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Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 4 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 04/03/2024, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2121/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Medi Presidente dott.ssa Anna Orlandi Giudice est. dott. Marco Mazzocco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2121 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023, avente ad oggetto divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio, promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
San Casciano (FC) in via F.lli Cairoli n. 27, rappresentato e difeso, in forza di procura allegata al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dall'Avv. Pier Paolo Benini del foro di LÌ-Cesena, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in LÌ al Corso della Repubblica n. 108;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente a [...];
CONVENUTA CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
CONCLUSIONI: All'udienza del 22 febbraio 2024, il ricorrente concludeva come da Parte_1
ricorso introduttivo e dunque domandando: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario intervenuto tra e;
2. confermare l'assegnazione dell'uso della casa Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 4 coniugale, di esclusiva proprietà della moglie, a;
3. dichiarare l'autosufficienza economica di Controparte_1
entrambi ed escludere reciprocamente ogni contributo al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarre a favore del sottoscritto procuratore antistatario come da mandato in calce al presente atto”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Giova premettere che in sede di prima udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. svoltasi in data 22.02.2024 davanti al giudice relatore delegato, nessuno compariva, né si costituiva per la convenuta Sig.ra CP_1
il ricorrente Sig. chiedeva quindi trattenersi la causa in decisione, insistendo per
[...] Parte_1
l'accoglimento del ricorso per divorzio alle condizioni tutte sopra indicate, senza domandare l'emissione di provvedimenti provvisori ed urgenti o formulare istanze istruttorie e la causa, previa declaratoria di contumacia della convenuta, era rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c..
Ciò premesso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti a
BE (FO) in data 22.04.1979, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di tale Comune al numero 20, dell'anno 1979, Parte 2, Serie A, Uff. 1, deve essere senz'altro dichiarata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n. 898, così come modificato dalla Legge 6 maggio 2015, n. 55, essendo passata in giudicato la sentenza di separazione giudiziale emessa, nella contumacia della moglie, dal Tribunale di LÌ il 29.06.2006 e pubblicata il 30.09.2006, ed essendo ampiamente trascorso il periodo di tempo legislativamente previsto e decorrente dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di LÌ in sede di separazione personale (udienza tenutasi in data
19.09.2005), senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per quasi diciassette anni, dalle chiare allegazioni e dichiarazioni del ricorrente - il quale insiste nella richiesta di divorzio e afferma di non avere più ripreso la convivenza con la moglie - e dal comportamento processuale ed extraprocessuale della convenuta che ha ritenuto di non comparire alla prima udienza fissata per la comparizione dei coniugi ed è rimasta contumace nel giudizio, mostrando così di essere indifferente alle vicende del suo matrimonio, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi, tenuto conto, del resto, che la convenuta continua ad abitare a BE nell'immobile di via Consolare n. 2090, di sua proprietà e già casa familiare, mentre il ricorrente risiede a Rocca San Casciano, via F.lli Cairoli n. 27.
***
Non vi sono statuizioni accessorie da emettere, in mancanza di specifiche richieste e dell'assenza di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti della coppia - i tre figli dei coniugi, pagina 2 di 4 , nato a [...] lo [...], nato a [...] il [...] e Per_1 Per_2 Per_3
nata a [...] lo [...], sono infatti tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Nessun provvedimento deve essere assunto in ordine all'immobile ove risiede la e già casa CP_1
familiare; secondo giurisprudenza ampiamente consolidata, infatti, l'assegnazione della casa familiare non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma può disporsi unicamente a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, e ciò pur se la casa stessa sia di proprietà dell'altro genitore o di proprietà comune;
il destino dell'immobile potrà dunque essere deciso solo con un accordo privato tra gli ex coniugi, come la divisione dell'appartamento o lo scioglimento della comunione (cfr. Cass. civ. Sez. I, 01.08.2013, n. 18440, nonché Cass. civ. Sez. I,
21.01.2011, n. 1491, Cass. civ. n. 23591/2010 e Cass. civ. Sez. I, 22.03.2007, n. 6979). Nella specie, non vi sono figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti da tutelare, onde per cui la domanda del Vitale va dichiarata inammissibile ed è comunque superflua, posto che è il ricorrente a domandarne l'assegnazione in favore della convenuta.
***
La natura necessaria del giudizio e, dunque, la considerazione che in caso di presentazione di ricorso congiunto la parte ricorrente avrebbe dovuto comunque pagare parte delle spese processuali e la mancata opposizione della convenuta, pur essendo la contumacia comportamento processualmente neutro, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura della metà. Il restante 50% è posto a carico della convenuta e si liquida nel dispositivo sulla base del D.M. n. 55 del 10.03.2024, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo alla natura e valore indeterminato della causa, all'attività difensiva concretamente espletata e al livello di complessità delle questioni trattate (valore indeterminabile
- complessità bassa, importo minimo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale), con distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di LÌ in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa avente ad oggetto divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato in data 01.08.2023, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza Controparte_1
disattesa, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a BE (FO) in data 22.04.1979 tra , nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 Controparte_1
LI (FO) il 12.12.1958, e trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di tale Comune pagina 3 di 4 dell'anno 1979, Parte 2, Serie A, atto numero 20, Uff. 1, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di BE di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA nella misura della metà le spese di lite tra le parti;
- CONDANNA la convenuta alla refusione, in favore del ricorrente , Controparte_1 Parte_1
del restante 50% delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 1.502,00, di cui € 49,00 (ovvero
€ 98:2) per spese ed € 1.453,00 (ovvero € 2.906:2), per compenso professionale, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge, somme da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore del ricorrente, Avv. Pier Paolo Benini, dichiaratosi antistatario delle stesse;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile.
Così deciso in LÌ nella Camera di consiglio del 23 febbraio 2024.
Il Presidente
(Dott.ssa Alessandra Medi)
Il Giudice est.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Medi Presidente dott.ssa Anna Orlandi Giudice est. dott. Marco Mazzocco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2121 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023, avente ad oggetto divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio, promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
San Casciano (FC) in via F.lli Cairoli n. 27, rappresentato e difeso, in forza di procura allegata al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dall'Avv. Pier Paolo Benini del foro di LÌ-Cesena, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in LÌ al Corso della Repubblica n. 108;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente a [...];
CONVENUTA CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
CONCLUSIONI: All'udienza del 22 febbraio 2024, il ricorrente concludeva come da Parte_1
ricorso introduttivo e dunque domandando: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario intervenuto tra e;
2. confermare l'assegnazione dell'uso della casa Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 4 coniugale, di esclusiva proprietà della moglie, a;
3. dichiarare l'autosufficienza economica di Controparte_1
entrambi ed escludere reciprocamente ogni contributo al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarre a favore del sottoscritto procuratore antistatario come da mandato in calce al presente atto”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Giova premettere che in sede di prima udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. svoltasi in data 22.02.2024 davanti al giudice relatore delegato, nessuno compariva, né si costituiva per la convenuta Sig.ra CP_1
il ricorrente Sig. chiedeva quindi trattenersi la causa in decisione, insistendo per
[...] Parte_1
l'accoglimento del ricorso per divorzio alle condizioni tutte sopra indicate, senza domandare l'emissione di provvedimenti provvisori ed urgenti o formulare istanze istruttorie e la causa, previa declaratoria di contumacia della convenuta, era rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c..
Ciò premesso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti a
BE (FO) in data 22.04.1979, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di tale Comune al numero 20, dell'anno 1979, Parte 2, Serie A, Uff. 1, deve essere senz'altro dichiarata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n. 898, così come modificato dalla Legge 6 maggio 2015, n. 55, essendo passata in giudicato la sentenza di separazione giudiziale emessa, nella contumacia della moglie, dal Tribunale di LÌ il 29.06.2006 e pubblicata il 30.09.2006, ed essendo ampiamente trascorso il periodo di tempo legislativamente previsto e decorrente dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di LÌ in sede di separazione personale (udienza tenutasi in data
19.09.2005), senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per quasi diciassette anni, dalle chiare allegazioni e dichiarazioni del ricorrente - il quale insiste nella richiesta di divorzio e afferma di non avere più ripreso la convivenza con la moglie - e dal comportamento processuale ed extraprocessuale della convenuta che ha ritenuto di non comparire alla prima udienza fissata per la comparizione dei coniugi ed è rimasta contumace nel giudizio, mostrando così di essere indifferente alle vicende del suo matrimonio, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi, tenuto conto, del resto, che la convenuta continua ad abitare a BE nell'immobile di via Consolare n. 2090, di sua proprietà e già casa familiare, mentre il ricorrente risiede a Rocca San Casciano, via F.lli Cairoli n. 27.
***
Non vi sono statuizioni accessorie da emettere, in mancanza di specifiche richieste e dell'assenza di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti della coppia - i tre figli dei coniugi, pagina 2 di 4 , nato a [...] lo [...], nato a [...] il [...] e Per_1 Per_2 Per_3
nata a [...] lo [...], sono infatti tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Nessun provvedimento deve essere assunto in ordine all'immobile ove risiede la e già casa CP_1
familiare; secondo giurisprudenza ampiamente consolidata, infatti, l'assegnazione della casa familiare non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma può disporsi unicamente a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, e ciò pur se la casa stessa sia di proprietà dell'altro genitore o di proprietà comune;
il destino dell'immobile potrà dunque essere deciso solo con un accordo privato tra gli ex coniugi, come la divisione dell'appartamento o lo scioglimento della comunione (cfr. Cass. civ. Sez. I, 01.08.2013, n. 18440, nonché Cass. civ. Sez. I,
21.01.2011, n. 1491, Cass. civ. n. 23591/2010 e Cass. civ. Sez. I, 22.03.2007, n. 6979). Nella specie, non vi sono figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti da tutelare, onde per cui la domanda del Vitale va dichiarata inammissibile ed è comunque superflua, posto che è il ricorrente a domandarne l'assegnazione in favore della convenuta.
***
La natura necessaria del giudizio e, dunque, la considerazione che in caso di presentazione di ricorso congiunto la parte ricorrente avrebbe dovuto comunque pagare parte delle spese processuali e la mancata opposizione della convenuta, pur essendo la contumacia comportamento processualmente neutro, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura della metà. Il restante 50% è posto a carico della convenuta e si liquida nel dispositivo sulla base del D.M. n. 55 del 10.03.2024, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo alla natura e valore indeterminato della causa, all'attività difensiva concretamente espletata e al livello di complessità delle questioni trattate (valore indeterminabile
- complessità bassa, importo minimo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale), con distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di LÌ in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa avente ad oggetto divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato in data 01.08.2023, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza Controparte_1
disattesa, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a BE (FO) in data 22.04.1979 tra , nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 Controparte_1
LI (FO) il 12.12.1958, e trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di tale Comune pagina 3 di 4 dell'anno 1979, Parte 2, Serie A, atto numero 20, Uff. 1, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di BE di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA nella misura della metà le spese di lite tra le parti;
- CONDANNA la convenuta alla refusione, in favore del ricorrente , Controparte_1 Parte_1
del restante 50% delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 1.502,00, di cui € 49,00 (ovvero
€ 98:2) per spese ed € 1.453,00 (ovvero € 2.906:2), per compenso professionale, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge, somme da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore del ricorrente, Avv. Pier Paolo Benini, dichiaratosi antistatario delle stesse;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile.
Così deciso in LÌ nella Camera di consiglio del 23 febbraio 2024.
Il Presidente
(Dott.ssa Alessandra Medi)
Il Giudice est.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
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