Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento civile n. 3756/2023 R.G., promosso da
E_
(avv.to CONIGLIO ROSALIA) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to CIANCIMINO ROSARIA) resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02.11.2023, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei parzialmente sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della quale CP_1 chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 08.01.2025 per il deposito di note.
La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che la ricorrente, già riconosciuta soggetto portatore
Da qui il parziale accoglimento dell'opposizione.
Si ritiene equo compensare per metà le spese di lite, ponendo la restante parte a carico dell' , con distrazione in favore del procuratore antistatario, considerato che nella CP_1 fase dell'ATP una delle prestazioni è stata riconosciuta con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa e nella presente fase di opposizione l'altra prestazione è stata riconosciuta con decorrenza da data successiva al deposito del ricorso di merito.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate CP_1 con separato decreto.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente E_
, già riconosciuta nella fase dell'ATP soggetto portatore di handicap grave ai sensi
[...] dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, è in possesso dei requisiti sanitari per avere diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di maggio
2024; compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante parte CP_1 che si liquida in € 1.400,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 08.01.2025 per il deposito di note
Il Giudice
(Dott.ssa Giorgia Marcatajo)