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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/06/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 93/2023 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), elettiv.te domiciliato in Via Parte_1 CodiceFiscale_1
Consolare Valeria 134, Giardini Naxos (ME), presso lo studio dell'Avv. Carmelo
Moschella che lo rappresenta e difende per procura in atti, PP, contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettiv.te domiciliato in Via Maddalena 128,
Messina, presso lo studio dell'Avv. Rodolfo Nesci che lo rappresenta e difende per procura in atti,
(società incorporante di già Controparte_2 Controparte_3
(p.i. ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettiv.te domiciliata in Largo Bozzi 9, Messina, presso lo studio dell'Avv. Carlo De Francesco che la rappresenta e difende per procura in atti, appellati, avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2049 – 2051 – 2052 c.c. (appello avverso la sentenza n. 2191/22 R.S. del Tribunale di Messina).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
1 In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 30 gennaio 2023 ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 2191/22 R.S. con la quale il Tribunale di
Messina aveva rigettato le domande proposte dall'odierno PP nei confronti del C.A.S. condannandolo al pagamento delle spese processuali a favore del
; quest'ultimo era stato condannato al pagamento delle spese CP_1
processuali nei confronti della società assicuratrice chiamata in causa,
[...]
Controparte_5
aveva chiesto la condanna del C.A.S. al risarcimento dei danni
[...]
da lui subiti a causa di un incidente verificatosi in data 30 luglio 2009 allorché
l'odierno PP, mentre percorreva l'autostrada A18, direzione Catania, alla guida del proprio motociclo YAMAHA TMAX tg. CW98169 al km. 14,620 nel
Comune di Alì Terme, perdeva il controllo del mezzo a causa di una macchia di olio sull'asfalto all'uscita di una galleria e, cadendo, riportava gravi lesioni personali;
il mezzo rimaneva distrutto.
L'PP ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha escluso la responsabilità del in relazione al sinistro CP_1 verificatosi, pur avendo il teste confermato la dinamica dell'incidente, Tes_1 senza considerare l'assenza di illuminazione nella galleria e la velocità assolutamente adeguata del al momento del sinistro, avendo gli agenti Pt_1
della Polstrada intervenuti sui luoghi escluso eventuali infrazioni del codice della strada da parte del centauro. Il Grasso ha inoltre evidenziato che il C.A.S. si era limitato a dichiarare di non aver ricevuto alcuna segnalazione in ordine alla presenza della macchia d'olio, senza (neanche chiedere di) provare che la stessa fosse stata lasciata da un veicolo in transito poco prima del passaggio del e Pt_1
che, conseguentemente, il non avesse potuto provvedere CP_1
tempestivamente alla manutenzione della strada e scongiurare così il verificarsi del sinistro. Ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, la condanna del appellato al risarcimento dei danni da lui subiti a causa CP_1
del sinistro, da liquidarsi in complessivi € 6.090,36, oltre interessi e rivalutazione, oltre al rimborso delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
2 Si è costituito il appellato, contestando la fondatezza delle doglianze CP_1
svolte dal;
ha rilevato che non era stata provata la riconducibilità del Pt_1 sinistro alla asserita presenza di una sostanza oleosa sull'asfalto della galleria e, soprattutto, l'imputabilità della stessa alla omessa manutenzione della strada da parte del ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'appello. Pt_2
costituendosi, ha dedotto l'infondatezza dell'appello Controparte_2 chiedendone il rigetto;
ha comunque insistito nell'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa già formulata in primo grado e ha chiesto la condanna dell'PP al pagamento delle spese processuali.
L'appello è fondato.
Alla luce dell'istruttoria svolta e del rapporto redatto dagli agenti della Polizia stradale intervenuti sui luoghi dopo il sinistro, deve ritenersi dimostrato il nesso causale tra la presenza di una macchia oleosa sull'asfalto all'interno della galleria e la perdita di controllo del mezzo da parte del . Pt_1
Il teste ha riferito di essere sopraggiunto poco dopo il sinistro Testimone_2 poiché percorreva l'autostrada A18 nella medesima direzione del e di Pt_1
avere visto quest'ultimo già sull'asfalto ed il mezzo dello stesso distrutto;
ha precisato di avere notato la presenza di una macchia sull'asfalto all'interno della galleria anche se non ha saputo specificare la natura di tale macchia che si trovava sulla destra e non era segnalata. Ha precisato che la dinamica del sinistro gli era stata riferita dallo stesso . Pt_1
La dinamica del sinistro, tuttavia, può essere ricostruita attraverso gli accertamenti sui luoghi effettuati dalla Polizia stradale intervenuta;
dal verbale redatto dagli agenti della Polstrada, infatti, risulta sia la presenza della macchia oleosa sull'asfalto che segni di scarrocciamento all'interno della galleria, riferibili al motociclo del (“si rileva una striscia oleosa che parte nella corsia di Pt_1
marcia e si prolunga sempre in corsia di marcia fino al termine della galleria. Si evince sempre in corsia di marcia una traccia di scarrocciamento lunga 15 mt.”).
Gli agenti, sulla scorta dei rilievi eseguiti, hanno confermato la verosimile dinamica del sinistro come riferita dal , evidenziando che la galleria non Pt_1
era illuminata e che la scia oleosa non era segnalata;
escludevano inoltre la sussistenza di infrazioni al codice della strada addebitabili al . Pt_1
3 In ordine all'esistenza di un nesso causale tra la presenza della macchia oleosa sull'asfalto all'interno della galleria non illuminata e la perdita di controllo del motociclo da parte del deve evidenziarsi che il mezzo dell'PP era a Pt_1 due ruote e non un'autovettura come il veicolo condotto dal teste e che le Tes_1
condizioni del manto stradale presentavano una obiettiva pericolosità.
La S.C. ha più volte affermato che, in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass. Civ. Sez. 6, 20 ottobre 2015 n.
21212; Cass. Civ. Sez. 6, 11 maggio 2017 n. 11526); gli agenti della Polizia stradale, inoltre, all'esito dell'esame del mezzo coinvolto e della situazione dei luoghi, hanno escluso che potesse addebitarsi al una condotta di guida Pt_1
imprudente ed in violazione delle norme del Codice della strada sicché deve ritenersi che la condotta fosse connotata da una cautela adeguata, non potendosi percepire la presenza della macchia d'olio sull'asfalto all'interno di una galleria non illuminata.
Il appellato ha dedotto l'esistenza di un caso fortuito essendo CP_1
l'incidente, ove ascrivibile alla presenza della macchia oleosa sull'asfalto, conseguenza di un comportamento di terzi e non già dovuto ad una intrinseca pericolosità del bene, con conseguente venir meno della asserita responsabilità del custode;
il ha, infatti, evidenziato che nessuna segnalazione era CP_1
pervenuta in ordine ad una eventuale richiesta di intervento per la manutenzione della sede stradale per la presenza di anomalie, oggetti o macchie di olio (pag. 3 comparsa di costituzione del giudizio di primo grado), circostanza riscontrata dalle dichiarazioni del teste SO , dipendente del . Testimone_3 CP_1
Il teste ha, infatti, confermato che il sinistro per cui è causa era stato segnalato alla sala operativa del alle ore 11,21 del 30 luglio 2009, precisando che CP_1
dalle sei del mattino del medesimo giorno non erano pervenute altre segnalazioni di incidenti in quel tratto di autostrada.
4 Tale circostanza, tuttavia, alla luce del chiaro orientamento della S.C. sul punto, deve ritenersi irrilevante dovendo il dimostrare una concreta e CP_1
costante verifica delle condizioni del manto stradale e della necessaria manutenzione, non potendosi limitare ad intervenire solo a seguito di segnalazioni da parte degli utenti.
In caso analogo al presente, la S.C. ha precisato che, in tema di responsabilità dell'ente proprietario di una strada, ex art. 2051 c.c., ove la situazione di pericolo sia dovuta ad una alterazione dello stato della cosa per cause estrinseche ed estemporanee, create da terzi, ai fini dell'esonero da responsabilità dell'ente occorre la prova rigorosa della repentinità dell'insorgenza del fattore di danno e dell'espletamento di un'idonea, efficace ed immanente attività di controllo e vigilanza volta alla rimozione tempestiva della condizione di pericolo (Cass. Civ.
Sez. 3, 18 novembre 2024 n. 29632, che ha cassato la sentenza di merito che, con riferimento a danni derivanti da detriti presenti sulla carreggiata, aveva inferito in via presuntiva l'imprevedibilità del fattore esterno causa del danno dalla mera assenza di segnalazioni da parte degli utenti, senza accertare che l'alterazione della sede stradale dovuta alla presenza del detrito causa del danno fosse stata così istantanea ed improvvisa da rendere impossibile per il custode un concreto intervento di ripristino, verificando non già la predisposizione astratta di un piano di interventi ma, nello specifico, se questi vi fossero stati e fossero stati idonei;
cfr. anche Cass. Civ. Sez. 6, 19 marzo 2018 n. 6703: “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la
P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo la P.A. liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode;
nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto provato il caso fortuito nella verificazione del sinistro in ragione della mancanza di prova, da parte dell'attore, della conoscenza, da parte dell'ente
5 custode, della presenza sulla strada dell'olio che aveva causato la caduta;
v. anche, in tema di onere probatorio gravante sul concessionario di , Cass. Civ. CP_1
Sez. 3, 18 dicembre 2024 n. 33128).
Alla luce dei principi espressi dalla S.C., deve ritenersi che il non CP_1
abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante con conseguente imputabilità del sinistro in questione alla omessa manutenzione della sede stradale da parte del appellato. CP_1
La domanda svolta dall'PP deve, pertanto, essere accolta.
In ordine alla liquidazione del quantum spettante alla parte danneggiata, si osserva che il danno biologico, conseguente alla lesione del diritto alla salute garantito all'art. 32 Cost., ha avuto espresso riconoscimento normativo negli artt.
138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, che individuano il danno biologico nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito” (Cass.
Sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26972).
Ai fini della sua liquidazione si deve tener conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente, quest'ultima suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi.
Il giudice, nel procedere alla liquidazione del danno, deve far ricorso al criterio equitativo considerando le circostanze del caso concreto, in particolare la gravità delle lesioni, eventuali postumi permanenti e l'età del danneggiato;
per orientamento ormai costante della giurisprudenza, le tabelle predisposte dal
Tribunale di Milano costituiscono un valido parametro di riferimento per una valutazione che sia il più possibile conformata al caso concreto (Cass. Civ. Sez.
Sez. 6 - 3, 11 febbraio 2022 n. 4509).
Nel caso in esame, alla luce di un'accurata indagine fondata sull'esame clinico di e sulla documentazione sanitaria prodotta in giudizio, il Parte_1 consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio di primo grado ha accertato
6 che l'PP ha riportato, all'esito del sinistro, “contusioni escoriate mano dx e sx, gamba e anca dx, emicostato sx”, determinando in giorni 30 il periodo di inabilità temporanea parziale nella percentuale del 75%, in giorni 20 il periodo di inabilità temporanea parziale nella percentuale del 50% ed in giorni 20 il periodo di inabilità temporanea parziale nella percentuale del 25%, con postumi permanenti pari al 3%.
Ciò posto, possono essere liquidate a favore dell'PP le somme dallo stesso richieste a titolo risarcitorio così indicate: € 1.068,43 per 30 giorni di invalidità temporanea al 75%, € 479,90 per 20 giorni di invalidità temporanea al
50% ed € 237,45 per 20 giorni di invalidità temporanea al 25% nonché € 2.330,40
a titolo di risarcimento per i postumi permanenti. Si rileva che tali importi, pur indicati in valori monetari attuali (avendo l'PP provveduto a rivalutare l'indennità giornaliera indicata nell'atto di citazione in primo grado), risultano comunque inferiori a quelli previsti dalle tabelle di Milano sicché, per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., non possono essere liquidate somme maggiori (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, 7 maggio 2021 n. 12159).
Deve, invece, essere rigettata la domanda di risarcimento del danno morale.
La S.C. ha, infatti, chiarito che, in tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova (Cass. Civ. Sez. 3, 12 luglio 2023 n. 19922; Cass. Civ. Sez. 3,
3 marzo 2023 n. 6443; Cass. Civ. Sez. 3, 21 marzo 2022 n. 9006), evitando qualsivoglia automatismo tra accertamento di un danno biologico e riconoscimento del danno morale, trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova (così Cass. Civ. Sez. 3, 3 marzo 2023 n. 6444).
7 Nel caso di specie il non ha fornito alcuna prova di tale danno, Pt_1
essendosi limitato ad indicare il danno morale tra le poste di danno del quale aveva chiesto la liquidazione.
Alla luce di tali considerazioni, il deve Controparte_1
essere condannato al pagamento, a favore dell'PP , della Parte_1 complessiva somma di € 4.116,18 a titolo di risarcimento del danno biologico, oltre interessi in misura legale su tale importo devalutato alla data del sinistro e via via rivalutato anno per anno fino alla data della presente decisione.
In ordine al chiesto rimborso per spese mediche effettuate dal , avuto Pt_1
riguardo alla documentazione in atti, le spese rimborsabili ammontano ad €
240,50 (fatture per cure fisiatriche, collare ortopedico e dinamiche cervicale), mancando la prova che gli altri scontrini prodotti fossero riferibili a farmaci necessari per la cura delle lesioni conseguenti al sinistro;
ciò premesso, il C.A.S. deve essere condannato al pagamento, a favore dell'PP, dell'importo di €
240,50, oltre interessi in misura legale su tale importo dal 20 settembre 2009
(epoca intermedia degli esborsi) al saldo.
Si osserva che, in primo grado, il aveva svolto domanda di garanzia CP_1
nei confronti della società alla quale è adesso Controparte_6
subentrata la al fine di essere da questa manlevata in Controparte_2
caso di condanna. Tale domanda non è stata reiterata nel presente grado di giudizio ai sensi dell'art 346 c.p.c. sicché nulla deve disporsi a riguardo.
Come chiarito dalla S.C., infatti, in caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda condizionata di garanzia, la devoluzione di quest'ultima al giudice investito del gravame sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Cass. Civ. Sez. 3, 8 gennaio 2020 n. 121; Cass. Civ. Sez. 2, 20 dicembre 2021 n. 40833; Cass. Civ.
Sez. 6, 16 gennaio 2017 n. 832).
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra l'PP ed il appellato e devono essere poste a carico di CP_1
quest'ultimo, ivi comprese le spese della c.t.u. espletata nel giudizio svoltosi innanzi al Tribunale.
8 Il deve essere altresì condannato al pagamento delle spese CP_1
processuali di questo grado di giudizio a favore della società assicuratrice;
in ordine alle spese del primo grado nulla deve disporsi nei rapporti tra il CP_1
e la compagnia assicuratrice, essendo ormai passata in giudicato la statuizione di condanna del a favore della chiamata in causa. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2191/22 R.S. del
Tribunale di Messina, così provvede: accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale Parte_1
riforma della sentenza impugnata, condanna il Controparte_1
al pagamento, a favore dell'PP, della somma di € 4.116,18 a
[...]
titolo di risarcimento del danno biologico, oltre interessi in misura legale su tale importo devalutato alla data del sinistro e via via rivalutato anno per anno fino alla data della presente decisione, nonché della somma di € 240,50 a titolo di rimborso spese mediche, oltre interessi in misura legale su tale importo dal 20 settembre
2009 al saldo;
rigetta la domanda di risarcimento del danno morale formulata dal;
Pt_1
condanna il al pagamento, a favore dell'PP, delle spese CP_1 processuali liquidate, per il primo grado di giudizio, in € 220,20 per spese ed €
2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge e, per il presente grado di giudizio, in € 382,50 per spese ed € 2.000,00 per compensi (€ 400,00 fase studio, € 400,00 fase introduttiva, € 600,00 fase trattazione, € 600,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge;
condanna il al pagamento, a favore di CP_1 Controparte_2
delle spese del presente grado di giudizio liquidate in € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge;
pone definitivamente a carico del appellato le spese di c.t.u. CP_1
Messina, 15 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott. Giuseppe Minutoli)
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