Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 12810/2024
R.A.C.C.
TRA
, con l'avv.to Giancarlo Di Genio, elettivamente domiciliata in Parte_1
Roma, via Delle Acacie, n. 15
E
, in persona del legale rappresentante, Controparte_1 con l'avv.to Raffaella Piergentili, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato -in data 29.3.2024- ricorso (iscritto a ruolo in pari data) Parte_1 poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“a) In via preliminare e pregiudiziale, accertare il diritto della ricorrente a percepire il TFR da parte dell' quale gestore del FONDO DI GARANZIA ex L. 297/1982; CP_1 CP_ b) Per l'effetto condannare l quale gestore del FONDO DI GARANZIA al pagamento del Tfr per un totale lordo complessivo di € 15.792,39, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, da attribuirsi al sott.to proc.re antistatario.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti conclusioni: CP_1
“Rigettare il ricorso avversario in quanto inammissibile e infondato;
con vittoria di spese.”. Acquisita la documentazione, la causa è stata rinviata per discussione all'odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. aziona in questa sede pretesa di pagamento nei confronti del Fondo Parte_1 di Garanzia per la somma di cui alle conclusioni sopra riportate. a titolo di T.F.R. CP_1 inerente al pregresso rapporto di lavoro con l'impresa individuale “Crazy Hair di LE IV”, richiamando ed allegando verbali di pignoramento infruttuosi. L' eccepisce che “…il verbale di pignoramento tentato presso la sede commerciale CP_1 del datore di lav oro e prodotto unitamente alla domanda amministrativa, in verità non configura un pignoramento negativo…l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro si ritiene soddisfatta qualora il lavoratore esibisca un verbale di pignoramento mobiliare negativo, mentre la ricorrente ha fornito in allegato alla domanda telematica verbale di pignoramento mancato.”. In effetti l'intervento del Fondo di Garanzia presuppone l'apertura di una procedura CP_1 concorsuale nei confronti del datore di lavoro oppure, nel caso in cui il medesimo non possa essere dichiarato fallito in relazione all'entità del debito (come nello specifico), il
6.9.2018. Inoltre, nella predetta ultima ipotesi, è necessario che il lavoratore effettui “un serio e adeguato esperimento dell'esecuzione forzata, comportante, in particolare, secondo l'uso della normale diligenza, la ricerca di beni presso i luoghi ricollegabili "de jure" alla persona del debitore” (Cass.., sez. L, sent. n. 17593 del 5.9.2016) e che il lavoratore richieda
“diligentemente…all'ufficiale giudiziario la ripresa dell'esecuzione e quindi un secondo accesso in altra data per tentare nuovamente il pignoramento e sollecitandolo eventualmente all'uso della forza pubblica ai sensi dell'art. 513, co. 2 c.p.c. “ (Cass., sez. L, ord. n. 16833 del 18.6.2024).
allega quattro verbali di pignoramento redatti dal funzionario UNEP: in Parte_1 quelli del 8.7.2022 e del 3.8.2022 presso la sede della ditta “Crazy Hair” risultante dalla visura camerale in atti, in Roma – via Arrigo Davila, è scritto che i locali sono stati trovati chiusi;
nel verbale del 5.7.2023, redatto in Roma, via Cerigliola, n. 12, si legge che non è stato “rintracciato il debitore” e che “assunte informazioni presso più persone del luogo…è risultato sconosciuto”; nel verbale del 26.7.2023 redatto in Oricola (AQ), via dell'Orso, n. 55, si legge che il locale è stato trovato chiuso e che, in base alle “informazioni assunte nel vicinato il debitore di fatto risiede altrove”. Non vi è stato dunque alcun accesso all'interno dei locali di pertinenza del datore di lavoro, ciò che la ricorrente avrebbe dovuto sollecitare (anche con l'uso della forza pubblica, come afferma la citata ordinanza della Suprema Corte n. 16833/2024) e neppure sono state eseguite ulteriori ricerche presso altri luoghi di domicilio/residenza dello stesso IV
LE (secondo le indicazioni del da ultimo richiamato). In definitiva non vi è prova dell'assenza di beni del datore di lavoro che possano soddisfare il credito in oggetto (sicché è irrilevante l'iscrizione di ipoteca sull'immobile di Oricola di cui all'attestazione dell'Agenzia delle Entrate, allegata dalla ricorrente). All'esito delle precedenti considerazioni il ricorso va integralmente respinto.
3. Le spese di lite vanno compensate (risultando, dalle dichiarazioni di parte ricorrente presenti nel ricorso e nella procura alle liti, la condizione reddituale di cui all'art. 152, disp. att. c.p.c.).
P.Q.M.
Respinge il ricorso;
compensa le spese processuali. Roma, 15 gennaio 2025
il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia