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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentario • 1
- 1. Danni da vaccino antipolio e indennizzo ex legge 210Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 26 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 23/10/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SULMONA
In funzione del Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 15 luglio 2025 nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n. 121/2023 R.G.A.C.L., vertente TRA
elettivamente domiciliato in Napoli presso lo studio dell'avv. Francesco Di Stazio, che lo Parte_1 rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 Distrettuale dello Stato di L'Aquila, presso i cui uffici è elettivamente domiciliato in via Buccio da Ranallo RESISTENTE Definitivamente pronunciando ha emesso, ogni diversa istanza e/o eccezione disattesa, mediante lettura della stessa, la seguente SENTENZA
- Accerta e dichiara l'ascrivibilità della patrologia di cui risulta affetto il ricorrente (“Esiti di P.A.A. con ipotonomiotrofia e dismetria dell'arto inferiore destro ad impegno funzionale”) alla 7a categoria della tabella A allegata al DPR n.834/81 in conseguenza delle vaccinazioni anti-polio effettuate nel corso del 1966 e, per l'effetto,
- Condanna il , in persona del Ministro pro tempore, alla corresponsione, in favore Controparte_1 del ricorrente, dell'assegno ex art. 2, comma 1, della L. n.210 del 1992, oltre agli interessi legali, secondo quanto previsto dall'art. 16, c. 6, legge n. 412/1991, dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (ottobre 2017) e dalle successive scadenze al soddisfo, nonché al pagamento, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo, di un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e del primo periodo del comma 2 della L. n.210/1992, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria;
- Condanna il , alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio che Controparte_2 si liquidano in €.5.488,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Motivi in 60 gg. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato in data 15.07.2022, il ricorrente, sig. , ha convenuto in Parte_1 giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il chiedendo l'accertamento del proprio diritto Controparte_1 al conseguimento dell'indennizzo ex art. 1, comma 1, L. n. 210/92 e la condanna del al suddetto CP_3 indennizzo. In particolare, il ricorrente ha rappresentato di essere stato sottoposto a vaccinazioni antipolio di tipo Sabin (nel periodo 1964-1967); di aver presentato in data 25.10.2017 domanda volta ad ottenere l'indennizzo ex art.1 L. 210/1992 sottoponendosi a visita all'esito della quale, con verbale comunicato in data
15.04.2021, veniva edotto della elevata probabilità di sussistenza di nesso causale tra la patologia contratta e l'inoculato vaccino antipolio;
di aver promosso la presente azione avverso il giudizio negativo comunicato a mezzo racc.ta a/r in data 21/07/21 della autorità amministrativa sanitaria circa la tempestività della domanda ex art. 5 L. n. 210/92 a cui seguiva il Decreto del Ministero.
1 Costituitosi in giudizio il , eccepiva l'intempestività della domanda per decorso del termine CP_1 triennale di cui all'art. 3 della l. n. 210/92, ritenendo che il ricorrente fosse a conoscenza già dal 1971 del collegamento eziologico tra la patologia sofferta e la somministrazione del vaccino, e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Autorizzato il deposito di note, all'odierna udienza, previa discussione orale, veniva pronunciata sentenza della quale veniva data lettura dell'infrascritto dispositivo.
La fattispecie in esame ha ad oggetto i danni alla salute derivati dalla vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria, praticata sull'odierno ricorrente nel periodo di vigenza della l. 30 luglio 1959, n. 695.
Com'è noto, la vaccinazione antipoliomielitica è stata resa obbligatoria con la legge 4 febbraio 1966, n.
51. Anteriormente alla legge citata, la legge 30 luglio 1959, n. 695 (Provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione antipoliomielitica) dettava norme per incentivare la pratica della vaccinazione. Invero, l'art. 3, primo comma, stabiliva che "per l'ammissione agli asili nido, alle sale di custodia, ai brefotrofi, agli asili infantili, alle scuole materne, alle scuole elementari, ai collegi, alle colonie climatiche ed a qualsiasi altra collettività di bambini, da quattro mesi a sei anni di età, è richiesta all'atto dell'iscrizione o della ammissione la presentazione dell'attestato di subìta vaccinazione". Il terzo comma prevedeva peraltro che "l'ammissione è tuttavia consentita qualora sia presentato un certificato medico da cui risultino le ragioni di salute per le quali il bambino non è in grado di subìre la vaccinazione, oppure una dichiarazione, sottoscritta dall'esercente la patria potestà o la tutela, di non voler sottoporre il bambino alla vaccinazione". Da queste disposizioni appare chiaro che, pur non essendo previsto un obbligo giuridico (come sarà poi, dopo la legge del 1966) alla sottoposizione al vaccino antipoliomielite, fin dal 1959, era in atto una pressante campagna pubblica di sensibilizzazione e persuasione diffusa.
All'indomani dell'entrata in vigore della L. 210/1990, il cui articolo 1 ha espressamente previsto il diritto all'indennizzo in caso di danno alla salute patito in conseguenza della sottoposizione a vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana (tra le quali è certamente ricompresa la vaccinazione antipoliomielitica introdotta nel 1965), ci si è posti il problema di verificare la legittimità costituzionale della predetta norma nella parte in cui non prevedeva l'indennizzabilità delle lesioni o menomazioni permanenti dell'integrità psico-fisica, derivanti da vaccinazione antipoliomielitica eseguita in forza della legge 30 luglio 1959, n. 695. In altri termini ci si è chiesto se fosse compatibile con gli artt. 3,2 e
38 Cost, il mancato riconoscimento dell'indennizzo quando il danno fosse derivato da vaccinazione che, pur non giuridicamente obbligatoria, era tuttavia programmata e incentivata nel modo che si è detto.
La questione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata ritenuta fondata ed infatti con la sentenza n. 27/1998 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio
1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevedeva il diritto all'indennizzo, alle condizioni ivi stabilite, di coloro che siano stati sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695.
2 Quanto statuito dai giudici costituzionali è stato, successivamente, recepito dal legislatore;
infatti con l'art. 3 co. 3 della l. 362/1999 è stato espressamente previsto che: "L'indennizzo di cui al comma 1 dell'articolo
1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche a coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n.695. I soggetti danneggiati devono presentare la domanda alla azienda unità sanitaria locale competente, entro il termine perentorio di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Ebbene, acclarato che sono indennizzabili i danni patiti a causa di vaccinazione antipoliomielitica, sia se effettuate nel vigore della legge 695/59 sia se eseguite in forza della successiva legge 51/1996, occorre verificare quali sono i presupposti in presenza dei quali è accordata la tutela indennitaria di cui alla legge
210/1990.
Dal chiaro tenore letterale dell'art. 1 co. 1 l. 210/1990 ("Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello
Stato [...]") discende inequivocabilmente che è necessaria la sussistenza di un nesso di causalità diretta tra la somministrazione del vaccino e la malattia contratta. Quanto detto è stato di recente ribadito dalla Corte di
Cassazione, la quale con la sentenza n. 6266/2014 ha affermato testualmente: "In tema di responsabilità del per i danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria contro la poliomielite, il diritto Controparte_1 all'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992 n. 210 è riconosciuto solo nei casi in cui sussista un nesso causale tra la somministrazione del vaccino ed il danno patito dal soggetto passivo del trattamento sanitario obbligatorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, di rigetto della domanda del ricorrente, il quale aveva dedotto l'inefficacia del vaccino somministrato, e non il nesso causale diretto tra quest'ultimo e la malattia successivamente contratta).".
Per chiarezza espositiva, si ritiene opportuno riportare di seguito uno stralcio significativo della motivazione della sentenza appena richiamata: "La L. n. 210 del 1992, che - facendo seguito alla fondamentale sentenza n. 307 del 1990 della Corte costituzionale dichiarativa dell'illegittimità costituzionale della L. 4 febbraio 1966 n. 51 (sull'obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica) nella parte in cui non prevedeva,
a carico dello Stato, un'equa indennità per il caso di danno derivante, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 2043
c.c., da contagio o da altra apprezzabile malattia causalmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell'assistenza personale diretta prestata al primo - ha introdotto un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie (art. 1, comma 1).
Per il danno da vaccinazioni obbligatorie il fondamento è da ricercare essenzialmente nell'art. 32 Cost.
(che tutela il diritto fondamentale alla salute), anche se in collegamento con l'art. 2 Cost., come rilevato dalla
Corte costituzionale nella citata pronuncia, che ha precisato che un corretto bilanciamento tra il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri implica il riconoscimento, ove si determini un danno per il singolo, di una protezione ulteriore a favore del soggetto passivo del trattamento sanitario obbligatorio. In particolare - ha precisato quella Corte - finirebbe con l'essere sacrificato il contenuto minimale proprio del
3 diritto alla salute a lui garantito, se non gli fosse comunque assicurato, a carico della collettività, e per essa dello Stato che dispone il trattamento obbligatorio, il rimedio di un equo ristoro del danno patito. Analogo ristoro del danno da malattia trasmessa deve essere previsto in favore delle persone che abbiano prestato assistenza personale diretta a chi è stato sottoposto al trattamento obbligatorio.
È evidente, dunque, che l'indennizzo è stato riconosciuto dalla legge solo nei casi in cui sussista un nesso causale tra la somministrazione del vaccino ed il danno patito dal soggetto passivo del trattamento sanitario obbligatorio. Il fatto generatore del diritto all'indennizzo è, dunque, l'inoculamento del vaccino che si sia, poi, rivelato dannoso per il soggetto."
Su tale quadro normativo ha, poi, di recente, inciso il d.l. 7 giugno 2017, n. 73, conv. in l. n. 119/2017, il cui art.
5-quater ha previsto che "Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nell'articolo 1, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica".
Come precisato dalla Corte di Cassazione (cfr. ex mulitis, Cass. civ., Sez. lavoro, 25 ottobre 2018, n.
27101), alla stregua della modifica introdotta dal legislatore del 2017, riconosciuta la tutela indennitaria a tutti i danneggiati da vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria, la proponibilità della domanda, per opporre il diritto all'autorità amministrativa sanitaria preposta, deve ricondursi nell'alveo della norma generale della l.
n. 210 e del termine triennale di decadenza ivi previsto. Detto termine triennale decorre dal momento in cui, sulla base della documentazione prescritta nella norma, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno, in tal senso richiedendosi la consapevolezza dell'esistenza di una patologia ascrivibile causalmente alla vaccinazione, dalla quale sia derivato un danno irreversibile che possa essere inquadrato in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella 13 annessa al testo unico approvato con DPR n.
915/1978 (cfr. Cass. civ., sez. lavoro, ord. 30 maggio 2018 - 11 settembre 2018, n. 22078, in armonia con quanto prescritto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 210 del 1992 (a mente del quale "… I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno").
La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che il dies a quo decorre non già dalla conoscenza della diagnosi ovvero dal mero sospetto di una origine da vaccinazione obbligatoria ma dal momento in cui, sulla base della documentazione medica, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno, ossia la consapevolezza della correlazione eziologica tra il danno irreversibile e la causa di vaccinazione (che dà titolo all'indennizzo) (cfr. Cass. civ., Sez. Lav., 12036/2021 nonché Cass. civ., Sez. Lav., 27101/2018).
Come ribadito dalla Corte di Cassazione nella materia analoga della conoscenza della malattia professionale indennizzabile, non è sufficiente che il lavoratore sia informato della mera genesi professionale della patologia ma è altresì necessario che lo stesso sia consapevole della importanza dei postumi tali da realizzare una menomazione superiore al discrimine percentuale fissato per il riconoscimento del diritto alla rendita (cfr., in tal senso Cassazione civile sez. lav., 3 aprile 1993, n. 4031, in Riv. infort. e mal. prof. 1993, II,
111; nonché Cassazione civile sez. lav., 8 gennaio 1996, n. 63, INAIL e rv 495260). CP_4
4 Muovendo da tali premesse giuridiche deve ritenersi che, nel caso di specie, vada disattesa la eccezione di decadenza sollevata dal atteso che i presupposti dell'indennizzo, vale a dire l'insorgere della CP_1 malattia ed il nesso causale con la vaccinazione, hanno avuto riscontro solo con il verbale comunicato in data
15.04.2021 dal i Roma in cui è dichiarata la sussistenza del nesso causale tra la somministrazione del Pt_2 vaccino e l'insorgenza della patologia sofferta dal ricorrente. CP_5
Non appare convincente la prospettazione avanzata dal convenuto secondo cui il ricorrente CP_1 sarebbe stato a conoscenza della derivazione del danno dalla vaccinazione antipolio già a far data dal 1971 allorquando il medesimo veniva ricoverato per un intervento correttivo di piede destro equino. Nella cartella clinica relativa al suddetto ricovero i sanitari si limitano ad attestare che “dopo la vaccinazione antipolio i familiari riferiscono violento episodio febbrile con emiplegia a ds...”, senza aggiungere alcunché in merito alla spiegazione causale dell'evento, precisando invece che “…alla luce di tal informazione non si ha riscontro di una discendente avvenuta denuncia di reazione avversa a vaccino”.
E' ragionevole ritenere che il ricorrente abbia maturato la consapevolezza della riconducibilità della patologia sofferta alla vaccinazione obbligatoria soltanto al momento della visita medica cui si è sottoposto
(15.04.2021) dopo la presentazione della domanda amministrativa in data 25.10.2017, essendosi limitato negli anni precedenti quantomeno al 2014 (data di presentazione della prima domanda) a raccogliere informazioni circa la possibile connessione tra la vaccinazione e la patologia di cui è affetto.
Nel merito, richiamato l'art. 1, primo e secondo comma legge 25 febbraio 1992 n. 210, giova ribadire che la corresponsione della indicata indennità ha natura non già risarcitoria, bensì assistenziale in senso lato, in quanto tende a realizzare una forma di solidarietà sociale, tant'è che essa è alternativa alla pretesa risarcitoria volta ad ottenere l'integrale risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del contagio, ove sussista una colpa delle strutture del Servizio sanitario nazionale.
La Corte costituzionale (cfr. sent. n. 226 del 2000) ha puntualizzato che la ratio del diritto all'equo indennizzo riconosciuto in base agli artt. 32 e 2 Cost. evoca l'esistenza di un interesse pubblico di promozione della salute collettiva tramite un trattamento sanitario e trova il suo fondamento nell'obbligo generale di solidarietà nei confronti di quanti, sottomettendosi al trattamento, vengono a soffrire di un pregiudizio alla loro salute.
Sicché - ha ulteriormente precisato la Corte costituzionale - è "l'interesse collettivo alla salute la ragione determinante del diritto all'indennizzo". Del resto già in precedenza la medesima Corte (sent. n. 27 del 1998) ha precisato che "l'assegno una tantum previsto dalla legge assume il significato di misura di solidarietà sociale"; la quale va sì al di là della funzione assistenziale in senso stretto ex art. 38, primo comma, Cost., in quanto l'indennizzo - come non manca di osservare la medesima Corte - "è dovuto indipendentemente dalle condizioni economiche dell'avente diritto e non mira di per sé agli scopi per i quali l'art. 38 stesso è stato dettato, aggiungendosi agli altri eventuali emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, e quindi anche a quelli di natura propriamente assistenziale, in ipotesi dovuti anche in ragione dell'inabilità al lavoro derivante dal danno subito in conseguenza del trattamento sanitario". Per il danno da vaccinazioni obbligatorie il fondamento è da ricercare essenzialmente nell'art. 32 Cost. (che tutela il diritto fondamentale alla salute), anche se in
5 collegamento con l'art. 2 Cost., come rilevato dalla Corte costituzionale nella citata pronuncia, che ha precisato che un corretto bilanciamento tra il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri implica il riconoscimento, ove si determini un danno per il singolo, di una protezione ulteriore a favore del soggetto passivo del trattamento sanitario obbligatorio.
L'indennizzo è, dunque, riconosciuto dalla legge nei casi in cui sussista un nesso causale tra la somministrazione del vaccino ed il danno patito dal soggetto passivo del trattamento sanitario obbligatorio. Il fatto generatore del diritto all'indennizzo è, quindi, l'inoculamento del vaccino che si sia, poi, rivelato dannoso per il soggetto.
Alla luce di tali considerazioni è dirimente l'accertamento del nesso causale tra la patologia sofferta e la somministrazione del vaccino. In particolare, in giurisprudenza è stato chiarito che: " Per il riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale derivante da menomazioni psico - fisiche la prova a carico dell'interessato ha ad oggetto, a seconda dei casi, l'effettuazione della terapia trasfusionale o la somministrazione dei vaccini, il verificarsi di danni e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica" (Cassazione civile, sez. lav., 14/11/2017, n. 26875). Secondo il consolidato indirizzo ermeneutico "la prova a carico dell'interessato ha ad oggetto l'effettuazione della somministrazione vaccinale e il verificarsi dei danni alla salute e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, mentre nel caso il nesso causale costituisce solo un'ipotesi possibile" (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 2474/2021).
Nella specie la riconosciuta sussistenza di un nesso eziologico tra la patologia e la vaccinazione come risulta da verbale redatto dal DMML di Roma comunicato il 15.04.2021 all'esito della visita cui è stato sottoposto il ricorrente, comprovando il soddisfacimento del requisito sanitario per beneficiare dell'indennizzo della L. 210/1992 con attribuzione della settima categoria della Tabella A del D.P.R. 834/1981 consente tuttavia di ritenere sufficientemente dimostrato in termini probabilistici, che le predette vaccinazioni abbiano causato la patologia (poliomelite a carico dell'arto inferiore destro) di cui è affetto il ricorrente con decorrenza dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (ottobre 2017) e dalle successive scadenze al soddisfo, nonché al pagamento, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo, di un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e del primo periodo del comma 2 della L. n.210/1992.
La prova del nesso causale tra le vaccinazioni e l'infermità deve infatti ritenersi raggiunta sulla base di un criterio di ragionevole probabilità scientifica, non potendosi al contrario pretendere la prova in termini di assoluta certezza, tra l'altro spesso di impossibile raggiungimento. Si richiama, a tal proposito, la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 753 del 17.1.2005 seppur con riferimento alla prova del nesso causale tra emotrasfusioni ed epatiti post-trasfusionali.
Le spese di lite - liquidate come da dispositivo - sono poste a carico del soccombente. CP_1
Preso atto che, per mero errore materiale di trascrizione, nell'intestazione del dispositivo della sentenza il numero di iscrizione a ruolo del procedimento è indicato in “121/2023” anziché in “319/2022”, dispone che,
6 a correzione del numero di iscrizione a ruolo del procedimento indicato nel dispositivo della presente sentenza leggasi “319/2022 anziché “121/2023”.
Sulmona, 15 luglio 2025
La Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
7
In funzione del Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 15 luglio 2025 nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n. 121/2023 R.G.A.C.L., vertente TRA
elettivamente domiciliato in Napoli presso lo studio dell'avv. Francesco Di Stazio, che lo Parte_1 rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 Distrettuale dello Stato di L'Aquila, presso i cui uffici è elettivamente domiciliato in via Buccio da Ranallo RESISTENTE Definitivamente pronunciando ha emesso, ogni diversa istanza e/o eccezione disattesa, mediante lettura della stessa, la seguente SENTENZA
- Accerta e dichiara l'ascrivibilità della patrologia di cui risulta affetto il ricorrente (“Esiti di P.A.A. con ipotonomiotrofia e dismetria dell'arto inferiore destro ad impegno funzionale”) alla 7a categoria della tabella A allegata al DPR n.834/81 in conseguenza delle vaccinazioni anti-polio effettuate nel corso del 1966 e, per l'effetto,
- Condanna il , in persona del Ministro pro tempore, alla corresponsione, in favore Controparte_1 del ricorrente, dell'assegno ex art. 2, comma 1, della L. n.210 del 1992, oltre agli interessi legali, secondo quanto previsto dall'art. 16, c. 6, legge n. 412/1991, dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (ottobre 2017) e dalle successive scadenze al soddisfo, nonché al pagamento, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo, di un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e del primo periodo del comma 2 della L. n.210/1992, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria;
- Condanna il , alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio che Controparte_2 si liquidano in €.5.488,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Motivi in 60 gg. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato in data 15.07.2022, il ricorrente, sig. , ha convenuto in Parte_1 giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il chiedendo l'accertamento del proprio diritto Controparte_1 al conseguimento dell'indennizzo ex art. 1, comma 1, L. n. 210/92 e la condanna del al suddetto CP_3 indennizzo. In particolare, il ricorrente ha rappresentato di essere stato sottoposto a vaccinazioni antipolio di tipo Sabin (nel periodo 1964-1967); di aver presentato in data 25.10.2017 domanda volta ad ottenere l'indennizzo ex art.1 L. 210/1992 sottoponendosi a visita all'esito della quale, con verbale comunicato in data
15.04.2021, veniva edotto della elevata probabilità di sussistenza di nesso causale tra la patologia contratta e l'inoculato vaccino antipolio;
di aver promosso la presente azione avverso il giudizio negativo comunicato a mezzo racc.ta a/r in data 21/07/21 della autorità amministrativa sanitaria circa la tempestività della domanda ex art. 5 L. n. 210/92 a cui seguiva il Decreto del Ministero.
1 Costituitosi in giudizio il , eccepiva l'intempestività della domanda per decorso del termine CP_1 triennale di cui all'art. 3 della l. n. 210/92, ritenendo che il ricorrente fosse a conoscenza già dal 1971 del collegamento eziologico tra la patologia sofferta e la somministrazione del vaccino, e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Autorizzato il deposito di note, all'odierna udienza, previa discussione orale, veniva pronunciata sentenza della quale veniva data lettura dell'infrascritto dispositivo.
La fattispecie in esame ha ad oggetto i danni alla salute derivati dalla vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria, praticata sull'odierno ricorrente nel periodo di vigenza della l. 30 luglio 1959, n. 695.
Com'è noto, la vaccinazione antipoliomielitica è stata resa obbligatoria con la legge 4 febbraio 1966, n.
51. Anteriormente alla legge citata, la legge 30 luglio 1959, n. 695 (Provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione antipoliomielitica) dettava norme per incentivare la pratica della vaccinazione. Invero, l'art. 3, primo comma, stabiliva che "per l'ammissione agli asili nido, alle sale di custodia, ai brefotrofi, agli asili infantili, alle scuole materne, alle scuole elementari, ai collegi, alle colonie climatiche ed a qualsiasi altra collettività di bambini, da quattro mesi a sei anni di età, è richiesta all'atto dell'iscrizione o della ammissione la presentazione dell'attestato di subìta vaccinazione". Il terzo comma prevedeva peraltro che "l'ammissione è tuttavia consentita qualora sia presentato un certificato medico da cui risultino le ragioni di salute per le quali il bambino non è in grado di subìre la vaccinazione, oppure una dichiarazione, sottoscritta dall'esercente la patria potestà o la tutela, di non voler sottoporre il bambino alla vaccinazione". Da queste disposizioni appare chiaro che, pur non essendo previsto un obbligo giuridico (come sarà poi, dopo la legge del 1966) alla sottoposizione al vaccino antipoliomielite, fin dal 1959, era in atto una pressante campagna pubblica di sensibilizzazione e persuasione diffusa.
All'indomani dell'entrata in vigore della L. 210/1990, il cui articolo 1 ha espressamente previsto il diritto all'indennizzo in caso di danno alla salute patito in conseguenza della sottoposizione a vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana (tra le quali è certamente ricompresa la vaccinazione antipoliomielitica introdotta nel 1965), ci si è posti il problema di verificare la legittimità costituzionale della predetta norma nella parte in cui non prevedeva l'indennizzabilità delle lesioni o menomazioni permanenti dell'integrità psico-fisica, derivanti da vaccinazione antipoliomielitica eseguita in forza della legge 30 luglio 1959, n. 695. In altri termini ci si è chiesto se fosse compatibile con gli artt. 3,2 e
38 Cost, il mancato riconoscimento dell'indennizzo quando il danno fosse derivato da vaccinazione che, pur non giuridicamente obbligatoria, era tuttavia programmata e incentivata nel modo che si è detto.
La questione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata ritenuta fondata ed infatti con la sentenza n. 27/1998 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio
1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevedeva il diritto all'indennizzo, alle condizioni ivi stabilite, di coloro che siano stati sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695.
2 Quanto statuito dai giudici costituzionali è stato, successivamente, recepito dal legislatore;
infatti con l'art. 3 co. 3 della l. 362/1999 è stato espressamente previsto che: "L'indennizzo di cui al comma 1 dell'articolo
1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche a coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n.695. I soggetti danneggiati devono presentare la domanda alla azienda unità sanitaria locale competente, entro il termine perentorio di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Ebbene, acclarato che sono indennizzabili i danni patiti a causa di vaccinazione antipoliomielitica, sia se effettuate nel vigore della legge 695/59 sia se eseguite in forza della successiva legge 51/1996, occorre verificare quali sono i presupposti in presenza dei quali è accordata la tutela indennitaria di cui alla legge
210/1990.
Dal chiaro tenore letterale dell'art. 1 co. 1 l. 210/1990 ("Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello
Stato [...]") discende inequivocabilmente che è necessaria la sussistenza di un nesso di causalità diretta tra la somministrazione del vaccino e la malattia contratta. Quanto detto è stato di recente ribadito dalla Corte di
Cassazione, la quale con la sentenza n. 6266/2014 ha affermato testualmente: "In tema di responsabilità del per i danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria contro la poliomielite, il diritto Controparte_1 all'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992 n. 210 è riconosciuto solo nei casi in cui sussista un nesso causale tra la somministrazione del vaccino ed il danno patito dal soggetto passivo del trattamento sanitario obbligatorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, di rigetto della domanda del ricorrente, il quale aveva dedotto l'inefficacia del vaccino somministrato, e non il nesso causale diretto tra quest'ultimo e la malattia successivamente contratta).".
Per chiarezza espositiva, si ritiene opportuno riportare di seguito uno stralcio significativo della motivazione della sentenza appena richiamata: "La L. n. 210 del 1992, che - facendo seguito alla fondamentale sentenza n. 307 del 1990 della Corte costituzionale dichiarativa dell'illegittimità costituzionale della L. 4 febbraio 1966 n. 51 (sull'obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica) nella parte in cui non prevedeva,
a carico dello Stato, un'equa indennità per il caso di danno derivante, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 2043
c.c., da contagio o da altra apprezzabile malattia causalmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell'assistenza personale diretta prestata al primo - ha introdotto un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie (art. 1, comma 1).
Per il danno da vaccinazioni obbligatorie il fondamento è da ricercare essenzialmente nell'art. 32 Cost.
(che tutela il diritto fondamentale alla salute), anche se in collegamento con l'art. 2 Cost., come rilevato dalla
Corte costituzionale nella citata pronuncia, che ha precisato che un corretto bilanciamento tra il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri implica il riconoscimento, ove si determini un danno per il singolo, di una protezione ulteriore a favore del soggetto passivo del trattamento sanitario obbligatorio. In particolare - ha precisato quella Corte - finirebbe con l'essere sacrificato il contenuto minimale proprio del
3 diritto alla salute a lui garantito, se non gli fosse comunque assicurato, a carico della collettività, e per essa dello Stato che dispone il trattamento obbligatorio, il rimedio di un equo ristoro del danno patito. Analogo ristoro del danno da malattia trasmessa deve essere previsto in favore delle persone che abbiano prestato assistenza personale diretta a chi è stato sottoposto al trattamento obbligatorio.
È evidente, dunque, che l'indennizzo è stato riconosciuto dalla legge solo nei casi in cui sussista un nesso causale tra la somministrazione del vaccino ed il danno patito dal soggetto passivo del trattamento sanitario obbligatorio. Il fatto generatore del diritto all'indennizzo è, dunque, l'inoculamento del vaccino che si sia, poi, rivelato dannoso per il soggetto."
Su tale quadro normativo ha, poi, di recente, inciso il d.l. 7 giugno 2017, n. 73, conv. in l. n. 119/2017, il cui art.
5-quater ha previsto che "Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nell'articolo 1, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica".
Come precisato dalla Corte di Cassazione (cfr. ex mulitis, Cass. civ., Sez. lavoro, 25 ottobre 2018, n.
27101), alla stregua della modifica introdotta dal legislatore del 2017, riconosciuta la tutela indennitaria a tutti i danneggiati da vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria, la proponibilità della domanda, per opporre il diritto all'autorità amministrativa sanitaria preposta, deve ricondursi nell'alveo della norma generale della l.
n. 210 e del termine triennale di decadenza ivi previsto. Detto termine triennale decorre dal momento in cui, sulla base della documentazione prescritta nella norma, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno, in tal senso richiedendosi la consapevolezza dell'esistenza di una patologia ascrivibile causalmente alla vaccinazione, dalla quale sia derivato un danno irreversibile che possa essere inquadrato in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella 13 annessa al testo unico approvato con DPR n.
915/1978 (cfr. Cass. civ., sez. lavoro, ord. 30 maggio 2018 - 11 settembre 2018, n. 22078, in armonia con quanto prescritto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 210 del 1992 (a mente del quale "… I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno").
La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che il dies a quo decorre non già dalla conoscenza della diagnosi ovvero dal mero sospetto di una origine da vaccinazione obbligatoria ma dal momento in cui, sulla base della documentazione medica, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno, ossia la consapevolezza della correlazione eziologica tra il danno irreversibile e la causa di vaccinazione (che dà titolo all'indennizzo) (cfr. Cass. civ., Sez. Lav., 12036/2021 nonché Cass. civ., Sez. Lav., 27101/2018).
Come ribadito dalla Corte di Cassazione nella materia analoga della conoscenza della malattia professionale indennizzabile, non è sufficiente che il lavoratore sia informato della mera genesi professionale della patologia ma è altresì necessario che lo stesso sia consapevole della importanza dei postumi tali da realizzare una menomazione superiore al discrimine percentuale fissato per il riconoscimento del diritto alla rendita (cfr., in tal senso Cassazione civile sez. lav., 3 aprile 1993, n. 4031, in Riv. infort. e mal. prof. 1993, II,
111; nonché Cassazione civile sez. lav., 8 gennaio 1996, n. 63, INAIL e rv 495260). CP_4
4 Muovendo da tali premesse giuridiche deve ritenersi che, nel caso di specie, vada disattesa la eccezione di decadenza sollevata dal atteso che i presupposti dell'indennizzo, vale a dire l'insorgere della CP_1 malattia ed il nesso causale con la vaccinazione, hanno avuto riscontro solo con il verbale comunicato in data
15.04.2021 dal i Roma in cui è dichiarata la sussistenza del nesso causale tra la somministrazione del Pt_2 vaccino e l'insorgenza della patologia sofferta dal ricorrente. CP_5
Non appare convincente la prospettazione avanzata dal convenuto secondo cui il ricorrente CP_1 sarebbe stato a conoscenza della derivazione del danno dalla vaccinazione antipolio già a far data dal 1971 allorquando il medesimo veniva ricoverato per un intervento correttivo di piede destro equino. Nella cartella clinica relativa al suddetto ricovero i sanitari si limitano ad attestare che “dopo la vaccinazione antipolio i familiari riferiscono violento episodio febbrile con emiplegia a ds...”, senza aggiungere alcunché in merito alla spiegazione causale dell'evento, precisando invece che “…alla luce di tal informazione non si ha riscontro di una discendente avvenuta denuncia di reazione avversa a vaccino”.
E' ragionevole ritenere che il ricorrente abbia maturato la consapevolezza della riconducibilità della patologia sofferta alla vaccinazione obbligatoria soltanto al momento della visita medica cui si è sottoposto
(15.04.2021) dopo la presentazione della domanda amministrativa in data 25.10.2017, essendosi limitato negli anni precedenti quantomeno al 2014 (data di presentazione della prima domanda) a raccogliere informazioni circa la possibile connessione tra la vaccinazione e la patologia di cui è affetto.
Nel merito, richiamato l'art. 1, primo e secondo comma legge 25 febbraio 1992 n. 210, giova ribadire che la corresponsione della indicata indennità ha natura non già risarcitoria, bensì assistenziale in senso lato, in quanto tende a realizzare una forma di solidarietà sociale, tant'è che essa è alternativa alla pretesa risarcitoria volta ad ottenere l'integrale risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del contagio, ove sussista una colpa delle strutture del Servizio sanitario nazionale.
La Corte costituzionale (cfr. sent. n. 226 del 2000) ha puntualizzato che la ratio del diritto all'equo indennizzo riconosciuto in base agli artt. 32 e 2 Cost. evoca l'esistenza di un interesse pubblico di promozione della salute collettiva tramite un trattamento sanitario e trova il suo fondamento nell'obbligo generale di solidarietà nei confronti di quanti, sottomettendosi al trattamento, vengono a soffrire di un pregiudizio alla loro salute.
Sicché - ha ulteriormente precisato la Corte costituzionale - è "l'interesse collettivo alla salute la ragione determinante del diritto all'indennizzo". Del resto già in precedenza la medesima Corte (sent. n. 27 del 1998) ha precisato che "l'assegno una tantum previsto dalla legge assume il significato di misura di solidarietà sociale"; la quale va sì al di là della funzione assistenziale in senso stretto ex art. 38, primo comma, Cost., in quanto l'indennizzo - come non manca di osservare la medesima Corte - "è dovuto indipendentemente dalle condizioni economiche dell'avente diritto e non mira di per sé agli scopi per i quali l'art. 38 stesso è stato dettato, aggiungendosi agli altri eventuali emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, e quindi anche a quelli di natura propriamente assistenziale, in ipotesi dovuti anche in ragione dell'inabilità al lavoro derivante dal danno subito in conseguenza del trattamento sanitario". Per il danno da vaccinazioni obbligatorie il fondamento è da ricercare essenzialmente nell'art. 32 Cost. (che tutela il diritto fondamentale alla salute), anche se in
5 collegamento con l'art. 2 Cost., come rilevato dalla Corte costituzionale nella citata pronuncia, che ha precisato che un corretto bilanciamento tra il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri implica il riconoscimento, ove si determini un danno per il singolo, di una protezione ulteriore a favore del soggetto passivo del trattamento sanitario obbligatorio.
L'indennizzo è, dunque, riconosciuto dalla legge nei casi in cui sussista un nesso causale tra la somministrazione del vaccino ed il danno patito dal soggetto passivo del trattamento sanitario obbligatorio. Il fatto generatore del diritto all'indennizzo è, quindi, l'inoculamento del vaccino che si sia, poi, rivelato dannoso per il soggetto.
Alla luce di tali considerazioni è dirimente l'accertamento del nesso causale tra la patologia sofferta e la somministrazione del vaccino. In particolare, in giurisprudenza è stato chiarito che: " Per il riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale derivante da menomazioni psico - fisiche la prova a carico dell'interessato ha ad oggetto, a seconda dei casi, l'effettuazione della terapia trasfusionale o la somministrazione dei vaccini, il verificarsi di danni e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica" (Cassazione civile, sez. lav., 14/11/2017, n. 26875). Secondo il consolidato indirizzo ermeneutico "la prova a carico dell'interessato ha ad oggetto l'effettuazione della somministrazione vaccinale e il verificarsi dei danni alla salute e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, mentre nel caso il nesso causale costituisce solo un'ipotesi possibile" (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 2474/2021).
Nella specie la riconosciuta sussistenza di un nesso eziologico tra la patologia e la vaccinazione come risulta da verbale redatto dal DMML di Roma comunicato il 15.04.2021 all'esito della visita cui è stato sottoposto il ricorrente, comprovando il soddisfacimento del requisito sanitario per beneficiare dell'indennizzo della L. 210/1992 con attribuzione della settima categoria della Tabella A del D.P.R. 834/1981 consente tuttavia di ritenere sufficientemente dimostrato in termini probabilistici, che le predette vaccinazioni abbiano causato la patologia (poliomelite a carico dell'arto inferiore destro) di cui è affetto il ricorrente con decorrenza dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (ottobre 2017) e dalle successive scadenze al soddisfo, nonché al pagamento, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo, di un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e del primo periodo del comma 2 della L. n.210/1992.
La prova del nesso causale tra le vaccinazioni e l'infermità deve infatti ritenersi raggiunta sulla base di un criterio di ragionevole probabilità scientifica, non potendosi al contrario pretendere la prova in termini di assoluta certezza, tra l'altro spesso di impossibile raggiungimento. Si richiama, a tal proposito, la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 753 del 17.1.2005 seppur con riferimento alla prova del nesso causale tra emotrasfusioni ed epatiti post-trasfusionali.
Le spese di lite - liquidate come da dispositivo - sono poste a carico del soccombente. CP_1
Preso atto che, per mero errore materiale di trascrizione, nell'intestazione del dispositivo della sentenza il numero di iscrizione a ruolo del procedimento è indicato in “121/2023” anziché in “319/2022”, dispone che,
6 a correzione del numero di iscrizione a ruolo del procedimento indicato nel dispositivo della presente sentenza leggasi “319/2022 anziché “121/2023”.
Sulmona, 15 luglio 2025
La Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
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