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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/04/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1944/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei magistrati:
- Domenico Bonaretti Presidente relatore
- Rossella Milone Consigliere
- Beatrice Siccardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1944/2024, promossa con atto di citazione notificato in data
24.6.2024 e posta in deliberazione all'esito della discussione ex art. 350 bis c.p.c. svoltasi all'udienza del 12.3.2024
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dagli avv.ti Guido Bergamo ( e Martina Montanari Email_1
( ), ed elettivamente domiciliato presso il loro Email_2
studio, in Milano, viale Bianca Maria n.18,
Appellante
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura CP_1 C.F._2
in atti, dall'avv. Laura Massara ( , ed elettivamente Email_3
domiciliata presso il di lei studio, in Milano, via San Barnaba n. 32, pagina 1 di 14 Appellata oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, in riforma della sentenza così come innanzi specificato così giudicare:
In via preliminare
- concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.;
Nel merito in via principale
- accertare l'erroneità della sentenza impugnata per i motivi di cui in narrativa in quanto in violazione degli artt.115 c.p.c., artt. 163, comma 3 nn. 3) e 4) e 164, comma 4 c.p.c., 2697 c.c., 1289 c.c. ovvero più opportuna declaratoria, e, per l'effetto,
- riformare integralmente la sentenza impugnata, accogliendo i motivi così come esposti nel presente atto ovvero:
- rigettare, per i motivi esposti in fatto e in diritto, la domanda di restituzione/rimborso del prestito personale della somma di € 68.615,64, siccome infondata e comunque non provata;
-accertare e dichiarare la sussistenza di una società di fatto tra le parti ex art. 2251 e ss. c.c., ovvero più opportuna declaratoria, e la relativa qualità di socio di fatto della sig.ra nella predetta CP_1
società e, per l'effetto
In via riconvenzionale
-accertare e dichiarare le somme effettivamente corrisposte dalla società di fatto così come indicate in narrativa in complessivi € 233.205,21 e la effettiva quota di anticipazione di ciascuna parte così come indicata in narrativa pari ad € 164.589,57 corrisposti direttamente dal signor ed € Parte_1
68.615,64 corrisposti dalla RA (solo nel caso in cui venga effettivamente provata CP_1 la dazione di detta somma da parte della stessa), e, per l'effetto
- condannare la sig.ra a corrispondere ad la somma pari ad € 47.986,97 ai sensi CP_1 Parte_1
e per gli effetti del combinato disposto degli art.1299 e 2253 c.c. a titolo di regresso della maggiore somma versata dal signor anche per la quota di spettanza della RA , ovvero più Pt_1 CP_1
opportuna declaratoria.
In ogni caso
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.” pagina 2 di 14 Per CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis, previe tutte le opportune declaratorie in fatto e in diritto, così giudicare:
Nel merito
- respingere l'appello proposto dal Signor in quanto privo di fondamento in fatto e in Parte_1 diritto per tutte le ragioni suesposte e, per l'effetto
- confermare l'appellata sentenza n. 5372 emessa dal Tribunale di Milano in data 22 maggio 2024 e depositata in data 24 maggio 2024;
In ogni caso
- con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 20 aprile 2023, conveniva in CP_1
giudizio chiedendo che fosse accertato, innanzitutto, che il denaro Parte_1
depositato sul conto corrente cointestato alle parti fosse di sua esclusiva proprietà e, in secondo luogo, che avesse consegnato ad la somma complessiva di euro CP_1 Pt_1
68.615,64 a titolo di mutuo.
Sulla base di tali premesse, chiedeva la condanna di alla restituzione dell'importo Pt_1
mutuato entro un termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 1817 c.c., con rivalutazione della somma dal suddetto termine fino al saldo effettivo.
In via subordinata, domandava la restituzione del medesimo importo a titolo di ripetizione dell'indebito, deducendo che una parte delle somme (euro 36.000, consegnati direttamente ad costituiva una donazione diretta nulla per difetto di forma e Pt_1
comunque priva di spirito di liberalità, mentre la restante parte (euro 32.615,64, corrisposti per il pagamento di debiti dell'appellato) integrava una donazione indiretta, anch'essa effettuata in assenza di animus donandi.
In via ulteriormente subordinata, chiedeva la condanna di al pagamento della Pt_1
medesima somma a titolo di indennizzo per l'ingiustificato arricchimento derivante dalla disponibilità di somme appartenenti a , in assenza di valido titolo giustificativo. CP_1
L'allora attrice fondava le proprie domande sui seguenti elementi:
pagina 3 di 14 a. allegava di aver convissuto con dal 2016 e di aver aperto con Parte_1
lui, l'11 marzo 2016, un conto corrente cointestato presso IN NK (doc. 2), su cui aveva fatto accreditare il proprio stipendio (dal 28 luglio 2016 al 9 agosto 2017 per un totale di € 22.223,97, cfr. doc. 3), i proventi della vendita di un immobile di cui era comproprietaria (€ 33.308,93, cfr. doc. 3), somme ricevute da IN NC
s.p.a. per due finanziamenti (€ 38.000, cfr. docc. 3 e 5) e il proprio TFR (€ 11.577,99, cfr. doc. 3, pag. 12), somme delle quali poteva liberamente disporre con Pt_1
l'accordo che le avrebbe restituite quando possibile;
b. rappresentava di aver consegnato ad le somme mutuategli per Pt_1
supportarlo nell'avvio della sua impresa, il Gameland Pub, dietro promessa di restituzione e con l'impegno di assumerla come dipendente, considerato che già lo aiutava nel locale;
c. allegava di essersi dimessa dal precedente impiego e documentava la propria assunzione a tempo indeterminato presso l'impresa di il 22 luglio 2017 Pt_1
(doc. 5);
d. indicava analiticamente le spese effettuate da tramite il conto Pt_1
cointestato, per un totale di € 32.615,64, comprendenti pagamenti per consulenze
(€ 250,00), acquisto di arredi, merce e forniture per il pub (€ 25.857,36), stipendi dei dipendenti (€ 4.095,00) e un canone di locazione (€ 2.413,28). Inoltre, documentava due bonifici effettuati a favore dell'impresa individuale di uno di € 30.000 Pt_1
il 26 aprile 2017 e uno di € 6.000 il 20 giugno 2016 (doc. 3);
e. deduceva che tali versamenti costituivano contratti di mutuo, con obbligo per
RI di restituire le somme quando possibile;
f. documentava che, dopo averla assunta, non le aveva corrisposto Pt_1
alcuno stipendio oltre al primo (docc. 3 e 4) e che, successivamente, la loro relazione e convivenza erano terminati;
g. sosteneva, in applicazione dell'art. 1298 c.c., di aver fornito essa sola la provvista del conto cointestato, così superandosi la presunzione dell'art. 1854 c.c.
pagina 4 di 14 si costituiva in giudizio, preliminarmente eccependo la nullità dell'atto di Parte_1
citazione per indeterminatezza della domanda e assumendo, nel merito, che le suddette somme fossero state dalla conferite nell'ambito di una società di fatto1; CP_1
domandava, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento della somma di € 47.986,97, corrispondente alla metà della spesa da lui sostenuta per il finanziamento dell'attività di impresa.
Con sentenza n. 5372/2024, il Tribunale di Milano accoglieva integralmente le domande dell'attrice e respingeva eccezioni e domande di condannando Parte_1
quest'ultimo al pagamento della somma di € 68.615,64, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla pubblicazione della sentenza al saldo, nonché alla rifusione delle spese del grado2.
Avverso tale decisione, ha proposto appello, chiedendo, previa Parte_1
sospensione dell'esecutività, la riforma della sentenza per i seguenti motivi di gravame:
1. erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione e ha ritenuto provata la domanda attorea;
2. errata interpretazione della costituzione della società di fatto e delle volontà delle parti, nonché violazione dell'art. 115 c.p.c.;
3. errata e/o mancata valutazione delle prove poste a fondamento della domanda riconvenzionale avanzata dal sig. Pt_1
Con ricorso ex art. 351 c.p.c. l'appellante ha domandato in via anticipata la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza, sull'assunto, in punto fumus, che la fondatezza del gravame fosse di tutta evidenza, per l'esistenza di prove atte a smentire le tesi di controparte e a evidenziare gli errori logico-giuridici commessi dal primo giudice;
in punto periculum, per l'impossibilità di ottemperare al pagamento dell'ingente somma oggetto di condanna senza incorrere in pesanti ripercussioni sulla propria condizione finanziaria.
Si è costituita in appello (sia per il sub procedimento cautelare, sia per il giudizio CP_1
di merito), contestando in toto quanto ex adverso dedotto e insistendo per l'integrale conferma dell'impugnata sentenza e per la condanna alle ulteriori spese.
Con ordinanza resa in esito all'udienza del 4.9.2024, la Corte d'Appello ha respinto l'istanza di sospensione proposta da escludendo che la sentenza appellata Parte_1
fosse manifestamente errata e osservando come l'appellante si fosse limitato a opporre il pregiudizio normalmente conseguente all'esecuzione, senza allegare circostanze concrete idonee a dimostrare un danno irreparabile, né il rischio di insolvenza della controparte.
All'udienza del 12.2.2025, parte appellante non si è presentata, mentre parte appellata ha precisato le proprie conclusioni. La causa è stata rinviata per la discussione davanti al
Collegio, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 12 marzo 2025, (con termine per il deposito di note conclusionali sino al 4.3.2025).
Alla fissata udienza, il difensore dell'appellante ha dichiarato di aver provveduto al deposito delle note conclusive entro il termine assegnato, pur non sapendo spiegare la mancata visualizzazione dell'atto nel sistema telematico, e di averle comunque ridepositate nella data dell'udienza (12.3.2025); ha inoltre dedotto la sopravvenuta scoperta di un teste in grado di confermare la ricostruzione dei fatti prospettata dallo stesso appellante.
Il difensore dell'appellata si è opposto, tanto al rinvio dell'udienza, quanto a ogni richiesta istruttoria.
Le parti hanno discusso la causa, richiamando integralmente le argomentazioni svolte nei rispettivi atti e insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
pagina 6 di 14 La Corte ha infine trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve dichiararsi l'inammissibilità del deposito delle note conclusionali effettuato dal procuratore dell'appellante in data 12 marzo 2025, in quanto avvenuto oltre il termine del 4 marzo 2025, assegnato in vista dell'udienza di cui all'art. 350-bis, comma 2, c.p.c.
Parte appellante non ha fornito alcun riscontro oggettivo circa l'avvenuto tempestivo inoltro dell'atto, né ha comprovato l'esistenza di un malfunzionamento del sistema telematico idoneo a giustificare la violazione del termine. Come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, il mancato perfezionamento del deposito telematico non giustifica automaticamente la rimessione in termini, essendo necessario dimostrare sia l'esistenza di un impedimento non imputabile alla parte, sia l'immediata attivazione per superarlo (cfr. Cass., ord. 3 gennaio 2025, n. 69).
Ancora in via preliminare, deve essere rigettata la richiesta di ammissione della prova testimoniale formulata dall'appellante nelle note conclusive depositate in data 12 marzo
2025 – dichiarate inammissibili per le ragioni già esposte – e successivamente reiterata oralmente in udienza, per mancata dimostrazione del presupposto della causa non imputabile dell'omessa precedente indicazione.
La nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., come modificato dalla legge n.
134/2012, sancisce il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, salvo che la parte dimostri di non averli potuti proporre in primo grado per causa a sé non imputabile, essendo venuto meno il precedente riferimento all'“indispensabilità” del mezzo istruttorio (cfr. Cass. civ., n. 9241/2020).
Nel caso di specie, la difesa dell'appellante ha dedotto che la conoscenza del potenziale testimone sarebbe avvenuta solo in data 28 febbraio 2025, in occasione di un incontro pagina 7 di 14 casuale, senza tuttavia offrire alcuna prova dell'impossibilità di individuarlo o rintracciarlo anteriormente al giudizio di appello.
Anzi, dalla stessa narrazione difensiva emerge che il testimone indicato era persona già nota all'epoca dei fatti, quale frequentatore e collaboratore occasionale del locale e, dunque, agevolmente individuabile sin dal primo grado di giudizio.
Ne consegue che non risulta dimostrata, né adeguatamente allegata, la sussistenza di una causa che abbia impedito l'introduzione tempestiva del mezzo istruttorio richiesto soltanto in appello per ragioni oggettivamente non imputabili a ossia Parte_1
estranee alla sua sfera di controllo (Cass. civ., n. 15762/2018).
Procedendo con l'analisi nel merito, la Corte ritiene che i tre motivi di appello prospettati siano infondati e non possano trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Con il primo motivo d'appello, l'appellante contesta la decisione del Giudice di primo grado, ritenendo erroneo il rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione dell'attrice. In particolare, sostiene che l'atto introduttivo era generico e contraddittorio, non specificando chiaramente la domanda né il titolo giuridico su cui si fondava, come richiesto dagli artt. 163 e 164 c.p.c.
Secondo l'appellante, la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che l'attrice avesse chiaramente illustrato l'oggetto e il titolo della domanda principale (la restituzione di € 68.615,64 a titolo di mutuo) e che le domande subordinate, fondate su diversi istituti giuridici (donazione e arricchimento senza giusta causa), non incidessero sulla determinazione della domanda stessa. ribadisce, invece, che l'atto di citazione conteneva Pt_1
qualificazioni giuridiche alternative e incompatibili tra loro, rendendo incerta la causa petendi e il petitum.
L'appellante contesta, nel medesimo motivo, anche l'accertamento del finanziamento da parte di e la qualificazione delle somme versate come mutuo, lamentando CP_1
l'assenza di prove dell'obbligo di restituzione, della paternità e del beneficio delle pagina 8 di 14 operazioni bancarie, nonché la mancata valutazione delle proprie contestazioni e dei documenti difensivi.
Il motivo è infondato.
Come correttamente osservato dal Giudice di primo grado, l'atto introduttivo del giudizio promosso da rispetta integralmente i requisiti di forma e contenuto CP_1
stabiliti dall'art. 163 c.p.c., contenendo una chiara esposizione sia dell'oggetto della domanda, sia dei fatti costitutivi posti a suo fondamento.
In particolare, l'attrice ha formulato una domanda principale volta a ottenere la condanna di alla restituzione della somma di € 68.615,64, asseritamente erogata a Pt_1
titolo di mutuo. In via alternativa e subordinata, per l'ipotesi di rigetto di tale pretesa, ha chiesto l'accertamento della nullità del contratto qualificabile come donazione e, in ulteriore subordine, l'accertamento dell'ingiustificato arricchimento della controparte, sempre con riferimento alla medesima somma.
Una simile articolazione della domanda in via gradata, fondata su ricostruzioni giuridiche alternative, non risulta in contrasto con i principi di economia processuale e di effettività della tutela giurisdizionale e non comporta alcuna nullità dell'atto introduttivo, né incertezze sull'oggetto o sul titolo dell'azione.
Quanto al profilo sostanziale, si osserva che – come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado – non ha mai contestato l'effettiva esecuzione dei Parte_1
pagamenti, né ha fornito elementi idonei a smentire la natura di finanziamento delle somme in oggetto. La genericità delle contestazioni sollevate non è sufficiente a ritenere superata la puntuale ricostruzione dell'attrice, la quale ha indicato le movimentazioni effettuate a proprio carico, riconducibili alla somma complessiva richiesta.
Va altresì evidenziato come lo stesso tramite la propria domanda riconvenzionale Pt_1
– riproposta in appello come terzo motivo di gravame, del quale si dirà infra – ha riconosciuto che i pagamenti eseguiti dalla erano finalizzati a sostenere la CP_1
propria attività imprenditoriale, circostanza che costituisce un ulteriore elemento idoneo a confermare la causa mutuandi sottesa alla dazione. pagina 9 di 14 Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del Giudice di primo grado, sostenendo che quest'ultimo abbia estrapolato alcune frasi isolate dalle conversazioni WhatsApp prodotte sub doc. 2, omettendo di considerare il contenuto complessivo del carteggio.
Secondo RI, le conversazioni dimostrerebbero che si considerava socia al CP_1
50% dell'impresa e partecipava attivamente alla gestione del Gameland Pub, occupandosi della contabilità, degli stipendi e dei rapporti con i fornitori, oltre a contribuire finanziariamente alla prosecuzione dell'attività. L'appellante ha, inoltre, sostenuto che dai messaggi emergerebbe un coinvolgimento diretto di nelle CP_1
decisioni aziendali, nei rapporti con creditori e dipendenti, nonché nelle assunzioni e nei licenziamenti. Ha, infine, criticato il Giudice per essersi limitato a citare alcune espressioni decontestualizzate rispetto all'intera mole di documentazione prodotta, senza considerare l'insieme delle 1147 pagine di conversazioni, che – a suo dire – dimostrerebbero il ruolo attivo di nella gestione dell'impresa. CP_1
Anche tale motivo è infondato.
Preliminarmente, va osservato che l'attrice ha documentato come il Gameland Pub fosse un'impresa individuale formalmente intestata e gestita dal convenuto (cfr. Parte_1
doc. 1 del fascicolo di I grado dell'appellante).
Dall'analisi complessiva degli atti di causa, emerge che il Tribunale ha svolto un esame contestualizzato delle conversazioni prodotte sub doc. 2, tenendo conto sia della relazione personale esistente tra le parti all'epoca dei fatti, sia della natura del coinvolgimento della Sig.ra nell'attività del pub. Il Giudice ha quindi CP_1
correttamente valutato le dichiarazioni reciproche all'interno del rapporto affettivo, escludendo che dalle stesse potesse desumersi la costituzione di una società di fatto.
Invero, alcuni passaggi delle conversazioni WhatsApp, prodotti dallo stesso Pt_1
confermano l'assenza di un rapporto societario tra le parti e l'attribuzione esclusiva della gestione dell'attività imprenditoriale in capo al medesimo.
pagina 10 di 14 In particolare, in un messaggio RI afferma: “tu hai creduto nella mia idea e hai finanziato il progetto e di questo ti sarò sempre grato, ma devi lasciare al sottoscritto la gestione. Non possiamo dare due input diversi al locale. Non hai il titolo di intervenire né tanto meno di dare rotte diverse da quelle che devo dare io” (cfr. pag. 445 del doc. 2 cit.), affermazione che chiarisce come l'identità imprenditoriale del Gameland Pub, secondo lo stesso fosse riferita unicamente a lui. Pt_1
In altra occasione, con riferimento alla presenza della Sig.ra nel locale, CP_1 Pt_1
precisa: “gli altri sanno che sei la mia compagna ma sanno che sono io ad avere l'ultima parola” (cfr. pag. 451 del doc. 2 cit.), tracciando così una netta distinzione tra la sfera affettiva e quella imprenditoriale ed escludendo qualsiasi posizione decisionale paritaria della stessa all'interno dell'attività.
A ciò si aggiunga un ulteriore messaggio in cui afferma: “L'attività è una sola, e Pt_1
fino a prova contraria c'è un socio unico. Io tengo alla tua posizione ma devi essere in linea con l'impronta mia!” (cfr. pag. 448, doc. 2), con il quale egli ribadisce non solo di essere l'unico titolare dell'impresa, ma anche di attendersi un allineamento da parte della compagna, senza alcuna condivisione delle scelte gestionali.
In ogni caso, giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della configurabilità di una società di fatto tra familiari, ai quali devono essere equiparati i conviventi more uxorio, “l'esistenza del contratto sociale può essere desunta, oltre che da prove dirette specificamente riguardanti i suoi requisiti ("affectio societatis", costituzione di un fondo comune, partecipazione agli utili ed alle perdite), anche da manifestazioni esteriori che, pur giustificabili alla luce del rapporto di coniugio o di parentela, siano rivelatrici, per il loro carattere di sistematicità e concludenza, delle componenti del rapporto societario, tra le quali particolare significatività può riconoscersi ai rapporti di finanziamento e di garanzia che siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell'attività dell'impresa per il raggiungimento degli scopi sociali” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 28.10.2019, n. 27421; conf. Cass. civ., Sez. I, 13.2.2023, n. 4385).
pagina 11 di 14 Sul punto, la Corte osserva anzitutto che le somme erogate da ad per CP_1 Pt_1
l'esercizio dell'attività di impresa sono avvenute mediante il pagamento, in forma episodica, di alcune spese dell'impresa e di suoi fornitori o debitori, con un sostegno finanziario che si è esaurito nell'arco di otto mesi, tra l'inizio e la fine del 2017. Risulta, peraltro, documentalmente accertato che l'attività del Gameland Pub è proseguita almeno fino alla metà del 2022 (doc. 1 cit.). Ne segue che ai pagamenti effettuati da non può essere attribuito il carattere di sistematico finanziamento dell'attività di CP_1
impresa necessario, secondo l'insegnamento giurisprudenziale, a dimostrare, sia pure indirettamente, la costituzione di una società di fatto. non ha, inoltre, provato che tra le parti sia stato costituito un patrimonio comune Pt_1
destinato all'esercizio dell'attività di impresa. Al contrario, risulta documentato che i pochi utili generati dal pub sono stati trattenuti in via esclusiva dal convenuto, siccome versati sul proprio conto personale (cfr. pagamento di € 600,00 dal conto del pub in favore di in data 3.7.2018, pag. 56 doc. 8 del fascicolo di primo grado dell'appellato; nonché di € 500,00 Pt_1
in data 9.1.2018, pag. 62 doc. 8 cit., e di € 3.200,00 in data 24.5.2018, pag. 68 del doc. 8 cit.), senza alcuna ripartizione con la sig.ra , pur indicata da come socia paritaria. CP_1 Pt_1
In conclusione, i messaggi prodotti non dimostrano affatto la volontà condivisa di avviare un'impresa in forma societaria, ma piuttosto confermano un coinvolgimento personale e spontaneo della , connesso alla relazione sentimentale in essere e CP_1
privo dei connotati strutturali propri di un rapporto societario.
La motivazione della sentenza impugnata si sottrae dunque alle censure sollevate e merita conferma.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha sostenuto di aver effettuato esborsi personali per complessivi € 164.589,57, a beneficio dell'attività Gameland Pub, mediante pagamenti eseguiti sia dal proprio conto personale, sia direttamente ai creditori dell'impresa (cfr. docc.
8-12 del fascicolo di primo grado). Ha inoltre contestato l'elenco delle spese prodotto da , ritenendolo privo di valore probatorio per difetto di CP_1
pagina 12 di 14 autenticità e di certa provenienza, e ha lamentato l'assenza di contestazioni alle proprie allegazioni documentali.
Ad avviso della Corte, l'esame del presente motivo risulta superfluo in ragione dell'accoglimento del secondo motivo d'appello.
Come già rilevato, infatti, è da escludersi la sussistenza di una società di fatto tra le parti.
Proprio tale inesistente rapporto societario costituisce il presupposto logico e giuridico della domanda riconvenzionale avanzata dall'appellante in primo grado per ottenere il rimborso delle somme versate.
In assenza del vincolo sociale, la pretesa di risulta ex se infondata, sicché ogni Pt_1
ulteriore valutazione in merito alla prova degli esborsi dedotti resta assorbita.
In conclusione, quindi, l'appello va respinto, con consequenziale declaratoria di sussistenza dei presupposti ex art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02.
Alla soccombenza seguono le ulteriori spese del grado, che, avuto riguardo alla natura della controversia e alla quantità e qualità delle questioni trattate, con impegno difensivo connesso, e, più in generale, ai criteri e ai parametri tutti di legge (regolamento di cui ai
DD.MM nn. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni), paiono congruamente liquidabili, con riguardo ai valori medi, in complessivi € 9.991,00 per compensi (di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.103,00 per la fase decisionale), oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Milano n. 5372/2024;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le ulteriori spese del CP_1
grado, che liquida in complessivi € 9.991,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge;
pagina 13 di 14 - dichiara la sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, allegava che l'assunzione di presso l'impresa Gameland Pub fosse solo fittizia e che la stessa fosse CP_1 consapevole di non dover percepire alcuno stipendio, avendo deciso di partecipare direttamente alla gestione dell'attività, che di fatto assumeva una forma societaria con suddivisione paritaria dei costi tra i due. A sostegno di ciò, riportava al doc. sub. 2 alcuni passaggi della loro corrispondenza privata, in cui riconosceva che “sulle carte tu sei l'unico socio”, CP_1
“ma sai bene che non è così” e si diceva felice “di avere un nuovo lavoro”. 2 In sintesi, il primo giudice ha ritenuto provato che avesse finanziato l'impresa individuale Gameland Pub, gestita CP_1 da mediante versamenti sul conto dell'impresa e pagamenti diretti a fornitori e dipendenti per un importo Pt_1 complessivo di € 68.615,64, fondati su documentazione non contestata. Ha, inoltre, escluso l'esistenza di una società di fatto tra le parti, rilevando l'assenza di gestione condivisa, patrimonio comune e ripartizione degli utili, e ha rigettato la domanda riconvenzionale di in quanto bassata sull'assunto – ritenuto infondato – della sussistenza di tale società di fatto. Pt_1
pagina 5 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei magistrati:
- Domenico Bonaretti Presidente relatore
- Rossella Milone Consigliere
- Beatrice Siccardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1944/2024, promossa con atto di citazione notificato in data
24.6.2024 e posta in deliberazione all'esito della discussione ex art. 350 bis c.p.c. svoltasi all'udienza del 12.3.2024
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dagli avv.ti Guido Bergamo ( e Martina Montanari Email_1
( ), ed elettivamente domiciliato presso il loro Email_2
studio, in Milano, viale Bianca Maria n.18,
Appellante
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura CP_1 C.F._2
in atti, dall'avv. Laura Massara ( , ed elettivamente Email_3
domiciliata presso il di lei studio, in Milano, via San Barnaba n. 32, pagina 1 di 14 Appellata oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, in riforma della sentenza così come innanzi specificato così giudicare:
In via preliminare
- concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.;
Nel merito in via principale
- accertare l'erroneità della sentenza impugnata per i motivi di cui in narrativa in quanto in violazione degli artt.115 c.p.c., artt. 163, comma 3 nn. 3) e 4) e 164, comma 4 c.p.c., 2697 c.c., 1289 c.c. ovvero più opportuna declaratoria, e, per l'effetto,
- riformare integralmente la sentenza impugnata, accogliendo i motivi così come esposti nel presente atto ovvero:
- rigettare, per i motivi esposti in fatto e in diritto, la domanda di restituzione/rimborso del prestito personale della somma di € 68.615,64, siccome infondata e comunque non provata;
-accertare e dichiarare la sussistenza di una società di fatto tra le parti ex art. 2251 e ss. c.c., ovvero più opportuna declaratoria, e la relativa qualità di socio di fatto della sig.ra nella predetta CP_1
società e, per l'effetto
In via riconvenzionale
-accertare e dichiarare le somme effettivamente corrisposte dalla società di fatto così come indicate in narrativa in complessivi € 233.205,21 e la effettiva quota di anticipazione di ciascuna parte così come indicata in narrativa pari ad € 164.589,57 corrisposti direttamente dal signor ed € Parte_1
68.615,64 corrisposti dalla RA (solo nel caso in cui venga effettivamente provata CP_1 la dazione di detta somma da parte della stessa), e, per l'effetto
- condannare la sig.ra a corrispondere ad la somma pari ad € 47.986,97 ai sensi CP_1 Parte_1
e per gli effetti del combinato disposto degli art.1299 e 2253 c.c. a titolo di regresso della maggiore somma versata dal signor anche per la quota di spettanza della RA , ovvero più Pt_1 CP_1
opportuna declaratoria.
In ogni caso
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.” pagina 2 di 14 Per CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis, previe tutte le opportune declaratorie in fatto e in diritto, così giudicare:
Nel merito
- respingere l'appello proposto dal Signor in quanto privo di fondamento in fatto e in Parte_1 diritto per tutte le ragioni suesposte e, per l'effetto
- confermare l'appellata sentenza n. 5372 emessa dal Tribunale di Milano in data 22 maggio 2024 e depositata in data 24 maggio 2024;
In ogni caso
- con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 20 aprile 2023, conveniva in CP_1
giudizio chiedendo che fosse accertato, innanzitutto, che il denaro Parte_1
depositato sul conto corrente cointestato alle parti fosse di sua esclusiva proprietà e, in secondo luogo, che avesse consegnato ad la somma complessiva di euro CP_1 Pt_1
68.615,64 a titolo di mutuo.
Sulla base di tali premesse, chiedeva la condanna di alla restituzione dell'importo Pt_1
mutuato entro un termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 1817 c.c., con rivalutazione della somma dal suddetto termine fino al saldo effettivo.
In via subordinata, domandava la restituzione del medesimo importo a titolo di ripetizione dell'indebito, deducendo che una parte delle somme (euro 36.000, consegnati direttamente ad costituiva una donazione diretta nulla per difetto di forma e Pt_1
comunque priva di spirito di liberalità, mentre la restante parte (euro 32.615,64, corrisposti per il pagamento di debiti dell'appellato) integrava una donazione indiretta, anch'essa effettuata in assenza di animus donandi.
In via ulteriormente subordinata, chiedeva la condanna di al pagamento della Pt_1
medesima somma a titolo di indennizzo per l'ingiustificato arricchimento derivante dalla disponibilità di somme appartenenti a , in assenza di valido titolo giustificativo. CP_1
L'allora attrice fondava le proprie domande sui seguenti elementi:
pagina 3 di 14 a. allegava di aver convissuto con dal 2016 e di aver aperto con Parte_1
lui, l'11 marzo 2016, un conto corrente cointestato presso IN NK (doc. 2), su cui aveva fatto accreditare il proprio stipendio (dal 28 luglio 2016 al 9 agosto 2017 per un totale di € 22.223,97, cfr. doc. 3), i proventi della vendita di un immobile di cui era comproprietaria (€ 33.308,93, cfr. doc. 3), somme ricevute da IN NC
s.p.a. per due finanziamenti (€ 38.000, cfr. docc. 3 e 5) e il proprio TFR (€ 11.577,99, cfr. doc. 3, pag. 12), somme delle quali poteva liberamente disporre con Pt_1
l'accordo che le avrebbe restituite quando possibile;
b. rappresentava di aver consegnato ad le somme mutuategli per Pt_1
supportarlo nell'avvio della sua impresa, il Gameland Pub, dietro promessa di restituzione e con l'impegno di assumerla come dipendente, considerato che già lo aiutava nel locale;
c. allegava di essersi dimessa dal precedente impiego e documentava la propria assunzione a tempo indeterminato presso l'impresa di il 22 luglio 2017 Pt_1
(doc. 5);
d. indicava analiticamente le spese effettuate da tramite il conto Pt_1
cointestato, per un totale di € 32.615,64, comprendenti pagamenti per consulenze
(€ 250,00), acquisto di arredi, merce e forniture per il pub (€ 25.857,36), stipendi dei dipendenti (€ 4.095,00) e un canone di locazione (€ 2.413,28). Inoltre, documentava due bonifici effettuati a favore dell'impresa individuale di uno di € 30.000 Pt_1
il 26 aprile 2017 e uno di € 6.000 il 20 giugno 2016 (doc. 3);
e. deduceva che tali versamenti costituivano contratti di mutuo, con obbligo per
RI di restituire le somme quando possibile;
f. documentava che, dopo averla assunta, non le aveva corrisposto Pt_1
alcuno stipendio oltre al primo (docc. 3 e 4) e che, successivamente, la loro relazione e convivenza erano terminati;
g. sosteneva, in applicazione dell'art. 1298 c.c., di aver fornito essa sola la provvista del conto cointestato, così superandosi la presunzione dell'art. 1854 c.c.
pagina 4 di 14 si costituiva in giudizio, preliminarmente eccependo la nullità dell'atto di Parte_1
citazione per indeterminatezza della domanda e assumendo, nel merito, che le suddette somme fossero state dalla conferite nell'ambito di una società di fatto1; CP_1
domandava, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento della somma di € 47.986,97, corrispondente alla metà della spesa da lui sostenuta per il finanziamento dell'attività di impresa.
Con sentenza n. 5372/2024, il Tribunale di Milano accoglieva integralmente le domande dell'attrice e respingeva eccezioni e domande di condannando Parte_1
quest'ultimo al pagamento della somma di € 68.615,64, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla pubblicazione della sentenza al saldo, nonché alla rifusione delle spese del grado2.
Avverso tale decisione, ha proposto appello, chiedendo, previa Parte_1
sospensione dell'esecutività, la riforma della sentenza per i seguenti motivi di gravame:
1. erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione e ha ritenuto provata la domanda attorea;
2. errata interpretazione della costituzione della società di fatto e delle volontà delle parti, nonché violazione dell'art. 115 c.p.c.;
3. errata e/o mancata valutazione delle prove poste a fondamento della domanda riconvenzionale avanzata dal sig. Pt_1
Con ricorso ex art. 351 c.p.c. l'appellante ha domandato in via anticipata la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza, sull'assunto, in punto fumus, che la fondatezza del gravame fosse di tutta evidenza, per l'esistenza di prove atte a smentire le tesi di controparte e a evidenziare gli errori logico-giuridici commessi dal primo giudice;
in punto periculum, per l'impossibilità di ottemperare al pagamento dell'ingente somma oggetto di condanna senza incorrere in pesanti ripercussioni sulla propria condizione finanziaria.
Si è costituita in appello (sia per il sub procedimento cautelare, sia per il giudizio CP_1
di merito), contestando in toto quanto ex adverso dedotto e insistendo per l'integrale conferma dell'impugnata sentenza e per la condanna alle ulteriori spese.
Con ordinanza resa in esito all'udienza del 4.9.2024, la Corte d'Appello ha respinto l'istanza di sospensione proposta da escludendo che la sentenza appellata Parte_1
fosse manifestamente errata e osservando come l'appellante si fosse limitato a opporre il pregiudizio normalmente conseguente all'esecuzione, senza allegare circostanze concrete idonee a dimostrare un danno irreparabile, né il rischio di insolvenza della controparte.
All'udienza del 12.2.2025, parte appellante non si è presentata, mentre parte appellata ha precisato le proprie conclusioni. La causa è stata rinviata per la discussione davanti al
Collegio, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 12 marzo 2025, (con termine per il deposito di note conclusionali sino al 4.3.2025).
Alla fissata udienza, il difensore dell'appellante ha dichiarato di aver provveduto al deposito delle note conclusive entro il termine assegnato, pur non sapendo spiegare la mancata visualizzazione dell'atto nel sistema telematico, e di averle comunque ridepositate nella data dell'udienza (12.3.2025); ha inoltre dedotto la sopravvenuta scoperta di un teste in grado di confermare la ricostruzione dei fatti prospettata dallo stesso appellante.
Il difensore dell'appellata si è opposto, tanto al rinvio dell'udienza, quanto a ogni richiesta istruttoria.
Le parti hanno discusso la causa, richiamando integralmente le argomentazioni svolte nei rispettivi atti e insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
pagina 6 di 14 La Corte ha infine trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve dichiararsi l'inammissibilità del deposito delle note conclusionali effettuato dal procuratore dell'appellante in data 12 marzo 2025, in quanto avvenuto oltre il termine del 4 marzo 2025, assegnato in vista dell'udienza di cui all'art. 350-bis, comma 2, c.p.c.
Parte appellante non ha fornito alcun riscontro oggettivo circa l'avvenuto tempestivo inoltro dell'atto, né ha comprovato l'esistenza di un malfunzionamento del sistema telematico idoneo a giustificare la violazione del termine. Come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, il mancato perfezionamento del deposito telematico non giustifica automaticamente la rimessione in termini, essendo necessario dimostrare sia l'esistenza di un impedimento non imputabile alla parte, sia l'immediata attivazione per superarlo (cfr. Cass., ord. 3 gennaio 2025, n. 69).
Ancora in via preliminare, deve essere rigettata la richiesta di ammissione della prova testimoniale formulata dall'appellante nelle note conclusive depositate in data 12 marzo
2025 – dichiarate inammissibili per le ragioni già esposte – e successivamente reiterata oralmente in udienza, per mancata dimostrazione del presupposto della causa non imputabile dell'omessa precedente indicazione.
La nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., come modificato dalla legge n.
134/2012, sancisce il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, salvo che la parte dimostri di non averli potuti proporre in primo grado per causa a sé non imputabile, essendo venuto meno il precedente riferimento all'“indispensabilità” del mezzo istruttorio (cfr. Cass. civ., n. 9241/2020).
Nel caso di specie, la difesa dell'appellante ha dedotto che la conoscenza del potenziale testimone sarebbe avvenuta solo in data 28 febbraio 2025, in occasione di un incontro pagina 7 di 14 casuale, senza tuttavia offrire alcuna prova dell'impossibilità di individuarlo o rintracciarlo anteriormente al giudizio di appello.
Anzi, dalla stessa narrazione difensiva emerge che il testimone indicato era persona già nota all'epoca dei fatti, quale frequentatore e collaboratore occasionale del locale e, dunque, agevolmente individuabile sin dal primo grado di giudizio.
Ne consegue che non risulta dimostrata, né adeguatamente allegata, la sussistenza di una causa che abbia impedito l'introduzione tempestiva del mezzo istruttorio richiesto soltanto in appello per ragioni oggettivamente non imputabili a ossia Parte_1
estranee alla sua sfera di controllo (Cass. civ., n. 15762/2018).
Procedendo con l'analisi nel merito, la Corte ritiene che i tre motivi di appello prospettati siano infondati e non possano trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Con il primo motivo d'appello, l'appellante contesta la decisione del Giudice di primo grado, ritenendo erroneo il rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione dell'attrice. In particolare, sostiene che l'atto introduttivo era generico e contraddittorio, non specificando chiaramente la domanda né il titolo giuridico su cui si fondava, come richiesto dagli artt. 163 e 164 c.p.c.
Secondo l'appellante, la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che l'attrice avesse chiaramente illustrato l'oggetto e il titolo della domanda principale (la restituzione di € 68.615,64 a titolo di mutuo) e che le domande subordinate, fondate su diversi istituti giuridici (donazione e arricchimento senza giusta causa), non incidessero sulla determinazione della domanda stessa. ribadisce, invece, che l'atto di citazione conteneva Pt_1
qualificazioni giuridiche alternative e incompatibili tra loro, rendendo incerta la causa petendi e il petitum.
L'appellante contesta, nel medesimo motivo, anche l'accertamento del finanziamento da parte di e la qualificazione delle somme versate come mutuo, lamentando CP_1
l'assenza di prove dell'obbligo di restituzione, della paternità e del beneficio delle pagina 8 di 14 operazioni bancarie, nonché la mancata valutazione delle proprie contestazioni e dei documenti difensivi.
Il motivo è infondato.
Come correttamente osservato dal Giudice di primo grado, l'atto introduttivo del giudizio promosso da rispetta integralmente i requisiti di forma e contenuto CP_1
stabiliti dall'art. 163 c.p.c., contenendo una chiara esposizione sia dell'oggetto della domanda, sia dei fatti costitutivi posti a suo fondamento.
In particolare, l'attrice ha formulato una domanda principale volta a ottenere la condanna di alla restituzione della somma di € 68.615,64, asseritamente erogata a Pt_1
titolo di mutuo. In via alternativa e subordinata, per l'ipotesi di rigetto di tale pretesa, ha chiesto l'accertamento della nullità del contratto qualificabile come donazione e, in ulteriore subordine, l'accertamento dell'ingiustificato arricchimento della controparte, sempre con riferimento alla medesima somma.
Una simile articolazione della domanda in via gradata, fondata su ricostruzioni giuridiche alternative, non risulta in contrasto con i principi di economia processuale e di effettività della tutela giurisdizionale e non comporta alcuna nullità dell'atto introduttivo, né incertezze sull'oggetto o sul titolo dell'azione.
Quanto al profilo sostanziale, si osserva che – come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado – non ha mai contestato l'effettiva esecuzione dei Parte_1
pagamenti, né ha fornito elementi idonei a smentire la natura di finanziamento delle somme in oggetto. La genericità delle contestazioni sollevate non è sufficiente a ritenere superata la puntuale ricostruzione dell'attrice, la quale ha indicato le movimentazioni effettuate a proprio carico, riconducibili alla somma complessiva richiesta.
Va altresì evidenziato come lo stesso tramite la propria domanda riconvenzionale Pt_1
– riproposta in appello come terzo motivo di gravame, del quale si dirà infra – ha riconosciuto che i pagamenti eseguiti dalla erano finalizzati a sostenere la CP_1
propria attività imprenditoriale, circostanza che costituisce un ulteriore elemento idoneo a confermare la causa mutuandi sottesa alla dazione. pagina 9 di 14 Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del Giudice di primo grado, sostenendo che quest'ultimo abbia estrapolato alcune frasi isolate dalle conversazioni WhatsApp prodotte sub doc. 2, omettendo di considerare il contenuto complessivo del carteggio.
Secondo RI, le conversazioni dimostrerebbero che si considerava socia al CP_1
50% dell'impresa e partecipava attivamente alla gestione del Gameland Pub, occupandosi della contabilità, degli stipendi e dei rapporti con i fornitori, oltre a contribuire finanziariamente alla prosecuzione dell'attività. L'appellante ha, inoltre, sostenuto che dai messaggi emergerebbe un coinvolgimento diretto di nelle CP_1
decisioni aziendali, nei rapporti con creditori e dipendenti, nonché nelle assunzioni e nei licenziamenti. Ha, infine, criticato il Giudice per essersi limitato a citare alcune espressioni decontestualizzate rispetto all'intera mole di documentazione prodotta, senza considerare l'insieme delle 1147 pagine di conversazioni, che – a suo dire – dimostrerebbero il ruolo attivo di nella gestione dell'impresa. CP_1
Anche tale motivo è infondato.
Preliminarmente, va osservato che l'attrice ha documentato come il Gameland Pub fosse un'impresa individuale formalmente intestata e gestita dal convenuto (cfr. Parte_1
doc. 1 del fascicolo di I grado dell'appellante).
Dall'analisi complessiva degli atti di causa, emerge che il Tribunale ha svolto un esame contestualizzato delle conversazioni prodotte sub doc. 2, tenendo conto sia della relazione personale esistente tra le parti all'epoca dei fatti, sia della natura del coinvolgimento della Sig.ra nell'attività del pub. Il Giudice ha quindi CP_1
correttamente valutato le dichiarazioni reciproche all'interno del rapporto affettivo, escludendo che dalle stesse potesse desumersi la costituzione di una società di fatto.
Invero, alcuni passaggi delle conversazioni WhatsApp, prodotti dallo stesso Pt_1
confermano l'assenza di un rapporto societario tra le parti e l'attribuzione esclusiva della gestione dell'attività imprenditoriale in capo al medesimo.
pagina 10 di 14 In particolare, in un messaggio RI afferma: “tu hai creduto nella mia idea e hai finanziato il progetto e di questo ti sarò sempre grato, ma devi lasciare al sottoscritto la gestione. Non possiamo dare due input diversi al locale. Non hai il titolo di intervenire né tanto meno di dare rotte diverse da quelle che devo dare io” (cfr. pag. 445 del doc. 2 cit.), affermazione che chiarisce come l'identità imprenditoriale del Gameland Pub, secondo lo stesso fosse riferita unicamente a lui. Pt_1
In altra occasione, con riferimento alla presenza della Sig.ra nel locale, CP_1 Pt_1
precisa: “gli altri sanno che sei la mia compagna ma sanno che sono io ad avere l'ultima parola” (cfr. pag. 451 del doc. 2 cit.), tracciando così una netta distinzione tra la sfera affettiva e quella imprenditoriale ed escludendo qualsiasi posizione decisionale paritaria della stessa all'interno dell'attività.
A ciò si aggiunga un ulteriore messaggio in cui afferma: “L'attività è una sola, e Pt_1
fino a prova contraria c'è un socio unico. Io tengo alla tua posizione ma devi essere in linea con l'impronta mia!” (cfr. pag. 448, doc. 2), con il quale egli ribadisce non solo di essere l'unico titolare dell'impresa, ma anche di attendersi un allineamento da parte della compagna, senza alcuna condivisione delle scelte gestionali.
In ogni caso, giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della configurabilità di una società di fatto tra familiari, ai quali devono essere equiparati i conviventi more uxorio, “l'esistenza del contratto sociale può essere desunta, oltre che da prove dirette specificamente riguardanti i suoi requisiti ("affectio societatis", costituzione di un fondo comune, partecipazione agli utili ed alle perdite), anche da manifestazioni esteriori che, pur giustificabili alla luce del rapporto di coniugio o di parentela, siano rivelatrici, per il loro carattere di sistematicità e concludenza, delle componenti del rapporto societario, tra le quali particolare significatività può riconoscersi ai rapporti di finanziamento e di garanzia che siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell'attività dell'impresa per il raggiungimento degli scopi sociali” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 28.10.2019, n. 27421; conf. Cass. civ., Sez. I, 13.2.2023, n. 4385).
pagina 11 di 14 Sul punto, la Corte osserva anzitutto che le somme erogate da ad per CP_1 Pt_1
l'esercizio dell'attività di impresa sono avvenute mediante il pagamento, in forma episodica, di alcune spese dell'impresa e di suoi fornitori o debitori, con un sostegno finanziario che si è esaurito nell'arco di otto mesi, tra l'inizio e la fine del 2017. Risulta, peraltro, documentalmente accertato che l'attività del Gameland Pub è proseguita almeno fino alla metà del 2022 (doc. 1 cit.). Ne segue che ai pagamenti effettuati da non può essere attribuito il carattere di sistematico finanziamento dell'attività di CP_1
impresa necessario, secondo l'insegnamento giurisprudenziale, a dimostrare, sia pure indirettamente, la costituzione di una società di fatto. non ha, inoltre, provato che tra le parti sia stato costituito un patrimonio comune Pt_1
destinato all'esercizio dell'attività di impresa. Al contrario, risulta documentato che i pochi utili generati dal pub sono stati trattenuti in via esclusiva dal convenuto, siccome versati sul proprio conto personale (cfr. pagamento di € 600,00 dal conto del pub in favore di in data 3.7.2018, pag. 56 doc. 8 del fascicolo di primo grado dell'appellato; nonché di € 500,00 Pt_1
in data 9.1.2018, pag. 62 doc. 8 cit., e di € 3.200,00 in data 24.5.2018, pag. 68 del doc. 8 cit.), senza alcuna ripartizione con la sig.ra , pur indicata da come socia paritaria. CP_1 Pt_1
In conclusione, i messaggi prodotti non dimostrano affatto la volontà condivisa di avviare un'impresa in forma societaria, ma piuttosto confermano un coinvolgimento personale e spontaneo della , connesso alla relazione sentimentale in essere e CP_1
privo dei connotati strutturali propri di un rapporto societario.
La motivazione della sentenza impugnata si sottrae dunque alle censure sollevate e merita conferma.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha sostenuto di aver effettuato esborsi personali per complessivi € 164.589,57, a beneficio dell'attività Gameland Pub, mediante pagamenti eseguiti sia dal proprio conto personale, sia direttamente ai creditori dell'impresa (cfr. docc.
8-12 del fascicolo di primo grado). Ha inoltre contestato l'elenco delle spese prodotto da , ritenendolo privo di valore probatorio per difetto di CP_1
pagina 12 di 14 autenticità e di certa provenienza, e ha lamentato l'assenza di contestazioni alle proprie allegazioni documentali.
Ad avviso della Corte, l'esame del presente motivo risulta superfluo in ragione dell'accoglimento del secondo motivo d'appello.
Come già rilevato, infatti, è da escludersi la sussistenza di una società di fatto tra le parti.
Proprio tale inesistente rapporto societario costituisce il presupposto logico e giuridico della domanda riconvenzionale avanzata dall'appellante in primo grado per ottenere il rimborso delle somme versate.
In assenza del vincolo sociale, la pretesa di risulta ex se infondata, sicché ogni Pt_1
ulteriore valutazione in merito alla prova degli esborsi dedotti resta assorbita.
In conclusione, quindi, l'appello va respinto, con consequenziale declaratoria di sussistenza dei presupposti ex art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02.
Alla soccombenza seguono le ulteriori spese del grado, che, avuto riguardo alla natura della controversia e alla quantità e qualità delle questioni trattate, con impegno difensivo connesso, e, più in generale, ai criteri e ai parametri tutti di legge (regolamento di cui ai
DD.MM nn. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni), paiono congruamente liquidabili, con riguardo ai valori medi, in complessivi € 9.991,00 per compensi (di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.103,00 per la fase decisionale), oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Milano n. 5372/2024;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le ulteriori spese del CP_1
grado, che liquida in complessivi € 9.991,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge;
pagina 13 di 14 - dichiara la sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, allegava che l'assunzione di presso l'impresa Gameland Pub fosse solo fittizia e che la stessa fosse CP_1 consapevole di non dover percepire alcuno stipendio, avendo deciso di partecipare direttamente alla gestione dell'attività, che di fatto assumeva una forma societaria con suddivisione paritaria dei costi tra i due. A sostegno di ciò, riportava al doc. sub. 2 alcuni passaggi della loro corrispondenza privata, in cui riconosceva che “sulle carte tu sei l'unico socio”, CP_1
“ma sai bene che non è così” e si diceva felice “di avere un nuovo lavoro”. 2 In sintesi, il primo giudice ha ritenuto provato che avesse finanziato l'impresa individuale Gameland Pub, gestita CP_1 da mediante versamenti sul conto dell'impresa e pagamenti diretti a fornitori e dipendenti per un importo Pt_1 complessivo di € 68.615,64, fondati su documentazione non contestata. Ha, inoltre, escluso l'esistenza di una società di fatto tra le parti, rilevando l'assenza di gestione condivisa, patrimonio comune e ripartizione degli utili, e ha rigettato la domanda riconvenzionale di in quanto bassata sull'assunto – ritenuto infondato – della sussistenza di tale società di fatto. Pt_1
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