Sentenza 16 settembre 1982
Massime • 1
La fattispecie disciplinata dall'art. 80 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - secondo cui, qualora (nelle tre ipotesi ivi considerate) il lavoratore già vittima di un infortunio sul lavoro sia colpito da un nuovo infortunio, si procede alla Costituzione di un'unica rendita, proporzionata al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro causata dai vari infortuni, della quale il grado d'inabilità permanente originaria costituisce uno dei fattori concorrenti - è distinta dalla fattispecie, concernente la procedura di revisione della rendita per il variare (in aumento o in diminuzione) del grado d'Invalidità dipendente dal medesimo infortunio, disciplinata dall'art. 83 dello stesso d.P.R.; essa, pertanto, non soggiace alle modalità ed alle limitazioni temporali stabilite da quest'ultima norma, che non richiama la norma precedente (operante anche quando l'inabilità complessiva sia derivata in parte da infortunio sul lavoro ed in parte da malattia professionale) ne' è da quella richiamata, ancorché ciò non escluda l'applicabilità dell'istituto della revisione anche nell'ipotesi d'infortuni plurimi, in relazione, peraltro, all'unica rendita proporzionata al grado d'inabilità complessiva. ( V 516/81, mass n 410998; ( V 530/80, mass n 403923; ( V 5347/77, mass n 389017; ( V 787/75, mass n 374152; ( V 407/75, mass n 373656; ( V 20/66, mass n 320043; ( V 1238/47).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/09/1982, n. 4904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4904 |
| Data del deposito : | 16 settembre 1982 |
Testo completo
La fattispecie disciplinata dall'art. 80 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - secondo cui, qualora (nelle tre ipotesi ivi considerate) il lavoratore già vittima di un infortunio sul lavoro sia colpito da un nuovo infortunio, si procede alla Costituzione di un'unica rendita, proporzionata al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro causata dai vari infortuni, della quale il grado d'inabilità permanente originaria costituisce uno dei fattori concorrenti - è distinta dalla fattispecie, concernente la procedura di revisione della rendita per il variare (in aumento o in diminuzione) del grado d'Invalidità dipendente dal medesimo infortunio, disciplinata dall'art. 83 dello stesso d.P.R.; essa, pertanto, non soggiace alle modalità ed alle limitazioni temporali stabilite da quest'ultima norma, che non richiama la norma precedente (operante anche quando l'inabilità complessiva sia derivata in parte da infortunio sul lavoro ed in parte da malattia professionale) ne' è da quella richiamata, ancorché ciò non escluda l'applicabilità dell'istituto della revisione anche nell'ipotesi d'infortuni plurimi, in relazione, peraltro, all'unica rendita proporzionata al grado d'inabilità complessiva. ( V 516/81, mass n 410998; ( V 530/80, mass n 403923; ( V 5347/77, mass n 389017; ( V 787/75, mass n 374152; ( V 407/75, mass n 373656; ( V 20/66, mass n 320043; ( V 1238/47).*