Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Michele De Maria - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a n.618/2022 promossa in grado di appello da rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Balsamo. Parte_1
APPELLANTE Contro
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Turchio.
APPELLATA Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
All'udienza del 29.05.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti.
IN FATTO Con ricorso depositato il 3.6.2019 conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Sciacca G.L. la (d'ora in avanti, anche solo Controparte_1
, deducendo: CP_1
- di essere stato titolare di pensione di invalidità ex art. 19 del Regolamento delle Attività Istituzionali della resistente a decorrere dal 31.01.2006;
- che, con provvedimento del 17.04.2019, controparte aveva revocato il trattamento pensionistico in godimento, accertando in capo all'odierno appellante una riduzione della capacità lavorativa in misura inferiore al 67%;
- che avverso tale provvedimento aveva infruttuosamente proposto ricorso amministrativo innanzi al Collegio Medico Arbitrale ai sensi dell'art. 22 del Regolamento delle Attività Istituzionali dell'Ente;
- che la valutazione effettuata dall'Ente era errata, atteso che egli risulta(va) affetto da
“cardiopatia ischemica cronica trattata con triplice bypass aorto-coronarico in attuale classe Nyha II;
poliartrosi con interessamento dello scheletro assile ed appendicolare a complessiva moderata incidenza funzionale;
ipertrofia prostatica benigna”, con
- di essere, comunque, in possesso del requisito contributivo per beneficiare della prestazione fatta oggetto di domanda, avendo svolto l'attività di agente monomandatario per la provincia di Trapani della continuativamente dal Parte_2 novembre del 1990 al maggio del 2019 (requisito, peraltro, mai contestato dall'Ente convenuto in sede amministrativa).
Tanto premesso chiedeva di:
- “ritenere e dichiarare che il ricorrente si trovava e si trova in condizioni di riduzione della propria capacità lavorativa nell'attività di agente effettivamente esercitata almeno pari al 67%”;
- “ritenere e dichiarare, pertanto, il diritto del medesimo alla pensione di invalidità ex art.19 del Regolamento delle Attività Istituzionali della a far data Controparte_2 dalla revoca del 30.05.2018”;
- condannare per gli effetti “la , in persona del suo Presidente e Controparte_1 rappresentante legale pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente di detta pensione di invalidità a far data dalla revoca, oltre accessori di legge”. L'adito Tribunale, nel contraddittorio delle parti, disposta consulenza tecnica d'ufficio, rigettava il ricorso, ritenendo “alla luce delle risultanze ricavabili dalla Consulenza espletata in corso di causa”, non dimostrata “la sussistenza in capo al ricorrente di una percentuale di invalidità di misura coincidente o superiore alla soglia minima indicata dall'art. 19 del Regolamento delle Attività Istituzionali della per accedere CP_1 al trattamento pensionistico richiesto”.
Per la riforma della predetta sentenza ha interposto gravame, con ricorso depositato il 30.05.2022, , lamentando l'erroneità delle conclusioni del CTU sulle Parte_1 quali si fonda la pronuncia impugnata.
Ha resistito in giudizio, con memoria del 13.05.2024, la insistendo Controparte_1 per la conferma della sentenza.
Indi disposta consulenza tecnica d'ufficio – con la quale è stato chiesto all'ausiliario tecnico di determinare “il grado di invalidità del ricorrente incidente sulla sua specifica capacità lavorativa, indicando se, nel corso del tempo, vi siano state modificazioni peggiorative del suo stato psico-fisico del ricorrente e, in caso positivo, individuando espressamente il momento da cui tale aggravamento si è verificato” – depositato l'elaborato peritale, la causa, all'udienza del 29.05.2025, è stata decisa, come da dispositivo in calce alla presente.
IN DIRITTO
L'appello merita accoglimento per le ragioni di cui in seguito.
Come è noto l'art.19 del Regolamento delle Attività Istituzionali della CP_1
dispone espressamente che “L'iscritto può chiedere la pensione di invalidità
[...] qualora concorrano le seguenti condizioni: a) abbia riportato un'invalidità a causa di infermità o difetto fisico o mentale, insorto o aggravatosi dopo l'iscrizione alla Fondazione, almeno del 67% della capacità lavorativa nell'attività d'agente effettivamente esercitata;
b) abbia almeno cinque anni di anzianità contributiva obbligatoria di cui almeno tre anni nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda”.
In assenza di ogni contrasto circa la sussistenza della prescritta anzianità contributiva, come riscontrata anche dal primo giudice in un passaggio motivazionale non oggetto di specifica censura, il thema decidendum è incentrato sulla determinazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa sofferta dall'appellante.
In proposito, condividendo questa Corte gli esiti della relazione peritale, alla quale si fa espresso rinvio (Cass. 10222/2009, nonché Cass. 16277/2010, 3367/2011), può trovare accoglimento la domanda proposta dal in primo grado. Parte_1
Invero l'ausiliario tecnico, all'esito delle riscontrate patologie sofferte dall'appellante (“coronaropatia moderata”, “artrosi del rachide CDL con discopatia C4-C5 e schisi S1-S2 ad incidenza funzionale”, “ipertrofia prostatica o prostatite cronica”, “S.A. depressiva di grado lieve medio”), quantifica nell'80%, già a decorrere dalla data di revoca del beneficio previdenziale oggi rivendicato, la riduzione della capacità lavorativa complessiva.
Per quanto suesposto, in riforma della sentenza oggetto di gravame, parte appellata deve essere condannata al ripristino in favore di la pensione di invalidità ex Parte_1 art.19 del Regolamento delle Attività Istituzionali della a decorre Controparte_1 dal provvedimento di revoca.
Preme altresì, evidenziare che all'odierna udienza il difensore dell'appellante ha chiesto che la Corte “voglia accertare la percentuale di invalidità riconosciuta al dal Parte_1
CTU”. Istanza che non può trovare accoglimento, sia perché estranea all'odierno thema decidendum, esclusivamente incentrato sulla verifica in capo al ricorrente alla data del provvedimento di revoca delle condizioni sanitarie per poter continuare a godere del beneficio in parola, sia perché del tutto nuova rispetto al petitum articolato dalla difesa del in appello (“ritenere e dichiarare il diritto dell'appellante al ripristino della Parte_1 pensione di invalidità ex art.19 Regolamento delle Attività Istituzionali della CP_1
”) e, per l'effetto, condannare controparte “al pagamento in favore
[...] dell'appellante di detta pensione di invalidità a far data dalla revoca”.
Per completezza espositiva si evidenzia che alla medesima udienza il difensore dell' ha dedotto “di avere inviato al CTU rilievi critici in ordine ai quali dichiara CP_1 di insistere”. Rilievi critici che, tuttavia, non risultano rinvenibili nel fascicolo di parte in appello e rispetto alla cui ricezione nulla riferisce il CTU nel proprio elaborato peritale.
Le spese del doppio grado del giudizio, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Sono poste definitivamente a carico della le spese delle consulenze Controparte_1 tecniche d'ufficio espletate in entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.67/2022, emessa dal Tribunale di Sciacca G.L. il 9 maggio 2022, condanna la al ripristino in favore di la pensione di invalidità Controparte_1 Parte_1 ex art.19 del Regolamento delle Attività Istituzionali della a decorre Controparte_1 dal provvedimento di revoca. Condanna parte appellata a rifondere a controparte le spese di lite del doppio grado del giudizio, che liquida, per il primo in € 2.738,00 e per il presente in € 2.897,00 , oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone la distrazione ex art.93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Pone definitivamente a carico della le spese per le consulenze Controparte_1 tecniche d'ufficio espletate in entrambi i gradi del giudizio. Così deciso in Palermo il 29 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Michele De Maria