Accoglimento
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 09/05/2025, n. 4029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4029 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04029/2025REG.PROV.COLL.
N. 00386/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 386 del 2025, proposto dalla sig.ra
LI UM, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Naso, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, Salita di S. Nicola da Tolentino, n. 1/B
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
per la riforma,
in parte qua ,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, n. 260/2025 del 7 gennaio 2025, resa tra le parti sul ricorso R.G. n. 8598/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Vista l’istanza dell’appellante di passaggio della causa in decisione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 il Cons. Pietro De Berardinis e viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Considerato:
- che con l’appello in epigrafe la sig.ra LI UM impugna la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, n. 260/2025 del 7 gennaio 2025, limitatamente al capo in cui ha liquidato alla ricorrente le spese di lite, da distrarre in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario;
- che in sintesi la sentenza in parte qua impugnata ha accolto il ricorso proposto dalla sig.ra UM nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, n. 8973/2017 del 5 febbraio 2018;
- che la sentenza da ottemperare reca l’accertamento del diritto della ricorrente (dipendente assunta dal Ministero a tempo indeterminato, che, prima di essere stabilizzata, ha reso prestazioni lavorative con contratti a tempo determinato) alla ricostruzione della carriera con riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio svolto in epoca anteriore all’assunzione a tempo indeterminato, nonché all’inquadramento nella terza fascia stipendiale con qualifica di collaboratore scolastico a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 ed anzianità maturata di dodici anni, e la condanna del Ministero a corrisponderle le conseguenti differenze retributive, con gli interessi;
- che nell’accogliere il ricorso in ottemperanza, il T.A.R. ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidandole nella misura di € 500,00 e disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario;
- che la sentenza contiene la seguente motivazione della liquidazione in misura ridotta delle spese: “ tenuto conto della semplicità e serialità della controversia, trattandosi di ricorso redatto su modello replicato in numerosi ricorsi analoghi e, quindi, con scarso impegno difensivo ”;
Considerato inoltre:
- che l’appellante contesta il capo della sentenza che ha liquidato le spese di lite, lamentando che la predetta liquidazione è inferiore ai valori minimi individuati dal d.m. n. 55/2014, come modificato e integrato dal d.m. n. 147/2022;
- che, in particolare, l’applicazione al caso di specie del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022 (disciplina di cui si lamenta la violazione, al pari che dell’art. 91 c.p.c.), comporterebbe – ad avviso dell’appellante – un compenso tabellare minimo di € 3.613,00 il quale, ridotto del 30% per l’assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, porterebbe a un compenso comunque di € 2.529,10, ben superiore alla somma effettivamente liquidata di € 500,00;
- che l’appellante al riguardo richiama la giurisprudenza della Cassazione, secondo cui i minimi fissati dal d.m. n. 55/2014 sono inderogabili, e conclude chiedendo, in riforma del capo di sentenza oggetto di gravame, la condanna dell’Amministrazione alle spese del primo grado del giudizio nella misura di € 3.613,00;
- che l’appellante ha depositato istanza di passaggio della causa in decisione senza previa discussione orale;
- che si è costituito in giudizio con atto formale il Ministero dell’Istruzione e del Merito, resistendo all’appello di controparte;
- che all’udienza pubblica del 6 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che l’appello sia parzialmente fondato, come di seguito precisato;
Considerato infatti:
- che le pronunce della Cassazione richiamate dall’appellante (Cass. civ., Sez. II, 28 luglio 2023, n. 23086; id., 5 maggio 2023, n. 11788; id., 13 aprile 2023, n. 9815; Sez. lav., 20 luglio 2023, n. 21674) hanno dato conto dell’inderogabilità dei minimi tariffari stabiliti dal d.m. n. 55/2014 per i compensi professionali forensi, nella misura attualmente prevista dal d.m. n. 147/2022, in virtù delle modifiche introdotte dal d.m. n. 37/2018 e dal d.m. n. 147/2022, che hanno comportato: I) la sostituzione della formula “ di regola ” con la formula “ in ogni caso ” nell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55 cit. con riguardo al potere del giudice di diminuire i valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto stesso, recando così un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile; II) la soppressione, in tutti i commi in cui ricorreva, della formula “ di regola ”, nel dichiarato intento di ridurre la discrezionalità dell’autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi;
- che in senso analogo si è orientata anche la giurisprudenza di questo Consiglio, ricordando più volte il principio ex art. 2233, secondo comma, c.c., che vieta al giudice di attribuire somme simboliche e lesive del decoro professionale (C.d.S., Sez. III, 10 febbraio 2025, n. 1018; Sez. VII, 13 gennaio 2025, n. 169; Sez. IV, 5 agosto 2019, n. 5546);
- che peraltro, con specifico riferimento al giudizio di ottemperanza, la giurisprudenza ha affermato che per la liquidazione del compenso professionale per tale giudizio i valori non possono essere quelli previsti per il giudizio di cognizione davanti al T.A.R., ma devono essere quelli previsti dalla tabella attinente alle procedure esecutive mobiliari, poiché il giudizio di ottemperanza, per i suoi contenuti derivati dal precedente giudizio e per la struttura processuale, presenta un grado di complessità molto minore e paragonabile alle procedure esecutive nell’ambito del processo civile (C.d.S., Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247);
- che nel caso di specie il valore della controversia sottoposta al T.A.R. in sede di ottemperanza è, come afferma plausibilmente l’appellante, “ indeterminabile ” e perciò rientra nell’ambito applicativo dell’art. 5, comma 6, del d.m. n. 55/2014, ai sensi del quale le cause di valore indeterminabile si considerano, ai fini della liquidazione del compenso professionale, “ di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia ”. La medesima appellante, altrettanto plausibilmente, qualifica la controversia come di “ complessità bassa ”;
- che pertanto, alla luce delle suindicate coordinate normative e giurisprudenziali, l’appello va accolto e, in riforma del capo della sentenza oggetto di gravame, le spese del giudizio di primo grado vengono (ri)liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre a spese generali e ad accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore del difensore dichiaratosi antistatario e con restituzione del contributo unificato (come già statuito dal T.A.R.);
- che la suddetta misura risulta equa e proporzionata all’oggetto e alla complessità della controversia, atteso che essa è di poco superiore alla somma dei valori medi previsti dalle tabelle allegate al d.m. n. 55/2014 per lo scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00 delle cause attinenti alle procedure esecutive mobiliari, alle quali, secondo la giurisprudenza poc’anzi richiamata, può essere assimilato il giudizio di ottemperanza: per tale scaglione, infatti, le tabelle in questione prevedono un compenso di € 861,00 per la fase di studio della controversia ed € 494,00 per la fase istruttoria e di trattazione (la cui somma è pari ad € 1.355,00);
- che non si ritiene di procedere a riduzioni o dimezzamenti della predetta somma, considerato che già l’assimilazione del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive mobiliari comporta un netto ridimensionamento dei valori rispetto a quelli del corrispondente scaglione per i giudizi di cognizione innanzi al T.A.R. ed anzi si reputa giustificato, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014, un leggero incremento del compenso da € 1.355,00 ad € 1.500, tenuto conto del fatto che lo scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00 è il più basso di quelli delle cause con valore indeterminabile (categoria a cui, come detto, appartiene la presente controversia);
- che, invece, non può essere accolta la domanda dell’appellante di riliquidazione delle spese di lite in € 3.613,00 o nella misura ridotta di € 2.529,10, trattandosi di importi che derivano dall’applicazione dei valori medi previsti dalle tabelle per il giudizio di cognizione innanzi al T.A.R.;
Ritenuto, in conclusione, di dover accogliere parzialmente l’appello, nei termini suesposti;
Ritenuto, da ultimo, di liquidare le spese del giudizio di appello secondo soccombenza, attesa la prevalenza dei profili di fondatezza del medesimo, nella misura di cui al dispositivo, disponendone la distrazione in favore del difensore dell’appellante, dichiaratosi antistatario, e disponendo altresì il rimborso del contributo unificato;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, liquida le spese del giudizio di primo grado, che il Ministero dell’Istruzione e del Merito è tenuto a rifondere alla parte ricorrente, in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre a spese generali e accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario, e disponendo altresì il rimborso del contributo unificato.
Condanna inoltre il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere all’appellante le spese del grado di appello del giudizio, che liquida in via forfettaria in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre a spese generali e ad accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dell’appellante, dichiaratosi antistatario, e disponendo altresì il rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro De Berardinis | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO