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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 16/04/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Patrizia Evangelista consigliere avv. Clemi Tinto giudice ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1070 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(c.f. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michele De Carlo, elettivamente domiciliata in Lecce alla piazza Mazzini 7 presso lo studio dell'avv. , in virtù di mandato in atti Parte_2
APPELLANTE e APPELLATA INCIDENTALE
E
(p.iva , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Chirico, presso il cui studio, in Brindisi alla via Lucio
Strabone n. 74, è elettivamente domiciliata in virtù di mandato in atti
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
All'udienza del 18.10.2023, le parti hanno precisato le conclusioni con memorie scritte depositate entro il termine concesso, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il fatto è stato così ricostruito dal Tribunale di Brindisi con la sentenza impugnata n. 1420/2021 del
03/11/2021 pubbl. in pari data: “ ISO. ha adito questo Tribunale al fine di Parte_3
sentire condannare il l pagamento della somma da accertare in corso di Controparte_2
1 causa a titolo di saldo finale a credito della correntista del rapporto di conto corrente n. 179 95883701-5 – già n.2958837-
01-23 -, acceso in data antecedente al 1983 – e chiuso per recesso della in data 6/6/2014 con saldo zero ) con la Pt_1
e nel corso degli anni intrattenuto con gli istituti di credito ad essa subentrati e da ultimo con Controparte_3
la banca convenuta, domandando in particolare la rielaborazione del saldo finale indicato dalla banca siccome effetto della indebita applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, di interessi debitori ultralegali in difetto di pattuizione redatta per iscritto ed usurari, di altri oneri ( quali CMS, giorni valuta e spese ) applicati in assenza di alcuna valida pattuizione.
Tempestivamente costituitasi, la banca convenuta preliminarmente eccepiva la prescrizione delle pretese creditorie collegate a tutte le rimesse solutorie effettuate nel decennio antecedentemente alla notifica del presente atto di citazione e nel merito domandava il rigetto dell'avversa domanda rilevandone la infondatezza.
La causa è stata istruita tramite CTU contabile”
Con la suddetta sentenza n. 1420/2021, il Tribunale di Brindisi definitivamente pronunciando, ha così deciso “1. in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna l Controparte_2
pagamento in favore di della somma di €.91.503,18 oltre agli interessi legali Pt_4 Parte_3
Pa dalla domanda;
2. condanna altresì l pagamento in favore di . Controparte_2
[...]
dei 2/3 delle spese processuali che si liquidano nella misura già ridotta in €.400,00 per Parte_3
esborsi ed €.9.000,00 per compensi oltre 15% per rimb. forf., CAP e IVA con distrazione in favore dell'avv. Mario
Chirico dichiaratosi anticipatario, ed oltre ai 2/3 delle spese di CTU.”
Il Tribunale, premesso che “Per quanto concerne, in particolare, l'ipotesi dell'azione di accertamento negativo del debito con annessa domanda di ripetizione dell'indebito, quale è quella di specie, elementi costitutivi dell'azione sono, da un lato,
l'esistenza di un pagamento (versamento con funzione solutoria) oppure - come spesso, accade nel rapporto tra cliente e sistema bancario - la soggezione del correntista ad un addebito o ad una pluralità di addebiti, e, dall'altra, l'illiceità dei predetti esborsi patrimoniali, dovendosi ritenere tali le diminuzioni patrimoniali non giustificate fin dall'origine. Orbene, in tale ipotesi - assimilabile a quella già esaminata sotto il profilo della richiesta di un accertamento di carattere negativo (ovvero l'assenza di titolo per determinati esborsi) - in applicazione del predetto schema di ripartizione dell'onere probatorio, l'attore può limitarsi a dedurre l'illegittimità di pattuizioni e/o pratiche poste in essere dalla banca, quando la condotta della banca non trovi giustificazione in alcuna pattuizione contrattuale, seppur nulla, e, cioè, che gli addebiti della banca sono sine titulo.”, così motivava la decisione:
1. in riferimento al tasso degli interessi applicati: “Va in primo luogo rilevato che del tutto illegittimamente la Pt_1
convenuta ha applicato tassi di interessi debitori superiori ai tassi legali pur in assenza di una determinazione pattizia redatta per iscritto almeno sino alla data del 5/4/2006 di sottoscrizione delle “norme e condizioni economiche che regolano
2 le operazioni di apertura di credito in c.c, in euro”. Per il periodo precedente, posto che nell'originario contratto di conto corrente né in alcun documento contrattuale ad esso allegato, vi era una clausola pattizia contenente la precisa indicazione dei tassi di interessi ultralegali applicabili al rapporto ( ex plurimis Cass. Civ., Sez.. I, sentenza 8 maggio 2008, n.11466
), a norma del combinato disposto di cui agli artt. 1284, ultimo comma, c.c. e artt. 5 legge 154/1994 ( in vigore sino al
23 dicembre 1993, data di entrata in vigore del D.lgs. 285/1993 ) e 117, commi 4, 6 e 7, T.U. bancario, sono dovuti gli interessi al c.d. tasso di sostituzione.”
2. sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi: “per il periodo precedente alla stipula del contratto per iscritto, la commissione di massimo scoperto non può essere riconosciuta in assenza di esplicita convenzione scritta perché sarebbe violata la prescrizione della forma scritta ad substantiam (sentenza Corte Appello Lecce, 20 febbraio 2001) da valutarsi non soltanto in ordine alla percentuale ma anche all'importo oggetto di affidamento ed all'arco temporale di riferimento e ciò in quanto “La commissione di massimo scoperto, per essere valida, deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente, e ciò accade quando sono previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la sua periodicità” ( Tribunale Reggio Emilia sez. II 23 aprile 2014
n. 650 ).”
3. in merito alla contestazione sui c.d. giorni valuta e altri oneri: “Lo scarto in più od in meno rappresenta rispettivamente il presunto credito su cui la banca calcola delle fittizie competenze in quanto in effetti non ha mai concesso detto credito, ovvero il predetto scarto costituisce una quota di franchigia a favore della banca sul credito ricevuto dal cliente su cui non viene calcolato alcun interesse a suo favore. Ritiene il giudicante che in difetto di redazione per iscritto della relativa clausola, sia illegittima l'applicazione de facto da parte della – come evincibile dagli estratti conto - dei c.d.d. giorni Pt_1
banca ( “giorni valuta” ) a norma degli artt. 117 e 119 TUB.”
Avverso detta decisione, la ha proposto appello, cui ha Parte_1
resistito la CP_1
La corte ha ritenuto opportuno disporre una integrazione della ctu svolta in primo grado.
Precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 18.10.2023, svoltasi a trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Con un unico motivo di appello, la contesta l'applicazione da parte del Controparte_4
ctu del c.d. saldo zero: “Invero, analizzando la perizia integrativa redatta dal ctu in data 12 marzo 2019, emerge come lo stesso, disattendendo le istruzioni fornite dall'On.le Giudicante, ha deliberatamente azzerato il saldo iniziale del conto corrente a debito del correntista per lire 103.377.455 alla data del 1.1.1991, giungendo a risultati del tutto distanti da quelli che avrebbe ottenuto percorrendo puntualmente il perimetro investigativo tracciato dal Magistrato…” assume che
3 “Sulla base di quanto osservato, è evidente come, nel caso di specie, l'importo oggetto di condanna vada necessariamente ricalcolato secondo i principi correttamente sanciti in sentenza, ripristinando il saldo iniziale alla data dell'1.1.91 nella misura di lire 103.377.455 (pari ad € 53.390,00).”
La doglianza è fondata e ha dato luogo a una ctu integrativa, che ha però condotto a un risultato negativo per la banca appellante, che comporta il rigetto dell'appello.
In realtà, la corte concorda con quanto argomentato dal primo giudice, che ha correttamente esposto i principi giuridici a fondamento della sua decisione “in applicazione dei principi innanzi espressi, il giudicante ritiene di far proprie le conclusioni cui è giunto il ctu, in particolare nella relazione integrativa – sulla base di un accertamento tecnico contabile rigorosamente aderente ai quesiti posti e dunque esaustivo nonché scevro da vizi logici e motodologici - optandosi, per quanto già innanzi esposto, per la rielaborazione partendo dal saldo (di lire -103.377.455) di cui al primo estratto conto al 1.1.1991 al saldo (di € 8.078,56) al 31.3.2008”, tra l'altro non messi in discussione dall'appellante, però poi ha erroneamente fatto proprio il conteggio finale elaborato dal ctu che, disattendendo il quesito postogli, è partito dal saldo zero.
Invero, la Suprema Corte, con orientamento costante, ha chiarito che “ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è del pari legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento;
è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il detto saldo”. (cass. n.
11543 del 2.5.2019, confermata dalla ordinanza n. 19564/2021: “Allorché sia il correntista ad agire per l'indebito, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore”).
Ne consegue che il tribunale avrebbe dovuto adottare il criterio del ricalcolo sulla base del saldo iniziale del primo estratto conto disponibile prodotto in giudizio, determinando così l'importo da corrispondere al correntista e non come erroneamente ha fatto, applicando il saldo zero.
4 La corte, nel corso del presente giudizio “ha ritenuto l'opportunità, al fine di decidere, di disporre una integrazione della consulenza tecnico-contabile espletata in primo grado, invitando il perito già nominato, a predisporre – fermi tutti i criteri di calcolo già fatti propri dal primo giudice – un'ulteriore ipotesi di calcolo, partendo dal saldo risultante dal primo estratto conto depositato da parte attrice”, chiedendo, inoltre, al ctu di operare un duplice calcolo considerando sia l'ipotesi di conto affidato sia l'ipotesi della mancanza di affidamento.
Il ctu, ricalcolando i conteggi partendo dal primo saldo effettivamente verificabile sulla base della documentazione depositata, ha così rielaborato il conto corrente: “Alla luce delle considerazioni soprariportate relative al calcolo delle competenze prescritte considerando solutorie nel caso di conto corrente privo di affidamento risultano maturate al 04.09.2006 rimesse prescritte per € 354.217,48. Pertanto il saldo finale del conto corrente ricalcolato sarà: - in presenza di affidamento: € 505.205,34 a favore del correntista;
- senza affidamento: € 150.987,86 a favore del correntista.”
La ctu svolta in questo grado ha, quindi, individuato un saldo a favore del correntista superiore a quello per cui vi è condanna.
In ordine, poi, alla esistenza di un affidamento del conto, alcuna prova è stata fornita dalla correntista.
Secondo la giurisprudenza di legittimità: “l'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario non può essere provata per facta concludentia in ragione della mera tolleranza di una situazione di scoperto (cfr. Cass. n. 8160/1999) e che, in particolare, una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati da parte della banca di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati, non dimostra, in sé, la stipulazione, per fatti concludenti di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della banca di eseguire operazioni di credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca stessa (cfr. Cass. n.
12947/1992); "ma ciò non significa che sia impedita la prova per presunzioni dell'apertura di credito, ma solo che una presunzione, quanto all'esistenza dell'apertura di credito, non può trarsi dalle descritte situazioni" (Cass. n.
34997/2023 in seguito più volte confermata sul punto, da ultimo v. Cass.25711/2024)”. Cass. 26897/2024.
Il ctu ha specificato che “In atti non vi è alcun contratto di apertura di credito o delibera della banca dalla quale risulti la concessione alla società attrice di un affidamento su conto corrente e tale affidamento, come precisato nella relazione iniziale, si desumeva solo dagli estratti conto, con l'evidenziazione di diversi tassi passivi, e dal fatto che la sin CP_1
dall'apertura del conto corrente ha spesso utilizzato la scopertura di conto corrente per lunghi periodi di tempo e per importi ingenti con l'acquiescenza della banca.”
Per quanto argomentato l'appello principale deve essere, dunque, rigettato, stante la sostanziale soccombenza della banca.
5 B. A questo punto, viene esaminato l'appello incidentale svolto dalla “Con il presente atto si CP_1
svolge altresì appello incidentale avverso la sezione della sentenza n. 1420/21 - depositata dal Tribunale di Brindisi in data 3.11.21 ad esito del procedimento iscritto al n. 4849/16 RG - relativa all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione delle rimesse operate dalla sino al mese di ottobre 2006, che avrebbe dovuto essere piuttosto respinta, con CP_5
accertamento del saldo a credito della correntista pari ad € € 445.700,00.”.
Il motivo è infondato.
La corte concorda con quanto specificato dal primo giudice: ““Invero la domanda di ripetizione dell'indebito è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale a norma dell'art. 2946 c.c., e tale termine decorre dalla chiusura del conto, relativamente a tutte le rimesse volte a ripristinare o incrementare la provvista ( Cass. Civ., Sez. U., del 23/11/2010,
n.24418 ), e dai singoli versamenti aventi natura solutoria, in quanto volti ad estinguere o ridurre un saldo debitore c.d. extrafido (Cass. Civ.4519/2014; Cass. Civ.3456/2013).”
In presenza di eccezione di prescrizione della banca, è onere del correntista, attore in ripetizione dell'indebito, allegare e provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente che consenta di qualificare come non già solutorie, bensì meramente ripristinatorie della provvista, le rimesse effettuare entro i limiti dell'affidamento.
Come già detto, sul punto, la non ha mai provato la natura affidata del conto. CP_1
Tutto ciò argomentato, questa corte, sottolinea che, per l'effetto devolutivo dell'appello, il giudizio di appello ha lo stesso oggetto del giudizio di primo grado, nei limiti dei capi e dei punti impugnati della sentenza di primo grado, tutte le domande ed eccezioni proposte in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello, intendendosi, in mancanza, rinunciate.
Orbene, la ha impugnato solo il capo della sentenza relativo alla prescrizione delle rimesse CP_1
solutorie, non chiedendo, neppure in sede di precisazione delle conclusioni la rideterminazione ad altro titolo delle somme per cui è condanna.
La corte, pertanto, rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e conferma la sentenza di primo grado.
Le spese di questo grado, liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico della banca, soccombente.
In considerazione del rigetto dell'impugnazione si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento sia da parte dell'appellante principale sia da parte di quello incidentale di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P. Q. M.
6 La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, pronunziando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Tribunale di Brindisi n. 1420/2021 del 03/11/2021 pubbl. in pari data, conferma la sentenza impugnata.
Condanna la appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di CP_2
giudizio liquidate in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge.
Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante principale e di quello incidentale di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 8.4.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Maurizio Petrelli)
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