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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/01/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 10383/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistita e difesa dall'avvocato GIUNGI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO
nei confronti di
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in data 03.05.2007 in Milano, e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Milano, Atto n. 811 p. 1 anno 1982, tra la sig.ra e il sig. Parte_2 [...]
Controparte_1
- confermare l'affido in via super esclusiva alla madre dei figli minori (n. Persona_1
10.03.2008) e (n. 19.09.2013) presso la quale saranno stabilmente collocati anche Persona_2 ai fini della residenza anagrafica, con espressa delega all'assunzione di tutte le decisioni anche di maggiore interesse per la vita dei minori, ivi comprese le scelte scolastiche e sanitarie;
- confermare a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori con un assegno pari ad € 400,00 mensili (200,00 € per ciascun figlio), entro il 10 e il 25 di ogni mese (con decorrenza ottobre 2015), oltre a rivalutazione annuale Istat (prima rivalutazione ottobre 2016), oltre al pagamento del 100% delle spese scolastiche e mediche relative ai figli.
In ogni caso con vittoria di spese e onorari.
Premesso che: le parti hanno contratto matrimonio a Milano con rito civile il 03.05.2007 in regime di separazione dei beni (anno 2007, atto n.811, parte) dall'unione coniugale sono nati i seguenti figli: ato il 20.09.1998 maggiorenne economicamente indipendente Per_3 nato il [...] maggiorenne economicamente indipendente Per_4
nata il [...] Per_1 nato il [...] Per_2
Le parti si sono separate con sentenza del Tribunale di Milano n. 4127/2017
Con ricorso iscritto a ruolo presso questo Tribunale in data 06.03.2023 ha Parte_1 chiesto la dichiarazione di scioglimento del matrimonio nonché la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni dei minori e al loro mantenimento.
A seguito di rinvii necessitati dal mancato perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo al resistente, in data 4.04.2024 si è celebrata l'udienza presidenziale.
Il presidente f.f., verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, preso atto che il resistente non era comparso né si era costituito, ha proceduto all'esame della ricorrente, che ha reso ampie dichiarazioni da intendersi in questa sede richiamate e trascritte.
All'esito il Presidente f.f, sentito il difensore, dato atto:
-della necessità di revocare il contributo paterno per il mantenimento di in quanto Per_3 Per_4 divenuti oltre, che maggiorenni, economicamente indipendenti
- della necessità di rideterminare il contributo dovuto dall'odierno resistente per il mantenimento dei due figli minori, e stabilito in sede di separazione in € 100,00 per ciascun figlio, Per_1 Per_2 tenuto conto che sono decorsi oltre sette anni dal provvedimento e che i due minori sono passati da essere bambini ad essere adolescenti con conseguenti ed innegabili aumentate esigenze, nonché della circostanza che il padre non ha alcun contatto con i minori né, conseguentemente, alcun onere diretto ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori nell'interesse della prole e dei coniugi:
1) revoca il contributo paterno per il mantenimento dei figli maggiorenni ato il 20.09.1998 e Per_3 nato il [...] Per_4
2) ridetermina il contributo paterno dovuto per il mantenimento dei figli minori e Per_1 Per_2 nella complessiva somma di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e di istruzione scolastica che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori individuate come da Linee Guida del protocollo del tribunale di Milano
3)dà atto della rinuncia di parte ricorrente alla richiesta di assegno divorzile
4) conferma nel resto le statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Milano n. 4127/2017 ivi compresi tutti gli incarichi già conferii ai SS del comune di Milano
Disposto il passeggio in istruttoria, la causa è stata rinviata per la prima comparizione personale dlle parti all'udienza del Il giudice ha quindi assegnato a parte ricorrente i termini per la notifica dell'ordinanza presidenziale al resistente nonché per il deposito di memoria integrativa, al resistente il termine per la costituzione in giudizio. Sono seguito svariati rinvii, l'ultimo dei quali ex art. 127 ter cpc, necessitati dalle difficoltà connesse alla notifica dell'ordinanza presidenziale al resistente.
Con note depositate in sostituzione dell'udienza nel termine assegnato (13.01.2025) parte ricorrente ha depositato prova del perfezionamento della notifica dell'ordinanza presidenziale al resistente, non costituitosi in giudizio, e ha precisato le proprie conclusioni con espressa rinuncia alla concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Con ordinanza del 14.01.2025 il giudice istruttore, dato atto del perfezionamento della notifica, della manca richiesta dei termini istruttori e della precisazione delle conclusioni con rinuncia ai termini per il deposito di comparsa conclusionale e replica, ha dichiarato la contumacia del resistente e ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 15.01.2025.
***
Ritenuto
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto la prole minorenne risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale dei minori
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Con riferimento alla pronuncia di scioglimento del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: le parti si sono separate giudizialmente con sentenza del tribunale di Milano n. 4127/2017 ed il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato iscritto a ruolo in data 06.03.2023.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sull'assegnazione della casa coniugale Anche con il contegno serbato a seguito della notificazione della domanda il padre ha manifestato per fatti il proprio disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, confermando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, già accertata dal Tribunale in sede di separazione personale dei coniugi, tale da rendere necessaria la conferma dell'affidamento monogenitoriale dei figli minori nata il [...] e nato il Per_1 Per_2
19.09.2013 alla madre;
L'uomo, già condannato per il delitto di maltrattamenti in famiglia, dal momento della separazione rsi è reso totalmente irreperibile, non alcun contatto con i figli minorenni e neppure ha mai provveduto al loro mantenimento e non mostrando alcun interesse rispetto ai figli minori dall'uscita di casa ha, di fatto, abdicato al proprio ruolo genitoriale;
La madre, al contrario, già affidataria super esclusiva in forza del provvedimento di separazione ha continuato ad occuparsi della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, confermando, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale.
Deve pertanto essere confermata la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso ed in udienza da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.;
A fronte del fatto che l'uomo è stato condannato per gravi reati violenti tanto da essere stato in passato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento, deve essere confermato il mandato ai
SS del Comune di Milano di organizzare e scandire le modalità di incontro padre/figli in spazio neutro con modalità protetta ed osservata. L'avvio del percorso in Spazio neutro è subordinato alla fattiva dimostrazione di impegno del padre volto alla costruzione di una relazione stabile e duratura con i figli nonché alla fattiva partecipazione a tutti i percorsi di supporto psicologico e alla genitorialità, tenuto in ogni caso in prioritaria considerazione la volontà e lo stato di benessere psico fisico dei minori;
che alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione dei minori deve ritenersi superflua;
Sul mantenimento della prole che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
che ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre. è disoccupata, percepisce un'invalidità di € 300 mensili nonché l'assegno unico universale relativo ai figli minori pari ad € 300,00 mensili. Vive in locazione insieme ai figli minorenni nonché ai due figli maggiorenni percettori di reddito che la sostengano nel pagamento del canone di locazione di € 400,00 mensili, delle utenze e del vitto. Il padre: non risulta in atti alcun elemento che consenta di ritenere che vi siano state significative modificazioni della relativa situazione economica dall'epoca della separazione né vi è in atti documentazione che comprovi limitazioni della capacità lavorativa;
2. al tempo di permanenza dei minori presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del loro mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica del minore;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di due minori di 16 e 11 anni da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti, tenuto cono del tempo trascorso dalla separazione, della fisiologica crescita dei minori con conseguente aumento delle loro necessità, della circostanza che gli altri due figli della coppia divenuti maggiorenni si sono resi economicamente indipendenti, porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole (stabilito in sede di separazione in € 100,00 per ciascun figlio) in € 400,00 al mese (euro 200 per figlio) importo da versarsi in vi anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica
ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del
50% le spese extra assegno mediche e scolastiche che non necessitano del preventivo accordo individuate come da Linee Guida del Tribunale di Milano;
che l'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di marzo 2023 , posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno del ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio.
Sulle spese di lite spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e ogni altra e diversa domanda disattesa o Controparte_1 respinta così provvede:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
a Milano con rito civile il 03.05.2007 in regime di Controparte_1 separazione dei beni (anno 2007, atto n.811, parte)
Conferma l'affido dei figli minori nata il [...] e nato il [...] in [...] Per_1 Per_2 esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
Dispone che il Servizio Sociale del Comune di Milano in collaborazione con le competenti ASST provveda a:
- organizzare e scandire le modalità di incontro padre/figli in spazio neutro con modalità protetta ed osservata. L'avvio del percorso in Spazio neutro è subordinato alla fattiva dimostrazione di impegno del padre volto alla costruzione della relazione con i figli nonché alla fattiva partecipazione a tutti i percorsi di supporto psicologico e alla genitorialità, tenuto in ogni caso in prioritaria considerazione la volontà e lo stato di benessere psico fisico dei minori;
- garantire la prosecuzione della presa incarico di da parte di e Per_1 CP_2
l'attivazione/prosecuzione di ogni supporto psicologico e socio educativo per i minori
- mantenere un 'attenta attività di monitoraggio sulla situazione dei minori;
- segnalare eventuali situazioni di pregiudizio che impongano l'intervento del Tribunale a tutela del minore alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano;
Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, con Controparte_1 decorrenza dalla mensilità di marzo 2023 , nel mantenimento dei figli minori versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di € 400,00 mensili oltre rivalutazione annuale ed automatica
ISTAT
Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, Controparte_1 nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da
Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre
2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva;
Dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi ai SS del Comune di Milano
Così deciso in Milano il 15.01.2025
Il giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistita e difesa dall'avvocato GIUNGI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO
nei confronti di
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in data 03.05.2007 in Milano, e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Milano, Atto n. 811 p. 1 anno 1982, tra la sig.ra e il sig. Parte_2 [...]
Controparte_1
- confermare l'affido in via super esclusiva alla madre dei figli minori (n. Persona_1
10.03.2008) e (n. 19.09.2013) presso la quale saranno stabilmente collocati anche Persona_2 ai fini della residenza anagrafica, con espressa delega all'assunzione di tutte le decisioni anche di maggiore interesse per la vita dei minori, ivi comprese le scelte scolastiche e sanitarie;
- confermare a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori con un assegno pari ad € 400,00 mensili (200,00 € per ciascun figlio), entro il 10 e il 25 di ogni mese (con decorrenza ottobre 2015), oltre a rivalutazione annuale Istat (prima rivalutazione ottobre 2016), oltre al pagamento del 100% delle spese scolastiche e mediche relative ai figli.
In ogni caso con vittoria di spese e onorari.
Premesso che: le parti hanno contratto matrimonio a Milano con rito civile il 03.05.2007 in regime di separazione dei beni (anno 2007, atto n.811, parte) dall'unione coniugale sono nati i seguenti figli: ato il 20.09.1998 maggiorenne economicamente indipendente Per_3 nato il [...] maggiorenne economicamente indipendente Per_4
nata il [...] Per_1 nato il [...] Per_2
Le parti si sono separate con sentenza del Tribunale di Milano n. 4127/2017
Con ricorso iscritto a ruolo presso questo Tribunale in data 06.03.2023 ha Parte_1 chiesto la dichiarazione di scioglimento del matrimonio nonché la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni dei minori e al loro mantenimento.
A seguito di rinvii necessitati dal mancato perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo al resistente, in data 4.04.2024 si è celebrata l'udienza presidenziale.
Il presidente f.f., verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, preso atto che il resistente non era comparso né si era costituito, ha proceduto all'esame della ricorrente, che ha reso ampie dichiarazioni da intendersi in questa sede richiamate e trascritte.
All'esito il Presidente f.f, sentito il difensore, dato atto:
-della necessità di revocare il contributo paterno per il mantenimento di in quanto Per_3 Per_4 divenuti oltre, che maggiorenni, economicamente indipendenti
- della necessità di rideterminare il contributo dovuto dall'odierno resistente per il mantenimento dei due figli minori, e stabilito in sede di separazione in € 100,00 per ciascun figlio, Per_1 Per_2 tenuto conto che sono decorsi oltre sette anni dal provvedimento e che i due minori sono passati da essere bambini ad essere adolescenti con conseguenti ed innegabili aumentate esigenze, nonché della circostanza che il padre non ha alcun contatto con i minori né, conseguentemente, alcun onere diretto ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori nell'interesse della prole e dei coniugi:
1) revoca il contributo paterno per il mantenimento dei figli maggiorenni ato il 20.09.1998 e Per_3 nato il [...] Per_4
2) ridetermina il contributo paterno dovuto per il mantenimento dei figli minori e Per_1 Per_2 nella complessiva somma di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e di istruzione scolastica che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori individuate come da Linee Guida del protocollo del tribunale di Milano
3)dà atto della rinuncia di parte ricorrente alla richiesta di assegno divorzile
4) conferma nel resto le statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Milano n. 4127/2017 ivi compresi tutti gli incarichi già conferii ai SS del comune di Milano
Disposto il passeggio in istruttoria, la causa è stata rinviata per la prima comparizione personale dlle parti all'udienza del Il giudice ha quindi assegnato a parte ricorrente i termini per la notifica dell'ordinanza presidenziale al resistente nonché per il deposito di memoria integrativa, al resistente il termine per la costituzione in giudizio. Sono seguito svariati rinvii, l'ultimo dei quali ex art. 127 ter cpc, necessitati dalle difficoltà connesse alla notifica dell'ordinanza presidenziale al resistente.
Con note depositate in sostituzione dell'udienza nel termine assegnato (13.01.2025) parte ricorrente ha depositato prova del perfezionamento della notifica dell'ordinanza presidenziale al resistente, non costituitosi in giudizio, e ha precisato le proprie conclusioni con espressa rinuncia alla concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Con ordinanza del 14.01.2025 il giudice istruttore, dato atto del perfezionamento della notifica, della manca richiesta dei termini istruttori e della precisazione delle conclusioni con rinuncia ai termini per il deposito di comparsa conclusionale e replica, ha dichiarato la contumacia del resistente e ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 15.01.2025.
***
Ritenuto
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto la prole minorenne risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale dei minori
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Con riferimento alla pronuncia di scioglimento del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: le parti si sono separate giudizialmente con sentenza del tribunale di Milano n. 4127/2017 ed il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato iscritto a ruolo in data 06.03.2023.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sull'assegnazione della casa coniugale Anche con il contegno serbato a seguito della notificazione della domanda il padre ha manifestato per fatti il proprio disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, confermando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, già accertata dal Tribunale in sede di separazione personale dei coniugi, tale da rendere necessaria la conferma dell'affidamento monogenitoriale dei figli minori nata il [...] e nato il Per_1 Per_2
19.09.2013 alla madre;
L'uomo, già condannato per il delitto di maltrattamenti in famiglia, dal momento della separazione rsi è reso totalmente irreperibile, non alcun contatto con i figli minorenni e neppure ha mai provveduto al loro mantenimento e non mostrando alcun interesse rispetto ai figli minori dall'uscita di casa ha, di fatto, abdicato al proprio ruolo genitoriale;
La madre, al contrario, già affidataria super esclusiva in forza del provvedimento di separazione ha continuato ad occuparsi della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, confermando, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale.
Deve pertanto essere confermata la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso ed in udienza da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.;
A fronte del fatto che l'uomo è stato condannato per gravi reati violenti tanto da essere stato in passato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento, deve essere confermato il mandato ai
SS del Comune di Milano di organizzare e scandire le modalità di incontro padre/figli in spazio neutro con modalità protetta ed osservata. L'avvio del percorso in Spazio neutro è subordinato alla fattiva dimostrazione di impegno del padre volto alla costruzione di una relazione stabile e duratura con i figli nonché alla fattiva partecipazione a tutti i percorsi di supporto psicologico e alla genitorialità, tenuto in ogni caso in prioritaria considerazione la volontà e lo stato di benessere psico fisico dei minori;
che alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione dei minori deve ritenersi superflua;
Sul mantenimento della prole che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
che ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre. è disoccupata, percepisce un'invalidità di € 300 mensili nonché l'assegno unico universale relativo ai figli minori pari ad € 300,00 mensili. Vive in locazione insieme ai figli minorenni nonché ai due figli maggiorenni percettori di reddito che la sostengano nel pagamento del canone di locazione di € 400,00 mensili, delle utenze e del vitto. Il padre: non risulta in atti alcun elemento che consenta di ritenere che vi siano state significative modificazioni della relativa situazione economica dall'epoca della separazione né vi è in atti documentazione che comprovi limitazioni della capacità lavorativa;
2. al tempo di permanenza dei minori presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del loro mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica del minore;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di due minori di 16 e 11 anni da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti, tenuto cono del tempo trascorso dalla separazione, della fisiologica crescita dei minori con conseguente aumento delle loro necessità, della circostanza che gli altri due figli della coppia divenuti maggiorenni si sono resi economicamente indipendenti, porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole (stabilito in sede di separazione in € 100,00 per ciascun figlio) in € 400,00 al mese (euro 200 per figlio) importo da versarsi in vi anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica
ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del
50% le spese extra assegno mediche e scolastiche che non necessitano del preventivo accordo individuate come da Linee Guida del Tribunale di Milano;
che l'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di marzo 2023 , posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno del ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio.
Sulle spese di lite spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e ogni altra e diversa domanda disattesa o Controparte_1 respinta così provvede:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
a Milano con rito civile il 03.05.2007 in regime di Controparte_1 separazione dei beni (anno 2007, atto n.811, parte)
Conferma l'affido dei figli minori nata il [...] e nato il [...] in [...] Per_1 Per_2 esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
Dispone che il Servizio Sociale del Comune di Milano in collaborazione con le competenti ASST provveda a:
- organizzare e scandire le modalità di incontro padre/figli in spazio neutro con modalità protetta ed osservata. L'avvio del percorso in Spazio neutro è subordinato alla fattiva dimostrazione di impegno del padre volto alla costruzione della relazione con i figli nonché alla fattiva partecipazione a tutti i percorsi di supporto psicologico e alla genitorialità, tenuto in ogni caso in prioritaria considerazione la volontà e lo stato di benessere psico fisico dei minori;
- garantire la prosecuzione della presa incarico di da parte di e Per_1 CP_2
l'attivazione/prosecuzione di ogni supporto psicologico e socio educativo per i minori
- mantenere un 'attenta attività di monitoraggio sulla situazione dei minori;
- segnalare eventuali situazioni di pregiudizio che impongano l'intervento del Tribunale a tutela del minore alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano;
Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, con Controparte_1 decorrenza dalla mensilità di marzo 2023 , nel mantenimento dei figli minori versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di € 400,00 mensili oltre rivalutazione annuale ed automatica
ISTAT
Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, Controparte_1 nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da
Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre
2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva;
Dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi ai SS del Comune di Milano
Così deciso in Milano il 15.01.2025
Il giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato