della Costituzione;
C. Cost. 23.06.2016 n. 152) e della l. 24 marzo 2001, n. 89 secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l'id quod plerumque accidit, ingiustificate condotte processuali cagionano ex se anche danni di natura non patrimoniale che, per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. n. 24645/07). Secondo l'orientamento della Suprema Corte, inoltre, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. ord. 30 novembre 2012, n. 21570). Sulla base delle considerazioni sin qui esposte, l'appellante deve pertanto essere condannato al pagamento, in favore dell'appellata, dell'ulteriore somma, parametrata alla condanna alle spese di lite, di € 4.500,00, liquidata alla data odierna, valutata la temerarietà della sua condotta processuale alla luce della palese infondatezza dell'iniziativa giudiziaria proposta, con mera riproposizione, in appello, delle stesse pretestuose argomentazioni spese in primo grado.
4
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10092/2024, Controparte_1 notificata il 2.12.2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 4.996,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, dell'ulteriore somma di €
4.500,00, liquidata alla data odierna in via equitativa ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c. 4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 15.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
( rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Santi Giovanni Alessandrello del Foro di Monza ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Cologno Monzese, P.zza Castello 16;
APPELLANTE
CONTRO
C.F. , in persona dell'Amministratore di Sostegno, Controparte_2 C.F._2 Contr Avv. (da ora anche come l' ), rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Angela CP_3 Saronni del Foro di Pavia e domiciliata presso lo studio della stessa, sito in Milano, Piazza Castello n. 11;
APPELLATA
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per l'appellante:
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello in accoglimento dell'appello proposto da , CP_1 annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Milano n. 10092 del 20/11/2024 G.U. Roberto Angelini e per l'effetto, ritenuto che l'appellante è ancora proprietario legittimo dell'appartamento sito in Milano Piazza Leonardo Da Vinci 9, 6° piano, vendutogli dalla prof. il Controparte_2 02/02/2018, dichiarare nullo e di nessun effetto l'atto di precetto notificato ad dalla AdS della CP_1 prof. Avv. , con cui si intimava il rilascio del suddetto immobile. Spese rifuse”. CP_2 CP_3
1
Per l'appellata:
“Rigettare per le ragioni esposte in atti le domande di controparte e per l'effetto confermare la sentenza n. 10092/2024 emessa dal Tribunale di Milano e pubblicata in data 20 novembre 2024, convalidando la condanna di controparte. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre alla rifusione delle spese generali sulle stesse e degli oneri fiscali e previdenziali come per legge, di entrambi i giudizi”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha impugnato, con atto di citazione regolarmente Controparte_1 notificato, la sentenza n. 10092/2024, notificata il 2.12.2024, con la quale il Tribunale di Milano ha rigettato le domande da esso introdotte con atto di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. con condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite ed al pagamento di un'ulteriore somma per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.. Il Tribunale, premesso che l'odierno appellante si era opposto all'atto di precetto notificatogli in data 20 maggio 2024 recante l'intimazione al rilascio in favore della SI.ra Controparte_2 dell'immobile sito a Milano, in Piazza Leonardo da Vinci n. 9, in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 8528/2023, pubblicata in data 31 ottobre 2023, con la quale il Tribunale di Milano l'aveva condannato a detto rilascio fissando per l'esecuzione la data del 30 novembre 2023, ha rilevato che “il SI. ha acquistato l'immobile in questione dalla SI.ra CP_1 Controparte_2 con atto rogato il 2 febbraio 2018; che poco meno di un anno dopo, richiesto dai parenti della , CP_2 che adducevano essere la propria congiunta incapace di attendere ai propri interessi, il Tribunale di Milano ha nominato, a favore dell'odierna convenuta opposta un Amministratore di Sostegno nella CP_ persona dell'Avv. ; che l'Avv. ha impugnato il predetto atto di vendita, CP_3 chiedendone l'annullamento per asserita incapacità della;
che il Tribunale di Monza in prima CP_2 istanza ha accolto la domanda, dichiarando inefficace la vendita;
che la Corte d'Appello di Milano, adita per la riforma della decisione, ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza;
che la sentenza di appello è stata impugnata in Cassazione dal SI. che il giudizio di legittimità è CP_1 ancora pendente. Occorre ulteriormente precisare che l'A.d.S. della convenuta opposta ha, nel frattempo, su autorizzazione del Giudice Tutelare, proposto azione volta ad ottenere la reintegrazione nel possesso dell'immobile da parte della SI.ra ; che la domanda è stata CP_2 accolta con la sentenza di condanna al rilascio dell'immobile n. 8528/2023, emessa dal Tribunale di Milano il 31 ottobre 2023; che anche avverso tale sentenza il SI. ha svolto impugnazione, CP_1 chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva di detto titolo e ottenendo dalla Corte d'Appello la sospensione (non già dell'efficacia esecutiva del titolo, bensì) del giudizio di appello, a norma dell'art. 295 c.p.c., sino alla definizione della causa pendente innanzi alla S.C. di Cassazione”. Ciò evidenziato, il giudice di primo grado ha così motivato “non vi è dubbio che – contrariamente a quanto dedotto dell'odierno attore opponente – la Corte d'Appello si sia limitata a sospendere il giudizio di gravame, mentre il titolo, in virtù dell'immediata esecutività delle pronunce di primo grado (art. 282 c.p.c.), è pienamente produttivo dei suoi effetti esecutivi. L'opposizione, che confonde i due piani della sospensione del giudizio di impugnazione e della sospensione efficacia esecutiva del titolo, non ha dunque pregio e deve essere respinta”. Quanto alle ulteriori statuizioni di condanna, ha così motivato il Tribunale “Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della limitata attività processuale svolta, ma anche del carattere palesemente pretestuoso e dilatorio dell'opposizione, tale da risolversi in un vero e proprio abuso dello strumento processuale e da indurre ad applicare la disposizione prevista dall'art. 96, comma 3, c.p.c. in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria”.
2 2. Con l'atto di appello l'opponente sostiene che “La sospensione “del processo” deliberata dalla Corte d'Appello non può non comprendere anche la esecutività della sentenza impugnata, essendo la decisione, rimessa alla Corte di Cassazione, l'antecedente logico-giuridico della decisione del Tribunale di Milano” Secondo l'appellante “non può di conseguenza porsi in dubbio che la proprietà dell'immobile rivendicato rimane ancora dell' (come tuttora risulta catastalmente) e che come tale egli CP_1 legittimamente occupa l'immobile. Deriva altresì che finché non verrà deciso dalla Suprema Corte di Cassazione l'annullamento o la conferma dell'atto di compravendita del bene per cui è causa, nessuna legittimazione ha la prof. di pretendere la restituzione del detto bene: ha pertanto CP_2 errato il Giudice del Tribunale di Milano a condannare al rilascio dell'immobile e il Giudice CP_1 dell'opposizione all'esecuzione a ritenere valida ed efficace (esecutiva) quella sentenza (8528/2023)
… L'assunto, si ribadisce, non è fondato perché manca la definitività (passaggio in giudicato) della sentenza del Tribunale di Monza (che costituirebbe titolo esecutivo) presupposto necessario per lo sloggio intimato”. L'appellante censura anche il capo della sentenza di primo grado avente ad oggetto la condanna alle spese e per responsabilità aggravata.
3. L'appellata si è regolarmente costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto per infondatezza dell'appello proposto da controparte. All'udienza del 14.10.2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. L'appello, che rappresenta una mera riproposizione delle tesi prospettate in primo grado, è pretestuoso e infondato. È pacifico che l'opposta abbia titolo per procedere in via esecutiva nei confronti dell'opponente, non essendo mai intervenuta pronuncia di sospensione - ex art. 283 c.p.c. – della sentenza azionata n. 8528/2023, emessa dal Tribunale di Milano e pubblicata il 31.10.2023. Sentenza con cui l'opponente è stato condannato al rilascio, in favore della , dell'unità immobiliare sita in Milano, Piazza CP_2 Leonardo da Vinci n. 9, con fissazione della data dell'esecuzione per il giorno 30.11.2023. E' sufficiente infatti richiamare, a confutazione delle doglianze dell'appellante, il contenuto del provvedimento della Corte d'Appello di Milano del 6.2.2024 (doc. n. 8 fascicolo opposta), da cui si evince che il Collegio ha sospeso non già l'efficacia esecutiva del titolo azionato in questa sede, bensì unicamente “il processo”, ex art. 295 c.p.c., sul presupposto della sussistenza di un rapporto di cd.
“pregiudizialità necessaria” tra la questione relativa alla titolarità o meno, in capo all'appellante, del diritto di proprietà sull'immobile oggetto di rilascio, all'epoca ancora pendente innanzi alla Corte di Cassazione, e la questione oggetto del presente giudizio. Essendo le sentenze di primo grado munite di provvisoria esecutorietà ex lege, in assenza di un'ordinanza di sospensione emessa ai sensi dell'art. 283 c.p.c. è pacifica la sussistenza del diritto dell'opposta di procedere in via esecutiva per ottenere coattivamente il rilascio dell'immobile (che l' detiene e occupa illegittimamente ormai da anni). CP_1 La questione è peraltro oggi superata dall'intervenuta pronuncia di ordinanza da parte della Suprema Corte di Cassazione (pubblicata in data 3.9.2025, v. documento allegato dall'appellata con la comparsa conclusionale) di rigetto del ricorso proposto dall'opponente avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado di annullamento dell'atto di compravendita dell'immobile per incapacità naturale della . CP_2 Ne deriva che è intervenuto giudicato sulla questione della titolarità del bene oggetto di rilascio, con pieno diritto della a riottenerne la disponibilità in via esecutiva. L'appello va in definitiva CP_2 rigettato.
5. L'appellante va condannato alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa –
3 indeterminabile, complessità bassa – e secondo parametri minimi per tutte le fasi svolte stante la minima complessità delle questioni trattate. L'appellante deve essere altresì condannato ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. In base a tale norma il giudice, “in ogni caso”, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c.,
“anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. L'art. 96 c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche intervenute a seguito della legge n. 69/2009, fissa i presupposti per il riconoscimento alla parte vittoriosa, oltre che del diritto alla rifusione delle spese processuali, anche del diritto al risarcimento dei danni riconducibili alla condotta processuale della controparte. In particolare, qualora ricorra l'ipotesi della soccombenza, il giudice “anche d'ufficio” è chiamato ad esercitare un vero e proprio potere-dovere di statuire anche sulla responsabilità per i danni, ove ravvisi nella condotta della parte profili di colpa, come nel caso di specie, per avere la stessa agito processualmente violando gli ordinari doveri di diligenza, prudenza e perizia. Con riferimento al quantum della condanna, il legislatore impone il ricorso alla determinazione di una somma “equitativamente determinata”, affidando al giudice il compito di quantificare il danno la cui effettiva esistenza possa ritenersi conseguenza diretta della condotta processuale della parte rimasta soccombente. Tale accertamento opera come necessaria premessa della liquidazione d'ufficio del danno, possibile anche in via equitativa, e presuppone normalmente un'attività processuale di allegazione e prova della parte interessata sia sull'an che sul quantum debeatur, salvo che l'esistenza del pregiudizio possa essere desumibile da nozioni di comune esperienza. Non c'è dubbio che già il solo fatto di doversi difendere in un giudizio civile, affrontandone comunque i costi di difesa notoriamente non indifferenti e i disagi conseguenti, costituisca un obiettivo pregiudizio di fatto che, quando l'azione da cui ci si deve difendere è solo strumentale, può essere per sé idoneo a influire sulle scelte e le condotte del soggetto. Inoltre è possibile fare riferimento al pregiudizio che la parte vittoriosa ha presumibilmente subito di per sé per essere stata costretta a reagire all'iniziativa del tutto ingiustificata della controparte, attivandosi ed impiegando il proprio tempo e le proprie energie per le valutazioni preliminari al contrasto processuale, le consultazioni con il difensore, la valutazione della linea difensiva e il necessario approntamento del materiale da sottoporre al difensore tecnico, attività inevitabilmente sottratte alle ordinarie occupazioni e non compensate dalla pronuncia di condanna alla rifusione delle spese di giudizio, relative al solo rimborso degli oneri economici sostenuti per la difesa tecnica e ai quali può farsi riferimento per la liquidazione del danno di cui all'art. 96 III comma c.p.c. A ciò si aggiunga, quale ulteriore pregiudizio, l'inevitabile ritardo causato dall'iniziativa processuale intrapresa da parte opponente in riferimento al principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma della Costituzione;
C. Cost. 23.06.2016 n. 152) e della l. 24 marzo 2001, n. 89 secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l'id quod plerumque accidit, ingiustificate condotte processuali cagionano ex se anche danni di natura non patrimoniale che, per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. n. 24645/07). Secondo l'orientamento della Suprema Corte, inoltre, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. ord. 30 novembre 2012, n. 21570). Sulla base delle considerazioni sin qui esposte, l'appellante deve pertanto essere condannato al pagamento, in favore dell'appellata, dell'ulteriore somma, parametrata alla condanna alle spese di lite, di € 4.500,00, liquidata alla data odierna, valutata la temerarietà della sua condotta processuale alla luce della palese infondatezza dell'iniziativa giudiziaria proposta, con mera riproposizione, in appello, delle stesse pretestuose argomentazioni spese in primo grado.
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P. Q. M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10092/2024, Controparte_1 notificata il 2.12.2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 4.996,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, dell'ulteriore somma di €
4.500,00, liquidata alla data odierna in via equitativa ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c. 4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 15.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
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