Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/03/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.4866 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...], ed ivi residente in Parte_1
Via Sofia Idelson, n. 18, C.F.: , elettivamente C.F._1
domiciliata in Messina, presso lo studio dell'Avv. Antonio Aliano con recapito professionale in Messina Via Romagnosi n. 7 (C.F.
), PEC dal quale è C.F._2 Email_1
rappresentata e difesa per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], (c.f.: Controparte_1
ed ivi domiciliato in via Lecce n. 16 - Faro C.F._3
Superiore, rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Casablanca del foro di
Messina (c.f. giusta procura in atti ed C.F._4
elettivamente domiciliato presso lo studio professionale del predetto difensore sito in Messina, via Santa Marta, n. 240 - isolato 163/164. Si dichiara di voler ricevere comunicazioni presso il seguente indirizzo pec:
PARTE RESISTENTE Email_2
1
Con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 26/11/2024, premesso che da una relazione Parte_1
di convivenza con era nato a [...] il [...] Controparte_1
il figlio che il rapporto sentimentale tra le parti era Persona_1
cessato, in quanto il , benché lavorasse presso un esercizio CP_1
commerciale, non partecipava al ménage familiare, tanto che era stato notificato il preavviso di distacco dell'energia elettrica e del gas,
l'amministratore del condominio aveva chiesto il pagamento delle rate condominiali dell'ultimo anno ed il locatore della casa familiare aveva lamentato il mancato pagamento del canone relativo all'ultimo mese;
che avendo ella contestato al il disinteresse mostrato per le CP_1
esigenze familiari, questi si era allontanato per andare a vivere a casa del genitore;
che in data 09.10.2024 il era stato licenziato per sua CP_1
colpa per effetto di un procedimento disciplinare, ma percepiva l'indennità di disoccupazione, mentre ella percepiva solamente l'ADI e doveva far fronte ad un canone mensile di locazione dell'importo di € 480,00, oltre €
46,00 di oneri condominiali;
che occorreva disciplinare l'affidamento ed il mantenimento del figlio, tenendo in considerazione del minore aveva bisogno di costose cure mediche;
tutto ciò premesso, chiedeva che il figlio minore fosse affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con domiciliazione presso la madre e con la possibilità di permanere presso il padre un giorno alla settimana dalla ore 18,00 alle ore 20,00 durante il periodo scolastico, o dalle ore 18,30 alle ore 20,20 nel restante periodo dell'anno, e che fosse posto a carico del l'obbligo di CP_1
corrispondere un assegno mensile di mantenimento dell'importo di €
2 480,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie individuate sulla base delle
Linee Guida del CNF.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 07/14.01.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 14.02.2205 si costituiva il quale evidenziava che le parti in causa Controparte_1
non convivevano più ormai dal mese di novembre 2024 ed egli aveva dovuto far rientro a casa della madre, non potendosi permettere un appartamento in locazione. Non si opponeva all'affidamento condiviso del figlio con domiciliazione prevalente a casa della madre ma chiedeva che i tempi di permanenza del figlio con lui fossero stabiliti in corrispondenza dei week end con la previsione anche di qualche pernotto e stabilendo che il figlio avrebbe trascorso le principali festività con entrambi i genitori in base al principio dell'alternanza. Osservava che egli, quale esperto informatico, lavorava dal 07.12.2024, con contratto annuale, per la BNO
INFORMATICA SRLS UNIPERSONALE, percependo una retribuzione mensile di circa € 1.000,00 considerando gli straordinari, somma sostanzialmente analoga a quella che percepiva anche in forza dei precedenti contratti di lavoro, ed era impegnato tutti i giorni dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e poi dalle ore 16,00 alle ore 20,00 ad eccezione dei fine settimana. Rilevava, poi, che la percepiva il reddito di inclusione Pt_1
di importo mensile pari a € 795,00 e l'assegno unico nella sua interezza per un importo mensile di € 200,00. Evidenziava che l'assegno unico avrebbe dovuto essere ripartito in parti uguali tra i genitori e dichiarava di essere disponibile a corrispondere alla un assegno mensile di € 200,00 a Pt_1
titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50 % delle spese straordinarie. si costituiva, e deduceva Controparte_1
All'udienza del 18.03.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c., esperito il tentativo di conciliazione, le parti raggiungevano un accordo nei
3 termini seguenti: “1) il figlio minore nato a [...] il Persona_1
23.09.2021 viene affidato in modo condiviso con domiciliazione presso la madre;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio dalle ore 10,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica, con pernotto, oppure, a settimane alterne, dalle ore 09,30 alle ore 13,00 del sabato o, in base alle esigenze delle stesse parti, della domenica;
le parti concordano che il minore trascorrerà le festività principali con uno o con l'altro genitore, seguendo il metodo dell'alternanza; 3) la casa familiare sita a Messina via Sofia Idelson
n. 18 cooperativa Conte viene assegnata a , nata a Parte_1
Messina (ME) il 11.12.1989; 4) corrisponderà a Controparte_1
la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento del figlio rivalutabile annualmente in base agli Per_1
indici ISTAT, da versare entro i primi quindici giorni di ogni mese con decorrenza dal mese di aprile;
5) presta il consenso Controparte_1
alla percezione da parte di dell'assegno unico nella sua Parte_1
interezza e di ciò si è tenuto conto nella determinazione dell'assegno di mantenimento;
6) le spese straordinarie individuate sulla base delle Linee
Guida del CNF verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50 % ciascuno”.
Il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la disciplina dell'affidamento della prole minorenne, dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del
4 mantenimento, formalizzato all'udienza del 18.03.2025, possa essere accolto in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge, disciplinando in maniera adeguata i rapporti tra i genitori ed i figli. Va,
d'altronde, osservato che in materia di famiglia di fatto, non fondata sul matrimonio, non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto. L'esame del Tribunale risulta, pertanto, elettivamente diretto solo alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter c.c comma secondo, c.c. (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.
Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dalla Novella n. 154/2013, applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.
Appare equo, in considerazione delle ragioni della decisione, compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .28 c.p.c., prende atto dell'accordo delle parti raggiunto all'udienza del 18.03.2025 con riferimento all'affidamento ed al mantenimento della prole;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 19/03/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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