Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/04/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4608/2017 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 18.4.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 4608/2017 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Orta Nova alla via Galilei n. 36, presso lo studio dell'avv. Nicoletta Ruggieri, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE -
CONTRO
, c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Benevento alla via Piermarini n. 34, presso lo studio dell'avv. Mario Chiusolo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE CONVENUTA–
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
premesso di aver stipulato un contratto per Parte_1
l'acquisto di 1.000 q. di peperoni rossi avvenati freschi con la CP_1
- Seconda Sezione civile -
, ha convenuto quest'ultima in giudizio, al fine di sentir Controparte_1 dichiarare la risoluzione del contratto per l'inadempimento della convenuta ed al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni derivanti dal non aver potuto rivendere i peperoni e dal non aver potuto conseguire il relativo guadagno.
, costituendosi, ha domandato di rigettare Controparte_1
l'avversa pretesa siccome infondata in fatto ed in diritto.
Istruito il processo con l'ascolto dei testi, ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c, con deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ., in virtù di provvedimento reso dallo scrivente magistrato divenuto assegnatario del presente fascicolo in fase decisoria, giusta decreto del Presidente del Tribunale n. 121/2022 del 30.11.2022.
Va premesso che l'azione di risarcimento è indipendente dall'azione di risoluzione, nel senso che il risarcimento del danno può essere chiesto, o accordato, anche indipendentemente dalla risoluzione del contratto (cfr.
Cass. civ. n. 36497 del 2023 e art. 1453 cod. civ. “in ogni caso”). Entrambe le azioni presuppongono, però, l'inadempimento, che incide diversamente rispetto alle due azioni poiché, nel caso della risoluzione, l'inadempimento deve essere “grave” ex art. 1355 cod. civ., mentre nell'ipotesi del risarcimento è sufficiente il semplice inadempimento, correlato alla prova dei danni conseguenti.
Con riferimento alla fattispecie in esame, l'azione di risoluzione va accolta per grave inadempimento, mentre l'azione di risarcimento va rigettata per omessa prova del lucro cessante.
Sotto il profilo dell'inadempimento, la convenuta si è difesa affermando di non aver potuto consegnare i peperoni per causa di forza maggiore, ad essa non imputabile, in quanto nell'ottobre del 2015, le intere piantagioni di peperoni rimasero inondate dalle piogge torrenziali che interessarono alcuni comuni del foggiano, ivi compresi i suoi terreni.
Tale prospettazione, tuttavia, non ha trovato alcun riscontro nelle risultanze probatorie.
Proc. n. 4608/2017 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
La convenuta ha depositato in atti la delibera della (all 10 CP_2 alla produzione della convenuta) con cui fu proposto al Ministero delle
Politiche Agricole di dichiarare lo “stato di calamità naturale” per le piogge torrenziali, verificatesi nei giorni del 14 e 15 ottobre 2015, in alcuni comuni della provincia di foggia indicati “nella relazione allegata” alla stessa delibera. Tuttavia, la convenuta ha versato in atti esclusivamente la delibera ma non anche la relazione allegata nella quale sono stati indicati i comuni interessati dalle piogge torrenziali. Per converso, l'attrice ha depositato in atti (allegato alla seconda memoria istruttoria) un articolo di giornale, recante un estratto del decreto sullo stato di calamità, dal quale si evince che i comuni interessati dalle piogge torrenziali sono stati quelli del sub- appenino e non il comune di Borgo Tavernola, che confina con il mare e che si trova in tutt'altra zona, dove sono siti i terreni della convenuta. Tale circostanza, del resto, è rimasta incontestata, per cui non risulta provato che le piogge si siano abbattute sui terreni della convenuta.
A fronte di tale contraddittorietà documentale, le deposizioni testimoniali rilasciate dai testi , dipendente sella società convenuta, e Testimone_1
padre del l.r.p.t. della società convenuta, non possono Testimone_2 essere considerate attendibili nella parte in cui hanno affermato che tutte le piantagioni di peperoni sono andate distrutte.
Del resto, la convenuta non ha nemmeno dimostrato di aver chiesto all'attrice di verificare in contraddittorio la merce danneggiata, né ha esibito i propri libri contabili al fine di provare di non aver venduto nessun peperone a nessun altro cliente nel periodo interessato, né ha depositato alcuna riproduzione fotografica del raccolto danneggiato, prove queste che avrebbero consentito di dimostrare effettivamente il danneggiamento dell'intero raccolto.
Non vi è, quindi, prova certezza del danneggiamento dei peperoni e, di conseguenza, la convenuta non ha provato di non aver potuto adempiere per causa ad essa non imputabile.
La mancata consegna dei peperoni, quindi, deve considerarsi grave ex art. 1455 cod. civ. poiché costituisce inadempimento imputabile alla convenuta,
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- Seconda Sezione civile -
gravemente incidente sul sinallagma contrattuale siccome integrale rispetto a quanto pattuito in contratto.
Ne deriva, quindi, l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento di parte convenuta ex art. 1453 e 1455 cod. civ..
Viceversa, la domanda di risarcimento per danno da lucro cessante va rigettata per difetto di prova in merito al danno.
Come è noto, in sede di liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., ciò che necessariamente si richiede è la prova, anche presuntiva, della sua certa esistenza, in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, attenendo il giudizio equitativo solo all'entità del pregiudizio medesimo, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne la misura (Cass. civ. n. 11968 del 16/05/2013 ).
In altri termini, l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (Cass. civ. n. 11353 del 11/05/2010).
Nel caso in esame, l'attrice ha dedotto che, se la convenuta le avesse venduto i peperoni, li avrebbe rivenduti con un guadagno lordo di € 0,40 e uno netto di € 0,20.
Tuttavia, non vi sono in atti elementi oggettivi e certi dai quali desumere, secondo il principio del “più probabile che non”, che l'attrice avrebbe rivenduto i peperoni.
Sul punto nulla è provato: su tale circostanza, infatti, l'attrice ha articolato un unico capo di prova (n. 9) che è stato dichiarato inammissibile siccome totalmente generico.
Inoltre, in atti risultano allegate solo due fatture di vendita del medesimo prodotto che provano a titolo esemplificativo il quantum, ossia il guadagno lordo di € 0,40, ma nessuna prova è stata fornita sull'an, nemmeno in via presuntiva.
Per tali ragioni, la domanda di risarcimento da inadempimento contrattuale
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per lucro cessante deve essere rigettata.
L'accoglimento di una domanda ed il rigetto dell'altra integrano un'ipotesi di soccombenza reciproca che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) in accoglimento della domanda di risoluzione, dichiara risolto ex art. 1453 cod. civ., per grave inadempimento della convenuta ex art. 1455 cod. civ., il contratto stipulato tra le parti in data 12.2.2015;
b) rigetta la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
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