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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 12/01/2026, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 426/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
EN LA, IC
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12275/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 221T023919000P002 REGISTRO 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 221T023919000P002 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti concludono come da rispettivi scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna l'avviso di liquidazione n. 22/1T/023919/000/P002 , notificato in data 28 marzo 2025 , con il quale l'Ufficio ritiene accertabili maggiori imposte di registro e di bollo relative all'atto di compravendita di crediti. L'imposta di registro proporzionale richiesta dall'Ufficio è ritenuta non corretta dalla parte ricorrente.
Motivi di ricorso: la natura delle società veicolo di cartolarizzazione costituite ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione deve essere del tutto assimilata a quella dei soggetti previsti dall'articolo 15 del D.P.R.
601/1973; alla cessione dei crediti trova applicazione il principio di alternatività IVA/Registro, in ragione della natura della cessione;
l'esenzione dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessioni governative, spetta alle cessioni di crediti perchè l'atto originario di finanziamento è stato assoggettato all'imposta sostitutiva.
Agenzia Entrate si costituisce e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione riguarda l'autoliquidazione dell'imposta di registro richiesta in relazione all'atto con il quale la società ricorrente, creditrice di altra società, ha ceduto e trasferito a titolo oneroso e pro-soluto i crediti ad una terza società.
L'istanza di conciliazione fuori udienza, presentata in data 02/10/2025 dalla ricorrente ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 546/1992, non è stata positivamente accolta dall'agenzia entrate.
Il regime sostitutivo derivante dall'applicazione dell'imposta sui finanziamenti opera con riferimento alle cessioni di credito derivanti da finanziamenti soggetti ad imposta sostitutiva ed ai trasferimenti di garanzia posti in essere dai soggetti previsti dall'articolo 15 del D.P.R. 601/1973 (Banche e altri soggetti “qualificati” individuati dalle norme). La società ricorrente, costituita ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, a parere di questa Corte, non rientra tra i suddetti soggetti ne può essere a questi assimilata. La cessione dei crediti in questione, dunque, non rientra nell'esenzione di cui all'art. 15 del D.P.R. 601/1973, per carenza del presupposto soggettivo.
Il criterio di alternatività IVA/Registro di cui all'art. 40 D.P.R. 131/86 non è applicabile al caso di specie in quanto all'operazione in questione manca la natura finanziaria, la cessione dei crediti va ricondotta nell'ambito dell'art. 2, terzo comma, lett. A) del D.P.R. 633/72 in base al quale “… non sono considerate cessioni di beni:
A) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro…” . Non è condivisibile la tesi di parte ricorrente secondo cui la cessione di credito di cui trattasi è da ritenersi operazione di natura finanziaria rientrante nel campo di applicazione IVA benché tra le operazioni esenti ex art. 10, comma 1, del D.P.R.
633/72, in quanto, nel caso si tratta di cessione di crediti per i quali la riscossione è incerta essendo l'originale debitrice dichiarata poi fallita, in quanto, , risultando esposta nei confronti di svariati creditori, non è più riuscita a far fronte regolarmente ai propri impegni. Si tratta di cessione di crediti deteriorati, operazione volta al recupero dei crediti (o parte di essi) , ma non di un'anticipazione finanziaria sugli stessi crediti.
Alla luce di quanto detto, la Corte rigetta il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna la parte ricorrente al pagamento di euro 1500,00, oltre oneri se dovuti, per le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente costituita che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
EN LA, IC
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12275/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 221T023919000P002 REGISTRO 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 221T023919000P002 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti concludono come da rispettivi scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna l'avviso di liquidazione n. 22/1T/023919/000/P002 , notificato in data 28 marzo 2025 , con il quale l'Ufficio ritiene accertabili maggiori imposte di registro e di bollo relative all'atto di compravendita di crediti. L'imposta di registro proporzionale richiesta dall'Ufficio è ritenuta non corretta dalla parte ricorrente.
Motivi di ricorso: la natura delle società veicolo di cartolarizzazione costituite ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione deve essere del tutto assimilata a quella dei soggetti previsti dall'articolo 15 del D.P.R.
601/1973; alla cessione dei crediti trova applicazione il principio di alternatività IVA/Registro, in ragione della natura della cessione;
l'esenzione dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessioni governative, spetta alle cessioni di crediti perchè l'atto originario di finanziamento è stato assoggettato all'imposta sostitutiva.
Agenzia Entrate si costituisce e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione riguarda l'autoliquidazione dell'imposta di registro richiesta in relazione all'atto con il quale la società ricorrente, creditrice di altra società, ha ceduto e trasferito a titolo oneroso e pro-soluto i crediti ad una terza società.
L'istanza di conciliazione fuori udienza, presentata in data 02/10/2025 dalla ricorrente ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 546/1992, non è stata positivamente accolta dall'agenzia entrate.
Il regime sostitutivo derivante dall'applicazione dell'imposta sui finanziamenti opera con riferimento alle cessioni di credito derivanti da finanziamenti soggetti ad imposta sostitutiva ed ai trasferimenti di garanzia posti in essere dai soggetti previsti dall'articolo 15 del D.P.R. 601/1973 (Banche e altri soggetti “qualificati” individuati dalle norme). La società ricorrente, costituita ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, a parere di questa Corte, non rientra tra i suddetti soggetti ne può essere a questi assimilata. La cessione dei crediti in questione, dunque, non rientra nell'esenzione di cui all'art. 15 del D.P.R. 601/1973, per carenza del presupposto soggettivo.
Il criterio di alternatività IVA/Registro di cui all'art. 40 D.P.R. 131/86 non è applicabile al caso di specie in quanto all'operazione in questione manca la natura finanziaria, la cessione dei crediti va ricondotta nell'ambito dell'art. 2, terzo comma, lett. A) del D.P.R. 633/72 in base al quale “… non sono considerate cessioni di beni:
A) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro…” . Non è condivisibile la tesi di parte ricorrente secondo cui la cessione di credito di cui trattasi è da ritenersi operazione di natura finanziaria rientrante nel campo di applicazione IVA benché tra le operazioni esenti ex art. 10, comma 1, del D.P.R.
633/72, in quanto, nel caso si tratta di cessione di crediti per i quali la riscossione è incerta essendo l'originale debitrice dichiarata poi fallita, in quanto, , risultando esposta nei confronti di svariati creditori, non è più riuscita a far fronte regolarmente ai propri impegni. Si tratta di cessione di crediti deteriorati, operazione volta al recupero dei crediti (o parte di essi) , ma non di un'anticipazione finanziaria sugli stessi crediti.
Alla luce di quanto detto, la Corte rigetta il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna la parte ricorrente al pagamento di euro 1500,00, oltre oneri se dovuti, per le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente costituita che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.