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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/04/2025, n. 2045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2045 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24047/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24047/2022
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
RT LI VA (C.F. ) elettivamente domiciliato in C.SO FRANCIA, C.F._1
2 TER. 10143 TORINO rappresentato e difeso dall'avv. GALLUZZO MONICA e dall'avv. CATANUTO
ELISA in forza di procura
RICORRENTE contro
BO RR (C.F. elettivamente domiciliata in VIA VASSALLI EANDI 38 C.F._2
TORINO rappresentata e difesa dall'avv. FADDA FRANCESCA e dall'avv. LEONE GABRIELLA in forza di procura
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da note scritte d'udienza del 10.02.2025.
pagina 1 di 4 Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori RT LI VA e BO RR contraevano matrimonio con rito civile in
CARIGNANO il 20/10/2007.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CARIGNANO (atto n.
11, parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio è nato un figlio: RD il 09.07.2005.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale emessa dal Tribunale di
Torino in data 21.02.2022.
Con ricorso depositato il 19.12.2022 RT LI VA chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
Chiedeva disporsi l'affidamento condiviso del figlio con collocazione prevalente presso di sé, il versamento di un contributo per il mantenimento del figlio nella misura di € 200,00 a carico della moglie, oltre al 50% delle spese straordinarie e la revoca dell'assegno di mantenimento di € 400,00 in favore della sig. IR.
Si costituiva in giudizio BO RR non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio e all'affidamento condiviso del figlio, ma instando per la collocazione dello stesso presso di sé e per il versamento di un contributo al suo mantenimento nella misura di € 650,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché il versamento di un assegno divorzile in suo favore nella misura di €
400,00.
Avanti al Presidente del Tribunale, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione ed il
Presidente, con ordinanza del 20.06.2023, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, confermando le condizioni di cui alla separazione.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
All'udienza del 7.11.2023, i procuratori delle parti chiedevano l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c.
All'udienza del 20.02.2024 di decisione e discussione sulle prove, il G.I. rigettava tutte le prove e rinviava la causa alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 4 Nelle more del giudizio le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo ed all'udienza dell'11.02.2025, svoltasi tramite scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., precisavano conformemente le conclusioni, come in epigrafe indicate, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre dodici mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori RT LI VA e
BO RR, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CARIGNANO di provvedere alle incombenze di legge;
in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate: dispone che il sig. LI corrisponda alla sig.ra IR la somma di € 20.000,00 (ventimila), entro
15 giorni dalla pronuncia della sentenza a titolo di assegno divorzile una tantum che inibisce qualsiasi futura pretesa di carattere economico da parte della sig. IR nei confronti del sig. LI: per cui la sig. IR, ricevuta tale suddetta somma, rinuncia a chiedere per il futuro un assegno di divorzio e rinuncia, altresì, a qualunque altro tipo di richiesta economica a carico del sig. LI.
Pertanto, con la corresponsione della somma di cui sopra una tantum, il sig. LI estingue una pagina 3 di 4 volta per tutte l'obbligo assistenziale nei confronti della sig. IR con preclusione, per il futuro, di ogni successiva domanda di contenuto economico da parte della medesima. Non vi sarà, quindi, la possibilità in futuro di rivedere le condizioni nemmeno in caso di peggioramento delle condizioni economiche del coniuge beneficiario con la conseguenza che la sig. IR non potrà svolgere, in futuro, domanda per l'assegno divorzile nemmeno nel caso in cui vi sia lo stato di bisogno, neppure per gli alimenti;
dispone che il sig. LI corrisponda, a mani della sig.ra IR, l'importo di € 650,00 a titolo di contributo al mantenimento per RD. Le spese straordinarie, preventivamente concordate, saranno suddivise al 50%. Dal tempo in cui RD avrà reperito una stabile attività lavorativa, che gli consenta di autosostenersi, il suddetto assegno di mantenimento e le relative spese straordinarie verranno revocati come previsto ex lege;
dispone che la sig.ra IR continuerà a risiedere nell'abitazione coniugale insieme al figlio RD sino al compimento dei 30 anni di quest'ultimo. Qualora RD decida di trasferirsi altrove prima di tale data, la sig.ra IR potrà comunque restare nell'abitazione per un periodo di non oltre 2 anni dal trasferimento di RD. Qualora, prima del compimento dei 30 anni, RD abbia necessità dell'immobile per risiedervi con un proprio nucleo familiare, la sig.ra IR potrà permanervi per un ulteriore anno decorrente dalla comunicazione di tale eventualità; prende atto che la sig.ra IR rimborserà al sig. LI la somma di € 20,00 mensili, a forfait, per la fornitura dell'acqua, a lui tutt'ora intestata. Inoltre, la sig. IR provvederà, altresì, personalmente alle ulteriori utenze relative all'abitazione familiare (bollette gas e luce e spese condominiali) a far data dalla sottoscrizione delle presenti condizioni congiunte. prende atto che le parti rinunciano reciprocamente ad ogni pregressa pretesa economica per titoli derivanti in modo diretto e indiretto dal procedimento in oggetto;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/03/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24047/2022
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
RT LI VA (C.F. ) elettivamente domiciliato in C.SO FRANCIA, C.F._1
2 TER. 10143 TORINO rappresentato e difeso dall'avv. GALLUZZO MONICA e dall'avv. CATANUTO
ELISA in forza di procura
RICORRENTE contro
BO RR (C.F. elettivamente domiciliata in VIA VASSALLI EANDI 38 C.F._2
TORINO rappresentata e difesa dall'avv. FADDA FRANCESCA e dall'avv. LEONE GABRIELLA in forza di procura
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da note scritte d'udienza del 10.02.2025.
pagina 1 di 4 Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori RT LI VA e BO RR contraevano matrimonio con rito civile in
CARIGNANO il 20/10/2007.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CARIGNANO (atto n.
11, parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio è nato un figlio: RD il 09.07.2005.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale emessa dal Tribunale di
Torino in data 21.02.2022.
Con ricorso depositato il 19.12.2022 RT LI VA chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
Chiedeva disporsi l'affidamento condiviso del figlio con collocazione prevalente presso di sé, il versamento di un contributo per il mantenimento del figlio nella misura di € 200,00 a carico della moglie, oltre al 50% delle spese straordinarie e la revoca dell'assegno di mantenimento di € 400,00 in favore della sig. IR.
Si costituiva in giudizio BO RR non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio e all'affidamento condiviso del figlio, ma instando per la collocazione dello stesso presso di sé e per il versamento di un contributo al suo mantenimento nella misura di € 650,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché il versamento di un assegno divorzile in suo favore nella misura di €
400,00.
Avanti al Presidente del Tribunale, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione ed il
Presidente, con ordinanza del 20.06.2023, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, confermando le condizioni di cui alla separazione.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
All'udienza del 7.11.2023, i procuratori delle parti chiedevano l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c.
All'udienza del 20.02.2024 di decisione e discussione sulle prove, il G.I. rigettava tutte le prove e rinviava la causa alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 4 Nelle more del giudizio le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo ed all'udienza dell'11.02.2025, svoltasi tramite scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., precisavano conformemente le conclusioni, come in epigrafe indicate, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre dodici mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori RT LI VA e
BO RR, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CARIGNANO di provvedere alle incombenze di legge;
in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate: dispone che il sig. LI corrisponda alla sig.ra IR la somma di € 20.000,00 (ventimila), entro
15 giorni dalla pronuncia della sentenza a titolo di assegno divorzile una tantum che inibisce qualsiasi futura pretesa di carattere economico da parte della sig. IR nei confronti del sig. LI: per cui la sig. IR, ricevuta tale suddetta somma, rinuncia a chiedere per il futuro un assegno di divorzio e rinuncia, altresì, a qualunque altro tipo di richiesta economica a carico del sig. LI.
Pertanto, con la corresponsione della somma di cui sopra una tantum, il sig. LI estingue una pagina 3 di 4 volta per tutte l'obbligo assistenziale nei confronti della sig. IR con preclusione, per il futuro, di ogni successiva domanda di contenuto economico da parte della medesima. Non vi sarà, quindi, la possibilità in futuro di rivedere le condizioni nemmeno in caso di peggioramento delle condizioni economiche del coniuge beneficiario con la conseguenza che la sig. IR non potrà svolgere, in futuro, domanda per l'assegno divorzile nemmeno nel caso in cui vi sia lo stato di bisogno, neppure per gli alimenti;
dispone che il sig. LI corrisponda, a mani della sig.ra IR, l'importo di € 650,00 a titolo di contributo al mantenimento per RD. Le spese straordinarie, preventivamente concordate, saranno suddivise al 50%. Dal tempo in cui RD avrà reperito una stabile attività lavorativa, che gli consenta di autosostenersi, il suddetto assegno di mantenimento e le relative spese straordinarie verranno revocati come previsto ex lege;
dispone che la sig.ra IR continuerà a risiedere nell'abitazione coniugale insieme al figlio RD sino al compimento dei 30 anni di quest'ultimo. Qualora RD decida di trasferirsi altrove prima di tale data, la sig.ra IR potrà comunque restare nell'abitazione per un periodo di non oltre 2 anni dal trasferimento di RD. Qualora, prima del compimento dei 30 anni, RD abbia necessità dell'immobile per risiedervi con un proprio nucleo familiare, la sig.ra IR potrà permanervi per un ulteriore anno decorrente dalla comunicazione di tale eventualità; prende atto che la sig.ra IR rimborserà al sig. LI la somma di € 20,00 mensili, a forfait, per la fornitura dell'acqua, a lui tutt'ora intestata. Inoltre, la sig. IR provvederà, altresì, personalmente alle ulteriori utenze relative all'abitazione familiare (bollette gas e luce e spese condominiali) a far data dalla sottoscrizione delle presenti condizioni congiunte. prende atto che le parti rinunciano reciprocamente ad ogni pregressa pretesa economica per titoli derivanti in modo diretto e indiretto dal procedimento in oggetto;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/03/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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