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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/11/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI UDINE
Sezione Lavoro
R.L. n. 1078/2024
- VERBALE DI UDIENZA -
Oggi 25/11/2025 davanti al Giudice AO MI sono comparsi: per parte ricorrente l'avv.to avv.to Clara Giunchi in sostituzione dell'avv. NE GUIDO;
per parte resistente la dott. . CP_1
Si dà atto che il Giudice designato redige personalmente il verbale in videoscrittura senza assistenza del cancelliere e provvede al deposito dello stesso mediante Consolle.
Il Giudice invita le parti a formulare le loro conclusioni:
L'avv.to Giunchi rinuncia alla domanda relativa al riconoscimento ai fini economici dell'annualità 2013 ma insiste per il riconoscimento ai fini giuridici.
La dott. si richiama agli atti. CP_1
Le parti dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio ed all'esito della stessa si pronuncia ed emette sentenza, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in assenza delle parti che hanno rinunciato a presenziare.
Il Giudice
AO MI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. AO MI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1078/2024 promossa da:
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv.to GUIDO Parte_1 C.F._1
NE
-ricorrente- contro Co
( CF ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste
-resistente-
Avente ad oggetto: riconoscimento del servizio prestato nell'anno 2013
Conclusioni per parte ricorrente:
Nel merito: a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la rivalutazione della carriera sinora svolta e, quindi, al riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata, ivi incluso l'anno 2013, con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante e precisamente nella fascia stipendiale 15/20 a decorrere dall'a.s. 2020/2021; c) per l'effetto, condannare il
[...]
ad effettuare alla rivalutazione integrale della carriera del ricorrente che Controparte_2 includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata e conseguente inquadramento nella fascia stipendiale effettivamente spettante;
d) conseguentemente, condannare il
[...]
al pagamento di tutte le differenze retributive dovute in ragione Controparte_2 dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
e) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullamento o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 smi qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, ivi compreso il decreto di ricostruzione di carriera adottato, siccome omette la valutazione dell'anno
2013. Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari e delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Guido Marone.
In sede di discussione con rinuncia alla domanda relativa al riconoscimento ai fini economici dell'annualità 2013 e conferma di quella per il riconoscimento ai fini giuridici
Conclusioni per parte resistente:
Nel merito: voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o istanza, rigettare il ricorso avversario, siccome inammissibile e infondato, in fatto ed in diritto.
In subordine, riconoscere le differenze retributive richieste nei limiti della prescrizione quinquennale.
Con vittoria di spese ed onorari di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.12.24 , premesso di essere un docente assunto con Parte_1 contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01.09.2009 ed economica dal
01.09.2009, lamentava che l'Amministrazione, in sede di ricostruzione della carriera, non computava l'anno 2013 né ai fini giuridici né ai fini economici, in applicazione del blocco delle progressioni stipendiali disposto dall'art. 9 comma 23 D.L. 78/2010 n. 78 del 31.5.2010 convertito in L. n. 122 del
30.7.2010.
La difesa attorea censurava, tuttavia, l'interpretazione della disposizione testé richiamata nel senso di far dalla stessa derivare una definitiva e permanente esclusione dell'anno 2013 dalla ricostruzione della carriera del dipendente. Infatti, il protrarsi degli effetti del blocco stipendiale nell'arco dell'intera carriera del lavoratore trasformava quello che doveva essere un evento eccezionale di deroga al meccanismo di adeguamento degli stipendi in un danno permanente.
La ricorrente concludeva, quindi, come indicato in epigrafe.
Il , costituitosi tempestivamente in giudizio, eccepiva Controparte_2 preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire rispetto all'accertamento di una diversa anzianità di servizio ai soli fini giuridici, nonché per indeterminatezza del petitum quanto alla domanda di ridefinizione delle progressioni economiche maturate e di condanna al pagamento delle differenze retributive asseritamente spettanti.
In ogni caso, l'Amministrazione resistente insisteva per il rigetto del ricorso nel merito, sostenendo la legittimità del proprio operato alla luce della normativa di blocco delle progressioni stipendiali, e chiedeva, in subordine, che la domanda fosse contenuta nei limiti della prescrizione quinquennale.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 25.11.25.
In tale sede il procuratore attorea rinunciava alla domanda relativa al riconoscimento ai fini economici dell'annualità 2013 e insisteva per il riconoscimento ai fini giuridici.
Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda di parte ricorrente sia meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Devono essere disattese le eccezioni preliminari avanzate dalla parte resistente di inammissibilità del ricorso per indeterminatezza del petitum e carenza di interesse ad agire.
Si ritiene infatti che il petitum è sufficientemente determinato, avendo parte ricorrente proposto una domanda di accertamento del diritto a veder incluso, nella propria ricostruzione di carriera, anche il servizio reso durante l'anno 2013, proponendo altresì una domanda di condanna generica in ordine alle eventuali differenze retributive spettanti.
Quanto alla ulteriore eccezione preliminare di carenza di interesse ad agire rispetto al riconoscimento ai soli fini giuridici del servizio reso per l'anno 2013, si ritiene opportuno esaminare la stessa unitamente al merito del ricorso alla luce delle considerazioni della Corte di cassazione sul punto.
La questione trae origine dalle misure di contenimento della spesa pubblica introdotte con il D.L. n.
78/2010, convertito nella L. n. 122/2010, che all'art. 9, comma 23, ha stabilito che per il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
Tale blocco è stato successivamente esteso all'anno 2013 dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D.P.R. n.
122/2013, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2013 le misure di contenimento già previste.
È importante evidenziare che la contrattazione collettiva è successivamente intervenuta con accordi specifici che hanno consentito il recupero degli anni 2010, 2011 e 2012 (rispettivamente con decreto n. 3/2011, CCNL 13 marzo 2013 e CCNL 7 agosto 2014), mentre per l'anno 2013 non si è ancora avuta alcuna forma di recupero contrattuale. La questione ha trovato ormai definitiva soluzione nelle recenti pronunce della Corte di Cassazione
Sez. Lav. n. 13618/2025 (personale docente) e n. 13619/2025 (personale ATA), entrambe del 21 maggio 2025, cui questo giudicante ritiene di conformarsi ex art. 118 disp. att. c.p.c.
La Suprema Corte ha chiarito che occorre operare una netta distinzione tra gli effetti giuridici e quelli economici della normativa di blocco. In particolare, ha affermato che “ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, va escluso che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'anzianità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014”.
La Corte è giunta a tale conclusione attraverso un'analisi sistematica della normativa, partendo dal rilievo che la disposizione di cui al comma 23 dell'art. 9 del D.L. 78/2010, pur escludendo l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla sterilizzazione degli anni in questione.
Questo meccanismo, ha precisato la Corte, delinea una sospensione destinata a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse.
Ad oggi, tale recupero è stato limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012, rimanendo escluso il
2013.
La Corte ha, infatti, osservato che nel settore scolastico si applica un sistema di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, diverso dalle progressioni di carriera in senso proprio che interessano altri comparti della pubblica amministrazione. Mentre queste ultime richiedono procedure selettive e valutazione del merito, gli avanzamenti nel sistema scolastico derivano dalla semplice previsione di fasce stipendiali legate all'anzianità, producendo effetti esclusivamente sul piano economico.
Questa diversità di disciplina ha giustificato, secondo la Corte, l'approccio differenziato del legislatore, che per le progressioni propriamente dette ha previsto il semplice differimento degli effetti economici, mentre per gli avanzamenti automatici ha stabilito la sterilizzazione delle annualità interessate.
È stato precisato che la sterilizzazione dell'anno 2013 va limitata ai soli effetti economici, concernenti il meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali, senza estendersi a quelli giuridici.
Questi ultimi riguardano infatti molteplici istituti dell'ordinamento scolastico, tra cui la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, per i quali l'anzianità del 2013 mantiene piena rilevanza, di qui la sussistenza di un interesse ad agire del ricorrente anche limitatamente all'inclusione del servizio reso per il 2013 ai soli fini giuridici. Ne consegue che nella ricostruzione di carriera occorre distinguere l'anzianità utilizzabile per l'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco) da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, i cui effetti restano limitati esclusivamente agli aspetti economici.
La decisione si inquadra perfettamente nel solco della giurisprudenza costituzionale che ha sempre sottolineato il carattere necessariamente temporaneo ed eccezionale delle misure di blocco.
Come chiarito dalla Corte Costituzionale in molteplici pronunce (sentenze nn. 304/13, 310/13,
154/14, 219/14, 178/2015, 167/20), la legittimità di tali misure è fondata sulla loro incidenza solo temporanea sul trattamento economico dei dipendenti, imponendo un sacrificio comunque limitato nel tempo a fronte di esigenze altrettanto temporanee di contenimento della spesa pubblica.
La Corte Costituzionale ha riconosciuto la legittimità delle misure di blocco stipendiale basandosi su criteri specifici: il carattere eccezionale e transeunte;
la finalità di contenimento della spesa pubblica;
la ragionevolezza e non arbitrarietà; la limitazione temporale del sacrificio imposto.
La Suprema Corte nella pronuncia in esame ha osservato che “la 'sterilizzazione' che si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma non determina, come sostenuto dal ricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante esclusivamente le annualità più volte citate”.
Non vi è dunque alcun profilo di illegittimità costituzionale della disposizione normativa oggetto di causa.
Per completezza occorre aggiungere che nessuna prescrizione risulta maturata, tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali che ritengono imprescrittibile il diritto alla ricostruzione della carriera.
Alla luce di questi principi consolidati, la domanda della ricorrente merita accoglimento nei limiti del riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anno 2013, esclusi quelli economici.
Ed in questo senso, prendendo atto del consolidamento della giurisprudenza, anche parte ricorrente ha rettificato la propria domanda in sede di conclusioni.
Il resistente dovrà, pertanto, procedere ad una nuova ricostruzione di carriera che includa CP_2 tale anno per tutti gli effetti giuridici, rimanendo esclusi quelli economici relativi all'inserimento nelle fasce stipendiali, in attesa di eventuale intervento della contrattazione collettiva.
Stante la complessità della questione giuridica sottesa, che ha generato orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito fino all'intervento chiarificatore della Cassazione e la soccombenza virtuale relativa alla domanda rinunciata, appare equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti, in applicazione dei principi fissati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott. AO
MI, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento dell'anzianità maturata Parte_1 nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e previdenziali, senza effetti di tipo economico;
2. condanna il a provvedere alla conseguente ricostruzione Controparte_2 della carriera;
3. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla rinunciata domanda relativa al riconoscimento dell'anno 2013 a fini economici e al pagamento delle differenze retributive;
4. compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Udine, 25.11.2025
Il Giudice dott. AO MI
Sezione Lavoro
R.L. n. 1078/2024
- VERBALE DI UDIENZA -
Oggi 25/11/2025 davanti al Giudice AO MI sono comparsi: per parte ricorrente l'avv.to avv.to Clara Giunchi in sostituzione dell'avv. NE GUIDO;
per parte resistente la dott. . CP_1
Si dà atto che il Giudice designato redige personalmente il verbale in videoscrittura senza assistenza del cancelliere e provvede al deposito dello stesso mediante Consolle.
Il Giudice invita le parti a formulare le loro conclusioni:
L'avv.to Giunchi rinuncia alla domanda relativa al riconoscimento ai fini economici dell'annualità 2013 ma insiste per il riconoscimento ai fini giuridici.
La dott. si richiama agli atti. CP_1
Le parti dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio ed all'esito della stessa si pronuncia ed emette sentenza, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in assenza delle parti che hanno rinunciato a presenziare.
Il Giudice
AO MI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. AO MI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1078/2024 promossa da:
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv.to GUIDO Parte_1 C.F._1
NE
-ricorrente- contro Co
( CF ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste
-resistente-
Avente ad oggetto: riconoscimento del servizio prestato nell'anno 2013
Conclusioni per parte ricorrente:
Nel merito: a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la rivalutazione della carriera sinora svolta e, quindi, al riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata, ivi incluso l'anno 2013, con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante e precisamente nella fascia stipendiale 15/20 a decorrere dall'a.s. 2020/2021; c) per l'effetto, condannare il
[...]
ad effettuare alla rivalutazione integrale della carriera del ricorrente che Controparte_2 includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata e conseguente inquadramento nella fascia stipendiale effettivamente spettante;
d) conseguentemente, condannare il
[...]
al pagamento di tutte le differenze retributive dovute in ragione Controparte_2 dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
e) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullamento o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 smi qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, ivi compreso il decreto di ricostruzione di carriera adottato, siccome omette la valutazione dell'anno
2013. Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari e delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Guido Marone.
In sede di discussione con rinuncia alla domanda relativa al riconoscimento ai fini economici dell'annualità 2013 e conferma di quella per il riconoscimento ai fini giuridici
Conclusioni per parte resistente:
Nel merito: voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o istanza, rigettare il ricorso avversario, siccome inammissibile e infondato, in fatto ed in diritto.
In subordine, riconoscere le differenze retributive richieste nei limiti della prescrizione quinquennale.
Con vittoria di spese ed onorari di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.12.24 , premesso di essere un docente assunto con Parte_1 contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01.09.2009 ed economica dal
01.09.2009, lamentava che l'Amministrazione, in sede di ricostruzione della carriera, non computava l'anno 2013 né ai fini giuridici né ai fini economici, in applicazione del blocco delle progressioni stipendiali disposto dall'art. 9 comma 23 D.L. 78/2010 n. 78 del 31.5.2010 convertito in L. n. 122 del
30.7.2010.
La difesa attorea censurava, tuttavia, l'interpretazione della disposizione testé richiamata nel senso di far dalla stessa derivare una definitiva e permanente esclusione dell'anno 2013 dalla ricostruzione della carriera del dipendente. Infatti, il protrarsi degli effetti del blocco stipendiale nell'arco dell'intera carriera del lavoratore trasformava quello che doveva essere un evento eccezionale di deroga al meccanismo di adeguamento degli stipendi in un danno permanente.
La ricorrente concludeva, quindi, come indicato in epigrafe.
Il , costituitosi tempestivamente in giudizio, eccepiva Controparte_2 preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire rispetto all'accertamento di una diversa anzianità di servizio ai soli fini giuridici, nonché per indeterminatezza del petitum quanto alla domanda di ridefinizione delle progressioni economiche maturate e di condanna al pagamento delle differenze retributive asseritamente spettanti.
In ogni caso, l'Amministrazione resistente insisteva per il rigetto del ricorso nel merito, sostenendo la legittimità del proprio operato alla luce della normativa di blocco delle progressioni stipendiali, e chiedeva, in subordine, che la domanda fosse contenuta nei limiti della prescrizione quinquennale.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 25.11.25.
In tale sede il procuratore attorea rinunciava alla domanda relativa al riconoscimento ai fini economici dell'annualità 2013 e insisteva per il riconoscimento ai fini giuridici.
Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda di parte ricorrente sia meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Devono essere disattese le eccezioni preliminari avanzate dalla parte resistente di inammissibilità del ricorso per indeterminatezza del petitum e carenza di interesse ad agire.
Si ritiene infatti che il petitum è sufficientemente determinato, avendo parte ricorrente proposto una domanda di accertamento del diritto a veder incluso, nella propria ricostruzione di carriera, anche il servizio reso durante l'anno 2013, proponendo altresì una domanda di condanna generica in ordine alle eventuali differenze retributive spettanti.
Quanto alla ulteriore eccezione preliminare di carenza di interesse ad agire rispetto al riconoscimento ai soli fini giuridici del servizio reso per l'anno 2013, si ritiene opportuno esaminare la stessa unitamente al merito del ricorso alla luce delle considerazioni della Corte di cassazione sul punto.
La questione trae origine dalle misure di contenimento della spesa pubblica introdotte con il D.L. n.
78/2010, convertito nella L. n. 122/2010, che all'art. 9, comma 23, ha stabilito che per il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
Tale blocco è stato successivamente esteso all'anno 2013 dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D.P.R. n.
122/2013, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2013 le misure di contenimento già previste.
È importante evidenziare che la contrattazione collettiva è successivamente intervenuta con accordi specifici che hanno consentito il recupero degli anni 2010, 2011 e 2012 (rispettivamente con decreto n. 3/2011, CCNL 13 marzo 2013 e CCNL 7 agosto 2014), mentre per l'anno 2013 non si è ancora avuta alcuna forma di recupero contrattuale. La questione ha trovato ormai definitiva soluzione nelle recenti pronunce della Corte di Cassazione
Sez. Lav. n. 13618/2025 (personale docente) e n. 13619/2025 (personale ATA), entrambe del 21 maggio 2025, cui questo giudicante ritiene di conformarsi ex art. 118 disp. att. c.p.c.
La Suprema Corte ha chiarito che occorre operare una netta distinzione tra gli effetti giuridici e quelli economici della normativa di blocco. In particolare, ha affermato che “ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, va escluso che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'anzianità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014”.
La Corte è giunta a tale conclusione attraverso un'analisi sistematica della normativa, partendo dal rilievo che la disposizione di cui al comma 23 dell'art. 9 del D.L. 78/2010, pur escludendo l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla sterilizzazione degli anni in questione.
Questo meccanismo, ha precisato la Corte, delinea una sospensione destinata a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse.
Ad oggi, tale recupero è stato limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012, rimanendo escluso il
2013.
La Corte ha, infatti, osservato che nel settore scolastico si applica un sistema di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, diverso dalle progressioni di carriera in senso proprio che interessano altri comparti della pubblica amministrazione. Mentre queste ultime richiedono procedure selettive e valutazione del merito, gli avanzamenti nel sistema scolastico derivano dalla semplice previsione di fasce stipendiali legate all'anzianità, producendo effetti esclusivamente sul piano economico.
Questa diversità di disciplina ha giustificato, secondo la Corte, l'approccio differenziato del legislatore, che per le progressioni propriamente dette ha previsto il semplice differimento degli effetti economici, mentre per gli avanzamenti automatici ha stabilito la sterilizzazione delle annualità interessate.
È stato precisato che la sterilizzazione dell'anno 2013 va limitata ai soli effetti economici, concernenti il meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali, senza estendersi a quelli giuridici.
Questi ultimi riguardano infatti molteplici istituti dell'ordinamento scolastico, tra cui la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, per i quali l'anzianità del 2013 mantiene piena rilevanza, di qui la sussistenza di un interesse ad agire del ricorrente anche limitatamente all'inclusione del servizio reso per il 2013 ai soli fini giuridici. Ne consegue che nella ricostruzione di carriera occorre distinguere l'anzianità utilizzabile per l'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco) da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, i cui effetti restano limitati esclusivamente agli aspetti economici.
La decisione si inquadra perfettamente nel solco della giurisprudenza costituzionale che ha sempre sottolineato il carattere necessariamente temporaneo ed eccezionale delle misure di blocco.
Come chiarito dalla Corte Costituzionale in molteplici pronunce (sentenze nn. 304/13, 310/13,
154/14, 219/14, 178/2015, 167/20), la legittimità di tali misure è fondata sulla loro incidenza solo temporanea sul trattamento economico dei dipendenti, imponendo un sacrificio comunque limitato nel tempo a fronte di esigenze altrettanto temporanee di contenimento della spesa pubblica.
La Corte Costituzionale ha riconosciuto la legittimità delle misure di blocco stipendiale basandosi su criteri specifici: il carattere eccezionale e transeunte;
la finalità di contenimento della spesa pubblica;
la ragionevolezza e non arbitrarietà; la limitazione temporale del sacrificio imposto.
La Suprema Corte nella pronuncia in esame ha osservato che “la 'sterilizzazione' che si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma non determina, come sostenuto dal ricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante esclusivamente le annualità più volte citate”.
Non vi è dunque alcun profilo di illegittimità costituzionale della disposizione normativa oggetto di causa.
Per completezza occorre aggiungere che nessuna prescrizione risulta maturata, tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali che ritengono imprescrittibile il diritto alla ricostruzione della carriera.
Alla luce di questi principi consolidati, la domanda della ricorrente merita accoglimento nei limiti del riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anno 2013, esclusi quelli economici.
Ed in questo senso, prendendo atto del consolidamento della giurisprudenza, anche parte ricorrente ha rettificato la propria domanda in sede di conclusioni.
Il resistente dovrà, pertanto, procedere ad una nuova ricostruzione di carriera che includa CP_2 tale anno per tutti gli effetti giuridici, rimanendo esclusi quelli economici relativi all'inserimento nelle fasce stipendiali, in attesa di eventuale intervento della contrattazione collettiva.
Stante la complessità della questione giuridica sottesa, che ha generato orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito fino all'intervento chiarificatore della Cassazione e la soccombenza virtuale relativa alla domanda rinunciata, appare equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti, in applicazione dei principi fissati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott. AO
MI, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento dell'anzianità maturata Parte_1 nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e previdenziali, senza effetti di tipo economico;
2. condanna il a provvedere alla conseguente ricostruzione Controparte_2 della carriera;
3. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla rinunciata domanda relativa al riconoscimento dell'anno 2013 a fini economici e al pagamento delle differenze retributive;
4. compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Udine, 25.11.2025
Il Giudice dott. AO MI