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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/07/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. 57/2023 R.G.A.C. P.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati: :
1) dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2) dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3) dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello iscritto al n. 57/2023 R.G. L., vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1 avv. Giuseppe Di Renzo (pec: ; Email_1
appellante
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Andronico (pec:
; Email_2
appellata
Conclusioni delle parti: come rispettivi da atti e scritti.
Svolgimento del processo.
Con ricorso al Tribunale di Palmi ha impugnato il Parte_1 licenziamento disciplinare senza preavviso irrogato con provvedimento del
15.04.2021 dalla a Socio Unico, fondato sul suo Controparte_1
“coinvolgimento, quale imputata, nel procedimento penale n. 2239/14 R.G.N.R.
DDA avanti al Tribunale di AN, valutato sia separatamente che congiuntamente ai fatti di cui ai capi di imputazione già dettagliatamente esposti nella richiamata lettera di contestazione disciplinare da intendersi qui integralmente trascritti ( in sintesi, diretti: - a farLa assumere alle dipendenze del supermercato a marchio ubicato a Vibo Valentia;
- a far revocare il Suo CP_1
trasferimento dal punto vendita di Vibo Valentia a TT), per la lesione dell'immagine aziendale che ne è già derivata e la gravità dei fatti stessi, lede irrimediabilmente il necessario vincolo fiduciario che deve necessariamente presiedere al rapporto di lavoro” giusta la previsione di cui al combinato disposto degli artt. 2119 cc e 233 e ss del CCNL di settore.
A sostegno della illegittimità del licenziamento, la ha dedotto la sua Pt_1 estraneità ai fatti contestati.
Nella resistenza della , il ricorso veniva rigettato. Controparte_1
Il giudice di primo grado ha innanzitutto richiamato i principi giurisprudenziali che disciplinano i rapporti tra procedimento penale e disciplinare, evidenziando che : nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" e nel secondo invece quella della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non"; detto "standard" di "certezza probabilistica" (…) deve applicarsi anche quando vi sia un problema di scelta di una delle ipotesi, tra loro incompatibili o contraddittorie, sul fatto, con la conseguenza di dover porre a base della decisione civile la soluzione derivante dal criterio di probabilità prevalente la quale riceva comparativamente il supporto logico relativamente maggiore sulla base degli elementi di prova complessivamente disponibili. ( cfr. Cass 10285/2009); mediante la prova per presunzioni nel processo civile, è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, cioè che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass.
n. 16993 del 2007; Cass. n. 4306 del 2010; Cass. n. 22656 del 2011; Cass. n. 22898 del 2013), visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (Cass. n.
5787/2014 cit.); infine, il giudice civile può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche e può, quindi, avvalersi anche delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale (Cass. 1593/2017 e 25067/2018). Il giudice ha, quindi, ritenuto sussistente la giusta causa di licenziamento, sulla base degli elementi acquisiti al processo, così motivando :
<< Sono fatti pacifici sia le minacce rivolte al capo area e al capo settore e sia
l'incendio del magazzino. E' dato inconfutabile che essi siano collegati ai trasferimenti del personale disposti nel luglio 2019 (tra i quali anche quello della
) sia per la sequenza cronologica degli eventi e sia per il contenuto non Pt_1 equivoco delle frasi rivolte dai tre ignoti al sig e dei messaggi pervenuti Per_1
Per_ allo stesso e al sig via sms.
I fatti delittuosi sopra descritti, per le modalità con cui sono stati attuati e per le espressioni di carattere intimidatorio utilizzate, sono tipici della tecnica mafiosa.
Dalla lettura degli atti acquisiti al procedimento risulta che il marito della ricorrente, , è ritenuto appartenente alla 'ndrangheta di Vibo Persona_3
Valentia.
Dei sei dipendenti trasferiti dalla sede di Vibo Valentia nel luglio 2019 non è emersa, dal compendio probatorio acquisito, la vicinanza degli stessi ad ambienti mafiosi se non per la e per , imputato nel medesimo Pt_1 Persona_4 procedimento ed in concorso con la per gli stessi fatti. Pt_1
Non meno significativo è poi il dato che si ricava dagli atti di indagine prodotti in giudizio ovvero che la mattina del 14 agosto (data in cui l' si trovava per Per_1 un controllo ispettivo nel punto vendita di Vibo Valentia e veniva avvicinato dai tre ignoti), nessun dipendente poteva essere a conoscenza del controllo ispettivo (che avviene normalmente a sorpresa) ed erano in servizio solo tre dei dipendenti trasferiti, tra cui la , e solo quest'ultima risulta, dall'esame dei tabulati Pt_1 telefonici, avere effettuato delle chiamate verso l'esterno.
I suddetti elementi letti e valutati nel loro insieme offrono un quadro assai significativo del collegamento degli atti intimidatori realizzati in danno della
alla ricorrente e all'ambiente mafioso in cui la stessa è collocata. CP_1
Si può quindi ritenere altamente probabile che le intimidazioni e gli atti di violenza posti in essere per evitare i trasferimenti e realizzati nei locali di Vibo CP_1
Valentia riguardavano gli interessi della , non essendo emerso alcun altro Pt_1 elemento che renda verosimile una ipotesi alternativa”. Il giudice ha, quindi, rigettato il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza ha proposto appello la Pt_1
Con un unico motivo di gravame, l'appellante ha denunciato la violazione degli artt.
2119, 2727 e 2729 c.c., avendo il primo giudice dedotto la sussistenza della giusta causa non già da fatti noti, bensì da elementi meramente indiziari.
In particolare, l'appellante ha evidenziato che:
- da nessun provvedimento giudiziario è possibile desumere, con certezza,
l'appartenenza di marito della alla 'ndrangheta; Persona_3 Pt_1
- non sussiste alcun elemento probatorio che ricolleghi gli atti intimidatori ai nove trasferimenti;
- nessun rapporto ha mai legato l'appellante a che, quindi, Persona_4 sarebbe l'unico responsabile delle intimidazioni;
- non sussiste alcun elemento che la ricolleghi ad ambienti di 'ndrangheta, tant'è che sin dalla data di assunzione ha sempre mantenuto un comportamento improntato al rispetto delle regole, limitandosi a contestare la legittimità del trasferimento innanzi all'autorità giudiziaria;
- nessun elemento certo consente di affermare che sia stata proprio la a Pt_1 rivelare la presenza di nel punto vendita di Vibo Valentia. Per_1
In ragione dell'insussistenza della giusta causa di licenziamento l'appellante ha, quindi, chiesto la reintegrazione nel posto di lavoro precedente occupato ed il risarcimento del danno.
Si è costituita la ribadendo la legittimità del licenziamento e Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello principale, ad un tempo formulando appello incidentale con il quale ha contestato la parte della sentenza in cui il primo giudice ha ritenuto che rispetto ai fatti contestati risalenti all'assunzione della non Pt_1 vi fossero elementi sufficienti per una valutazione degli stessi autonoma e anticipata rispetto all'esito del procedimento penale;
secondo la società , invece, anche il mero coinvolgimento della lavoratrice in un procedimento penale era sufficiente a ledere gravemente l'immagine dell'Azienda datrice di lavoro.
In questo grado sono sopravvenuti provvedimenti dei giudici penali relativi ai fatti posti a fondamento del provvedimento espulsivo (sentenza n. 1122/2023 del Tribunale di Vibo Valentia e n. 295/2021 del Tribunale di AN), di cui questa
Corte ha acquisito copia integrale, rinviando per la decisione con termine per memorie conclusive.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 15.7.2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 16.7.2025.
Motivi della decisione
L'odierna appellante è stata imputata in un procedimento penale, unitamente al marito poiché, avvalendosi della forza di intimidazione derivante Persona_3 dall'appartenenza alla 'ndrangheta, avrebbe ottenuto l'assunzione alle dipendenze del supermercato a marchio ubicato a Vibo Valentia;
inoltre, sempre CP_1 insieme al marito e a , è stata imputata per aver posto in essere Persona_4 atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere , direttore Persona_5 generale della a revocare il suo trasferimento dall'unità Controparte_1 produttiva di Vibo Valentia a quella di TT (Reggio Calabria) comunicato con missiva del 30 luglio 2019 e decorrenza 1 settembre 2019.
Nel luglio del 2019, infatti, la società appellata disponeva, per esigenze organizzative, il trasferimento di sei dipendenti della sede di Vibo Valentia, tra cui
, che veniva spostata, con comunicazione del 30 luglio 2019, Parte_1 dall'unità produttiva di Vibo Valentia a quella di TT (RC) con decorrenza dall'1.9.2019.
In data 14.8.2019, il capo settore della sig Controparte_1 [...]
, veniva avvicinato da tre soggetti ignoti presso il parcheggio del Persona_6 punto vendita di Vibo Valentia che gli chiedevano insistentemente (e con CP_1 velate minacce) di intermediare con l'azienda per revocare i trasferimenti di personale già decisi, concludendo l'incontro con l'affermazione che “…per il bene di tutti è meglio se si arrivasse in breve tempo ad un comune accordo”.
I trasferimenti non venivano revocati ed, in data 19.9.2019, si verificava un incendio presso il magazzino adibito a deposito di derrate alimentari del supermercato di Vibo Valentia. CP_1
A distanza di due giorni, in data 21.9.2019, , capo area della società Persona_7
e lo stesso sig. ricevevano un sms Controparte_1 Persona_6 dal seguente contenuto: “Devi far tornare le cose come prima. Questa volta il magazzino di Vibo. La prossima volta tu e tutta la tua famiglia”.
In ragione della gravità delle condotte descritte nei capi di imputazione e della lesione all'immagine aziendale che è derivata dal coinvolgimento della dipendente nel procedimento penale, la Società ha irrogato il licenziamento per giusta CP_1 causa
Come evidenziato in premessa, il Tribunale ha ritenuto il licenziamento legittimo sulla base degli elementi acquisiti dal procedimento penale.
Passando ai motivi di impugnazione, esso va valutato anche alla luce di sentenze sopravvenute nelle more, dando atto che in quella emessa all'esito del dibattimento dal Tribunale di Vibo Valentia la è stata assolta da entrambi i capi di Pt_1 imputazione per non aver commesso il fatto.
Va innanzitutto chiarito che quanto alla rilevanza delle sentenze penali nel procedimento disciplinare, opera il principio generale secondo cui il giudicato non preclude, in sede disciplinare, una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità; il giudicato di assoluzione non determina l'automatica archiviazione del procedimento disciplinare perché, fermo restando che il fatto non può essere ricostruito in termini difformi, non si può escludere che lo stesso, inidoneo a fondare una responsabilità penale, possa comunque integrare un inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare (cfr. Cass. n. 398/2023, n. 11948/2019, n.
14344/2015, n. 12134/2005).
Come chiarito nella sentenza della Corte di Cassazione n. 15353/2012 , che enuncia principio successivamente consolidatosi in giurisprudenza (da ultimo richiamati in
Cass. n. 26042/2023), in tema di efficacia della sentenza penale nel giudizio civile, il giudice adito per la dichiarazione di illegittimità di un licenziamento disciplinare irrogato in conseguenza di un comportamento per il quale il lavoratore è stato sottoposto a procedimento penale non può - in considerazione dell'identità del fatto materiale, rispettivamente vagliato in sede penale come reato e in sede civile come condotta che ha determinato il licenziamento - considerare ininfluente la sentenza dibattimentale penale di assoluzione conclusiva del procedimento penale divenuta cosa giudicata (e le prove ritualmente raccolte in sede penale), ai fini della valutazione della condotta del lavoratore e della prova della giusta causa del licenziamento.
Sulla disciplina dei rapporti tra giudizio penale e civile quale risulta dal codice di procedura penale, nella pronuncia in commento si statuisce che :
a) ai sensi dell'art. 652 c.p.p. (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654
c.p.p. (nell'ambito di altri giudizi civili), il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo ove contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato, e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p.;
b) il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, già definito, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile;
a tal fine, egli non è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del procedimento penale e ad esaminarne il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficiente le risultanze della sola sentenza;
c) peraltro, anche ove la sentenza penale irrevocabile sia priva di efficacia extra- penale, il giudice civile, nella doverosa completa e autonoma rivalutazione del fatto, deve tenere conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale;
d) la sentenza penale, ancorché non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, attribuendo perciò al giudice civile il potere-dovere di accertarli e valutarli in via autonoma, costituisce in ogni caso una fonte di prova che il predetto giudice è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge.
Nella fattispecie in esame, l'appellante è stata assolta da entrambi i capi di imputazione in ragione dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto;
alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, la formula assolutoria utilizzata non preclude, quindi, in questa sede, una valutazione autonoma dei fatti oggetto del procedimento penale , confluiti nel procedimento disciplinare.
Ciò posto, ad avviso del Collegio, la sentenza di primo grado deve essere confermata, sia pure per motivi parzialmente diversi, tenuto conto delle sopravvenute risultanze dei procedimenti penali vertenti sui fatti oggetto di contestazione.
Viene in rilievo l'appello incidentale di , che ha censurato la sentenza CP_1 nella parte in cui riteneva che per gli “ altri fatti contestati risalenti alla assunzione della ricorrente” non vi erano “ elementi sufficienti per una valutazione degli stessi autonoma e anticipata rispetto all'esito del procedimento penale (anche se) la gravità dei fatti collegati ai trasferimenti è già di per sé sola a giustificare il licenziamento della dipendente”
Secondo la società i fatti contestati risalenti all' assunzione della ricorrente erano comunque tali da ledere gravemente l'immagine aziendale e legittimare essi stessi
– anche se autonomamente considerati - il licenziamento per giusta causa irrogato dall'Azienda; del resto, costituivano un autonomo motivo di licenziamento nella lettera di recesso dal rapporto del 15.4.2021; già il mero coinvolgimento della dipendente/ricorrente - quale imputata per due ipotesi di reato, entrambe gravissime
– in un procedimento penale era tale da ledere gravemente l'immagine dell'Azienda datrice di lavoro, facente parte di un Gruppo di rilevanza nazionale, che non voleva essere accostata a soggetti anche solo potenzialmente legati ad ambienti della criminalità organizzata o che abbaino posto in essere atti delittuosi in danno della
Società.
Il motivo è fondato, poiché la sentenza di assoluzione dell' appellata non è idonea a privare di rilevanza disciplinare quantomeno in ordine all' assunzione presso la avvalendosi della forza intimidatoria dell'appartenenza alla 'ndrangheta CP_1 di Vibo Valentia.
Esaminando gli atti processuali penali, si evince il pieno coinvolgimento del marito dell'appellante, in detta vicenda. Persona_3
Dal dispositivo della sentenza n. 1122/2023 risulta irrogata a una pena Per_3 complessiva di anni 28 e mesi 4 per svariati delitti, tra cui quello di cui al capo di imputazione F6septies, per l'appunto relativo all'assunzione di sodali e di soggetti legati ad esponenti della 'ndrangheta' di Vibo Valentia - tra i quali figurano la stessa appellante e - presso il supermercato a marchio di Persona_4 CP_1
Vibo Valentia gestito dalla Società appellata in cambio della sicurezza della
“protezione” mafiosa.
In particolare, nella citata sentenza n. 1122/2023 , in riferimento alla posizione di può leggersi (fg. 1544 e segg.) che: “ ha Persona_3 Persona_8
riferito di aver imposto al Renda sia il pagamento di somme di denaro ... sia
l'assunzione di soggetti di interesse della consorteria. Tale ultimo aspetto delle assunzioni veniva, in particolare, curato da , che aveva anche Persona_3 piena autonomia, secondo specificato dal , nella scelta delle persone di Per_8 cui imporre l'assunzione. In particolare, il si occupava d portare la Per_3 documentazione necessaria per le assunzioni a . Tra i soggetti Parte_2 assunti presso il supermercato su imposizione della consorteria vi erano Parte_1
(fidanzata di ) , un certo (figlio di
[...] Persona_9 Parte_3 Per_10
), , . Il in particolare, Persona_11 Persona_12 Persona_13 Per_3 oltre all'assunzione di , provvedeva a fare assumere tali ultimi Parte_1 due soggetti”.
Le dichiarazioni di hanno trovato riscontro negli accertamenti Persona_8 effettuati dalla p.g.: “Gli accertamenti esperiti tramite la banca dati INPS consentivano di verificare i soggetti assunti come dipendenti dalla società Calfood
Srl e tra questi risultavano, in particolare, tra gli altri, , Parte_4 Pt_3
(moglie di ,
[...] Persona_14 Persona_15 Persona_14 [...]
'90, ....Alcune emergenze intercettive, poi, Persona_4 Parte_1 riscontravano il dichiarato di in ordine ai fatti di cui al capo F6septies. Per_8
In particolare, in data 18 dicembre 2009 ... veniva captata...una conversazione...nel corso della quale i parlatori facevano riferimento alle assunzioni presso il supermercato e a una disparità di trattamento tra i dipendenti e CP_1 menzionavano, in particolare, quali beneficiari di un trattamento di favore, Per_
detto “ ”, ”. Per_14 Pt_3 Per_17 Per_15
Inoltre, le dichiarazioni di hanno trovato pieno riscontro nel dichiarato di Per_8
(“la maggior parte delle assunzioni là all' le decideva Testimone_1 CP_1 ...lo so perchè praticamente ci furono assunzioni, furono assunti uno dei Per_8
, la moglie di l'Americano, la moglie di Pt_3 Persona_3 Parte_5
, , la moglie di e
[...] Persona_14 Parte_6 altri, e altri soggetti. Comunque tutte queste assunzioni le Persona_4
pilotava ”). Per_8
Sulla scorta di tali emergenze il Tribunale ha accertato la responsabilità del Per_3 in relazione al reato contestato, nonchè la sussistenza delle circostanze aggravanti, ivi compresa quella del “metodo mafioso”.
Tale dato avvalora ulteriormente quanto accertato in primo grado, ovvero, che le condotte delittuose si sono consumate in un contesto mafioso, rispetto al quale l'appellante non era estranea, tant'è che lo stesso giudice penale ha individuato la quale beneficiaria delle condotte estorsive posta in essere dal marito con Pt_1 riferimento alla sua assunzione presso il punto vendita di Vibo Valentia.
Risulta perciò smentita all'esito dell'accertamento penale la censura dell'appellante
(pag. 7 sub a) incentrata sulla mancanza di certezza “in ordine alla ritenuta appartenenza alla ndrangheta di Vibo Valentia del marito della ricorrente
[...]
”, essendovi anzi ora piena conferma che quell' elemento indiziario, Per_3 ritenuto al tempo del deposito del gravame “ignoto e attualmente sub iudice” , è stato ora accertato all'esito del dibattimento dal giudice penale , che ha confermato la caratura criminale del tanto priva di pregio anche la successiva censura Per_3 diretta a contestare la circostanza che “ la sarebbe vicina ad ambienti di Pt_1
'ndrangheta”.
Ulteriore conferma del contesto estorsivo nel quale è maturata l'assunzione da parte della dei sei lavoratori , inclusa la si rinviene nella sentenza del CP_1 Pt_1
Tribunale di AN n. 295/2021, che ha pronunciato con rito abbreviato su altre posizioni processuali del medesimo procedimento penale n. 2239/2014 RG N.R., in particolare quelle relative a e alla moglie Persona_14 Parte_7
(rientranti tra i sei dipendenti assunti per effetto dell' intimidazione della SC cui apparteneva , condannando per il reato associativo (capo Per_3 Persona_14
A dell' imputazione, per il quale come detto è stato condannato anche a Per_3 nel giudizio dibattimentale concluso con la sentenza n. 1122/2023 ) ed entrambi,
e per il capo di imputazione F6 septies. Per_10 Per_15 L'affermazione della responsabilità per tale capo per i predetti e Per_10 Per_15
è stata accertata dal Tribunale penale di AN (pagg. 480 e seg.) richiamando il paragrafo dedicato a , dando atto che ivi Parte_8 veniva ricostruita ampiamente la vicenda delle assunzioni imposte da parte della locale criminalità organizzata (i il gruppo di LA e successivamente Pt_9 quello degli ex mantelliani) quale alternativa alla datio in solutum, rispetto alla più classica messa a posto attraverso il pagamento del pizzo;
si legge nella sentenza che le assunzioni erano imposte al sotto la minaccia di creare ritorsioni, in molti Pt_8 casi concretizzatesi anche ad opera dei CP_2
La consapevolezza da parte di e di tale imposizione è stata del Per_10 Per_15 tutto legittimamente desunta dal Tribunale penale in primo luogo dall' accertata appartenenza del alla ndrina vale a dire “uno dei Per_10 Persona_18 gruppi criminali che hanno partecipato all'estorsione de qua”; per la sono Per_15 stati valorizzati il fatto di essere moglie del nonché figlia, cognata e cugina Per_10 di altri sodali (rispettivamente e Parte_10 Persona_19 [...]
e una conversazione captata poche ore dopo l'arresto del padre;
Per_20
Ulteriore conferma si è avuto dall'interrogatorio reso da , che ha Testimone_1 confermato che l'assunzione di entrambi presso l' era avvenuta a seguito CP_1 della richiesta proveniente da soggetti appartenenti alla ndrangheta, in particolare su interessamento di per la e di per Persona_8 Per_15 Persona_21
Per_10
Ciò posto, rammentato che la lettera di licenziamento della era fondata Pt_1 sul suo coinvolgimento nel procedimento penale N. RGNR 2239/2014, “valutato sia separatamente che congiuntamente ai fatti di cui ai capi di imputazione già riportati nella lettera di contestazione disciplinare” , ritiene il Collegio che a ribadire la legittimità del licenziamento è sufficiente anche la sola vicenda relativa alle assunzioni imposte presso l'unità produttiva di Vibo Valentia della CP_1 dalla locale SC - di cui il marito della era membro di spicco - , fatto di Pt_1 particolare gravità e tale da rendere impossibile la prosecuzione di un rapporto di lavoro instaurato con le descritte modalità, risultando irrimediabilmente compromesso il rapporto fiduciario, presupposto essenziale della collaborazione tra datore e lavoratore. In altre parole, il licenziamento appare legittimo anche prescindendo dalla ulteriore vicenda estorsiva derivante dall' osteggiato trasferimento da Vibo Valentia a
TT.
Nondimeno, per completezza e tenuto conto delle differenti regole in materia probatoria vigente nel processo civile (preponderanza dell'evidenza o “ del più probabile che non” in luogo della prova “ oltre ogni ragionevole dubbio” del giudizio penale , che ha portato il Tribunale penale di Vibo in applicazione del comma 2 dell'art. 530 c.p.p., a pronunciare l' assoluzione della e di Pt_1 per il capo F6octies.) , va osservato che : Per_3 la era oggettivamente beneficiaria del tentativo di estorsione, risultando Pt_1 evidente ( contrariamente a quanto dedotto nel gravame a pag. 7 par. b) il collegamento tra le condotte intimidatorie (le minacce e l'incendio) indirizzate al capo area e al capo settore della Società ed il trasferimento dell'appellante; CP_1 esaminando gli atti processuali penali, si evince il pieno coinvolgimento del marito dell'appellante, avendo dichiarato che Persona_3 Testimone_1
l'incendio dell' per mano di è stato “la reazione” ai CP_1 Persona_4 trasferimenti di alcuni dipendenti (tra i quali indica espressamente la Pt_1
“moglie di ), precisando che era stato ad Persona_3 Persona_4 appiccare l'incendio, su incarico di Persona_3 il giudice penale ha ritenuto non sufficientemente riscontrata tale dichiarazione perché il teste l'aveva appresa da altro sodale ( e per Testimone_2
l'inutilizzabilità di una conversazione captata tra la e Pt_1 Per_4
in data 7 ottobre 2019;
[...] epperò , in questa sede può valorizzarsi sia il fatto che di tale telefonata ha riferito quale teste il maresciallo indicando quale oggetto proprio la condotta Tes_3 intimidatoria posta in essere da ai danni di per convincerlo a Per_4 Per_1 revocare i trasferimenti, sia la precisazione del giudice penale che restava ferma la credibilità dell' , “positivamente valutata e ripetutamente verificata”. Tes_1
Ma , si ripete, anche prescindendo dal collegamento tra la Persona_3
e in relazione a tale vicenda delittuosa, le riportate Pt_1 Persona_4 emergenze probatorie relative all'originaria assunzione di soggetti , tra i quali la
“imposti” dalla SC VI , sono sufficienti, in ambito civile, per Pt_1 giustificare la risoluzione del rapporto;
va aggiunto che è mancata ogni censura dell'appellante alla sentenza sia nella parte in cui si traccia la diversità delle regole in materia di valutazione della prova in ambito civile rispetto al processo penale, sia nella parte in cui si è affermata la sussistenza della giusta causa di licenziamento e della proporzionalità della massima sanzione disciplinare in considerazione della gravità dell'addebito contestato e del conseguente venire meno del vincolo fiduciario.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto da contro Parte_1 [...]
e avverso la sentenza n. 1653/2022 emessa in Controparte_1 data 16 gennaio 2023 dal Tribunale di Palmi – Sezione Lavoro e Previdenza - nel procedimento R.G. n. 1886/2021, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello principale , confermando l'impugnata sentenza;
2) condanna l'appellante principale a rifondere alla le spese del presente CP_1
grado, che liquida in € 5.809,00 , oltre Iva, cpa e spese generali.
3) Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Reggio Calabria, 16.7.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott.ssa Marialuisa Crucitti)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati: :
1) dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2) dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3) dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello iscritto al n. 57/2023 R.G. L., vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1 avv. Giuseppe Di Renzo (pec: ; Email_1
appellante
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Andronico (pec:
; Email_2
appellata
Conclusioni delle parti: come rispettivi da atti e scritti.
Svolgimento del processo.
Con ricorso al Tribunale di Palmi ha impugnato il Parte_1 licenziamento disciplinare senza preavviso irrogato con provvedimento del
15.04.2021 dalla a Socio Unico, fondato sul suo Controparte_1
“coinvolgimento, quale imputata, nel procedimento penale n. 2239/14 R.G.N.R.
DDA avanti al Tribunale di AN, valutato sia separatamente che congiuntamente ai fatti di cui ai capi di imputazione già dettagliatamente esposti nella richiamata lettera di contestazione disciplinare da intendersi qui integralmente trascritti ( in sintesi, diretti: - a farLa assumere alle dipendenze del supermercato a marchio ubicato a Vibo Valentia;
- a far revocare il Suo CP_1
trasferimento dal punto vendita di Vibo Valentia a TT), per la lesione dell'immagine aziendale che ne è già derivata e la gravità dei fatti stessi, lede irrimediabilmente il necessario vincolo fiduciario che deve necessariamente presiedere al rapporto di lavoro” giusta la previsione di cui al combinato disposto degli artt. 2119 cc e 233 e ss del CCNL di settore.
A sostegno della illegittimità del licenziamento, la ha dedotto la sua Pt_1 estraneità ai fatti contestati.
Nella resistenza della , il ricorso veniva rigettato. Controparte_1
Il giudice di primo grado ha innanzitutto richiamato i principi giurisprudenziali che disciplinano i rapporti tra procedimento penale e disciplinare, evidenziando che : nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" e nel secondo invece quella della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non"; detto "standard" di "certezza probabilistica" (…) deve applicarsi anche quando vi sia un problema di scelta di una delle ipotesi, tra loro incompatibili o contraddittorie, sul fatto, con la conseguenza di dover porre a base della decisione civile la soluzione derivante dal criterio di probabilità prevalente la quale riceva comparativamente il supporto logico relativamente maggiore sulla base degli elementi di prova complessivamente disponibili. ( cfr. Cass 10285/2009); mediante la prova per presunzioni nel processo civile, è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, cioè che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass.
n. 16993 del 2007; Cass. n. 4306 del 2010; Cass. n. 22656 del 2011; Cass. n. 22898 del 2013), visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (Cass. n.
5787/2014 cit.); infine, il giudice civile può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche e può, quindi, avvalersi anche delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale (Cass. 1593/2017 e 25067/2018). Il giudice ha, quindi, ritenuto sussistente la giusta causa di licenziamento, sulla base degli elementi acquisiti al processo, così motivando :
<< Sono fatti pacifici sia le minacce rivolte al capo area e al capo settore e sia
l'incendio del magazzino. E' dato inconfutabile che essi siano collegati ai trasferimenti del personale disposti nel luglio 2019 (tra i quali anche quello della
) sia per la sequenza cronologica degli eventi e sia per il contenuto non Pt_1 equivoco delle frasi rivolte dai tre ignoti al sig e dei messaggi pervenuti Per_1
Per_ allo stesso e al sig via sms.
I fatti delittuosi sopra descritti, per le modalità con cui sono stati attuati e per le espressioni di carattere intimidatorio utilizzate, sono tipici della tecnica mafiosa.
Dalla lettura degli atti acquisiti al procedimento risulta che il marito della ricorrente, , è ritenuto appartenente alla 'ndrangheta di Vibo Persona_3
Valentia.
Dei sei dipendenti trasferiti dalla sede di Vibo Valentia nel luglio 2019 non è emersa, dal compendio probatorio acquisito, la vicinanza degli stessi ad ambienti mafiosi se non per la e per , imputato nel medesimo Pt_1 Persona_4 procedimento ed in concorso con la per gli stessi fatti. Pt_1
Non meno significativo è poi il dato che si ricava dagli atti di indagine prodotti in giudizio ovvero che la mattina del 14 agosto (data in cui l' si trovava per Per_1 un controllo ispettivo nel punto vendita di Vibo Valentia e veniva avvicinato dai tre ignoti), nessun dipendente poteva essere a conoscenza del controllo ispettivo (che avviene normalmente a sorpresa) ed erano in servizio solo tre dei dipendenti trasferiti, tra cui la , e solo quest'ultima risulta, dall'esame dei tabulati Pt_1 telefonici, avere effettuato delle chiamate verso l'esterno.
I suddetti elementi letti e valutati nel loro insieme offrono un quadro assai significativo del collegamento degli atti intimidatori realizzati in danno della
alla ricorrente e all'ambiente mafioso in cui la stessa è collocata. CP_1
Si può quindi ritenere altamente probabile che le intimidazioni e gli atti di violenza posti in essere per evitare i trasferimenti e realizzati nei locali di Vibo CP_1
Valentia riguardavano gli interessi della , non essendo emerso alcun altro Pt_1 elemento che renda verosimile una ipotesi alternativa”. Il giudice ha, quindi, rigettato il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza ha proposto appello la Pt_1
Con un unico motivo di gravame, l'appellante ha denunciato la violazione degli artt.
2119, 2727 e 2729 c.c., avendo il primo giudice dedotto la sussistenza della giusta causa non già da fatti noti, bensì da elementi meramente indiziari.
In particolare, l'appellante ha evidenziato che:
- da nessun provvedimento giudiziario è possibile desumere, con certezza,
l'appartenenza di marito della alla 'ndrangheta; Persona_3 Pt_1
- non sussiste alcun elemento probatorio che ricolleghi gli atti intimidatori ai nove trasferimenti;
- nessun rapporto ha mai legato l'appellante a che, quindi, Persona_4 sarebbe l'unico responsabile delle intimidazioni;
- non sussiste alcun elemento che la ricolleghi ad ambienti di 'ndrangheta, tant'è che sin dalla data di assunzione ha sempre mantenuto un comportamento improntato al rispetto delle regole, limitandosi a contestare la legittimità del trasferimento innanzi all'autorità giudiziaria;
- nessun elemento certo consente di affermare che sia stata proprio la a Pt_1 rivelare la presenza di nel punto vendita di Vibo Valentia. Per_1
In ragione dell'insussistenza della giusta causa di licenziamento l'appellante ha, quindi, chiesto la reintegrazione nel posto di lavoro precedente occupato ed il risarcimento del danno.
Si è costituita la ribadendo la legittimità del licenziamento e Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello principale, ad un tempo formulando appello incidentale con il quale ha contestato la parte della sentenza in cui il primo giudice ha ritenuto che rispetto ai fatti contestati risalenti all'assunzione della non Pt_1 vi fossero elementi sufficienti per una valutazione degli stessi autonoma e anticipata rispetto all'esito del procedimento penale;
secondo la società , invece, anche il mero coinvolgimento della lavoratrice in un procedimento penale era sufficiente a ledere gravemente l'immagine dell'Azienda datrice di lavoro.
In questo grado sono sopravvenuti provvedimenti dei giudici penali relativi ai fatti posti a fondamento del provvedimento espulsivo (sentenza n. 1122/2023 del Tribunale di Vibo Valentia e n. 295/2021 del Tribunale di AN), di cui questa
Corte ha acquisito copia integrale, rinviando per la decisione con termine per memorie conclusive.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 15.7.2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 16.7.2025.
Motivi della decisione
L'odierna appellante è stata imputata in un procedimento penale, unitamente al marito poiché, avvalendosi della forza di intimidazione derivante Persona_3 dall'appartenenza alla 'ndrangheta, avrebbe ottenuto l'assunzione alle dipendenze del supermercato a marchio ubicato a Vibo Valentia;
inoltre, sempre CP_1 insieme al marito e a , è stata imputata per aver posto in essere Persona_4 atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere , direttore Persona_5 generale della a revocare il suo trasferimento dall'unità Controparte_1 produttiva di Vibo Valentia a quella di TT (Reggio Calabria) comunicato con missiva del 30 luglio 2019 e decorrenza 1 settembre 2019.
Nel luglio del 2019, infatti, la società appellata disponeva, per esigenze organizzative, il trasferimento di sei dipendenti della sede di Vibo Valentia, tra cui
, che veniva spostata, con comunicazione del 30 luglio 2019, Parte_1 dall'unità produttiva di Vibo Valentia a quella di TT (RC) con decorrenza dall'1.9.2019.
In data 14.8.2019, il capo settore della sig Controparte_1 [...]
, veniva avvicinato da tre soggetti ignoti presso il parcheggio del Persona_6 punto vendita di Vibo Valentia che gli chiedevano insistentemente (e con CP_1 velate minacce) di intermediare con l'azienda per revocare i trasferimenti di personale già decisi, concludendo l'incontro con l'affermazione che “…per il bene di tutti è meglio se si arrivasse in breve tempo ad un comune accordo”.
I trasferimenti non venivano revocati ed, in data 19.9.2019, si verificava un incendio presso il magazzino adibito a deposito di derrate alimentari del supermercato di Vibo Valentia. CP_1
A distanza di due giorni, in data 21.9.2019, , capo area della società Persona_7
e lo stesso sig. ricevevano un sms Controparte_1 Persona_6 dal seguente contenuto: “Devi far tornare le cose come prima. Questa volta il magazzino di Vibo. La prossima volta tu e tutta la tua famiglia”.
In ragione della gravità delle condotte descritte nei capi di imputazione e della lesione all'immagine aziendale che è derivata dal coinvolgimento della dipendente nel procedimento penale, la Società ha irrogato il licenziamento per giusta CP_1 causa
Come evidenziato in premessa, il Tribunale ha ritenuto il licenziamento legittimo sulla base degli elementi acquisiti dal procedimento penale.
Passando ai motivi di impugnazione, esso va valutato anche alla luce di sentenze sopravvenute nelle more, dando atto che in quella emessa all'esito del dibattimento dal Tribunale di Vibo Valentia la è stata assolta da entrambi i capi di Pt_1 imputazione per non aver commesso il fatto.
Va innanzitutto chiarito che quanto alla rilevanza delle sentenze penali nel procedimento disciplinare, opera il principio generale secondo cui il giudicato non preclude, in sede disciplinare, una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità; il giudicato di assoluzione non determina l'automatica archiviazione del procedimento disciplinare perché, fermo restando che il fatto non può essere ricostruito in termini difformi, non si può escludere che lo stesso, inidoneo a fondare una responsabilità penale, possa comunque integrare un inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare (cfr. Cass. n. 398/2023, n. 11948/2019, n.
14344/2015, n. 12134/2005).
Come chiarito nella sentenza della Corte di Cassazione n. 15353/2012 , che enuncia principio successivamente consolidatosi in giurisprudenza (da ultimo richiamati in
Cass. n. 26042/2023), in tema di efficacia della sentenza penale nel giudizio civile, il giudice adito per la dichiarazione di illegittimità di un licenziamento disciplinare irrogato in conseguenza di un comportamento per il quale il lavoratore è stato sottoposto a procedimento penale non può - in considerazione dell'identità del fatto materiale, rispettivamente vagliato in sede penale come reato e in sede civile come condotta che ha determinato il licenziamento - considerare ininfluente la sentenza dibattimentale penale di assoluzione conclusiva del procedimento penale divenuta cosa giudicata (e le prove ritualmente raccolte in sede penale), ai fini della valutazione della condotta del lavoratore e della prova della giusta causa del licenziamento.
Sulla disciplina dei rapporti tra giudizio penale e civile quale risulta dal codice di procedura penale, nella pronuncia in commento si statuisce che :
a) ai sensi dell'art. 652 c.p.p. (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654
c.p.p. (nell'ambito di altri giudizi civili), il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo ove contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato, e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p.;
b) il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, già definito, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile;
a tal fine, egli non è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del procedimento penale e ad esaminarne il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficiente le risultanze della sola sentenza;
c) peraltro, anche ove la sentenza penale irrevocabile sia priva di efficacia extra- penale, il giudice civile, nella doverosa completa e autonoma rivalutazione del fatto, deve tenere conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale;
d) la sentenza penale, ancorché non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, attribuendo perciò al giudice civile il potere-dovere di accertarli e valutarli in via autonoma, costituisce in ogni caso una fonte di prova che il predetto giudice è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge.
Nella fattispecie in esame, l'appellante è stata assolta da entrambi i capi di imputazione in ragione dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto;
alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, la formula assolutoria utilizzata non preclude, quindi, in questa sede, una valutazione autonoma dei fatti oggetto del procedimento penale , confluiti nel procedimento disciplinare.
Ciò posto, ad avviso del Collegio, la sentenza di primo grado deve essere confermata, sia pure per motivi parzialmente diversi, tenuto conto delle sopravvenute risultanze dei procedimenti penali vertenti sui fatti oggetto di contestazione.
Viene in rilievo l'appello incidentale di , che ha censurato la sentenza CP_1 nella parte in cui riteneva che per gli “ altri fatti contestati risalenti alla assunzione della ricorrente” non vi erano “ elementi sufficienti per una valutazione degli stessi autonoma e anticipata rispetto all'esito del procedimento penale (anche se) la gravità dei fatti collegati ai trasferimenti è già di per sé sola a giustificare il licenziamento della dipendente”
Secondo la società i fatti contestati risalenti all' assunzione della ricorrente erano comunque tali da ledere gravemente l'immagine aziendale e legittimare essi stessi
– anche se autonomamente considerati - il licenziamento per giusta causa irrogato dall'Azienda; del resto, costituivano un autonomo motivo di licenziamento nella lettera di recesso dal rapporto del 15.4.2021; già il mero coinvolgimento della dipendente/ricorrente - quale imputata per due ipotesi di reato, entrambe gravissime
– in un procedimento penale era tale da ledere gravemente l'immagine dell'Azienda datrice di lavoro, facente parte di un Gruppo di rilevanza nazionale, che non voleva essere accostata a soggetti anche solo potenzialmente legati ad ambienti della criminalità organizzata o che abbaino posto in essere atti delittuosi in danno della
Società.
Il motivo è fondato, poiché la sentenza di assoluzione dell' appellata non è idonea a privare di rilevanza disciplinare quantomeno in ordine all' assunzione presso la avvalendosi della forza intimidatoria dell'appartenenza alla 'ndrangheta CP_1 di Vibo Valentia.
Esaminando gli atti processuali penali, si evince il pieno coinvolgimento del marito dell'appellante, in detta vicenda. Persona_3
Dal dispositivo della sentenza n. 1122/2023 risulta irrogata a una pena Per_3 complessiva di anni 28 e mesi 4 per svariati delitti, tra cui quello di cui al capo di imputazione F6septies, per l'appunto relativo all'assunzione di sodali e di soggetti legati ad esponenti della 'ndrangheta' di Vibo Valentia - tra i quali figurano la stessa appellante e - presso il supermercato a marchio di Persona_4 CP_1
Vibo Valentia gestito dalla Società appellata in cambio della sicurezza della
“protezione” mafiosa.
In particolare, nella citata sentenza n. 1122/2023 , in riferimento alla posizione di può leggersi (fg. 1544 e segg.) che: “ ha Persona_3 Persona_8
riferito di aver imposto al Renda sia il pagamento di somme di denaro ... sia
l'assunzione di soggetti di interesse della consorteria. Tale ultimo aspetto delle assunzioni veniva, in particolare, curato da , che aveva anche Persona_3 piena autonomia, secondo specificato dal , nella scelta delle persone di Per_8 cui imporre l'assunzione. In particolare, il si occupava d portare la Per_3 documentazione necessaria per le assunzioni a . Tra i soggetti Parte_2 assunti presso il supermercato su imposizione della consorteria vi erano Parte_1
(fidanzata di ) , un certo (figlio di
[...] Persona_9 Parte_3 Per_10
), , . Il in particolare, Persona_11 Persona_12 Persona_13 Per_3 oltre all'assunzione di , provvedeva a fare assumere tali ultimi Parte_1 due soggetti”.
Le dichiarazioni di hanno trovato riscontro negli accertamenti Persona_8 effettuati dalla p.g.: “Gli accertamenti esperiti tramite la banca dati INPS consentivano di verificare i soggetti assunti come dipendenti dalla società Calfood
Srl e tra questi risultavano, in particolare, tra gli altri, , Parte_4 Pt_3
(moglie di ,
[...] Persona_14 Persona_15 Persona_14 [...]
'90, ....Alcune emergenze intercettive, poi, Persona_4 Parte_1 riscontravano il dichiarato di in ordine ai fatti di cui al capo F6septies. Per_8
In particolare, in data 18 dicembre 2009 ... veniva captata...una conversazione...nel corso della quale i parlatori facevano riferimento alle assunzioni presso il supermercato e a una disparità di trattamento tra i dipendenti e CP_1 menzionavano, in particolare, quali beneficiari di un trattamento di favore, Per_
detto “ ”, ”. Per_14 Pt_3 Per_17 Per_15
Inoltre, le dichiarazioni di hanno trovato pieno riscontro nel dichiarato di Per_8
(“la maggior parte delle assunzioni là all' le decideva Testimone_1 CP_1 ...lo so perchè praticamente ci furono assunzioni, furono assunti uno dei Per_8
, la moglie di l'Americano, la moglie di Pt_3 Persona_3 Parte_5
, , la moglie di e
[...] Persona_14 Parte_6 altri, e altri soggetti. Comunque tutte queste assunzioni le Persona_4
pilotava ”). Per_8
Sulla scorta di tali emergenze il Tribunale ha accertato la responsabilità del Per_3 in relazione al reato contestato, nonchè la sussistenza delle circostanze aggravanti, ivi compresa quella del “metodo mafioso”.
Tale dato avvalora ulteriormente quanto accertato in primo grado, ovvero, che le condotte delittuose si sono consumate in un contesto mafioso, rispetto al quale l'appellante non era estranea, tant'è che lo stesso giudice penale ha individuato la quale beneficiaria delle condotte estorsive posta in essere dal marito con Pt_1 riferimento alla sua assunzione presso il punto vendita di Vibo Valentia.
Risulta perciò smentita all'esito dell'accertamento penale la censura dell'appellante
(pag. 7 sub a) incentrata sulla mancanza di certezza “in ordine alla ritenuta appartenenza alla ndrangheta di Vibo Valentia del marito della ricorrente
[...]
”, essendovi anzi ora piena conferma che quell' elemento indiziario, Per_3 ritenuto al tempo del deposito del gravame “ignoto e attualmente sub iudice” , è stato ora accertato all'esito del dibattimento dal giudice penale , che ha confermato la caratura criminale del tanto priva di pregio anche la successiva censura Per_3 diretta a contestare la circostanza che “ la sarebbe vicina ad ambienti di Pt_1
'ndrangheta”.
Ulteriore conferma del contesto estorsivo nel quale è maturata l'assunzione da parte della dei sei lavoratori , inclusa la si rinviene nella sentenza del CP_1 Pt_1
Tribunale di AN n. 295/2021, che ha pronunciato con rito abbreviato su altre posizioni processuali del medesimo procedimento penale n. 2239/2014 RG N.R., in particolare quelle relative a e alla moglie Persona_14 Parte_7
(rientranti tra i sei dipendenti assunti per effetto dell' intimidazione della SC cui apparteneva , condannando per il reato associativo (capo Per_3 Persona_14
A dell' imputazione, per il quale come detto è stato condannato anche a Per_3 nel giudizio dibattimentale concluso con la sentenza n. 1122/2023 ) ed entrambi,
e per il capo di imputazione F6 septies. Per_10 Per_15 L'affermazione della responsabilità per tale capo per i predetti e Per_10 Per_15
è stata accertata dal Tribunale penale di AN (pagg. 480 e seg.) richiamando il paragrafo dedicato a , dando atto che ivi Parte_8 veniva ricostruita ampiamente la vicenda delle assunzioni imposte da parte della locale criminalità organizzata (i il gruppo di LA e successivamente Pt_9 quello degli ex mantelliani) quale alternativa alla datio in solutum, rispetto alla più classica messa a posto attraverso il pagamento del pizzo;
si legge nella sentenza che le assunzioni erano imposte al sotto la minaccia di creare ritorsioni, in molti Pt_8 casi concretizzatesi anche ad opera dei CP_2
La consapevolezza da parte di e di tale imposizione è stata del Per_10 Per_15 tutto legittimamente desunta dal Tribunale penale in primo luogo dall' accertata appartenenza del alla ndrina vale a dire “uno dei Per_10 Persona_18 gruppi criminali che hanno partecipato all'estorsione de qua”; per la sono Per_15 stati valorizzati il fatto di essere moglie del nonché figlia, cognata e cugina Per_10 di altri sodali (rispettivamente e Parte_10 Persona_19 [...]
e una conversazione captata poche ore dopo l'arresto del padre;
Per_20
Ulteriore conferma si è avuto dall'interrogatorio reso da , che ha Testimone_1 confermato che l'assunzione di entrambi presso l' era avvenuta a seguito CP_1 della richiesta proveniente da soggetti appartenenti alla ndrangheta, in particolare su interessamento di per la e di per Persona_8 Per_15 Persona_21
Per_10
Ciò posto, rammentato che la lettera di licenziamento della era fondata Pt_1 sul suo coinvolgimento nel procedimento penale N. RGNR 2239/2014, “valutato sia separatamente che congiuntamente ai fatti di cui ai capi di imputazione già riportati nella lettera di contestazione disciplinare” , ritiene il Collegio che a ribadire la legittimità del licenziamento è sufficiente anche la sola vicenda relativa alle assunzioni imposte presso l'unità produttiva di Vibo Valentia della CP_1 dalla locale SC - di cui il marito della era membro di spicco - , fatto di Pt_1 particolare gravità e tale da rendere impossibile la prosecuzione di un rapporto di lavoro instaurato con le descritte modalità, risultando irrimediabilmente compromesso il rapporto fiduciario, presupposto essenziale della collaborazione tra datore e lavoratore. In altre parole, il licenziamento appare legittimo anche prescindendo dalla ulteriore vicenda estorsiva derivante dall' osteggiato trasferimento da Vibo Valentia a
TT.
Nondimeno, per completezza e tenuto conto delle differenti regole in materia probatoria vigente nel processo civile (preponderanza dell'evidenza o “ del più probabile che non” in luogo della prova “ oltre ogni ragionevole dubbio” del giudizio penale , che ha portato il Tribunale penale di Vibo in applicazione del comma 2 dell'art. 530 c.p.p., a pronunciare l' assoluzione della e di Pt_1 per il capo F6octies.) , va osservato che : Per_3 la era oggettivamente beneficiaria del tentativo di estorsione, risultando Pt_1 evidente ( contrariamente a quanto dedotto nel gravame a pag. 7 par. b) il collegamento tra le condotte intimidatorie (le minacce e l'incendio) indirizzate al capo area e al capo settore della Società ed il trasferimento dell'appellante; CP_1 esaminando gli atti processuali penali, si evince il pieno coinvolgimento del marito dell'appellante, avendo dichiarato che Persona_3 Testimone_1
l'incendio dell' per mano di è stato “la reazione” ai CP_1 Persona_4 trasferimenti di alcuni dipendenti (tra i quali indica espressamente la Pt_1
“moglie di ), precisando che era stato ad Persona_3 Persona_4 appiccare l'incendio, su incarico di Persona_3 il giudice penale ha ritenuto non sufficientemente riscontrata tale dichiarazione perché il teste l'aveva appresa da altro sodale ( e per Testimone_2
l'inutilizzabilità di una conversazione captata tra la e Pt_1 Per_4
in data 7 ottobre 2019;
[...] epperò , in questa sede può valorizzarsi sia il fatto che di tale telefonata ha riferito quale teste il maresciallo indicando quale oggetto proprio la condotta Tes_3 intimidatoria posta in essere da ai danni di per convincerlo a Per_4 Per_1 revocare i trasferimenti, sia la precisazione del giudice penale che restava ferma la credibilità dell' , “positivamente valutata e ripetutamente verificata”. Tes_1
Ma , si ripete, anche prescindendo dal collegamento tra la Persona_3
e in relazione a tale vicenda delittuosa, le riportate Pt_1 Persona_4 emergenze probatorie relative all'originaria assunzione di soggetti , tra i quali la
“imposti” dalla SC VI , sono sufficienti, in ambito civile, per Pt_1 giustificare la risoluzione del rapporto;
va aggiunto che è mancata ogni censura dell'appellante alla sentenza sia nella parte in cui si traccia la diversità delle regole in materia di valutazione della prova in ambito civile rispetto al processo penale, sia nella parte in cui si è affermata la sussistenza della giusta causa di licenziamento e della proporzionalità della massima sanzione disciplinare in considerazione della gravità dell'addebito contestato e del conseguente venire meno del vincolo fiduciario.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto da contro Parte_1 [...]
e avverso la sentenza n. 1653/2022 emessa in Controparte_1 data 16 gennaio 2023 dal Tribunale di Palmi – Sezione Lavoro e Previdenza - nel procedimento R.G. n. 1886/2021, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello principale , confermando l'impugnata sentenza;
2) condanna l'appellante principale a rifondere alla le spese del presente CP_1
grado, che liquida in € 5.809,00 , oltre Iva, cpa e spese generali.
3) Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Reggio Calabria, 16.7.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott.ssa Marialuisa Crucitti)