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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1961 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale di Roma, riunito in Camera di Consiglio e in persona dei signori magistrati:
Dott.ssa Claudia Pedrelli Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno Giudice
Dott.ssa Stefania Garrisi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4277 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 proposta da:
, c. f. c. f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
, c. f. rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Valerio Parte_3 C.F._3
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via Boezio n. 6, per procura allegata all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
p. i. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Massimo Luconi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Antonio
Bosio n. 2, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: nullità fideiussione omnibus.
1 CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 11.09.2024 tenutasi “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
agivano in giudizio per chiedere: “in via principale, accertare e dichiarare con
[...]
riferimento al contratto in questione la nullità ex art. 1418 c.c. della fideiussione n. 391628/20 stipulata tra le parti in data 02.02.1996 in favore del sig. fino alla concorrenza Parte_4
dell'importo di £. 150.000.000 con le relative pattuizioni aggiunte derivate, per violazione dell'art.
2, L. n. 287/90 nonché per contrarietà all'ordine pubblico;
in via subordinata, dichiarare la nullità parziale delle clausole n. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione n. 391628/20 stipulata tra le parti in data 02.02.1996 in favore del sig. fino alla concorrenza dell'importo di £. Parte_4
150.000.000 con le relative pattuizioni aggiunte derivate, ex art. 1419 c.c., e, per l'effetto, accertare e dichiarare la decadenza di parte convenuta dal beneficio del termine comunicato al debitore principale per il mancato rispetto dei termini ex art 1957 cc;
in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare con riferimento al contratto in questione, e alle relative pattuizioni aggiunte derivate, la nullità ex art. 1322, c.2, c.c. per immeritevolezza in virtù dei motivi di cui in narrativa”.
In particolare, , e deducevano di aver Parte_1 Parte_2 Parte_3
stipulato il contratto di fideiussione n. 391628/20 in favore di , a garanzia Parte_4
dell'apertura di credito intercorrente quest'ultimo e la Banca convenuta, per l'importo di lire
150.000.000 poi aumentato, in data 11.02.1998, fino all'importo di lire 360.000.000 e, infine, ridotto, in data 05.06.2002, fino all'importo massimo di lire 240.000.000. Gli attori evidenziavano, poi, che la in data 21.08.2020, aveva comunicato la revoca di tutti gli affidamenti e la CP_1
classificazione a sofferenza della posizione con l'avvertimento di volersi avvalere della garanzia. Il
21.09.20, infatti, la comunicava ai garanti il saldo debitorio del conto corrente e invitava gli CP_1
stessi al versamento dell'importo di euro 68.604,95 oltre interessi di mora.
Si costituiva la che eccepiva la carenza di legittimazione Controparte_1
attiva di per la mancata sottoscrizione da parte della stessa della fideiussione e, Parte_1
nel merito, resisteva alla domanda attrice chiedendone il rigetto.
2 Respinte le istanze istruttorie avanzate dalle parti, all'udienza del 11.09.2024 tenutasi “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
La domanda è infondata e va rigettata.
Va premesso che gli attori si erano costituiti garanti, con fideiussione del 02.02.1996, sino alla concorrenza di lire 150.000.000 importo poi aumentato, in data 11.02.1998, all'importo di lire
360.000.000 e, infine, ridotto, in data 05.06.2002, fino all'importo massimo di lire 240.000.000.
(cfr. doc. 2 fascicolo parte attrice)
La controversia, infatti, si fonda sulla questione relativa all'eccepita nullità della fideiussione omnibus per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia di antitrust, che assume valore assorbente rispetto alle altre doglianze avanzate e in relazione alla quale si osserva quanto segue.
La questione in oggetto trae origine dal provvedimento della Banca di Italia n. 55 del 2/5/2005 emanato nell'esercizio della funzione all'epoca di Autorità garante della concorrenza tra Istituti
Creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990 – funzione svolta fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far tempo dal 12 gennaio 2006 – con il quale, a fronte di un esame dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto nel 2003 dall'ABI e all'esito di una istruttoria svolta dall'Autorità nel periodo 2002-2005, è stata affermata la contrarietà degli artt. 2, 6 e 8 dello schema in parola all'articolo 2 della L. n. 287 del 1990 (“Legge
Antitrust”), in virtù della quale “
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (…);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”.
In particolare, la Banca di Italia ha ritenuto che il modello di fideiussione omnibus in uso in materia bancaria, ed in particolare le c.d. clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., normalmente contenute negli artt. 2, 6 e 8 dello schema, fosse in contrasto con l'art. 2 comma 2 lett. a) della L. 287/90.
3 Si ha riguardo nel dettaglio, alle clausole di cui:
- all'art. 2, nella quale si legge “Annullamento, efficacia e revoca dei pagamenti. Il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”;
- all'art. 6, che recita “Responsabilità del fideiussore. I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957, che si intende derogato”;
- all'art. 8, che prevede “Invalidità dell'obbligazione garantita. Nelle ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
L'Autorità di vigilanza, in particolare, premettendo che l'art. 2 comma 1 della L. 287/90 considera intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese, nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie e regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari, si è espressa nel senso che le condizioni generali di contratto comunicatele dall' il 7 marzo 2003 relativamente alle fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie, in Pt_5
quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrassero nell'ambito di applicazione dell'art. 2 comma 1 della L. 287/90.
Tuttavia, la Banca d'Italia nel provvedimento in questione, ha dato atto del fatto che lo schema esaminato è stato concordato da parte dell'Associazione bancaria italiana con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori nell'ottobre del 2002 e l'istruttoria condotta riguarda il periodo dal 2002 al 2005 cosicché non è dato in alcun modo presumere che la fideiussione stipulata dagli attori – inizialmente in data 02.02.1996, sino alla concorrenza di lire 150.000.000 poi modificata per aumentare l'importo garantito in data 11.02.1998, fino all'importo di lire
360.000.000 e, infine, per ridurre l'importo garantito in data 05.06.2002, fino all'importo massimo di lire 240.000.000 – potesse essere conforme ad esso, per essere stato quest'ultimo elaborato in epoca successiva.
Né parte attrice ha fornito elementi dai quali desumere che lo schema fosse stato predisposto e diffuso da parte dell'Associazione bancaria in epoca antecedente al 2002 – non essendo
4 applicabile al caso de quo il provvedimento n. 12 del 03.12.1994 che non ineriscono alle fideiussioni (al contrario della disciplina del provvedimento 55 del 2005 che esamina proprio questa tematica) - ovvero che l'inserimento delle richiamate clausole nel contratto per cui è causa fosse stato comunque frutto di un'intesa tra Istituti di credito, anch'essa in ipotesi risalente a periodo precedente a quello di sottoscrizione della fideiussione da parte sua.
Ne discende il rigetto della domanda relativa alla dedotta nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia di antistrust perché l'attrice ne ha chiesto l'accertamento sul presupposto che essa dovesse considerarsi contratto “a valle” dell'intesa ma l'accertamento di quest'ultima e della conseguente illiceità delle fideiussioni frutto della stessa non era ancora stato effettuato al momento della stipula, e delle successive modifiche, della garanzia oggetto di causa.
Parimenti va rigettata l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione per immeritevolezza causale ai sensi dell'art. 1322, comma II, c.c. in quanto parte attrice nell'avanzare l'eccezione non ha dedotto nessuna diversa argomentazione rispetto ai motivi già affrontati nell'esame della questione della nullità per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990. Pertanto, posto che i principi elaborati dalla Banca di Italia e dalla giurisprudenza di legittimità riguardo l'immeritevolezza delle clausole frutto di intesa restrittiva della concorrenza inserite nelle fideiusioni omnibus non possono essere applicati al caso in esame per i motivi già esposti e che non si ravvisano ulteriori profili di illegittimità o immeritevolezza – anche in assenza di alcuna allegazione attorea a riguardo – anche tale eccezione deve essere respinta.
La condanna alle spese del procedimento segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
;
[...]
- condanna , e , in solido tra loro, Parte_1 Parte_2 Pt_3 Pt_3
alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da che Controparte_1
5 liquida in complessivi euro oltre oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/2/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Stefania Garrisi dott.ssa Claudia Pedrelli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale di Roma, riunito in Camera di Consiglio e in persona dei signori magistrati:
Dott.ssa Claudia Pedrelli Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno Giudice
Dott.ssa Stefania Garrisi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4277 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 proposta da:
, c. f. c. f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
, c. f. rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Valerio Parte_3 C.F._3
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via Boezio n. 6, per procura allegata all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
p. i. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Massimo Luconi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Antonio
Bosio n. 2, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: nullità fideiussione omnibus.
1 CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 11.09.2024 tenutasi “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
agivano in giudizio per chiedere: “in via principale, accertare e dichiarare con
[...]
riferimento al contratto in questione la nullità ex art. 1418 c.c. della fideiussione n. 391628/20 stipulata tra le parti in data 02.02.1996 in favore del sig. fino alla concorrenza Parte_4
dell'importo di £. 150.000.000 con le relative pattuizioni aggiunte derivate, per violazione dell'art.
2, L. n. 287/90 nonché per contrarietà all'ordine pubblico;
in via subordinata, dichiarare la nullità parziale delle clausole n. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione n. 391628/20 stipulata tra le parti in data 02.02.1996 in favore del sig. fino alla concorrenza dell'importo di £. Parte_4
150.000.000 con le relative pattuizioni aggiunte derivate, ex art. 1419 c.c., e, per l'effetto, accertare e dichiarare la decadenza di parte convenuta dal beneficio del termine comunicato al debitore principale per il mancato rispetto dei termini ex art 1957 cc;
in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare con riferimento al contratto in questione, e alle relative pattuizioni aggiunte derivate, la nullità ex art. 1322, c.2, c.c. per immeritevolezza in virtù dei motivi di cui in narrativa”.
In particolare, , e deducevano di aver Parte_1 Parte_2 Parte_3
stipulato il contratto di fideiussione n. 391628/20 in favore di , a garanzia Parte_4
dell'apertura di credito intercorrente quest'ultimo e la Banca convenuta, per l'importo di lire
150.000.000 poi aumentato, in data 11.02.1998, fino all'importo di lire 360.000.000 e, infine, ridotto, in data 05.06.2002, fino all'importo massimo di lire 240.000.000. Gli attori evidenziavano, poi, che la in data 21.08.2020, aveva comunicato la revoca di tutti gli affidamenti e la CP_1
classificazione a sofferenza della posizione con l'avvertimento di volersi avvalere della garanzia. Il
21.09.20, infatti, la comunicava ai garanti il saldo debitorio del conto corrente e invitava gli CP_1
stessi al versamento dell'importo di euro 68.604,95 oltre interessi di mora.
Si costituiva la che eccepiva la carenza di legittimazione Controparte_1
attiva di per la mancata sottoscrizione da parte della stessa della fideiussione e, Parte_1
nel merito, resisteva alla domanda attrice chiedendone il rigetto.
2 Respinte le istanze istruttorie avanzate dalle parti, all'udienza del 11.09.2024 tenutasi “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
La domanda è infondata e va rigettata.
Va premesso che gli attori si erano costituiti garanti, con fideiussione del 02.02.1996, sino alla concorrenza di lire 150.000.000 importo poi aumentato, in data 11.02.1998, all'importo di lire
360.000.000 e, infine, ridotto, in data 05.06.2002, fino all'importo massimo di lire 240.000.000.
(cfr. doc. 2 fascicolo parte attrice)
La controversia, infatti, si fonda sulla questione relativa all'eccepita nullità della fideiussione omnibus per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia di antitrust, che assume valore assorbente rispetto alle altre doglianze avanzate e in relazione alla quale si osserva quanto segue.
La questione in oggetto trae origine dal provvedimento della Banca di Italia n. 55 del 2/5/2005 emanato nell'esercizio della funzione all'epoca di Autorità garante della concorrenza tra Istituti
Creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990 – funzione svolta fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far tempo dal 12 gennaio 2006 – con il quale, a fronte di un esame dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto nel 2003 dall'ABI e all'esito di una istruttoria svolta dall'Autorità nel periodo 2002-2005, è stata affermata la contrarietà degli artt. 2, 6 e 8 dello schema in parola all'articolo 2 della L. n. 287 del 1990 (“Legge
Antitrust”), in virtù della quale “
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (…);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”.
In particolare, la Banca di Italia ha ritenuto che il modello di fideiussione omnibus in uso in materia bancaria, ed in particolare le c.d. clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., normalmente contenute negli artt. 2, 6 e 8 dello schema, fosse in contrasto con l'art. 2 comma 2 lett. a) della L. 287/90.
3 Si ha riguardo nel dettaglio, alle clausole di cui:
- all'art. 2, nella quale si legge “Annullamento, efficacia e revoca dei pagamenti. Il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”;
- all'art. 6, che recita “Responsabilità del fideiussore. I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957, che si intende derogato”;
- all'art. 8, che prevede “Invalidità dell'obbligazione garantita. Nelle ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
L'Autorità di vigilanza, in particolare, premettendo che l'art. 2 comma 1 della L. 287/90 considera intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese, nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie e regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari, si è espressa nel senso che le condizioni generali di contratto comunicatele dall' il 7 marzo 2003 relativamente alle fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie, in Pt_5
quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrassero nell'ambito di applicazione dell'art. 2 comma 1 della L. 287/90.
Tuttavia, la Banca d'Italia nel provvedimento in questione, ha dato atto del fatto che lo schema esaminato è stato concordato da parte dell'Associazione bancaria italiana con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori nell'ottobre del 2002 e l'istruttoria condotta riguarda il periodo dal 2002 al 2005 cosicché non è dato in alcun modo presumere che la fideiussione stipulata dagli attori – inizialmente in data 02.02.1996, sino alla concorrenza di lire 150.000.000 poi modificata per aumentare l'importo garantito in data 11.02.1998, fino all'importo di lire
360.000.000 e, infine, per ridurre l'importo garantito in data 05.06.2002, fino all'importo massimo di lire 240.000.000 – potesse essere conforme ad esso, per essere stato quest'ultimo elaborato in epoca successiva.
Né parte attrice ha fornito elementi dai quali desumere che lo schema fosse stato predisposto e diffuso da parte dell'Associazione bancaria in epoca antecedente al 2002 – non essendo
4 applicabile al caso de quo il provvedimento n. 12 del 03.12.1994 che non ineriscono alle fideiussioni (al contrario della disciplina del provvedimento 55 del 2005 che esamina proprio questa tematica) - ovvero che l'inserimento delle richiamate clausole nel contratto per cui è causa fosse stato comunque frutto di un'intesa tra Istituti di credito, anch'essa in ipotesi risalente a periodo precedente a quello di sottoscrizione della fideiussione da parte sua.
Ne discende il rigetto della domanda relativa alla dedotta nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia di antistrust perché l'attrice ne ha chiesto l'accertamento sul presupposto che essa dovesse considerarsi contratto “a valle” dell'intesa ma l'accertamento di quest'ultima e della conseguente illiceità delle fideiussioni frutto della stessa non era ancora stato effettuato al momento della stipula, e delle successive modifiche, della garanzia oggetto di causa.
Parimenti va rigettata l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione per immeritevolezza causale ai sensi dell'art. 1322, comma II, c.c. in quanto parte attrice nell'avanzare l'eccezione non ha dedotto nessuna diversa argomentazione rispetto ai motivi già affrontati nell'esame della questione della nullità per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990. Pertanto, posto che i principi elaborati dalla Banca di Italia e dalla giurisprudenza di legittimità riguardo l'immeritevolezza delle clausole frutto di intesa restrittiva della concorrenza inserite nelle fideiusioni omnibus non possono essere applicati al caso in esame per i motivi già esposti e che non si ravvisano ulteriori profili di illegittimità o immeritevolezza – anche in assenza di alcuna allegazione attorea a riguardo – anche tale eccezione deve essere respinta.
La condanna alle spese del procedimento segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
;
[...]
- condanna , e , in solido tra loro, Parte_1 Parte_2 Pt_3 Pt_3
alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da che Controparte_1
5 liquida in complessivi euro oltre oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/2/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Stefania Garrisi dott.ssa Claudia Pedrelli
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