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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 14255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14255 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34451/2024
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Va premesso che all'udienza del 15.10.2025 è stata celebrata l'udienza nella causa meglio individuata in epigrafe tra opponente, e la parte opposta Parte_1
tempestivamente costituita. Controparte_1
Il Tribunale
Visto l'articolo 6 D.lgs 150/2011 lette le conclusioni rassegnate come negli atti difensivi ha trattenuto la causa in decisione, con pronuncia del sottoindicato dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: opposizione a decreto sanzionatorio n. 403705/A emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, notificato in data 18.07.2024, per la violazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio.
Conclusioni per parte opponente: “Voglia il Tribunale, previa sospensione dell'ingiunzione, accertare e dichiarare la nullità\annullabilità dell'ordinanza ingiunzione impugnata per infondatezza o comunque dichiarare prescritta e\o decaduta la possibilità di sanzionare il ricorrente;
in subordine, accertare e dichiarare che non vi sono sufficienti prove della responsabilità del ricorrente ex art. 6 DLGS 150\2011 e per l'effetto dichiarare nullo, illegittimo o comunque priva di effetti giuridici l' ordinanza ingiunzione che qui si impugna. In ulteriore subordine, voglia ridurre la sanzione irrogata, qualificando la violazione come lieve e applicando la sanzione nella misura ex art. 58 comma 1 DLGS
231/2007. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
pagina1 di 7 Conclusioni per parte opposta: “Voglia il Tribunale in via pregiudiziale respingere l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato;
- nel merito, respingere il ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto, e confermare la piena legittimità e validità del decreto sanzionatorio e, di conseguenza, convalidare il decreto opposto ed accertare l'obbligo di parte ricorrente di adempiere alla sanzione pecuniaria con il medesimo irrogata. Con vittoria di spese e compenso di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla parte opponente è infondata e dev'esser rigettata.
Il rag. in qualità di titolare dell'omonimo studio professionale Parte_1 esercente l'attività di “servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti, servizi di contabilità
e consulenza fiscale” propone opposizione avverso il decreto sanzionatorio n. 403705/A, emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, Direzione
V, Ufficio VIII, notificato a mezzo p.e.c. in data 18.07.2024, con il quale è stata irrogata a suo carico la sanzione amministrativa pecuniaria di € 40.000,00, oltre spese quantificate in
€ 20,00, per la violazione dell'art. 35 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, per l'omessa segnalazione di operazioni sospette per l'importo di € 504.110,00.
La contestazione riguarda il rapporto tra la società consulenza HOTEL s.r.l. e lo studio Campigli Davide.
All'esito di un accertamento eseguito dalla G.d.F. di Ciampino, i profili di illecito penale emersi dalle investigazioni riguardanti la società davano luogo all'incardinazione di procedimento penale iscritto al n. di RG 3786/2019. Dalle risultanze di tale pregressa attività di indagine era emersa la totale inattendibilità dell'impianto contabile e falsa rappresentazione di alcune poste in bilancio;
numerose operazioni di cessione crediti, compensi gonfiati, fatture per operazioni inesistenti, che negli anni avevano contribuito a creare le condizioni dell'insolvenza della società di fatto gestita in modo esclusivo e continuativo dai signori e , attraverso il conferimento di Parte_2 Parte_3 poteri, fittizio, al socio unico legale rappresentante e testa di legno che si alternava alla apparente guida della compagine.
L'operatività contestata consisteva in fatture per operazioni inesistenti per €
369.000,00 emesse dalla società relativamente al periodo da agosto Parte_4
2017 a marzo 2018, e in operazioni di disposizione di liquidità della medesima società per compensi da lavoro dipendente e altre movimentazioni finanziarie.
All'esito della chiusura del procedimento penale, era stato dato nulla osta all'amministrazione per l'utilizzo delle risultanze in relazione ai profili inferenti la disciplina antiriciclaggio che non risultava esser stata osservata dallo studio dell' opponente Controparte_2
L'opponente ha contestato l'addebito segnalando la contestazione eccessivamente generica che aveva portato al decreto, che non consentiva di individuare con precisione le operazioni sospette che il professionista avrebbe dovuto segnalare alla UIF;
l'assenza di prova della colpevolezza del professionista;
il difetto di elementi per ipotizzare il reato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. I fondi impiegati avevano origine lecita,
pagina2 di 7 essendo rinvenienti dall'attività di erogazione di alloggi di struttura ricettiva nei confronti di soggetti richiedenti asilo politico. Veniva, a monte, eccepita la prescrizione e la decadenza del diritto di riscuotere la sanzione: se l'operatività sospetta era stata posta in essere tra il 2016 e il 2018, era intervenuta sia la prescrizione sia la decadenza, in quanto l'ordinanza ingiunzione è stata adottata oltre il quinquennio. Contr Si è costituito il che ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto sanzionatorio. Precisava che il sostituto procuratore del procedimento penale sopra richiamato, in data 07 giugno 2022, concedeva “nulla osta” all'utilizzo ai fini amministrativi antiriciclaggio dei dati acquisiti nell'ambito del suddetto procedimento penale. In data 14 giugno 2022, i finanzieri del N.P.E.F. di Livorno avviavano il controllo antiriciclaggio nei confronti del rag. per il riscontro della corretta e Parte_1 puntuale osservanza degli adempimenti, gravanti a carico dei “Soggetti obbligati” (ex art. 3,
d.lgs. n. 231/2007), finalizzati alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite e di finanziamenti del terrorismo. Nell'ambito di tale controllo antiriciclaggio, i militari verbalizzanti contestavano al rag.
[...]
l'omessa segnalazione di operazioni sospette ex art. 35, d.lgs. n. 231/2007 e Pt_1 rilevavano, altresì, la sussumibilità delle operazioni oggetto di rilievo agli indici di anomalia di cui al Provvedimento UIF del 10/11/2020 recante “Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b), del d.lgs 231/2007 operatività connessa con illeciti fiscali”.
Quanto all'eccezione di genericità della contestazione evidenziava che, al contrario, il verbale di contestazione dava conto del carattere sospetto di tutte le operazioni che avevano dato luogo alla contestazione di omessa segnalazione, resi noti al che Pt_1 aveva reso dichiarazioni a verbale.
Contestabile era l'interpretazione fornita dalla difesa dell'opponente dei termini e caratteri dell'articolo 35 del D.lgs, 231/2002 che non coglieva la valenza di precauzione posta a base della disciplina, che non pretendeva che l'intermediario svolgesse complessi accertamenti investigativi al fine di discoprire l'esistenza del reato di riciclaggio, ma solo di segnalare l'operazione se gravata da sospetti secondo i parametri ed il decalogo operativo fornito dall'ordinamento.
In ordine alla contestazione che la società Cipriota U.R.C. United Resort
Consultants Ltd. non avesse domicilio fiscale presso lo studio del ( affermazione Pt_1 ribadita all'udienza che precede, con le precisazioni correlate) la difesa dell'amministrazione rilevava che la precisa circostanza emergeva dall'atto relativo alla cessione di credito in luogo di adempimento ex art 1198 c.c. -- redatto con atto di repertorio n. 84118 a firma di notaio in Cecina -- da cui emergeva che il Persona_1 ragionier svolgeva il ruolo di procuratore per conto della società, cui – peraltro - Pt_1 veniva attribuito codice fiscale italiano e domicilio fiscale coincidente con l'indirizzo dello studio del ragionier Davide Campigli.
Non ricorrevano le condizioni per la declaratoria di estinzione per prescrizione e decadenza eccepiti.
Dato atto di quanto dedotto ed osservato si consideri quanto segue.
L'esame degli atti e la documentazione acquisita consente di ritenere che l'opponente abbia significativamente rischiato l'addebito penale a termini di concorso, ed pagina3 di 7 adesso che una valutazione benevola del PM ha ricondotto l'illecito al piano amministrativo, erroneamente lo stesso auspica di poter evitare anche la conseguenza sanzionatoria.
Delle varie contestazioni sollevate, deve procedersi dall'eccezione di prescrizione/decadenza che precede: la stessa è assolutamente infondata.
Come ben sa la difesa dell'opponente il computo del termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della Legge 689/1981 ( cinque anni decorrenti dalla violazione) può esser interrotto sia dalla notifica del verbale di accertamento, che dalla notifica dell'ordinanza
/decreto sanzionatorio o da una contestazione.
In materia di antiriciclaggio la Corte Suprema di Cassazione ha poi precisato che il termine per la contestazione ( 90 giorni) decorre dal completamento dell'attività di verifica degli elementi dell'illecito e non dalla data della violazione;
da intendersi come compiuta acquisizione di tutti gli elementi della fattispecie.
Laddove poi, come nel caso de quo, la violazione sia connessa con un procedimento penale, detto termine decorre dal rilascio del nulla osta dell'autorità giudiziaria per l'utilizzo degli atti acquisiti in sede penale.
In sintesi, la prescrizione viene a decorrere dal momento in cui l'azione, può esser esercitata. L'evidenza che solo in data in data 07 giugno 2022, il PM concedeva “nulla osta” all'utilizzo ai fini amministrativi antiriciclaggio dei dati acquisiti nell'ambito del suddetto procedimento penale, rende le contestazioni di decadenza/prescrizione infondate.
In ordine all'addebito di genericità della contestazione: non trova riscontro l'addebito di genericità di cui all'opposizione: come emerge dagli atti e dal parere, le operazioni bancarie emerse all'attenzione dei verbalizzanti erano quelle: 1) con addebito sul c/c 1053304009868, acceso c/o il Banco di LU e del EN e c/c 1000/4900, acceso c/o
Intesa San Paolo, effettuate a favore della società cipriota U.R.C. United Resort
Consultants Ltd che portavano all'emissione di bonifici per complessivi € 390.940,00 a favore della società Cipriota ed a fronte di fatture dalla stessa emesse nei confronti della
. 2) le operazioni bancarie con addebito sempre sul conto corrente n. Parte_4
1053304009868, acceso c/o il Banco di LU e del EN del Banco di LU a favore del fornitore Meta che portavano ad un pagamento per € Controparte_4
31.110,00 tramite assegno circolare, laddove dagli approfondimenti eseguiti sulla consulenza HOTEL emergeva come il pagamento si riferiva a lavori edili eseguiti presso la fattoria Sardi Giustiniani, che era struttura ricettiva del gestore ed immobile Parte_3 non nella disponibilità della società, come da fattura 15 del 21.07.2014 annotata sul conto economico;
3) operazione con addebito sul c/c n. 1053304009868, acceso c/o il Banco di
LU e del EN intestato sempre a , ed a favore di per Parte_4 Parte_3
€ 5.000,00 laddove nella data in cui era stato effettuato il relativo bonifico, 12.01.2018, non era stata riscontrata alcuna fattura ed il pagamento non era confluito su alcun conto. 4)
Operazioni con addebito sul medesimo conto corrente n. 1053304009868, acceso c/o il
Banco di LU e del EN effettuate a favore della signora , per € Parte_2
135.000,00 di cui realmente spettanti € 36.000,00 relativi a compensi da lavoro gonfiati e quindi indebitamente sottratti alle disponibilità finanziarie;
5) operazioni con addebito sul c/c 1187692 acceso presso Ing Direct, intestato a ed effettuate da Parte_2 Pt_3
pagina4 di 7 estranee alla gestione finanziaria e contabile della società che non trovavano Pt_3 giustificazione nella documentazione esaminata.
La mancata individuazione dei singoli addendi dei movimenti contabili cui conti correnti, se complessivamente richiamati con riferimento alle criticità rilevate, non integra la genericità legittimante la pronuncia di annullamento richiesta.
Assumono valore indiziante svariante anomalie nell'operatività della società, quali, senza alcuna pretesa di completezza, l'incongruenza della remunerazione elargita a
, per un totale annuale di € 118.000,00 rispetto alla remunerazione di altri Parte_2 amministratori ( € 1000,00 mensili), giustificata da una indeterminata “indennità di funzione” che induceva al sospetto che l'erogazione andasse in realtà a mascherare la funzione di dominio della società da parte di una dei titolari di fatto di essa. Considerando
i dubbi sul rapporto instaurato, si ritenevano dovuti a al massimo Parte_2
36.000,00 laddove le restanti somme erano un indebito in ragione degli obblighi di delibera originanti dallo statuto e dall'atto costitutivo. Circa poi alla veridicità parziale di lavoro, i verbalizzanti osservavano non esser state neanche versate le ritenute IRPEF e dei contributi previdenziali a partire dal Maggio 2018.
Dal recupero di un file word, archiviato sul computer in uso all'opponente del 27.08.2014 emergeva che la effettiva proprietà del 90% delle quote Parte_1 sociali della era di e non di , come Parte_4 Parte_3 Parte_2 emergente dalla visura camerale, ed interpellato in merito, nulla – lo stesso - sapeva riferire in merito: in contraddittorio il sig. dichiarava di non ricordare l'esistenza Pt_1 del documento archiviato sul proprio pc, lo stesso ipotizzava che gli fosse stato inviato da e che lo avesse solamente salvato. Parte_3
A monte delle singole anomalie e contestazioni riguardanti la gestione della società, in data 09.08.2022 in sede di contraddittorio il rag. ammetteva di aver ricevuto Pt_1 indicazioni operative e disposizioni e di essersi sempre rapportato, in merito alla società ed ai fatti ad essa riconducibili, ai soli e , ribadendo di non Parte_3 Parte_2 aver avuto indicazioni operative da altri soggetti. Tale dichiarazione appare oggettivamente indiziante, in relazione agli addebiti, in considerazione del vertiginoso e continuo avvicendamento di amministratori della società per come emergente dalla visura camerale di cui lo stesso intermediario non poteva non avere contezza.
Ed anzi, lo stesso finiva per dichiarare con valenza confessoria, di aver rilevato la sussistenza di anomalie, così che – appena possibile – cessava il rapporto professionale con la società.
Tale interruzione era stata motivata da: 1) cambiamenti repentini dei rappresentanti legali dell'impresa; 2) difficoltà a contattare gli stessi rappresentanti e ad interagire con gli stessi;
3) contezza delle qualifiche professionali dei nuovi rappresentanti societari;
4) non completezza, lacunosità e difficoltà a reperire la documentazione contabile, fiscale o commerciale nonché i documenti di riconoscimento personali;
5) in almeno un caso, una gestione penalizzante per la società stessa;
6) percezione che si trattasse di una situazione societaria per la quale una continuazione del rapporto professionale avrebbe comportato l'impossibilità del rispetto delle norme sia civilistiche che tributarie.
Tale affermazione/giustificazione, per il carattere generico di essa ( non appena possibile) non può non esser considerata confessoria del fatto che il avesse avuto Pt_1
pagina5 di 7 già a suo tempo la percezione del livello di anomalia che l'operatività della società aveva manifestato in più occasioni, obbligandolo normativamente alla segnalazione di cui all'articolo 35 D.lgs 231/2007.
Omissione che è la ragione della emissione del decreto sanzionatorio di cui alla fattispecie.
In ordine alle suggestive considerazioni circa l'interpretazione della normativa svolte dalla difesa, si ribadisce quanto ormai chiarito anche dalla giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione.
L'esame della formulazione della norma citata in vigore al momento della violazione, non consente infatti di ritenere che la derivazione dall'illecito penale presupposto, quale che siano stati gli esiti dei procedimenti penali aperti, sia l'unica condizione in ragione della quale l'intermediario sia assoggettato all'onere di segnalazione.
La stessa sequenza delle operazioni parla di sospetto, ed individua quale elemento sintomatico del sospetto, una movimentazione anomala di rilevanti somme di denaro, suscettibili di interesse investigativo. Con riferimento alla retta interpretazione della normativa, oggetto della segnalazione è, dunque, il semplice sospetto di una operazione di riciclaggio di denaro proveniente da attività criminosa, ovvero di una operazione che, comunque, favorisca l'impiego illecito del denaro, non la segnalazione dell'attività criminosa.
Tra i delitti non colposi che possono costituire i reati presupposto ai fini della disciplina antiriciclaggio ci sono anche gli illeciti tributari e gli illeciti fiscali comportanti un effettivo ingresso di denaro o di altri beni nel patrimonio del cliente (come precisato dalla Legge 9/8/1993 n. 328 di ratifica della Convenzione di Strasburgo sulla repressione dell'antiriciclaggio e dalle puntualizzazioni operate sul reato di riciclaggio e sul concetto di “altre utilità” dalla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione Civile 2009 n 45643); inoltre l'obbligo sorge non solo quando vi sia il sospetto che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni abbiano una provenienza delittuosa, ma anche quando le operazioni si caratterizzino per la loro idoneità ad essere “strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio” (Sentenza della Corte di
Cassazione n. 8699/2007).
Che l'obbligo di segnalazione, pertanto, non debba necessariamente esser qualificato da particolari ulteriori indizi, lo si evince dalla sequenza delle locuzioni utilizzate dal legislatore. Lo spirito prudenziale della normativa antiriciclaggio presuppone, per la sua applicazione, anche un mero “sospetto semplice”, la cui formazione non necessita della conoscenza dei reati presupposto e di indagini penali, essendo basata sulla valutazione di dati oggettivi e soggettivi conosciuti dal soggetto che al rispetto delle operazioni di verifica e se del caso di segnalazione, è preposto. E, come detto con richiamo a quanto sopra, il sospetto semplice è fattualmente e sostanzialmente riconosciuto implicitamente dallo stesso preposto, come già evidenziato.
Peraltro, quanto sopra premesso, non consente a priori di poter indagare la possibilità di disporre una riduzione della sanzione ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs
150/2011, non ricorrendo le condizioni che la legittimano ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 58 e 67 del D.lgs 231/2007, nonché della circolare MEF 56499/2022.
pagina6 di 7 Ricorre sia la gravità, che il carattere ripetuto delle violazioni ed omissioni addebitabili al ragionier Pt_1
Quanto alla rilevanza ed evidenza dei motivi di sospetto, di cui al capoverso dell'articolo 58, anche avuto riguardo al valore delle operazioni basti richiamare quanto sostenuto in sede confessoria circa le ragioni che lo inducevano ad interrompere, tardivamente, il rapporto con la società.
Considerato che il numero complessivo di operazioni non segnalate assurge ad un valore di 504.110, deve ritenersi che l'irrogazione della sanzione nella misura di €
40.000,00 sia ampiamente giustificata ai sensi dell'articolo 58 medesimo.
Quindi l'opposizione è infondata e va rigettata integralmente ed il decreto dev'esser confermato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, già applicata la disposizione di cui all'articolo 152 bis disp. att. c.p.c.
P.Q.M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG
34451/2024: a) Rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 sanzionatorio n. 403705/A emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, notificato in data 18.07.2024, per la violazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio. b) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali che liquida complessivamente nella misura di € 9.140,00 oltre rimborso forfettario per spese generali.
Così deciso in Roma lì 15/10/2025.
Del ché è verbale.
Il Giudice Dr. Claudio Patruno
Provvedimento firmato in via digitale.
pagina7 di 7
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Va premesso che all'udienza del 15.10.2025 è stata celebrata l'udienza nella causa meglio individuata in epigrafe tra opponente, e la parte opposta Parte_1
tempestivamente costituita. Controparte_1
Il Tribunale
Visto l'articolo 6 D.lgs 150/2011 lette le conclusioni rassegnate come negli atti difensivi ha trattenuto la causa in decisione, con pronuncia del sottoindicato dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: opposizione a decreto sanzionatorio n. 403705/A emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, notificato in data 18.07.2024, per la violazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio.
Conclusioni per parte opponente: “Voglia il Tribunale, previa sospensione dell'ingiunzione, accertare e dichiarare la nullità\annullabilità dell'ordinanza ingiunzione impugnata per infondatezza o comunque dichiarare prescritta e\o decaduta la possibilità di sanzionare il ricorrente;
in subordine, accertare e dichiarare che non vi sono sufficienti prove della responsabilità del ricorrente ex art. 6 DLGS 150\2011 e per l'effetto dichiarare nullo, illegittimo o comunque priva di effetti giuridici l' ordinanza ingiunzione che qui si impugna. In ulteriore subordine, voglia ridurre la sanzione irrogata, qualificando la violazione come lieve e applicando la sanzione nella misura ex art. 58 comma 1 DLGS
231/2007. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
pagina1 di 7 Conclusioni per parte opposta: “Voglia il Tribunale in via pregiudiziale respingere l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato;
- nel merito, respingere il ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto, e confermare la piena legittimità e validità del decreto sanzionatorio e, di conseguenza, convalidare il decreto opposto ed accertare l'obbligo di parte ricorrente di adempiere alla sanzione pecuniaria con il medesimo irrogata. Con vittoria di spese e compenso di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla parte opponente è infondata e dev'esser rigettata.
Il rag. in qualità di titolare dell'omonimo studio professionale Parte_1 esercente l'attività di “servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti, servizi di contabilità
e consulenza fiscale” propone opposizione avverso il decreto sanzionatorio n. 403705/A, emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, Direzione
V, Ufficio VIII, notificato a mezzo p.e.c. in data 18.07.2024, con il quale è stata irrogata a suo carico la sanzione amministrativa pecuniaria di € 40.000,00, oltre spese quantificate in
€ 20,00, per la violazione dell'art. 35 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, per l'omessa segnalazione di operazioni sospette per l'importo di € 504.110,00.
La contestazione riguarda il rapporto tra la società consulenza HOTEL s.r.l. e lo studio Campigli Davide.
All'esito di un accertamento eseguito dalla G.d.F. di Ciampino, i profili di illecito penale emersi dalle investigazioni riguardanti la società davano luogo all'incardinazione di procedimento penale iscritto al n. di RG 3786/2019. Dalle risultanze di tale pregressa attività di indagine era emersa la totale inattendibilità dell'impianto contabile e falsa rappresentazione di alcune poste in bilancio;
numerose operazioni di cessione crediti, compensi gonfiati, fatture per operazioni inesistenti, che negli anni avevano contribuito a creare le condizioni dell'insolvenza della società di fatto gestita in modo esclusivo e continuativo dai signori e , attraverso il conferimento di Parte_2 Parte_3 poteri, fittizio, al socio unico legale rappresentante e testa di legno che si alternava alla apparente guida della compagine.
L'operatività contestata consisteva in fatture per operazioni inesistenti per €
369.000,00 emesse dalla società relativamente al periodo da agosto Parte_4
2017 a marzo 2018, e in operazioni di disposizione di liquidità della medesima società per compensi da lavoro dipendente e altre movimentazioni finanziarie.
All'esito della chiusura del procedimento penale, era stato dato nulla osta all'amministrazione per l'utilizzo delle risultanze in relazione ai profili inferenti la disciplina antiriciclaggio che non risultava esser stata osservata dallo studio dell' opponente Controparte_2
L'opponente ha contestato l'addebito segnalando la contestazione eccessivamente generica che aveva portato al decreto, che non consentiva di individuare con precisione le operazioni sospette che il professionista avrebbe dovuto segnalare alla UIF;
l'assenza di prova della colpevolezza del professionista;
il difetto di elementi per ipotizzare il reato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. I fondi impiegati avevano origine lecita,
pagina2 di 7 essendo rinvenienti dall'attività di erogazione di alloggi di struttura ricettiva nei confronti di soggetti richiedenti asilo politico. Veniva, a monte, eccepita la prescrizione e la decadenza del diritto di riscuotere la sanzione: se l'operatività sospetta era stata posta in essere tra il 2016 e il 2018, era intervenuta sia la prescrizione sia la decadenza, in quanto l'ordinanza ingiunzione è stata adottata oltre il quinquennio. Contr Si è costituito il che ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto sanzionatorio. Precisava che il sostituto procuratore del procedimento penale sopra richiamato, in data 07 giugno 2022, concedeva “nulla osta” all'utilizzo ai fini amministrativi antiriciclaggio dei dati acquisiti nell'ambito del suddetto procedimento penale. In data 14 giugno 2022, i finanzieri del N.P.E.F. di Livorno avviavano il controllo antiriciclaggio nei confronti del rag. per il riscontro della corretta e Parte_1 puntuale osservanza degli adempimenti, gravanti a carico dei “Soggetti obbligati” (ex art. 3,
d.lgs. n. 231/2007), finalizzati alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite e di finanziamenti del terrorismo. Nell'ambito di tale controllo antiriciclaggio, i militari verbalizzanti contestavano al rag.
[...]
l'omessa segnalazione di operazioni sospette ex art. 35, d.lgs. n. 231/2007 e Pt_1 rilevavano, altresì, la sussumibilità delle operazioni oggetto di rilievo agli indici di anomalia di cui al Provvedimento UIF del 10/11/2020 recante “Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b), del d.lgs 231/2007 operatività connessa con illeciti fiscali”.
Quanto all'eccezione di genericità della contestazione evidenziava che, al contrario, il verbale di contestazione dava conto del carattere sospetto di tutte le operazioni che avevano dato luogo alla contestazione di omessa segnalazione, resi noti al che Pt_1 aveva reso dichiarazioni a verbale.
Contestabile era l'interpretazione fornita dalla difesa dell'opponente dei termini e caratteri dell'articolo 35 del D.lgs, 231/2002 che non coglieva la valenza di precauzione posta a base della disciplina, che non pretendeva che l'intermediario svolgesse complessi accertamenti investigativi al fine di discoprire l'esistenza del reato di riciclaggio, ma solo di segnalare l'operazione se gravata da sospetti secondo i parametri ed il decalogo operativo fornito dall'ordinamento.
In ordine alla contestazione che la società Cipriota U.R.C. United Resort
Consultants Ltd. non avesse domicilio fiscale presso lo studio del ( affermazione Pt_1 ribadita all'udienza che precede, con le precisazioni correlate) la difesa dell'amministrazione rilevava che la precisa circostanza emergeva dall'atto relativo alla cessione di credito in luogo di adempimento ex art 1198 c.c. -- redatto con atto di repertorio n. 84118 a firma di notaio in Cecina -- da cui emergeva che il Persona_1 ragionier svolgeva il ruolo di procuratore per conto della società, cui – peraltro - Pt_1 veniva attribuito codice fiscale italiano e domicilio fiscale coincidente con l'indirizzo dello studio del ragionier Davide Campigli.
Non ricorrevano le condizioni per la declaratoria di estinzione per prescrizione e decadenza eccepiti.
Dato atto di quanto dedotto ed osservato si consideri quanto segue.
L'esame degli atti e la documentazione acquisita consente di ritenere che l'opponente abbia significativamente rischiato l'addebito penale a termini di concorso, ed pagina3 di 7 adesso che una valutazione benevola del PM ha ricondotto l'illecito al piano amministrativo, erroneamente lo stesso auspica di poter evitare anche la conseguenza sanzionatoria.
Delle varie contestazioni sollevate, deve procedersi dall'eccezione di prescrizione/decadenza che precede: la stessa è assolutamente infondata.
Come ben sa la difesa dell'opponente il computo del termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della Legge 689/1981 ( cinque anni decorrenti dalla violazione) può esser interrotto sia dalla notifica del verbale di accertamento, che dalla notifica dell'ordinanza
/decreto sanzionatorio o da una contestazione.
In materia di antiriciclaggio la Corte Suprema di Cassazione ha poi precisato che il termine per la contestazione ( 90 giorni) decorre dal completamento dell'attività di verifica degli elementi dell'illecito e non dalla data della violazione;
da intendersi come compiuta acquisizione di tutti gli elementi della fattispecie.
Laddove poi, come nel caso de quo, la violazione sia connessa con un procedimento penale, detto termine decorre dal rilascio del nulla osta dell'autorità giudiziaria per l'utilizzo degli atti acquisiti in sede penale.
In sintesi, la prescrizione viene a decorrere dal momento in cui l'azione, può esser esercitata. L'evidenza che solo in data in data 07 giugno 2022, il PM concedeva “nulla osta” all'utilizzo ai fini amministrativi antiriciclaggio dei dati acquisiti nell'ambito del suddetto procedimento penale, rende le contestazioni di decadenza/prescrizione infondate.
In ordine all'addebito di genericità della contestazione: non trova riscontro l'addebito di genericità di cui all'opposizione: come emerge dagli atti e dal parere, le operazioni bancarie emerse all'attenzione dei verbalizzanti erano quelle: 1) con addebito sul c/c 1053304009868, acceso c/o il Banco di LU e del EN e c/c 1000/4900, acceso c/o
Intesa San Paolo, effettuate a favore della società cipriota U.R.C. United Resort
Consultants Ltd che portavano all'emissione di bonifici per complessivi € 390.940,00 a favore della società Cipriota ed a fronte di fatture dalla stessa emesse nei confronti della
. 2) le operazioni bancarie con addebito sempre sul conto corrente n. Parte_4
1053304009868, acceso c/o il Banco di LU e del EN del Banco di LU a favore del fornitore Meta che portavano ad un pagamento per € Controparte_4
31.110,00 tramite assegno circolare, laddove dagli approfondimenti eseguiti sulla consulenza HOTEL emergeva come il pagamento si riferiva a lavori edili eseguiti presso la fattoria Sardi Giustiniani, che era struttura ricettiva del gestore ed immobile Parte_3 non nella disponibilità della società, come da fattura 15 del 21.07.2014 annotata sul conto economico;
3) operazione con addebito sul c/c n. 1053304009868, acceso c/o il Banco di
LU e del EN intestato sempre a , ed a favore di per Parte_4 Parte_3
€ 5.000,00 laddove nella data in cui era stato effettuato il relativo bonifico, 12.01.2018, non era stata riscontrata alcuna fattura ed il pagamento non era confluito su alcun conto. 4)
Operazioni con addebito sul medesimo conto corrente n. 1053304009868, acceso c/o il
Banco di LU e del EN effettuate a favore della signora , per € Parte_2
135.000,00 di cui realmente spettanti € 36.000,00 relativi a compensi da lavoro gonfiati e quindi indebitamente sottratti alle disponibilità finanziarie;
5) operazioni con addebito sul c/c 1187692 acceso presso Ing Direct, intestato a ed effettuate da Parte_2 Pt_3
pagina4 di 7 estranee alla gestione finanziaria e contabile della società che non trovavano Pt_3 giustificazione nella documentazione esaminata.
La mancata individuazione dei singoli addendi dei movimenti contabili cui conti correnti, se complessivamente richiamati con riferimento alle criticità rilevate, non integra la genericità legittimante la pronuncia di annullamento richiesta.
Assumono valore indiziante svariante anomalie nell'operatività della società, quali, senza alcuna pretesa di completezza, l'incongruenza della remunerazione elargita a
, per un totale annuale di € 118.000,00 rispetto alla remunerazione di altri Parte_2 amministratori ( € 1000,00 mensili), giustificata da una indeterminata “indennità di funzione” che induceva al sospetto che l'erogazione andasse in realtà a mascherare la funzione di dominio della società da parte di una dei titolari di fatto di essa. Considerando
i dubbi sul rapporto instaurato, si ritenevano dovuti a al massimo Parte_2
36.000,00 laddove le restanti somme erano un indebito in ragione degli obblighi di delibera originanti dallo statuto e dall'atto costitutivo. Circa poi alla veridicità parziale di lavoro, i verbalizzanti osservavano non esser state neanche versate le ritenute IRPEF e dei contributi previdenziali a partire dal Maggio 2018.
Dal recupero di un file word, archiviato sul computer in uso all'opponente del 27.08.2014 emergeva che la effettiva proprietà del 90% delle quote Parte_1 sociali della era di e non di , come Parte_4 Parte_3 Parte_2 emergente dalla visura camerale, ed interpellato in merito, nulla – lo stesso - sapeva riferire in merito: in contraddittorio il sig. dichiarava di non ricordare l'esistenza Pt_1 del documento archiviato sul proprio pc, lo stesso ipotizzava che gli fosse stato inviato da e che lo avesse solamente salvato. Parte_3
A monte delle singole anomalie e contestazioni riguardanti la gestione della società, in data 09.08.2022 in sede di contraddittorio il rag. ammetteva di aver ricevuto Pt_1 indicazioni operative e disposizioni e di essersi sempre rapportato, in merito alla società ed ai fatti ad essa riconducibili, ai soli e , ribadendo di non Parte_3 Parte_2 aver avuto indicazioni operative da altri soggetti. Tale dichiarazione appare oggettivamente indiziante, in relazione agli addebiti, in considerazione del vertiginoso e continuo avvicendamento di amministratori della società per come emergente dalla visura camerale di cui lo stesso intermediario non poteva non avere contezza.
Ed anzi, lo stesso finiva per dichiarare con valenza confessoria, di aver rilevato la sussistenza di anomalie, così che – appena possibile – cessava il rapporto professionale con la società.
Tale interruzione era stata motivata da: 1) cambiamenti repentini dei rappresentanti legali dell'impresa; 2) difficoltà a contattare gli stessi rappresentanti e ad interagire con gli stessi;
3) contezza delle qualifiche professionali dei nuovi rappresentanti societari;
4) non completezza, lacunosità e difficoltà a reperire la documentazione contabile, fiscale o commerciale nonché i documenti di riconoscimento personali;
5) in almeno un caso, una gestione penalizzante per la società stessa;
6) percezione che si trattasse di una situazione societaria per la quale una continuazione del rapporto professionale avrebbe comportato l'impossibilità del rispetto delle norme sia civilistiche che tributarie.
Tale affermazione/giustificazione, per il carattere generico di essa ( non appena possibile) non può non esser considerata confessoria del fatto che il avesse avuto Pt_1
pagina5 di 7 già a suo tempo la percezione del livello di anomalia che l'operatività della società aveva manifestato in più occasioni, obbligandolo normativamente alla segnalazione di cui all'articolo 35 D.lgs 231/2007.
Omissione che è la ragione della emissione del decreto sanzionatorio di cui alla fattispecie.
In ordine alle suggestive considerazioni circa l'interpretazione della normativa svolte dalla difesa, si ribadisce quanto ormai chiarito anche dalla giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione.
L'esame della formulazione della norma citata in vigore al momento della violazione, non consente infatti di ritenere che la derivazione dall'illecito penale presupposto, quale che siano stati gli esiti dei procedimenti penali aperti, sia l'unica condizione in ragione della quale l'intermediario sia assoggettato all'onere di segnalazione.
La stessa sequenza delle operazioni parla di sospetto, ed individua quale elemento sintomatico del sospetto, una movimentazione anomala di rilevanti somme di denaro, suscettibili di interesse investigativo. Con riferimento alla retta interpretazione della normativa, oggetto della segnalazione è, dunque, il semplice sospetto di una operazione di riciclaggio di denaro proveniente da attività criminosa, ovvero di una operazione che, comunque, favorisca l'impiego illecito del denaro, non la segnalazione dell'attività criminosa.
Tra i delitti non colposi che possono costituire i reati presupposto ai fini della disciplina antiriciclaggio ci sono anche gli illeciti tributari e gli illeciti fiscali comportanti un effettivo ingresso di denaro o di altri beni nel patrimonio del cliente (come precisato dalla Legge 9/8/1993 n. 328 di ratifica della Convenzione di Strasburgo sulla repressione dell'antiriciclaggio e dalle puntualizzazioni operate sul reato di riciclaggio e sul concetto di “altre utilità” dalla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione Civile 2009 n 45643); inoltre l'obbligo sorge non solo quando vi sia il sospetto che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni abbiano una provenienza delittuosa, ma anche quando le operazioni si caratterizzino per la loro idoneità ad essere “strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio” (Sentenza della Corte di
Cassazione n. 8699/2007).
Che l'obbligo di segnalazione, pertanto, non debba necessariamente esser qualificato da particolari ulteriori indizi, lo si evince dalla sequenza delle locuzioni utilizzate dal legislatore. Lo spirito prudenziale della normativa antiriciclaggio presuppone, per la sua applicazione, anche un mero “sospetto semplice”, la cui formazione non necessita della conoscenza dei reati presupposto e di indagini penali, essendo basata sulla valutazione di dati oggettivi e soggettivi conosciuti dal soggetto che al rispetto delle operazioni di verifica e se del caso di segnalazione, è preposto. E, come detto con richiamo a quanto sopra, il sospetto semplice è fattualmente e sostanzialmente riconosciuto implicitamente dallo stesso preposto, come già evidenziato.
Peraltro, quanto sopra premesso, non consente a priori di poter indagare la possibilità di disporre una riduzione della sanzione ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs
150/2011, non ricorrendo le condizioni che la legittimano ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 58 e 67 del D.lgs 231/2007, nonché della circolare MEF 56499/2022.
pagina6 di 7 Ricorre sia la gravità, che il carattere ripetuto delle violazioni ed omissioni addebitabili al ragionier Pt_1
Quanto alla rilevanza ed evidenza dei motivi di sospetto, di cui al capoverso dell'articolo 58, anche avuto riguardo al valore delle operazioni basti richiamare quanto sostenuto in sede confessoria circa le ragioni che lo inducevano ad interrompere, tardivamente, il rapporto con la società.
Considerato che il numero complessivo di operazioni non segnalate assurge ad un valore di 504.110, deve ritenersi che l'irrogazione della sanzione nella misura di €
40.000,00 sia ampiamente giustificata ai sensi dell'articolo 58 medesimo.
Quindi l'opposizione è infondata e va rigettata integralmente ed il decreto dev'esser confermato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, già applicata la disposizione di cui all'articolo 152 bis disp. att. c.p.c.
P.Q.M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG
34451/2024: a) Rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 sanzionatorio n. 403705/A emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, notificato in data 18.07.2024, per la violazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio. b) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali che liquida complessivamente nella misura di € 9.140,00 oltre rimborso forfettario per spese generali.
Così deciso in Roma lì 15/10/2025.
Del ché è verbale.
Il Giudice Dr. Claudio Patruno
Provvedimento firmato in via digitale.
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