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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 15/12/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 743/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott. Matteo TORRETTA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 743/2025 R.G. V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.10.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f: ), nata il [...] a [...]_1 C.F._1 (Venezuela) (CS), residente in [...]° Maggio, n. 69 e rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Rosa PIGNATARO (c.f. - PEC: C.F._2
- Fax 0985/270410), nel cui studio legale sito in Scalea (CS) Viale Europa n. 2, 87029 Email_1 elegge domicilio e
(c.f. ) nato il [...] a Praia a [...], residente in [...], con domicilio alla via Imparato n. 10 e rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Domenico Franco CASELLA (c.f. - C.F._4 PEC: - Fax 0985.91648), nel cui studio sito in Scalea (CS) al Corso Email_2 Mediterraneo n. 545, elegge domicilio;
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda cumulativa e congiunta di separazione e divorzio consensuali
Conclusioni: le parti hanno cumulativamente e congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale ed il successivo divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI DELLADECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex Parte_1 CP_1 art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 2 luglio 2025, stante il matrimonio tra loro contratto in regime di separazione dei beni in Papasidero (CS) in data 11.10.2015 e trascritto nei registri dello stato civile del menzionato Comune al n. 2, Parte 1, Serie A, anno 2015, hanno proposto domanda cumulativa di separazione personale e divorzio consensuali, precisando, altresì, che dalla loro unione è nato in [...] in data [...] il figlio . Persona_1
I coniugi ricorrenti rilevano altresì:
- di avere vissuto in Viale 1° Maggio, n. 69, Scalea (Cs) in un appartamento condotto in locazione;
- che la sig.ra lavora dal lunedì al venerdì, con contratto part-time, presso una Parte_1 IA (Brummell srls) insistente in AN NI TA (Cs), con mansione di stiratrice;
- che, come può evincersi dalle allegate dichiarazioni reddituali, i redditi della medesima degli ultimi tre anni ammontano a: Euro 4.986,00 per l'anno/esercizio 2023 – Modello 730/2024; Euro 12.248,00 per l'anno/esercizio 2022 – Modello 730/2023; Euro 6.296,00 per l'anno/esercizio 2021
– Modello 730/2022;
- che il sig. lavora da lunedì a domenica con la qualifica di barman presso CP_1 l'esercizio commerciale bar pasticceria “La Playa” sito in Scalea al C.so Mediterraneo, con giorno di riposo settimanale fissato nella giornata di giovedì;
- che, come può evincersi dalle certificazioni reddituali, i redditi del medesimo degli ultimi tre anni ammontano a: Euro zero/00 per l'anno 2022, Euro zero/00 per l'anno 2023 e Euro zero/00 per l'anno 2024;
- che il figlio frequenta la classe seconda della scuola primaria statale sita in Scalea (Cs), dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:10 alle ore 13:10;
- che sia per l'andata che per il rientro, il minore usufruisce del servizio autobus scolastico;
- che, quando il bimbo è ammalato o la scuola è chiusa per altre ragioni (ad esempio, ponti, allerta meteo e simili), la madre chiede e ottiene il permesso di assentarsi dal lavoro per accudire il figlio, mentre, al rientro da scuola, quando la madre del bambino è ancora a lavoro, è soprattutto la nonna materna a prendersi cura del minore sino al rientro della sig.ra
[...]
Pt_1
- che al momento il bambino non ha altri impegni oltre quelli scolastici ed è solito trascorrere il pomeriggio con la madre;
- che da tempo, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro è divenuta insostenibile la loro convivenza sotto lo stesso tetto, tanto che il marito in accordo con la moglie ha già lasciato la casa coniugale.
Per effetto di tale irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, i ricorrenti, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c. e non essendo loro intenzione quella di volersi riconciliare, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione personale con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Inoltre, hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione delle parti, fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 14.10.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha apposto regolarmente il proprio visto.
2 Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di Parte_1
e
[...] CP_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
AUTORIZZARE I CONIUGI A VIVERE SEPARATAMENTE, CON L'OBBLIGO DEL RECIPROCO RISPETTO.
AFFIDAMENTO CONDIVISO DEL MINORE, GENITORE COLLOCATARIO E PIANO GENITORIALE
I genitori concordano sull'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori, come per legge, e stabiliscono che lo stesso viva prevalentemente con la madre nell'appartamento di Viale 1° Maggio, n. 69, Scalea. Considerato il collocamento prevalente presso la madre, al fine di assicurare il diritto del figlio alla bigenitorialità e l'instaurazione-mantenimento di rapporti sereni e stabili con entrambi i genitori, ciascuno dei genitori si impegna a tutelare la figura genitoriale dell'altro evitando ogni tipo di denigrazione, nonché garantendo una frequentazione sana e costante di entrambi e delle famiglie di origine (nonni, zii, ecc.), favorendo tempi di frequentazione anche maggiori rispetto al calendario minimo di incontri che di seguito viene stabilito, impegnandosi a far recuperare il tempo eventualmente perduto, a causa di imprevisti o per altre ragioni, rispetto al calendario minimo di visite, per favorire il consolidamento dei rapporti, promuovendo attività volte alla stabilità dei rapporti con i genitori, nell'esclusivo e superiore interesse della prole, tenuto conto anche dell'età del minore. I genitori si impegnano, altresì, a raggiungere accordi su tutte le decisioni straordinarie riguardanti la prole, nell'esclusivo e superiore interesse del minore, mentre l'ordinaria amministrazione è esercitata anche disgiuntamente, quando il figlio si trovi con l'uno o con l'altro genitore. Al fine di regolamentare gli incontri padre-figlio, così da assicurare anche una routine settimanale al minore, i genitori stabiliscono un calendario minimo di visite utile a consolidare un rapporto stabile e sereno con il genitore non collocatario, favorendo tempi di qualità da trascorrere con il padre, presupposto fondamentale per una sana crescita del minore.
PIANO GENITORIALE
1. Durante la settimana:
- il padre incontrerà il figlio tre volte a settimana, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17:30 alle ore 21:30, cena inclusa, salvo imprevisti dei genitori o del figlio e/o salvo diversi accordi con la madre del minore;
nel caso in cui insorgessero impegni del bambino di natura non occasionale, i giorni e gli orari su indicati saranno modificati di comune accordo tra i genitori laddove risultassero incompatibili con gli eventuali e sopraggiunti impegni del minore.
- il padre terrà il figlio con sé a settimane alternate, dal mercoledì pomeriggio al giovedì mattina, pernottamento del mercoledì incluso, con accompagnamento a scuola il giovedì mattina, salvo imprevisti dei genitori o del figlio e/o salvo diversi accordi con la madre del minore e sempre nel rispetto degli stati d'animo del bambino.
3 2. Periodi festivi, svago, vacanze, visite mediche e occasioni particolari:
- Il figlio trascorrerà il 24 dicembre con la madre e il 25 dicembre con il padre, ad anni alterni e sempre salvo imprevisti dei genitori o del figlio e/o salvo diversi accordi con la madre del minore.
- Il figlio trascorrerà la NI delle Palme con la madre, la NI di Pasqua con il padre e il lunedì di Pasquetta con la madre, ad anni alterni e sempre salvo imprevisti dei genitori o del figlio e/o salvo diversi accordi con la madre del minore.
- in caso di chiusura delle scuole, per uno o più giorni, sempre durante l'anno scolastico, dovuta a ponti o imprevisti, i genitori potranno concordare eventuali deroghe al calendario minimo di incontri, così che il figlio possa trascorrere più tempo con il genitore non collocatario, sempre nel rispetto degli impegni lavorativi dei genitori;
- in caso di appuntamenti di svago (es. feste di compleanno) i genitori si impegnano ad accompagnare il figlio alternativamente, salvo impegni di lavoro, imprevisti e/o diversi accordi;
- in caso di visite mediche, i genitori si impegnano ad accompagnare insieme il figlio alla visita, salvo impegni lavorativi, imprevisti e/o diversi accordi tra i genitori;
- nel periodo estivo, dalla chiusura alla riapertura della scuola, considerati gli impegni lavorativi dei genitori, gli stessi concordano sulla possibilità che il figlio frequenti un “campo estivo” e, in tal caso, la spesa che ne dovesse derivare viene suddivisa al 50% tra i genitori, previo accordo tra gli stessi.
- I genitori concordano sulla possibilità di trascorrere periodi di vacanza con il figlio, fuori dal comune di residenza e/o fuori Regione, per periodi brevi (da uno a tre giorni), con conseguente deroga al calendario di incontri prestabilito;
in tal caso, il genitore che intenda trascorrere un periodo di vacanza con il figlio, lo comunicherà all'altro con congruo anticipo, non inferiore a giorni 3. Per eventuali viaggi all'estero con un solo genitore, è necessario il consenso dell'altro genitore.
Si precisa, inoltre, che:
- ogni impedimento/imprevisto dovrà essere comunicato con congruo anticipo all'altro genitore;
- gli incontri possono superare il numero minimo previsto grazie agli accordi che di volta in volta potranno raggiungere i genitori, nel rispetto del superiore interesse del minore, favorendo la frequentazione del genitore non collocatario e della famiglia paterna;
- il su indicato calendario potrà subire modifiche anche in base allo stato d'animo del figlio, laddove lo stesso manifestasse l'intenzione di incontrare il padre anche quando non espressamente previsto dal piano genitoriale;
- nel caso di mancato rispetto degli incontri minimi previsti, il padre si impegna a recuperare il tempo perduto stabilendo un'altra data/orario di comune accordo con la madre del bambino.
- il padre si impegna anche ad effettuare videochiamate al figlio soprattutto nei giorni in cui non sono previsti incontri;
- i genitori concordano sulla necessità di assicurare al figlio periodi di frequentazione continuativa con il padre, per almeno 7 giorni consecutivi all'anno, da stabilirsi tra i genitori di comune accordo tenendo conto degli impegni del bambino e dei genitori. Tutte le comunicazioni tra i genitori avverranno personalmente e/o telefonicamente, anche tramite messaggistica. A tal uopo, i genitori si impegnano a favorire tali comunicazioni, astenendosi da comportamenti che possano compromettere una sana e serena gestione degli interessi del minore. Sul punto giova precisare che i genitori sono consapevoli dell'importanza di mantenere rapporti continuativi e distesi nell'esclusivo interesse del minore. Deve infine precisarsi che il minore è allergico al pelo del gatto, per tale ragione i genitori concordano nell'adottare tutte le precauzioni necessarie ad evitare la reazione allergica. Tutte le su indicate condizioni sono da ritenersi flessibili nel caso di impegni lavorativi, imprevisti di salute o di altra natura dei genitori, impegni e/o imprevisti riguardanti i figli, nonché in ossequio alle volontà e agli stati d'animo del bambino.
4 MANTENIMENTO DEL FIGLIO E ASSEGNO PEREQUATIVO
Considerato il collocamento prevalente del minore presso la madre, il padre contribuirà alle spese sostenute dal genitore collocatario, per il mantenimento ordinario del minore, corrispondendo alla madre l'importo mensile di € 250,00, a mezzo bonifico ovvero in contanti e in tal caso la madre si impegna a rilasciare ricevuta. Il versamento del mantenimento dovrà avvenire entro il giorno 5 di ogni mese. L'assegno di mantenimento è rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge. Si precisa che l'assegno di mantenimento rappresenta la rata mensile di un importo forfettario calcolato su base annuale e non è pertanto possibile sospenderlo. L'assegno di mantenimento non è mai compensabile con le spese straordinarie per il figlio, avendo funzioni e rispondendo a bisogni intrinsecamente differenti tra loro. I genitori concordano sulla percezione del 100% dell'assegno unico e universale per i figli in favore della madre.
SPESE STRAORDINARIE E ADESIONE DEI CONIUGI ALLE LINEE GUIDA PROT. 2130/2017 APPROVATE DAL TRIBUNALE DI PAOLA
Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori e individuate come segue. In adesione alle linee guida approvate dall'Ill.mo Tribunale di Paola, prot. 2130/2017, i genitori convengono che le spese per il figlio siano quindi suddivise in: spese ordinarie, spese straordinarie che necessitano del preventivo consenso tra i genitori e spese straordinarie che non necessitano del preventivo consenso dei genitori. Si intendono spese ordinarie tutte le voci di spesa che soddisfano esigenze quotidiane della vita dei figli e, in ogni caso, quelle che rispettano il requisito temporale della periodicità, il requisito quantitativo della non gravosità e il requisito funzionale della utilità e/o necessarietà. Pertanto, si considerano comprese nell'assegno periodico di mantenimento, a titolo esemplificativo: le visite pediatriche di routine e medicinali da banco, il vitto (inclusa l'eventuale mensa scolastica, sostitutiva del pranzo), il contributo alle spese abitative, l'abbigliamento ordinario (inclusi i cambi di stagione), le tasse scolastiche di istituti pubblici sino al ciclo di studi medio-superiore, la tessera dell'autobus, il materiale scolastico di cancelleria, i trattamenti estetici (es. parrucchiere), la ricarica del cellulare, le gite scolastiche giornaliere senza pernottamento e spese similari. Mentre non sussiste alcun obbligo di rendicontazione sulle somme spese per i bisogni ordinari dei figli, da parte del genitore percettore dell'assegno perequativo a titolo di mantenimento della prole, tutte le spese straordinarie vanno rendicontate.
SPESE STRAORDINARIE: stando a quanto stabilito dalle Linee Guida approvate dal Tribunale di Paola, prot. n. 2130/2017, le spese che NON RICHIEDONO il preventivo accordo tra i genitori e che sono suscettibili di rimborsabilità in base alla loro obiettiva necessità, cosiddette
“Spese Extra” sono (a titolo esemplificativo) le seguenti:
a) Spese sanitarie: di norma sono tutte quelle spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, come i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche consequenziali (a titolo esemplificativo: impianti di ausilio sanitario, spese oculistiche compresi gli occhiali da vista e le lenti a contatto, spese ortopediche e acustiche). Tutte le altre spese mediche in ambito privatistico devono essere concordate tra i genitori. b) Spese scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo nido infantile, tasse e/o assicurazioni scolastiche per scuole o istituti privati, tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e p.c. per uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni economiche della famiglia). c) Spese extrascolastiche: spese sportive per un'attività, spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione (bicicletta, bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, automobile), acquistati in accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
5 Le spese che RICHIEDONO il necessario e preventivo accordo, espresso o tacito, tra i genitori, cosiddette Spese “Extra Assegno”, sono (a titolo esemplificativo): a) Spese sanitarie: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private che non abbiano il carattere dell'urgenza e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici. b) Spese scolastiche: lezioni private (cosiddette ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria, per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero, alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari (specializzazione, master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero, scuole e università private. c) Spese extrascolastiche: baby sitter, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese spese di trasporto e stages), attività ludico-ricreative (centri estivi), cellulare, spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta, bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, automobile), casco, corso per conseguimento della patente, attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto di strumenti musicali, corsi di informatica, ecc.), spese per comunione, cresima, matrimonio. In questi casi, laddove il consenso fosse richiesto da un genitore all'altro per iscritto, il riscontro dovrà avvenire, sempre per iscritto, nel termine massimo di giorni 10 dal ricevimento e l'eventuale rifiuto dovrà essere adeguatamente motivato. Trascorso inutilmente il termine di giorni 10 dal ricevimento della richiesta (inviata sempre a mezzo raccomandata a/r), il silenzio equivarrà a consenso. I genitori concordano sulla necessità di sostenere contestualmente, pro quota, le spese straordinarie. Laddove ciò non potesse avvenire, però, il genitore che ha sostenuto interamente la spesa straordinaria, comunicherà all'altro, entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa, il suo importo fornendo idonea documentazione e l'altro provvederà a rimborsare il genitore anticipatario entro 30 giorni.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi alla presa d'atto delle condizioni e degli impegni sopra indicati ed al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, decidendo parzialmente sulla domanda cumulativa di separazione e successiva dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da e nella causa Parte_1 CP_1 civile iscritta al R.G.V.G. n. 743/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_2 CP_2
, stante il matrimonio tra loro contratto in regime di separazione dei beni in Papasidero
[...]
(CS) in data 11.10.2015 e trascritto nei registri dello stato civile del menzionato Comune al n. 2, Parte 1, Serie A, anno 2015;
- omologa le condizioni relative al figlio minore e prende atto degli accordi tra i coniugi, come sopra indicati e qui da intendersi integralmente trascritti;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di Papasidero (CS) per quanto di sua competenza;
6 - ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Papasidero (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
- riserva di disporre con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Paola, così deciso nella camera di consiglio del 14.10.2025
Il Presidente
dott. Filippo Leonardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott. Matteo TORRETTA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 743/2025 R.G. V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.10.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f: ), nata il [...] a [...]_1 C.F._1 (Venezuela) (CS), residente in [...]° Maggio, n. 69 e rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Rosa PIGNATARO (c.f. - PEC: C.F._2
- Fax 0985/270410), nel cui studio legale sito in Scalea (CS) Viale Europa n. 2, 87029 Email_1 elegge domicilio e
(c.f. ) nato il [...] a Praia a [...], residente in [...], con domicilio alla via Imparato n. 10 e rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Domenico Franco CASELLA (c.f. - C.F._4 PEC: - Fax 0985.91648), nel cui studio sito in Scalea (CS) al Corso Email_2 Mediterraneo n. 545, elegge domicilio;
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda cumulativa e congiunta di separazione e divorzio consensuali
Conclusioni: le parti hanno cumulativamente e congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale ed il successivo divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI DELLADECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex Parte_1 CP_1 art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 2 luglio 2025, stante il matrimonio tra loro contratto in regime di separazione dei beni in Papasidero (CS) in data 11.10.2015 e trascritto nei registri dello stato civile del menzionato Comune al n. 2, Parte 1, Serie A, anno 2015, hanno proposto domanda cumulativa di separazione personale e divorzio consensuali, precisando, altresì, che dalla loro unione è nato in [...] in data [...] il figlio . Persona_1
I coniugi ricorrenti rilevano altresì:
- di avere vissuto in Viale 1° Maggio, n. 69, Scalea (Cs) in un appartamento condotto in locazione;
- che la sig.ra lavora dal lunedì al venerdì, con contratto part-time, presso una Parte_1 IA (Brummell srls) insistente in AN NI TA (Cs), con mansione di stiratrice;
- che, come può evincersi dalle allegate dichiarazioni reddituali, i redditi della medesima degli ultimi tre anni ammontano a: Euro 4.986,00 per l'anno/esercizio 2023 – Modello 730/2024; Euro 12.248,00 per l'anno/esercizio 2022 – Modello 730/2023; Euro 6.296,00 per l'anno/esercizio 2021
– Modello 730/2022;
- che il sig. lavora da lunedì a domenica con la qualifica di barman presso CP_1 l'esercizio commerciale bar pasticceria “La Playa” sito in Scalea al C.so Mediterraneo, con giorno di riposo settimanale fissato nella giornata di giovedì;
- che, come può evincersi dalle certificazioni reddituali, i redditi del medesimo degli ultimi tre anni ammontano a: Euro zero/00 per l'anno 2022, Euro zero/00 per l'anno 2023 e Euro zero/00 per l'anno 2024;
- che il figlio frequenta la classe seconda della scuola primaria statale sita in Scalea (Cs), dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:10 alle ore 13:10;
- che sia per l'andata che per il rientro, il minore usufruisce del servizio autobus scolastico;
- che, quando il bimbo è ammalato o la scuola è chiusa per altre ragioni (ad esempio, ponti, allerta meteo e simili), la madre chiede e ottiene il permesso di assentarsi dal lavoro per accudire il figlio, mentre, al rientro da scuola, quando la madre del bambino è ancora a lavoro, è soprattutto la nonna materna a prendersi cura del minore sino al rientro della sig.ra
[...]
Pt_1
- che al momento il bambino non ha altri impegni oltre quelli scolastici ed è solito trascorrere il pomeriggio con la madre;
- che da tempo, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro è divenuta insostenibile la loro convivenza sotto lo stesso tetto, tanto che il marito in accordo con la moglie ha già lasciato la casa coniugale.
Per effetto di tale irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, i ricorrenti, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c. e non essendo loro intenzione quella di volersi riconciliare, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione personale con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Inoltre, hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione delle parti, fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 14.10.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha apposto regolarmente il proprio visto.
2 Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di Parte_1
e
[...] CP_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
AUTORIZZARE I CONIUGI A VIVERE SEPARATAMENTE, CON L'OBBLIGO DEL RECIPROCO RISPETTO.
AFFIDAMENTO CONDIVISO DEL MINORE, GENITORE COLLOCATARIO E PIANO GENITORIALE
I genitori concordano sull'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori, come per legge, e stabiliscono che lo stesso viva prevalentemente con la madre nell'appartamento di Viale 1° Maggio, n. 69, Scalea. Considerato il collocamento prevalente presso la madre, al fine di assicurare il diritto del figlio alla bigenitorialità e l'instaurazione-mantenimento di rapporti sereni e stabili con entrambi i genitori, ciascuno dei genitori si impegna a tutelare la figura genitoriale dell'altro evitando ogni tipo di denigrazione, nonché garantendo una frequentazione sana e costante di entrambi e delle famiglie di origine (nonni, zii, ecc.), favorendo tempi di frequentazione anche maggiori rispetto al calendario minimo di incontri che di seguito viene stabilito, impegnandosi a far recuperare il tempo eventualmente perduto, a causa di imprevisti o per altre ragioni, rispetto al calendario minimo di visite, per favorire il consolidamento dei rapporti, promuovendo attività volte alla stabilità dei rapporti con i genitori, nell'esclusivo e superiore interesse della prole, tenuto conto anche dell'età del minore. I genitori si impegnano, altresì, a raggiungere accordi su tutte le decisioni straordinarie riguardanti la prole, nell'esclusivo e superiore interesse del minore, mentre l'ordinaria amministrazione è esercitata anche disgiuntamente, quando il figlio si trovi con l'uno o con l'altro genitore. Al fine di regolamentare gli incontri padre-figlio, così da assicurare anche una routine settimanale al minore, i genitori stabiliscono un calendario minimo di visite utile a consolidare un rapporto stabile e sereno con il genitore non collocatario, favorendo tempi di qualità da trascorrere con il padre, presupposto fondamentale per una sana crescita del minore.
PIANO GENITORIALE
1. Durante la settimana:
- il padre incontrerà il figlio tre volte a settimana, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17:30 alle ore 21:30, cena inclusa, salvo imprevisti dei genitori o del figlio e/o salvo diversi accordi con la madre del minore;
nel caso in cui insorgessero impegni del bambino di natura non occasionale, i giorni e gli orari su indicati saranno modificati di comune accordo tra i genitori laddove risultassero incompatibili con gli eventuali e sopraggiunti impegni del minore.
- il padre terrà il figlio con sé a settimane alternate, dal mercoledì pomeriggio al giovedì mattina, pernottamento del mercoledì incluso, con accompagnamento a scuola il giovedì mattina, salvo imprevisti dei genitori o del figlio e/o salvo diversi accordi con la madre del minore e sempre nel rispetto degli stati d'animo del bambino.
3 2. Periodi festivi, svago, vacanze, visite mediche e occasioni particolari:
- Il figlio trascorrerà il 24 dicembre con la madre e il 25 dicembre con il padre, ad anni alterni e sempre salvo imprevisti dei genitori o del figlio e/o salvo diversi accordi con la madre del minore.
- Il figlio trascorrerà la NI delle Palme con la madre, la NI di Pasqua con il padre e il lunedì di Pasquetta con la madre, ad anni alterni e sempre salvo imprevisti dei genitori o del figlio e/o salvo diversi accordi con la madre del minore.
- in caso di chiusura delle scuole, per uno o più giorni, sempre durante l'anno scolastico, dovuta a ponti o imprevisti, i genitori potranno concordare eventuali deroghe al calendario minimo di incontri, così che il figlio possa trascorrere più tempo con il genitore non collocatario, sempre nel rispetto degli impegni lavorativi dei genitori;
- in caso di appuntamenti di svago (es. feste di compleanno) i genitori si impegnano ad accompagnare il figlio alternativamente, salvo impegni di lavoro, imprevisti e/o diversi accordi;
- in caso di visite mediche, i genitori si impegnano ad accompagnare insieme il figlio alla visita, salvo impegni lavorativi, imprevisti e/o diversi accordi tra i genitori;
- nel periodo estivo, dalla chiusura alla riapertura della scuola, considerati gli impegni lavorativi dei genitori, gli stessi concordano sulla possibilità che il figlio frequenti un “campo estivo” e, in tal caso, la spesa che ne dovesse derivare viene suddivisa al 50% tra i genitori, previo accordo tra gli stessi.
- I genitori concordano sulla possibilità di trascorrere periodi di vacanza con il figlio, fuori dal comune di residenza e/o fuori Regione, per periodi brevi (da uno a tre giorni), con conseguente deroga al calendario di incontri prestabilito;
in tal caso, il genitore che intenda trascorrere un periodo di vacanza con il figlio, lo comunicherà all'altro con congruo anticipo, non inferiore a giorni 3. Per eventuali viaggi all'estero con un solo genitore, è necessario il consenso dell'altro genitore.
Si precisa, inoltre, che:
- ogni impedimento/imprevisto dovrà essere comunicato con congruo anticipo all'altro genitore;
- gli incontri possono superare il numero minimo previsto grazie agli accordi che di volta in volta potranno raggiungere i genitori, nel rispetto del superiore interesse del minore, favorendo la frequentazione del genitore non collocatario e della famiglia paterna;
- il su indicato calendario potrà subire modifiche anche in base allo stato d'animo del figlio, laddove lo stesso manifestasse l'intenzione di incontrare il padre anche quando non espressamente previsto dal piano genitoriale;
- nel caso di mancato rispetto degli incontri minimi previsti, il padre si impegna a recuperare il tempo perduto stabilendo un'altra data/orario di comune accordo con la madre del bambino.
- il padre si impegna anche ad effettuare videochiamate al figlio soprattutto nei giorni in cui non sono previsti incontri;
- i genitori concordano sulla necessità di assicurare al figlio periodi di frequentazione continuativa con il padre, per almeno 7 giorni consecutivi all'anno, da stabilirsi tra i genitori di comune accordo tenendo conto degli impegni del bambino e dei genitori. Tutte le comunicazioni tra i genitori avverranno personalmente e/o telefonicamente, anche tramite messaggistica. A tal uopo, i genitori si impegnano a favorire tali comunicazioni, astenendosi da comportamenti che possano compromettere una sana e serena gestione degli interessi del minore. Sul punto giova precisare che i genitori sono consapevoli dell'importanza di mantenere rapporti continuativi e distesi nell'esclusivo interesse del minore. Deve infine precisarsi che il minore è allergico al pelo del gatto, per tale ragione i genitori concordano nell'adottare tutte le precauzioni necessarie ad evitare la reazione allergica. Tutte le su indicate condizioni sono da ritenersi flessibili nel caso di impegni lavorativi, imprevisti di salute o di altra natura dei genitori, impegni e/o imprevisti riguardanti i figli, nonché in ossequio alle volontà e agli stati d'animo del bambino.
4 MANTENIMENTO DEL FIGLIO E ASSEGNO PEREQUATIVO
Considerato il collocamento prevalente del minore presso la madre, il padre contribuirà alle spese sostenute dal genitore collocatario, per il mantenimento ordinario del minore, corrispondendo alla madre l'importo mensile di € 250,00, a mezzo bonifico ovvero in contanti e in tal caso la madre si impegna a rilasciare ricevuta. Il versamento del mantenimento dovrà avvenire entro il giorno 5 di ogni mese. L'assegno di mantenimento è rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge. Si precisa che l'assegno di mantenimento rappresenta la rata mensile di un importo forfettario calcolato su base annuale e non è pertanto possibile sospenderlo. L'assegno di mantenimento non è mai compensabile con le spese straordinarie per il figlio, avendo funzioni e rispondendo a bisogni intrinsecamente differenti tra loro. I genitori concordano sulla percezione del 100% dell'assegno unico e universale per i figli in favore della madre.
SPESE STRAORDINARIE E ADESIONE DEI CONIUGI ALLE LINEE GUIDA PROT. 2130/2017 APPROVATE DAL TRIBUNALE DI PAOLA
Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori e individuate come segue. In adesione alle linee guida approvate dall'Ill.mo Tribunale di Paola, prot. 2130/2017, i genitori convengono che le spese per il figlio siano quindi suddivise in: spese ordinarie, spese straordinarie che necessitano del preventivo consenso tra i genitori e spese straordinarie che non necessitano del preventivo consenso dei genitori. Si intendono spese ordinarie tutte le voci di spesa che soddisfano esigenze quotidiane della vita dei figli e, in ogni caso, quelle che rispettano il requisito temporale della periodicità, il requisito quantitativo della non gravosità e il requisito funzionale della utilità e/o necessarietà. Pertanto, si considerano comprese nell'assegno periodico di mantenimento, a titolo esemplificativo: le visite pediatriche di routine e medicinali da banco, il vitto (inclusa l'eventuale mensa scolastica, sostitutiva del pranzo), il contributo alle spese abitative, l'abbigliamento ordinario (inclusi i cambi di stagione), le tasse scolastiche di istituti pubblici sino al ciclo di studi medio-superiore, la tessera dell'autobus, il materiale scolastico di cancelleria, i trattamenti estetici (es. parrucchiere), la ricarica del cellulare, le gite scolastiche giornaliere senza pernottamento e spese similari. Mentre non sussiste alcun obbligo di rendicontazione sulle somme spese per i bisogni ordinari dei figli, da parte del genitore percettore dell'assegno perequativo a titolo di mantenimento della prole, tutte le spese straordinarie vanno rendicontate.
SPESE STRAORDINARIE: stando a quanto stabilito dalle Linee Guida approvate dal Tribunale di Paola, prot. n. 2130/2017, le spese che NON RICHIEDONO il preventivo accordo tra i genitori e che sono suscettibili di rimborsabilità in base alla loro obiettiva necessità, cosiddette
“Spese Extra” sono (a titolo esemplificativo) le seguenti:
a) Spese sanitarie: di norma sono tutte quelle spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, come i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche consequenziali (a titolo esemplificativo: impianti di ausilio sanitario, spese oculistiche compresi gli occhiali da vista e le lenti a contatto, spese ortopediche e acustiche). Tutte le altre spese mediche in ambito privatistico devono essere concordate tra i genitori. b) Spese scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo nido infantile, tasse e/o assicurazioni scolastiche per scuole o istituti privati, tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e p.c. per uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni economiche della famiglia). c) Spese extrascolastiche: spese sportive per un'attività, spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione (bicicletta, bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, automobile), acquistati in accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
5 Le spese che RICHIEDONO il necessario e preventivo accordo, espresso o tacito, tra i genitori, cosiddette Spese “Extra Assegno”, sono (a titolo esemplificativo): a) Spese sanitarie: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private che non abbiano il carattere dell'urgenza e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici. b) Spese scolastiche: lezioni private (cosiddette ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria, per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero, alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari (specializzazione, master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero, scuole e università private. c) Spese extrascolastiche: baby sitter, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese spese di trasporto e stages), attività ludico-ricreative (centri estivi), cellulare, spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta, bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, automobile), casco, corso per conseguimento della patente, attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto di strumenti musicali, corsi di informatica, ecc.), spese per comunione, cresima, matrimonio. In questi casi, laddove il consenso fosse richiesto da un genitore all'altro per iscritto, il riscontro dovrà avvenire, sempre per iscritto, nel termine massimo di giorni 10 dal ricevimento e l'eventuale rifiuto dovrà essere adeguatamente motivato. Trascorso inutilmente il termine di giorni 10 dal ricevimento della richiesta (inviata sempre a mezzo raccomandata a/r), il silenzio equivarrà a consenso. I genitori concordano sulla necessità di sostenere contestualmente, pro quota, le spese straordinarie. Laddove ciò non potesse avvenire, però, il genitore che ha sostenuto interamente la spesa straordinaria, comunicherà all'altro, entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa, il suo importo fornendo idonea documentazione e l'altro provvederà a rimborsare il genitore anticipatario entro 30 giorni.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi alla presa d'atto delle condizioni e degli impegni sopra indicati ed al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, decidendo parzialmente sulla domanda cumulativa di separazione e successiva dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da e nella causa Parte_1 CP_1 civile iscritta al R.G.V.G. n. 743/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_2 CP_2
, stante il matrimonio tra loro contratto in regime di separazione dei beni in Papasidero
[...]
(CS) in data 11.10.2015 e trascritto nei registri dello stato civile del menzionato Comune al n. 2, Parte 1, Serie A, anno 2015;
- omologa le condizioni relative al figlio minore e prende atto degli accordi tra i coniugi, come sopra indicati e qui da intendersi integralmente trascritti;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di Papasidero (CS) per quanto di sua competenza;
6 - ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Papasidero (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
- riserva di disporre con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Paola, così deciso nella camera di consiglio del 14.10.2025
Il Presidente
dott. Filippo Leonardo
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